Zona rossa, il riparto del Fondo di 40 milioni – art. 112-bis DL 34/2020

Come noto, l’articolo 112-bis del DL 34/2020, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, istituisce presso il Ministero dell’interno un fondo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 per finanziare interventi di sostegno economico e sociale a favore di comuni particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria, non rientranti tra quelli destinatari del fondo previsto dall’articolo 112 (Fondo per i comuni delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza). Sullo schema di decreto ministeriale di riparto è stata sancita la prescritta intesa nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dello scorso 15 ottobre.
Poiché il relativo provvedimento è in corso di perfezionamento, al fine di consentire il rispetto da parte degli enti locali del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, il Ministero ha ritenuto opportuno anticipare la pubblicazione degli allegati A e B al decreto, nei quali sono riportati i contributi assegnati, rispettivamente:
• ai comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, e’ stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti – Allegato A)
• ai comuni individuati sulla base dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 accertati fino al 30 giugno 2020 – Allegato B).

 

Autore: La redazione PEREK SOLUTION

Acconto Fondone-bis, il Ministero dell’Interno comunica il riparto delle risorse incrementali

Con comunicato del 22 ottobre 2020, il Ministero dell’Interno anticipa la pubblicazione degli allegati B e C al decreto (in corso di perfezionamento) recante i criteri e le modalità di riparto delle risorse incrementali previste dall’art. 39 del D.L. n. 104/2020, nei quali sono riportate le risorse attribuite a titolo di acconto, rispettivamente, ai comuni ed alle province e città metropolitane.

 Allegato B: Acconto Comuni

Allegato C: Acconto Province e Città metropolitane

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spending review, le somme dovute dalle province della Sardegna e dalla città metropolitana di Cagliari

Con circolare n. 19 del 22 ottobre 2020 il Ministero dell’Interno ha provveduto alla ripartizione dell’ammontare del concorso alla finanza pubblica di cui all’ articolo 1, comma 418, che ciascuna provincia della regione Sardegna e la città metropolitana di Cagliari, sono tenute a versare al bilancio dello Stato, per l’anno 2020, al netto dei contributi spettanti ai sensi dell’articolo 6 del D.P.C.M. 10 marzo 2017 e dell’articolo 15, del decreto legge n. 50 del 2017 e del contributo del comma 872 dell’art, 1 della legge n. 160 del 2019. I predetti enti sono tenuti a versare gli importi dovuti per l’anno 2020 entro il termine, del 30 novembre 2020.
Le modalità di recupero nei confronti degli enti inadempienti sono state definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 5 luglio 2016 (G.U. n. 163 del 14-7-2016). Il versamento è indicato nella Tabella A,  allegata alla Circolare, per ciascun ente e dovrà essere effettuato al seguente capitolo di entrata del bilancio dello Stato: Capitolo di capo X n. 3465 articolo 3 “Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle province”.
Per i versamenti, possono essere utilizzati gli IBAN relativi alla sezione di tesoreria della provincia di riferimento. In alternativa, per tutti i versamenti può essere utilizzato il codice IBAN riferito alla sezione di tesoreria di Roma succursale di seguito indicato: IT 83O 01000 03245 348 0 10 3465 03.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Riscossione, le FAQ dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte dal Decreto Legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”. Tra le misure del nuovo provvedimento, è previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata. Inoltre, viene prorogata l’agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
Si riportano di seguito i contenuti nelle Faq relative alle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria.

SOSPESI I PAGAMENTI DI CARTELLE E AVVISI
Il Decreto Legge n. 129/2020 estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e nei successivi Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) e Decreto Agosto (DL n. 104/2020). È stata quindi disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.

STOP A NOTIFICHE E PIGNORAMENTI
È stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).

RATEIZZAZIONI, DECADENZA A 10 RATE
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

CREDITI PA, PAGAMENTI SENZA VERIFICHE
Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

ROTTAMAZIONE E “SALDO E STRALCIO”
Il Decreto Legge n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Resta pertanto confermato il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assegnazione contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno – Direzione Finanza Locale – con comunicato di oggi, 21 ottobre 2020, rende noto che l’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Lo stanziamento previsto di 85 milioni di euro per l’anno 2020, è stato attribuito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 31 agosto 2020, agli enti locali che, entro il 15 maggio 2020, hanno prodotto richieste di contributo ritenute ammissibili e che, nella graduatoria di cui all’allegato 2 del citato decreto interministeriale, si sono posizionate dal n. 1 al n. 970, sino alla concorrenza delle risorse assegnate.
L’art. 1, comma 51-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (S.O. n. 37/L alla G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020), ha previsto che le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del citato comma 51, siano incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e finalizzate allo scorrimento della predetta graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020.
La conferma di interesse al contributo, da inviare al Ministero dell’interno – Direzione Centrale della Finanza Locale, deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020.
La procedura da seguire è analoga a quella già utilizzata a suo tempo per la compilazione della relativa richiesta di contributo.
L’adozione di tale modalità telematica è in linea con l’attività intrapresa da tempo dalla Direzione Centrale della Finanza Locale nel rispetto delle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.
Si precisa, pertanto, che la conferma di interesse al contributo trasmessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuta valida.
Questo Ministero formalizzerà le relative assegnazioni, con annessa graduatoria definitiva, con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020.
Si allega l’elenco degli enti locali beneficiari le cui richieste di contributo sono individuate dalla posizione n. 971 a n. 9350 della graduatoria di cui allegato 2 del citato decreto interministeriale del 31 agosto 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI: Tavolo di lavoro su monitoraggio minori entrate e perequazioni

La prosecuzione anche nel 2021 del tavolo di monitoraggio sulle minori entrate quando i Comuni continueranno a subire una forte flessione Irpef e delle entrate legate al turismo; la riforma della gestione delle crisi finanziarie con la proposta di rafforzare subito il fondo sul predissesto con ulteriori 200 milioni; il tema del fondo di solidarietà comunale e la necessità di arrivare alla perequazione “verticale” cioè finanziata dallo Stato, come previsto dalla legge; la ristrutturazione del debito comunale, con riduzione dell’onere da interessi, che è già legge e va attuata sollecitamente. E poi ancora la questione del rilancio degli investimenti su scala territoriale, anche nella prospettiva delle risorse in arrivo con il Recovery fund. Sono i principali temi toccati dalla Commissione Finanza locale Anci riunitasi in video conferenza, per fare il punto sulla situazione finanziaria dei Comuni, anche in vista delle proposte da presentare per la Legge di Bilancio.
“Nonostante un anno straordinario l’Anci ha cercato di portare all’attenzione del governo tutte le problematiche relative alle minori entrate e maggiori spese per i bilanci comunali. Non possiamo dirci insoddisfatti del lavoro svolto e di quanto recepito nei diversi provvedimenti rispetto alle esigenze dei Comuni”, ha evidenziato Alessandro Canelli (Sindaco di Novara e neo presidente IFEL). Per il quale “al netto di alcuni nodi critici da dipanare, i diversi provvedimenti governativi hanno consentito di delineare un assetto complessivo della finanza locale abbastanza solido”. “Bisogna ora attrezzarci per affrontare le questioni ancora aperte partendo dalla prosecuzione del tavolo di monitoraggio”, ma le difficoltà finanziarie dei Comuni “vanno affrontate già a partire dal ddl bilancio con la previsione di una posta iniziale per compensazione delle perdite”.
Canelli nel suo intervento ha anche auspicato la proroga al 2022 del canone unico, tenuto conto delle difficoltà dei Comuni a rivedere tutta la regolamentazione dei prelievi su occupazione suolo pubblico e pubblicità per attuare nei tempi giusti (entro gennaio 2021 al massimo) il nuovo sistema.
“Con il prossimo anno che sarà segnato ancora dalla pandemia, bisogna ragionare già adesso sulla prossima legge di bilancio prevedendo qualche forma di anticipazione proporzionalmente significativa rispetto a quanto previsto per l’anno in corso”, ha osservato nel suo intervento Mauro Guerra. Più in generale il presidente della Commissione ha indicato la necessità di arrivare ad un ridisegno complessivo della Finanza locale. “Bisogna chiedere al governo un’assunzione di responsabilità preventiva per costruire bilanci 2021 almeno credibili. I 600 milioni di euro per il mancato gettito e le maggiori spese del primo trimestre del prossimo anno vanno rafforzati per evitare – ha sottolineato – di rincorrere progressivamente il raggiungimento degli equilibri” (fonte Anci).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Bilancio consolidato 2019: Le linee guida della Corte dei conti

La Corte dei conti – Sezione Autonomie – con deliberazione n. 16/SEZAUT/2020/INPR ha approvato le linee guida per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti territoriali sul bilancio consolidato 2019, in attuazione dall’art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, e dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché la relazione-questionario e la correlata nota metodologica.
Il questionario sostanzialmente riproduce lo schema di quello precedente essendo articolato in sei sezioni, precedute da una scheda anagrafica.
La Sezione Prima, intitolata “Individuazione GAP e Area di consolidamento”, è dedicata alla corretta individuazione del Gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento, secondo le prescritte modalità.
La Sezione Seconda, (“Comunicazioni e direttive per l’elaborazione del consolidato”), è volta a verificare se l’ente territoriale capogruppo ha fornito tutte le indicazioni e le direttive agli organismi inclusi nel perimetro di consolidamento per l’elaborazione dei documenti necessari alla redazione del bilancio consolidato.
La Sezione Terza punta l’attenzione su “Rettifiche di pre-consolidamento ed elisione delle operazioni infragruppo”: vi rientrano le verifiche sulla corretta attività di omogeneizzazione dei bilanci e di eliminazione delle partite reciproche.
La Sezione Quarta concerne le “Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo”. I revisori, nell’ambito della circolarizzazione dei crediti e debiti, sono chiamati a verificare l’avvenuta asseverazione dei saldi reciproci tra ente capogruppo e organismi inclusi nel
perimetro.
La Sezione Quinta, finalizzata alle “Verifiche sul valore delle partecipazioni e del patrimonio netto”, tende a rilevare la correttezza nella determinazione del patrimonio del “gruppo amministrazione pubblico”.
La Sezione Sesta riguarda le “Verifiche sui contenuti minimi della nota integrativa”, che deve tenere in opportuna evidenza tutti i fatti contabili e gestionali utili a inquadrare correttamente il contributo economico che l’ente capogruppo fornisce assieme ai suoi organismi consolidati in termini di equilibri di finanza pubblica.

LA relazione-questionario sul bilancio consolidato 2019 dovrà essere trasmessa, per il tramite del sistema Con.Te. (Contabilità Territoriale), entro il 31 gennaio 2021, salvo termine più breve eventualmente stabilito dalle Sezioni regionali per gli Enti territoriali di rispettiva competenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Commissione Arconet, modalità di calcolo del saldo di parte corrente

Nella seduta del 23 settembre u.s., la Commissione Arconet ha analizzato, tra l’altro, la modalità di calcolo del saldo di parte corrente contenuto nel prospetto degli equilibri ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, in particolare per quanto concerne la sottrazione dell’entrata accertata rappresentata dall’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolate ed accantonate per determinate specifiche spese una tantum, aventi natura non ordinaria e/o ricorrente bensì carattere di straordinarietà. Di seguito il resoconto:

