Legge di bilancio 2025: le misure fiscali e contributive

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, un sunto delle principali misure, fiscali e contributive, previste dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), che di seguito riportiamo:

SOSTEGNO AI REDDITI MEDIO BASSI

Taglio del cuneo fiscale

Confermato e reso strutturale il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi ed esteso anche ai redditi fino a 40.000 euro con benefici per ulteriori 3 milioni di contribuenti. Con la nuova legge di bilancio il taglio del cuneo resta contributivo per i redditi fino a 20.000 euro mentre per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro il taglio diventa fiscale, con una detrazione fissa di 1.000 euro fino a 32.000 euro, detrazione che diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi (decalage) tra i 32.000 e i 40.000 euro.

Revisione delle aliquote IRPEF

Confermato e reso strutturale anche la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, già introdotta per il 2024, che prevede l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito con l’applicazione dell’aliquota al 23% sugli imponibili fino a 28.000 euro lordi (anziché fino a 15.000 euro). Le due misure (taglio del cuneo e accorpamento delle prime due aliquote IRPEF) determinano un effetto complessivo pari a circa 18 miliardi annui.

 

FAMIGLIA

Bonus bebè

Per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno è previsto un bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 per famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Rafforzati congedi parentali e bonus asilo nido

Per la prima volta, si amplia il periodo di congedo parentale indennizzato all’80% a tre mesi complessivi entro il sesto anno di vita del figlio. Si interviene inoltre sul bonus per gli asili nido andando oltre quanto fatto l’anno scorso: si prevede che, per i nati dal 2024 in nuclei con redditi ISEE inferiori a 40.000 euro, il beneficio sarà portato a 3.600 euro e riconosciuto a prescindere dalla presenza di altri figli, estendendo pertanto la platea coinvolta. Viene inoltre confermata anche l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale nella determinazione del reddito ISEE utile ai fini dell’accesso ai benefici per i nuovi nati e per le spese relative alla frequenza degli asili nido.

Esonero contributivo mamme lavoratrici

Confermato ed esteso alle lavoratrici a tempo determinato e a quelle autonome, anche con reddito d’impresa che non optano per il regime forfettario, il bonus mamme lavoratrici. Si tratta di uno sgravio contributivo che dal 2025 spetta alle lavoratrici madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno d’età del figlio più piccolo, mentre dal 2027, per le madri con tre o più figli l’esonero contributivo spetta fino al compimento del 18° anno d’età del figlio più piccolo. L’esonero è riconosciuto soltanto a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro annui.

Aumento detrazioni per scuole paritarie

Innalzato a 1.000 euro il tetto delle detrazioni fiscali per le spese scolastiche nelle scuole paritarie.

Fondo dote famiglia

A sostegno della genitorialità e delle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extrascolastici è istituito il “Fondo Dote Famiglia”, con 30 milioni di euro per il 2025, dedicato ai giovani di età compresa tra i 6 e i 14 anni in nuclei con reddito Isee fino a 15.000 euro.

Fondo di garanzia mutui per la prima casa

Prorogata per tutto il triennio 2025-2027 la misura che agevola l’accesso al mutuo prima casa, usufruendo della garanzia dello Stato, per alcune categorie: giovani coppie, famiglie numerose e giovani under 36.

Sostegno all’acquisto di beni alimentari

Rifinanziata la carta “Dedicata a te” per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità per famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro e incrementata, in via permanente, la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

Bonus elettrodomestici

Per sostenere la competitività dell’industria, l’occupazione e l’efficienza energetica domestica, nel 2025 è previsto un contributo ai consumatori finali per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Il contributo è pari al 30% del costo dell’elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro.

 

DETRAZIONI

La manovra introduce un limite massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori ai 75.000 euro, garantendo però maggiori agevolazioni alle famiglie con più di due figli a carico e alle famiglie con figli disabili. Le spese sanitarie e quelle relative ai mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 sono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni. Esclusi anche gli investimenti in start-up e Pmi innovative. La detrazione potrà arrivare fino a un massimo di 14.000 euro nella fascia di reddito tra 75.000 e 100.000 euro, mentre per la fascia di reddito tra 100.000 e 120.000 la detrazione massima sarà di 8.000 euro. È inoltre previsto lo stop alle detrazioni per i figli oltre i 30 anni, con l’eccezione dei figli disabili, per i quali le detrazioni continuano a essere garantite senza limiti di età.

 

PREVIDENZA

In ambito previdenziale, la manovra introduce due interventi finalizzati a favorire la permanenza al lavoro e ovviare alla mancanza di determinate expertise nel settore pubblico e privato.

Prevista la detassazione e l’estensione dell’incentivo contributivo, l’agevolazione che consiste nel riconoscimento in busta paga della quota di contributi a carico del lavoratore, per quanti – in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato – decidano di restare al lavoro (cd. Bonus Maroni). Viene ampliata la portata della disposizione sul piano soggettivo (includendo anche i soggetti che al 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti per il pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica) e prevista l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.

Per agevolare la permanenza al lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, sono state introdotte modifiche alla normativa vigente sia per adeguare i limiti ordinamentali di età ai requisiti anagrafici previsti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, sia per consentire comunque la permanenza in servizio anche dopo aver maturato i requisiti per il pensionamento anticipato.

Il pacchetto previdenziale comprende la conferma anche per il 2025 dei canali di uscita anticipata attualmente vigenti (Quota 103, Ape sociale e Opzione donna) e viene introdotta la possibilità di anticipare la pensione a 64 anni attraverso il cumulo della previdenza obbligatoria con quella complementare.

Le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo saranno incrementate del 2,2% nel 2025 e dell’1,3% nel 2026. È necessario sottolineare che, senza questo intervento, gli importi dei prossimi due anni sarebbero risultati inferiori poiché l’adeguamento sarebbe stato parametrato all’andamento dell’inflazione, che quest’anno si è fortemente ridimensionata rispetto al passato. Aumenti anche per i pensionati in condizioni di disagio over 70 e per i titolari di assegno sociale.

 

SANITÀ

La manovra stanzia ulteriori risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale che si aggiungono a quelle già assegnate dalla legislazione vigente. Nel complesso, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale passerà dai 136,5 miliardi del 2025 ai 141,3 miliardi del 2027, con un incremento medio annuo nel periodo 2025-2027 superiore al tasso di crescita programmato per la spesa primaria netta nel Piano strutturale di bilancio di medio termine. Dal 2025 gli straordinari degli infermieri saranno tassati con la flat tax al 5%.

 

MISURE PER IL LAVORO

Più assumi meno paghi

Prorogata, per i prossimi tre anni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro derivante da nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti. La deduzione può arrivare fino al 130%, nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie di soggetti (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza).

Detassazione premi di produttività

Prorogata fino al 2027 la riduzione – dal 10% al 5% – dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa.

Fringe benefit

Confermata per il triennio 2025-2027 la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit (1.000 euro per i lavoratori senza figli e fino a 2.000 euro per quelli con figli). Per i nuovi assunti a tempo indeterminato con reddito fino a 35.000 euro nell’anno precedente, che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione.

Aumento soglia flat tax per lavoratori dipendenti

Sale da 30mila a 35mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente o da pensione che permette di beneficiare della flat tax al 15%.

Turn over forze dell’ordine ed enti locali

Nessun blocco del turn over per il personale del comparto sicurezza e per gli enti locali.

Istituzione di un fondo, con una dotazione complessiva di 9,1 miliardi nel periodo 2025-2029, destinato al finanziamento di interventi volti a mitigare il divario nell’occupazione e favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali nelle aree svantaggiate del Paese anche mediante il riconoscimento, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di agevolazioni per l’acquisizione dei beni strumentali.
Prorogati e rifinanziati i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga, tra i quali quelli destinati ai lavoratori dipendenti o licenziati da imprese situate nei territori dichiarati “aree di crisi industriale complessa” o coinvolti nelle fattispecie di riorganizzazione o crisi aziendali.

 

RINNOVO CONTRATTI PUBBLICO IMPIEGO

Per la prima volta la manovra dispone il finanziamento dei rinnovi contrattuali in anticipo rispetto alla formale scadenza del triennio di contrattazione e non si limita solo al finanziamento del prossimo triennio (2025-2027) bensì, in un’ottica di medio periodo come quella del Piano strutturale, provvede già ad allocare specifiche risorse per il rinnovo che riguarderà il triennio 2028-2030. Gli stanziamenti, che sono stati parametrati al deflatore dei consumi, determineranno un aumento delle retribuzioni dell’1,8% per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, dell’1,9% nel 2028 e del 2%per ciascuno degli anni del biennio 2029-2030.

 

INVESTIMENTI

Ires premiale

Riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota Ires per le imprese che reinvestono l’80% degli utili, di cui almeno il 30%per investimenti in beni 4.0 e 5.0, e che assumano l’1% di lavoratori in più.

Per favorire gli investimenti privati per il 2025 vengono stanziati 1,6 miliardi di euro destinati a finanziare un credito di imposta per le imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno. Vengono incrementate le risorse della c.d. Nuova Sabatini, l’agevolazione che abbatte il costo dei finanziamenti per i macchinari, e stanziate risorse per agevolare gli investimenti nel comparto turistico.

Inoltre, per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, viene prorogato per tre anni il credito d’imposta del 50% delle spese di consulenza sostenute.

Quanto agli investimenti pubblici vengono stanziate risorse per assicurare che, nel periodo successivo all’utilizzo delle risorse del Pnrr e del Fondo Sviluppo e Coesione per il biennio 2025-2026, l’andamento della spesa per tali stanziamenti sia coerente con i requisiti della nuova governance europea. Previsto, in particolare, il potenziamento degli investimenti nel settore della difesa, per un valore complessivo di 35 miliardi nel periodo 2025-2039, misura che si aggiunge al finanziamento, per la prima volta permanente, delle missioni internazionali di pace.

Altre risorse sono previste per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (complessivamente 24 miliardi dal 2027 al 2036) e per il potenziamento degli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (circa 1,27 miliardi nel periodo 2027-2036).

La legge di bilancio 2025 prevede un rafforzamento dei controlli sull’utilizzo dei fondi statali. Per le aziende e gli enti destinatari di contributi pubblici in cui vi siano rappresentanti del Mef, questi esercitano il controllo. In tutti gli altri soggetti e organismi sarà il collegio sindacale o comunque il soggetto incaricato al controllo di qualunque tipo esso sia, ad accertare che le risorse pubbliche sono state utilizzate secondo le finalità indicate dalla legge con una relazione annuale da inviare al Mef.

 

BANCHE E ASSICURAZIONI

Per il finanziamento degli interventi della manovra di bilancio 2025 è previsto anche il contributo del settore finanziario e assicurativo.

In particolare, per il settore finanziario è previsto il rinvio delle deduzioni delle quote di svalutazioni e perdite dei crediti e dell’avviamento correlate alle DTA (imposte differite attive) che porterà a maggiori entrate per 3,4 miliardi di euro nel biennio 2025-2026. A questo si aggiunge il limite per il 2025 dell’utilizzabilità delle perdite e delle eccedenze ACE.

Con riferimento al settore assicurativo, si modifica il regime di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni finanziarie relative ai contratti di assicurazione sulla vita con contenuto finanziario, che dovrà essere effettuato annualmente e non più in un’unica soluzione alla scadenza del contratto (con effetti attesi in termini di maggiori entrate pari a circa 970 milioni nel 2025 e 400 milioni annui nel 2026 e nel 2027).

 

Legge di Bilancio 2025: Le misure per lavoratori, imprese e famiglie

Nella Gazzetta Ufficiale n. 305 S.O. n. 43 del 31 dicembre 2024 è stata pubblicata, come noto, la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.

Nel complesso delle misure, numerose sono quelle in favore di lavoratori, imprese e famiglie. In particolare, la Manovra per il 2025 si caratterizza per la conferma strutturale dei tre scaglioni dell’Irpef e la revisione del cuneo fiscale ma anche per le regole della rivista “Decontribuzione Sud” e per la revisione della disciplina e dei requisiti per ADI ed SFL, oltre al riconoscimento dell’indennità di esclusività al personale medico dell’Inail e ulteriori risorse per l’assunzione di personale presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. A tal riguardo, il Ministero del Lavoro ha pubblicato un riepilogo delle misure in questione, che di seguito riportiamo:

Conferma strutturale dell’IRPEF a tre scaglioni, no tax area e trattamento integrativo. Stabilizza e porta a regime la riduzione a tre scaglioni di reddito dell’IRPEF, con le seguenti aliquote progressive:
– 23% per redditi fino a 28.000 euro;
– 35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro;
– 43% per redditi superiori a 50.000 euro.
La detrazione prevista dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per i redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi pensionistici) viene innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro. Questo incremento porta anche ad un ampliamento della “no tax area” fino a 8.500 euro, estendendola anche ai lavoratori dipendenti, come già previsto per i pensionati. Di conseguenza, viene stabilizzato il correttivo relativo al trattamento integrativo, il quale non subisce variazioni peggiorative con l’innalzamento limite di esenzione fiscale.


Cuneo fiscale. Si introduce un nuovo strumento che prevede il riconoscimento di una somma per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF,  determinata da una percentuale applicata al reddito da lavoro dipendente:
– 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
– 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro;
– 4,8% per redditi superiori a 15.000 euro.
Se il reddito è compreso tra 20.000 e 32.000, la detrazione di riferimento equivale a 1.000 euro; oltre questo tetto, si applica una detrazione decrescente e graduale che si azzera alla soglia di 40.000 euro.
Per questa misura si tiene conto delle esenzioni concernenti il rientro dei lavoratori in Italia e delle detrazioni relative all’abitazione principale.


Riordino delle detrazioni. Introduce nel TUIR disposizioni che pongono limiti a oneri e spese ammissibili alle detrazioni fiscali, con la previsione di un limite complessivo per redditi oltre i 75.000 euro. L’importo massimo detraibile dipende dal reddito complessivo e dal numero di figli a carico, con coefficienti che aumentano in relazione al numero di figli. Il limite detraibile base è di 14.000 euro per chi ha un reddito tra 75.000 e 100.000 euro, e di 8.000 euro per chi ha un reddito superiore a 100.000 euro. Questi importi vengono moltiplicati per i coefficienti indicati in base al numero di figli a carico. Escluse dal calcolo del tetto massimo alcune spese tra cui quelle sanitarie detraibili, gli investimenti in startup o PMI innovative, e altre spese specifiche legate a mutui, assicurazioni e interventi edilizi effettuati fino al 31 dicembre 2024. Viene modificato il regime di detrazione per i figli a carico, con estensione della detrazione solo ai figli di età tra i 21 e i 30 anni, o ai figli con disabilità accertata. Inoltre, le detrazioni per altri familiari a carico (ad esempio, genitori) sono limitate ai familiari conviventi del contribuente. Tali detrazioni non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
A partire dal 2025, la soglia di reddito per i lavoratori dipendenti e assimilati, oltre la quale non si può accedere al regime forfettario, viene innalzata a 35.000 euro (rispetto agli attuali 30.000 euro).
L’importo annuo per le spese relative alla frequenza di scuole dell’infanzia e scuole secondarie di secondo grado viene elevato a 1.000 euro per gli anni 2016-2019, con una detrazione del 22%.


Prestazioni di formazione (ai fini IVA). Diventano imponibili ai fini IVA le prestazioni di formazione rese da Enti e Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro.


Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Per favorire la transizione ecologica ed energetica, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, viene modificata una disposizione del TUIR relativa alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente in caso di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. Pertanto, concorre alla formazione del reddito il 50% dell’importo calcolato sulla base di una percorrenza convenzionale di 15.000 km, utilizzando il costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente. Inoltre, la percentuale di tassazione è ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.


Tracciabilità delle spese. Subordina la deducibilità di alcune spese per prestazioni di lavoro alla tracciabilità del pagamento. In particolare, la deducibilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute o rimborsate ai dipendenti, e quelle per trasferte tramite taxi e noleggio con conducente, è limitata ai pagamenti tracciabili, effettuati tramite sistemi bancari o di pagamento elettronico (carte di credito, debito, prepagate, assegni), anche nel caso di spese sostenute dai professionisti per le trasferte dei dipendenti. La tracciabilità si estende alle spese di rappresentanza, indipendentemente dai limiti di deduzione già esistenti, e alle indennità e rimborsi relativi a spese per vitto, alloggio e trasporto sostenute da chi produce reddito d’impresa. Tali spese concorrono alla formazione del reddito solo se pagate con metodi tracciabili e si applicano anche ai fini IRAP. Queste disposizioni entreranno in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Inoltre, l’obbligo di verifica preventiva, che già riguarda la pubblica amministrazione e le società a partecipazione pubblica per pagamenti superiori a 5.000 euro, viene esteso al pagamento di stipendi e indennità superiori a 2.500 euro, a condizione che l’importo dovuto per inadempimenti fiscali sia pari o superiore a 5.000 euro. L’applicazione di questa modifica è prevista dal primo gennaio 2026, per consentire i necessari adeguamenti tecnici ai sistemi di gestione dei pagamenti.


Lavoratori frontalieri. Introduce diverse misure per facilitare l’adattamento alle modifiche dell’Accordo Italia-Svizzera, in attesa della ratifica del Protocollo di modifica. Tra queste, la previsione che dal 1° gennaio 2024 e fino all’entrata in vigore del Protocollo, i lavoratori frontalieri possano svolgere fino al 25% del loro lavoro in modalità telelavoro, senza perdere lo status di frontaliere, e questa attività sarà considerata come svolta nel Paese di lavoro ai fini fiscali. Inoltre, precisa che i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa, con soggiorno di oltre 183 giorni all’anno, siano determinati anche per i lavoratori che rientrano in Italia una volta alla settimana.


Istituzione del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola. Avrà una dotazione di 500.000 euro per il 2025 e il 2026, e 1 milione di euro annui dal 2027, da ripartire tra i comuni individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il fondo è destinato a contribuire alle famiglie in difficoltà economica che non riescono a pagare le rette per la ristorazione scolastica nelle scuole primarie. Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, stabilirà i criteri di riparto, le modalità di rendicontazione e il monitoraggio delle risorse.


Pubblico impiego. Le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale delle pubbliche amministrazioni potranno essere incrementate a partire dal 2025, con una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui, distribuiti attraverso un apposito Fondo per le amministrazioni statali e sui bilanci delle altre amministrazioni.


Personale INPS. Prevede l’istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale presso l’INPS al fine di supportare l’attuazione delle riforme PNRR e migliorare i servizi. Contestualmente, aumenta la dotazione organica della dirigenza di prima fascia e sopprime posizioni equivalenti in termini finanziari, senza creare nuovi oneri per la finanza pubblica. Inoltre, con un decreto di questo Dicastero e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sarà determinata la misura percentuale delle suddette risorse provenienti da attività di controllo ispettivo e amministrativo da destinare, a partire dal 2025, a potenziare la capacità amministrativa dell’INPS e a finanziare misure di welfare aziendale per i dipendenti dell’Istituto.


Personale Ispettorato Nazionale del Lavoro. Prevede l’assunzione di 250 unità di personale a tempo indeterminato da parte dell’INL, inquadrate nell’area funzionari, ispettori di vigilanza tecnica salute e sicurezza, secondo il contratto collettivo del comparto Funzioni centrali. La modifica del Decreto legge n. 19/2024 raddoppia le assunzioni già autorizzate, stabilendo che queste debbano avvenire entro il 2025 o 2026, con incremento della dotazione organica e l’esclusione dall’obbligo delle procedure di mobilità. Gli oneri finanziari per le assunzioni sono pari a 3,17 milioni di euro per il 2025 e 12,69 milioni annui dal 2026, con ulteriori 290.000 euro per la procedura concorsuale e 737.000 euro per il funzionamento nel 2025, aumentati a 1,36 milioni dal 2026.


Indennità di esclusività del personale medico INAIL. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL con rapporto esclusivo e di favorirne l’attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, a partire dal 1° gennaio 2025 l’indennità di esclusività per tale categoria sarà rideterminata secondo quanto previsto per i dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della Salute dal DL n. 4/2022 (cd. DL Sostegni-ter, convertito in legge n. 25/2022). Per tale intervento è autorizzata una spesa di 960.000 euro annui a partire dal 2025. Inoltre, le indennità di esclusività, relative alle anzianità contributive maturate dal 2025, saranno utili ai fini del TFR o TFS, con una spesa di 343.021 euro annui a partire dal 2025.


Misure in materia di trattenimento in servizio. Si introducono modifiche al cd. Bonus Maroni, relativamente al trattenimento in servizio e la pensione anticipata flessibile (Quota 103). I lavoratori che, entro il 31 dicembre 2025, maturano i requisiti per la pensione anticipata, possono rinunciare all’accredito dei contributi a loro carico per l’AGO e forme equivalenti, esentando così il datore di lavoro dal versare i contributi relativi. A fronte di questa scelta, la somma che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare sarà interamente corrisposta al lavoratore e non concorrerà a formare reddito ai fini fiscali. La norma precisa che i diritti relativi alla pensione anticipata flessibile, se acquisiti entro il 31 dicembre 2024, possono essere esercitati anche successivamente. Le principali novità includono un allargamento della misura, che ora riguarda anche coloro che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2025, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, oltre ai soggetti con 62 anni e 41 anni di contributi. Inoltre, viene confermata l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrisposta al lavoratore. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni è previsto che il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni (fermi restando sia i limiti ordinamentali più elevati già previsti per alcune categorie, sia la possibilità di trattenimento in servizio introdotta dal provvedimento); viene di conseguenza meno l’obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell’attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire del trattamento pensionistico anticipato (essendo in possesso del relativo requisito contributivo).


Maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore. Prevede che gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa e alla Gestione separata, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possano incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a 2 punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione non concorrerà al computo degli importi soglia previsti dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia e anticipata, e sarà corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia. I contributi versati dal lavoratore ai sensi sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell’importo totale versato. Con decreto di questo Dicastero, di concerto con MEF, saranno disciplinate le modalità attuative della misura.


Misure di flessibilità in uscita dal rapporto di lavoro. Conferma “Opzione Donna” nella versione prevista dall’ultima legge di bilancio e conseguentemente porta il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025.


Conferma Quota 103 anche per il 2025, nella versione prevista dall’ultima legge di bilancio e conseguentemente, porta il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025.


Conferma per il 2025 la versione dell’APE sociale prevista dall’ultima legge di bilancio e incrementa di 114 milioni di euro per l’anno 2025, 240 milioni di euro per l’anno 2026, 208 milioni di euro per l’anno 2027, 151 milioni di euro per l’anno 2028, 90 milioni di euro per l’anno 2029 e 35 milioni di euro per l’anno 2030 l’autorizzazione di spesa prevista nella norma originaria che dispone la misura. Sempre con riferimento ad APE Sociale, conferma anche la non cumulabilità con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.


Aumento pensioni minime. A completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022 e 2023 e nelle more dell’avvio di un programma di potenziamento, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate, proroga a esaurimento gli incrementi transitori previsti a legislazione vigente, con una determinazione del décalage della percentuale di incremento fissata in 2,2 punti percentuali per l’anno 2025 e in 1,3 punti percentuali per l’anno 2026.


Incremento maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio. Limitatamente al 2025, incrementa di 8 euro mensili l’importo delle maggiorazioni sociali per i pensionati in condizioni disagiate – ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni, e i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione – che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni. Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo per il riconoscimento di tale incremento.


Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli. Innalza da 12 a 16 mesi il limite massimo di anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia per la lavoratrice madre di quattro o più figli quale periodo di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo.


Previdenza complementare. Per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al primo gennaio 1996, dal primo gennaio 2025 (ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata) può essere computato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato stesso, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita non inferiore al 50% del montante accantonato nel fondo e solo su richiesta dell’assicurato. Per poter consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, le forme di previdenza complementare metteranno a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare. Prevede, inoltre, specifiche innovazioni relative al conseguimento di una delle forme di pensionamento anticipato previste dalla normativa vigente e la misura dell’anzianità contributiva necessaria per l’accesso alla misura. Con decreto questo Dicastero (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) saranno individuate le modalità di attuazione della disposizione in parola.


Riduzione contributiva per i nuovi artigiani e commercianti. Prevede che i lavoratori che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario, possano chiedere una riduzione contributiva al 50%. La riduzione potrà essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. Prevede l’attribuzione della suddetta riduzione contributiva per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, e specifica che la riduzione contributiva è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.


Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma GOL. Prevede il finanziamento, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2025, dell’indennità omnicomprensiva (di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l’anno 2025) per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori della piccola pesca) in caso di cd. fermo pesca.


Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, prevede lo stanziamento di ulteriori 70 milioni di euro per il 2025 che le regioni possono destinare, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle finalità previste dalla norma originaria (per le imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa e previo accordo presso il MLPS, che abbiano presentato piani di recupero occupazionali, concernenti percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori), nonché alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale – oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata – può essere concesso anche in deroga alla disciplina vigente, che subordinava il trattamento anche al fatto che il datore avesse occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Proroga quindi, per il 2025, il suddetto trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi, destinando 100 milioni di euro (a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione).


Proroga per l’anno 2025, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, l’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.


Proroga per il triennio 2025-2027 (senza modificare i requisiti previsti per l’accesso dalla normativa vigente, la quale sarebbe scaduta il 31 dicembre 2024) l’efficacia delle misure della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato presso questo Dicastero con la presenza delle regioni interessate, destinando 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, a carico del fondo sociale per occupazione e formazione.


Proroga al 31 dicembre 2025 le convenzioni sottoscritte tra questo Dicastero e le regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili (appartenenti al bacino residuale a carico delle risorse statali del fondo sociale per occupazione e formazione), allo scopo di garantire ai medesimi il pagamento degli assegni mensili, nelle more dell’attuazione dei processi di stabilizzazione da parte delle regioni.


Prevede il finanziamento – nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2025 – delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.


Prevede in via eccezionale in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, la possibilità di essere autorizzate con decreto di questo Dicastero (a domanda e in continuità con le tutele già autorizzate) a concedere un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell’impresa interessata. Prevede che all’ipotesi in parola non si applichino alcune disposizioni previste in via ordinaria relativamente al procedimento per la richiesta di CIG. Prevede che tale ulteriore trattamento sia riconosciuto nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2025 (a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione).


Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma GOL, prevede che le risorse assegnate alle regioni nell’ambito del programma stesso possano essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal PNRR- Riforma M5C1 R1.1., in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato.


Modifiche di requisiti e disciplina ADI e SFL. In primo luogo, modifica la disciplina dell’Assegno di Inclusione (ADI) e in particolare:

– il requisito ISEE del nucleo familiare da non superare viene portato a 10.140 euro (a fronte degli attuali 9.360 euro);

– il valore del reddito familiare da non superare sale a 6.500 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 annui), fermo restando il meccanismo della moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; inoltre, porta a 8.190 euro annui (a fronte degli attuali 7.560 euro annui) il valore di reddito familiare da non superare, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza (sempre mantenendo il meccanismo della moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza). Prevede che, in ogni caso, il valore di reddito familiare da non superare sia aumentato a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini ISEE;

– adegua quindi il beneficio economico ADI alle nuove soglie, prevedendo che esso sia composto da una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.500 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 euro annui), ovvero di 8.190 euro annui (a fronte degli attuali 7.560 euro annui) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;

– del pari, adegua anche l’altra quota del beneficio ADI, prevista per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato. Mantiene l’attuale secondo cui il beneficio economico è altresì composto, in tali casi, da un’integrazione del reddito per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, portando però il massimo previsto a 3.640 euro annui (a fronte degli attuali 3.360 euro annui), ovvero a 1.950 euro annui (a fronte degli attuali 1.800 euro annui) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

In secondo luogo, modifica la disciplina del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) e in particolare:

– porta a 10.140 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 euro annui) il requisito del valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, per l’utilizzabilità di SFL;

– mantenendo il possesso degli altri requisiti già attualmente previsti per accedere a SFL, si adegua anche (portandola a 10.140 euro annui, a fronte degli attuali 6.000 euro annui) la specificazione che la soglia di reddito familiare per l’accesso alla misura si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini ISEE;

– l’importo mensile di SFL viene incrementato a 500 euro (a fronte degli attuali 350 euro);

– prevede che il limite temporale di erogazione dell’indennità di partecipazione (attualmente fissato in 12 mesi) sia prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.


Rifinanziamento del sistema duale. Incrementa le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei PCTO (originariamente denominato alternanza scuola-lavoro) di 100 milioni di euro per l’anno 2025, di 170 milioni di euro per l’anno 2026 e di 240 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.


Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Si Le risorse sono aumentate di 500mila euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.


Bonus per le nuove nascite. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, prevede il riconoscimento per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 di un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Questa somma non concorre alla determinazione del reddito complessivo). Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui (nella cui determinazione non rilevano le erogazioni dell’assegno unico e universale).


Esclusione del computo dell’assegno unico e universale per il bonus asili nido. Prevede che le erogazioni relative all’assegno unico e universale non rilevino nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’attribuzione del Bonus Nido e delle altre forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Incrementa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 l’autorizzazione di spesa prevista.


Misure per il supporto al pagamento di rette di asili nido. Si estende la platea dei beneficiari. Eliminata la condizione (prima prevista per l’accesso alla maggiorazione) della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni. Inoltre, incrementa l’autorizzazione di spesa prevista di 97 milioni di euro per l’anno 2025, 131 milioni di euro per l’anno 2026, 194 milioni di euro per l’anno 2027, 197 milioni di euro per l’anno 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.


Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali. Incardinato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, persegue l’obiettivo di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono bambini e adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale; di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi. La dotazione economica è di 3 milioni di euro per l’anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 4 milioni di euro per l’anno 2027.


Congedi parentali. Si eleva in via strutturale l’indennità del congedo parentale all’80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino. In particolare, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l’aumento all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino (prima era al 60%); per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, a regime dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.


Decontribuzione per le lavoratrici con figli. Rende strutturale – modificandone la disciplina – la misura prevista dalla legge di Bilancio per il 2024. Dal 2025, è previsto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per IVS, a carico del lavoratore per le lavoratrici, madri di due o più figli, dipendenti e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. L’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dal 2027, per le madri di tre o più figli, spetterà fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026, l’esonero non spetterà alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero contributivo previsto dalla scorsa legge di bilancio. L’esonero spetterà a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua (salvo per le lavoratrici autonome, per cui si prevede uno specifico strumento di valutazione) e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio, con decreto di questo Dicastero, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno disciplinate la misura dell’esonero, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa.


Formazione delle donne vittime di violenza e rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per incremento del Reddito di libertà e per interventi di formazione. Incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), al fine di rafforzare l’orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorirne l’emancipazione e l’effettiva indipendenza economica. Per i medesimi fini, aumentato di 1 milione di euro annuo a partire dal 2025 anche il Fondo di riferimento per l’erogazione del reddito di libertà. Inoltre, si incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 500.000 euro per l’anno 2025, al fine di promuovere, nell’ambito dei piani triennali dell’offerta formativa, interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell’educazione sessuale e affettiva.


Contributi per enti, organismi e associazioni di promozione dei diritti delle persone con disabilità e misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare. Istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri) un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025, da destinare all’erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale. Per l’implementazione della riforma in materia di disabilità, si concede all’INPS la facoltà di conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre P.A., per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, utile al riconoscimento della condizione di disabilità, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l’anno 2025.
Si prevede, inoltre, che le risorse del “Fondo per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare” siano destinate a garantire le stesse finalità del Fondo per le non autosufficienze, ossia a garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.


Interventi in materia di premi di produttività. Si conferma, per il triennio 2025-2027, la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro (già prevista per il 2024 dall’ultima legge di bilancio). Tale riduzione opera su un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi, elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.


Misure fiscali in materia di welfare aziendale. Si prevedono gli specifici requisiti in base ai quali le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 non concorrano (per i primi due anni dalla data di assunzione) a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 (in deroga a quanto previsto in via ordinaria dal TUIR), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale entro il limite complessivo di 1.000 euro. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati).


Fondo per incentivare i programmi di screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro. Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, la legge di bilancio istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Fondo per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l’acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese. Le modalità e i criteri di ripartizione dei 500.000 euro annui (a decorrere dal 2026) del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.


Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, si riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali – per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 – un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. La misura si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a euro 40.000.


Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. Si proroga la cd. maxi-deduzione sul costo del lavoro prevista per il 2024 con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. In particolare, nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due si dovrà considerare l’imposta dell’anno precedente senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale risultante dall’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 216/2023 e che anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si debba tener conto delle citate disposizioni.


Limiti temporale applicazione Decontribuzione Sud e tetti di spesa per Bonus Giovani, donne e ZES. A seguito della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final, del 25 giugno 2024, si prevede che:

  • la disciplina dell’esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato cd. Decontribuzione Sud, trovi applicazione fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024;
  • il limite di spesa per il cd. Bonus Giovani sia incrementato in misura pari a 0,7 milioni di euro per il 2024, 16,3 milioni di euro per il 2025, 15,9 milioni di euro per il 2026 e 5,6 milioni di euro per il 2027;
  • il limite di spesa per il cd. Bonus Donne sia incrementato in misura pari a 0,4 milioni di euro per il 2024, 14,4 milioni di euro per il 2025, 17,5 milioni di euro per il 2026 e 9,1 milioni di euro per il 2027;
  • il limite di spesa per il cd. Bonus ZES unica Mezzogiorno sia incrementato in misura pari a 2,1 milioni di euro per il 2024, 68,9 milioni di euro per il 2025, 73,5 milioni di euro per il 2026 e 28,7 milioni di euro per il 2027.

Esonero contributivo Sud per microimprese e PMI. Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, riconosce a favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico) l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alle microimprese e PMI che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Prevede che tale agevolazione sia concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Specifica che nella nozione di microimpresa, piccola e media impresa rientrano i datori di lavoro privati che abbiano alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti (ai sensi del Regolamento UE). Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto e modulato con un decalàge negli anni a partire da un contributo pari al 25% del dovuto per il 2025 con un tetto massimo di 145 euro mensili, per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024.

La misura non è cumulabile con i seguenti incentivi: Bonus Giovani, Bonus Donne, Bonus ZES unica ed esonero per i soggetti che avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.


Esonero contributivo Sud per datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa, piccola e media impresa. Specularmente, si prevede il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico), che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L’efficacia della disposizione in questione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.


Incremento Fondo sviluppo e coesione Programmazione 2021-2027. Si aumentano le risorse di 28 milioni di euro nel 2026, di 1.748 milioni di euro nel 2027 e 310 milioni di euro nel 2028.


Riduzione aliquota IRES. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, è prevista, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione dell’aliquota IRES dall’ordinario 24% al 20%.


Fondo di garanzia PMI. Proroga al 31 dicembre 2025 la disciplina (in scadenza al 31 dicembre 2024) introdotta dal decreto legge n. 145/2023 (cosiddetto DL Anticipi, convertito in legge n. 191/2023), relativa alle modalità operative del Fondo di garanzia per le PMI ed alla possibilità di accedere al Fondo anche per gli Enti del Terzo Settore, purché iscritti al RUNTS nonché al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60 mila e senza l’applicazione del modello di valutazione previsto per il medesimo fondo.


Disposizioni in materia portuale. In considerazione delle conseguenze derivanti dal conflitto in Ucraina e della crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, stabilisce che le Autorità di sistema portuale possano erogare risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, nel limite di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.


Fondo ai fini dell’attuazione di disposizioni, anche di carattere fiscale, in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa. Istituisce il detto Fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con una dotazione di 70 milioni di euro nell’anno 2025 e di 2 milioni di euro nell’anno 2026, ai fini dell’attuazione di disposizioni (anche di carattere fiscale) in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa.


Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro. Prevede che il regime relativo alle mance si applichi:

– entro il limite del 30% (a fronte del precedente limite del 25%) del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;

– ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 75 mila euro (prima il limite era 50 mila euro).

Tale regime è applicabile salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.


Sostegno al settore dello spettacolo dal vivo. Al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico e garantire stabilità e sostegno all’intero comparto, anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale impiegato nelle fondazioni liriche, dispone la ripartizione degli 8 milioni di euro del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche a partire dal 2025. Si incrementa, inoltre, il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo di 500mila euro per l’anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Prevede alcune modifiche con riferimento alla indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (introdotta con il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175).


Istituzione Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera. Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, il Fondo ha una dotazione di 500mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e persegue il fine di contrastare i fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, con particolare riferimento all’impiego irregolare di ospiti delle strutture temporanee, o nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione. Al Fondo accedono gli Enti del Terzo Settore disciplinati dal codice del Terzo settore, regolarmente iscritti alla prima sezione del registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati, autorizzati all’esercizio dell’attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di attuazione.

Legge di bilancio 2025: Bonus asilo nido

I commi 209-211 della legge di bilancio 2025 recano alcune modifiche della disciplina sul buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche.

La misura del buono varia anche in relazione al valore dell’ISEE. Più in particolare, la misura è pari a 3.600 euro annui in relazione ai nati dopo il 31 dicembre 2023, a condizione che il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 40.000 euro. Con la modifica normativa è previsto che il valore di ISEE del nucleo familiare, rilevante al fine della determinazione della misura del buono, sia calcolato al netto dell’assegno unico e familiare per i figli a carico; di conseguenza, il limite di spesa per il buono in esame viene incrementato di 5 milioni di euro annui. È soppressa, inoltre, al fine del riconoscimento del suddetto importo di 3.600 euro annui, la condizione della presenza nel nucleo familiare di almeno un altro figlio di età inferiore ai dieci anni.

Nelle altre ipotesi, la misura del buono è pari a: 3.000 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro; 2.500 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro; 1.500 euro annui per i casi in cui l’ISEE superi i 40.000 euro e per i casi di insussistenza o di insufficienza della documentazione relativa all’ISEE.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Legge di bilancio 2025: Misure in materia di congedi parentali

I commi 217 e 218 della legge di bilancio 2025, L. n. 207/2024, prevedono, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi compresi entro il sesto anno di vita del bambino – ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento –, un elevamento della misura dell’indennità per congedo parentale.

Tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre e concerne, nel limite di due mesi, i periodi di congedo successivi a un primo mese di congedo parentale; in base a tale elevamento, l’aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell’indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, all’80 per cento – anziché al 60 per cento, già previsto per il secondo mese, e al trenta per cento, già previsto per il terzo mese –.

In conseguenza di tale novella, i periodi complessivamente fruibili con una indennità pari all’80 per cento sono dunque elevati da uno a tre mesi (sempre in alternativa tra i genitori e fino al sesto anno summenzionato). Il nuovo elevamento in esame non si applica per i casi in cui – per la madre o, rispettivamente, per il padre – il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2025: Welfare integrativo e mobilità tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over

I commi 124-127 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) intervengono in tema di welfare integrativo dei dipendenti pubblici e di mobilità tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over.

In particolare, il comma 124 prevede che (al fine di evitare interpretazioni normative suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica), ai fini del rispetto del limite rappresentato dall’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale del settore pubblico – di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 – concorrono anche le risorse destinate – nell’ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico – a benefici di natura assistenziale e sociale previsti in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale. Si ricorda che la Corte dei conti, Sezione Autonomia, con deliberazione n. 17/SEZAUT/2024, aveva, invece, escluso il welfare integrativo dal tetto del salario accessorio.

I commi 126 e 127 modificato l’attuale regime finanziario della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over, variando i vigenti criteri di imputazione dell’onere derivante dalla procedura di mobilità al fine di preservare il risparmio da cessazione per l’amministrazione cedente. Si prevede, infatti, che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché quelle disposte a seguito dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a) del richiamato DL 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – che prevede l’avvio delle procedure per gestire le eccedenze di personale e la mobilità collettiva nei confronti dei lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all’ente di appartenenza della certificazione di tale diritto – siano calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (lett. a); si prevede inoltre che agli oneri derivanti dall’acquisizione di personale all’esito dei richiamati processi di mobilità si provveda nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di avvio di procedure di reclutamento adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni (lettera b)).

Le modifiche all’attuale regime finanziario della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over, si applicheranno alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2025: Risorse finanziarie Comuni frontalieri

Il comma 101, dell’art. 1 della Legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) modifica alcune disposizioni della Legge 13 giugno 2023, n. 83 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri.

La lettera a), nel novellare il commi 5 dell’articolo 10 della suddetta legge di ratifica, varia la percentuale prevista ai fini dell’attribuzione del contributo statale di cui al primo comma del medesimo articolo 10, stabilendo che il rapporto tra numero di lavoratori frontalieri e popolazione del Comune in cui risiedono non può eccedere la quota del 4% per i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e del 3% per i Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. In secondo luogo, si introduce la previsione che l’utilizzo della quota del contributo impiegabile in parte corrente, nel limite massimo del 50% dell’importo, è destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare le ricadute socio economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza.

La lett. b), del comma in esame integra il secondo comma dell’articolo 11 della legge di ratifica, relativo al Fondo istituito nello stato di previsione del MEF per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche. Il Fondo ha una dotazione crescente, da 1,66 milioni di euro per l’anno 2025 a 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2045. Un decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze – adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell’interno, sentiti le regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, la Provincia autonoma di Bolzano e i Comuni frontalieri interessati – definirà i criteri per la distribuzione delle risorse e le specifiche finalità da perseguire.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gli emendamenti Anci alla legge di bilancio 2025

Pubblichiamo gli emendamenti Anci alla legge di bilancio 2025 inviati alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Gli emendamenti sono stati predisposti secondo le priorità indicate nell’ultima riunione del Direttivo Anci dello scorso 30 ottobre.

Tra gli emendamenti proposti evidenziamo la richiesta di riduzione del contributo al risanamento della finanza pubblica richiesto agli enti locali nel quinquennio 2025-29, da 140 a 108 mln. di euro per il 2025, da 290 a 223 mln. di euro annui per 2026 e 2027 e da 490 a 350 mln. di euro.

Viene proposto un incremento del sostegno agli oneri comunali per l’affidamento di minori attraverso sentenze giurisdizionali – che sulla base di dati pubblicati dal Ministero del lavoro coinvolge circa 18mila minori e pesa sui Comuni per circa 500 milioni annui – per 30 mln. nel 2025, 50 mln. nel 2026 e 80 mln, con abbassamento della soglia di accesso (dal 10% al 3%) del valore dei fabbisogni standard del settore sociale, espressi in termini monetari, pari nel complesso a circa 5 miliardi di euro, permettendo una distribuzione più ampia del contributo  per gli enti di dimensione medio-grande, su cui pure queste spese obbligate pesano in modo significativo ai fini degli equilibri di bilancio.

Altro emendamento fondamentale è la deroga alla limitazione del 75 per cento, alle assunzioni di personale necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, quelle legate all’erogazione dei servizi educativi e scolastici, e del settore sociale nonché le figure professionali infungibili per svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

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