Conferenza Stato-Città: maggiori risorse per i comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016

Nel corso della seduta della Conferenza Stato-città del 15 maggio 2025, ANCI e UPI hanno poi espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze relativo ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016. In particolare, è stato approvato l’acconto del rimborso dei minori gettiti IMU – relativi alla prima rata 2025 – per un importo complessivo pari a euro 6.509.245,46, in favore dei Comuni nei quali si trovano fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2018, fino alla loro ricostruzione o alla definitiva dichiarazione di agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Il riparto delle risorse prevede che euro 6.402.258,19 siano attribuiti ai 116 Comuni individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, mentre euro 106.987,27 siano assegnati ai Comuni “fuori cratere” (Fermo, Foligno, Grottazzolina, Monte Urano e Torre San Patrizio), individuati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo di solidarietà comunale: Recepito il monito della Sentenza n. 71/2023. Non fondate le questioni di legittimità costituzionale

Con la sentenza n. 45/2025, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondato il ricorso proposto dalla Regione Liguria nei confronti dell’articolo 1, commi 494, 497, 533, 534 e 535, della legge numero 213 del 2023 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 119, commi primo, terzo, quarto e quinto, e 120, secondo comma, della Costituzione. Tali disposizioni trasferiscono le risorse vincolate dal «Fondo di solidarietà comunale» al «Fondo per l’equità del livello dei servizi», fondo speciale e con vincolo di destinazione, che individua, come destinatari, i comuni che ancora non abbiano raggiunto i livelli essenziali o gli obiettivi di servizio relativi a servizi sociali, asili nido e trasporto di alunni disabili.

Tale scelta, espressiva della discrezionalità del legislatore, recepisce il monito formulato dalla Corte con la sentenza numero 71 del 2023, in cui si è affermato che l’articolo 120, secondo comma, della Costituzione abilita il potere sostitutivo dello Stato come rimedio all’inadempienza dell’ente territoriale, ove lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Questa previsione «fa sistema» con l’articolo 119, quinto comma, della Costituzione ed è quindi all’interno dei fondi perequativi speciali, correttamente strutturati ai sensi dello stesso comma.

La Corte ha ribadito che, se nell’unico fondo perequativo relativo ai comuni, ai sensi dell’articolo 119, terzo comma, della Costituzione, non possono tollerarsi quote “vincolate”, altre «componenti perequative riconducibili al quinto comma della medesima disposizione devono, invece, trovare distinta, apposita e trasparente collocazione in altri fondi a ciò dedicati, con tutte le conseguenti implicazioni, anche in termini di rispetto, quando necessario, degli ambiti di competenza regionali». La Corte ha osservato altresì che il criterio individuato dal legislatore è volto ad attuare il principio della spesa  costituzionalmente necessaria, prevedendo che, in un contesto di risorse scarse, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quelle che si connotano come funzionali a garantire la tutela della salute, dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia.

 

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La parificazione dei conti degli agenti contabili non può essere affidata alla Giunta

La Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per il Veneto, con sentenza n. 124/2025, nell’ambito del giudizio di conto reso da un agente interno della riscossione di un Comune, ha evidenziato che il provvedimento adottato dall’Ente non può validamente sostituire il visto di regolarità, non essendo la Giunta l’Organo deputato ad attestare la corrispondenza tra la contabilità dell’agente contabile e quella del Comune.

Nel caso di specie, l’Ente ha provveduto alla parificazione dei conti degli agenti contabili con deliberazione di Giunta comunale e del segretario comunale. Al riguardo, il Collegio rileva che la “parificazione è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall’Amministrazione, che, per quelle locali, viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all’esito della fase di verifica o controllo amministrativo” (cfr. Cdc, SS.RR., parere n. 4/2020/CONS).

Tale adempimento rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio Finanziario e tanto è confermato anche dall’atto di nomina dell’agente contabile, ove si dispone espressamente che: “i rendiconti degli agenti contabili interni dovranno essere “parificati” dal responsabile del servizio finanziario che ne attesterà la correttezza e la congruità con le scritture contabili dell’Ente. Né può sostenersi che il Responsabile del Servizio Finanziario abbia assolto a tale compito, avendo espresso i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 TUEL sulla proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, posto che trattasi di funzioni aventi finalità diverse e considerato, comunque, che nei pareri resi non si dà atto di alcuna verifica eventualmente svolta dallo stesso sulla corrispondenza tra la contabilità dell’agente contabile e quella dell’Ente locale.

Ne consegue che il conto in esame deve ritenersi privo della parificazione e non può, pertanto, già solo per tale motivo, essere dichiarato regolare. Si tratta, in ogni caso, di un adempimento che incombe sull’Ente, la cui omissione non può evidentemente essere imputata all’agente contabile.

 

 

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Questionari fabbisogni standard da inviare entro il 13 luglio 2025

Sono stati pubblicati in G. U. n. 110 del 14-05-2025 i comunicati, del Ministero dell’economia e delle finanze, relativi alla data in cui sono resi disponibili sul sito Internet Opencivitas della Societa’ generale d’informatica S.p.a. – SOGEI del Questionario unico FC90U per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana e del Questionario unico FP30U per le province e le citta’ metropolitane delle regioni a statuto ordinario, ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard e delle relative funzioni fondamentali.

A questo fine il MEF ha posto un obbligo in capo agli Enti locali di compilare il Questionario entro 60 gg dalla pubblicazione in GU e quindi entro il 13 luglio 2025. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni, è sanzionato con la sospensione, sino all’adempimento dell’obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all’Ente locale e la pubblicazione dell’ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell’interno.

Il questionario Unico FC90U per i Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO) e per i Comuni e Unioni di comuni della Regione Siciliana, relativo all’annualità 2023, è finalizzato all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216. Il questionario ha l’obiettivo di cogliere la reale spesa sostenuta dal comune per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e di metterla in relazione alla quantificazione dei servizi erogati. L’attenta compilazione del questionario è il requisito fondamentale per ottenere una corretta stima del fabbisogno di spesa di ogni comune. Il questionario unico FC90U si divide in due moduli:

  1. Dati strutturali: raccoglie informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente e del territorio, alle risorse a disposizione per la produzione dei servizi nonché agli output prodotti o ai servizi offerti nell’ambito di ciascuna funzione/servizio nel corso del 2023.
  2. Dati relativi al personale e dati contabili: raccoglie informazioni riguardanti le consistenze e le spese del personale addetto a ciascun servizio, riguardanti alcune voci di entrata (accertamenti) e le spese (impegni) correnti per ciascun servizio.

Tra le novità si segnala il Quadro N, che raccoglie le informazioni inerenti all’offerta sovracomunale del servizio di Asili nido al fine di identificare in modo dettagliato l’eventuale presenza di posti di asili nido comunale che vengono utilizzati da bambini residenti in altro comune al fine di valutare l’adeguatezza dell’offerta del servizio di asilo nido a livello di ambiti territoriali sovracomunali. Il Quadro N deve essere compilato solo dal comune, anche nel caso in cui il comune abbia demandato, parzialmente o integralmente, la gestione dei propri servizi all’Unione di comuni/Comunità montana. L’ente è tenuto a compilare tale quadro solo se è stato valorizzato il campo R17 delle relazioni di rendicontazione degli obiettivi di servizio relative all’anno 2023 (NID24) e/o all’anno 2024 (NID25) dove il comune aveva direttamente esplicitata la presenza di posti in Asili nido comunali fruiti da bambini residenti in altro comune.

Il questionario FP30U per le Province e le Città metropolitane, è finalizzato all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio della spesa sostenuta e dei servizi erogati dagli enti relativamente alle funzioni così come definite dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014. Il questionario si compone di tre moduli: il modulo Unico, accessibile e compilabile da tutti gli enti compilatori, il modulo B, riservato e compilabile esclusivamente dalle Città metropolitane e il modulo C, riservato e compilabile esclusivamente dalle Province montane.

 

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Proventi alienazione licenza farmacia per estinzione del debito

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in risposta al quesito formulato da un Comune, con deliberazione n. 110/2025, ha reso il seguente parere: “Deve ritenersi consentito agli enti locali destinare all’estinzione anticipata di quote di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti i proventi derivanti dall’alienazione della licenza della farmacia comunale, essendo la licenza bene facente parte del patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 826, comma 3, del codice civile, per cui non trovano applicazione i vincoli di destinazione riservati al solo patrimonio disponibile dall’art. 1, comma 443, della legge n. 228/2012 e dall’art. 56 bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013”.

L’attività farmaceutica – rammentano i giudici contabili – integra un servizio pubblico locale, come previsto dallo stesso art. 1 R.D. 2578/1925, che può essere esercitato anche dal comune nella qualità di ente preposto alla cura e soddisfazione dei bisogni primari della collettività stanziata sul territorio. In particolare, il servizio farmaceutico è riconducibile alla nozione di servizio di interesse economico generale di livello locale o di rilevanza economica, in quanto reso dall’ente locale all’utenza dietro corrispettivo economico su un mercato contingentato e regolamentato. Quanto alla possibilità di cessione del diritto all’esercizio, l’art. 12, c. 11, l. 475/1968 prevede che “il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l’azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza”.

A parere della Sezione, tali beni, in quanto di titolarità dell’ente locale e volti all’erogazione di un pubblico servizio, sono destinati a ricadere nell’ambito del patrimonio indisponibile del comune ai sensi dell’art. 826, c. 3, cod. civ. (la norma, prevede, infatti, che fanno parte del patrimonio indisponibile dei comuni, oltre agli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, “e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”).

In base alle disposizioni in materia di vincoli di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile (art. 1, comma 443 della legge n. 228/2012 e art. 56 bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013) non possano trovare applicazione nei confronti dei beni patrimoniali indisponibili, indipendentemente dalla loro commerciabilità. Trattasi, infatti, di norme aventi uno specifico ambito di applicazione oggettiva che non lascia spazio ad interpretazioni estensive.

 

 

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Assistenza dei minori allontanati dalla casa familiare: Dichiarazione telematica da parte dei comuni nei casi di gestione associata

In riscontro alle diverse richieste di chiarimento inviate dai Comuni, la Direzione Centrale della Finanza Locale ha fornito chiarimenti in merito alle modalità della dichiarazione telematica da parte dei comuni nei casi di gestione associata (Unioni di comuni, consorzi, convenzioni, o altre forme associative o strumentali) dei servizi legati all’assistenza dei minori allontanati dalla casa familiare.

La spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile deve essere comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’interno del 16 aprile 2025, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui sia stata istituita un’unione di comuni, la spesa per l’assistenza ai minori può essere trasferita all’unione, sulla base delle norme statutarie, che la contabilizza nel proprio bilancio e la sostiene per conto dei comuni facenti parte dell’unione. I comuni potranno dichiarare, ai fini dell’accesso al fondo di cui all’articolo 1, comma 759 della legge n. 207 del 2024, la quota di spesa sostenuta per loro conto, sulla base del rendiconto approvato dall’unione dei comuni, facendo riferimento ai diversi schemi di ripartizione dei costi.

Analogamente, il consorzio dei comuni, agendo quale ente strumentale dei comuni, può sostenere le spese per loro conto. I comuni, pertanto potranno dichiarare la quota di spese loro attribuibile sulla base del rendiconto approvato dall’ente strumentale. Nel caso in cui vengano stipulate convezioni semplici ai sensi dell’articolo 30 del Tuel, la funzione di assistenza ai minori potrà essere delegata, sulla base degli accordi conclusi, ad un ente capofila. Pertanto, gli enti che hanno delegato la funzione, potranno dichiarare la spesa sostenuta facendo riferimento alla quota di spesa loro riferibile sulla base del rendiconto dell’ente capo fila.

Infine, anche nel caso in cui la gestione dell’assistenza dei minori allontanati dalla casa familiare sia stata delegata ad altra forma associativa o ente strumentale, eventualmente in base a previsioni normative regionali, i singoli comuni potranno dichiarare la spesa sostenuta per loro conto dal soggetto delegato. In relazione al contributo ricevuto, i Comuni beneficiari il cui servizio è svolto dalla gestione associata provvederanno alle regolazioni finanziarie con la forma associata o l’ente capofila, eventualmente necessarie sulla base delle specifiche situazioni locali.

 

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Servizi educativi per l’infanzia: Riparto tra i comuni del contributo di 300 milioni di euro, per l’anno 2025

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 24 marzo 2025, corredato della Nota metodologica, con l’allegato “Utenti e risorse aggiuntive”, relativo al riparto tra i comuni del contributo di 300 milioni di euro, per l’anno 2025, di cui all’articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, quale quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Il numero dei comuni finanziati nel 2025 è pari a 5.512. Tali enti ricevono risorse nella misura di 300 milioni di euro per attivare, nel corso dell’anno, il servizio per 39.123 bambini in età 3-36 mesi. Il numero di comuni finanziati nel 2025 non include gli enti in cui la copertura del servizio, pubblico e privato, nel 2018 va dal 28,88% al 33% di copertura della popolazione target.

Ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato per l’anno 2025 in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi per l’infanzia. In particolare, l’ente locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi:

  •  ampliando la disponibilità del servizio:
    – negli asili nido comunali gestiti dall’ente (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;
    – in base ad accordi/convenzioni con riserva di posti con comuni vicini, con gli ambiti territoriali di riferimento o ad altra forma associata che svolgono il servizio di asilo nido per conto dell’ente;
    – ricorrendo ad accordi/convenzioni con riserva di posti con gli asili nido o micronidi privati;
  •  trasferendo le risorse aggiuntive assegnate:
    – alle famiglie con voucher/contributi per agevolare l’utilizzo del servizio di asilo nido
    – micronido sul territorio;
    – all’ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi posti per l’utenza dell’Ambito territoriale di riferimento;
    – agli asili nido o micronidi pubblici e privati in base ad accordi/convenzioni che prevedono la riduzione delle tariffe a carico delle famiglie;
  • altre modalità autonomamente determinate riconducibili a:
    – servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliere con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo.

La riserva di posti presso asili nido, pubblici o privati, consente al Comune di assicurare la continuità e la prontezza del servizio di asilo nido sul territorio. Pertanto, la riserva di posti contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato, anche in assenza di utenti frequentanti nel breve periodo.

 

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235 milioni di euro per i territori colpiti dalle alluvioni del 2023

È stato firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – di concerto con i ministri dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci – il decreto con cui vengono individuati i criteri e le modalità di assegnazione di 235 milioni di euro in favore dei comuni italiani colpiti dai gravi eventi alluvionali nell’estate del 2023.

Le risorse sono contenute in uno specifico fondo, che prevede il riparto dello stanziamento in due annualità: 115 milioni di euro nel 2025 e 120 milioni di euro nel 2026.

Gli enti interessati dalle misure emergenziali e destinatari dei fondi si trovano in Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto.

 

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Centri estivi 2025, prorogata al 19 maggio scadenza per manifestazione di interesse

Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha prorogato al 19 maggio 2025 il termine per la presentazione della manifestazione di interesse, da parte dei comuni, a beneficiare del finanziamento relativo all’anno 2025 per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori.
Si rimanda, per tutti i dettagli, alla notizia pubblicata in data 7 aprile 2025 e si ricorda che i comuni interessati devono manifestare l’interesse a beneficiare del finanziamento esclusivamente attraverso la nuova piattaforma dedicata.

 

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Fondo Povertà, rilevazione dei dati economico-finanziari al 30 aprile 2025

Dal 12 maggio 2025 al 6 giugno 2025 sarà aperta la rilevazione dei dati economico finanziari del Fondo Povertà al 30 aprile 2025.

Ciascun Ambito Territoriale Sociale, secondo le indicazioni fornite con Nota n. 5720 del 2 maggio 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  dovrà inserire a sistema i dati relativi al monitoraggio della spesa al 30 aprile 2025 a valere sulle diverse quote del Fondo Povertà (Quota Servizi, Povertà Estrema e Care Leavers) con particolare riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Qualora siano stati effettuati disimpegni di spesa nel periodo intercorso o siano stati comunicati dati non corretti relativi ad impegni e liquidazioni, la Piattaforma Multifondo consentirà, in fase di conferma dei dati, di indicare se sono stati effettuati errori materiali nella rilevazione precedente oppure se sono stati realizzati disimpegni nell’arco temporale di riferimento della rilevazione.

Per quanto concerne le modalità operative di inserimento dei dati economico-finanziari in Piattaforma Multifondo si rinvia ai seguenti Manuali:

 

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