Rimborso degli oneri sostenuti relativi alle commissioni straordinarie degli enti sciolti per infiltrazioni mafiose

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 4 dicembre 2024, ricorda che la legge 27 dicembre 2006, n.296, ha previsto all’articolo 1, comma 704, che, a decorrere dall’anno 2007, gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all’articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta.

Al riguardo,  comunica che con decreto dirigenziale del 3 dicembre 2024 è stato disposto a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione entro tale data il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria. Per quanto attiene le certificazioni che perverranno successivamente, si procederà al rimborso nel corso dei mesi aprile/maggio 2025. Il rimborso in esame ha riguardato saldi anno 2024 e precedenti e/o l’acconto per l’anno 2024.

Entro il prossimo 15 aprile 2025 tutti gli enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso, dovranno produrre una certificazione a preventivo (allegato mod. A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell’intero anno 2025, al fine di provvedere all’erogazione di un primo acconto per l’annualità 2025. Parimenti sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute tramite invio della predetta certificazione a consuntivo (allegato mod. B – opportunamente integrata da copia del verbale di proclamazione del sindaco neoeletto) gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso dell’anno 2024 nonché gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso degli anni precedenti e che risultano, ad oggi, ancora inadempienti.

La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già erogate a titolo di acconto.

La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Eventuali adeguamenti dei compensi ai componenti delle Commissioni straordinarie devono essere tassativamente accompagnati da copia del decreto prefettizio di rideterminazione dei compensi stessi. Al fine della certificazione degli oneri sostenuti per la commissione straordinaria, la Direzione riporta il parere ultimo espresso dalla Direzione Centrale per le Autonomie di questo Ministero, in occasione di apposito quesito formulato da un altro ente locale, in riferimento alla durata della commissione straordinaria:

”… che il sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti dì competenza della giunta. Si osserva, altresì, che l’avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell’organo assembleare. Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l’ente locale, è ipotizzabile un intervento dei commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione …”.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 704, della legge n.296 del 2006, gli importi rimborsati devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento. Allegati al presente comunicato i modelli che devono essere scaricati e successivamente ritrasmessi, debitamente compilati, di seguito riportati:

 

Allegati

Anci e Upi chiedono la proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027

Un nuovo appello per sostenere i Comuni e le Province arriva dai vertici di Anci e Upi. Gaetano Manfredi, presidente di Anci, e Michele De Pascale, presidente di Upi, hanno inviato al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi una richiesta formale di proroga per l’approvazione del bilancio di previsione 2025-27, proponendo di posticipare la scadenza al 31 marzo 2025.

La richiesta nasce dalle difficoltà che numerosi enti locali stanno incontrando nella formulazione dei bilanci, aggravate dagli accantonamenti obbligatori e dalle limitazioni alle assunzioni previste nel Disegno di Legge di Bilancio 2025. Anci e Upi sottolineano che queste problematiche rischiano di compromettere la gestione operativa e gli investimenti già avviati, con ripercussioni significative sui territori e sulle comunità.

Anci continua a essere in prima linea per garantire ai Comuni strumenti adeguati a fronteggiare le sfide attuali e a costruire bilanci solidi che assicurino servizi essenziali e sviluppo locale. L’impegno dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani rimane quello di rappresentare le istanze dei territori, affiancando costantemente gli amministratori locali nel dialogo con il Governo, per favorire condizioni operative migliori e più sostenibili.

 

La redazione PERK SOLUTION

Obiettivi di servizio per i servizi sociali, asili nido e trasporto alunni disabili: pubblicati gli importi anno 2025

La Commissione tecnica dei Fabbisogni Standard del MEF ha pubblicato gli importi esatti dei contributi assegnati per i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto degli alunni con disabilità per l’anno 2025, nonché le note metodologiche sugli obiettivi di servizio e sul monitoraggio.

Assegnazioni servizi sociali – Comuni RSO; Assegnazioni servizi sociali – Comuni Regione siciliana; Assegnazioni servizi sociali – Comuni Sardegna;   
Assegnazioni Asili nido;
Assegnazioni Trasporto studenti disabili.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2024

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 27 novembre scorso, rende noto che con provvedimento dirigenziale del 25 novembre 2024, si è provveduto ad erogare il contributo assegnato con decreto del Ministero dell’interno del 17 aprile 2024, .

Il pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUOEL), nei confronti degli enti locali che non sono in regola con la trasmissione alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) dei documenti contabili, come previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2016, nonché nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE. Il pagamento a favore di detti enti locali sarà disposto solo dopo che gli stessi avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del medesimo.

Sono momentaneamente esclusi dal pagamento tutti gli altri enti, potenziali beneficiari del contributo, che alla data del 15 novembre 2024, non hanno proceduto all’affidamento della progettazione e risultano inadempienti come risulta dal sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. Per questi ultimi enti locali saranno effettuati ulteriori monitoraggi sulla BDAP fino alla data del 31 gennaio 2025, e qualora si venissero a verificare situazioni di adempienza, si procederà ad effettuare la relativa erogazione dei fondi assegnati.

Le risorse finanziarie stanziate per le finalità in esame sono fondi nazionali e non rientrano nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 

La redazione PERK SOLUTION

Dalla Conferenza Stato-Città via libera ai criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2025

La Conferenza Stato-Città ha espresso parere favorevole sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l’anno 2025.

Il riparto del FSC 2025 è determinato a partire dalle somme attribuite per il FSC 2024 secondo quanto previsto dal DPCM dell’11 aprile 2024 e dei relativi allegati dal n. 1 al n. 4, aggiornando la popolazione dei comuni sulla base del dato ISTAT della popolazione residente al 19 settembre 2024 e l’anagrafica dei 7.325 enti esistenti al 19 settembre 2024. La dotazione finale del FSC per l’anno 2025 è pari – al netto dell’accantonamento di 7 milioni di euro da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni – a 6.753.590.368 euro, di cui 5.979.296.592 euro per i comuni delle regioni a statuto ordinario e 774.293.776 euro per i comuni della Sicilia e della Sardegna.

ANCI E UPI hanno poi espresso parere favorevole anche  sullo schema di decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all’esenzione IMU per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023 distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

Con il provvedimento in esame, è pertanto attribuito ai suddetti comuni l’importo complessivo di 108.500,00 euro, a titolo di rimborso dei minori gettiti derivanti dall’esenzione per i fabbricati ad uso abitativo dall’imposta municipale propria (IMU), per l’anno 2024, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2024. L’importo complessivo di euro 108.500,00 è ripartito – sulla base delle stime della perdita di gettito dell’IMU per l’anno 2024 – tra i comuni di Umbertide (60.000,00 euro), Perugia (46.000,00 euro) e Gubbio (2.500,00 euro).

Inoltre, ANCI e UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il piano di riparto delle risorse destinate a programmi di interventi dei comuni per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria. Il decreto si colloca nell’ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 2030 (PNSS 2030), che identifica la segnaletica stradale come strumento centrale per il miglioramento della sicurezza, con particolare attenzione all’ambito urbano. Esso mira a ridurre l’incidentalità, soprattutto per le categorie vulnerabili come pedoni, ciclisti e utenti di due ruote motorizzate, attraverso interventi specifici sulla segnaletica verticale.

Per il finanziamento degli interventi è stata stanziata una somma complessiva di 17.101.918,00 di euro. Le risorse saranno distribuite ai Comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti, in base a criteri oggettivi fondati sul costo sociale dell’incidentalità, rilevato dai dati ISTAT per gli anni 2018, 2019 e 2022.

Sono esclusi i Comuni che non hanno inviato le relazioni sui proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di cui all’art. 208 del Codice della strada per uno o più degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. L’importo derivante dall’esclusione viene assegnato con decreto dirigenziale ai Comuni con popolazione al di sotto dei 100.000 abitanti in ordine decrescente in proporzione al costo sociale dei morti, feriti ed incidenti per gli incidenti stradali con feriti fino ad esaurimento della somma disponibile.

