Anac, revisione dei prezzi negli appalti

Il Presidente dell’ANAC ha richiesto al governo e al parlamento un  intervento normativo sulla revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture, da inserire nella conversione del decreto-legge n. 4/2022, prevedendo espressamente all’articolo 29 un meccanismo di compensazione. In sostanza Anac chiede che la compensazione dei prezzi avvenga non soltanto per i lavori pubblici, ma anche per servizi e forniture.

Anac ha effettuato anche la verifica dei prezzi standard della Guida operativa (espressamente richiamati come riferimento per la revisione dei prezzi), che non risultano indicizzati, alcuni dei quali non sono aggiornati da anni. Ciò a vantaggio delle Stazioni appaltanti, applicando un’opportuna indicizzazione basata su dati Istat. Per esempio: il lavanolo (fondamentale nel settore ospedaliero), fermo al 2013, con una rivalutazione oggi di + 6,1 per cento; i servizi di pulizia e disinfestazione, con una rivalutazione di + 10,6 per cento rispetto ai prezzi pubblicati nel 2013; e i servizi di ristorazione, con una rivalutazione di + 4,4 per cento rispetto ai prezzi pubblicati nel 2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi 2022 per interventi di messa in sicurezza, proroga presentazione istanze al 28 febbraio

Con riferimento ai contributi, per l’annualità 2022, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro, ai sensi all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, il cui termine di presentazione delle istanze, da parte dei comuni, è stato fissato al 15 febbraio, il ministero dell’interno, con comunicato di oggi, fa presente che sono pervenute numerose segnalazioni circa un blocco del sistema informatico di presentazione delle istanze sulla piattaforma GLF-BDAP.

Al riguardo, i tecnici del ministero stanno ponendo in essere tutte le opportune attività al fine di permettere una rapida riapertura, in ogni caso, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze; per tale ragione il termine di presentazione delle istanze, in seguito all’ accertato problema informatico occorso, deve intendersi prorogato, alle ore 23.59 del prossimo 28 febbraio 2022.

Dalla riapertura, il sistema resterà aperto dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì a venerdì con l’estensione oraria fino alle 23.59 del 28 febbraio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia: nasce la Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio

È stata istituita la Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio in cui saranno raccolte e rese disponibili le informazioni sugli immobili e le opere realizzate in violazione di legge. Lo schema di decreto del Mims è stato oggetto di una informativa alla Conferenza Unificata del 2 febbraio scorso. Lo rende noto il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

“Con la banca dati avremo finalmente a disposizione uno strumento informativo che ci consentirà di mettere a sistema le informazioni sulle opere abusive nel Paese e rafforzare le azioni di contrasto contro un fenomeno illegale che ha arrecato gravi danni alla vivibilità delle città e all’ambiente”, afferma il Ministro Enrico Giovannini. “L’iniziativa richiede un’azione congiunta di diversi ministeri e la collaborazione di Regioni e di enti locali. Abbiamo così avviato un percorso virtuoso per proteggere e tutelare meglio i territori”.

Nella prima fase la banca dati sarà alimentata con le informazioni sugli immobili e le opere abusive oggetto delle segnalazioni effettuate dai Comuni. Le successive estensioni avverranno con la collaborazione dei Ministeri dell’Interno, della Giustizia, della Transizione ecologica, della Cultura, dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate, delle Regioni e dei Comuni.

Nella banca dati saranno censiti i manufatti abusivi presenti sul territorio nazionale e le relative informazioni potranno essere consultate dalle amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio. Il sistema consentirà di agevolare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di demolizione delle opere abusive da parte dei Comuni.

Le amministrazioni e gli enti competenti in materia di abusivismo sono tenuti ad alimentare la banca dati, a condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti accertati e sui conseguenti provvedimenti emessi.

 

ANAC, illegittimo utilizzare il project financing per la gestione del trasporto pubblico locale

È illegittimo utilizzare il project financing per la gestione del trasporto pubblico locale. È quanto precisa ANAC con atto del Presidente del 12 gennaio 2022, intervenendo in seguito a un esposto firmato da alcuni consiglieri comunali che hanno segnalato presunte irregolarità sulla finanza di progetto per la realizzazione e gestione di infrastrutture complementari all’esercizio della mobilità urbana e gestione del trasporto pubblico locale decisa dalla Centrale Unica di Committenza.
Nel caso in questione, il project financing comprendeva la concessione per vent’anni del trasporto pubblico locale, e la realizzazione di lavori pubblici per l’importo complessivo di circa 5 milioni di euro, che per la maggior parte erano riconducibili ad interventi che non avevano relazioni immediate con il servizio di TPL, né in via più generale con la mobilità urbana, ma destinati alla riqualificazione del parco urbano.
Il fulcro della gara, rimarca Anac, è l’acquisizione della gestione del trasporto locale per vent’anni, e non la realizzazione di opere infrastrutturali. A conferma di tale argomento non c’è solo la prevalenza economica del servizio di Trasporto pubblico rispetto ai lavori da farsi, ma la vera e propria assenza di un autentico nesso tra le opere previste e il servizio di trasporto autobus.
Sotto questo profilo, Anac ritiene non convincente l’argomento proposto nella memoria di controdeduzioni dalla stazione appaltante, secondo cui il nesso funzionale deriverebbe dal fatto che, in termini di pianificazione urbanistica, la localizzazione di infrastrutture quali parco, piscina, parcheggi etc. influenza l’organizzazione dei trasporti e sia influenzata da essa. La pur evidente necessità di coordinamento tra differenti opere e servizi pubblici in sede di pianificazione, e in particolare tra la realizzazione di strutture per il tempo libero e la gestione dei trasporti, non comporta affatto che dalla loro conduzione unitaria da parte di un unico concessionario possa derivare efficienza gestionale o un qualsiasi vantaggio alla collettività.
Considerata la composizione dell’oggetto contrattuale, Anac ritiene che l’operazione esaminata, consistente nell’aggregazione in un’unica concessione di diverse prestazioni di realizzazione di opere e gestione di servizi non in rapporto funzionale con le prime, non possa legittimamente configurare un project financing ex art. 183 e segg. del Codice dei contratti, istituto che è finalisticamente diretto alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità. Diversamente declinata con l’attivazione di una procedura ad iniziativa pubblica, essa potrebbe invece costituire un contratto misto di concessione ex art. 169 del D.lgs. 50/2016, con prevalenza della componente servizi; salvo verificare, tuttavia, che l’accorpamento nella stessa concessione di prestazioni eterogenee – ove le stesse non sviluppino particolari sinergie gestionali – non abbia comunque un effetto distorsivo sulla concorrenza, concorrendo a ridurre la partecipazione alla gara così da favorire il gestore uscente.

Contributi ai Comuni per Infrastrutture sociali: proroga termini avvio lavori

Il Dipartimento per le politiche di coesione, nelle more della conclusione dell’iter di perfezionamento del nuovo DPCM, ha reso noti i nuovi termini per l’avvio dei lavori approvati dalla Conferenza stato-città lo scorso 18 novembre e fortemente richiesti dall’ANCI, ai fini dell’accesso ai contributi per investimenti in infrastrutture sociali assegnati con DPCM 17 luglio 2020 in base a quanto previsto dai commi 311 e 312 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019). Si ricorda che le risorse disponibili ammontano a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, e sono destinate ai Comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I nuovi termini sono pertanto i seguenti:

  • 31 marzo 2022 (anziché 2 luglio 2021) per i contributi annualità 2020;
  • 30 giugno 2022 (anziché 30 settembre 2021) per i contributi annualità 2021;
  • 31 dicembre di ciascun anno di riferimento per le annualità 2022 e 2023 (anziché 30 settembre di ciascun anno).

Edilizia scolastica e territori. Lo studio di Cassa Depositi e prestiti

In che condizioni si trovano gli edifici che ospitano le scuole pubbliche, quali sono le carenze più diffuse e quante somme stanzia il PNRR per la riqualificazione e la messa in sicurezza. Questi i temi principali al centro del nuovo brief del CDP Think Tank dal titolo “Edilizia scolastica e territorio: dove sono i maggiori bisogni?”.

Lo studio analizza la dotazione strutturale delle scuole italiane soffermandosi, in particolare, sulla presenza di impianti di riscaldamento, di accorgimenti per superare le barriere architettoniche e per la riduzione dei consumi energetici e di progettazione antisismica.

Gli edifici scolastici con maggiori carenze si trovano nelle aree più periferiche e nei comuni con una situazione finanziaria più difficile. Le criticità maggiori si concentrano – in maniera non omogenea – nel Mezzogiorno e riguardano l’assenza di accorgimenti per la riduzione dei consumi energetici.

I futuri interventi sull’edilizia scolastica che saranno portati avanti anche grazie alle importanti risorse previste dal PNRR – pari a 5,4 miliardi di euro – dovranno incentrarsi su sostenibilità ambientale, sicurezza e adeguatezza strutturale degli edifici scolastici, contribuendo così a contrastare la dispersione scolastica e a garantire un’offerta didattica di qualità, fattori primari per lo sviluppo del capitale umano e per la riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali.

 

ANAC: Bando di gara, escluse le clausole che dispensano l’autodichiarazione DGUE

È esclusa la possibilità di inserire nel bando di gara clausole che prevedano che, con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico si intende in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, economico finanziario e tecnico organizzativo previsti ai fini della partecipazione, senza richiedere la presentazione di un’apposita autodichiarazione DGUE. È quanto chiarito dall’ANAC, con comunicato del del Presidente del 26 gennaio 2022, nell’ambito dello svolgimento dell’attività istituzionale di vigilanza, evidenziando il palese contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 80, 83 e 85 del codice dei contratti pubblici, oltre a precludere l’imputabilità della falsa dichiarazione eventualmente resa e l’irrogazione delle correlate sanzioni previste nel codice dei contratti pubblici (articolo 80, commi 5 e 12 e articolo 213).
La partecipazione alla gara sulla base di una simile previsione non consentirebbe, quindi – sotto il profilo sanzionatorio – di attivare i presidi previsti dal decreto legislativo 50/2016 in caso di false dichiarazioni da parte dell’operatore economico.
L’Autorità ha chiarito, altresì, che le disposizioni contemplanti gli oneri dichiarativi in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione sopra richiamate trovano applicazione anche agli appalti indetti nei settori speciali (unitamente alle ulteriori norme indicate nel Titolo VI, Capo I, del Codice) e quindi si applicano agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e a tutti i soggetti che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.
Viceversa, per i cosiddetti appalti non strumentali occorre verificare la natura del soggetto committente: nel caso in cui lo stesso sia qualificabile quale amministrazione aggiudicatrice e/o organismo di diritto pubblico si applicheranno le norme relative ai settori ordinari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Sostegni-Ter in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato in G.U. n. 21 del 27 gennaio 2022 il decreto-legge n. 4/2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Il provvedimento reca misure  a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati.

Con particolare riferimento agli enti locali, il decreto proroga al 30 giugno 2022 l’esonero dal versamento del canone unico patrimoniale dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19” previsto dall’art. 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (art. 8, comma 3). A tal fine il Fondo a ristoro delle minore entrate è incrementato di 3,5 milioni di euro per l’anno 2022. Alla ripartizione tra gli enti interessati si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 8, comma 4).

La dotazione del Fondo a sostegno delle spese sanitarie collegate all’emergenza COVID-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome  è incrementata di 400 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 9).

È incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo per i mancati incassi relativi all’imposta di soggiorno, primo trimestre del 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 aprile 2022 (art. 12).

Si consente di utilizzare nell’anno 2022 i Fondi Covid assegnati agli Enti locali negli anni 2020 e 2021. Le eventuali risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. A tal fine, gli enti che utilizzeranno le risorse anche nell’anno 2022, entro il termine perentorio del 31 marzo 2023, dovranno produrre una nuova certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 ottobre 2022, saranno definiti i modelli e le modalità di certificazione. Confermato il sistema sanzionatorio nel caso di omesso o tardivo invio della certificazione (art. 13). Al riguardo si segnala che la RGS non ritiene ammissibile finanziare con le risorse a valere sul c.d. Fondone le maggiori spese da sostenere per i rincari delle utenze in quanto non strettamente connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19.

Per far fronte al caro bollette, il provvedimento dispone che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Il decreto introduce, inoltre, modifiche al Codice dei contratti per tenere conto dell’aumento dei prezzi dei materiali (art. 29).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

ANAC: Esclusione automatica per le offerte anomale anche nelle gare sotto il milione di euro

Con delibera n. 4 del 12 gennaio 2022, l’Autorità intervenendo in una procedura di lavori di un Comune ha chiarito che la norma sull’esclusione delle offerte anomale va sempre applicata anche nelle gare sotto il milione di euro, ancorché non sia previsto dagli atti e dalla procedura negoziata. L’esclusione è infatti automatica.

Nel caso di specie, Anac ha contestato l’operato della stazione appaltante che non aveva proceduto all’esclusione automatica dell’offerta anomala, facendosi forza delle disposizioni del decreto legge n. 76/2020, che prevede una disciplina derogatoria, temporalmente limitata e giustificata dalla pandemia di Covid-19. L’Autorità ha specificato che le previsioni della lex specialis, incompatibili con la disciplina del Codice dei contratti pubblici, debbano essere integrate e sostituite. Questo, nello specifico del Comune, in merito alla disciplina dei contratti sotto-soglia previsti dall’articolo 36 del Codice degli Appalti.

Pertanto, secondo Anac, la disciplina di gara va integrata con l’esclusione automatica delle offerte anomale. Il decreto legge 76/2020, giustificato dall’emergenza Covid, non prevale sulla disciplina dei contratti sotto-soglia del Codice. La stazione appaltante, operante nei settori speciali, si era giustificata sostenendo che nella sua veste di impresa pubblica operante nei settori speciali poteva limitarsi (per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria) ad applicare un proprio regolamento la cui disciplina è soggetta solamente al rispetto dei principi comunitari a tutela della concorrenza. Anac ha ritenuto ciò non legittimo.

 

Avvisi PNRR MIUR per la scuola: le FAQ aggiornate

L’UPI ha pubblichiamo un file con le principali risposte fornite dal Ministero dell’Istruzione nel corso del Webinar del 12 gennaio sugli Avvisi PNRR Istruzione in scadenza a febbraio e pubblicati sul sito https://pnrr.istruzione.it/avvisi/.

Per ulteriori quesiti, chiarimenti o richieste di supporto è possibile:
– chiedere al Ministero dell’istruzione, mediante apposita funzione attivabile dal sito https://pnrr.istruzione.it/, supporto amministrativo e tecnico in fase di candidatura;
– attivare richieste di assistenza telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ai seguenti numeri: 06.5849.5990-5991-5992;
– attivare richieste di assistenza tramite mail all’indirizzo pnrr.ediliziascolastica@istruzione.it;
– chiedere al Ministero dell’istruzione, mediante apposita funzione attivabile dal sito https://pnrr.istruzione.it/, supporto amministrativo e tecnico in fase di attuazione.
quesiti PNRR istruzione con risposte UPI.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION