DL Sostgni-ter, prorogate al 30 aprile 2022 le richieste di contributo sulla rigenerazione urbana

Approvato un emendamento al DL 4/2022, cd sostegni ter (in corso di conversione in legge), che proroga al 30 Aprile 2022 (prima era il 31 marzo 2022) il termine per l’invio delle domande da parte dei Comuni per contributi sulla rigenerazione urbana, previsti dall’articolo 1, c. 534 e segg. della legge 234/2021, Legge di Bilancio 2022. Si attende adesso l’approvazione definitiva del testo di conversione in legge in Senato, prevista nei prossimi giorni.

Si ricorda che i commi 534-542, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, assegnano ai comuni di piccole dimensioni contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022. Possono presentare l’istanza di finanziamento, ai sensi dell’art. 1 co. 535 della L. 234/2021:
a) Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentino una popolazione superiore a 15.000 abitanti nel limite massimo di 5.000.000 di euro. In tal caso, l’istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente dal Comune Capofila. Con la dicitura “forma associata” si intendono:
– le convenzioni, disciplinate dall’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
– le Unioni di Comuni disciplinate dall’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
– le Comunità Montane, disciplinate all’art. 27 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
b) I Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 di assegnazione delle risorse in attuazione art. 5 DPCM 21 gennaio 2021;
c) I Comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno in precedenza presentato domanda per i contributi per i progetti di rigenerazione urbana di cui all’art. 1, co. 42 e ss. L. 160/2019;
d) Nel limite dell’importo non richiesto, i Comuni che, con il Decreto di assegnazione delle risorse del 30 dicembre 2021, non hanno richiesto e/o ricevuto il massimo concedibile per fascia demografica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ddl Concorrenza, ANAC: serve più libero mercato e meno in-house

Per favorire maggiore concorrenza anche nei servizi pubblici che vengono gestiti dalle municipalizzate occorre indicare con chiarezza nel ddl Concorrenza che, prima di ricorrere ad assegnazioni di appalti e concessioni in-house, le stazioni appaltanti debbano fornire e rendere pubbliche con precise motivazioni di convenienza economica e sociale le ragioni che portano a scegliere l’in-house, invece della gara. È quanto affermato dall’ANAC nelle proprie osservazione e proposte al ddl Concorrenza. La richiesta di Anac è motivata dai dati sul ricorso agli affidamenti a società controllate dalle amministrazioni. Il ricorso all’in-house porta, infatti, gli enti locali ad assegnare in affidamento diretto fino al 93% degli affidamenti, lasciando alle gare per i servizi una quota irrisoria pari a soltanto il 5% del totale.

Anac chiede, inoltre, di inserire un termine di trenta giorni durante i quali sarà possibile valutare l’adeguatezza delle ragioni delle amministrazioni ed eventualmente impugnare il ricorso all’in-house. In ogni caso, anche tali affidamenti dovrebbero confluire nella banca dati nazionale dei contratti pubblici. Questo per permettere un confronto sulla convenienza, guardando come sono realizzati i servizi sul mercato, e a quale prezzo. In tal modo aumenterà la trasparenza e così, alla fine, si incentiveranno le scelte dirette a offrire servizi migliori ai cittadini. Per Anac, la norma già messa a punto dal governo e ora all’esame del Senato, deve essere rafforzata e messa a sistema.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dal 21 marzo riaperti sistemi informativi piani scuole nuove, antisismica, antincendio, palestre

ANCI rende noto che il Ministero dell’Istruzione ha disposto, a far data dal 21 marzo 2022, la riapertura dei sistemi informativi per l’inoltro da parte degli Enti Locali dei quadri economici rimodulati, delle varianti, delle richieste di liquidazione, in relazione agli interventi finanziati con i programmi:

– Scuole Antisismiche I e II annualità
– Fondo Comma 140
– Piano Antincendio DM n. 101 del 2019
– Piano Palestre DM 94 del 2019
– Scuole Antisismiche Piani 2018-2021
– Piano Antincendio DM n. 43 del 2020
Il Ministero fornirà successivamente le indicazioni specifiche relative ai termini per le comunicazioni e per la chiusura dei sistemi informativi ai fini delle richieste di liquidazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, prevista la possibilità per le province e città metropolitane di modifica dei piani

Il Ministero Istruzione ha diramato la Nota Nota MIUR 8 marzo 2022 con cui si prevede la possibilità di modifica dei piani autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 (855 milioni) e con decreto del Ministro dell’istruzione 15 luglio 2021, n. 217 (1.125 milioni).

Su entrambi i Piani vengono indicate stringenti tempistiche da rispettare:
1) aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
2) inizio dei lavori entro e non oltre il 31marzo 2023;
3) conclusione degli interventi e rendicontazione degli stessi entro il 31 marzo 2026.

Alla luce delle tempistiche sopra indicate, vengono invitate le Province e le Città Metropolitane a rivedere gli interventi originariamente proposti, procedendo o alla relativa conferma o eventualmente alla candidatura di altri interventi che siano in grado di rispettare i target indicati, sempre nell’ambito e nei limiti degli importi a ciascun ente assegnati.
A tal fine, è stato predisposto un apposito applicativo accessibile dal sito internet del Ministero dell’istruzione – pagina dedicata all’edilizia scolastica.

Le eventuali modifiche agli originari piani, con l’elenco degli interventi proposti per il finanziamento, devono, quindi, essere trasmesse entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 21 marzo 2022. Tutte le Province e Città metropolitane dovranno accedere all’applicativo e potranno confermare gli interventi già finanziati, inserendo però le informazioni mancati indicate nella nota, ovvero introdurre nuovi interventi in sostituzione dei precedenti.
E’ evidente che si potrà prevedere nei nuovi Quadri Economici anche la voce relativa alle assunzioni a tempo determinato, qualora si ritenesse opportuno avvalersi di tale opportunità, nel rispetto dei massimali indicati nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 4 del 18 gennaio 2022, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

ANCI, edilizia scolastica: definizione di un termine unico di aggiudicazione

L’ANCI rende noto che il Ministero dell’Istruzione, con decreto del 7 marzo 2022, ha individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del presente decreto, quello del 31 dicembre 2022.
Il nuovo termine riguarda gli interventi di edilizia scolastica inseriti nella “Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, prima parte” di cui al D.M.11 gennaio 2021, n. 14, limitatamente agli interventi sopra soglia e alle nuove costruzioni; nella “Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, seconda parte” di cui al D.M.25 luglio 2020, n. 71 , limitatamente agli interventi di importo sopra soglia e alle nuove costruzioni; nella “Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2020” di cui al D.M. 7 gennaio 2021, n. 10 e 23 giugno 2021, n. 192 per tutti gli interventi; nel “Fondo scuole superiori, primo piano di 855 mln” di cui al D.M. 8 gennaio 2021, n. 13 per tutti gli interventi; nel “Fondo scuole superiori, secondo piano di 1.125 mln” di cui al D.M. 15 luglio 2021, n. 217 per tutti gli interventi; nel “Fondo Sisma Centro Italia” D.M. 5 giugno 2020, n. 24, limitatamente agli interventi di importo sopra soglia.

ANAC, Aiuti decreto Sostegni-bis fino all’approvazione del collaudo dell’opera

Gli aiuti previsti dall’art. 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. “decreto sostegni-bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, c.d. decreto sostegni-bis, a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche vanno riconosciuti, anche a lavori terminati, se la stazione appaltante non ha ancora approvato l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione. Lo chiarisce l’ANAC nella Delibera n. 63 dell’8 febbraio 2022 esprimendosi su una richiesta di parere di un Istituto di valenza nazionale.
L’Istituto ha riferito che, nell’ambito di un appalto per la riqualificazione degli impianti elettrici, l’appaltatore ha avanzato una richiesta di compensazione in base al decreto sostegni bis, convertito in legge nel luglio 2021, concepito proprio per mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. La richiesta è stata respinta dalla stazione appaltante perché, alla data di entrata in vigore della legge, i lavori risultavano terminati, era stato emesso il certificato di regolare esecuzione e disposto il pagamento della rata di saldo. L’appaltatore ha contestato la decisione, rinnovando la richiesta di aiuto e spiegando che il certificato di regolare esecuzione aveva carattere provvisorio perché non ancora approvato. Quindi il contratto doveva ritenersi ancora in corso. L’Anac ha dato ragione all’appaltatore spiegando che con l’emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore non si esaurisce il contratto tra le parti perché il committente deve approvarlo: il collaudo diventa definitivo o per approvazione espressa o per approvazione tacita decorsi due anni e due mesi dal certificato di collaudo provvisorio. Il momento conclusivo dell’iter di realizzazione di un’opera pubblica, quindi, è rappresentato proprio dall’approvazione degli atti di collaudo. Queste considerazioni, rileva l’Anac, possono estendersi al Certificato di regolare esecuzione che in determinati casi sostituisce il collaudo.
L’interpretazione “ampia” della norma, scrive l’Anac, “sembra coerente” con la ratio del decreto volto proprio a garantire alle imprese appaltatrici un meccanismo di sostegno straordinario e temporaneo per fare fronte all’aumento dei prezzi. Non solo. È anche supportata anche dalla legge di bilancio 2022 che, per aiutare ulteriormente le imprese operanti nel settore dei contratti pubblici, ha previsto l’estensione a tutto il 2021 dei meccanismi di compensazione previsti dal Sostegni bis.

Firmato protocollo d’intesa Mims-Anac per vigilanza collaborativa su opere commissariate

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), Enrico Giovannini, e il Presidente di Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), Giuseppe Busia, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che prevede un accordo di vigilanza collaborativa per le Grandi Opere e i progetti speciali, con particolare attenzione alla gestione e realizzazione delle 102 opere commissariate, previste dal cosiddetto decreto ‘sblocca cantieri’ (n. 32/2019), affidate a 49 Commissari straordinari. Per tali interventi i Commissari potranno usufruire della collaborazione dell’Anac al fine di verificare la conformità degli atti di gara, la normativa di settore applicata agli interventi previsti, l’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, il monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara.

Il protocollo prevede che l’Anac esegua una verifica preventiva su diversi documenti predisposti nelle varie fasi della gara d’appalto (determina a contrarre, bando di gara o lettera di invito a presentare offerta nel caso di procedura negoziata, disciplinare di gara, capitolato, contratto, provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice, elenchi dei partecipanti alla gara e degli eventuali subappaltatori, provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione, i verbali di gara di esclusione delle offerte anormalmente basse). In caso di irregolarità, invia un rilievo motivato al Commissario straordinario che può accoglierlo oppure assumere atti di sua competenza informando l’Autorità delle proprie motivazioni. Inoltre, con l’adesione al protocollo i Commissari straordinari si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva quando nei confronti dell’imprenditore o dei vertici dell’impresa sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per delitti di corruzione, concussione, traffico di influenze, turbata libertà degli incanti.

 

ANAC, Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Anac comunica il lancio del Portale dei dati aperti dell’Anac dove è possibile accedere liberamente ai dati in materia di contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza presenti nelle banche dati gestite dall’Autorità nell’ambito delle proprie attività istituzionali. Nella Banca dai Analytics del Portale dei dati aperti dell’ANAC sono disponibili i cruscotti per l’analisi self service dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con possibilità di applicare filtri su tutti gli oggetti grafici.

