Appalti, anticipazione del prezzo: il termine di 15 giorni ha natura ordinaria

Il termine di quindici giorni previsto dall’articolo 125 del decreto legislativo 36/2023 per l’erogazione dell’anticipazione negli appalti di lavori non ha natura perentoria. È questo, in sintesi, il chiarimento fornito dal Servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 4027 del 5 febbraio 2026, in risposta a un quesito relativo alla possibilità di liquidare l’anticipazione anche dopo un significativo lasso di tempo dalla consegna dei lavori.

Il caso prospettato riguarda un operatore economico che, a oltre tre mesi dall’avvio del cantiere e senza aver richiesto stati di avanzamento, ha depositato soltanto in quel momento la polizza fideiussoria necessaria per ottenere l’anticipazione. Il dubbio era se, superato il termine dei quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, il diritto all’anticipazione dovesse considerarsi definitivamente perso.

L’articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti stabilisce che, negli appalti di lavori, l’anticipazione è corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, che coincide con la consegna dei lavori, anche quando l’esecuzione sia avviata in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9. Il legislatore, dunque, collega espressamente il pagamento dell’anticipazione a un momento preciso: l’effettivo avvio dell’esecuzione. Il Ministero richiama proprio questo collegamento funzionale tra anticipazione e inizio della prestazione. L’anticipazione non è una somma svincolata dall’andamento dell’appalto, ma uno strumento finanziario pensato per sostenere l’avvio del cantiere, garantendo liquidità iniziale all’appaltatore affinché possa far fronte ai costi di organizzazione, mobilitazione e prime lavorazioni. In altre parole, l’anticipazione vive in rapporto diretto con l’effettivo inizio dell’intervento. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa. Senza la polizza, la stazione appaltante non può procedere al pagamento. Se la garanzia viene depositata tardivamente, si crea uno scostamento rispetto alla scansione temporale ordinaria, ma non per questo si determina automaticamente la perdita del diritto.

L’anticipazione può essere erogata anche oltre il termine di quindici giorni dalla consegna dei lavori, purché siano rispettate alcune condizioni sostanziali. Occorre verificare il tempo effettivamente trascorso dall’avvio dell’appalto, l’articolazione del cronoprogramma, il concreto sviluppo delle attività di cantiere e, soprattutto, le ragioni addotte dall’appaltatore per il ritardo nel deposito della garanzia. Se il cantiere è effettivamente avviato, le lavorazioni procedono in linea con i tempi contrattuali e il ritardo non è indice di inerzia o di inadempimento imputabile all’appaltatore, l’erogazione può ritenersi compatibile con la ratio della norma.

La risposta ministeriale, quindi, non introduce una deroga al sistema, ma ne chiarisce la logica applicativa. Il termine dei quindici giorni resta la regola ordinaria; tuttavia, non assume carattere decadenziale automatico. L’elemento decisivo non è il mero dato cronologico, ma la coerenza tra anticipazione e fase di effettivo avvio dell’esecuzione. Se tale nesso funzionale permane, l’anticipazione conserva la sua giustificazione.

 

Questionario Corte dei conti sui controlli interni

Con la deliberazione n. 6/SEZAUT/2026/INPR, la Corte dei conti Sezione delle Autonomie ha approvato le Linee guida e il relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’anno 2025.

L’impostazione complessiva del questionario per l’anno 2025 è orientata a rafforzare la rappresentazione del sistema dei controlli interni come processo unitario, organico e pienamente integrato, superando una visione frammentata fondata su singoli adempimenti e privilegiando invece una lettura sistemica dei flussi informativi a supporto delle decisioni strategiche e gestionali dell’ente. Il nuovo schema di relazione, configurato come questionario a risposta sintetica, si articola in sette sezioni e in un’appendice finale, finalizzate alla raccolta di informazioni omogenee con riferimento ai diversi ambiti di controllo.

La prima sezione, dedicata al sistema dei controlli interni, è volta alla ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo e alla verifica della loro piena ed effettiva operatività in conformità alle disposizioni regolamentari, statutarie e programmatorie, con particolare attenzione al numero dei report prodotti e alle eventuali azioni correttive intraprese.

