Rigenerazione urbana, contributi per oltre 900 milioni di euro

È stato adottato dal ministero dell’Interno e dal dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il decreto datato 4 aprile 2022 con il quale si procede allo scorrimento della graduatoria e alla erogazione dei contributi pari a euro 900.861.965,41 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall’art. 1, comma 42, della legge n. 160/2019.
Con tale provvedimento, sono finanziate tutte le ulteriori opere già ammesse nel precedente decreto del 30 dicembre 2021, ma che non si erano classificate in posizione utile a causa della mancanza di risorse.
Con l’attuale provvedimento sono, dunque, ammesse alla contribuzione ulteriori n. 554 opere, che interessano in particolare n. 146 Comuni del Nord, n. 9 Comuni del Centro e n. 14 Comuni del Sud e Isole del nostro Paese.
Le risorse complessivamente assegnate per investimenti di rigenerazione urbana di cui alla legge n. 160/2019, comprensive di quelle già erogate dal citato decreto del 30 dicembre 2021, assicurano sempre il rispetto della disposizione contenuta nell’art. 6 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 223, il quale dispone che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente sia destinato alle regioni del Mezzogiorno. Infatti, le risorse complessivamente assegnate al Sud sono pari al 43,10 per cento del totale delle risorse previste.

UPI, Sicurezza strade: dal MIMS nuovi fondi alle Province per proseguire negli investimenti

Il decreto di riparto di 1,7 miliardi da utilizzare dal 2022 al 2029 per interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria di Regioni, Province e Città metropolitane su cui oggi la Conferenza Unificata ha dato il via libera è l’ennesima conferma dell’importante cambio nella visione strategica rispetto all’opera di infrastrutturazione del Paese operata dal Ministro Giovannini.
Il Ministero delle Infrastrutture per la Mobilità sostenibile ha infatti riportato con determinazione l’attenzione sulla viabilità secondaria, esaltando la portata non solo economica, ma anche sociale, di un generale piano di messa in sicurezza, modernizzazione, efficientamento della rete viaria provinciale”.
È il commento del Presidente dell’UPI Michele de Pascale al termine della Conferenza Unificata che ha dato il via libera al decreto che ripartisce il fondo di 1,7 miliardi, di cui 1 miliardo 445 milioni per Province e Città metropolitane e 255 milioni per le Regioni, per programmi straordinari di manutenzione della viabilità stradale di competenza di Regioni, Province e Città Metropolitane.
“Con questo decreto poi facciamo un importante passo in avanti verso la realizzazione di investimenti pubblici sostenibili: si prevede infatti che i piani di intervento, sin dalla fase di progettazione, debbano adottare tutte le dovute misure atte a non arrecare danni significativi agli obiettivi ambientali, in linea con le direttive europee”.
“E’ positivo – conclude de Pascale – l’assegnazione di risorse anche alle strade regionali, ma vorremmo che per il futuro il riparto di risorse su questo fondo avvenga attraverso criteri tecnici oggettivi, dalla lunghezza delle strade alla vulnerabilità idrogeologica alla incidentalità, che consentono una assegnazione equa delle risorse disponibili”.

Decreto MIMS MEF Regioni-Province e Città Metropolitane legge bilancio 2022
– Riparto fondo strade regioni province citta metropolitane

Appalti pubblici: più rapide compensazioni alle imprese per l’aumento dei prezzi dei materiali

ANCI rende noto che per accelerare i pagamenti delle compensazioni previste per il secondo semestre 2021 il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), il 5 aprile u.s., ha pubblicato sul proprio sito, un nuovo decreto di semplificazione della procedura attraverso cui le stazioni appaltanti devono richiedere l’accesso al Fondo per la compensazione dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, per il secondo semestre 2021.
E’ infatti previsto che, entro 45 giorni (non più 60) dalla data di pubblicazione nella GU del decreto di rilevazione della variazione dei prezzi per il II semestre 2021 (sottoscritto e di imminente pubblicazione),  le stazioni appaltanti devono inviare la richiesta di accesso al Fondo utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal MIMS e compilando, per ciascuna richiesta, l’apposito modulo disponibile sulla stessa piattaforma. Gli uffici del Ministero potranno poi procedere all’erogazione dell’anticipo del 50% (previsto dal dl 21/2022) e del saldo alle stazioni appaltanti, che a loro volta potranno trasferire i fondi alle imprese.
In merito a ciò, viene anticipato che, dalla rilevazione compiuta, risultano particolarmente consistenti, sopra il 70%, gli aumenti per l’acciaio, con una punta del 113% per i nastri in acciaio usati nelle barriere stradali e dell’84% per le lamiere in acciaio Corten. Per il legname è stato rilevato nel secondo semestre dell’anno 2021 un incremento dei prezzi del 78% mentre per il bitume del 36%.
Inoltre, il Ministro ha inviato una Circolare alle grandi stazioni appaltanti pubbliche (Rete Ferroviaria Italiana, ANAS, Autorità di sistema portuale, Provveditorati alle opere pubbliche, ecc.). Nel provvedimento, ricostruendo l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 1 septies del dl 73/2021, alla luce delle specifiche introdotte dai successici dl 17/2021 e dl 21/2021, il Ministro invita le succitate SS.AA. a procedere il più tempestivamente possibile al pagamento alle imprese delle compensazioni sui contratti in essere dovute agli aumenti dei prezzi dei materiali verificatisi nel 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PNRR: erogati alle Regioni 400 milioni del Programma di edilizia pubblica residenziale “Sicuro, verde e sociale”

Firmato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Direzione Generale Edilizia), il decreto che assegna 400 milioni alle Regioni per gli interventi del Programma “Sicuro, verde e sociale” finanziato dal Piano Nazionale Complementare per un totale di due miliardi di euro.
Lo scorso 30 marzo è stato approvato il Piano di interventi presentato dalle Regioni e Province autonome relativo al Programma per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica che destina le risorse a una serie di interventi sul patrimonio residenziale popolare con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza energetica, la resilienza e la sicurezza sismica, oltre che la condizione sociale nei tessuti residenziali. Al decreto è allegato l’elenco dei singoli interventi su ogni abitazione e immobile con l’indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) e del relativo costo.

“Il programma è destinato a migliorare non solo le condizioni delle abitazioni e degli spazi urbani ad esse afferenti, ma soprattutto a migliorare la qualità della vita delle persone e la loro condizione sociale”, ha spiegato il Ministro Enrico Giovannini. “Questo importante intervento è il frutto di una intensa collaborazione tra il Ministero, il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni, che hanno dimostrato una grande sensibilità per le finalità e lo spirito del programma”, ha aggiunto il Ministro.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il 15 settembre scorso erano stati individuati gli indicatori di riparto, su base regionale, delle risorse assegnate, stabiliti le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti ed effettuato il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle risorse disponibili dal 2021 al 2026. Oggi si è provveduto all’erogazione della prima tranche, pari al 20% delle risorse, per l’annualità 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Soccorso istruttorio nel project financing

Nel project financing la fase preliminare non è da intendersi quale fase del “procedimento” di scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati (e quindi soggetta alle ordinarie regole di garanzia partecipativa), ma fase “procedimentalizzata” di valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore, ove assume prevalenza – nella specificità della procedura – l’interesse pubblico dell’amministrazione e in cui, di contro, gli interessi privati rimangono sullo sfondo.
Il Tar Catania, sez. I, sentenza 31 marzo 2022, n. 933, ha ricordato che nello specifico contesto del project financing, in virtù della specialità della disciplina dettata dall’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, in considerazione della rappresentata fase prodromica ivi codificata, antecedente al vero e proprio procedimento selettivo, cui le garanzie partecipative ex lege si attagliano, l’incompletezza della proposta del privato non obbliga l’ente all’attivazione del soccorso procedimentale. In base all’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016 (ai sensi del quale “A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione”), l’Amministrazione ha il potere (non il dovere) di disporre integrazioni istruttorie al fine di conseguire gli approfondimenti necessari a pervenire a una valutazione completa ed esaustiva. Tale potere non può ritenersi illimitato, ma presuppone pur sempre che la documentazione prodotta sia tale da consentire ad essa di valutare, sebbene prima facie, la fattibilità tecnica della proposta e la sua sostenibilità economica, insieme alla rispondenza della stessa al pubblico interesse. Non è applicabile alla procedura del project financing l’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, in virtù della detta specialità della disciplina dettata dall’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, che disciplina il peculiare segmento ivi codificato (antecedente al vero e proprio procedimento selettivo al quale si applicano le garanzie procedimentali), ove, come detto, prevale, sugli altri, l’interesse pubblico dell’Amministrazione a scegliere una proposta progettuale da includere negli strumenti di programmazione che sia conforme ai suoi desiderata e obiettivi.
Nel project financing l’amministrazione non ha alcun obbligo di attivare il soccorso istruttorio nel senso tradizionale inteso. L’art. 183, comma 15, d.gs. 18 aprile 2016, n. 50 (“A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione”) rimette alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione l’attivazione del contraddittorio procedimentale in ordine ai contenuti del progetto (Cons. Stato, sez. III, 12 ottobre 2020, n. 6042; Tar Toscana, sez. I, 21 novembre 2019, n. 1593).La norma fa riferimento alle modifiche da apportare a un progetto contenutisticamente definito, laddove nella specie si tratterebbe di completare un progetto carente di opere “importanti”, bisognevole cioè di una attività sostanzialmente emendativa. L’Amministrazione, in tale speciale fase, non ha il dovere ma ha piuttosto il potere di disporre integrazioni istruttorie e tale potere non può ritenersi illimitato, presupponendo pur sempre che la documentazione prodotta sia tale da consentire ad essa di valutare, sebbene prima facie, la fattibilità tecnica della proposta e la sua sostenibilità economica, insieme alla rispondenza della stessa al pubblico interesse: essa, in altre parole, deve consentire all’Amministrazione di estrapolare una proposta completa, coerente e munita dei suindicati requisiti di fattibilità, sostenibilità e coerenza con l’interesse pubblico, salvi gli approfondimenti e le integrazioni istruttorie necessarie a pervenire, in ordine ai profili indicati, ad una valutazione completa ed esaustiva.

ANAC, Approvate le Linee Guida per la riqualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

Con la delibera 141 del 30 marzo 2022, Anac ha approvato le Linee Guida per la riqualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Si tratta di uno dei punti qualificanti del Pnrr, premessa fondamentale per poi varare la riforma del nuovo Codice degli Appalti. Le Linee guida indicano le modalità operative per l’attuazione del sistema di riqualificazione, che varrà per tutte le procedure di gara indette dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza. E’ stata avviata una consultazione pubblica sulle Linee guida con la possibilità per le varie istituzioni pubbliche, centrali di committenza, operatori economici e associazioni di categoria di inviare osservazioni e indicazioni. Gli Stakeholder devono inviare le loro osservazioni utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Autorità nella sezione Consultazioni entro le ore 24.00 del 10 maggio 2022.
Le Linee guida sono state adottate ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo di intesa avente ad oggetto «l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza», sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2021 e forniscono indicazioni circa le modalità operative per l’attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
Nel testo sono individuati gli ambiti e i livelli di qualificazione per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza. Sono indicati, altresì, i pesi, provvisoriamente, assegnati per i diversi requisiti individuati dal legislatore all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, ma non vengono indicate le modalità di calcolo dei punteggi per tali requisiti. Tali modalità dovranno emergere dall’analisi delle osservazioni che perverranno dalla consultazione e dall’analisi dei dati già acquisiti dall’Autorità tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici o che saranno comunicati, su base volontaria, dalle stazioni appaltanti con le modalità indicate dall’articolo 10 delle Linee guida.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anac, uso improprio e distorto della procedura d’urgenza e irregolarità nei lavori di manutenzione

Nell’ambito dell’attività di vigilanza di competenza, effettuata ai sensi dell’art. 213, comma 3 del d.lgs. 50/2016, l’ANAC ha rilevato diverse  irregolarità nelle attività di affidamento dei lavori da parte di un Comune,  in palese violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, economicità e rotazione degli affidamenti previsti dal codice appalti. In particolare, è emersa, nel triennio di riferimento, una evidente mancata programmazione della attività di manutenzione, in violazione dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016; il Comune infatti ha estremamente parcellizzato gli appalti di lavori di manutenzione affidando direttamente a singoli soggetti ovvero tramite affidamenti di somme urgenze ovvero tramite procedure negoziate, anche per importi inferiori ad euro 40.000; si evidenzia sul punto che la percentuale di affidamenti diretti di lavori è assai significativa sia in termini numerici che in termini di spesa complessiva considerato che: nel 2018 sono stati effettuati n. 48 affidamenti diretti, di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro, per un totale di euro 446.621,80; ciò a fronte di sole n. 11 procedure negoziate per euro 266.606,52 e n. 3 procedure aperte per euro 1.544.266,79. Nel 2019 sono stati effettuati n. 63 affidamenti diretti per un totale di euro 512.674,63; ciò a fronte di sole n. 9 procedure negoziate per euro 337.096,00 e nessuna procedura aperta. Nel 2020 sono stati effettuati n. 47 affidamenti diretti di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro, per euro 446.357,01 e di importo superiore alla soglia dei 40.000 e inferiore alla soglia dei 150.000 per euro 336.351,22 per un totale di euro 782.708,23. Ciò a fronte di una sola procedura negoziata per euro 318.841,49 e di nessuna procedura aperta. Con adeguata programmazione, invece – rileva Anac – il Comune avrebbe potuto porre in essere procedure pubbliche (negoziate o aperte) anche pluriennali garantendo la funzionalità degli impianti comunali. Invece la mancata costante attività di manutenzione da parte del Comune ha comportato, anche in assenza di eventi imprevisti, crolli di muri di contenimento, cedimenti della pavimentazione stradale, dissesti, distacchi di costoni, rottura di tombini, infiltrazioni nelle scuole, con evidenti disagi per la popolazione. Inoltre, è stato rilevato un utilizzo “improprio e distorto” della procedura della somma urgenza: il comune infatti vi ha fatto ricorso per lavori riconducibili all’incuria e al degrado (infiltrazioni, distacchi di intonaco, risanamento di aule, dissesti dei muri) e non, come stabilisce la legge, a pericoli causati da eventi imprevedibili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni-ter, via libera definitivo anche dalla Camera

È stato approvato in via definitiva, dalla Camera dei deputati, il decreto-legge n.4 del 2022 (cd. Sostegni-ter), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il provvedimento, come modificato dalla V Commissione (Bilancio), era stato approvato dall’Assemblea del Senato, con votazione fiduciaria sul maxiemendamento presentato dal Governo, il 17 marzo 2022. Nel “Sostegni-ter” sono confluiti anche i contenuti del Dl 13/2022, c.d.” decreto antifrodi” che, non sarà convertito in legge, e che era intervenuto sulla disciplina dei bonus fruiti mediante sconto in fattura o cessione del credito, rimanendo comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza.

Tra le misure di interesse per gli enti territoriali ricordiamo:

  • la proroga al 30 giugno 2022 l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall’articolo 65, comma 6, del D.L. n. 73/20211 a favore dei soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico (art. 8, comma 3);
  • l’incremento di 400 milioni di euro del fondo, per l’anno 2022, finalizzato al ristoro di regioni e province autonome per le spese sanitarie collegate all’emergenza Covid-19, di cui all’articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge n. 146/2021 (art. 11);
  • l’incremento di 100 milioni di euro del contributo, in favore dei Comuni, in relazione ai mancati incassi dell’imposta di soggiorno nel primo trimestre 2022. Entro il 30 aprile 2022 è adottato il decreto di ripartizione del contributo fra gli enti beneficiari (art. 12);
  • l’autorizzazione, a decorrere dal 2022 e per la durata del PNRR, di un numero di assunzioni di segretari comunali e provinciali pari al 120 per cento delle cessazioni dal servizio occorse nell’anno precedente, al fine di supportare la realizzazione degli obiettivi del piano. Per le medesime finalità, si stabilisce che a decorrere dal 2023 il corso-concorso di formazione19, abbia durata di quattro mesi
    e sia seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. La durata del periodo di formazione rimane fissata in 8 mesi come già rideterminata dall’articolo 16-ter, comma 1 del decreto legge n. 162/2019 che però prevedeva 6 mesi di corso-concorso e due mesi di tirocinio. Inoltre, una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico per l’accesso alla carriera, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un’anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio (art. 12-bis);
  • la possibilità di utilizzo nell’anno 2022 delle risorse “covid” assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021. Le eventuali risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. A tal fine, gli enti che utilizzeranno le risorse anche nell’anno 2022, entro il termine perentorio del 31 marzo 2023, dovranno produrre una nuova certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 ottobre 2022, saranno definiti i modelli e le modalità di certificazione. Confermato il sistema sanzionatorio nel caso di omesso o tardivo invio della certificazione (art. 13, commi 1-5);
  • la possibilità per gli enti locali che abbiano deliberato le aliquote e le tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione eventualmente posticipato, di provvedere alle conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato in occasione della prima variazione utile (art. 13, comma 5-bis);
  • l’estensione a tutto il 2024 della disciplina che consente agli enti locali che applicano ancora la disciplina del turn-over (Unioni di Comuni e le Città Metropolitane delle Regione Sicilia) la sostituzione del personale che non è più in servizio per qualsiasi ragione (pensionamento, mobilità verso altro ente, dimissioni, etc.), nel medesimo anno in cui si verifica la cessazione. Si tratta della previsione già contenuta nell’art. 3, comma 5- quinquies, del DL. N. 90/2014, che aveva cessato di avere applicazione lo scorso dicembre (art. 13, comma 5-ter);
  • l’estensione al 2022 della vigenza di alcune deroghe contabili previste a favore degli enti territoriali per gli anni 2020-2021 dal decreto-legge n. 18 del 2020 che attribuiscono agli enti locali la facoltà di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, in deroga alle disposizioni recate dal TUEL. Si tratta, in particolare, della facoltà per gli enti territoriali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente da parte dell’organo esecutivo, determinate quote dell’avanzo vincolato di amministrazione. È inoltre prorogata al 2022 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19 (art. 13, comma 6);
  • la possibilità, per gli enti in disavanzo, di poter utilizzare la quota dell’avanzo di amministrazione derivante da entrate vincolate all’estinzione anticipata di mutui, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 (art. 13, comma 6-bis);
  • lo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l’economia cittadina nelle aree urbane più disagiate (art. 13 bis);
  • la possibilità, da parte della pubblica amministrazione, di prevedere interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse nell’ambito dei piani di risanamento a favore di propri soggetti partecipati. L’adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall’articolo 194, comma 1, lettera b), del TUEL che prevede la legittima dei debiti fuori bilancio derivante dalla copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato da parte di questi ultimi l’obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione (art. 13-quater);
  • la proroga al 30 aprile 2022 dei termini per la presentazione delle domande per il finanziamento dei progetti di rigenerazione urbana per i piccoli comuni (art. 13-sexies);
  • l’adozione di interventi sulla disciplina della procedura straordinaria del dissesto degli enti locali, al fine di fronteggiare le passività sopraggiunte derivanti dalla soccombenza di tali enti in contenziosi civili giudiziari per fatti anteriori alla dichiarazione di dissesto finanziario (art. 13-septies);
  • la proroga al 31 dicembre 2022 del regime di esenzione IMU relativamente agli immobili inagibili situati in comuni della Lombardia, Veneto, Emilia Romagna interessati dagli eventi sismici del 2012. Ai relativi oneri, pari a 10,5 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 22-bis).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo per i comuni marginali, le FAQ

Il Dipartimento per le Politiche di Coesione ha pubblicato le Faq relative al Fondo per i comuni marginali previsto dal DPCM 30 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, Serie generale n.296.

In attuazione dell’art 1, comma 198, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio per l’anno 2021), che, nel ridenominare il Fondo di cui all’articolo 1, comma 65 ter della legge n. 205/2017 in Fondo di sostegno ai Comuni marginali, ha previsto l’incremento della relativa dotazione, pari a 90 milioni di euro (30 mln per ciascun anno dal 2021 al 2023, ex comma 65 sexies della medesima legge n. 205/2017), per ulteriori 90 milioni di euro, ripartiti in ragione di 30 Mln per ciascuna delle annualità 2021-2022-2023, in data 30 settembre 2021 è stato adottato il DPCM avente ad oggetto le modalità di ripartizione, termini e modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere su tale Fondo.

Tale DPCM individua come beneficiari i cd. “Comuni svantaggiati” ossia gli enti locali aventi simultaneamente le seguenti caratteristiche: essere esposti a rischio di spopolamento; soffrire di deprivazione sociale; avere un livello di redditi della popolazione residente basso (inferiore al primo quartile della distribuzione dei comuni italiani).

Gli interventi che i Comuni beneficiari delle risorse possono attivare sono di tre tipologie:

  • adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
  • concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
  • concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sicurezza stradale, 2.7 mld di euro per Province e Città metropolitane

La Conferenza Stato Città Autonomie Locali, nella seduta di oggi, ha espresso l’intesa su due decreti del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, in concerto con il MEF, che recano rispettivamente:

  • Assegnazione e riparto di 1,4 miliardi di euro a favore di Province e Città Metropolitane per interventi di messa in sicurezza e sostituzione di ponti e viadotti per gli anni 2024/2029;
  • Assegnazione e riparto di 1,375 miliardi di euro a favore di Province e Città Metropolitane per interventi straordinari di manutenzione della rete viaria per gli anni 2025/2029.

I provvedimenti rientrano nella più ampia strategia del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili finalizzata a migliorare la sicurezza delle infrastrutture, comprese quelle stradali, anche alla luce degli effetti della crisi climatica. Gli interventi si pongono in continuità ed incrementano la programmazione vigente delle risorse assegnate dai numerosi interventi normativi avviati a partire dal 2018. Il largo anticipo con cui si è provveduto a licenziare questi due decreti consente una migliore programmazione degli interventi sulla rete viaria di competenza, compresi i ponti e i viadotti.

Si allegano i testi dei decreti con i rispettivi riparti, criteri e note metodologiche

Decreto ripartizione risorse province seguito DM 123  strade
ALLEGATO 1 – Nota metodologica sui criteri di ripartizione delle risorse DM strade Provinciali
ALLEGATO 2 – parametri coefficienti di riparto (strade)
ALLEGATO 3 – piano di riparto (strade)