Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle PA: nuova circolare del MEF

Tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l’Italia si è impegnata a realizzare, è prevista la Riforma n. 1.11 “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”. In particolare, a seguito delle modifiche apportate al PNRR ed approvate con decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2023, è stata introdotta la milestone M1C1-72bis, che prevede una serie di interventi volti a favorire un’accelerazione nel percorso di miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni ai fini del conseguimento dei target previsti dalla stessa riforma, al primo trimestre del 2025 e del 2026.

Al riguardo, tenuto conto che alcuni dei predetti interventi sono volti qualificare ed illustrare profili applicativi della disciplina vigente, anche a seguito delle recenti interlocuzioni con la Commissione europea, con la Circolare dell’8 novembre 2024, n. 36, il MEF fornisce le necessarie linee guida per l’individuazione delle fatture di natura commerciale, per il corretto utilizzo della facoltà prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché per gli adempimenti degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile, in ordine al corretto utilizzo della predetta facoltà.

La circolare sottolinea che l’elemento discriminante non è il contenuto della prestazione, ma la presenza di un rapporto negoziale tra PA e un soggetto che esercita attività d’impresa o professionale. La corretta identificazione della natura commerciale della transazione è fondamentale per l’applicazione dei termini di pagamento e il monitoraggio degli obiettivi PNRR. In tal senso, ad esempio, non rientrerebbero nel monitoraggio delle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni quelle fattispecie dove, in ultima analisi, la controprestazione è svolta a favore del cittadino/contribuente.

Non esiste alcuna esclusione legata al contenuto della prestazione, fatta eccezione per deroghe espressamente previste dalla Direttiva 2011/7/UE (considerando 8, paragrafi 2 e 3), e recepite all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002. In particolare, non costituiscono transazioni commerciali:
a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
b) i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati, a tale titolo, da un assicuratore, le fatture emesse a fronte di un mero trasferimento di risorse finanziarie o di rimborso effettuato in fase di rendiconto della spesa;
c) i contributi versati dallo Stato a soggetti privati come supporto finanziario per lo svolgimento di funzioni di assistenza a favore dei cittadini, per funzioni meritevoli di tutela, al fine di assicurare costi più contenuti rispetto a quelli di mercato (a titolo esplicativo il finanziamento agli istituti di patronato e assistenza sociale previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152);
d) le sovvenzioni, erogate a vario titolo, a soggetti privati o pubblici per iniziative sportive o culturali (quali i pagamenti dei premi delle gare ippiche e delle sovvenzioni agli ippodromi).

La transazione commerciale deve essere documentata da fattura elettronica, registrata sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) e supportata da un rapporto contrattuale documentabile. Mentre, non influiscono sulla natura commerciale della transazione l’oggetto specifico della prestazione, la natura del bene acquistato, il contenuto della prestazione (salvo eccezioni espressamente previste).

In merito ai termini di pagamento, fissati in via ordinaria in 30 giorni, fatta eccezione per gli enti del comparto sanitario e delle imprese pubbliche (comparti per i quali il termine è raddoppiato), l’eventuale estensione fino ad un massimo di 60 giorni (i termini di pagamento non possono essere superiori a 60), deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare “natura del contratto” o di “talune sue caratteristiche”. Le pubbliche amministrazioni dovranno confermare nel sistema PCC la data di scadenza delle fatture, al fine di rispettare le prescrizioni previste al riguardo dal decreto legislativo n. 231 del 2002. Al riguardo, la circolare rammenta che anche laddove l’impresa fornitrice di beni o servizi emetta autonomamente una fattura elettronica con espressa indicazione di una scadenza superiore a 30 giorni, l’amministrazione – in assenza dei richiamati presupposti stabiliti dalla richiamata normativa, adeguatamente documentati e riscontrabili – ai fini del pagamento della fattura, dovrà ricondurre la scadenza al termine di 30 giorni.

La data di scadenza deve essere fissata conteggiando i giorni di calendario, senza alcuna esclusione, e a prescindere dal numero di giornate delle mensilità coinvolte. In particolare, non devono essere in alcun modo scomputati i giorni festivi, ovvero i giorni non lavorativi.

Con riferimento alla sospensione dei pagamenti, il ministero chiarisce che occorra individuare la motivazione per cui si sta attivando la sospensione della selezionando una delle quattro tipologie presenti a sistema:
1. sospeso per contenzioso,
2. sospeso per contestazione (eventuali elementi previsti dal contratto la cui presenza è necessaria ai fini dell’esigibilità del credito);
3. adempimenti normativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ritenuta dello 0,5 per cento prevista dell’articolo 11 del nuovo codice dei contratti pubblici);
4. verifica di conformità (volta a conseguire l’attestazione di regolare esecuzione del contratto, compresa l’ipotesi in cui la fattura sia ricevuta dal debitore in data antecedente alla prestazione del servizio o consegna del bene).

Con riferimento all’eventuale rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni, si ricorda che, dal 6 novembre 2020, è in vigore il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 agosto 2020, n. 132, che definisce le motivazioni consentite per poter rifiutare fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Le amministrazioni pubbliche dovranno motivare l’esito del rifiuto riportando nel campo “Descrizione della Notifica esito committente” una delle cinque motivazioni previste dal decreto:
1. fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della pubblica amministrazione destinataria della trasmissione del documento;
2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
5. omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: Circolare RGS su Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla sesta “Richiesta di pagamento” alla C.E.

Con circolare del 31 maggio 2024, n. 29, la RGS rende noto che le attività di rendicontazione finale su “ReGiS”, connesse a Milestone/Target con scadenza nei trimestri T1 e T2 2024, dovranno essere concluse entro e non oltre venerdì 21 giugno p.v..

Mediante la funzionalità “Avanzamento M&T” di “ReGiS”, le Amministrazioni dovranno provvedere, in ragione di ogni singolo Milestone/Target di rispettiva
competenza, al caricamento all’interno della sezione “Documenti rendicontativi”:

  • del Report di avanzamento M&T, in formato PDF, recante la firma digitale del Responsabile dell’Unità di Missione PNRR;
  • della relativa documentazione (evidence) a comprova del conseguimento;
  • della Check-list per la verifica di M&T1 dell’Amministrazione titolare di misure PNRR, in formato PDF, sottoscritta digitalmente dal Dirigente preposto all’Ufficio di controllo dell’UdM PNRR;
  • della Dichiarazione di gestione dell’Amministrazione titolare di misure PNRR, in formato PDF, unica per tutti i milestone/target oggetto di rendicontazione, recante la firma digitale del Responsabile dell’Unità di Missione PNRR e comprensiva delle Sintesi delle irregolarità e Sintesi dei controlli su M/T (in allegato i format editabili).

Attraverso la funzionalità “Consuntivazione M&T” di ReGiS, occorrerà finalizzare la rendicontazione di ciascun Milestone/Target, confermando il contenuto delle informazioni e della suddetta documentazione.

Allegati

 

La redazione PERK SOLUTION

Misure di contenimento della spesa, la Circolare RGS

Con la circolare n. 16 del 9 aprile 2024 la RGS aggiorna la precedente circolare n. 29 del 3 novembre 2023 – “Enti ed organismi pubblici – Bilancio di previsione per l’esercizio 2024” -, in considerazione delle sopravvenute modifiche normative. Tenuto conto, in particolare, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) e di talune altre disposizioni normative di aggiornamento, fornisce ulteriori indicazioni e chiarificazioni al fine di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario degli enti ed organismi pubblici.

La circolare contiene alcuni aggiornamenti relativi alle misure di contenimento della spesa (Scheda tematica A); indicazioni relative agli adempimenti concernenti il monitoraggio ai sensi dell’art. 11 del DPCM 23 agosto 2022, n. 143, recante il “Regolamento in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici” (Scheda tematica B); richiami agli adempimenti ex art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti” (Scheda tematica C); puntuali aggiornamenti con riferimento al trattamento economico del personale (Scheda tematica D).

Viene aggiornato il quadro sinottico allegato alla circolare al fine di consentire una lettura sistematica delle vigenti misure di contenimento della finanza pubblica (Allegato 1 della circolare). In allegato vengono infine rese disponibili la scheda di monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato, debitamente aggiornata sulla base delle disposizioni vigenti (Allegato 2 della circolare) nonché il Modulo per il monitoraggio dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici (Allegato 3 della circolare).

La circolare è rivolta principalmente alle Amministrazioni centrali ed agli enti ed organismi vigilati e solo indirettamente agli enti locali, costituendo, comunque, un utile strumento nell’adozione di criteri operativi volti alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché di integrare il quadro delle indicazioni per una corretta impostazione contabile del bilancio.

 

Allegati:
Circolare-del-9-aprile-2024-n-16
Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 – Quadro sinottico 
Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 – Scheda di monitoraggio
Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 – Scheda di monitoraggio – Versione Excel
Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 – Versamenti e modulo di monitoraggio compensi
Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 – Versamenti e modulo di monitoraggio compensi – Versione Excel

 

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Riduzione dei tempi di pagamento e valutazione della performance. La nuova circolare della Ragioneria Generale dello Stato

La Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare del 3 gennaio 2024, n. 1, fornisce le prime indicazioni operative in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

La circolare è strutturata in tre parti:

  • la prima, relativa alla riforma PNRR 1.11, “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, Missione 1, componente 1, riconducibile al primo comma del menzionato articolo. I target da raggiungere sono fissati in 60 giorni, per l’indicatore del tempo medio di pagamento degli Enti del Servizio sanitario nazionale, e in 30 giorni per l’indicatore del tempo medio di pagamento dei restanti comparti; per tutti i comparti, il target è pari a zero per l’indicatore del tempo medio di ritardo. Gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all’80% dell’ammontare dell’importo dovuto delle fatture ricevute dal complesso delle pubbliche amministrazioni nell’anno 2024, e almeno pari al 95% dell’ammontare dell’importo dovuto delle fatture ricevute nel 2025. Al di valutare le tempistiche di pagamento in prossimità della data di rendicontazione verrà adottata, quale base di calcolo, l’insieme dei pagamenti relativi alle fatture ricevute dalle pubbliche amministrazioni nell’arco temporale di un anno solare, osservati a tre mesi dalla chiusura del periodo di fatturazione. Pertanto, la misurazione dei target sarà effettuata in base agli indicatori relativi ai tempi medi di pagamento e di ritardo delle fatture ricevute dalle pubbliche amministrazioni nell’anno 2024, che saranno calcolati sulla base dei dati osservati al 31 marzo 2025 e resi disponibili entro la metà del successivo mese di aprile, in ragione dei tempi tecnici
    necessari per l’elaborazione e la verifica degli stessi.
  • la seconda concernente la valutazione della performance mediante assegnazione, da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture, di cui al comma 2 dell’articolo in esame. Il comma 2 dell’art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, prevede che le pubbliche amministrazioni di cui
    all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, integrando i rispettivi contratti individuali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale del personale, anche di qualifica dirigenziale, e adottano e aggiornano, previo parere
    vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance, in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica nelle Linee guida n. 2/2017, n. 4/2019 e n. 5/2019. La circolare ricorda che nelle more della revisione del sistema di valutazione della performance, sarà necessario procedere all’integrazione dei contratti individuali dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e dei contratti dei dirigenti apicali delle rispettive strutture. Conseguentemente, dovranno essere integrate anche le schede di programmazione degli obiettivi del predetto personale prevedendo specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento. Gli obiettivi annuali dovranno essere individuati con riferimento all’indicatore di ritardo annuale di cui all’articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n.
    145. Per quanto attiene, infine, alla individuazione delle figure apicali destinatarie della disposizione (Direttori Generali o Capi Dipartimento) a cui dovranno essere assegnati gli anzidetti obiettivi per il rispetto dei tempi di pagamento e dei quali dovranno essere integrati i relativi contratti individuali (così come specificato nel comma 2 dell’art. 4-bis) ciascuna Amministrazione dovrà provvedere ad individuare tali figure in concreto, in relazione al proprio modello e alla propria dimensione organizzativa.
  • la terza parte afferente il sistema di monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi della riforma PNRR 1.11 sopra richiamata e relativa al comma 3 del menzionato articolo 4-bis. Al riguardo, si ricorda che, nell’ambito delle norme volte a disciplinare la materia dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche, il legislatore abbia previsto di affidare all’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile il compito di verificare la corretta attuazione delle misure di volta in volta stabilite. Le verifiche di cui trattasi si inquadrano essenzialmente nel contesto dei compiti che l’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile è tenuto ad assolvere, tramite apposite attività di riscontro, anche in relazione all’osservanza delle disposizioni legislative vigenti in tema di rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. In primo luogo, appare propedeutica la verifica circa l’integrazione dei contratti individuali dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e dei contratti dei dirigenti apicali delle rispettive strutture, con la previsione di specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento da valutarsi ai fini della retribuzione di risultato. In funzione della verifica del raggiungimento dell’obiettivo annuale relativo al rispetto dei tempi di pagamento, il parametro di riferimento, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, è rappresentato dall’indicatore di ritardo annuale di cui all’art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, elaborato mediante la PCC e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Circolare della RGS sulle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU

Con la Circolare n. 25 del 24 luglio 2023, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce indicazioni operative per la richiesta di anticipazione, da parte dei Soggetti attuatori degli interventi del PNRR, prevista dall’art. 6 del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2023, riguardante in particolare i cosiddetti “progetti in essere”, ossia quelli finanziati a valere sulle previgenti risorse del bilancio dello Stato e successivamente inseriti tra le Misure del PNRR.

Tali anticipazioni costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate ed hanno la finalità di assicurare ai Soggetti attuatori la disponibilità delle risorse necessarie alla tempestiva realizzazione degli interventi. I Soggetti attuatori possono presentare una richiesta di anticipazione al Ministero dell’economia e delle finanze, che, sentita l’Amministrazione titolare della Misura su cui il progetto insiste, può disporre anticipazioni a valere sui fondi giacenti nel conto di Tesoreria Next Generation EU n. 25091, istituito ai sensi dell’art.1, comma 1038, della legge n. 178/2020. Le anticipazioni concesse dovranno poi essere reintegrate dall’Amministrazione titolare della Misura PNRR di riferimento.

La richiesta di anticipazione dovrà essere formulata mediante apposita funzionalità del sistema informativo ReGiS, seguendo le indicazioni di seguito riportate, esclusivamente per i progetti censiti sul predetto sistema. Diversamente, in caso di mancata registrazione del progetto in ReGiS, il Soggetto attuatore può inserire direttamente nel sistema i dati dell’anagrafica di progetto, secondo quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 19 del 27 aprile 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

La Circolare della RGS sulle norme di contenimento della spesa pubblica

Con la Circolare n. 42 del 7 dicembre 2022, la Ragioneria generale dello Stato fornisce alle Amministrazioni centrali ed agli enti ed organismi vigilati uno strumento in grado di orientare gli stessi nella programmazione del bilancio di previsione (e, nel corso della gestione, in occasione delle variazioni di bilancio) e nell’adozione di criteri operativi volti alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché di integrare il quadro delle indicazioni per una corretta impostazione contabile del bilancio previsionale.

Per una puntuale acquisizione di notizie circa le vigenti misure di contenimento, si fa rinvio a quanto rappresentato nell’allegato quadro sinottico (Allegato 1) mentre, per gli aspetti prettamente descrittivi ed interpretativi delle norme stesse, si suggerisce di prendere visione anche delle precedenti circolari emanate in materia, ferme restando le ulteriori precisazioni contenute, in ordine a specifici aspetti, nella presente circolare.

Pertanto, gli enti interessati, nel predisporre il Bilancio di previsione 2023, dovranno tenere conto sia delle norme di contenimento della spesa pubblica sia di quelle introdotte dalle altre disposizioni normative vigenti e riepilogate nel quadro sinottico allegato alla circolare.

 

La redazione PERK SOLUTION

Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili. Le istruzioni operative nella circolare della RGS

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la circolare del 21 settembre 2022, n. 31, con la quale intende fornire alle amministrazioni destinatarie le necessarie indicazioni per accedere alle risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” istituito con l’articolo 26, comma 7, del Decreto Legge “Aiuti” (50/2022). L’articolo 5 del DPCM 28 luglio 2022, recante le modalità di accesso a tale Fondo appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale (adottato in attuazione del comma 7 bis del citato articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con cui sono state definite le procedure per l’accesso al Fondo suindicato da parte delle Amministrazioni statali istanti, allo scopo di consentire l’avvio entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi dei relativi interventi per le opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall’aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3 del più volte richiamato articolo 26 al netto di quanto destinato agli scopi ai sensi del comma 6 del medesimo articolo)  prevede infatti che sia il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a fornire le necessarie indicazioni, anche con riguardo ai dati che dovranno essere forniti dalle stazioni appaltanti.

Al fine di consentire la presentazione delle istanze di accesso al Fondo con modalità automatizzate, sono state sviluppate specifiche funzionalità del Sistema informativo ReGiS di supporto alla gestione del PNRR, a cui è possibile accedere via web o attraverso il link diretto alla piattaforma https://regis.rgs.mef.gov.it o attraverso il seguente link: https://area.rgs.mef.gov.it, dove sarà disponibile materiale a supporto dell’operatività dell’utente

Al provvedimento, che indica schematicamente le diverse fasi della procedura attraverso il sistema informativo ReGis, sono allegati un manuale di Istruzioni operative, contenente la procedura che le stazioni appaltanti e l’amministrazione statale istante dovranno seguire, e una guida utente, che illustra il percorso attraverso le varie sezioni dell’applicativo.

 

Allegati

Guida utente