La seconda sezione, relativa al controllo di regolarità amministrativa e contabile, mira a intercettare eventuali criticità connesse all’esercizio dei controlli tecnici e contabili sugli atti aventi rilevanza finanziaria e patrimoniale, nonché al funzionamento dei processi collegati alla produzione dei report e all’adozione delle conseguenti misure da parte dei responsabili dei settori organizzativi dell’amministrazione. In tale ambito viene inoltre approfondito il tema delle tecniche di campionamento impiegate per la selezione degli atti oggetto di verifica, al fine di ridurre il rischio di scelte arbitrarie e rafforzare l’affidabilità delle attività di controllo, confermando al contempo la centralità del monitoraggio dei tempi medi di pagamento quale indicatore di efficienza gestionale e di corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in coerenza con il quadro normativo che attribuisce a tali risultati rilievo diretto nella valutazione della performance dirigenziale.

La terza sezione, concernente il controllo di gestione, è stata semplificata nelle componenti meramente procedurali, mantenendo tuttavia l’attenzione sull’adozione di un sistema di contabilità analitica per centri di costo, sui relativi indicatori e sull’effettiva incidenza delle analisi di controllo nella riprogrammazione degli obiettivi dell’ente.

La quarta sezione, dedicata al controllo strategico, è finalizzata a valutare il livello di attenzione delle verifiche rispetto allo stato di attuazione dei programmi e alle metodologie utilizzate per orientare le decisioni degli organi di vertice politico nella definizione degli obiettivi strategici di programmazione, confermando in tale contesto specifici quesiti riguardanti il PIAO e le misure di prevenzione e contrasto della corruzione adottate dall’ente.

La quinta sezione, relativa al controllo sugli equilibri finanziari, è diretta a verificare l’adozione, da parte del responsabile del servizio finanziario, di adeguate linee di indirizzo e coordinamento per il corretto svolgimento delle verifiche sugli equilibri, nonché il coinvolgimento degli ulteriori soggetti interessati nel relativo processo di controllo.

La sesta sezione, concernente il controllo sugli organismi partecipati, mantiene, in un’ottica di semplificazione, i quesiti finalizzati ad accertare la presenza di strutture dedicate a tale funzione, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, sull’ambito del monitoraggio e sui profili organizzativi e finanziari.

La settima sezione, infine, dedicata al controllo sulla qualità dei servizi, è volta a evidenziare se le verifiche si estendano alla valutazione delle dimensioni effettive delle prestazioni erogate, con riferimento alla tempestività, coerenza ed esaustività delle stesse, alla misurazione della soddisfazione degli utenti, allo svolgimento di indagini di benchmarking e al coinvolgimento attivo degli stakeholder, con particolare riguardo ai sistemi di valutazione partecipativa e al loro impatto nella programmazione degli obiettivi.

L’appendice dedicata al PNRR è stata oggetto di una significativa razionalizzazione, mediante il superamento delle verifiche di natura gestionale già presidiate dai sistemi nazionali di monitoraggio e rendicontazione e la concentrazione dell’attenzione sugli aspetti essenziali di integrazione tra i controlli interni dell’ente e la governance complessiva degli interventi.

Assunzioni di personale in esercizio provvisorio

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 19/2026, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di assumere a tempo indeterminato in costanza di esercizio provvisorio, un funzionario amministrativo, assunto, precedentemente, con un contratto a tempo determinato (tale assunzione era già stata
programmata e che la relativa procedura era stata già parzialmente svolta nel precedente esercizio), ha evidenziato che il divieto di assunzione per l’assenza del PIAO non si applica alle assunzioni già precedentemente programmate, sia a livello di fabbisogno di personale che di pianificazione finanziaria, in quanto queste costituiscono la mera conclusione di una procedura che ha già trovato la sua completa previsione negli atti di programmazione degli esercizi precedenti.

La Sezione rammenta che il d.l n.113/2016 all’ art. 9, comma 1-quinquies, come novellato dall’art. 3-ter del d.l. n. 80/2021 introduce un peculiare regime in materia di assunzioni durante l’esercizio provvisorio, impedendo ai comuni di assumere personale, con qualsivoglia strumento, nelle more dell’approvazione dei bilanci di previsione e di altri strumenti contabili essenziali. Il legislatore, però, pone quale eccezione a tale regola le assunzioni a tempo determinato necessarie ad assicurare alcune funzioni ritenute indispensabili (quali ad esempio. i servizi sociali la polizia municipale, la protezione civile) o per assicurare l’attuazione del PNRR; tali incarichi potranno essere effettuati anche durante l’esercizio provvisorio, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

Tale norma, però, non sembra potersi applicare al caso prospettato dal comune in quanto i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione per il corrente anno sono stati differiti al 28 febbraio 2026 dal decreto del Ministero per l’interno del 24 dicembre 2025. Più di recente inoltre, l’articolo 6, comma 7, del d. legge 9 giugno 2021, n.80, come modificato dalla l. 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198 prevede che “In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell’approvazione del Piano, possono aggiornare la sotto-sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo di fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio e nel rispetto delle regole per l’assunzione degli impegni di spesa durante l’esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 9 comma 1 quinquies ultimo periodo decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160”.

Anche la giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla necessità di adottare strumenti programmatori di natura provvisoria in caso di slittamento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione , ai fini del corretto esplicarsi del ciclo del bilancio. La Sezione, da ultimo, ritiene opportuno richiamare l’Ente al pieno rispetto del principio di prudenza di cui all’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, atteso che: “anche un’applicazione coerente con la norma di legge dei vincoli gestionali propri dell’esercizio provvisorio possa non rivelarsi sufficiente al fine di garantire un equilibrio finanziario tendenziale del bilancio dell’ente.

Anci, Sistema Integrato 0-6: Nota MIM Riepilogo Novità introdotte con Legge 182/2025

Anci informa che con nota MIM del 16 febbraio 2026 vengono riepilogate le modifiche apportate  con l’articolo 51, comma 7, della Legge n. 182/2025 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182!vig=2026-01-13) al Dlgs, n. 65/2017, le quali incidono anche sul Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di istruzione e di educazione zero se anni:

In particolare tra le principali novità si segnala:

  • specificazione delle caratteristiche che contraddistinguono un “servizio educativo per l’infanzia”, distinguendolo dai servizi di semplice accudimento (es. babysittingbabyparking, ecc.) e dai servizi puramente ludico-ricreativi (es. ludoteche) che non rientrano nel sistema integrato di educazione e di istruzione zerosei e, pertanto, esulano dalle previsioni del d.lgs. 65/2017 (comprese quelle relative al finanziamento di cui all’art. 12).
  • precisazione sui beneficiari  delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato per il supporto alle spese di gestione (art. 12, comma 2, lett. b) ossia i servizi educativi per l’infanzia “pubblici e privati accreditati” e le scuole dell’infanzia statali e paritarie; tale supporto finanziario, oltre che alla qualificazione dell’offerta, è finalizzato alla riduzione della “partecipazione economica delle famiglie” (riduzione delle rette di frequenza):
  • vengono disciplinati compiti e responsabilità dei diversi attori istituzionali relativamente al monitoraggio in merito all’impiego delle risorse del Fondo nazionale, delle risorse regionali e delle risorse stanziate dagli Enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale.

Inoltre la legge 182/2025 prevede altresì che i prossimi Piani di azione nazionale pluriennale siano adottati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, anziché con deliberazione del Consiglio dei ministri, e abbiano durata quinquennale.

Immobile a privato in cambio di opere pubbliche solo se il valore è adeguato

Un ente locale non può trasferire a un operatore privato la proprietà di un immobile di valore superiore rispetto ai costi delle opere pubbliche che quest’ultimo si impegna a realizzare nell’ambito di un partenariato pubblico-privato. È questo il principio ribadito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con il Parere in funzione consultiva n. 57, approvato il 3 febbraio 2026 in risposta alla richiesta di chiarimenti di un Comune.

La disciplina vigente consente che i bandi di gara prevedano, quale forma di corrispettivo totale o parziale per la realizzazione di opere pubbliche, il trasferimento all’operatore economico della proprietà di beni immobili appartenenti all’ente concedente. Tuttavia, tale possibilità è subordinata a una condizione essenziale: il valore di mercato degli immobili ceduti deve essere commisurato ai costi sostenuti dal privato per l’esecuzione delle opere, senza poterli superare. Secondo la disciplina di cui all’art. 202 del codice dei contratti, risulta quindi esclusa la cessione di beni pubblici che, pur non più destinati a finalità di interesse generale, presentino un valore eccedente rispetto all’impegno economico assunto dall’aggiudicatario per la realizzazione dei lavori.

Nel caso sottoposto all’Autorità, il Comune prospettava la cessione di un terreno a un soggetto privato, a fronte dell’impegno di quest’ultimo a realizzare interventi di miglioramento del lungomare cittadino, ulteriori opere compensative e il riconoscimento all’amministrazione di una quota degli utili derivanti dalla futura vendita delle unità residenziali costruite sull’area ceduta, secondo quanto previsto dal piano economico-finanziario. L’operazione, tuttavia, presenta due profili di criticità: squilibrio di valore (il bene pubblico oggetto di trasferimento risulterebbe di valore superiore rispetto alle opere pubbliche che il privato si obbliga a realizzare); trasferimento del rischio sulla parte pubblica (il recupero dell’eventuale eccedenza di valore sarebbe legato alla vendita degli immobili residenziali realizzati dal privato, circostanza incerta che finirebbe per gravare sostanzialmente sull’amministrazione).

Corte dei conti: “Transazione fiscale” su tributi locali

Con la deliberazione n. 8/2026/PAR, la Corte dei conti Sez. Toscana esamina la possibilità per un Comune di accettare una proposta transattiva formulata nell’ambito dell’esecuzione di un concordato preventivo liquidatorio, consistente nel pagamento del solo tributo con rinuncia integrale a interessi e sanzioni.

Il principio di carattere generale, dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria impone che l’obbligazione tributaria non possa essere liberamente modificata o negoziata tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Tale assunto trova fondamento nell’articolo 23 della Costituzione, secondo il quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. L’obbligazione tributaria, per effetto di tale previsione costituzionale, è istituita e regolata da disposizioni di legge imperative e, pertanto, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo, sia per l’Ente impositore. Ne consegue, per quanto qui di interesse, che “il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali.

L’istituto della transazione fiscale introdotto dall’art. 182-ter della c.d. “legge fallimentare concerne solo i tributi e i relativi accessori “amministrati dalle agenzie fiscali”, nonché i contributi “amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie” e relativi accessori. In virtù di tale norma, nell’ambito del concordato preventivo (commi da 1 a 4) e dell’accordo di ristrutturazione (commi 5 e 6), il debitore ha la possibilità di proporre la riduzione o la dilazione dei predetti tributi “amministrati” e dei menzionati contributi.

Il campo applicativo dell’istituto disciplinato dall’art. 182-ter concerne l’aspetto meramente “gestionale-amministrativo” del tributo e non anche la sua natura o tipologia, conseguendone che oggetto della c.d. “transazione fiscale” possono essere sia i tributi erariali che quelli locali, laddove amministrati dalle agenzie fiscali, in forza di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 300 del 1999.

Il fatto che il legislatore abbia più volte riformato la materia senza includere espressamente i tributi locali, pur a fronte di sollecitazioni dottrinali e giurisprudenziali e persino di una delega legislativa in tal senso, viene interpretato come scelta consapevole e dunque ostativa a un’estensione analogica dell’istituto. La proposta transattiva indicata dall’ente risulta formulata nella fase di esecuzione di un concordato preventivo di tipo liquidatorio, dopo l’omologazione dello stesso da parte del tribunale e riguarda crediti sorti dopo l’omologazione del concordato stesso. La fattispecie prospettata dall’ente, per la Sezione, non è riconducibile al perimetro applicativo della norma, essendo quest’ultimo riferito alle proposte transattive – relative a debiti preesistenti – formulate, in una fase procedurale diversa, antecedente a quella di redazione del Piano di cui all’art. 160 o nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione del debito, di cui all’articolo 182-bis.

La deliberazione, pur giungendo a una conclusione negativa, segnala l’evoluzione normativa che consente agli enti territoriali di introdurre forme di definizione agevolata delle proprie entrate, evidenziando così un equilibrio tra rigidità dei principi tributari e progressiva apertura a strumenti di gestione più flessibili ed efficaci.

Accrual: invio: invio schemi di conto economico e stato patrimoniale entro il 30 giugno 2026

Con la FAQ n. 4, il Ministero dell’economia e finanze fornisce chiarimenti in merito all’adozione e trasmissione degli schemi di conto economico e stato patrimoniale redatti secondo lo standard ITAS 1. Ai fini dell’adempimento della milestone M1C1-118 (Riforma 1.15), viene precisato che gli schemi redatti secondo lo standard ITAS 1 non hanno valore giuridico e, pertanto, non è necessario sottoporli all’approvazione degli organi deliberanti (Consigli Regionali, Provinciali, Comunali, CdA, ecc.). La finalità di questi schemi è esclusivamente sperimentale, come richiesto dalla Commissione Europea per dimostrare l’avvio concreto del percorso della Riforma di contabilità.

Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale per l’esercizio 2025 dovranno essere trasmessi a BDAP entro il 30 giugno 2026. Per ottimizzare i tempi e testare in anticipo l’intera procedura e i modelli di raccordo, acquisendo familiarità operativa (senza la pressione delle scadenze dei bilanci 2025), il Ministero suggerisce di avviare sin d’ora la compilazione degli schemi di bilancio ITAS, utilizzando come base i bilanci consuntivi 2024, già disponibili e pienamente elaborabili tramite i modelli di raccordo.

Nota Anci alla Legge 7 gennaio 2026, n. 1 in materia di funzioni della Corte dei conti

Anci ha pubblicato una prima nota di lettura alla legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2026 ed è entrata in vigore il 22 gennaio 2026.

Il provvedimento introduce innovazioni di rilievo sia con riguardo al regime della responsabilità amministrativo-contabile, sia in relazione alla tipologia e alle modalità dei controlli esercitati dalla magistratura contabile, prevedendo inoltre una delega legislativa finalizzata alla revisione del relativo assetto organizzativo.

L’intervento normativo si inserisce nel solco delle misure adottate negli anni successivi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, volte a sostenere la ripresa dell’azione amministrativa e a contrastare i fenomeni comunemente definiti di “burocrazia difensiva” e “paura della firma”. In tale contesto, l’articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020 aveva introdotto, in via temporanea, una limitazione della responsabilità amministrativo-contabile ai soli casi di dolo, escludendo la rilevanza della colpa grave, salvo le ipotesi di omissione o inerzia del soggetto agente. Questa disciplina emergenziale è stata oggetto di successive proroghe, da ultimo fino al 31 dicembre 2025.

Sulla disposizione si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 132 del 16 luglio 2024, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale in ragione del carattere provvisorio della normativa e dell’eccezionalità del contesto in cui era stata adottata. La stessa Corte ha tuttavia evidenziato l’esigenza di una riforma organica della responsabilità amministrativa capace di realizzare un equilibrio più adeguato tra la funzione deterrente dello strumento risarcitorio, posta a tutela del buon andamento dell’azione amministrativa, e la necessità di evitare che un’eccessiva esposizione al rischio di responsabilità produca effetti paralizzanti sull’operato dei funzionari pubblici.

In questo quadro si colloca la nuova legge, approvata definitivamente il 27 dicembre 2025, che interviene sul regime complessivo della responsabilità amministrativa e conferisce al Governo una delega per la revisione dell’organizzazione della Corte dei conti. Tra le innovazioni di maggiore rilievo si segnala l’ampliamento dell’esclusione della responsabilità per colpa grave con riferimento agli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità, esclusione che non risulta più circoscritta ai soli profili esaminati in sede di controllo, ma si estende anche agli atti presupposti richiamati o allegati che costituiscono il fondamento logico-giuridico dell’atto controllato.

Allo stato, tale novità non determina effetti diretti e immediati sugli enti locali, poiché gli atti da essi adottati non sono attualmente assoggettati al controllo preventivo di legittimità. L’individuazione degli atti degli enti locali di particolare rilevanza e complessità da sottoporre a tale forma di controllo è infatti demandata ai futuri decreti attuativi previsti dalla delega legislativa.

 

Imposta di soggiorno, nota di commento di IFEL su ordinanza della Cassazione

IFEL ha pubblicato una nota di commento all’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, concernente la qualificazione dei gestori delle strutture ricettive nell’imposta di soggiorno.

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, hanno definitivamente chiarito che, a seguito della novella del 2020 in materia di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva deve essere qualificato come responsabile d’imposta e non più come agente contabile, con conseguente esclusione della giurisdizione della Corte dei conti.

La nota illustra le principali ricadute operative per i Comuni, connesse al venir meno dell’obbligo di resa del conto giudiziale (modello 21) e ai conseguenti adeguamenti regolamentari.

Piccoli Comuni, pubblicato il decreto di assegnazione delle risorse del Piano nazionale

È stato pubblicato il decreto del 24 dicembre 2025, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativo all’assegnazione delle risorse del Piano nazionale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni.
Il provvedimento, corredato dall’allegato 1, disciplina l’assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, di cui all’articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, agli enti promotori dei progetti ammessi a finanziamento, secondo l’ordine di graduatoria approvato con DPCM 2 agosto 2024 e nei limiti delle risorse disponibili.

Le risorse, riferite al periodo 2025-2028, sono state assegnate sulla base della graduatoria e risultano registrate alla Corte dei conti in data 28 gennaio 2026, al n. 456. Il decreto è pubblicato nella sezione “I Decreti” ed è in corso di pubblicazione il relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.