Contributo stabilizzazione del personale ex Ente Tabacchi Italiani (E.T.I.). Saldo anno 2025

La Direzione centrale della Finanza Locale comunica che con decreto dirigenziale del 23 settembre 2025, è stato disposto il pagamento del saldo, nella misura del 30%, del contributo assegnato nell’anno 2025 a favore delle province, delle città metropolitane, dei comuni, per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione, presso gli enti medesimi, del personale ex E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani), ai sensi dell’articolo 9, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

Il pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sia per gli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, sia nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore degli enti che, entro e non oltre il 30 novembre 2025, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Come già evidenziato in occasione di precedenti comunicazioni la Direzione ricorda che rappresenta uno specifico obbligo degli enti comunicare al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, le intervenute interruzioni del rapporto di lavoro del personale ex E.T.I. Gli enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo loro assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale consultando la sezione “Banche dati degli enti locali“ selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “CONTRIBUTO STABILIZZAZIONE PERSONALE EX ETI”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nullo, per mancanza di causa, l’impegno di una società a versare al comune un canone annuo determinato in base agli introiti realizzati

È nulla, per mancanza di causa, la clausola di convenzione stipulata tra un comune ed una società di produzione di energie rinnovabili che imponga a quest’ultima di versare all’ente locale una somma pari ad una percentuale dell’importo, al netto dell’IVA, del totale degli introiti percepiti e fatturati annualmente per la produzione di energia elettrica. È quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6161 del 14 luglio 2025.

Sottolinea la Sezione che la convenzione stipulata tra un comune ed una società di produzione di energie rinnovabili rientra tra gli accordi di cui all’art. 11 della l. n. 241 del 1990, sicché ad essa si applicano i principi fissati dagli artt. 1325 n. 2 c.c., in forza del quale ogni spostamento patrimoniale deve avere una causa giustificatrice, e 1322, comma 2, c.c., in forza del quale i contratti atipici devono essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Di conseguenza, è nulla, per mancanza di causa, la clausola che impone alla società la corresponsione di una somma corrispondente al 7,5% dell’importo, al netto dell’IVA, del totale degli introiti percepiti e fatturati annualmente dalla società per la produzione di energia elettrica; tale corresponsione, infatti, non è supportata da un’adeguata giustificazione, non rinvenibile nell’unico obbligo che il comune ha assunto nella predetta convenzione ovvero “a non compiere alcuna attività che possa risultare di intralcio alla esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione alla gestione alla manutenzione ed al funzionamento dell’impianto”. Tale obbligo deve infatti già ritenersi imposto al comune in forza dei principi generali di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241 del 1990.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Aggiornato il Bando Tipo n.1 per l’affidamento di servizi e forniture

Anac ha provveduto all’aggiornamento del “Bando tipo n. 1/2023 – Schema di disciplinare – Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, a seguito delle modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dal decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024.

Con l’occasione l’Autorità è anche intervenuta su parti del bando che non sono state toccate dal Correttivo, per apportare modifiche utili a risolvere problemi interpretativi e applicativi emersi in sede di prima applicazione del Codice e per meglio chiarire le modalità attuative di alcuni nuovi istituti.  Contestualmente è stato anche aggiornato lo schema della domanda di partecipazione.

Data la consistenza degli interventi, l’attività di revisione del bando e della domanda di partecipazione è stata condotta con l’ausilio del gruppo di lavoro già costituito per la redazione della prima versione del bando, di cui fanno parte Consip, Invitalia, i rappresentanti dei soggetti aggregatori, Itaca e la Fondazione IFEL.

 

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Bando Sport Missione Comune 2025: scade oggi il termine di presentazione delle domande

Scade oggi il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al bando ICS Sport Missione Comune 2025. I Comuni, le Unioni di Comuni, i Comuni in forma associata, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni potranno presentare le istanze per usufruire attraverso i mutui agevolati dei contributi in conto interessi deliberati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali ICS a fronte degli stanziamenti dedicati nella legge di bilancio 2025.

Attraverso il prodotto Mutuo Ordinario Sport Enti Locali e Regioni, l’Istituto intende sostenere interventi volti a migliorare la dotazione e la qualità degli impianti sportivi pubblici, promuovendo al tempo stesso inclusione, benessere e sostenibilità energetica. Le agevolazioni sono rese possibili grazie ai contributi in conto interessi deliberati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali.

I contributi sono destinati alla copertura totale degli interessi su mutui a tasso fisso contratti per:

  • Costruzione, ampliamento, ristrutturazione, efficientamento energetico e messa a norma di impianti sportivi (anche scolastici) e piste ciclabili;
  • Acquisto di immobili da destinare a uso sportivo;
  • Acquisto di attrezzature funzionali alla pratica sportiva;
    Cofinanziamento di bandi PNRR, regionali, “Sport e Periferie” e altri contributi pubblici;
  • Coprire maggiori spese derivanti da variazioni di prezzo, perizie suppletive, prescrizioni normative o riduzione dei contributi pubblici successivamente all’appalto.

