Corte dei conti, destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative del codice della strada

In tema di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal codice della strada, non risulta di per sé decisiva la natura corrente o di investimento della spesa che l’ente locale si propone di sostenere. È invece necessario che l’acquisto di beni, o anche di servizi, si inserisca in un progetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, o in un progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. Spetterà al Comune, nella sua piena discrezionalità e responsabilità, la valutazione dell’inerenza delle singole voci di spesa e tipologie di beni rispetto agli obiettivi previsti dall’art. 208, commi 4, lett. b) e c), e 5-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. È quanto previsto dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 85 del 25.06.2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Arconet, situazione patrimoniale semplificata: Definizione criteri per aggiornamento decreto

La Commissione Arconet, nella seduta del 15 luglio scorso, ha esaminato il DM dell’11 novembre 2019 a seguito dell’emanazione dell’art 57, comma 2-ter, del DL 124 del 2019.
Il DM dell’11 novembre 2019, emanato in attuazione dell’art. 15-quater del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, definisce, come noto, le modalità di redazione della situazione patrimoniale, elaborata per la prima volta dagli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all’esercizio 2019. A seguito dell’estensione agli esercizi successivi al 2019 della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale, prevista dall’art. 57, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, gli enti, con popolazione fino a 5.000 abitanti che esercitano tale facoltà, sono tenuti “a regime” ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale semplificata riferita agli esercizi successivi al 2019. La Commissione osserva che la modalità di determinazione del fondo di dotazione prevista dal DM 11 novembre 2019, per un importo pari alla seguente somma algebrica:
+ totale dell’attivo,
– totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti il Patrimonio netto,
– il valore attribuito alle riserve del Patrimonio netto.
se adottata a regime renderebbe variabile il fondo di dotazione nel tempo.

Pertanto, la Commissione concorda sulla necessità di aggiornare il DM dell’11 novembre 2009 e che, al fine di individuare gli aggiornamenti necessari per la definizione del decreto, ritiene opportuno convocare il sotto gruppo di lavoro sulla contabilità economico patrimoniale e il sotto gruppo di lavoro sui comuni di piccole dimensioni.

 

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Arconet, Aggiornamento principi contabili concernente la disciplina del Tesoriere

La Commissione Arconet nella seduta del 24 giugno 2020 ha avviato l’esame riguardante l’aggiornamento della disciplina armonizzata del Tesoriere, unitamente all’allegato n. 17 del d.lgs. n. 118 del 2011. L’aggiornamento della disciplina si è reso necessario a seguito dell’emanazione dell’art. 57, comma 2- quater, del DL 124/2019 che ha abrogato i commi 1 e 3 dell’articolo 216 del TUEL che prevedevano l’obbligo dei tesorieri degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, sopprimendo le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere. L’aggiornamento è stato proposto anche considerando che a seguito di tale abrogazione il titolo V del TUEL continua a disciplinare il “Servizio di tesoreria” di tali enti e a fare riferimento al Tesoriere. Si renderà pertanto necessario ridefinire la figura del Tesoriere e del Cassiere per evidenziarne le differenze dopo l’intervento ad opera dell’art. 52 del D.L. 104/2020.
Si ricorda che l’art. 52 del D.L. 104/2020, c.d. “decreto Agosto”, ha previsto ulteriori semplificazioni degli adempimenti dei tesorieri degli Enti locali, disponendo l’abrogazione dei commi 4 e 6 dell’articolo 163 e del comma 9-bis dell’articolo 175 del TUEL. In particolare:

  • con l’abrogazione del comma 4 dell’art. 163 viene soppresso l’obbligo di trasmettere al tesoriere, all’avvio dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente;
  • con l’abrogazione del comma 6 dell’art. 163 viene soppresso l’obbligo, durante l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, di indicare nel mandato i pagamenti riguardanti le spese escluse dal limite dei dodicesimi;
  • con l’abrogazione del comma 9-bis dell’articolo 175 viene soppresso l’obbligo di trasmettere al tesoriere i provvedimenti di variazione al bilancio di previsione con schemi di cui all’allegato 8 del D.lgs. 118/2011, le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento e le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio.

L’obbligo di invio al tesoriere degli allegati delle delibere di variazione predisposti secondo lo schema dell’allegato 8 è limitato ai soli casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare i controlli sui pagamenti.

 

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PON Scuola, adeguamento spazi e aule: i chiarimenti su acquisto di arredi scolastici

Come è noto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure per la semplificazione e l’innovazione digitale” ha previsto, all’articolo 8, comma 8, che “Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede, nell’ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta norma, all’acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali”.
Con una nota di chiarimento, il Ministero dell’Istruzione ha precisato che tale disposizione si riferisce ad una modalità di approvvigionamento di arredi scolastici ulteriore e sopravvenuta rispetto a quella prevista dai due avvisi della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale (n. 13194/20020 e n. 19161/2020) volti a sostenere gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Gli enti locali beneficiari dei due avvisi finanziati con risorse FESR del PON “Per la Scuola” possono eventualmente acquistare gli arredi scolastici per assicurare il necessario distanziamento e l’ottimale utilizzo degli spazi disponibili, garantendone la complementarietà ed evitando che si verifichi una duplicazione degli acquisti di arredi per le medesime istituzioni scolastiche per le quali è stata avanzata analoga richiesta anche al Commissario straordinario. È altresì necessario assicurare le procedure di acquisto e le forme di pubblicità previste in caso di utilizzo dei Fondi strutturali, presentando le relative rendicontazioni all’Autorità di gestione del Programma.

