Fondi all’editoria, pubblicato il bando per accedere a ulteriori 30 milioni di euro per l’acquisto di libri

La Direzione Generale Biblioteche e istituti culturali comunica che è stata avviata la procedura di ricezione delle domande di contributo alle biblioteche per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, ai sensi del decreto ministeriale 272 del 5 agosto 2025, “Disposizioni attuative della misura di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante ‘Misure urgenti in materia di cultura’ convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16”.

Le istanze di accesso al contributo possono essere presentate esclusivamente in formato digitale, dalle ore 12.00 del 29 settembre 2025 alle ore 12.00 del 29 ottobre 2025, tramite l’applicativo telematico disponibile al seguente link: https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/Contributo-alle-biblioteche-per-acquisto-libri/, pubblicato nella sezione “Contributi” del sito web della Direzione generale biblioteche e istituti culturali https://biblioteche.cultura.gov.it.

La copertura finanziaria disposta dal Decreto Legge richiamato è di 24,8 milioni per l’anno 2025 e 5,2 milioni per l’anno 2026, al netto dell’ulteriore importo stabilito dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali” convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, e in particolare l’art. 14-bis che ha disposto l’incremento di ulteriori 30 milioni del fondo sopra citato.

Possono accedere alla ripartizione del fondo, su domanda, le biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti pubblici territoriali, e rispettive articolazioni, e delle istituzioni private non a fini di lucro destinatarie, nel triennio 2023-2025, di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da Avviso pubblico del 25 settembre 2025 disponibile sul sito web sopra indicato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dalla Conferenza Stato-Città via libera a nuovi fondi per i minori e nuove regole IMU dal 2026. Elenco beneficiari

Nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città, ANCI e UPI hanno espresso parere favorevole sul decreto che prevede la ripartizione di un fondo da 100 milioni di euro per il 2025, destinato a coprire parte delle spese sostenute dai Comuni per l’assistenza dei minori allontanati dalla famiglia con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il criterio di assegnazione delle risorse tiene conto dei costi effettivi sostenuti per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, dell’incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario relativo alla funzione sociale e delle specifiche esigenze dei piccoli Comuni, spesso più esposti al peso di tali interventi.

Si ricorda che l’articolo 1, commi 759-765 della legge di bilancio 2025 istituisce un Fondo, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, volto a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Possono attingere al Fondo i comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale superiore al 3 per cento (l’entità del rapporto è stata così modificata nel corso dell’esame alla Camera: il valore precedente era del 10 per cento). Per quanto riguarda le fonti da cui ricavare i fabbisogni standard monetari, si fa riferimento al D.P.C.M. 22 febbraio 2024 per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, mentre per i comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna si fa riferimento alla Nota metodologica – determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido – approvata in Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023.

Inoltre, la Conferenza ha approvato lo schema di decreto proposto dal Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, che aggiorna le condizioni per la differenziazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU). Il nuovo quadro normativo, operativo dal 2026, recepisce le necessità emerse nel corso dell’anno d’imposta 2025 e punta a garantire una maggiore coerenza e flessibilità nella gestione della leva fiscale locale.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

Il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate riscosse, anche con modalità diverse dal contante

Il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. giur. Toscana, sentenza n. 285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018; da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024). Ne deriva che l’espressione “maneggio di danaro pubblico” deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell’amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA, etc.). Diversamente, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto.

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Calabria, con deliberazione n. 220/2025, ribadendo, altresì, che l’agente contabile debba rendere il conto giudiziale per l’intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente, ma ne dispone in piena autonomia ancorché non vi sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall’inizio alla fine.

I conti giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell’esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera del Governo al Documento Programmatico di Finanza Pubblica

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 142 del 3 ottobre 2025, ha approvato il Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP_2025).

Lo scenario programmatico conferma l’andamento dell’indebitamento netto previsto dal Piano strutturale di bilancio (PSB) e ribadito nel Documento di finanza pubblica (DFP) dello scorso mese di aprile (2,8% per l’anno 2026, 2,6% per l’anno 2027 e a 2,3% per l’anno 2028) e consente di rispettare il percorso della spesa netta concordato a livello europeo in quanto è coerente con la traiettoria. Il rapporto deficit prodotto interno lordo (PIL) si attesta per il 2025, al momento, al 3% mentre il PIL 2025 allo 0,5%.

Nel documento si dà anche conto dell’incremento dello 0,15% nel 2026, di 0,3 % nel 2027 e di 0,5 nel 2028 da destinare alle spese della difesa. Tale incremento è subordinato all’uscita dalla procedura di disavanzo eccessivo, alla luce del profilo dell’indebitamento previsto da tale documento. Il tasso di crescita del valore del PIL programmatico si attesta per il 2026 allo 0,7%; nel 2027 allo 0,8%; nel 2028 allo 0,9%. Il tasso di crescita tendenziale risulta pari allo 07% nel 2026 e nel 2027 e allo 0,8% nel 2028. Tali dati si basano su stime assai prudenziali che allo stato risentono anche del contesto geopolitico internazionale.

Il debito del DPFP si attesta su valori inferiori al PSB (dove era pari al 137,8 nel 2026) e, in termini programmatici, in riduzione anche rispetto a quelli tendenziali del documento di primavera. Tale indicatore inizia a ridursi già nel 2027 e si attesta nel 2028 a un valore pari al 136,4 quando verrà meno l’effetto del superbonus. Inoltre, con la manovra si darà luogo a una ricomposizione del prelievo fiscale riducendo l’incidenza del carico sui redditi da lavoro e si garantirà un ulteriore rifinanziamento del fondo sanitario nazionale. Al fine di dare continuità agli interventi approvati dal Governo, saranno previste specifiche misure volte a stimolare gli investimenti delle imprese e a garantirne la competitività. Si procederà nel percorso di incremento delle misure a sostegno della natalità e della conciliazione vita-lavoro.

Concorre al finanziamento della manovra una combinazione di misure dal lato delle entrate e di interventi sulla spesa; questi ultimi tengono conto del monitoraggio compiuto e dell’adeguamento dei relativi cronoprogrammi di spesa.

Le misure che saranno introdotte faranno seguito alla manovra dello scorso anno, che ha reso strutturali quelle relative alla riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro, le missioni internazionali, il rinnovo dei contratti pubblici e ha finanziato, in misura rilevante, il livello del finanziamento del fondo sanitario nazionale e ha previsto la costituzione di fondi per gli investimenti e per la ricostruzione.

Nel Documento è anche indicato, in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari approvate lo scorso 17 e 18 settembre, l’elenco dei collegati alla manovra.

La nozione di contributi a carico delle finanze pubbliche non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale dell’azienda speciale

Con la deliberazione n. 298/2025, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha confermato, in continuità con l’orientamento della Sezione delle autonomie, che la nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche” non ricomprende né il fondo di dotazione né le somme versate a titolo di contratto di servizio, anche se finalizzate al pareggio di bilancio.

Nel caso di specie, gli enti istanti hanno richiesto un parere in merito a tre questioni:

  • se il conferimento del fondo di dotazione all’atto della costituzione dell’azienda speciale consortile rientri o meno tra i contributi a carico delle finanze pubbliche;
  • se le somme corrisposte dai Comuni a titolo di “Fondo di solidarietà”, commisurate alla popolazione residente e destinate a coprire costi generali e parte dei servizi, possano essere considerate corrispettivi contrattuali piuttosto che contributi;
  • se, in conseguenza della qualificazione giuridica delle risorse, sia possibile prevedere compensi e gettoni di presenza per Presidente e membri del Consiglio di amministrazione.

La nozione di contribuzione pubblica rilevante ai fini dell’applicazione del principio di gratuità degli incarichi dei componenti dei Consigli di amministrazione delle aziende speciali, posto dall’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, è stata precisata dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG. La pronuncia ha infatti chiarito che «la nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche” di cui all’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio». Di conseguenza, il fondo di dotazione conferito all’azienda speciale consortile A.S.C.L.V. all’atto della costituzione non costituisce contributo a carico delle finanze pubbliche rilevante ai sensi del citato art. 6, co. 2, d.l. n. 78/2010, nel presupposto che – come precisato dalla Sezione delle autonomie, “la partecipazione al fondo di dotazione è elemento costitutivo dell’azienda speciale”, ai sensi dell’art. 114 TUEL.