“Le modalità di calcolo, che richiedono di sottrarre dal saldo corrente della competenza (equilibrio A/1 del bilancio) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinato a finanziare spese correnti e al rimborso prestiti, non appaiono più giustificate, secondo tale riflessione, anche alla luce dei nuovi aggiornamenti normativi concernenti l’equilibrio di bilancio. Nel caso dell’utilizzo di quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, infatti, il venir meno – ai fini del calcolo del margine – di tale fonte di copertura – regolarmente accertata e considerata quale modalità di copertura pienamente valida ai fini degli equilibri di bilancio in tutte le sue tre configurazioni – qualora sia stata integralmente utilizzata per il sostenimento (impegno) della spesa correlata, per la quale la quota del risultato di amministrazione era originariamente vincolata/accantonata, genera uno squilibrio che si riflette negativamente, e si ritiene in modo ingiustificato, sul calcolo del margine corrente utile per gli investimenti.
Anche se l’entrata costituita dall’utilizzo delle suddette quote del risultato di amministrazione è una entrata che può considerarsi straordinaria e una tantum, quindi non affidabile ai fini della formazione del margine suddetto, è altrettanto vero che anche la spesa ad essa correlata, integralmente impegnata per pari importo, rappresenta una posta una tantum che esiste nell’esercizio N (ed eventualmente in quelli successivi secondo il cronoprogramma della spesa) per il solo fatto che la sua naturale fonte di copertura (vincolata o accantonata) è stata accertata e non impegnata nell’esercizio N-1 andando perciò a confluire nel relativo risultato di amministrazione. Da tali considerazioni appare pertanto ragionevole e logicamente corretto ritenere che la suddetta entrata accertata e la correlata spesa impegnata per pari importo sono e debbono permanere entrambe neutre rispetto alla formazione del margine corrente dell’esercizio, utile alla copertura degli investimenti, in quanto poste che si elidono vicendevolmente, senza perciò incrementare impropriamente il saldo corrente dell’esercizio e quindi senza incidere sull’affidabilità del margine corrente in questione, esattamente come già previsto dalle modalità di calcolo vigenti per tutte le entrate non ricorrenti della competenza accertate che infatti, data la loro natura non ordinaria e una tantum, vengono – nel prospetto in esame – correttamente sottratte alla formazione del margine corrente solo per la parte che non ha dato luogo ad impegni (in quanto solo quest’ultima è suscettibile di formare un surplus certamente non idoneo a concorrere alla formazione del margine in questione). Analogo ragionamento pare potersi fare anche per l’utilizzo dell’avanzo libero del risultato di amministrazione, tenuto conto che regole di utilizzo dell’avanzo lo vincolano a specifiche spese una tantum, che non hanno il carattere dell’ordinarietà.
La Commissione è pertanto chiamata a valutare l’opportunità e la coerenza di una modifica del prospetto, che si propone debba limitare la nettizzazione dell’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione solo a quelle risorse che non hanno dato luogo ad impegno delle specifiche spese correlate.
La Commissione Arconet, dopo attento esame, ritiene di poter condividere la proposta delle Regioni, in quanto l’importo della lettera A) “Equilibrio di parte corrente” è già nettizzata della quota parte del risultato di amministrazione che ha finanziato le spese correnti a carattere non ricorrente non destinate agli equilibri di bilancio. Pertanto, per sterilizzare il saldo di parte corrente dagli effetti del risultato di amministrazione applicato al bilancio, non è necessario procedere alla nettizzazione della quota che ha finanziato spese corrente non ricorrenti. E’ la stessa logica alla base della voce “Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. L’adeguamento del prospetto richiede anche una nuova modifica del principio contabile generale n. 16 e del paragrafo n. 5.3.5 e successivi del principio applicato 4/2, che la Commissione si impegna ad effettuare sulla base di un’attenta riflessione e di ulteriori approfondimenti, al fine di evitare interventi di correzione stratificati nel tempo. In primo luogo, su invito del rappresentante della Corte dei conti, la Commissione Arconet, ritiene necessario procedere ad una verifica numerica degli effetti delle spese non ricorrenti finanziate dal risultato di amministrazione sul saldo corrente destinato al finanziamento degli investimenti pluriennali”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Tempi di pagamento delle PA, aggiornamento del 30 giugno 2020

Nell’ottica di migliorare la trasparenza e la diffusione delle informazioni sui debiti commerciali, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 869, come noto, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:

  • con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;
  • con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.

Ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 869, la RGA ha pubblicato i dati delle singole amministrazioni pubbliche riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute nel I trimestre 2020, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, desunti dal sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC).

I dati del primo trimestre 2020 e delle fatture non pagate scadute da oltre 12 mesi

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Memorie della Corte dei conti sulla nota di aggiornamento al DEF 2020

Il percorso di recupero disegnato nel quadro macroeconomico della NADEF – pur considerando le incognite legate all’incertezza del quadro economico nazionale e internazionale gravato dall’emergenza sanitaria – è condivisibile: il ritorno del Pil, nel triennio di previsione, sui livelli pre-crisi appare compatibile con gli andamenti rilevati fino ad ora, anche se soggetti nel breve termine a rischi più pronunciati”.
E’ quanto emerge dal testo della Memoria sulla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 che le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno depositato alle Commissioni congiunte Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
“Proprio l’incertezza che deriva dalle condizioni epidemiologiche richiede, tuttavia, che le azioni poste alla base del disegno programmatico (sia quelle volte ad avviare il programma comunitario sia quelle che devono accompagnarne l’avvio sin dal 2021) siano tali da dispiegare i propri effetti al di là del solo perimetro pubblico, svolgendo quel ruolo di attivazione delle scelte private, che sono indispensabili per la ripresa di un duraturo processo di crescita. Sotto questo aspetto, come è stato da più parti osservato, tempestività e qualità della spesa per investimenti risultano cruciali in questo quadro”.
Si tratta, quindi, “di porre a disposizione dell’operatore pubblico non solo un adeguato ammontare di risorse, ma anche di capacità tecniche che rendano efficaci le scelte da assumere nei diversi contesti. Ma, allo stesso tempo, la ripresa del processo di accumulazione non può identificarsi solo con il pur importante rilancio delle infrastrutture pubbliche. Decisiva è anche, nello scenario delineato, l’inversione di tendenza degli investimenti delle imprese. Una inversione di rotta che richiede la realizzazione di un contesto sociale ed economico del quale la disponibilità di ampie risorse finanziarie costituisce solo un elemento”.
Sulle prospettive di ripresa la Corte osserva: “Se il DEF dello scorso aprile aveva potuto dare solo una prima valutazione dell’incremento del debito pubblico conseguente agli interventi per contrastare la crisi con la Nota da un lato si precisa la dimensione dello sforzo programmato dall’altro si delinea un possibile percorso di rientro con la piena estensione dell’analisi al biennio 2022-23 (periodo che in ragione della situazione emergenziale non era stato considerato nelle valutazioni di primavera) e grazie a stime aggiuntive offerte nella forma di proiezioni di più lungo periodo. Il rapporto debito/Pil, che in base alle più recenti informazioni di ISTAT e Banca d’Italia nel 2019 è risultato pari al 134,6% (2 decimi di punto al di sotto delle precedenti stime), salirebbe nell’anno in corso al 158, circa 2,5 punti in più rispetto a quanto prospettato nel DEF (155,7%) sia a motivo del maggiore deficit creato con il “decreto Agosto”, sia e soprattutto a ragione del più sostenuto calo del Pil nominale (-8% contro -7,1% previsto)”.
Viene invece confermata l’inversione di tendenza prevista a partire dal prossimo anno, un’inversione che si prospetta sia nello scenario tendenziale che, in misura maggiore, in quello programmatico. “In assenza di ulteriori interventi rispetto a quelli varati a partire dallo scorso marzo, il rapporto si collocherebbe alla fine del periodo di previsione al 154,1%; viceversa, considerando le correzioni previste per il triennio 2021-23 l’indicatore dovrebbe flettere di 6,5 punti complessivi nel triennio 2021-23 e scendere quindi fino al 151,5% a fine periodo”, continua la Corte.
La Nota di aggiornamento ribadisce, quindi, l’obiettivo enunciato nel DEF di aprile di ricondurre il rapporto debito/Pil, nel corso del prossimo decennio, verso il livello prevalente nella media dei Paesi dell’Area dell’euro.
“Il proposito è, ad avviso della Corte, tanto importante quanto ambizioso. Nel quinquennio che ha preceduto lo scoppio della pandemia, l’indicatore si è mediamente collocato sul 135% in Italia e sull’88% nell’Eurozona, con un differenziale di 47 punti di Pil. Con la crisi, l’incremento del rapporto è stato pari nell’Area dell’euro a circa 2/3 di quello conosciuto in Italia (15 contro 24 punti, circa) con un conseguente allargamento del divario”.
Nel disegnare un equilibrato processo di graduale rientro, non dovrà, inoltre, “Venir meno la consapevolezza che la finanza pubblica italiana resta esposta al rischio di tasso di interesse. Le eccezionali condizioni accomodanti della politica monetaria unica fanno sì che, attualmente, il costo marginale a cui il nostro Paese è in grado di collocare i titoli del debito pubblico sia, largamente al di sotto dell’onere medio implicito dello stock di debito”.
“In una prospettiva di medio termine, l’inevitabile e fisiologico rialzo dei tassi, potrà avvenire, almeno per un certo periodo, in un contesto di continuazione della discesa del costo medio” – conclude la Corte – “È questo, del resto, il quadro prospettato nella Nota, con il costo medio che passa dal 2,4% del 2020 al 2,1% del 2023. In uno scenario di ripresa della crescita potranno dunque determinarsi condizioni molto favorevoli in termini di differenziale tra costo medio e crescita nominale, un differenziale che prima della crisi solo in Italia era stato di segno positivo e che in prospettiva resterebbe invece negativo per molti anni. Tale circostanza dipende soprattutto dalle prospettive di crescita. Ove, quelle delineate nella Nota, dovessero effettivamente concretizzarsi, si tratterà di valutare in che misura il nostro sistema economico possa essere in grado di accelerare il sentiero di rientro del debito ora prospettato” (Fonte Corte dei Conti).