 

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Trasporto scolastico, Anci scrive al Mit: “Necessarie risorse a livello centrale da destinare direttamente ai Comuni”

Il DPCM 7 agosto 2020 (G.U n. 198) recante la “proroga delle misure di contenimento Covid-19” efficaci fino al 7 settembre 2020, contiene all’ALLEGATO-16 le linee guida per il trasporto scolastico.
Le linee guida oltre a contenere indicazioni generali per l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, misure di sanificazione e areazione del mezzo, di distanziamento per la salita e discesa dai mezzi, per la misurazione della temperatura prevedono interventi che determineranno una riduzione della capienza dei mezzi con un conseguente significativo incremento di spesa per i Comuni cui compete tale servizio.
A tal proposito l’ANCI il 6 agosto scorso ha inviato alla ministra delle Infrastrutture e Trasporti una lettera con una nota di dettaglio sui costi sostenuti dai Comuni per il servizio del trasporto scolastico e la stima su un possibile aggravio che potrà derivare dalle misure contenute nelle citate linee guida.
Nella missiva l’Anci pertanto ha chiesto alla ministra delle Infrastrutture e Trasporti l’individuazione di risorse a livello centrale da destinare direttamente ai Comuni, per assicurare il servizio di trasporto scolastico, essenziale a garantire alla ripresa della scuola a settembre il diritto allo studio per gli alunni e le alunne.

 

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Il debito fuori bilancio da sentenza esecutiva non si estende alle spese legali sostenute per la propria difesa

Il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva, per le spese legali che il comune condannato deve rifondere alla controparte vittoriosa in primo grado, già correttamente e doverosamente riconosciuto con deliberazione consiliare, secondo l’articolo 194, comma 1, lettera a), del TUEL, non può estendersi alla diversa fattispecie di debito derivante dall’acquisizione del servizio legale di difesa in giudizio del comune rimasto soccombente. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 99/2020. Nel caso di specie, il commissario per la provvisoria gestione del comune ha presentato richiesta di parere in merito alla possibilità di estendere il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, oltre che alle spese liquidate dal giudice in sentenza a carico del comune e a favore dei ricorrenti vittoriosi in primo grado, anche alle spese legali sostenute dall’ente locale resistente per la propria difesa, rimaste a carico del comune, in forza del principio di diritto processuale per cui le spese seguono la soccombenza. Dalla stessa prospettazione della richiesta di parere è desumibile che l’ente non abbia seguito le regole ordinarie per l’assunzione degli impegni di spesa previste dall’articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese di difesa in giudizio dell’amministrazione locale. Data la diversità delle due fattispecie, non è possibile, sotto il profilo logico, prima ancora che giuridico, prospettare una pretesa “estensione” alla seconda fattispecie del riconoscimento operato in relazione alla prima. Spetterà al comune, nell’esercizio della propria discrezionalità, valutare se – e a quale titolo – riconoscere con la procedura prevista dall’articolo 194, comma 1, lett. e) del TUEL, anche le spese legali sostenute dall’Ente per la resistenza in giudizio.
A tal riguardo, si rammenta che secondo l’oramai consolidato orientamento giurisprudenziale la fattispecie di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive (art. 194, c. 1, lett. a) si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l’ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque e, quindi, anche l’ente pubblico ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2909 cod. civ.). In questo caso l’ente locale non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare la procedura di riconoscimento o meno del debito perché è comunque tenuto a pagare, posto che in caso contrario il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore per l’ente territoriale. Il riconoscimento del debito fuori bilancio, ascrivibile, invece, alla lett. e) del comma 1 dell’art. 194 del TUEL comporta l’accertamento della sussistenza non solo dell’elemento dell’utilità pubblica, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, ma anche quello dell’arricchimento senza giusta causa, puntualmente dedotti e dimostrati.

 

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Fondo inquilini morosi incolpevoli: Riparto annualità 2020

Pubblicato in G.U. n. 196 del 6 agosto 2020 il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 giugno 2020 con il quale vengono ripartite le risorse disponibili, per l’annualità 2020, del Fondo inquilini morosi incolpevoli, di cui all’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pari a 9,5 milioni di euro.
La platea dei soggetti beneficiari del Fondo è ampliata anche ai soggetti che, pur non essendo destinatati di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino un’autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza da COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo da marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e di non disporre di liquidità sufficiente per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato anche se tardivamente e deve risiedere nell’alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9. I contributi concessi a valere sul fondo non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza.

 

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IFEL, nota di chiarimento su termini di approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali

L’IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento relativa ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali, nonché dei regolamenti delle entrate, slittati al 30 settembre, unitamente al nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione. La nota ricorda che a seguito dell’abrogazione disposta dall’art. 138 del DL 34/2020 delle scadenze speciali già previste con riferimento alla TARI (30 aprile, comma 683-bis della legge 147/2013) e all’IMU (30 giugno, comma 779 della legge 160/2019), i termini per la deliberazione dei relativi regolamenti e misure del prelievo siano già stati uniformati al 31 luglio ed ora ulteriormente prorogati al 30 settembre, ovvero entro il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione. Gli stessi effetti di differimento della scadenza dei termini di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote operano con riferimento a tutti i tributi locali e non solo con riferimento all’IMU e alla TARI, compatibilmente con alcuni aspetti particolari.
In particolare, per quanto riguarda i termini di approvazione delle tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità, la nota ricorda che in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno. Pertanto, posto il carattere speciale di tale disposizione appare preferibile rinunciare alla deliberazione di variazione delle tariffe ICP, mentre risulterebbe possibile procedere ad eventuali riduzioni delle tariffe, con particolare riguardo alle situazioni determinatesi nel mercato della cartellonistica stradale e delle affissioni per effetto della caduta dei fatturati nel primo semestre dell’anno, attraverso una modifica regolamentare di tipo agevolativo, la quale è invece certamente adottabile entro il più ampio termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
Con riferimento all’Imposta di soggiorno, si rammenta che ai sensi del DL n. 50 del 2017 (art. 4, co. 7), i Comuni che hanno facoltà di applicare il tributo, possono istituirlo o rimodularlo in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quindi senza riguardo al termine di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi ai prelievi sul soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione a cura del MEF.

 

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Decreto di agosto, via libera dal Consiglio dei Ministri

Trovato l’accordo “salvo intese” sul nuovo decreto di agosto (ultima bozza disponibile) con il quale il Governo ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per proseguire e rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dell’epidemia da COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese. Di seguito le principali misure previste nei vari ambiti di intervento.
Sono stati incrementati i fondi istituiti dal decreto rilancio per far fronte ai minori introiti fiscali, salvaguardare gli equilibri di bilancio e garantire la regolarità dell’azione pubblica a tutti i livelli di governo.
In particolare:

  • il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali è stato incrementato di 1,67 miliardi per il 2020. Le risorse complessive del fondo enti locali ammontano quindi a 5,17 miliardi (di cui 4,22 miliardi per i comuni);
  • il fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome è stato incrementato di 2,8 miliardi per il 2020. Le risorse complessive del fondo Regioni sono pari a 4,3 miliardi (2,6 miliardi per le Autonomie speciali e 1,7 per le Regioni a statuto ordinario).

Ulteriori risorse sono state destinate:

  • al ristoro delle minori entrate dell’imposta di soggiorno, della TOSAP/COSAP e dell’IMU;
  • al sostegno del trasporto pubblico locale, al sostegno degli enti locali in deficit strutturale e al contenzioso regionale;
  • alla sospensione del pagamento delle quote capitale 2020 dei mutui MEF delle Autonomie speciali.

Infine, sono state rafforzate le misure per gli investimenti:

  • per i comuni è previsto il raddoppio nel 2021 dei contributi assegnati per piccole opere e il rafforzamento delle misure per contributi per messa in sicurezza edifici e territorio;
  • a favore degli enti locali è previsto l’incremento delle risorse destinate al finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva;
  • per le province e le città metropolitane sono state previste risorse per la messa in sicurezza delle scuole.

È prevista l’istituzione di un’Autorità per la laguna di Venezia, che assume le competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, tra cui la gestione e la manutenzione del MOSE, nonché quelle attribuite al Magistrato alle acque.
Il decreto, infine, estende dal 20 settembre al 9 ottobre 2020 i termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali, per favorire il pagamento dello stock di debiti al 31 dicembre 2019 nei confronti delle imprese, con benefici per l’intero sistema economico nazionale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi per opere pubbliche di messa in sicurezza: modello di certificazione e istruzioni

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 6 agosto 2020, ha reso noto che con decreto del Ministero dell’interno, in corso di registrazione, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, da utilizzare da parte dei comuni ai fini della richiesta di contributi, per l’anno 2021, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio nel limite complessivo di 350 milioni di euro.
La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify entro le ore 24:00 del 15 settembre 2020, a pena di decadenza.
E’ comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova certificazione, comunque attraverso un ulteriore invio telematico secondo le modalità sopra rappresentate. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l’ente dovrà preliminarmente procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter tramettere un nuovo modello. La certificazione annullata perderà la sua validità ai fini del concorso erariale, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene ai dati inseriti. Si consiglia, pertanto, di porre attenzione durante tale operazione. La trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai comuni interessati alla richiesta di contributo. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

 

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