Il fondo è previsto dallo statuto consortile e disciplinato nel contratto di servizio. Le somme sono fatturate ai Comuni in misura proporzionale alla popolazione residente e servono a coprire i costi generali di gestione e una quota dei servizi. Secondo la Corte, queste erogazioni si configurano come corrispettivi contrattuali e non come contributi. Il fatto che concorrano al pareggio di bilancio non ne altera la natura.

Poiché né il fondo di dotazione né il fondo di solidarietà rientrano tra i contributi rilevanti, l’art. 6, co. 2, d.l. 78/2010 non trova automatica applicazione. Ne consegue che è astrattamente possibile riconoscere compensi e gettoni di presenza agli organi aziendali.

La redazione PERK SOLUTION

Consorzi tra enti locali e divieto di indennità agli amministratori

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 297/2025, in riscontro ad una richiesta di parere circa la possibilità che l’assemblea consortile di un consorzio fra enti locali possa deliberare un’indennità di carica a favore del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo (chiedendo inoltre quali siano i parametri economici eventualmente applicabili), ha evidenziato che l’assemblea consortile di un consorzio tra enti locali per lo svolgimento in forma associata della gestione di servizi e funzioni pubbliche non può in alcun caso ed in alcuna forma deliberare indennità di carica, gettoni o altri emolumenti a favore del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo in quanto vietato ai sensi dell’art. 5, comma 7, ultimo periodo, D.L. 78/2010.

Il tema dei compensi agli organi amministrativi di enti strumentali è stato oggetto, negli ultimi due decenni, di ripetuti interventi normativi volti al contenimento della spesa pubblica.

  • L’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 ha introdotto il principio secondo cui la partecipazione agli organi collegiali di amministrazione degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche è onorifica. Ciò significa che tali incarichi possono dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute (ove previsto) e, se già previsti gettoni di presenza, che non possono superare 30 euro a seduta.
  • L’art. 5, comma 7, dello stesso decreto (norma speciale) stabilisce in modo ancora più rigoroso che agli amministratori di comunità montane, unioni di comuni e altre forme associative di enti locali (ivi compresi i consorzi ex art. 31 TUEL) non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma.

Su tale assetto si sono consolidati la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 161/2012) e i precedenti della Corte dei conti (Sezioni riunite e Sezione Autonomie, in particolare delibera n. 4/SEZAUT/2014), i quali hanno ribadito che i consorzi intercomunali rientrano a pieno titolo nel perimetro del divieto assoluto.

Sono irrilevanti a questi fini anche le determinazioni ANAC citate nella richiesta di parere (delibera 362 del 20.7.2023 e Atto del presidente del 30.7.2024, fasc. 3291.2024) nelle quali, presupponendosi l’assimilazione dei consorzi ex art. 31 alle aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL e una conseguente attività gestionale rimessa agli amministratori, si afferma l’inconferibilità, ai sensi dell’art. 7, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, dell’incarico di presidente al sindaco di comune partecipante al consorzio.

La redazione PERK SOLUTION

Ristori IMU 2025 perdita di gettito fabbricati ubicati nelle zone colpite da eventi sismici in Umbria e Marche

È stato pubblicato dal Ministero dell’interno il decreto del 27 agosto 2025, corredato dell’allegato A “Nota metodologica, allegato B “Piano di riparto regione Marche” e allegato C “Piano di riparto regione Umbria” recante: “Ristoro dei minori gettiti, riferiti all’anno 2025, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nei territori della regione Marche e della regione Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, per un importo complessivo, rispettivamente, di 48.486,12 euro e di 110.000 euro, previsto dall’articolo 1, comma 560-bis della legge 30 dicembre 2023, n. 213, registrato alla Corte dei Conti il 25 settembre 2025, n. 3797.

Ai comuni ubicati nei territori della regione Marche e della regione Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, a titolo di ristoro dei minori gettiti derivanti dall’esenzione per i fabbricati ad uso abitativo dall’imposta municipale propria (IMU), disposta dall’ articolo 1, comma 560-bis, della 30 dicembre 2023, n. 213 è attribuito, rispettivamente, l’importo complessivo di 48.486,12 euro e di 110.000 euro, secondo i criteri individuati nell’allegato A “Nota metodologica”.

Per i comuni della regione Marche, l’importo di 48.486,12 euro è ripartito a copertura integrale del minor gettito derivante dall’esenzione di cui all’articolo 1, comma 560-bis, della legge 30 dicembre, n. 213, secondo le quote individuate nell’Allegato B “Piano di riparto regione Marche”.

Per comuni della regione Umbria, l’importo di 110.000 euro è ripartito in misura proporzionale rispetto al minor gettito derivante dall’esenzione di cui all’articolo 1, comma 560-bis, della legge 30 dicembre, n. 213, secondo le quote individuate nell’Allegato C “Piano di riparto regione Umbria”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione TBEL anno 2025. Contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva annualità 2017-2023

Facendo seguito al comunicato del 26 settembre 2025, la Direzione centrale della Finanza Locale comunica che sul Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet di questa Direzione Centrale, è stato ripristinato l’accesso alla certificazione del rendiconto anno 2025 per manutenzione straordinaria in riferimento alla rendicontazione dei contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva annualità 2017-2023 (art.41-bis D.L. n.50/2017 e art. 1, commi da 51 a 58, L. n.160/del 2019).

Essendo stati aggiunti ulteriori CUP da rendicontare, gli enti che avessero aperto e scaricato la certificazione in data anteriore al 30 settembre 2025 sono invitati a richiedere nuovamente la certificazione (da compilare, firmare e ricaricare).

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo stabilizzazione del personale ex Ente Tabacchi Italiani (E.T.I.). Saldo anno 2025

La Direzione centrale della Finanza Locale comunica che con decreto dirigenziale del 23 settembre 2025, è stato disposto il pagamento del saldo, nella misura del 30%, del contributo assegnato nell’anno 2025 a favore delle province, delle città metropolitane, dei comuni, per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione, presso gli enti medesimi, del personale ex E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani), ai sensi dell’articolo 9, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

Il pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sia per gli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, sia nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore degli enti che, entro e non oltre il 30 novembre 2025, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Come già evidenziato in occasione di precedenti comunicazioni la Direzione ricorda che rappresenta uno specifico obbligo degli enti comunicare al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, le intervenute interruzioni del rapporto di lavoro del personale ex E.T.I. Gli enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo loro assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale consultando la sezione “Banche dati degli enti locali“ selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “CONTRIBUTO STABILIZZAZIONE PERSONALE EX ETI”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nullo, per mancanza di causa, l’impegno di una società a versare al comune un canone annuo determinato in base agli introiti realizzati

È nulla, per mancanza di causa, la clausola di convenzione stipulata tra un comune ed una società di produzione di energie rinnovabili che imponga a quest’ultima di versare all’ente locale una somma pari ad una percentuale dell’importo, al netto dell’IVA, del totale degli introiti percepiti e fatturati annualmente per la produzione di energia elettrica. È quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6161 del 14 luglio 2025.

Sottolinea la Sezione che la convenzione stipulata tra un comune ed una società di produzione di energie rinnovabili rientra tra gli accordi di cui all’art. 11 della l. n. 241 del 1990, sicché ad essa si applicano i principi fissati dagli artt. 1325 n. 2 c.c., in forza del quale ogni spostamento patrimoniale deve avere una causa giustificatrice, e 1322, comma 2, c.c., in forza del quale i contratti atipici devono essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Di conseguenza, è nulla, per mancanza di causa, la clausola che impone alla società la corresponsione di una somma corrispondente al 7,5% dell’importo, al netto dell’IVA, del totale degli introiti percepiti e fatturati annualmente dalla società per la produzione di energia elettrica; tale corresponsione, infatti, non è supportata da un’adeguata giustificazione, non rinvenibile nell’unico obbligo che il comune ha assunto nella predetta convenzione ovvero “a non compiere alcuna attività che possa risultare di intralcio alla esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione alla gestione alla manutenzione ed al funzionamento dell’impianto”. Tale obbligo deve infatti già ritenersi imposto al comune in forza dei principi generali di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241 del 1990.

 

La redazione PERK SOLUTION