L’importo massimo del finanziamento agevolato varia in base alla dimensione dell’ente beneficiario:

  • 2 milioni di euro per Piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti);
  • 4 milioni per Comuni tra 5.001 e 100.000 abitanti, Unioni di Comuni e Comuni associati;
  • 6 milioni per Comuni oltre 100.000 abitanti, Capoluoghi, Città Metropolitane, Province e Regioni.

Portale ICS – Accedi al Bando Sport 2025

 

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In G.U. il decreto Conto Termico 3.0: più incentivi per efficienza e rinnovabili negli edifici

È stato pubblicato in G.U. n. 224 del 26-09-2025, il decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE), recante “Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”.

Il provvedimento aggiorna e potenzia il meccanismo di incentivazione per interventi di piccole dimensioni, finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici. Il testo prevede un limite di spesa annua di 900 milioni, di cui 400 destinati alle PA e 500 per i privati.

Tra le principali novità introdotte vi è l’estensione dei beneficiari, con gli enti del Terzo Settore equiparati alle amministrazioni pubbliche. Sono aggiornati inoltre i massimali di spesa, specifici e assoluti, per adeguarli ai nuovi costi di mercato. Il perimetro degli edifici coinvolti per gli interventi di efficienza energetica, finora riservati alla PA, è ampliato anche agli edifici non residenziali privati.

In aggiunta agli interventi già previsti, quali l’isolamento termico, l’installazione di pompe di calore o di collettori solari, sono incentivabili nuove tipologie di intervento quali ad esempio gli impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche. Il decreto riconosce una copertura media del 65% delle spese ammissibili che arriva al 100% nel caso di interventi realizzati su edifici pubblici in comuni fino a 15.000 abitanti, scuole pubbliche, ospedali e strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di cura, assistenza o ricovero.

Viene introdotta la possibilità, per soggetti pubblici e privati, di accedere agli incentivi anche attraverso Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o configurazioni di autoconsumo collettivo. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), responsabile dell’attuazione del meccanismo, provvederà all’aggiornamento del portale informatico per la presentazione delle richieste entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

 

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Il Garante Privacy sanziona un Comune per pubblicazione illecita di dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione di 12.000 euro a un Comune per la pubblicazione illecita, sul sito istituzionale, dei dati personali di centinaia di cittadini.

Le informazioni erano contenute nei registri delle richieste di accesso civico e documentale, caricati nella sezione Amministrazione trasparente e rimasti consultabili almeno fino ad aprile 2024. Nei documenti erano riportati dettagli riferiti a 1.455 istanze presentate tra il 2017 e settembre 2023: nomi e cognomi dei richiedenti e dei destinatari, numeri di protocollo, oggetto e descrizione delle istanze. In alcuni casi, inoltre, erano presenti dati ulteriormente delicati, come i nominativi di proprietari di immobili, intestatari di pratiche edilizie e persino informazioni riconducibili allo stato di salute di un cittadino

Il Comune, nel corso del procedimento, ha tentato di giustificare la scelta richiamando un’“interpretazione ampia del principio di trasparenza”. Una tesi non accolta dal Garante, che ha ribadito come la corretta applicazione della normativa richieda la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e l’oscuramento dei dati personali prima della pubblicazione.

L’Autorità ha inoltre ricordato che la diffusione di tali informazioni risulta in contrasto con le Linee guida dell’ANAC e con la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che prevedono in maniera esplicita l’oscuramento dei dati personali nei registri degli accessi resi pubblici online, compresi i nominativi dei richiedenti e delle persone fisiche citate nei documenti.

 

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PA e obblighi di trasparenza online, il Garante privacy chiede maggiori tutele

Il Garante privacy ha dato parere favorevole ad Anac su altri 6 schemi standard di pubblicazione che le Pubbliche amministrazioni devono seguire per rispettare gli obblighi di trasparenza online. Gli schemi, previsti dal decreto trasparenza (d. lgs. n. 33/2013), tengono conto delle diverse osservazioni formulate dall’Ufficio, affinché la diffusione delle informazioni avvenga nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati.

In conformità con la disciplina europea e nazionale in materia, ed evitando così possibili conseguenze sanzionatorie, le Pa dovranno limitarsi a pubblicare nella sezione “amministrazione trasparente” dei rispettivi siti web solo dati previsti dalla normativa vigente nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Ad esempio, non potrà essere indicato il grado di parentela dei familiari dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, che non abbiano prestato consenso alla pubblicazione dei propri dati reddituali e patrimoniali.

Il Garante ha inoltre chiarito come in relazione alle procedure di conferimento degli incarichi riguardanti la dirigenza sanitaria si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per i concorsi pubblici (art. 19 del d. lgs. n. 33/2013) in cui non è prevista la pubblicità di curricula e nominativi di candidati non vincitori.

Nel parere, il Garante privacy ha suggerito di richiamare nello schema di pubblicazione dei dati personali riferiti a “titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”, la possibilità di consultare le proprie Linee sul trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (doc. web n. 3134436 e successivi aggiornamenti) che contengono ulteriori indicazioni sulle cautele da adottare.

Il Garante ha infine invitato l’Autorità anticorruzione a valutare l’opportunità di un periodo transitorio che consenta alle pubbliche amministrazioni di uniformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione.

 

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Anac: avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da maggio ad agosto 2025

L’Anac, con comunicato del 23 settembre 2025, informa che le stazioni appaltanti che abbiano effettuato procedure di affidamento nel periodo maggio-agosto 2025 sono tenute al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Sul Portale dei pagamenti di Anac sono presenti gli avvisi di pagamento pagoPA per adempiere a tale obbligo. Il dettaglio delle gare afferenti agli avvisi è disponibile sul servizio Gestione Contributi Gara (GCG).

Da settembre 2025, come ulteriore canale di notifica, saranno inviate da parte dell’Autorità al responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA) e ai contribuenti stazione appaltante, anche delle comunicazioni e-mail di avvenuta generazione degli avvisi.

Si ricorda che dal 2025 le stazioni appaltanti sono chiamate ad un impegno ancora più stringente nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a seguito della delibera di autofinanziamento n. 598/2024. Le novità riguardano sia l’ampliamento dell’ambito di applicazione del contributo, sia le modalità di notifica e pagamento, con l’obiettivo di rendere più trasparente ed efficiente la riscossione.

Tutte le stazioni appaltanti dovranno assolvere all’obbligo contributivo relativo agli anni precedenti qualora non avessero ancora provveduto.

 

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Piccole opere: Proroga dei termini per la rendicontazione al 31 dicembre 2025

La Direzione centrale della Finanza locale informa i Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, legge n.160/2019 (c.d. “Piccole opere”) che, a seguito delle attività effettuate dalla Ragioneria Generale dello Stato alla fine del mese di maggio 2025, finalizzate ad adeguare le strutture del sistema ReGiS al Protocollo Unico di Colloquio di cui alla circolare MEF- RGS n. 35 del 10 ottobre 2024, sono state effettuate delle attività massive centralizzate di adeguamento/bonifica dei pagamenti ammessi.

Le citate attività hanno comportato l’impossibilità per molti Comuni di utilizzare le funzionalità ReGiS preposte alla rendicontazione. Di conseguenza, le scadenze per la presentazione dei rendiconti (entro 6 mesi dal collaudo, dal certificato di regolare esecuzione o dal pagamento del saldo finale se successivo al collaudo/CRE) ricadenti tra il 23 maggio e il 1° settembre 2025 sono automaticamente prorogate al 31 dicembre 2025.

La Direzione precisa che è compito dei Comuni beneficiari registrare il pagamento ammesso nella sezione “Pagamenti a costi reali” di ReGiS. Nello specifico, occorre cliccare sull’hyperlink del mandato e inserire il pagamento ammesso, tenendo conto che dovrà essere sempre minore o uguale all’importo di rilevanza per il progetto per ogni pagamento e minore o uguale al costo ammesso (quota finanziamento STATO) per la somma dei pagamenti.

Infine, viene raccomandato agli Enti interessati dalla presente proroga di procedere tempestivamente con le attività di rendicontazione non appena possibile, avvalendosi della documentazione tecnica e delle istruzioni operative.

 

La redazione PERK SOLUTION

I debiti fuori bilancio da riconoscere alla fine dell’esercizio vanno accantonati nel risultato di amministrazione

Riguardo alla presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere alla fine dell’esercizio, appare utile ricordare gli indirizzi espressi della magistratura contabile (cfr. specialmente Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 32/2020/EL e Sezioni riunite per la Regione siciliana, deliberazione n. 6/2021/PARI, vol. I, parte 3.6.) i quali ritengono necessario che, ai fini della verifica e del mantenimento degli equilibri, le maggiori passività siano considerate contabilmente “certe” in presenza di un ragionevole riscontro documentale del carattere “temuto” della loro esistenza (Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 32 del 2020), considerato il contenuto prescrittivo del principio generale (o postulato) n. 9 della prudenza (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1), per il quale «[n]ei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate».

Dunque, sulla base dello stesso precetto – ma anche nel rispetto del principio generale (o postulato) n. 5 della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1) – i debiti fuori bilancio già censiti, nelle more del formale riconoscimento e dell’individuazione delle necessarie coperture, devono essere inglobati nel risultato di amministrazione, utilizzando in via analogica e surrogatoria il fondo rischi (Corte dei conti, SRC Campania, deliberazioni nn. 238, 240, 249/2017/PRSP, n. 46/2019/PRSP, n. 62/2019/PAR, n. 67/2019/PAR).

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. siciliana, con deliberazione n. 220/2025/PRSP.

 

La redazione PERK SOLUTION