Chiarimenti del MEF in merito all’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) ai luoghi destinati al culto

Con la Risoluzione n. 1/2025, il Dipartimento delle Finanze è intervenuto su un tema di particolare interesse per enti locali, amministrazioni e comunità religiose: l’assoggettabilità alla TARI dei locali destinati esclusivamente al culto. Il documento prende le mosse da quesiti sorti in diversi Comuni circa l’applicazione del tributo ai luoghi di preghiera e raccoglimento, alla luce del principio comunitario del “chi inquina paga” e dei criteri di proporzionalità e congruità rispetto all’effettiva produzione di rifiuti.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) disciplina la TARI, individuando all’art. 1, comma 659, alcune ipotesi di riduzioni o esenzioni che i Comuni possono introdurre. Tra queste non rientrano i luoghi di culto. Tuttavia, il successivo comma 660 consente alle amministrazioni comunali di prevedere, con regolamento, ulteriori agevolazioni, purché finanziate attraverso risorse della fiscalità generale. Inoltre, l’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, che contiene i coefficienti per la determinazione della tariffa, annovera espressamente i “luoghi di culto” tra le utenze non domestiche, confermandone l’assoggettabilità al tributo.

La Risoluzione richiama l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui l’esenzione dalla tassa rifiuti non deriva automaticamente dalla natura religiosa dell’immobile. Le riduzioni o esclusioni sono ammissibili solo qualora venga accertato che gli spazi, per loro caratteristiche e concreto utilizzo, siano oggettivamente non idonei alla produzione di rifiuti. Tra le più recenti pronunce si ricordano le sentenze nn. 29156, 16646 e 16645 del 2022, che hanno ribadito la necessità di una valutazione in fatto, fondata su elementi oggettivi e non sulla sola classificazione catastale.

Il Dipartimento delle Finanze ha sottolineato che spetta ai Comuni esercitare la propria potestà regolamentare con attenzione al principio di proporzionalità.
In assenza di specifiche agevolazioni regolamentari, le superfici destinate al culto restano assoggettabili a TARI, ma la tariffa deve essere calibrata sulla ridotta capacità di generare rifiuti, per evitare oneri sproporzionati. Lo stesso principio di proporzionalità si applica anche nell’individuazione dei coefficienti tariffari, che possono variare entro i margini previsti dal D.P.R. 158/1999 (fino al 50% oltre i limiti minimi e massimi). Un esercizio arbitrario di tale discrezionalità potrebbe essere censurato in sede contenziosa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo potenziamento dell’assistenza degli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia: il riparto per Comune

È stata raggiunta oggi in Conferenza Unificata l’intesa sul riparto di 132 milioni di euro destinati al potenziamento dell’assistenza agli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l’anno 2025, nell’ambito della quota del Fondo unico nazionale.

Nel corso della seduta, ANCI ha evidenziato come, nonostante le ripetute richieste, nel riparto non siano stati considerati gli studenti con disabilità che frequentano le scuole paritarie, una criticità che dovrà necessariamente essere affrontata e risolta nelle prossime annualità.

Il Governo ha inoltre precisato che le risorse assegnate potranno essere utilizzate anche per i servizi relativi all’anno scolastico 2025/2026..

 

La redazione PERK SOLUTION

Welfare: INPS e ANCI insieme per l’attivazione di sportelli telematici nei comuni

L’INPS e l’ANCI hanno siglato un protocollo d’intesa, sottoscritto dai presidenti Gabriele Fava e Gaetano Manfredi, volto a promuovere l’attivazione dei Punti Utente Evoluti (PUE) e dei Punti Cliente di Servizio (PCS) nei Comuni italiani, con particolare attenzione alle aree interne e alle isole minori. I PUE e i PCS sono sportelli telematici, supportati dalla presenza di un funzionario comunale, che consentono ai cittadini di accedere in modo semplice e diretto ai servizi INPS. Dopo una prima fase di sperimentazione in 23 Comuni di 7 Regioni, il progetto è ora destinato a diventare una rete nazionale.