È possibile condurre la ricerca sugli appalti per anno, oggetto dell’appalto, stazione appaltante e operatore economico aggiudicatario oppure direttamente tramite il Codice Identificativo Gara – CIG. Il cruscotto è soggetto ad evoluzione continua sulla base dei feedback degli utenti che sempre più numerosi stanno utilizzando i dati.

Nella Banca dati Analytics possono essere consultati i dati su:

  • il numero di procedure per oggetto principale del contratto e procedura di scelta del contraente;
  • il valore a base d’asta per oggetto principale del contratto e procedura di scelta del contraente;
  • la localizzazione geografica delle stazioni appaltanti;
  • le stazioni appaltanti per numero o valore economico delle procedure; gli operatori economici per numero e valore economico delle procedure di cui sono risultati aggiudicatari.

E’ possibile inoltre consultare altri dati della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici disponibili in formato open data sul Portale dei dati aperti dell’Anac. Tra le altre sezioni si può consultare l’elenco dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti alle proprie società in house, l’elenco dei dataset Open Data pubblicati dall’Autorità.

Le graduatorie per l’assegnazione dell’8 per mille per la messa in sicurezza delle scuole

Con decreto del 14 febbraio 2022 del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione sono approvate le graduatorie provvisorie relative all’Avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse della quota annua a gestione statale dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, destinate agli interventi  straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e incremento dell’efficienza energetica  degli  immobili  di  proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica.

Le graduatorie – che diverranno definitive solo a seguito dei controlli e delle verifiche che saranno disposti ed effettuati dalla Direzione generale per l’edilizia scolastica e la scuola digitale in merito alle dichiarazioni rese dagli enti locali in sede di candidatura – sono state suddivise in base alle aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria).

L’importo massimo assegnabile e disponibile in favore degli enti rientranti nelle graduatorie è pari ad € 22.474.569,78, di cui € 9.542.774,00, quali residui dell’esercizio finanziario 2020, € 9.952.576,00, quali residui dell’esercizio finanziario 2021, ed € 2.979.219,00 disponibili nell’esercizio finanziario 2023 a seguito di reiscrizione come richiesto con nota della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. 50772 del 31 dicembre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Appalti, comunicazioni soccorso istruttorio da inviare a tutte le imprese del Raggruppamento

L’ANAC, con parere di Precontenzioso Anac n. 45 del 2 febbraio 2022,  ha evidenziato che in base ai principi di trasparenza e correttezza amministrativa le comunicazioni relative all’attivazione di soccorso istruttorio devono essere inviate dalla stazione appaltante a tutte le società che compongono il Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) in quanto la mancata regolarizzazione della documentazione richiesta è lesiva per tutti e comporta la sanzione dell’espulsione per tutto il raggruppamento non solo per la società inadempiente. Non solo. Tale comunicazione deve arrivare via posta elettronica certificata (Pec) perché è l’unico sistema idoneo a garantire la conoscenza delle comunicazioni.

Nel caso di specie, l’Anac è stata chiamata a esprimersi su un’istanza presentata da una ditta per la realizzazione di lavori di efficientamento energetico di alcuni edifici. Il raggruppamento è stato escluso dalla stazione appaltante per non aver risposto nei termini previsti al soccorso istruttorio (lo strumento che la stazione appaltante attiva per consentire all’operatore economico di dimostrare il possesso dei requisiti per partecipare alla gara) attivato a causa dell’assenza tra la documentazione amministrativa dell’offerta della cauzione provvisoria del 2% della mandante. La ditta contesta che la comunicazione di soccorso istruttorio e quindi la richiesta di integrare la documentazione mancante sia stata inoltrata esclusivamente alla società mandante, con la conseguenza che la richiesta non è stata riscontrata in tempo utile. Viene contestata inoltre anche la modalità di notifica utilizzata dal Comune per inoltrare la richiesta, tramite l’Area Comunicazioni dedicata della piattaforma MePA: uno strumento che Anac definisce non adeguato al raggiungimento dello scopo.