Gli interventi riguarderanno la sostituzione della segnaletica obsoleta, l’installazione di nuova segnaletica in aree ad alta incidentalità, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e la progettazione di soluzioni mirate ad aumentare la visibilità di segnali critici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Accrual: l’elenco delle amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota 2025

È stata pubblicata la Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 259 del 26 novembre 2024 (Allegato 1), con le amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota, di cui alla milestone M1C1-118 della Riforma 1.15 del PNRR, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024.

Le amministrazioni indicate nell’elenco 1 rappresentano il 90% per cento della spesa pubblica primaria per gli enti assoggettati alla fase pilota, prevista dalla milestone M1C1-118 della Riforma 1.15 del PNRR, calcolato sulla base del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, al quale concorrono, tra le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, soltanto quelle incluse, ai sensi della stessa disposizione, nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023.

Sono esclusi dalla fase pilota gli enti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume
complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro.

 

La redazione PERK SOLUTION

Canone unico: possibile prevedere esenzioni nel rispetto del vincolo tendenziale della parità di gettito

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 216/2024, in riscontro all’istanza di parere formulata da un Comune ritiene che l’autonomia regolamentare dei comuni possa prevedere esenzioni al canone unico patrimoniale, come stabilito dal comma 821 lettera f della legge 160 del 2019, sempre nel rispetto del vincolo tendenziale della parità di gettito per assicurare in sede di prima applicazione e nel tempo gli equilibri di bilancio.

La Sezione ricorda che la norma di legge, nel delimitare l’esercizio dell’autonomia regolamentare degli enti locali in materia (commi 817, 821 e 834 L. n. 160/2019), prevede un vincolo finanziario complessivo, funzionale, da un lato, ad evitare che la nuova disciplina possa impattare negativamente sugli equilibri di bilancio, e, dall’altro, a consentire agli enti adeguata autonomia nell’individuazione di tariffe, riduzioni ed esenzioni (SRC Puglia n. 93/2023/PAR; SRC Liguria n. 162/2024/PAR). A questo proposito la relazione tecnica di accompagnamento alla norma in questione, lungi dal ritenere il gettito vincolato, sia in aumento, sia in ribasso, da un anno all’altro, sottolinea che “sotto il profilo degli effetti finanziari, il canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti. Tale disposizione assicura l’assenza di effetti finanziari negativi per gli enti locali interessati”. L’intento del legislatore è, cioè, quello di introdurre una semplificazione del sistema tributario, garantendo, da un lato, agli enti maggiore autonomia nella regolamentazione tariffaria e, dall’altro, assicurando a legislazione vigente un gettito potenziale che si pone nello spettro delle tariffe standard (al netto delle esenzioni di legge e regolamento), scongiurando nuovi oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto del vincolo degli equilibri di bilancio degli enti beneficiari.

In questa prospettiva, dunque, il vincolo della parità di gettito va inteso nel senso di una applicazione regolamentare del nuovo sistema del canone unico patrimoniale tale da assicurare un gettito complessivo tendenziale equivalente a quello ottenuto con il sistema precedente (che prevedeva distinti tributi ora accorpati) per non compromettere il principio degli equilibri di bilancio già all’atto di istituzione del canone unico, mantenendo prevedibilmente il precedente livello di pressione impositiva derivante dai canoni e dai tributi sostituiti.

Sarà compito delle amministrazioni valutare, nell’ambito della propria discrezionalità e secondo canoni di ragionevolezza, le modalità regolamentari adeguate ad assicurare il rispetto di questo fondamentale principio anche negli esercizi successivi alla prima applicazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo sentenze esecutive: presentazione domande entro il 20 dicembre 2024

Con comunicato del 26 novembre 2024, il Ministero dell’interno ricorda che l’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016 n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n.160, ha previsto l’istituzione di un fondo da destinare ai comuni per far fronte a spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016.

Con decreto del Ministero dell’interno del 22 novembre 2024, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è stato approvato il modello di certificazione riguardante:

  • la richiesta per l’anno 2024 di un contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, relative al periodo dal 21 dicembre 2023 (giorno successivo alla scadenza dell’ultimo certificato trasmesso) al 20 dicembre 2024 (termine di presentazione della richiesta per l’anno 2024), conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016. Tale richiesta può essere formulata solo qualora l’importo complessivo delle spese in esame sia superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua, in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (qualora, ad esempio, il comune non abbia ancora approvato il consuntivo dell’anno 2023 dovrà prendere in considerazione il 50 per cento delle spese correnti risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati).
  • la correzione in diminuzione del dato già comunicato nelle richiamate certificazioni, prodotte negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, solo qualora la spesa complessiva a carico del bilancio del comune si sia ridotta a seguito dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’interno.

La suddetta certificazione non dovrà essere trasmessa nel caso in cui i Comuni non siano interessati a tale finanziamento.

La richiesta da parte dei Comuni dovrà essere formulata al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), entro le ore 24:00 del 20 dicembre 2024, a pena di decadenza.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all’indirizzo mail certificazioni.ufficiosecondo@interno.it riportando il numero telefonico dell’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

CDP, Prestiti agli Enti territoriali: termine per le richieste di rimborso anticipato e riduzione

Con avviso del 20 novembre 2024, la Cassa depositi e prestiti informa gli Enti Territoriali che il termine per l’invio delle richieste di rimborso anticipato e di riduzione dei prestiti ordinari in essere è fissato al 2 dicembre 2024. Sarà possibile procedere alla compilazione, creazione e trasmissione via web delle richieste tramite il Portale dei Finanziamenti: https://www.cdp.it/sitointernet/it/aree_riservate_login.page#pubblica_amministrazione.

Con riferimento al semestre corrente,  i prestiti oggetto di rinegoziazione nel primo semestre 2023 ai sensi della Circolare CDP n. 1303 del 4 aprile 2023, non potranno essere oggetto di rimborso anticipato.

1. RIMBORSO ANTICIPATO (TOTALE O PARZIALE)

La richiesta dovrà essere corredata dalla deliberazione di Consiglio che autorizzi l’operazione di rimborso anticipato, esecutiva ai sensi di legge. Sarà possibile richiedere il rimborso anticipato parziale dei prestiti ordinari in ammortamento e a totale carico dell’ente beneficiario i quali, alla data del 2 dicembre 2024, risultino integralmente erogati. La delibera di Consiglio dovrà contenere, per ciascuna posizione di mutuo, l’esatto importo della quota di debito residuo da estinguere. Fermo restando il pagamento della rata in scadenza alla data del 31 dicembre 2024 con le consuete modalità (i.e. tramite addebito diretto in conto – SDD – unitamente agli altri finanziamenti in essere) CDP, verificata la validità della documentazione ricevuta, invierà a partire dal 16 dicembre 2024 una comunicazione con l’indicazione degli importi dovuti e le modalità per effettuare il rimborso anticipato. Si ricorda che in caso di rimborso anticipato (totale o parziale) l’ente dovrà corrispondere contestualmente a quanto dovuto per l’estinzione, anche le eventuali rate differite negli scorsi semestri per le iniziative di sospensione rate promosse da CDP in relazione ad eventi catastrofici o al Covid 2020, i cui importi possono essere consultati sul portale dedicato agli Enti Locali nella sezione “Altri strumenti e reportistica” ovvero prendendo contatti con il Contact Center di CDP.

2. RIDUZIONE

In relazione alla riduzione dei prestiti ordinari, le richieste dovranno essere inviata entro il 2 dicembre 2024 e la rideterminazione dei piani di ammortamento avrà effetto dal 1° gennaio 2025. I provvedimenti di riduzione verranno trasmessi agli enti nel mese di gennaio 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION