Concorso alla finanza pubblica per province e per città metropolitane

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 febbraio 2025, corredato della Nota metodologica e dell’allegato B, recante le modalità di riparto, per il triennio 2025-2027, delle risorse dei fondi di cui all’articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n.178, così come incrementate dall’articolo 1, comma 773, della legge n.207 del 2024, nonché del concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo 1, comma 418, della legge n.190 del 2014 e all’articolo 1, comma 150-bis, della legge n.56 del 2014, nonché dell’articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2024, n.207.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale anno 2024 entro il 30/4

È disponibile nell’area del Sistema di trasmissione delle certificazioni degli enti locali TBEL, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica concernente l’importo complessivo delle agevolazioni ex articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, concesse per l’anno 2024.

La certificazione dovrà essere trasmessa dagli enti interessati (i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti secondo i dati ISTAT al 31 dicembre degli anni 2019 e/o 2020 e/o 2021 e/o 2022, con esclusione di quelli appartenenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano) entro il termine del 30 aprile 2025. La mancata trasmissione della certificazione, prevista dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022, comporterà l’esclusione dal riparto del relativo fondo per l’anno 2024.

La certificazione in argomento è riferita unicamente alla concessione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all’articolo 30-ter sopra richiamato e che rimangono tassativamente escluse dalla certificazione tutte le analoghe agevolazioni eventualmente concesse dai comuni per effetto di altre disposizioni di legge o per propria autonoma decisione.

Si ricorda che il comma 5 dell’articolo 30-ter dispone che le agevolazioni previste da tale articolo consistono nell’erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo.

Allegati
Circolare promozione economica locale 2024

 

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BANDI – Cultura Missione Comune 2025. Presentazione istanze entro il 30 giugno 2025

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ha stanziato un plafond di 30 milioni di euro per mutui a tasso fisso, a tasso d’interesse completamente abbattuto* per finanziamenti di durata fino a 10 anni, destinati agli Enti Locali e Territoriali per la tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale anche connessi al PNRR da stipulare entro il 30/06/2025 (Vedi scheda).

Il Mutuo Ordinario Cultura Enti Locali e Regioni potrà godere delle agevolazioni in conto interessi previste dal Bando Cultura Missione Comune 2024 a seconda delle caratteristiche demografiche del richiedente (Piccolo Comune, Comune Medio, Unione dei Comuni, Comuni in forma associata, Capoluogo, Città Metropolitane, Province e Regioni).

I contributi in conto interessi sono destinati all’abbattimento completo degli interessi sui mutui a tasso fisso – della durata massima di 10 anni – contratti da Enti Locali e Regioni  per finanziare la realizzazione di progetti relativi al patrimonio culturale, agli istituti e ai luoghi della cultura, a titolo esemplificativo: musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, archivi, biblioteche, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, immobili vincolati, giardini storici, teatri, auditorium e sale concerti, le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Con il Bando Cultura Missione Comune è possibile finanziare:

  • La prevenzione, manutenzione e restauro, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale
  • Il recupero, restauro, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche e messa a norma di immobili appartenenti al patrimonio culturale
  • La digitalizzazione di beni culturali e/o paesaggistici
  • L’acquisizione di beni appartenenti al patrimonio culturale
  • Le maggiori spese dovute a variazioni di prezzo in aumento dei materiali da costruzione
  • Il cofinanziamento dei contributi regionali/nazionali/europei in conto capitale – es. Bandi PNNR, Bandi regionali…

L’importo di mutuo massimo agevolabile è di:

  • 2 milioni di euro per i Piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti)
  • 4 milioni per i Comuni con 5.000-100.000 abitanti, le Unioni di Comuni e i Comuni in forma associata
  • 6 milioni per i Comuni con oltre 100.000 abitanti, Capoluogo, Città Metropolitane, Province e Regioni.

Contributi in conto interessi:

Le istanze complete della documentazione prevista per l’ammissione al Contributo potranno ottenere contributi per l’abbattimento totale degli interessi, calcolati su mutui a tasso fisso della durata massima di 10 anni, se inoltrate entro il 30/05/2025. Nel caso in cui i mutui abbiano durata superiore, il Contributo concesso sarà distribuito sull’intera durata del mutuo.

 

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BANDI – Sport Missione Comune 2025. Presentazione istanze entro il 30 settembre 2025

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ha stanziato un plafond di 150 milioni di euro per mutui a tasso fisso e a tasso d’interesse completamente abbattuto*, destinati agli Enti Locali e Territoriali per finanziare progetti di infrastrutture sportive da stipulare entro il 31/12/2025.

Il Mutuo Ordinario Sport Enti Locali e Regioni è un finanziamento che gode delle agevolazioni in conto interessi previste dal Bando Sport Missione Comune 2025.

I contributi in conto interessi stanziati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale per l’iniziativa “Sport Missione Comune 2025”, sono destinati all’abbattimento degli interessi sui mutui a tasso fisso contratti da Enti Locali e Regioni per:

  • La costruzione, ampliamento, acquisto attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche a servizio delle scuole, compresa l’acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività sportiva, e piste ciclabili;
  • L’acquisto dell’immobile destinato o da destinare ad uso sportivo;
  • Le maggiori spese dovute a variazioni di prezzo conseguenti all’aumento dei costi dei materiali da costruzione o la copertura delle spese per perizie suppletive o maggiori spese per prescrizioni e adeguamento a norme;
  • La copertura della quota di contributo regionale o nazionale o europeo in conto capitale ridotto dall’Ente concedente successivamente all’appalto delle opere;
  • Il cofinanziamento ai bandi PNRR, bandi regionali, Bando Sport e Periferie, contributi per investimenti, contributi ai Comuni per le opere pubbliche.​

L’importo massimo agevolabile è di:

  • 2 milioni di euro per i Piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti)
  • 4 milioni per i Comuni con 5.001-100.000 abitanti, le Unioni di Comuni e i Comuni in forma associata
  • 6 milioni per i Comuni con oltre 100.000 abitanti, Capoluogo, Città Metropolitane, Province e Regioni

Le istanze complete della documentazione prevista per l’ammissione al Contributo (compreso il Parere favorevole del CONI) andranno presentate tramite il Portale Clienti ICSC entro il 30/09/2025 e potranno ottenere contributi per l’abbattimento totale degli interessi della durata massima di 10 anni.

Nel caso in cui i mutui abbiano durata superiore a quella massima agevolabile, il “Contributo” concesso sarà distribuito sull’intera durata del mutuo, suddiviso in quote di eguale importo su ciascuna rata d’ammortamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il fondo rischi contenzioso esige un controllo minuzioso e puntuale da effettuarsi con cadenza periodica e costante

L’accantonamento a titolo di fondo rischi contenzioso, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, costituisce adempimento obbligatorio da affettuarsi in misura congrua rispetto al contenzioso pendente, o in fieri. La corretta determinazione del fondo rischi contenzioso è, dunque, da considerarsi essenziale per garantire, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, la regolare dinamica degli equilibri di bilancio, con conseguente necessità di “procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’organo di revisione”. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Basilicata, con la deliberazione n. 42/2025.

Nell’ambito dell’analisi dei dati e delle informazioni contenute nel questionario al rendiconto 2022, è emerso che il Comune – in assenza di comunicazioni da parte dei legali – abbia provveduto ad accantonare un fondo contezioso in maniera prudenziale, e quindi in via meramente forfettaria, nulla riferendo circa la prodromica ricognizione delle controversie in essere.

La Sezione ricorda che “La quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento” e che, a tale riguardo, occorre dotarsi “di un’apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie”(Sez. Contr. Sicilia, deliberazione n. 6/2019/SS.RR./PARI). Deve ritenersi esclusa una quantificazione meramente forfettaria e prudenziale del rischio di soccombenza; al contrario la quantificazione del fondo rischi richiede inderogabilmente un’analisi specifica delle singole poste e partite.

Secondo la giurisprudenza contabile, in assenza di parametri normativamente determinati (il richiamato principio contabile 5.2., lettera h) non indica, infatti, i criteri per valutare “le significative probabilità di soccombere”), possono a tal fine soccorrere gli standard internazionali in tema di contabilità (IAS 37 e OIC 31), con conseguente classificazione delle passività potenziali da contenzioso secondo i gradi del certo, del probabile, del possibile, e del remoto:
– il debito certo (indice di rischio 100%) è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
– la passività “probabile” (indice di rischio superiore al 51%) è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui sia stato formulato un giudizio di soccombenza di grande rilevanza, ed impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno alla suddetta percentuale (cfr. documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
– la passività “possibile” (indice di rischio tra il 10% ed il 49%) è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile (cfr. documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37);
– la passività da evento “remoto” (indice di rischio inferiore al 10%), non prevede, infine, alcun accantonamento.

In proposito è stato precisato che “In base alle prassi aziendalistiche affermatesi in materia, ove l’amministrazione giudichi come “remoto” il rischio di soccombenza, non sorge l’obbligo di effettuare alcun accantonamento; ove invece il rischio di perdita della lite sia valutato come tecnicamente “possibile”, all’ente è rimessa la costituzione del fondo in misura oscillante tra il 10% e il 50% del valore della domanda giudiziale e relativi accessori di legge; infine laddove l’accoglimento dell’avversa domanda appaia, ex ante e allo stato dell’arte, “probabile”, la prudenza richiede di accantonare una somma anche maggiore del 50% del valore della causa e, in caso di ammontare particolarmente elevato, il principio contabile consente lo stanziamento delle relative risorse su un orizzonte temporale di tre anni al massimo” (sez. reg. di contr. Piemonte, delibere nn. 16/2022/SRCPIE/PRSE e 134/2022/SRCPIE/PRSE).

Nelle ipotesi di contenzioso rilevante, ai fini della corretta stima del rischio di soccombenza, si è evidenziato, inoltre, che “… si dovrà tener conto di tutte le voci che compongono la domanda giudiziale (danno emergente e lucro cessante ex art. 1223 c.c., danno curricolare, interessi, rivalutazione, etc.) così da effettuare un’analisi quanto più possibile accurata per assicurare un accantonamento corrispondente alle reali esigenze dell’ente” (cfr. Sez. Contr. Lombardia, deliberazione n. 95/2022/PAR).

La Sezione sottolinea al riguardo la centralità del ruolo dell’Organo di revisione in ordine alla corretta determinazione del fondo anzidetto. È lo stesso legislatore, infatti, a richiedere al Collegio dei revisori una approfondita e analitica “verifica”, che non si limiti all’ espressione di un mero giudizio. La “verifica” espressamente richiesta dal principio contabile, infatti, “consiste nell’accertamento della conformità al “diritto” della rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato” (Sez. contr. Campania, del. n. 217/2019). Con riferimento alle specifiche verifiche intestate all’Organo di revisione sul fondo rischi contenzioso, è, inoltre, d’uopo rimarcare che nella deliberazione n. 61/2024/VSG, depositata il 25/11/2022, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha evidenziato come le stesse riguardino “… l’entità delle quote accantonate al fondo rischi, la cui indiscutibile esigenza di determinazione matematica non può risolversi nell’enunciazione di un mero giudizio valutativo, ma richiede al contrario un procedimento di apprendimento, frutto cioè di una ricognizione puntuale del contenzioso (secondo quanto indicato dal principio contabile e dalla deliberazione n. 14/2017/INPR della Sezione Autonomie), che si risolve nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Valutazione economica tra locazione e acquisto di un immobile

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 57/2025, in risposta ad una richiesta di parere, ha evidenziato che la scelta tra le possibili alternative di azione (locazione e acquisto immobile) rientra nelle prerogative gestionali del Comune. L’attività negoziale dell’ente locale, tuttavia, non è libera come quella che connota, sul piano del fatto, i rapporti tra privati, essendo assoggettata ai vincoli che impongono una congrua motivazione delle scelte, la relativa convenienza sia economica che funzionale, la congruità dei prezzi e il dovere di rendere pubblica l’iniziativa negoziale e trasparente il comportamento, tanto al fine di garantire un accesso paritario e non discriminatorio dei potenziali interessati, quanto in ragione di una concorrenzialità del mercato funzionale all’interesse pubblico.

Nel caso di specie, l’ente istante ha rappresentato l’intenzione di acquistare un immobile fatiscente, adibito a casa colonica, adiacente la sede comunale da destinare all’implementazione di alcuni servizi pubblico amministrativi. L’attuale società proprietaria dello stabile è al contempo proprietaria di un parcheggio di n. 80 stalli, che serve la stazione delle Ferrovie, aperto al pubblico in forza di un contratto di locazione privato-pubblico che l’Amministrazione comunale ha sottoscritto ad un canone annuale pari a €. 51,65 oltre iva.  Rispetto alla locazione del parcheggio, quindi, la considerazione degli elementi di fatto implica una adeguata valutazione della rispondenza alla pubblica utilità -oltre che alla stretta convenienza economica- dell’assunzione da parte dell’Amministrazione comunale di un vincolo contrattuale ventennale per l’affitto di un’area con 80 stalli per assicurane l’utilizzo libero e senza pedaggio e, quindi, senza alcun rientro rispetto alla spesa di cui farsi carico.

La richiesta di parere formulata dal Comune illustra due possibili opzioni di acquisto e locazione immobiliari, esito di una trattativa avviata con il medesimo soggetto, contemporaneamente venditore di un immobile e locatore di un’area destinata a parcheggi. Le due alternative si differenziano tra loro in modo sostanziale per i valori di stima dei singoli oggetti trattati, ma configurano sostanzialmente il medesimo impegno economico complessivo a carico del Comune (se non si considerano gli aspetti finanziari ed attuariali dell’operazione).

La Sezione ricorda che il riconoscimento dell’autonomia negoziale in materia di acquisizione di beni patrimoniali disponibili non elide la necessità che la
sottoscrizione dei contratti di acquisto avvenga nel rispetto dei principi di buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e dell’equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.), anche laddove l’ente non faccia ricorso all’indebitamento ed utilizzi risorse disponibili. Il principio di buon andamento combinato con quello dell’equilibrio di bilancio vincola l’amministrazione a impiegare nel modo più efficiente possibile le risorse di cui dispone ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura. Per tale motivo, è necessario che il Comune svolga e dia atto di un’approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto del bene (anche, ma solo in un secondo e distinto momento, nella combinazione con una eventuale
locazione passiva dell’area di parcheggio), la finalità pubblica perseguita e formulando una analisi costi/benefici dell’operazione.

Anche in tema di locazione passiva, l’attività negoziale non è affatto libera come quella che connota, sul piano del fatto, i rapporti tra privati, essendo, per l’appunto, assoggettata ai vincoli che impongono una congrua motivazione delle scelte, la relativa convenienza sia economica che funzionale, la congruità dei prezzi e il dovere di rendere pubblica l’iniziativa negoziale e trasparente il comportamento, al fine di garantire un accesso paritario e non discriminatorio dei potenziali interessati, anche in ragione di una concorrenzialità del mercato funzionale all’interesse pubblico.

Solamente una volta che si è avuto riguardo ai principi giuridici sopra delineati per l’acquisto degli immobili e per la locazione dell’area e che sono state esperite -e adeguatamente motivate- tutte le valutazioni di necessità, economicità, congruità dei prezzi, pubblicità riferite ai singoli oggetti contrattuali sarà possibile prendere in considerazione eventuali possibili soluzioni negoziali più articolate e “combinate” in termini di convenienza finanziaria e di raffronto del valore attuale netto delle diverse opzioni di acquisto e locazione, sempre tenendo a riferimento il principio fondamentale del rispetto degli equilibri di bilancio.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Anci, Cacer Pnrr: Il Mase proroga al 30 novembre il termine per accedere ai contributi

Anci informa che è stato pubblicato il 24 marzo sul sito del MASE il decreto ministeriale (DM 28 febbraio 2025, n. 59) che proroga dal 31 marzo 2025 al 30 novembre 2025 il termine ultimo per la presentazione da parte dei Comuni delle richieste di partecipazione al cosiddetto Decreto CACER (DM 7 dicembre 2023, n. 414), che consente non solo ai Comuni ma ad una gamma di soggetti tra cui persone fisiche, enti del terzo settore e amministrazioni territoriali, la possibilità di un contributo in conto capitale per l’installazione e la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore individuale a distanza.

Il Ministero considerate l’attuale numero di istanze presentate per l’accesso ai contributi del DM CACER, il mancato esaurimento delle risorse disponibili e l’imminente chiusura dello sportello per la presentazione delle richieste ha ritenuto necessario, per garantire il raggiungimento del target M2C2-47, prorogare la chiusura dello sportello al 30 novembre.

Parallelamente, per rafforzare l’iniziativa e introdurre eventuali ulteriori potenziamenti, di cui la proroga rappresenta la prima misura, ha avviato interlocuzioni con la Commissione europea (fonte Anci).

 

La redazione PERK SOLUTION

Mutui, rinnovato l’accordo tra Anci, Upi e Abi per la sospensione quota capitale 2025

Anci, Upi e ABI hanno rinnovato l’accordo quadro contenente le linee guida in base alle quali le banche potranno procedere alla sospensione della quota capitale delle rate in scadenza nel 2025 dei mutui erogati in favore degli enti locali. L’iniziativa, che rinnova l’accordo già sottoscritto dalle parti nel 2024 (e prima ancora nel 2023), consente di ridurre gli oneri da rimborso prestiti per fare fronte alla carenza di liquidità in un contesto di persistente incremento dei prezzi, in particolare quelli energetici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi sociali, ristori IMU e sostegno ai piccoli comuni: intesa nella Conferenza Stato-città

Rafforzamento dei servizi sociali, ristori per le minori entrate IMU e sostegno ai piccoli comuni in difficoltà: sono questi i principali risultati della seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali, che si è tenuta al Viminale.
Ė stata posta all’attenzione dei ministri la questione – sulla quale è stato condiviso un comune orientamento –  concernente la possibile applicazione dell’articolo 1, comma 79, lettera b), della legge Delrio, in caso di dimissioni dalla carica di presidente della provincia. In questo caso, che non è espressamente normato dalla stessa legge Delrio, si dovrà procedere all’indizione e allo svolgimento delle elezioni del nuovo Presidente entro il termine di 90 giorni, come già previsto nei casi di scadenza per fine mandato, decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

Anci e Upi hanno dato il via libera allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive per lo sviluppo dei servizi sociali nei comuni delle regioni a statuto ordinario. Per il 2025 sono stati stanziati 390 milioni di euro, che verranno distribuiti ai singoli comuni sulla base dei coefficienti di riparto per la funzione sociale, definiti nel calcolo dei fabbisogni standard.

Approvato anche lo schema di decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, che definisce le modalità di accesso al fondo previsto dall’articolo 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.Per l’anno 2023 vengono distribuite risorse per un importo totale di 2,45 milioni di euro per compensare le minori entrate derivanti dall’esenzione IMU sugli immobili occupati abusivamente. Le risorse saranno distribuite ai comuni secondo i criteri definiti nel provvedimento.

Intesa raggiunta anche sul riparto del fondo da 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, istituito con la legge di bilancio per il 2025. Le risorse sono destinate a rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l’offerta di servizi sociali nei piccoli comuni in difficoltà finanziaria. Il fondo sarà distribuito tra 102 comuni sulla base delle spese risultanti per la Missione 12 nell’ultimo rendiconto approvato.

Semaforo verde infine sullo schema di decreto che disciplina le modalità e i termini per l’invio telematico della dichiarazione sulle spese legate all’attuazione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La legge di bilancio per il 2025 ha istituito un fondo di 100 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 per sostenere le spese comunali relative all’assistenza ai minori allontanati dalla famiglia con provvedimento dell’autorità giudiziaria.

 

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Rendicontazione dei contributi straordinari di cui all’articolo 158 del TUEL

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che l’unica modalità consentita per l’invio della certificazione di rendicontazione dei contributo straordinari di cui all’art. 158 del TUEL è quella telematica. Accedendo sul sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale, nell’area riservata del Sistema Certificazioni degli Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), di volta in volta viene aggiunta una sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione richiesta.

Considerato il numero elevato di contributi straordinari erogati dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale, le certificazioni di rendicontazione verranno rese disponibili nella richiamata area riservata del Sistema Certificazioni degli Enti Locali gradualmente. Gli enti che saranno tenuti a rendicontare riceveranno una comunicazione in cui verrà segnalata l’apertura, sul portale TBEL, della rendicontazione relativa ad una specifica linea di finanziamento.

Gli enti dovranno attendere comunicazioni in tal senso e a non trasmettere alcuna rendicontazione con una modalità che non sia quella informatica tramite la richiamata procedura. Gli enti che hanno già trasmesso la certificazione a mezzo posta certificata saranno tenuti a riproporre nuovamente la rendicontazione nel rispetto delle indicazioni fornite con il presente comunicato.

La certificazione presente nell’area riservata TBEL riguarda soltanto i contributi gestiti dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale. Le rendicontazioni che afferiscono a contributi attribuiti da altri Dipartimenti del Ministero dell’interno o da altre Amministrazioni non sono disponibili sulla ripetuta piattaforma TBEL e dovranno essere inviate ai competenti uffici con le modalità che gli stessi provvederanno a segnalare.

 

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