Pubblicati gli importi del Fondo di solidarietà comunale 2026

La Direzione Centrale della finanza locale ha pubblicato i dati del Fondo di solidarietà comunale 2026, nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale vengono stabiliti i criteri di riparto, al fine di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio di previsione degli Enti Locali per il corrente esercizio finanziario.

I criteri di riparto sono quelli approvati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 gennaio 2026 ha approvato all’unanimità i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l’anno 2026. Tra le novità principali, Roma Capitale viene esclusa dal meccanismo perequativo basato sulla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard, con un versamento previsto di circa 79 milioni per il 2026, 69 milioni per il 2027 e 57 milioni dal 2028.

La legge di bilancio incrementa inoltre di 15 milioni di euro la dotazione del FSC destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario. Il riparto tiene conto dei dati 2025 sulla popolazione residente e della struttura anagrafica dei comuni (7.325). L’assegnazione finale complessiva del FSC 2026 è pari a 6.886.078.592 euro, cui vanno aggiunti ulteriori contributi (304.905.792 euro) come versamento a saldo richiesto ai comuni cosiddetti incapienti.

Per l’annualità 2026, inoltre, sono state resi noti i dati relativi alle componenti del Fondo di solidarietà comunale legate allo sviluppo dei servizi sociali, al potenziamento degli asili nido e al trasporto degli studenti con disabilità, che dal 2025 sono state trasferite nell’ambito del nuovo Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi.

Opere pubbliche: nuova finestra per l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica che è aperta una nuova finestra temporale per l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.
Dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026, le Stazioni Appaltanti possono presentare le istanze di accesso al Fondo relative alle lavorazioni eseguite, contabilizzate e annotate dal Direttore dei lavori nel libretto delle misure nel periodo compreso tra il 1° giugno 2025 e il 31 dicembre 2025.

Come per la prima finestra temporale, aperta nel luglio 2025, le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo sono disciplinate dal decreto n. 106 dell’8 maggio 2025.

L’istanza di accesso alle risorse del Fondo deve essere inserita, a pena di esclusione, sulla piattaforma dedicata: https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it

Le richieste compilate sulla piattaforma devono essere scaricate, firmate digitalmente dal legale rappresentante (o da un delegato) della Stazione Appaltante e trasmesse all’indirizzo PEC adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it entro i termini previsti per la finestra temporale di riferimento, a pena di esclusione.

Definitivamente approvato e adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2026-2028

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2026-2028 per enti e pubbliche amministrazioni è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Anac del 28 gennaio 2026, con delibera n. 19 dell’Autorità. Ora il Piano (PNA), che avrà validità per il prossimo triennio, è definitivamente adottato e consultabile sul sito di Anac.

Il documento – che ha ricevuto i pareri dell’apposito Comitato interministeriale e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie locali – propone per la prima volta un disegno di Strategia per la prevenzione della corruzione e per la promozione dell’integrità pubblica per l’Italia per il triennio 2026-2028 che potrà essere sviluppata e perfezionata nel tempo, anche con il contributo di tutti i portatori di interesse (amministrazioni, società civile, cittadini). L’attuazione della Strategia – declinata in linee strategiche, obiettivi, azioni concrete, a cui sono associati risultati attesi, indicatori e target per il monitoraggio e la valutazione – sarà monitorata annualmente e valutata complessivamente al termine del triennio. Obiettivi e azioni per realizzare le linee strategiche sono posti sia in capo ad Anac, quale Autorità deputata a regolare e controllare l’attuazione delle politiche di prevenzione della corruzione, sia a amministrazioni/enti destinatari della disciplina in materia.

Il PNA è articolato in una parte generale e in una parte speciale.

La parte generale contiene indicazioni per la predisposizione della Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”, inserita nella Sezione 2) “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione” del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), finalizzate a supportare i Responsabili RPCT nel ruolo di coordinatori della strategia della prevenzione della corruzione e cardini del collegamento fra la prevenzione della corruzione e le altre Sezioni e Sottosezioni di cui si compone il PIAO, in un’ottica di programmazione unitaria e integrata. L’Autorità ha illustrato i contenuti della Sottosezione – introduzione/parte generale, anagrafica, analisi del contesto esterno ed interno, mappatura dei processi e gestione del rischio, programmazione delle misure generali, trasparenza e monitoraggio – e suggerito possibili forme di coordinamento tra i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel processo di predisposizione del PIAO, indicando le principali attività in cui realizzare tale raccordo. Infine, per rendere il Piano di facile lettura e agevole comprensione, sono stati formulati alcuni suggerimenti rispetto alla redazione della suddetta Sottosezione.

La parte speciale del PNA 2025 comprende invece tre approfondimenti.

Il primo è sui contratti pubblici, area ad elevato rischio corruttivo che le amministrazioni/enti sono tenuti a presidiare con apposite misure di prevenzione (art. 1, co. 16, l. n. 190/2012). Le questioni esaminate attengono, alla luce del Codice degli Appalti (d.lgs. n. 36/2023) e delle modifiche apportate dal Correttivo (d.lgs. n. 209/2024), tra le altre, al mancato o non corretto utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), strumenti fondamentali per attuare la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Altro profilo affrontato è quello relativo all’(erroneo) utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) nella fase di raccolta e verifica dei documenti necessari per partecipare alle gare.

Pur richiamando, quando compatibili, le raccomandazioni contenute nel PNA 2022, parte speciale “Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici”, sono state fornite indicazioni in termini di rischi e misure rispetto al conflitto di interessi tenuto conto che l’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nel sostituire le disposizioni dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, ha mantenuto ferma l’esigenza di adottare idonee misure di prevenzione.

È inoltre evidenziata la necessità di presidiare adeguatamente la fase esecutiva, spesso scarsamente vigilata, rafforzando i controlli per garantire la qualità delle prestazioni e la tracciabilità dei relativi dati.

Infine, alcune considerazioni riguardano l’introduzione di misure di prevenzione atte ad assicurare la competenza tecnica e l’imparzialità dei componenti: sono state fornite con particolare riferimento a nomina, compensi e conflitti di interesse per i Collegi Consultivi Tecnici (CCT), quale presidio preventivo per la gestione delle controversie tecniche.

Il secondo approfondimento del PNA è dedicato alle inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, descrivendo in primo luogo le principali novità della disciplina, dando conto delle modifiche normative intervenute al d.lgs. n. 39, che hanno interessato gli artt. 4, 7 e 12 del decreto nonché i rapporti tra il d.lgs. n. 39/2013 ed alcune fattispecie introdotte dal d.lgs. n. 201/2022 in materia di servizi pubblici locali.

Nell’approfondimento sono fornite poi indicazioni operative dettagliate ai Responsabili RPCT rispetto ai relativi compiti e ai poteri di accertamento e verifica (vigilanza interna), anche in relazione ai poteri di vigilanza di Anac (vigilanza esterna). È presente, inoltre, un vero e proprio vademecum operativo che contiene chiarimenti su tempistiche, strumenti e modalità di verifica per la corretta attuazione del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando l’autonomia di amministrazioni/enti di individuare i meccanismi più adeguati a garantire l’efficienza, l’efficacia e la sostenibilità della procedura, in base alle dimensioni, alla struttura e alle risorse disponibili.

Da ultimo, per agevolare le amministrazioni/enti e i soggetti interessati all’affidamento di un incarico/carica, ai fini della dichiarazione ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 e delle verifiche di competenza, l’Autorità, nell’allegato al PNA, ha messo a disposizione schemi esplicativi delle fattispecie previste dal decreto, di cui ci si può avvalere per l’informativa da sottoporre all’interessato prima dell’affidamento di un incarico.

L’ultimo approfondimento di parte speciale è dedicato alla trasparenza amministrativa, al fine di supportare le amministrazioni/enti nella corretta implementazione della sezione “Amministrazione Trasparente” (AT) nei siti istituzionali. Al riguardo, viene chiarita l’importanza di un accesso alla sezione “Amministrazione Trasparente” che sia libero e non condizionato a registrazioni, autenticazioni o identificazioni dell’utente nonché facile e intuitivo, anche da dispositivi mobili (ad esempio smartphone e tablet). Viene altresì richiamata la necessità che i documenti, i dati e le informazioni siano fruibili da parte di tutti e accessibili utilizzando motori di ricerca sul web, senza alcuna limitazione, nel rispetto dei criteri di qualità di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 33/2013, quali parametri di riferimento per i Responsabili RPCT e gli OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione) ai fini del monitoraggio e dell’autovalutazione, nel rispetto della disciplina della privacy.

A ulteriore ausilio delle amministrazioni e degli enti nella pubblicazione, sono rappresentate, anche attraverso esempi visuali e screenshot, alcune criticità ricorrenti nell’attuazione degli obblighi di trasparenza riscontrate da Anac durante le attività di vigilanza, come ad esempio: la mancanza di accessibilità o difficoltà ad accedere ai contenuti della sezione “Amministrazione Trasparente”, anche dai dispositivi mobili, l’assenza di indicizzazione delle informazioni, la disomogeneità nella pubblicazione dei dati e la mancata riconoscibilità della sezione AT. Per ogni criticità rilevata sono state formulate una o più raccomandazioni operative per superarle e per garantire l’effettiva fruibilità e accessibilità dei dati pubblicati in “Amministrazione Trasparente” da parte dei cittadini (Fonte Anac).

Affidamenti del servizio di gestione dei canili: le indicazioni di ANAC

Progettazione carente, programmazione assente, uso improprio degli affidamenti diretti e tariffe incongrue: sono queste le principali criticità riscontrate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione negli affidamenti del servizio di gestione dei canili, emerse sia in sede di vigilanza sia nei procedimenti di precontenzioso. Viste le numerose criticità riscontrate, sia in sede di vigilanza che in sede di precontenzioso, negli affidamenti di gestione dei canili, con delibera n.527 approvata dal Consiglio del 17 dicembre 2025 Anac ha deciso di fornire alle amministrazioni precise indicazioni al riguardo.

Le verifiche svolte dall’Autorità hanno messo in evidenza problematiche ricorrenti che denotano una gestione spesso approssimativa del servizio. In particolare, Anac ha rilevato:

  • una progettazione scorretta o del tutto assente, preceduta da una programmazione inadeguata;
  • il mancato utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi di assistenza veterinaria, qualificabili come prestazioni di natura intellettuale;
  • un ricorso illegittimo e improprio all’affidamento diretto, spesso accompagnato da artificiosi frazionamenti del valore del servizio;
  • la determinazione di tariffe giornaliere per cane incongrue, insufficienti a garantire standard adeguati di benessere animale;
  • un utilizzo distorto dell’istituto dei servizi analoghi ex art. 76, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023;
  • il ricorso reiterato e non giustificato alla proroga tecnica, in contrasto con la sua natura eccezionale.

Anac richiama le amministrazioni a valutare, in via preliminare, se sussistano le condizioni per:

  • attivare forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi del Codice del Terzo settore;
  • oppure procedere mediante procedure di evidenza pubblica assoggettate al d.lgs. n. 36/2023.

La differenza non è meramente procedurale, ma sostanziale: mentre il Codice dei contratti pubblici è ispirato al principio di concorrenza, gli istituti del Terzo settore si fondano sul paradigma dell’amministrazione condivisa, orientata alla solidarietà e alla collaborazione per il perseguimento dell’interesse generale. La scelta deve dunque essere coerente con la natura del servizio, le finalità perseguite e il livello di coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

Anac ribadisce con forza l’obbligo di adottare il programma triennale dei servizi e i relativi aggiornamenti annuali, in modo da addivenire, in via preventiva, alla corretta individuazione delle risorse disponibili, dei bisogni da soddisfare e degli interventi da realizzare. Una programmazione ponderata sulle effettive esigenze dell’amministrazione costituisce, infatti, uno strumento fondamentale per limitare il ricorso agli istituti della proroga e/o dell’affidamento diretto.

Risulta imprescindibile una progettazione accurata, anche se, per i servizi, articolata in un unico livello. La documentazione di gara deve chiarire in modo puntuale se l’affidamento riguarda un canile sanitario, un canile rifugio o entrambe le strutture, l’oggetto del servizio e le prestazioni richieste, il luogo e le modalità di esecuzione, evitando discrasie tra fase di gara e fase esecutiva.

Particolare attenzione è riservata alla determinazione della tariffa giornaliera per cane, che deve essere congrua e idonea a garantire il sostentamento e il benessere animale. Anac suggerisce criteri di parametrazione basati su dimensione dell’animale; età (cuccioli o adulti); grado di aggressività. Una tariffa sottostimata compromette inevitabilmente la qualità del servizio e si pone in contrasto con l’interesse pubblico tutelato.

L’Autorità richiama le amministrazioni a un uso rigoroso degli strumenti previsti dall’ordinamento:

  • è vietato il frazionamento artificioso del servizio per rientrare nelle soglie dell’affidamento diretto;
  • i servizi analoghi possono essere affidati solo se previsti sin dal primo affidamento e devono essere computati nel valore globale del contratto;
  • la proroga tecnica resta un istituto eccezionale, ammesso solo per il tempo strettamente necessario a concludere una nuova procedura, in presenza di ritardi oggettivi e insuperabili.

Infine, Anac sottolinea la rilevanza della fase esecutiva, quale momento decisivo per l’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico. Nei documenti di gara e nei contratti devono essere chiaramente disciplinati i ruoli e le responsabilità dei soggetti preposti ai controlli; le modalità di verifica dell’esecuzione; la possibilità di effettuare ispezioni periodiche, anche a sorpresa.

Imposta di soggiorno: i gestori delle strutture ricettive non sono agenti contabili

Con l’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, le Sezioni Unite della Corte di cassazione intervengono su una questione di particolare rilievo sistematico, chiarendo in modo netto il riparto di giurisdizione in materia di mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive. Nel caso di specie, la Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto aveva convenuto in giudizio una società alberghiera e il suo amministratore unico, chiedendone la condanna per danno erariale pari all’imposta di soggiorno incassata dai clienti e non riversata al Comune di Montegrotto Terme per gli anni 2022 e 2023.

L’amministratore ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che, alla luce della normativa sopravvenuta, la controversia dovesse essere devoluta al giudice tributario e non alla giurisdizione contabile. La Procura contabile e la Procura generale presso la Cassazione avevano invece difeso la persistenza della giurisdizione della Corte dei conti.

La Suprema Corte afferma il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e riconduce la controversia nell’alveo della giurisdizione tributaria, valorizzando il mutato assetto normativo introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020 e dalla successiva interpretazione autentica del 2021.

Il punto di svolta è rappresentato dall’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, che ha introdotto il comma 1-ter all’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, qualificando espressamente il gestore della struttura ricettiva come responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti del cliente. A rafforzare tale impostazione è intervenuto l’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, che ha attribuito efficacia retroattiva alla nuova qualificazione, estendendola anche ai rapporti sorti prima del 19 maggio 2020.

La Corte sottolinea che:

  • il gestore non è più un ausiliario dell’ente locale nella riscossione del tributo;
  • egli è debitore in proprio dell’imposta, seppur solidalmente e con diritto di rivalsa sul soggetto passivo (il turista);
  • l’obbligazione che grava sul gestore ha natura esclusivamente tributaria, partecipando della stessa natura dell’obbligo fiscale del cliente.

Ne discende che il mancato versamento dell’imposta non può più essere qualificato come maneggio di denaro pubblico, né può fondare un obbligo di resa del conto tipico degli agenti contabili.

In tale contesto, la pretesa comunale per l’omesso versamento dell’imposta non integra automaticamente un danno erariale; coincide con l’oggetto stesso dell’obbligazione tributaria; deve essere fatta valere secondo gli strumenti e davanti al giudice propri del sistema fiscale.

La Corte respinge inoltre l’ipotesi di una coesistenza tra giurisdizione tributaria e contabile, ritenendola foriera di duplicazioni sanzionatorie e contraria ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Anche con riferimento agli esercizi pregressi non sussiste più l’obbligo della resa del conto giudiziale, né quello di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 139 e ss. del Codice di giustizia contabile, né infine quello di depositare il relativo conto.

TARI, Fabbisogni standard Anno 2026: Aggiornamento delle Linee guida

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l’anno 2026. Le linee di indirizzo – predisposte con la collaborazione di IFEL e Sogei S.p.A. – sono finalizzate a inquadrare il contesto applicativo della nuova regolazione e a supportare i comuni nella predisposizione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) per il quadriennio 2026-2029. In tale prospettiva, viene confermata la possibilità per gli enti locali che abbiano già approvato le tariffe TARI di intervenire successivamente, e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, per recepire le risultanze dei fabbisogni standard.

In continuità con le precedenti linee guida, i fabbisogni standard del servizio rifiuti si configurano come un paradigma obbligatorio di confronto, funzionale alla valutazione dell’andamento gestionale del servizio. Il richiamo operato dal comma 653 deve pertanto essere letto in coordinamento con l’intero procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico tariffario sui contribuenti.

L’attività regolatoria di ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e culminata nel MTR-3, incide in modo significativo sulla discrezionalità del comune, orientandola verso una verifica stringente del rispetto dei criteri regolatori nella determinazione dei costi da parte dei gestori, nell’ambito del PEF.

La struttura del fabbisogno standard

Il fabbisogno standard finale di ciascun comune è dato dal prodotto di due grandezze:

  • il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
  • le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

Il costo standard unitario è stimato mediante un modello statistico di regressione che mette in relazione i costi osservati in un ampio campione di comuni con variabili gestionali e di contesto. Il parametro di base è rappresentato dal costo medio nazionale di riferimento, pari a 130,45 euro per tonnellata, cui si sommano o sottraggono i differenziali di costo associati alle singole componenti.

Le componenti del costo standard

Le principali componenti che concorrono alla determinazione del costo standard comprendono:

  • la percentuale di raccolta differenziata, modellata con una specificazione non lineare;
  • la distanza dagli impianti di conferimento;
  • la dotazione impiantistica regionale e le modalità di trattamento e smaltimento;
  • la forma di gestione del servizio, con un differenziale a favore della gestione diretta rispetto a quella associata;
  • i fattori strutturali di contesto del comune (demografici, morfologici ed economici);
  • le economie o diseconomie di scala, rilevanti soprattutto per i comuni di minori dimensioni;
  • le modalità di raccolta dei rifiuti;
  • l’appartenenza del comune a specifici cluster omogenei.

Alcune variabili, pur considerate nel modello, non presentano un impatto statisticamente significativo e non incidono direttamente sul calcolo del costo standard, mentre altre assumono rilevanza solo se valutate congiuntamente.

Componenti fisse, variabili e aggiornamento temporale

Ai fini applicativi, le componenti del costo standard possono essere ricondotte a tre macro-categorie:

  1. componenti fisse non modificabili dal comune
  2. componenti legate alla dotazione impiantistica regionale;
  3. componenti specifiche del comune, modificabili in funzione delle scelte gestionali.

Per l’applicazione del comma 653, le variabili del terzo gruppo devono essere calcolate con riferimento alle caratteristiche del servizio attive nel quadriennio 2026-2029. Diversamente, per l’utilizzo del fabbisogno standard come benchmark ai fini degli articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, tali variabili devono riferirsi alle annualità 2024 e 2025, in conformità all’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione n. 397/2025.

Il nuovo assetto regolatorio rafforza il ruolo dei fabbisogni standard come strumento di razionalizzazione, trasparenza e controllo dei costi del servizio rifiuti. Nel MTR-3 essi non rappresentano più soltanto un parametro conoscitivo, ma assumono una funzione operativa vincolante, incidendo direttamente sui meccanismi di produttività, potenziamento del servizio e dinamica delle entrate tariffarie. In tale quadro, il comune è chiamato a un utilizzo consapevole e strutturato delle risultanze dei fabbisogni standard, quale elemento imprescindibile per una gestione efficiente, sostenibile e coerente con i principi della regolazione ARERA e della finanza pubblica locale.

 

Recupero ICI enti non commerciali

Con il Decreto direttoriale 27 gennaio 2026 il MEF ha approvato il modello di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche concernenti il recupero dell’aiuto di Stato relativo all’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, dal 2006 fino al 2011, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.

Il comma 1 del citato articolo 16-bis del decreto-legge n. 131 del 2024, dispone che i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l’imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l’indicazione di un’imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo
dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai comuni.

La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo nel territorio nazionale nel corso del periodo dal 2006 al 2011. Per la determinazione dell’ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell’IMU vigente nell’anno di imposta 2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell’ICI, applicabili nell’anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l’aliquota effettiva non è individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille.

Alle somme oggetto di recupero si aggiungono gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario e fino alla data del recupero, calcolati secondo il regime dell’interesse composto. Il soggetto passivo determina gli interessi nella dichiarazione Recupero ICI e li versa insieme alla somma da corrispondere a titolo di recupero ICI. Per effettuare il calcolo degli interessi previsti dall’articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 131 del 2024 e dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 23 dicembre 2025 è messa a disposizione un’apposita applicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze (www.finanze.gov.it), sulla base degli specifici criteri stabiliti dai Servizi della Commissione europea.

La dichiarazione Recupero ICI deve essere presentata entro il 31 marzo 2026. Il versamento delle somme oggetto del recupero è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e con le modalità stabilite con risoluzione del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Allegati:

L’IRAP riguardante gli incentivi tecnici è registrata seguendo il cd. “giro contabile”

Nella seduta del 26 novembre 2025, la Commissione Arconet ha approvato la proposta di adeguamento del principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la contabilizzazione dell’Irap riguardante gli incentivi tecnici, in esito al parere MIT 3358/2025.

Con il suddetto parere, il MIT ha evidenziato che l’art. 10, comma 4, dello schema di regolamento Itaca (il quale stabilisce che gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, con esclusione dell’IRAP, che deve invece trovare copertura all’interno del quadro economico dell’intervento), risulta pienamente coerente con il dato testuale dell’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, che fa espresso riferimento ai soli oneri previdenziali e assistenziali, ricomprendendoli nell’ammontare complessivo delle risorse destinate agli incentivi per il personale chiamato a svolgere le funzioni tecniche indicate nell’allegato I.10. Nessun riferimento è invece rinvenibile all’IRAP, che non può dunque essere inclusa nel perimetro dell’accantonamento del 2 per cento.

Ne consegue che l’accantonamento percentuale è finalizzato a coprire esclusivamente:

  • gli incentivi economici al personale;
  • i correlati oneri previdenziali e assistenziali;

restando esclusa l’imposta regionale sulle attività produttive.

L’IRAP deve pertanto essere qualificata come un costo aggiuntivo che grava direttamente sul bilancio dell’ente, in quanto tributo proprio dell’amministrazione e non del dipendente. Qualsiasi diversa ricostruzione comporterebbe uno spostamento dell’onere tributario su un soggetto diverso da quello individuato dalla legge, in contrasto con i principi dell’ordinamento tributario e contabile.

A parere del MIT, un ulteriore elemento di conferma si rinviene nella struttura del quadro economico dell’intervento disciplinata dall’art. 5 dell’allegato I.7 vigente. Tale disposizione:

  • inserisce alcune voci dell’incentivo di cui all’art. 45 al punto 8);
  • prevede, al successivo punto 10), le “spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del Codice”;
  • riserva infine al punto 18) la voce “IVA ed eventuali altre imposte”.

La collocazione sistematica dell’IRAP tra le “altre imposte” conferma che essa non può essere attratta né nella quota dell’80 per cento destinata agli incentivi al personale, né nella quota del 20 per cento riservata alle ulteriori finalità previste dall’art. 45.

L’aggiornamento del principio proposto dalla Commissione Arconet prevede che:

  • nel rispetto del parere del MIT 3358/2025, gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del d.lgs. 36/20231, comprendono i relativi oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, esclusa l’IRAP che trova specifica copertura nel quadro economico;
  • l’IRAP riguardante gli incentivi tecnici è registrata seguendo il cd. “giro contabile”. E’ impegnata oltre che a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture, anche tra le spese per le imposte e tasse a carico dell’ente. La copertura dell’IRAP riguardante gli incentivi tecnici impegnata tra la spesa corrente è costituita dall’accertamento di entrata di pari importo al Titolo terzo, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

IFEL: La nuova definizione agevolata delle entrate locali. Approfondimento normativo e schema di regolamento

IFEL ha pubblicato una Nota di approfondimento che affronta la novità introdotta dalla legge di bilancio 2026 (Articolo 1, commi da 102 a 110, legge 30 dicembre 2025, n. 199) circa la possibilità per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni) di disciplinare autonomamente a regime forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali. La norma, già inserita nel decreto legislativo di attuazione della Delega fiscale sulla fiscalità locale tuttora in corso di esame, diventa ora immediatamente operante.

Si tratta di uno strumento che arricchisce le possibilità di intervento sulla gestione delle entrate locali, da utilizzare non in via ordinaria, ma, a determinate condizioni e nel rispetto dei vincoli di bilancio, in modo straordinario e coerente con la concreta situazione territoriale e senza limitazioni sostanziali in termini di tipologie di entrata ed annualità definibili. Inoltre, IFEL ha pubblicato uno Schema di Regolamento, suddiviso in cinque blocchi, autonomamente mutuabili ed adattabili in base alle esigenze di ciascun ente.

Sponsorizzazioni, gli accordi vanno formalizzati. Obbligatoria la tracciabilità finanziaria

Gli accordi di sponsorizzazione che coinvolgono amministrazioni pubbliche devono essere formalizzati mediante un atto scritto idoneo a disciplinare in modo chiaro e puntuale le prestazioni delle parti, la ripartizione dei compiti e gli oneri economici assunti. La mancanza di un valido accordo formalizzato non è sanabile ex post mediante la successiva sottoscrizione di una convenzione. Inoltre, tali rapporti devono rispettare rigorosamente la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Questi i principi ribaditi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 21 gennaio 2026, relativo all’organizzazione di un evento culturale di rilievo internazionale – un Premio destinato a reporter statunitensi – promosso da un Comune capoluogo.

La vicenda trae origine da un esposto pervenuto all’ANAC, nel quale si segnalava una condotta ritenuta poco trasparente da parte dell’amministrazione comunale nell’organizzazione dell’evento. In particolare, il Comune avrebbe assunto un ruolo di intermediario tra un soggetto privato offerente (una banca), impossibilitato a erogare contributi a favore di associazioni non riconosciute, e l’organizzatore dell’evento, costituito proprio da un’associazione non riconosciuta e priva di scopo di lucro.

Secondo quanto ricostruito dall’Autorità, l’amministrazione avrebbe pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla ricerca di uno sponsor per la manifestazione, consentendo in tal modo all’associazione organizzatrice di beneficiare indirettamente del contributo del soggetto privato, attraverso il coinvolgimento del Comune quale soggetto “ponte”.

ANAC ha evidenziato una serie di profili di criticità sotto il profilo della legittimità amministrativa e della trasparenza dell’azione pubblica. In primo luogo, è stata rilevata l’omessa osservanza della forma scritta in relazione all’accordo sotteso all’attività di co-organizzazione dell’evento. La mancanza di un atto formalizzato ha impedito di definire in modo chiaro il perimetro delle obbligazioni assunte dalle parti coinvolte, i rispettivi ruoli organizzativi e la gestione delle risorse economiche.

L’Autorità ha chiarito che tale carenza non può essere sanata mediante una successiva sottoscrizione di una convenzione, poiché la formalizzazione dell’accordo costituisce un presupposto essenziale di legittimità dell’azione amministrativa, non un adempimento meramente formale o posticipabile.

In secondo luogo, ANAC ha riscontrato la mancata osservanza della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, evidenziando come l’assenza di un corretto inquadramento giuridico dell’operazione abbia inciso negativamente anche sul rispetto degli obblighi di tracciabilità, presidio fondamentale in funzione di prevenzione della corruzione e di controllo sull’impiego delle risorse.