È stato prorogato al 28 febbraio 2022 il termine di presentazione dei progetti per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie a valere sulle risorse del PNRR, Missione 5 – Inclusione e coesione – Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2.
L’Avviso, pubblicato il 23 novembre 2021, ha lo scopo di individuare, mediante procedura valutativa selettiva con graduatoria, proposte progettuali finalizzate al recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, attraverso opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento per le finalità prescritte nel decreto di destinazione, ex art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011, per la restituzione alla collettività ed il reinserimento di tali beni nel circuito legale dei territori di appartenenza.
Le risorse oggetto dell’Avviso ammontano complessivamente a 250 mln di euro. Sono previsti criteri premiali, in particolare per la valorizzazione con finalità di Centro antiviolenza per donne e bambini, o case rifugio e per la valorizzazione con finalità per asili nido o micronidi.
Al via la riqualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
È stato siglato tra ANAC e Presidenza del Consiglio dei ministri il Protocollo d’intesa per l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza e ulteriori profili di collaborazione.
Gli obiettivi sono:
1) riduzione delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento ai comuni, centralizzando il più possibile gli acquisti per spuntare prezzi migliori;
2) rafforzamento e qualificazione delle stazioni appaltanti, arginando deficit organizzativi e di professionalità dovuti all’eccessiva frammentazione;
3) applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione, realizzando un accorpamento della domanda;
4) istituzione dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti, inserendole secondo il livello di qualifica in possesso, e la loro provata capacità di acquisire beni, servizi e lavori, oltre che sulla base delle strutture organizzative stabili per l’acquisto, del personale presente con specifiche competenze, e del numero di gare svolte nell’ultimo quinquennio.
Il tavolo di lavoro congiunto Governo-Anac dovrà in tempi rapidi rendere operativo il nuovo sistema perché risulti pronto e collaudato prima dell’entrata in vigore della riforma del codice degli appalti (MC1-70 e MC1-73 del Pnrr). Già entro il 31 marzo 2022 verranno adottate le Linee guida con le modalità operative per l’attuazione del sistema di riqualificazione, che varrà per tutte le procedure di gara indette dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza.
Indagine ANAC sulle procedure di Project Financing
Diffusa assenza di concorrenza e una sostanziale posizione di monopolio del promotore del progetto: sono le criticità emerse nell’ambito dell’attività di indagine conoscitiva dell’Anac sulle procedure di Project Financing nei servizi. A sottolineare le problematiche, già segnalate dall’Autorità nella Relazione al Parlamento dell’anno 2020, è il presidente dell’Anac, nel comunicato del 12 gennaio 2022, richiamando le stazioni appaltanti a “garantire la massima competitività possibile consentendo a tutti gli operatori economici interessati di presentare un’offerta tecnicamente ed economicamente concorrenziale al pari di quella del promotore” del progetto.
Dall’indagine emerge che il modello di PF risulta imperniato “su una sostanziale posizione di monopolio del promotore e su una diffusa assenza di concorrenza derivante dal diritto di prelazione previsto dall’art. 183, comma 15 del Codice dei contratti pubblici e dal vantaggio competitivo del promotore. Quest’ultimo, in concreto, assume il totale controllo della commessa pubblica sin dalla fase iniziale non solo sotto il profilo progettuale e degli interventi da realizzare in Project Financing, ma anche sotto il profilo economico con possibili ricadute negative sulla fase di esecuzione (per esempio varianti, riequilibro dei costi, indicizzazione dei canoni concessori, ecc..)”.
“La ricorrenza di tale criticità – sottolinea Busia – pone in evidenza che le amministrazioni pubbliche raramente dispongono di adeguate competenze tecniche in grado di elaborare un progetto di base da inserire nella programmazione e che tale condizione le vincola ad una posizione di subordinazione rispetto al privato promotore, precludendo la possibilità di valutare proposte alternative e di individuare l’opzione più conveniente per la pubblica utilità”.
Un’altra criticità frequente è stata riscontrata nella programmazione. “Frequentemente – afferma Busia – gli appalti o le concessioni di servizi non risultano inseriti nella programmazione biennale di cui all’art. 21 comma 6 del D.lgs 50/2016. In alcuni casi, prevedendo una parte di lavori, risultano inseriti soltanto nella programmazione triennale per i lavori”.
Incentivi funzioni tecniche, le indicazioni del MIMS sull’efficacia temporale delle disposizioni normative
Per le procedure di gara bandite dopo l’entrata in vigore del codice (D.Lgs. n. 50/2016), ma le cui attività oggetto di incentivazione ai sensi dell’art. 113 abbiano avuto inizio prima dell’entrata in vigore del codice stesso, non può essere applicata la disciplina in parola e quindi non possono essere riconosciuti gli incentivi. È questo il chiarimento fornito dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, in riscontro ad una richiesta di parere volta ad appurare se l’art. 113, D.Lgs. n. 50/2016, trovi applicazione a un affidamento effettuato nella vigenza della disposizione richiamata, ai sensi dell’art. 57, co. 5, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in considerazione della data di pubblicazione del bando (marzo 2016), ovvero se in questa ipotesi debba ritenersi derogato il principio secondo il quale l’applicabilità di una disposizione normativa è valutata in base all’entrata in vigore della stessa al momento della pubblicazione del bando.
Per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione. Ne consegue che le disposizioni di cui all’art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano alle attività incentivate, svolte successivamente all’entrata in vigore del Codice.
Diversa è, invece, l’ipotesi prevista dall’art. 5, comma 10 del D.L. n. 121/2021, convertito in legge n. 156/2021, laddove si disciplina il pagamento delle funzioni tecniche dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici con riguardo ad un periodo temporale rispetto al quale il Consiglio di Stato ha evidenziato l’esistenza di un “vuoto normativo”. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che i regolamenti delle amministrazioni aggiudicatrici sono stati abrogati a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici del 2016 e ha rappresentato la necessità di un intervento legislativo finalizzato a regolamentare il periodo transitorio tra l’abrogazione del vecchio regolamento e l’entrata in vigore di quello previsto dall’articolo 113, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016. La disposizione, pertanto, prevede che il regolamento di cui all’art. 113, comma 3, si applichi agli appalti di lavori, servizi e forniture, le cui procedure siano state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 50, anche se eseguite prima della entrata in vigore del predetto regolamento.
Per quanto riguarda la ripetizione di servizi analoghi di cui all’art. 63 del Codice, il ministero chiarisce che, poiché “l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell’appalto”, tale fattispecie debba essere prevista in programmazione una sola volta, dovendo la stessa già essere inclusa nell’appalto principale (come le altre opzioni).
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Esclusione dagli appalti, le nuove linee guida di ANAC
L’ANAC ha approvato le nuove Linee Guida n° 6: “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici”, sottoposte dal 18 gennaio al 28 febbraio alla consultazione pubblica online.
L’atto è destinato alle stazioni appaltanti che devono verificare la sussistenza della causa ostativa prevista dal codice dei contratti pubblici e agli operatori economici che si trovino a rendere le dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti per partecipare alle gare. Il documento si prefigge di agevolare tutte queste attività, riducendo i casi di errore e favorendo la diffusione di best-practice anche per diminuire il contenzioso sulle esclusioni dalle gare da sempre molto elevato.
Le linee guida stabiliscono che gli illeciti professionali gravi possano essere causa di esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito. Si fa riferimento a provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna, anche non definitiva, per reati commessi nell’esercizio della professione come ad esempio l’abusivo esercizio di una professione, i reati fallimentari, i reati tributari, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio, i reati urbanistici, i reati di corruzione fermo restando che le condanne definitive costituiscono motivo di esclusione automatica dalla gara. La stazione appaltante valuta, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, anche le condanne dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per illeciti antitrust gravi, le sanzioni comminate dall’Anac, le false informazioni rese dai concorrenti alle gare e le carenze nell’esecuzione di precedenti appalti.
L’esclusione dalla gara di appalto non è automatica ma comporta l’obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di propria competenza. In caso di esclusione, la durata dell’interdizione dalle gare pubbliche è di tre anni. Gli illeciti vengono inseriti nel Casellario informatico da Anac su segnalazione delle stazioni appaltanti: nel 2021 le comunicazioni di esclusione iscritte nel Casellario informatico ammontano a circa 300 che rappresenta il 33 per cento del totale delle comunicazioni. Le nuove linee guida suggeriscono agli operatori economici misure di self-cleaning da mettere in atto per evitare l’esclusione dalle gare.
In G.U. la Legge europea 2019-2020: diverse le novità in materia di appalti
È stata pubblicata in G.U. n. 12 del 17 gennaio 2022 la Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”. La legge europea è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione europea. Sono inserite nel provvedimento, in linea generale, norme volte a prevenire l’apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l’archiviazione dei casi di precontenzioso EU Pilot.
L’articolato presenta disposizioni di natura eterogenea che intervengono in diversi settori, quali: libera circolazione di persone, beni e servizi; fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni; affari economici e monetari, etc.
Di particolare interesse è l’art. 10 che novella alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione europea n. 2018/2273.
La lettera a) del comma 1, introdotta al Senato, modifica l’articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, che disciplina il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento (RUP) negli appalti e nelle concessioni. È previsto che il progettista possa affidare a terzi le seguenti ulteriori attività: attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e in altri settori non attinenti la disciplina dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. È previsto che nell’ammissione degli operatori economici dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria si deve rispettare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta.
Si modificano i commi 1 e 5 dell’art. 80 del Codice, che disciplinano i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, rispettivamente, in caso di giudizio definitivo per determinati reati, ovvero in caso di presenza di determinate situazioni. La modifica limita la verifica dei motivi di esclusione al solo operatore economico e non anche con riferimento al suo subappaltatore, nel caso di obbligo di indicazione della terna di subappaltatori proposti in sede di offerta, per i contratti di valore pari o superiore alle soglie UE, di cui all’articolo 105, comma 6, del Codice o, indipendentemente dall’importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. In altre parole, le modifiche fanno venir meno la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l’operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore proposto obbligatoriamente in sede di offerta.
Viene innovata la normativa vigente, relativa ai casi di esclusione dell’operatore economico in caso di mancato pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, specificando che, in materia fiscale, costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate quelle che saranno stabilite in un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’appalto, e comunque per un importo non inferiore a 35.000 euro.
Sono, inoltre, previste misure aggiuntive alla disciplina dell’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici riguardante l’emissione e il pagamento degli acconti e dei saldi relativi alla esecuzione dell’appalto.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Contributo per spese di progettazione definitiva ed esecutiva 2022, domande entro il 15 marzo 2022
Con comunicato del 17 gennaio 2022, la Direzione centrale della Finanza Locale ricorda che il termine per la richiesta per l’assegnazione del contributo a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, previsto dall’art. 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, da ultimo modificato dal comma 415 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), è stabilito al 15 marzo 2022. Riguardo la presentazione delle richieste di contributo riferite all’anno 2022, a breve, con apposito comunicato pubblicato sul sito della Direzione Centrale, verranno fornite indicazioni sulle modalità che gli enti locali interessati dovranno seguire.
Il comma 415 della legge n. 234/2021, come noto, ha modificato ed integrato la disciplina recata dai commi 51-58 dell’art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, elevando il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023 (rispettivamente da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 e da 200 a 350 milioni di euro per il 2023, restando fissato a 200 milioni l’importo per gli anni dal 2024 al 2031). Per il biennio 2022-2023 viene modificato l’ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi, che risulta essere il seguente:
- opere pubbliche nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
Viene, infine, disposta la proroga dei termini per le richieste di contributo (al 15 marzo 2022) e per la determinazione del contributo per l’anno 2022 (al 15 aprile 2022).
Autore: La redazione PERK SOLUTION
PNRR: Avviato confronto tra il Mims, Anci e le Città Metropolitane
Al via i tavoli per valutare investimenti già programmati o programmabili in infrastrutture, mobilità e rigenerazione urbana, anche alla luce dei fondi Pnrr e della recente Legge di Bilancio.
L’obiettivo del confronto avviato tra Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Anci e Città Metropolitane è quello di identificare le priorità a livello di Città Metropolitane in tema di infrastrutture, mobilità e rigenerazione urbana per far sì che le risorse del Pnrr, del Fondo Complementare e dei fondi ordinari di bilancio si traducano in investimenti in linea con le sfide delle grandi aree urbane nel processo di transizione digitale ed ecologica.
Gli incontri che verranno programmati nei prossimi giorni con i sindaci delle 14 Città Metropolitane serviranno per discutere i diversi aspetti delle politiche urbane di competenza del Mims, che vanno dalle infrastrutture alla mobilità sostenibile, dall’edilizia pubblica e popolare alla, rigenerazione urbana, anche al fine della predisposizione dei prossimi contratti di programma Anas e Rfi (Fonte Mims).
Fondi Pnrr ai piccoli Comuni, sostegno di Anac per i bandi
Per sostenere i piccoli Comuni nell’accesso ai fondi del Pnrr, in particolare al “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, Anac ha elaborato un bando tipo, affiancando gli enti locali nella progettazione su scala territoriale degli investimenti. Gli enti beneficiari, secondo l’indicazione dei decreti legge governativi, sono localizzati nel Mezzogiorno e nelle isole, nelle regioni Umbria e Marche, e nei comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne.
Gli schemi di bando tipo per i concorsi di progettazione e idee sono disponibili sul sito dell’Agenzia per la coesione territoriale. Si tratta di un contributo tecnico pensato da Anac per gli uffici dei piccoli Comuni, in vista della ripartizione delle risorse. Al Fondo accedono comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, ma anche le città metropolitane e le Province comprese nelle aree indicate dal Fondo.
Le proposte progettuali devono essere utili a realizzare uno di questi obiettivi: transizione verde dell’economia locale; trasformazione digitale dei servizi; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; sviluppo armonico del territorio anche dal punto di vista infrastrutturale, sviluppo turistico, ricerca e innovazione sociale, cura della salute, miglioramento dei servizi per l’infanzia. I progetti devono privilegiare la vocazione dei territori, ed essere agevolmente e celermente realizzabili.
Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio. I chiarimenti ministeriali
Il Ministero dell’Interno, con la circolare DAIT n. 2 del 13 gennaio 2022, fornisce chiarimenti in merito alla linea di intervento di cui all’art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 (contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio), confluita all’interno della Missione 2, Investimento 2.2 del PNRR.
Con Decreto del Ministero dell’interno in data 8 gennaio 2022 sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l’annualità 2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finaziamento (GLF) integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al Decreto Legislativo n. 229 entro le ore 23:59 del15 febbraio 2022, a pena di decadenza.
Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti. Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano beneficiari, per la graduatoria dell’anno 2021, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica. l comuni che hanno ricevuto per l’anno 2021, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica, posso presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell’importo non concesso e/o non richiesta in precedenza.
Il contributo erariale può essere chiesto solo per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità:
a. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c. messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con
precedenza per gli edifici scolastici e di altre strutture di proprietà dell’ente.
Autore: La redazione PERK SOLUTION










