Anac: Corretta identificazione del contratto negli atti di gara

Con il Comunicato del Presidente n. 2 del 10 febbraio 2026, il Consiglio di ANAC ha fornito alle stazioni appaltanti indicazioni operative puntuali a fronte delle numerose segnalazioni pervenute e delle richieste di chiarimento in merito alla corretta individuazione del contratto collettivo da indicare nella documentazione di gara.

L’Autorità ha precisato che, tra i contratti collettivi strettamente correlati alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, la scelta deve ricadere sui contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

A tal fine, le stazioni appaltanti sono chiamate a:

  • individuare i CCNL assunti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali come riferimento per la predisposizione delle tabelle ministeriali di determinazione del costo medio del lavoro;
  • qualora l’appalto riguardi un settore privo di specifiche tabelle ministeriali, richiedere al medesimo Ministero di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative applicabile alle prestazioni oggetto di affidamento.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici impone espressamente che, sin dagli atti di gara e nella decisione di contrarre, venga indicato il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto o della concessione. In particolare, l’articolo 11, comma 1, stabilisce – quale regola generale – l’obbligo di applicare un CCNL che presenti congiuntamente i seguenti requisiti:

  • sia vigente nel settore e nell’ambito territoriale in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali;
  • sia stato sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • presenti una stretta connessione con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione, anche se svolta in via prevalente dall’operatore economico.

L’obbligo di indicazione del CCNL non opera, di norma, nei casi in cui tale previsione risulti inconferente rispetto alla natura del contratto, come nelle forniture senza posa in opera o nei servizi aventi carattere esclusivamente intellettuale.

I criteri sopra richiamati trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche per l’individuazione dei contratti collettivi riferiti a prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie rispetto a quella principale, qualora tali attività – ove riconducibili alla medesima categoria omogenea – assumano un’incidenza pari o superiore al 30 per cento dell’importo complessivo.

Il Codice delinea inoltre il percorso metodologico che le stazioni appaltanti devono seguire per verificare la stretta correlazione tra ambito di applicazione del CCNL e prestazioni oggetto dell’affidamento. In particolare:

  • occorre preliminarmente individuare il contratto collettivo maggiormente coerente con l’oggetto dell’appalto e con le attività che l’operatore economico sarà chiamato a svolgere, anche in via prevalente;
  • successivamente, è necessario definire l’ambito applicativo del CCNL in relazione ai sottosettori nei quali risultano classificati i contratti collettivi nazionali depositati presso l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito dal CNEL.

Dalla Commissione Arconet via libera all’aggiornamento dei principi contabili

La Commissione Arconet, nella seduta del 28 gennaio scorso, ha approvato in via definitiva lo schema del decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, per adeguarli alle norme della legge di bilancio 2026.

Nell’ambito dell’esame degli aggiornamenti riguardanti l’elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, per garantirne la coerenza con gli stanziamenti di competenza, una particolare attenzione è dedicata al termine ultimo, previsto dal decreto, per l’adeguamento dei sistemi informativi degli enti che non sono ancora in grado di gestire correttamente il fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione. Dopo ampia discussione, è individuato il termine nell’esercizio 2028.

Nell’ambito di tale dibattito, la rappresentante dell’Assosoftware interviene per segnalare che le aziende di
software potrebbero avere difficoltà ad effettuare gli aggiornamenti dei sistemi informativi necessari alla corretta gestione del fondo pluriennale vincolato, in quanto fortemente impegnate nell’attuazione della riforma 1.15 del PNRR, a seguito della quale ritengono che la contabilità finanziaria sarà “trainata” dalla contabilità economico patrimoniale.
Il Presidente come anche alcuni rappresentanti della Commissione, segnalano che:
– nessun documento ufficiale riguardante l’attuazione della Riforma accrual prevede il ruolo trainante della contabilità economico patrimoniale rispetto alla contabilità finanziaria, che conserverà la funzione autorizzatoria;
– in attesa dell’intervento legislativo previsto entro il primo semestre del 2026 dalla Riforma 1.15 del PNRR, non è stata ancora definita la funzione della contabilità economico patrimoniale per gli enti in contabilità finanziaria.

CDP: sospensione rate ammortamento per enti colpiti dal sisma

Con avviso del 23 febbraio 2026, la Cassa Depositi e Prestiti comunica che, al fine di supportare i Comuni, nonché le Province in cui questi ricadono, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016/2017 (Enti Locali), è stata attivata un’iniziativa che consente la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2026 relative ai prestiti in essere alla data degli eventi sismici (Prestiti CDP), al fine di liberare risorse a supporto delle esigenze connesse al perdurare della situazione emergenziale, nonché per il rilancio del territorio.

L’iniziativa prevede la possibilità per gli Enti Locali di differire il pagamento delle rate sopra citate al nono anno successivo la data di fine ammortamento prevista contrattualmente, senza sanzioni ed interessi. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2026 interesserà anche i prestiti trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in occasione della trasformazione della CDP in società per azioni, gestiti da CDP (Prestiti MEF).

Gli Enti Locali che intendano usufruire del differimento del pagamento delle rate devono trasmettere entro il 13 marzo 2026, apposita comunicazione all’indirizzo PEC cdpspa@pec.cdp.it, utilizzando il modulo trasmesso da CDP. Per i Prestiti CDP, il mancato invio della comunicazione entro il termine del 13 marzo p.v., sarà considerato come volontà dell’ente di non aderire all’iniziativa.

Conferenza Stato-Città: differito al 31 marzo il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2026-2028

Nella seduta della Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali del 24 febbraio 2026, ANCI ed UPI hanno espresso parere favorevole in merito al differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali fissandolo al 31 marzo prossimo.

La proroga mira, in primis, a sostenere i numerosi enti colpiti dagli intensi fenomeni atmosferici ed alluvionali, concentrati in prevalenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Sardegna.

In secondo luogo, la finalità è quella di aiutare diversi enti di piccole dimensioni, in ragione delle numerose incombenze amministrative a carico di poche unità di personale.

«L’obiettivo è quello di sostenere concretamente – ha sottolineato il sottosegretario Ferro – le amministrazioni comunali colpite dalle straordinarie ondate di maltempo delle scorse settimane, che sono impegnate negli interventi necessari a riparare i danni. È un risultato frutto del confronto avviato da subito con ANCI, UPI e con il MEF, grazie anche all’impegno del sottosegretario Sandra Savino».

Decreto PNRR 2026 in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato in G.U. n. 41 del 19-2-2026 il decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”.

Il provvedimento reca disposizioni urgenti finalizzate al conseguimento degli obiettivi del PNRR, quale risultante dalle modifiche apportate dalla decisione del Consiglio UE del 25 novembre 2025, nel rispetto delle condizionalità ivi previste, disciplinando, altresì, il regime applicabile agli investimenti non più finanziati dal medesimo piano.

SI prevede che, al fine di rafforzare il monitoraggio e conseguimento dei traguardi e obiettivi, i soggetti attuatori degli interventi provvedano a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, sul sistema Regis, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento e il relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente, con attestazione dell’effettiva capacità di conseguimento dell’obiettivo. Le amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR e i soggetti attuatori espletano gli adempimenti relativi alla gestione, monitoraggio, rendicontazione e controlli in ordine alle misure di rispettiva competenza, anche oltre il 31 dicembre 2026 e fino al completamento degli obblighi connessi all’attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi del sistema Regis.

Tra le diverse disposizioni evidenziamo, altresì, il comma 3 dell’art. 3 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la spesa sostenuta per il segretario comunale nei comuni fino a 3.000 abitanti non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296 del 2006 edall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le suddette deroghe operano nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.

Milleproroghe 2026: la nota di lettura di Anci

Anci ha pubblicato  una nota sintetica sul Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, cd. “Milleproroghe”, esaminato e modificato nelle commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. Il provvedimento è stato approvato con voto di fiducia dall’Aula il 23 febbraio 2026 e ora all’esame del Senato.

La nota sintetica ANCI riporta le disposizioni di maggiore rilevanza per gli enti locali e una tabella riepilogativa di tutte le proroghe di interesse, offrendo agli enti locali un quadro chiaro e immediato delle novità normative, utile per l’aggiornamento amministrativo e gestionale.

Tra le diverse disposizione di interesse per gli enti locali si evidenziano:

  • L’articolo 1, comma 19-quinquies, introdotto dalla Camera, differisce al 1° gennaio 2027 il termine di applicazione delle disposizioni che prevedono l’obbligo di assicurazione a carico dei soggetti incaricati della
    gestione di risorse pubbliche a copertura degli eventuali danni erariali.
  • Il comma 2-bis dell’articolo 2, introdotto all’esito dei lavori parlamentari, prevede la proroga dal 31 marzo 2026 al 30 settembre 2026 del termine previsto all’articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge
    30 dicembre 2018, n. 145, in materia di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cd medie opere). Più specificatamente la norma impone ai comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 di concludere i lavori entro il termine del 31 marzo 2026 ora prorogato al 30 settembre 2026.
  • Il comma 2-ter dell’articolo 2, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede l’estensione di ulteriori sette anni (in luogo dei precedenti cinque) dei contributi straordinari erogati dallo Stato per le fusioni dei Comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014 (Art. 15, comma 3 bis D.lgs 267/2000).
  • L’articolo 2, comma 6-bis e 6-ter dispone che, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte, dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2026, per un periodo non superiore a 12 mesi, da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.
  • Il comma 12-ter dell’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti collocati nella “zona rossa” relativa agli eventi sismici del 2016, di applicare ai sindaci e agli assessori, un’indennità di funzione più alta, corrispondente a quella prevista per i comuni con popolazione tra 10.001 e 30.000 abitanti, con oneri a carico dei bilanci comunali.
  • L’articolo 4, comma 12-sexies prevede che, limitatamente all’anno 2025, si considerano tempestive le delibere concernenti i regolamenti e l’approvazione delle tariffe della TARI, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 6 marzo 2026. Le delibere, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, devono
    essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 16 marzo 2026.

Corte Costituzione: legittimo lo scioglimento del Consiglio in caso di mancata approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 17/2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 262, comma 1, del Testo unico degli enti locali, sollevate dal TAR Campania. La Corte ha ribadito quanto già affermato nella sentenza n. 91 del 2025, e cioè che la scelta del legislatore di far discendere alla mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio di un ente in dissesto lo scioglimento del Consiglio non è irragionevole, in quanto la deliberazione di dissesto rappresenta la conseguenza di una lunga e persistente violazione di principi costituzionali e di norme statali in materia di ordinamento finanziario degli enti locali.

Non fondate sono state dichiarate le questioni sollevate in riferimento al principio del buon andamento della pubblica amministrazione tutelato dall’articolo 97, secondo comma, della Costituzione, in quanto le norme che stabiliscono gli oneri e fissano i tempi per l’amministrazione in un ente dissestato sono funzionali a riconsegnare alla collettività un bilancio in equilibrio.

Non è leso neppure il diritto di elettorato passivo affermato dall’articolo 51 della Costituzione, in quanto l’incuria che conduce al dissesto degli enti territoriali e la mancata approvazione dei bilanci preventivo e successivo, interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica, che, invece, la disposizione censurata mira a tutelare.

Corte dei conti: pubblicati i questionari sul bilancio di previsione 2026-2028 e rendiconto 2025

La Corte dei conti, Sezioni delle Autonomie, con le delibere n. 7/SEZAUT/2026/INPR e n. 8/SEZAUT/2026/INPR ha approvato le linee guida e i relativi questionari per la relazione dell’Organo di revisione rispettivamente sul bilancio di previsione 2026-2028 e sul rendiconto di gestione 2025.

L’impostazione del questionario sul bilancio di previsione è orientata a intercettare le principali aree di rischio della programmazione, con un’attenzione marcata alla coerenza interna del documento contabile, al mantenimento degli equilibri e alla compatibilità delle politiche di spesa con un sistema che, da un lato, conserva la funzione autorizzatoria della contabilità finanziaria e, dall’altro, evolve verso modelli economico-patrimoniali di tipo accrual.

Particolare rilievo assumono i quesiti dedicati agli equilibri finanziari e all’utilizzo del risultato di amministrazione, anche alla luce delle recenti deroghe introdotte per gli enti in disavanzo. In questa prospettiva, il questionario mira a cogliere eventuali criticità nella programmazione del fondo pluriennale vincolato, sia di parte corrente sia in conto capitale, considerato presidio essenziale della capacità programmatoria del bilancio di previsione.

Analoga attenzione è riservata alla gestione di cassa. Viene rafforzata la verifica dell’effettività del controllo previsto dal TUEL e valorizzato il ruolo del Piano annuale dei flussi di cassa, quale strumento decisivo per assicurare coerenza tra autorizzazioni di spesa e sostenibilità dei pagamenti, in linea con gli obiettivi di tempestività e con gli impegni connessi all’attuazione del PNRR.

L’attuale contesto, caratterizzato da una crescente complessità normativa e da più stringenti esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ha imposto un aggiornamento significativo dei quesiti sul rendiconto 2025 relativi al concorso finanziario degli enti territoriali, che si innesta sulle manovre già adottate negli esercizi precedenti. L’obiettivo è verificare in modo più puntuale la capacità degli enti di assorbire gli effetti cumulativi delle misure di riequilibrio e di contribuire agli obiettivi complessivi di finanza pubblica.

È stata profondamente rivista anche la sezione dedicata agli enti in dissesto, con particolare attenzione alla tenuta del bilancio stabilmente riequilibrato e alla gestione delle passività residue, così da monitorare non solo l’uscita formale dalla crisi ma la reale sostenibilità del percorso di risanamento. Parallelamente, i quesiti su PNRR e PNC sono stati ricalibrati per concentrarsi sulla fase conclusiva degli interventi, verificando la chiusura dei progetti, l’eventuale utilizzo di risorse eccedenti e gli impatti contabili derivanti da revoche o definanziamenti.

La parte dedicata alla contabilità economico-patrimoniale è stata riorganizzata in due sezioni distinte ma strettamente coordinate. Partendo dagli obblighi già vigenti nell’ambito della contabilità armonizzata, si intende richiamare l’attenzione degli enti su aspetti che diventeranno centrali nel nuovo sistema di contabilità accrual, ponendo le basi per una rappresentazione patrimoniale più attendibile e coerente sin dalla prima applicazione.

Dalla Corte dei conti l’ok all’ipotesi di CCNLE Area e comportato delle Funzioni Locali

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell’adunanza del 18 febbraio 2026, hanno certificato positivamente l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2022-2024, relativo al personale dell’Area Funzioni Locali. Hanno anche certificato positivamente, con osservazioni, l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per lo stesso triennio, relativo al personale del Comparto Funzioni Locali. I rapporti di certificazione saranno allegati alle rispettive deliberazioni, in corso di stesura.

La firma definitiva di entrambi i contratti collettivi dovrebbe avvenire lunedì 23 febbraio 2026.

Calcolo dell’incentivo per le funzioni tecniche nei contratti di concessione

Con il parere n. 4023 del 5 febbraio 2026 il servizio di supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell’incentivo per le funzioni tecniche nei contratti di concessione. Nel caso di concessione, il concessionario non percepisce alcun corrispettivo da parte dell’Amministrazione; potrebbe sorgere il problema di quale considerare base di calcolo per gli incentivi tecnici.

Sul punto, il Ministero richiama la deliberazione del 21.09.2023 n. 187 della Corte dei conti, che ha risposto alla domanda di un Ente, che esponeva un caso analogo a quello in argomento. La Corte ha chiarito che, “ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs. 36/2023, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione (o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione) ed è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione.”. Dal disposto normativo si ricava, pertanto, che il valore della concessione deve essere presente e stimato nel momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione. Sarà pertanto in capo alla stazione appaltante calcolare il quantum dell’importo da destinare all’incentivo sulla base della propria disciplina della corresponsione degli incentivi.