Riparto fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale

Pubblicato il Decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 novembre 2020, recante «Riparto del fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, e che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale», previsto dall’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Allegato A -Elenco Comuni beneficiari
Allegato B – Nota metodologica

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rilievi della Corte dei conti sulla mancata quantificazione della cassa vincolata

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 134/2020/SRCPIE/PRSE, a seguito dell’esame istruttorio condotto sui rendiconti 2017 e 2018 del Comune, ha rilevato, tra l’altro, l’assenza di una quota vincolata del fondo cassa. che è apparsa incongruente con l’importo delle riscossioni in competenza di parte capitale, pari ad euro 222.388,71, rispetto ai relativi pagamenti, di euro 69.425,44. Dalla risposta complessiva dell’Ente e dall’esame dei dati contabili è emerso che al 31.12.2018 la cassa vincolata non era pari a zero, come dichiarato dall’Organo di revisione. Invero, nell’ambito delle entrate riscosse sul titolo 4 si rinvengono euro 159.450,00, relativi a contributi agli  investimenti da Amministrazioni pubbliche, accertati e riscossi nel 2018. Alla luce della natura di questa tipologia di entrata, al 31.12.2018, si sarebbe dovuto riscontrare un vincolo di cassa su le suddette entrate derivanti da trasferimenti. In merito il Collegio ha richiamato il punto 10 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2) che disciplina la contabilizzazione dell’utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali. In particolare, nel punto 10.2 è specificato che “nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell’ente nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell’ente in parte libera e parte vincolata”. Inoltre, il punto 10.6 ha previsto che “All’avvio dell’esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell’elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l’importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014. L’importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all’ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data”.
La riportata normativa, non solo, ha introdotto un obbligo di ricostruzione della cassa vincolata al 1° gennaio 2015, ma contiene anche una prescrizione finalizzata a garantire l’indicazione da parte degli enti, nel corso della gestione, della natura vincolata o libera degli incassi e dei pagamenti che consenta al tesoriere di distinguere la liquidità in parte libera e parte vincolata. Ciò sarà rilevante sia in relazione all’utilizzo delle entrate vincolate sia per consentire, a fine esercizio, al tesoriere di avere contezza della sussistenza e della consistenza della cassa vincolata dell’ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

RGS, comunicato relativo alla certificazione del Fondo funzioni fondamentali

Con comunicato del 16 novembre 2020, la Ragioneria generale dello Stato informa che le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, devono compilare i modelli allegati al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del richiamato decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, secondo le modalità di cui al citato Decreto interministeriale e li trasmettono entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
Alcuni dati che saranno prospettati in tali modelli, relativi in particolare a Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS, Addizionale comunale all’IRPEF, Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA), Imposta provinciale di trascrizione (IPT), saranno forniti dal Dipartimento delle Finanze. Detti dati non saranno disponibili prima del 28 febbraio 2021.
Ne consegue, pertanto, che i modelli relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 (modelli Covid-19, Covid-19-Delibere, Certif-Covid-19 e Certif-Covid-19/A) saranno resi disponibili sull’applicativo web pareggiobilancio.mef.gov.it a partire dal mese di marzo 2021.
In ogni caso sarà resa nota la data a partire dalla quale saranno messi in linea i prospetti di cui sopra ai fini della trasmissione sull’applicativo.
Per procedere all’invio telematico della certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 (modelli Certif-Covid-19 e Certif-Covid-19/A), la RGS rammenta che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e i componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria devono sottoscrivere la stessa mediante firma digitale. Al fine di rispettare il termine perentorio di invio del 30 aprile 2021, gli enti che ancora non hanno un’utenza di accesso al “Pareggio di bilancio” sono invitati a richiedere l’utenza con le modalità indicate nell’Allegato 2 – ACCESSO WEB/20 al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020. Al riguardo, si segnala che i firmatari della certificazione non devono essere necessariamente utenti dell’applicativo del pareggio.

 

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Fondone Covid bis, pubblicato il decreto e la nota metodologica per il riparto dell’acconto

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 novembre 2020, recante «Riparto di un acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a favore dei comuni e 100 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane, delle risorse incrementali del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali» istituito dall’articolo 106, comma l, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previsto dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed integrato dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
I  criteri e modalità di riparto, a titolo di acconto del Fondo, per l’importo di 400 milioni di euro, sono stati definiti dal Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, con il supporto tecnico di SOSE per quanto attiene la fornitura dei dati già disponibili per il trasporto scolastico e la valutazione delle variazioni di spesa relative al sociale. Il Tavolo ha espresso l’orientamento di procedere al riparto sulla base di due distinti ambiti di prevedibili maggiore spesa comunale connesse all’emergenza epidemiologica in corso:
– il trasporto scolastico, (150 milioni di euro)  in applicazione dei protocolli di sicurezza definiti nel corso del mese di settembre dalle autorità statali e regionali competenti;
– le spese di natura sociale (250 milioni di euro) emergenti per effetto delle conseguenze economiche dell’emergenza.

Il riparto dell’acconto delle risorse incrementali dello stesso Fondo per province e città metropolitane, per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro sono, è assegnato per il 50 per cento, pari a 50 milioni di euro, sulla base del numero di scuole secondarie di secondo grado, a.s. 2019/2020 e, per l’altro 50 per cento, pari a 50 milioni di euro, sulla base del numero di alunni delle scuole secondarie di secondo grado a.s. 2019/2020.

Allegati:
Allegato A – Nota metodologica Comuni
Allegato B – Acconto Comuni
Allegato C – Acconto Province e Città metropolitane

 

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L’inosservanza dei tempi di deposito della relazione dell’organo di revisione rende illegittima la deliberazione di approvazione del rendiconto

Il ritardo nella messa a disposizione dei consiglieri della relazione dell’organo di revisione al rendiconto di gestione determina un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole, dovendosi escludere che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione, integrando, per contro, un vizio sostanziale che determina l’illegittimità della delibera consiliare. È quanto ribadito dal TAR Lazio, Sez. Seconda Bis, con sentenza n. 11588 del 09/11/2020, conformemente a quanto già espresso dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3813 del 2018. Non soccorre, al fine di addivenire a differenti conclusioni, la circostanza che il regolamento comunale abbia previsto per il deposito della relazione un più ridotto termine di dieci giorni antecedenti alla seduta consiliare avente ad oggetto l’approvazione del rendiconto di gestione, tenuto conto dell’applicazione dei generali principi sulla gerarchia delle fonti.
Al riguardo, giova ricordare che l’art. 227, TUEL dispone che:
a) il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione;
b) la proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.
La norma prevede, dunque, un termine dilatorio fra il deposito degli atti e la votazione, per consentire lo studio della documentazione sui quali interverrà il voto, affinché la discussione possa svolgersi in modo informato e consapevole da parte dei consiglieri comunali.
Del pari, secondo i giudici amministrativi, neppure è possibile riconnettere positivo apprezzamento alla ricezione della notificazione della diffida prefettizia, giacché, in disparte ulteriori considerazioni, l’amministrazione era nelle condizioni di assicurare il rispetto sia del termine sopra indicato sia di quello assegnato dal Prefetto, non emergendo in atti una indifferibilità correlata all’ottemperanza della diffida in argomento, tanto più che, come chiarito anche di recente dal Giudice d’Appello, l’art. 141, comma 2, del TUEL – applicabile in virtù del richiamo di cui al successivo art. 227, comma 2 bis ed ai sensi del quale “… quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l’organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio” – ha introdotto un termine acceleratorio, che non è “assistito da alcuna qualificazione di perentorietà”, potendo derivare la grave misura dello scioglimento dell’organo non già dalla mera inosservanza del termine suddetto bensì dalla constatata inadempienza ad una intimazione puntuale e ultimativa dell’organo competente, che attesta l’impossibilità, o la volontà del Consiglio di non addivenire all’approvazione (Cons. St., sez. III, n. 4288 del 2020, con la quale sono state condivise le statuizioni recate nella sentenza del Tar Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, n. 97 del 17 gennaio 2020).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PON Scuola, adeguamento spazi e aule: integrazione al manuale operativo di gestione

È stata pubblicata sul sito del MIUR l’integrazione al Manuale Operativo di Gestione relativa agli Avvisi PON FESR prot. 13194 del 24/6/2020 e prot. 19161 del 6/7/2020 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, contenente le indicazioni operative per la gestione dei progetti autorizzati nel Sistema di Gestione Unitaria del Programma – nominato di seguito GPU (Supporti didattici per interventi di adeguamento/adattamento funzionale di spazi e aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” rivolti agli EE.LL.). Il manuale operativo descrive i passaggi necessari alla compilazione di alcune sezioni di gestione dei dati in riferimento a quanto descritto negli Avvisi in questione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conferenza Stato-Città, via libera agli schemi di decreto riguardanti il ristoro delle minori entrate

Nella Conferenza Stato Città del 12 novembre scorso sono stati approvati gli schemi di decreto riguardanti il ristoro delle minori entrate, pari complessivamente a circa 500 milioni di euro, derivanti dalle disposizioni recate dal DL n. 104/2020, che integrano quanto già disposto da DL n.34/2020 (artt. 177, 180, 181):

  • riparto incremento di 85,95 milioni di euro per l’anno 2020 del Fondo, disposto dall’articolo 78, comma 5, del DL n. 104/2020, per il ristoro delle minori entrate derivanti dall’esenzione della seconda rata IMU per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo. L’ulteriore riparto di euro 1,65 milioni di euro riguarda l’esenzione, anche della prima rata IMU, per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D2).
  • riparto dei 310 milioni di euro, di cui 10 milioni relativi alla quota residua (10%) del fondo istituito a ristoro dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco (si ricorda che il riparto del 90% del fondo, 90 milioni di euro, è stata effettuato con DM Interno del 21/7/2020, n. 2); 300 milioni relativi all’incremento del medesimo fondo, disposto dall’art. 40, comma 1 del D.L. n. 104/2020;
  • riparto dei 46,88 milioni di euro a compensazione delle minori entrate derivanti dall’esonero dal pagamento della TOSAP e COSAP, riconosciuto ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per il periodo dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020 (art. 181 DL 34/2020);
  • riparto dei 55,25 milioni di euro a compensazione delle minori entrate derivanti dall’esonero dal pagamento della tassa o del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP/COSAP) a favore delle imprese di pubblico esercizio, di cui 12,7 milioni di euro per la quota residua del fondo di cui all’art.181 del dl n.34/2020 e 42,5 milioni di euro, a compensazione della proroga delle esenzioni per il periodo dal novembre-dicembre 2020 (art. 109 DL 104/2002). Tale riparto si aggiunge ai 114,75 mln. già riconosciuti dal DL 34/2020 (art.181).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Contributo centri estivi, rendicontazione utilizzo risorse entro il 14 novembre 2020

Il Dipartimento per le politiche della famiglia, con messaggio del 23 settembre 2020, informa che è stata pubblicata la scheda di rilevazione e definizione della procedura per l’attuazione dell’attività di monitoraggio dei trasferimenti e dell’utilizzo delle risorse finanziarie per i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa, di cui all’articolo 105, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, così come previsto dall’articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020.
L’articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, dispone che questo Dipartimento debba provvedere, con la collaborazione delle regioni e per il tramite delle Anci regionali, a monitorare i trasferimenti e l’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al medesimo decreto, nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della documentazione trasmessa da ciascun comune, entro 120 giorni dall’avvenuto trasferimento delle risorse, ovvero a partire dal giorno 17 luglio 2020 e quindi entro il 14 novembre 2020.
In particolare, il sopracitato decreto ministeriale stabilisce che le amministrazioni comunali debbano fornire la seguente documentazione:

  • copia degli atti con i quali sono state impegnate le somme;
  • dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), che ciascun Comune deve realizzare, comprensivi di informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti.”

A tal fine, così come previsto dal medesimo decreto, il Dipartimento, congiuntamente con la Conferenza delle regioni e delle province autonome e con l’Associazione nazionale comuni italiani, ha predisposto una scheda di rilevazione, attraverso la quale sarà espletata l’attività di monitoraggio in parola (all. 1).
Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza e chiarezza dell’attività di monitoraggio, è stata definita la seguente procedura.
In particolare, le amministrazioni comunali beneficiarie del finanziamento devono inviare, tramite messaggio di posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo Pec segreteriatecnica.dipofam@pec.governo.it:

  1. una nota di trasmissione, in formato Pdf e firmata digitalmente dal responsabile del procedimento o da altra figura apicale con potere di firma per conto dell’amministrazione comunale;
  2. la scheda di monitoraggio, in formato Excel, compilata almeno in tutti i suoi campi obbligatori;
  3. copia degli atti, in formato Pdf, con i quali sono state impegnate le somme.

Qualora non siano state utilizzate, nemmeno in parte, le risorse del finanziamento pubblico, le amministrazioni comunali beneficiarie devono compilare i campi della scheda solamente fino al punto n. 2.1.
Il messaggio Pec di trasmissione deve avere per oggetto “Nome del comune. Nome della regione. Monitoraggio finanziamento centri estivi 2020” (es. Roma. Lazio. Monitoraggio centri estivi 2020).
Le amministrazioni comunali beneficiarie devono procedere all’invio secondo le seguenti scadenze:

  • entro il 14 novembre 2020, oppure
  • entro il 19 novembre 2020, solamente per i comuni della Regione Valle d’Aosta e della Regione Friuli-Venezia Giulia che hanno ricevuto il trasferimento tramite bonifici, non disponendo del conto di tesoreria unica.

I termini dell’invio sono stati definiti secondo le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia relativamente al giorno di avvenuto trasferimento delle risorse, o tramite trasferimento sul conto di tesoreria unica in data 17 luglio 2020, o tramite bonifico con data di regolamento al 22 luglio 2020.
Eventuali richieste di assistenza possono essere inviate con messaggio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo Pec: segreteriatecnica.dipofam@pec.governo.it.
Con successivo messaggio saranno pubblicate indicazioni circa le modalità di restituzione delle risorse non utilizzate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Arconet, aggiornamento schema del DM concernente la situazione patrimoniale semplificata

La Commissione Arconet, nella seduta del 14 ottobre scorso, ha esaminato l’aggiornamento allo schema del DM concernente la situazione patrimoniale semplificata di cui all’art. 232, comma 2, del TUEL.
Le principali novità, rispetto al DM dell’11 novembre 2019, riguardano:
– la necessità di trasmettere la delibera di Giunta alla BDAP con la quale l’ente ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale,
-le riserve da permessi da costruire.
– la determinazione del fondo di dotazione.
Particolare attenzione inoltre è stata dedicata alla determinazione del fondo di dotazione degli enti di nuova istituzione a seguito di fusione o da scorporo.
Nei casi di comuni di nuova istituzione che decidono di non tenere la contabilità economico patrimoniale, lo schema di decreto prevede che, se il fondo di dotazione del nuovo ente non è stato determinato alla data dell’istituzione, l’importo è calcolato in occasione della redazione del primo rendiconto successivo alla costituzione del nuovo ente, al termine delle attività di elaborazione della Situazione patrimoniale semplificata, per un importo pari alla seguente somma algebrica:
+ totale dell’attivo,
– totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti il Patrimonio netto,
– il valore attribuito alle riserve del Patrimonio netto.
Con riferimento alle riserve da permessi da costruire, lo Schema di decreto individua con maggiore chiarezza le modalità di determinazione del fondo, evitando il rischio di duplicazione con le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Conferenza Stato Città, all’esame gli schemi di decreto sul riparto dei fondi

All’ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, convocata in seduta straordinaria per giovedì 12 novembre 2020, gli schemi di decreto recanti il riparto della quota dei fondi a ristoro dell’imposta municipale propria (IMU), dell’imposta di soggiorno e del Tosap/Cosap istituiti dal DL 34/2020 (Decreto Rilancio).
Tra i punti all’odg anche lo schema di decreto recante individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con richiesta di accesso al fondo di rotazione, per il triennio 2020-2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION