Fondo Povertà: Linee guida Quota Servizi e Quota Povertà Estrema 2024-2026

Sono state pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le Linee Guida relative all’utilizzo delle risorse della Quota Servizi e della Quota Povertà Estrema del triennio 2024-2026, con i relativi allegati.

Le Linee Guida si rivolgono agli operatori degli Ambiti Territoriali Sociali destinatari del trasferimento della Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP) e/o della Quota Povertà Estrema (QPE), agli Enti gestori delle risorse e a tutti i soggetti attuatori delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026.

Sono inoltre disponibili i documenti utili alla rendicontazione delle risorse e il modello di Piano di attuazione locale (PAL) utile alla programmazione delle risorse della quota servizi da implementare in Piattaforma Multifondo a partire dalla seconda metà di ottobre. Istruzioni utili in merito saranno fornite alle Regioni e agli Ambiti territoriali sociali beneficiari delle risorse.

 

La redazione PERK SOLUTION

Misura dell’indennità da corrispondere al vicesindaco, durante il periodo di supplenza del sindaco sospeso dal prefetto

Con la deliberazione n. 294/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia ha fornito risposta ad una richiesta di parere  volta ad appurare se il Vicesindaco di un Comune, chiamato ad esercitare le funzioni vicarie con piena responsabilità della gestione amministrativa dell’Ente, a seguito della sospensione del Sindaco da parte della Prefettura, possa beneficiare dell’indennità nella misura stabilita per il Sindaco.

Secondo la Sezione, al Vicesindaco, nel periodo di esercizio delle funzioni vicarie a seguito della sospensione di diritto del Sindaco disposta dal Prefetto in seguito all’applicazione di una delle misure coercitive indicate dall’art. 11 del d.lgs. n. 235/2012, va corrisposta l’indennità nella misura percentuale stabilita dall’art. 4 del D.M. 4 aprile 2000 e s.m.i. e non quella prevista per il titolare della carica. In altri termini, anche quando il Vicesindaco assume la pienezza dei poteri del Sindaco, la sua indennità resta parametrata al 50% di quella del primo cittadino, come fissato dalla normativa secondaria.

La normativa non prevede alcuna deroga in caso di esercizio effettivo delle funzioni vicarie, anche se protratte per lungo tempo. L’indennità del Vicesindaco rimane quindi quella percentuale, indipendentemente dalla pienezza dei poteri esercitati. Il Collegio non ignora che altre Sezioni hanno espresso considerazioni di segno opposto (cfr. SRC Liguria n. 4/2021/PAR e SRC Campania n. 77/2025/PAR e n. 78/2025/PAR) e tuttavia non può discostarsi dall’indicazione univoca che si ricava dalla lettura delle norme che non fanno alcuna distinzione sotto il profilo della durata, ma neppure della gravosità dell’impegno, tra “assenza” e “impedimento temporaneo” e la “sospensione dall’esercizio della funzione” del sindaco.

Ritiene, quindi, il Collegio che, alla luce della natura dell’emolumento oggetto di disamina, del tutto slegata dall’effettivo e concreto esercizio delle relative funzioni vicarie, anche al ricorrere della specifica ipotesi impeditiva in rilievo (sospensione dalla carica del titolare ex art. 11 d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235) non possa riconoscersi in favore del sostituto l’indennità prevista per il titolare della carica sospeso, ma unicamente quella prevista e determinata nella misura del 50 per cento del Sindaco dalle disposizioni regolamentari sopra riportate.

 

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ARAN: Pubblicato il Rapporto sul Monitoraggio della Contrattazione Integrativa nel Settore Pubblico

L’Aran ha pubblicato il suo dodicesimo Rapporto sul monitoraggio della contrattazione integrativa nel lavoro pubblico, relativo agli anni 2023 e 2024. Il Rapporto, redatto ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, analizza l’attività negoziale nelle sedi di contrattazione integrativa ed offre una panoramica dettagliata e un’analisi comparativa dei dati. Il Rapporto si divide in due parti: nella prima parte, viene svolta un’analisi generale sulle risultanze dell’anno 2024; nella seconda parte, si approfondiscono, con un’analisi di maggior dettaglio, i contenuti dei contratti pervenuti nel 2023.

Prime risultanze dell’anno 2024

Aumento dei contratti integrativi: l’attività contrattuale delle amministrazioni nel 2024 ha registrato un aumento del 7% rispetto all’anno precedente. I comparti che hanno contribuito maggiormente a questa crescita sono Funzioni Locali e Istruzione e Ricerca, entrambi con un incremento del 10%.

Aumento delle sedi di contrattazione che hanno inviato almeno un contratto: nel 2024, il 72% delle sedi di contrattazione ha trasmesso almeno un atto negoziale, il dato più alto mai registrato finora. Questo dato mostra, oltre all’aumento dell’attività negoziale, anche un maggior tasso di adesione e di conformità all’obbligo di trasmissione dei contratti integrativi alla banca dati di Aran e Cnel.

Focus geografico: La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di contratti integrativi inviati (2.940), mentre il Veneto si distingue per il più alto tasso di sedi di contrattazione attive (73%).

Contenuto dei contratti: in base a quanto dichiarato dalle amministrazioni nella trasmissione, i contratti integrativi del 2024 sono soprattutto di tipo economico (51%), ma vi è comunque una quota significativa di contratti normativi (44%). Questo dato evidenzia una tendenza a regolare le materie del secondo livello in modo più organico, frutto anche di una maggiore attenzione alle norme del contratto nazionale che spingono in questa direzione.

Adesione della RSU: il 92% dei contratti ha visto anche l’adesione delle RSU, indicatore di buona qualità delle trattative.

Atti unilaterali: lo strumento dell’atto unilaterale è stato utilizzato solo nello 0,7% dei casi, a conferma dell’efficacia della negoziazione tra le parti.

Composizione della delegazione di parte pubblica: nell’85% dei contratti trasmessi la delegazione datoriale è formata esclusivamente da dirigenti o funzionari; nel restante 15% vi sono anche componenti di organi politici; molto rilevante la presenza della componente politica nelle Università (in quanto presente il Rettore o un Consigliere nell’81% dei contratti sottoscritti) e negli egli Enti di ricerca (18 su 34, pari al 53%).

 

Analisi di dettaglio dei contenuti dei contratti del 2023

Funzioni Centrali: l’83% delle trattative è stato finalizzato alla distribuzione delle risorse decentrate. Sono state rilevati, in pochi casi, alcune materie non contrattabili (ad esempio, procedure per le progressioni verticali in deroga, mobilità tra sedi).

Funzioni Locali: è prevalente la quota dei contratti di tipo economico (63%), ma riveste una certa importanza anche quella dei contratti di tipo normativo (33%). Vi sono alcuni contratti che trattano materie non contrattabili in base alle norme nazionale: ad esempio, i contenuti generali dei piani di formazione, l’istituzione della mensa ed i buoni pasto, i criteri di conferimento degli incarichi di elevata qualificazione.

Istruzione e Ricerca: è stata rilevante la percentuale di contratti a carattere normativo (60%), soprattutto nel settore della Scuola. È stato osservato, in quest’ultimo settore, un certo numero di materie non contrattabili, soprattutto in ambiti quali, l’assegnazione del personale alle diverse sedi dell’Istituzione scolastica, i criteri per la fruizione di alcuni permessi, l’articolazione dell’orario di lavoro.

Sanità: I contratti di tipo economico e quelli su materie specifiche sono la parte preponderante de contratti pervenuti (46% e 38% rispettivamente). Tra le materie rilevate non contrattabili, si segnalano i criteri per la valutazione del personale, i contenuti generali dei piani per la formazione.

 

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PNRR; Le indicazioni operative del MEF su gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo

Con la circolare n. 22 del 19 settembre 2025, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS), fornisce indicazioni operative puntuali per la gestione finanziaria, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo delle misure finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il dispositivo mira a coniugare la necessità di accelerare la spesa, in vista della chiusura operativa del programma entro il 2026, con gli obblighi di tracciabilità, controllo e tutela degli interessi finanziari nazionali ed europei.

La circolare muove in un contesto normativo e temporale molto serrato: da un lato, le recenti modifiche legislative italiane che hanno ridefinito le procedure di attivazione dei fondi NGEU e le modalità di erogazione ai soggetti attuatori; dall’altro, l’indirizzo comunitario definito dalla Comunicazione “NextGenerationEU-The road to 2026”, che invita gli Stati membri a revisionare i piani e a predisporre con anticipo la documentazione per la domanda di pagamento finale.

Per quanto riguarda le procedure di attivazione delle risorse del Fondo Next Generation EU-Italia, gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –IGPNRR, la circolare ricorda che sono intervenute nel tempo alcune modifiche normative, tra cui si segnala l’articolo 6 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, che ha stabilito modalità e tempistiche di erogazione delle risorse. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede, di norma, ad anticipare alle amministrazioni titolari delle misure le risorse occorrenti entro 15 giorni dalla presentazione delle richieste via ReGiS, e consente alle amministrazioni di acquisire provvista anche antecedentemente al ricevimento delle singole richieste dei soggetti attuatori. Questa previsione è pensata per limitare tensioni di cassa e velocizzare i trasferimenti ai livelli operativi. Ai fini dell’attivazione delle risorse del Fondo Next Generation EUItalia non è necessario che le amministrazioni centrali abbiano già ricevuto le corrispondenti richieste di pagamento da parte dei soggetti attuatori, in quanto l’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, abilita le PA centrali ad acquisire la provvista di liquidità presso il Ministero dell’economia e delle finanze anche “antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.

La circolare chiarisce che la quota FOI è aggiuntiva rispetto ai finanziamenti ordinari, che la sua attribuzione è definitiva solo a consuntivo e che le amministrazioni devono dare evidenza separata dei trasferimenti FOI nelle richieste a ReGiS, con comunicazioni trimestrali al MEF. L’allocazione definitiva della FOI avverrà sulla base dei dati di spesa effettivi; eventuali eccedenze saranno recuperate.

Si ribadisce la misura ordinaria delle anticipazioni al 30% del contributo assegnato (con riferimento all’art. 11 del d.l. n.19/2024), e recepisce la possibilità introdotta dalla normativa successiva di erogare, a fronte di attestazioni di avanzamento e controlli ordinari, fino al 90% della quota PNRR quando lo stato di avanzamento è almeno del 50% del costo complessivo dell’intervento. Questa combinazione di strumenti mira a conciliare accelerazione dei lavori e affidamento sulla responsabilità degli attuatori.

Viene richiamato, inoltre, l’obbligo di aggiornamento mensile del sistema ReGiS con dati finanziari, procedurali e di realizzazione fisica, e sollecitando la tempestiva predisposizione della documentazione di supporto per la domanda di pagamento finale, considerando i termini fissati dalla Commissione: risultati completati entro 31 agosto 2026; domanda finale entro 30 settembre 2026; valutazione della Commissione entro 30 novembre 2026; pagamento ultima rata entro 31 dicembre 2026.

 

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TrasparenzAI, software open source per obblighi di pubblicazione delle PA

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha reso operativa la Piattaforma Unica della Trasparenza integrando la soluzione open source TrasparenzAI, sviluppata in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). L’iniziativa rappresenta un passo significativo per la centralizzazione e la verifica automatica degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33/2013; la soluzione combina tecniche di web crawling e analisi automatica per valutare la conformità delle sezioni “Amministrazione Trasparente” su decine di migliaia di siti istituzionali. Questo contributo analizza gli elementi tecnici, giuridici e organizzativi dell’iniziativa, valuta benefici e rischi, e propone raccomandazioni operative per tradurre il progetto in impatti sistemici e sostenibili.

TrasparenzAI è presentata come una soluzione open source sviluppata nel quadro di un protocollo di intesa tra ANAC e CNR, progettata per analizzare automaticamente le sezioni “Amministrazione Trasparente” dei siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche. Secondo il rilascio ufficiale, la piattaforma è in grado di analizzare 23.663 siti istituzionali in meno di 20 ore, attraverso un sistema di navigazione automatica che verifica la presenza delle sezioni previste dal d.lgs. 33/2013 e individua eventuali carenze strutturali o di contenuto.

Le informazioni presenti in TrasparenzAI si basano – quindi – sui dati acquisiti tramite una navigazione automatica dei siti delle Pubbliche Amministrazioni e questi dati, ben valorizzati, andranno a costituire parte della Piattaforma Unica della Trasparenza di Anac che riunisce banche dati interne all’Autorità e fonti esterne. In particolare, al momento i dati acquisiti provengono dalle seguenti fonti: la Banca dati nazionale Anac dei contratti pubblici, la Banca dati dei servizi pubblici locali, i dati sulle attestazioni degli OIV, la banca dati Istat sulla popolazione residente; la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del MEF, l’indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (Indice IPA).

 

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I proventi da sanzioni stradali destinati al welfare della Polizia Locale restano fuori dal tetto del trattamento accessorio

Con la deliberazione n. 281/2025/PAR, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – ha chiarito che le risorse destinate al welfare integrativo del personale di Polizia Locale, quando finanziate con i proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 del Codice della strada, non sono soggette al limite del trattamento accessorio previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Le risorse destinate al welfare integrativo hanno natura non retributiva ma assistenziale-previdenziale, come già affermato dalla giurisprudenza contabile (Sezione Autonomie n. 17/2024/QMIG). L’art. 1, c. 124, l. 207/2024 ha stabilito che, in via generale, anche le risorse per il welfare integrativo concorrono al limite dell’art. 23, salvo che si tratti di fondi “riconosciuti a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale”.

L’art. 208, c. 4, lett. c), d.lgs. 285/1992 prevede che una quota pari al 50 per cento (ovvero in diversa misura ex comma 5 dello stesso art. 208) dei proventi da sanzioni stradali spettanti agli enti locali possa essere destinata, tra l’altro, a misure di assistenza e di previdenza per il personale appartenente ai Corpi e ai Servizi di Polizia municipale.

Quand’anche si dovesse ritenere che la destinazione delle risorse al welfare integrativo del personale di Polizia locale non possa ritenersi impressa da una specifica disposizione di legge, integrando la detta finalità una delle possibili destinazioni che le amministrazioni locali possono imprimere ai proventi da sanzioni stradali, l’art. 98, c. 1, lett. b), del contratto collettivo relativo al triennio 2019-2021 e sottoscritto a novembre 2022, recependo l’art. 208, c. 4, lett. c), abilita espressamente le amministrazioni locali a devolvere i proventi anche a finalità assistenziali del detto personale, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 82 del contratto collettivo (cfr. Sezione delle Autonomie n. 5/2019/QMIG, che valorizza, ai fini del vincolo sulle risorse – seppure in relazione alle finalità previste dal comma 5 bis dell’art. 208 – la fonte contrattuale).

Ne consegue, quindi, che dette risorse possano ritenersi tuttora escluse dal limite normativo previsto dall’art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017.

 

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Società pubbliche, dai commercialisti focus sui processi di aggregazione

È stato pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionale ricerca dei commercialisti un documento dal titolo “Le aggregazioni di società a partecipazione pubblica”, che analizza i processi di aggregazione delle società a partecipazione pubblica, fenomeno attuato con sempre maggior frequenza poiché consente sia di superare la frammentazione delle gestioni dei servizi pubblici locali, come auspicato dal Decreto di riordino dei servizi pubblici locali (d.lgs. 201/2022) sia di attuare quei processi di razionalizzazione delle società pubbliche che sono richiesti dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016 e s.m.i.).

L’analisi prende avvio da una ricognizione normativa, per poi evidenziare le principali criticità che ostacolano l’attuazione delle operazioni aggregative. In particolare, viene sottolineato come il favore espresso dal legislatore e la valenza strategica delle aggregazioni non trovino adeguato sostegno nell’attuale quadro normativo, caratterizzato da disposizioni frammentarie e non sempre coerenti.

I processi di aggregazione si realizzano prevalentemente tramite operazioni straordinarie di natura societaria disciplinate dal Codice civile, senza un corrispondente riferimento né nel Tusp né nel decreto di riordino, né tantomeno nelle normative settoriali sui servizi pubblici. Tale lacuna ha prodotto interpretazioni amministrative eterogenee, che in molti casi hanno complicato e rallentato i percorsi di attuazione. Inoltre, la presenza di regimi vincolistici pensati per altre finalità incide negativamente sui tempi e sulla fattibilità delle operazioni, laddove invece servirebbe un quadro incentivante.

Da qui l’esigenza, emersa con chiarezza nel documento, di una disciplina specifica e semplificata per i processi aggregativi, capace di riconoscere la natura unitaria del fenomeno, pur articolato in singole operazioni straordinarie. Un approccio normativo più mirato consentirebbe istruttorie più snelle e coerenti con la logica di medio-lungo periodo che sottende le scelte strategiche di aggregazione. Infine, viene sottolineato come, nei casi di aggregazioni che coinvolgano società a partecipazione pubblica con presenza di soci privati e gestione di servizi pubblici, sarebbe opportuno prevedere un quadro normativo semplificato che, oltre a garantire efficienza, assicuri la continuità e la stabilità dei servizi affidati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incarichi affidati in modo continuativo a tre avvocati in violazione del principio di rotazione

Con la delibera n. 335 del 23 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha posto l’attenzione su una vicenda che solleva questioni di rilievo nel rapporto tra amministrazioni pubbliche e affidamenti di servizi professionali: il ricorso sistematico e pluriennale da parte di un Comune a tre avvocati esterni per la gestione del contenzioso.

ANAC ha chiarito che l’affidamento dei servizi legali costituisce un appalto di servizi quando ha carattere continuativo o periodico. Solo gli incarichi conferiti occasionalmente e in relazione a specifiche controversie possono essere qualificati come contratti d’opera professionale. Il Comune, invece, ha proceduto a un’esternalizzazione stabile e reiterata, corrispondendo ai tre professionisti un compenso mensile predeterminato, assimilabile alla retribuzione annua prevista dal CCNL Funzioni locali, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità delle prestazioni.

L’operato dell’Ente si pone in contrasto con i principi cardine del Codice dei contratti pubblici:

  • economicità ed efficacia, poiché i compensi non sono legati al risultato o all’impegno effettivo;
  • imparzialità e parità di trattamento, in quanto l’affidamento esclusivo a tre legali ha impedito l’accesso ad altri professionisti;
  • trasparenza, proporzionalità e pubblicità, assenti nelle procedure di scelta;
  • soprattutto, il principio di rotazione, sistematicamente disatteso.

ANAC ha evidenziato come siano stati conferiti oltre 2.100 incarichi ai medesimi professionisti, determinando una rendita di posizione in loro favore e frustrando il favor partecipationis, che costituisce uno degli obiettivi primari della disciplina sugli appalti. La gestione dell’area legale dal 2011 a oggi appare, secondo l’Autorità, in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’art. 97 Cost. L’assenza di un’Avvocatura comunale adeguatamente strutturata ha contribuito a giustificare un’esternalizzazione totale che, invece, dovrebbe essere limitata a fattispecie particolari richiedenti professionalità specialistiche.

 

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Rendicontazione delle spese elettorali relative all’anno 2025

Il Ministero dell’interno, con comunicato del 17 settembre 2025, rende noto che a seguito di una verifica effettuata sui dati inseriti all’interno dell’applicazione denominata “Finanza Locale” del portale “DAIT Servizi”, sono ancora numerosi gli enti che non hanno ancora avviato la procedura di rendicontazione delle spese elettorali.

Il Ministero ricorda che per la presentazione della rendicontazione gli enti devono preliminarmente chiedere le credenziali di accesso all’applicativo “Finanza Locale” sulla piattaforma DAITWEB agli amministratori delle utenze della Prefettura di riferimento, in quanto le stesse sono diverse dalle altre, in particolar modo da quelle elettorali.

Per il buon fine della procedura, al termine dell’inserimento dei dati, il rendiconto va CHIUSO e poi INVIATO IN PREFETTURA, sempre tramite procedura, per il successivo controllo. La sola chiusura NON equivale ad Invio, con la conseguenza che il rendiconto risulterebbe non presentato e l’ente, pertanto, considerato inadempiente all’obbligo di presentazione dello stesso.

Per problematiche legate esclusivamente al nuovo applicativo, è possibile inviare una richiesta di supporto alla mail dedicata:  rendicontielettorali.fl@interno.it.

 

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Conti giudiziali, il Vademecum della Corte dei conti Emilia-Romagna

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, ha pubblicato un Vademecum, offrendo una guida operativa preziosa per garantire correttezza, trasparenza e tempestività nella resa dei conti giudiziali. Per gli enti locali, il suo rispetto non è solo un obbligo formale: è uno strumento essenziale per evitare rilievi, sanzioni, ma anche per contribuire a una gestione finanziaria responsabile e credibile.

Punto di partenza del documento è il censimento degli agenti contabili di ciascuna amministrazione (Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174. Codice di giustizia contabile – c.g.c. – art. 138 Anagrafe degli agenti contabili), adempimento necessario e strumentale alla “presentazione” del conto giudiziale alla propria amministrazione (art. 139 c.g.c.) e al successivo “deposito” del conto giudiziale alla Corte dei conti. Le amministrazioni comunicano alla Corte dei conti i dati identificativi degli agenti contabili tenuti alla resa del conto; è di fondamentale importanza che ogni variazione che li riguardi, sia con riferimento a ciascun agente che a ciascuna gestione, sia comunicata tempestivamente alla Sezione territorialmente competente della Corte dei conti per l’aggiornamento della banca dati (art. 138, 2° comma). Qualora il conto per quell’agente e per quella gestione non risultasse depositato, anche sulla base di dati incongruenti tra quelli presenti a sistema con quelli comunicati dall’ente, il PM promuoverà il giudizio per la resa del conto. Sono considerati agenti contabili: il tesoriere o cassiere; l’economo o responsabile della cassa interna; gli incaricati della riscossione; i consegnatari di beni; i consegnatari titoli azionari e partecipativi e chiunque maneggi denaro pubblico o custodisca beni. Sono esclusi dall’obbligo di rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna beni per solo debito di vigilanza ovvero gli “agenti amministrativi” che, peraltro, devono osservare quanto previsto dai regolamenti aziendali per la presentazione dei conti amministrativi. Non sono tenuti al conto giudiziale i soggetti che detengono beni mobili d’ufficio solo per debito di vigilanza o materiali d’uso (come registri e stampe), ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924.

In applicazione dell’art. 138 comma 4 “i conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, la Corte dei conti ha reso disponibile per tutte le amministrazioni, sul sito istituzionale www.corteconti.it il “Sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali” (SIRECO). SIRECO consente alle amministrazioni di inserire autonomamente gli agenti contabili nel sistema informativo. Tuttavia, non è consentita la modifica dei dati già inseriti: questa funzione è infatti riservata alla Segreteria della Sezione che può aggiornare l’anagrafica degli agenti contabili sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle amministrazioni o a seguito di specifica richiesta motivata entrambe da inviare via PEC.

Tutti i conti giudiziali, presentati dagli agenti contabili alle amministrazioni di appartenenza, devono essere parificati ed approvati dai competenti organi di ciascun ente e solo all’esito di detti adempimenti, depositati presso la Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei conti territorialmente competente.
La parifica dei conti delle amministrazioni locali è a cura del Responsabile del servizio finanziario e deve avvenire nel rispetto del principio di alterità tra controllore e controllato, secondo cui il soggetto che esercita il controllo non deve coincidere, né direttamente né indirettamente, con il soggetto o l’ente controllato.

Il Vademecum fornisce, inoltre, istruzioni operative puntuali sulla resa e sul deposito dei conti giudiziali. Particolare attenzione è dedicata a due aspetti cruciali i termini di presentazione e trasmissione del conto giudiziale e i compiti del responsabile del procedimento, figura introdotta dal Codice della giustizia contabile.

 

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