Corte dei conti: “Transazione fiscale” su tributi locali

Con la deliberazione n. 8/2026/PAR, la Corte dei conti Sez. Toscana esamina la possibilità per un Comune di accettare una proposta transattiva formulata nell’ambito dell’esecuzione di un concordato preventivo liquidatorio, consistente nel pagamento del solo tributo con rinuncia integrale a interessi e sanzioni.

Il principio di carattere generale, dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria impone che l’obbligazione tributaria non possa essere liberamente modificata o negoziata tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Tale assunto trova fondamento nell’articolo 23 della Costituzione, secondo il quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. L’obbligazione tributaria, per effetto di tale previsione costituzionale, è istituita e regolata da disposizioni di legge imperative e, pertanto, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo, sia per l’Ente impositore. Ne consegue, per quanto qui di interesse, che “il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali.

L’istituto della transazione fiscale introdotto dall’art. 182-ter della c.d. “legge fallimentare concerne solo i tributi e i relativi accessori “amministrati dalle agenzie fiscali”, nonché i contributi “amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie” e relativi accessori. In virtù di tale norma, nell’ambito del concordato preventivo (commi da 1 a 4) e dell’accordo di ristrutturazione (commi 5 e 6), il debitore ha la possibilità di proporre la riduzione o la dilazione dei predetti tributi “amministrati” e dei menzionati contributi.

Il campo applicativo dell’istituto disciplinato dall’art. 182-ter concerne l’aspetto meramente “gestionale-amministrativo” del tributo e non anche la sua natura o tipologia, conseguendone che oggetto della c.d. “transazione fiscale” possono essere sia i tributi erariali che quelli locali, laddove amministrati dalle agenzie fiscali, in forza di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 300 del 1999.

Il fatto che il legislatore abbia più volte riformato la materia senza includere espressamente i tributi locali, pur a fronte di sollecitazioni dottrinali e giurisprudenziali e persino di una delega legislativa in tal senso, viene interpretato come scelta consapevole e dunque ostativa a un’estensione analogica dell’istituto. La proposta transattiva indicata dall’ente risulta formulata nella fase di esecuzione di un concordato preventivo di tipo liquidatorio, dopo l’omologazione dello stesso da parte del tribunale e riguarda crediti sorti dopo l’omologazione del concordato stesso. La fattispecie prospettata dall’ente, per la Sezione, non è riconducibile al perimetro applicativo della norma, essendo quest’ultimo riferito alle proposte transattive – relative a debiti preesistenti – formulate, in una fase procedurale diversa, antecedente a quella di redazione del Piano di cui all’art. 160 o nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione del debito, di cui all’articolo 182-bis.

La deliberazione, pur giungendo a una conclusione negativa, segnala l’evoluzione normativa che consente agli enti territoriali di introdurre forme di definizione agevolata delle proprie entrate, evidenziando così un equilibrio tra rigidità dei principi tributari e progressiva apertura a strumenti di gestione più flessibili ed efficaci.

Transazione fiscale esclusa per i crediti gestiti autonomamente dal Comune

Con la deliberazione n. 64/2022 la Corte dei conti, Sez. Umbria, ha affermato che per i crediti tributari gestiti autonomamente da un Comune, non è applicabile la disciplina della transazione fiscale, derogatoria rispetto al principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, e riferita alle fattispecie tassativamente previste dall’art. 182 ter del R.D. n. 267/1942, ossia ai soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali.
Nel caso di specie, il Comune istante risulta creditore nei confronti di una società di costruzioni a responsabilità limitata in liquidazione, la quale ha manifestato l’intendimento di presentare all’Ente una proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Considerato che i crediti de quibus sono rappresentati da IMU, l’Ente ha chiesto di sapere, qualora venisse presentata la predetta proposta di ristrutturazione, se l’Ente possa legittimamente addivenire, nel fermo rispetto degli ulteriori requisiti oggettivi, alla stipula di un accordo ex artt. 182 bis e 182 ter della legge fallimentare.
Con riguardo agli istituti regolati dagli articoli 182 bis e 182 ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, Legge Fallimentare, la Corte osserva che secondo l’articolo 182 bis, “l’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti 6 stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore […]”. L’articolo 182 ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 disciplina, invece, l’ipotesi della transazione fiscale che consente alle imprese di ristrutturare i debiti aventi natura tributaria e contributiva. Con particolare riguardo ai debiti tributari, la disposizione fa espressa menzione “dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali”, mentre non contiene alcun riferimento ai crediti tributari gestiti direttamente dagli Enti Locali. Tali crediti risultano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’istituto in parola e assoggettabili esclusivamente alla disciplina generale del concordato preventivo ex artt. 160 e seguenti del citato R.D. n. 267/1942 o, in alternativa, agli accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del richiamato art. 182 bis del medesimo testo normativo.
Per la Sezione, non è possibile per il Comune ridurre i crediti tributari, gestiti direttamente, tramite transazione fiscale, prevista tassativamente solo nel caso “dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali”. È possibile, invece, per un Comune dare il proprio assenso ad un accordo, avente ad oggetto crediti tributari, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis del RD 16 marzo 1942, n. 267, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di legge.

 

La redazione PERK SOLUTION