Norma sulla contabilizzazione dei saldi delle Città metropolitane e delle Province

La legge di bilancio 2026 interviene sulla contabilizzazione del concorso alla finanza pubblica delle Province e delle Città metropolitane, introducendo specifiche modalità operative finalizzate a garantire maggiore trasparenza e coerenza nella rappresentazione delle poste di bilancio.

L’articolo 1, comma 834, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce infatti che gli enti interessati debbano applicare il principio contabile generale dell’integrità nella registrazione dei contributi attribuiti ai sensi dei commi 783 e 784 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e delle somme connesse al concorso alla finanza pubblica previsto dalla normativa vigente.

La disposizione impone di accertare integralmente in entrata i contributi spettanti e, contestualmente, di impegnare in spesa gli importi relativi al concorso alla finanza pubblica e agli eventuali valori negativi dei contributi attribuiti. Per la quota corrispondente ai contributi accertati, gli enti dovranno inoltre procedere all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata, assicurando così una corretta rappresentazione contabile delle operazioni.

A supporto dell’applicazione della nuova disciplina, il Ministero dell’interno ha reso disponibili gli appositi prospetti contenenti gli importi da iscrivere nei documenti di bilancio. In particolare, nella parte entrata dovrà essere accertato l’importo indicato nella colonna contrassegnata con la lettera “A”, comprensivo dei contributi attribuiti e delle eventuali risorse aggiuntive confluite nei fondi perequativi. Nella parte spesa, invece, dovrà essere impegnato l’importo riportato nell’ultima colonna contrassegnata con la lettera “B”, che rappresenta il concorso residuale netto alla finanza pubblica e gli eventuali valori negativi dei contributi riconosciuti. Il concorso residuale netto alla finanza pubblica dovrà essere versato entro il 31 maggio di ciascun anno al seguente IBAN IT73U0100003245BE00000002EA.

La finalità dell’intervento normativo è quella di superare modalità di contabilizzazione che potevano determinare una rappresentazione parziale dei flussi finanziari, rafforzando la leggibilità dei documenti contabili e la confrontabilità dei dati tra enti.

Concorso alla finanza pubblica per province e per città metropolitane

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 febbraio 2025, corredato della Nota metodologica e dell’allegato B, recante le modalità di riparto, per il triennio 2025-2027, delle risorse dei fondi di cui all’articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n.178, così come incrementate dall’articolo 1, comma 773, della legge n.207 del 2024, nonché del concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo 1, comma 418, della legge n.190 del 2014 e all’articolo 1, comma 150-bis, della legge n.56 del 2014, nonché dell’articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2024, n.207.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte Costituzionale: Anche i Comuni Valdostani devono contribuire alle finanze pubbliche

La Corte costituzionale con la sentenza n. 145/2024 ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione autonoma Valle D’Aosta, dell’art. 6-ter, comma 4, del decreto-legge n. 132 del 2023, che ha modificato il comma 853 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). Il suddetto comma 853, insieme ai precedenti commi da 850 a 852, impone a tutti gli enti territoriali italiani (regioni, province, città metropolitane e comuni), compresi quindi i comuni valdostani, di versare un contributo a favore delle finanze statali in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e della necessità di rispettare gli obblighi imposti dall’Unione europea.

Nessun ente territoriale, dunque, può sottrarsi ai propri doveri finanziari nei confronti dello Stato, perché ciò significherebbe aggravare il peso del contributo per gli altri enti. La Valle d’Aosta lamentava di dover pagare illegittimamente due volte il contributo, una in quanto regione e un’altra in qualità di rappresentante dei comuni valdostani, sostenendo che i comuni non dovessero pagare in quanto gli stessi sarebbero, da un punto di vista finanziario, un’unica entità insieme alla Valle D’Aosta e lamentava, altresì, l’assenza della procedura dell’accordo con lo Stato per determinare l’entità del contributo dovuto.

La Corte costituzionale ha però affermato che la Regione Valle d’Aosta è semplicemente il soggetto che per legge ha il compito di eseguire e ricevere i pagamenti nei confronti dello Stato per conto dei comuni valdostani, senza che questi ultimi possano essere considerati un tutt’uno con la Regione, cosicché è vero che quest’ultima paga due volte, ma in entrambi i casi correttamente, perché paga quanto da lei dovuto in qualità di regione e quanto dovuto dai propri comuni, dai quali poi potrà farsi rimborsare.

Neppure è violato il principio pattizio perché lo Stato può imporre anche alle regioni a statuto speciale, quale è la Valle d’Aosta, contributi per il risanamento della finanza pubblica, quantificandone l’importo complessivo e rimettendo agli accordi tra gli enti territoriali e lo Stato solo i criteri di ripartizione del contributo per determinare l’importo dovuto da ciascun ente.

 

La redazione PERK SOLUTION