Corte dei conti: “Transazione fiscale” su tributi locali

Con la deliberazione n. 8/2026/PAR, la Corte dei conti Sez. Toscana esamina la possibilità per un Comune di accettare una proposta transattiva formulata nell’ambito dell’esecuzione di un concordato preventivo liquidatorio, consistente nel pagamento del solo tributo con rinuncia integrale a interessi e sanzioni.

Il principio di carattere generale, dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria impone che l’obbligazione tributaria non possa essere liberamente modificata o negoziata tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Tale assunto trova fondamento nell’articolo 23 della Costituzione, secondo il quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. L’obbligazione tributaria, per effetto di tale previsione costituzionale, è istituita e regolata da disposizioni di legge imperative e, pertanto, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo, sia per l’Ente impositore. Ne consegue, per quanto qui di interesse, che “il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali.

L’istituto della transazione fiscale introdotto dall’art. 182-ter della c.d. “legge fallimentare concerne solo i tributi e i relativi accessori “amministrati dalle agenzie fiscali”, nonché i contributi “amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie” e relativi accessori. In virtù di tale norma, nell’ambito del concordato preventivo (commi da 1 a 4) e dell’accordo di ristrutturazione (commi 5 e 6), il debitore ha la possibilità di proporre la riduzione o la dilazione dei predetti tributi “amministrati” e dei menzionati contributi.

Il campo applicativo dell’istituto disciplinato dall’art. 182-ter concerne l’aspetto meramente “gestionale-amministrativo” del tributo e non anche la sua natura o tipologia, conseguendone che oggetto della c.d. “transazione fiscale” possono essere sia i tributi erariali che quelli locali, laddove amministrati dalle agenzie fiscali, in forza di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 300 del 1999.

Il fatto che il legislatore abbia più volte riformato la materia senza includere espressamente i tributi locali, pur a fronte di sollecitazioni dottrinali e giurisprudenziali e persino di una delega legislativa in tal senso, viene interpretato come scelta consapevole e dunque ostativa a un’estensione analogica dell’istituto. La proposta transattiva indicata dall’ente risulta formulata nella fase di esecuzione di un concordato preventivo di tipo liquidatorio, dopo l’omologazione dello stesso da parte del tribunale e riguarda crediti sorti dopo l’omologazione del concordato stesso. La fattispecie prospettata dall’ente, per la Sezione, non è riconducibile al perimetro applicativo della norma, essendo quest’ultimo riferito alle proposte transattive – relative a debiti preesistenti – formulate, in una fase procedurale diversa, antecedente a quella di redazione del Piano di cui all’art. 160 o nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione del debito, di cui all’articolo 182-bis.

La deliberazione, pur giungendo a una conclusione negativa, segnala l’evoluzione normativa che consente agli enti territoriali di introdurre forme di definizione agevolata delle proprie entrate, evidenziando così un equilibrio tra rigidità dei principi tributari e progressiva apertura a strumenti di gestione più flessibili ed efficaci.

Accrual: invio: invio schemi di conto economico e stato patrimoniale entro il 30 giugno 2026

Con la FAQ n. 4, il Ministero dell’economia e finanze fornisce chiarimenti in merito all’adozione e trasmissione degli schemi di conto economico e stato patrimoniale redatti secondo lo standard ITAS 1. Ai fini dell’adempimento della milestone M1C1-118 (Riforma 1.15), viene precisato che gli schemi redatti secondo lo standard ITAS 1 non hanno valore giuridico e, pertanto, non è necessario sottoporli all’approvazione degli organi deliberanti (Consigli Regionali, Provinciali, Comunali, CdA, ecc.). La finalità di questi schemi è esclusivamente sperimentale, come richiesto dalla Commissione Europea per dimostrare l’avvio concreto del percorso della Riforma di contabilità.

Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale per l’esercizio 2025 dovranno essere trasmessi a BDAP entro il 30 giugno 2026. Per ottimizzare i tempi e testare in anticipo l’intera procedura e i modelli di raccordo, acquisendo familiarità operativa (senza la pressione delle scadenze dei bilanci 2025), il Ministero suggerisce di avviare sin d’ora la compilazione degli schemi di bilancio ITAS, utilizzando come base i bilanci consuntivi 2024, già disponibili e pienamente elaborabili tramite i modelli di raccordo.

Nota Anci alla Legge 7 gennaio 2026, n. 1 in materia di funzioni della Corte dei conti

Anci ha pubblicato una prima nota di lettura alla legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2026 ed è entrata in vigore il 22 gennaio 2026.

Il provvedimento introduce innovazioni di rilievo sia con riguardo al regime della responsabilità amministrativo-contabile, sia in relazione alla tipologia e alle modalità dei controlli esercitati dalla magistratura contabile, prevedendo inoltre una delega legislativa finalizzata alla revisione del relativo assetto organizzativo.

L’intervento normativo si inserisce nel solco delle misure adottate negli anni successivi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, volte a sostenere la ripresa dell’azione amministrativa e a contrastare i fenomeni comunemente definiti di “burocrazia difensiva” e “paura della firma”. In tale contesto, l’articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020 aveva introdotto, in via temporanea, una limitazione della responsabilità amministrativo-contabile ai soli casi di dolo, escludendo la rilevanza della colpa grave, salvo le ipotesi di omissione o inerzia del soggetto agente. Questa disciplina emergenziale è stata oggetto di successive proroghe, da ultimo fino al 31 dicembre 2025.

Sulla disposizione si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 132 del 16 luglio 2024, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale in ragione del carattere provvisorio della normativa e dell’eccezionalità del contesto in cui era stata adottata. La stessa Corte ha tuttavia evidenziato l’esigenza di una riforma organica della responsabilità amministrativa capace di realizzare un equilibrio più adeguato tra la funzione deterrente dello strumento risarcitorio, posta a tutela del buon andamento dell’azione amministrativa, e la necessità di evitare che un’eccessiva esposizione al rischio di responsabilità produca effetti paralizzanti sull’operato dei funzionari pubblici.

In questo quadro si colloca la nuova legge, approvata definitivamente il 27 dicembre 2025, che interviene sul regime complessivo della responsabilità amministrativa e conferisce al Governo una delega per la revisione dell’organizzazione della Corte dei conti. Tra le innovazioni di maggiore rilievo si segnala l’ampliamento dell’esclusione della responsabilità per colpa grave con riferimento agli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità, esclusione che non risulta più circoscritta ai soli profili esaminati in sede di controllo, ma si estende anche agli atti presupposti richiamati o allegati che costituiscono il fondamento logico-giuridico dell’atto controllato.

Allo stato, tale novità non determina effetti diretti e immediati sugli enti locali, poiché gli atti da essi adottati non sono attualmente assoggettati al controllo preventivo di legittimità. L’individuazione degli atti degli enti locali di particolare rilevanza e complessità da sottoporre a tale forma di controllo è infatti demandata ai futuri decreti attuativi previsti dalla delega legislativa.

 

Imposta di soggiorno, nota di commento di IFEL su ordinanza della Cassazione

IFEL ha pubblicato una nota di commento all’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, concernente la qualificazione dei gestori delle strutture ricettive nell’imposta di soggiorno.

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, hanno definitivamente chiarito che, a seguito della novella del 2020 in materia di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva deve essere qualificato come responsabile d’imposta e non più come agente contabile, con conseguente esclusione della giurisdizione della Corte dei conti.

La nota illustra le principali ricadute operative per i Comuni, connesse al venir meno dell’obbligo di resa del conto giudiziale (modello 21) e ai conseguenti adeguamenti regolamentari.

Piccoli Comuni, pubblicato il decreto di assegnazione delle risorse del Piano nazionale

È stato pubblicato il decreto del 24 dicembre 2025, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativo all’assegnazione delle risorse del Piano nazionale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni.
Il provvedimento, corredato dall’allegato 1, disciplina l’assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, di cui all’articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, agli enti promotori dei progetti ammessi a finanziamento, secondo l’ordine di graduatoria approvato con DPCM 2 agosto 2024 e nei limiti delle risorse disponibili.

Le risorse, riferite al periodo 2025-2028, sono state assegnate sulla base della graduatoria e risultano registrate alla Corte dei conti in data 28 gennaio 2026, al n. 456. Il decreto è pubblicato nella sezione “I Decreti” ed è in corso di pubblicazione il relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il sindaco non può essere componente delle commissioni consiliari

Il sindaco non può essere componente delle commissioni, atteso che è lo stesso ordinamento locale dell’ente a prevedere un confronto tra sindaco e commissioni in qualità di organi deputati a funzioni diverse. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno.

L’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che l’istituzione delle commissioni è rimessa a una scelta statutaria facoltativa; una volta previste, la loro disciplina è demandata al regolamento comunale, nel rispetto di un limite inderogabile: la composizione deve rispondere al criterio proporzionale. Tale principio impone che le forze politiche rappresentate in consiglio trovino adeguata presenza anche nelle commissioni, in modo da riflettere il peso numerico e il corrispondente valore di voto dei gruppi consiliari. Sebbene il legislatore non indichi le modalità concrete di attuazione del criterio, la giurisprudenza consolidata ritiene soddisfatto il requisito quando ogni gruppo consiliare partecipi a ciascuna commissione, anche nei casi in cui sia composto da un solo consigliere.

Relativamente agli organi degli enti locali, il sindaco ed il consiglio comunale, di cui i gruppi consiliari sono organismi strumentali e funzionali, svolgono ruoli distinti. In base all’art.42 del d.lgs. n.267/2000 il consiglio è “organo di indirizzo e di controllo politico–amministrativo” e, in quanto tale, è chiamato a svolgere specifiche funzioni di controllo dell’operato del sindaco e della giunta. Ne deriva che l’iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell’ente. D’altra parte, dall’esame dell’art.57, secondo comma, del regolamento del consiglio del comune in parola, si evince che le commissioni consiliari possono essere chiamate ad esprimere pareri su richiesta del sindaco e che, di propria iniziativa, possono proporre al sindaco di presentare all’esame del consiglio determinati argomenti o proposte di deliberazioni. Tale disposizione appare confermare la tesi secondo cui il sindaco non sembra possa essere componente di commissione, atteso che è lo stesso ordinamento locale dell’ente in parola a prevedere un confronto tra sindaco e commissioni in qualità di organi deputati a funzioni diverse.

Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2026 (quadriennio 2022/2025)

Con la Circolare DAIT n.13 del 9 febbraio 2026, il Ministero dell’interno ricorda che la certificazione inerente il rimborso dell’IVA sui servizi non commerciali dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, come previsto dal D.P.R. 8 gennaio 200 l, n. 33.

Gli enti che possono presentare la certificazione, approvata con il DPR 33/2001, sono le province della regione Sardegna, le comunità montane, le unioni e i consorzi, per le regioni a statuto ordinario e per la regione Sardegna.

Rendicontazione dei proventi da Sanzioni CDS dell’anno 2025 entro il 1° giugno 2026

Con la Circolare DAIT n.11 del 5 febbraio 2026, il Ministero dell’interno fornisce le istruzioni operative per la rendicontazione dei proventi dell’anno 2025 per sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al Codice della Strada.

Come noto, l’art.142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e l’art. 1, comma 1, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2019, prevedono l’obbligo per ciascun ente locale di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi di propria spettanza relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio precedente. Con il citato decreto interministeriale del 30 dicembre 2019, sono state impartite, tra le altre, disposizioni di dettaglio sul predetto obbligo di rendicontazione e sulle modalità di trasmissione della certificazione in esame da effettuarsi, unicamente per via telematica, utilizzando la piattaforma informatica resa disponibile dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale. Eventuali certificazioni trasmesse con modalità difforme da quella su indicata (a mezzo PEC, per posta ordinaria, ecc.) non saranno ritenute valide ai fini della corretta acquisizione della stessa.

La certificazione relativa alla rendicontazione dei proventi dell’anno 2025, può essere trasmessa a partire dal 2 marzo 2026 ed entro le ore 23:59 del 1° giugno 2026 (il 31 maggio 2026 cade in un giorno festivo). È data facoltà agli enti, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver prima annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro le ore 23:59 del 1° giugno 2026.

L’ente ha l’obbligo di certificazione anche nel caso di proventi pari a zero; se ricorre tale circostanza è prevista una procedura rapida e semplificata per la chiusura e l’invio della rendicontazione. Nel caso di Comuni appartenenti ad Unione di comuni, ricadendo l’obbligo di rendicontazione in capo all’Unione, è prevista una procedura rapida in cui il Comune dichiarerà che i proventi saranno rendicontati dall’Unione, indicando la denominazione della medesima, mentre l’Unione, in sede di compilazione della rendicontazione indicherà per quali comuni viene resa la stessa. Analoga procedura è prevista in caso di convenzioni tra comuni per l’esercizio associato della funzione con riferimento al comune capofila. Qualora l’Unione non svolga il servizio di polizia locale in forma associata per tutti i comuni aderenti, accedendo alla procedura informatica, la medesima Unione sarà tenuta a dichiarare detta situazione indicando gli enti associati che svolgono il servizio per proprio conto che, pertanto, saranno tenuti a rendicontare ciascuno per la propria quota parte.

 

Durc di congruità negli appalti pubblici di lavori edili: le indicazioni di ANAC

Con Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità il 17 dicembre 2025, l’ANAC ha fornito importanti chiarimenti operativi alle stazioni appaltanti in merito alla corretta applicazione del decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143, con specifico riferimento agli appalti pubblici di lavori nel settore edile.

Il punto di partenza ribadito dall’Autorità è la natura obbligatoria della verifica di congruità dell’incidenza dei costi della manodopera per tutti gli appalti pubblici di lavori edili, indipendentemente dall’importo dell’affidamento.
Lo strumento attraverso cui tale verifica si concretizza è il cosiddetto Durc di congruità, introdotto dal D.M. n. 143/2021 con finalità di tutela sostanziale del lavoro: garantire il rispetto dei contratti collettivi di settore, contrastare il lavoro irregolare e prevenire fenomeni di dumping contrattuale.

Il procedimento di verifica della congruità

Il controllo è demandato alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente e si articola in una sequenza procedurale definita:

  1. Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL) – L’impresa affidataria trasmette alla Cassa Edile i dati del cantiere mediante il portale Edilconnect della CNCE, indicando valore complessivo dell’opera, quota dei lavori edili, soggetto committente ed eventuali imprese subappaltatrici o sub-affidatarie.

  2. Richiesta della certificazione – Tramite il medesimo portale può essere richiesta l’attestazione di congruità, che la Cassa Edile rilascia entro dieci giorni dall’istanza, presentata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione dell’ultimo stato di avanzamento lavori e comunque prima del saldo finale.

  3. Verifica economica – La Cassa Edile confronta il costo del lavoro dichiarato con le percentuali minime di incidenza della manodopera stabilite dall’Accordo collettivo di settore. In presenza di corrispondenza, viene rilasciato il Durc di congruità.

Esiti della verifica e regolarizzazione

L’attestazione può concludersi:

  • con esito positivo, mediante rilascio del certificato di congruità;

  • con esito negativo, qualora emerga uno scostamento rispetto alle percentuali minime.

Se lo scostamento è pari o inferiore al 5%, l’attestazione può comunque essere rilasciata previa dichiarazione motivata del direttore dei lavori.
Diversamente, quando la differenza supera il 5%, l’impresa dispone di 15 giorni per regolarizzare versando il costo della manodopera mancante. In caso di mancata regolarizzazione, la Cassa Edile procede all’iscrizione dell’impresa nella Banca nazionale delle imprese irregolari, con conseguente impossibilità di ottenere il saldo finale dei lavori.

Soggetti legittimati e momento della richiesta

Le disposizioni normative non prevedono deroghe né in relazione ai soggetti legittimati a richiedere il Durc di congruità né con riguardo al momento della richiesta.
La certificazione deve essere domandata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione dell’ultimo SAL e prima del pagamento finale.

Ne consegue che, anche nell’ipotesi di pagamento diretto al subappaltatore da parte della stazione appaltante, permane l’obbligo per l’amministrazione di acquisire dall’appaltatore principale l’attestazione di congruità della manodopera.
Resta infatti in capo all’impresa affidataria l’onere di inserire tutti i dati di cantiere nel portale Edilconnect e, correlativamente, la legittimazione a richiedere il rilascio del Durc di congruità.

Contratto misto di concessione e appalto, si applica la disciplina dei settori ordinari

Con il Parere in funzione consultiva n. 56, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 21 gennaio 2026, l’ANAC interviene sul regime giuridico dei contratti misti che combinano elementi di concessione e di appalto pubblico, offrendo un chiarimento interpretativo di particolare rilievo per le stazioni appaltanti.

Il principio affermato dall’Autorità è netto: la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici per gli appalti nei settori ordinari trova applicazione solo quando la componente riconducibile all’appalto pubblico raggiunga o superi la soglia di rilevanza europea indicata dall’articolo 14 del d.lgs. 36/2023. Diversamente, qualora tale componente sia di valore inferiore alla soglia, il contratto misto resta assoggettato alla disciplina propria delle concessioni, contenuta nel Libro IV, Parte II, del Codice, con conseguente applicazione, per gli affidamenti sotto soglia, dell’articolo 187.

Il parere trae origine dalla richiesta formulata da un Consiglio regionale del Nord Italia, che aveva avviato sul MePA una trattativa diretta per l’affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e alimenti, nonché di erogatori d’acqua comprensivi della fornitura di bombole di CO₂, per un importo complessivo inferiore a 140.000 euro.

La stazione appaltante aveva qualificato l’operazione come contratto misto, ravvisando:

  • una componente di concessione di servizi, relativa all’installazione e gestione dei distributori automatici;
  • una componente di appalto, riferita all’installazione e gestione degli erogatori d’acqua con fornitura di CO₂.

Nonostante tale qualificazione, l’amministrazione aveva ritenuto applicabile la disciplina dell’appalto, procedendo mediante affidamento diretto. Un operatore economico ha tuttavia contestato tale impostazione, sostenendo che l’oggetto prevalente fosse riconducibile alla concessione e che, pertanto, dovesse essere applicata la procedura negoziata prevista dall’articolo 187 del Codice.

Nel dirimere la questione, l’ANAC richiama il criterio generale secondo cui, nei contratti misti contenenti elementi di concessione di servizi e di contratto di forniture, l’oggetto principale deve essere individuato in base al valore stimato più elevato delle prestazioni considerate. La lettura coordinata dell’articolo 14, comma 21, e dell’articolo 180, comma 3, del d.lgs. 36/2023 conduce dunque a ritenere che la disciplina degli appalti nei settori ordinari operi soltanto se la componente di appalto superi la soglia pertinente.  In caso contrario, il contratto conserva la natura di concessione e resta regolato dalle disposizioni del Libro IV del Codice, con applicazione delle specifiche modalità di affidamento previste per le concessioni sotto soglia.

Il chiarimento dell’ANAC assume rilievo sistematico, poiché ribadisce la centralità del criterio del valore economico della prestazione prevalente nella qualificazione dei contratti misti e contribuisce a delimitare l’ambito di utilizzo dell’affidamento diretto negli scenari in cui coesistano modelli negoziali differenti. Ne deriva un rafforzamento delle garanzie di corretta qualificazione giuridica dell’affidamento e, più in generale, della coerenza applicativa del d.lgs. 36/2023 nel settore delle concessioni di servi