L’intesa prevede anche:

  • il sostegno di ANCI nella raccolta di feedback dai Comuni per migliorare i servizi;
  • iniziative di comunicazione e informazione per promuovere l’utilizzo degli sportelli;
  • il collegamento con il progetto “INPS in rete per l’inclusione”, parte dell’Accordo quadro del 27 marzo 2025 con Caritas, Comunità di Sant’Egidio e Croce Rossa Italiana, per rafforzare la rete di protezione sociale a favore dei cittadini più fragili.

Attualmente oltre 4.500 Comuni italiani non dispongono di sedi INPS: il protocollo risponde quindi alla necessità di avvicinare i servizi previdenziali e assistenziali ai cittadini, riducendo le difficoltà di spostamento, in particolare per le persone anziane, chi non ha dimestichezza con le tecnologie digitali e chi vive in aree geograficamente isolate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Avviso “Sport e Periferie 2025″: pubblicata la graduatoria dei Comuni della Linea B

E’ stata pubblicata dal Dipartimento per lo Sport la graduatoria per i Comuni, aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che hanno presentato la propria candidatura nell’ambito della linea B, con riferimento all’Avviso “Sport e Periferie 2025”. La Linea di intervento B è stata dedicata ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti con risorse pari a 45.000.000 di euro per realizzazione di nuovi Palazzetti per lo Sport multifunzionali e a energia quasi zero (nZEB), inclusa la demolizione di palazzetti esistenti e la loro ricostruzione.

Come stabilito dall’Avviso, la graduatoria è stata pubblicata anche su base regionale, al fine di riconoscere e favorire una sinergia con gli Enti territoriali, che hanno accolto la proposta di designare, attraverso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, un proprio componente nella Commissione di valutazione. In tal modo le Regioni e le Province Autonome – al netto delle ulteriori risorse che saranno destinate allo scopo, provenienti dai Fondi di sviluppo e coesione – potranno eventualmente finanziare, a scorrimento, i progetti già valutati come idonei e che non sono risultati immediatamente finanziabili.

 

La redazione PERK SOLUTION

Proroga dei contratti pubblici: giurisdizione e differenza tra proroga «contrattuale» e «tecnica»

La proroga prevista dall’articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attualmente dall’articolo 120, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) pertiene all’esercizio del potere autoritativo, risolvendosi in un affidamento diretto che deve essere motivato e che può avvenire a determinate condizioni, tale che ogni contestazione sulla sua legittimità appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo.

Va distinta la proroga «contrattuale» che trova la sua fonte nella lex specialis di gara o nel contratto e consiste in una circostanza negoziale già preventivata a monte dall’amministrazione, dalla proroga «tecnica» che, viceversa, ricorre nel caso in cui, in assenza di specifica previsione nei documenti di gara, la durata del contratto venga modificata successivamente dall’amministrazione per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente, da bandire prima della originaria scadenza contrattuale.

In motivazione la sezione ha precisato che la proroga «tecnica» ha carattere di temporaneità e di imprevedibilità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un operatore economico ad un altro. Sulla differenza tra proroga e rinnovo del contratto si veda: Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2024, n. 5051; sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1635; 8 agosto 2018, n. 4867, secondo cui: i) la proroga del contratto ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale; ii) il rinnovo realizza una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale. È quanto ricordato dal T.a.r. per il Lazio, sezione I-ter, con sentenza 7 luglio 2025, n. 13307.

 

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Ristori IMU immobili occupati abusivamente

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 luglio 2025, corredato dell’allegato A “Nota metodologica” e allegato B “Riparto del contributo”, relativo al fondo di 62 milioni di euro, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, di cui all’articolo 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n.197 e parzialmente ripartito, per l’anno 2023, per un importo complessivo di 2.451.989 euro.

Per la quantificazione del ristoro da erogare ai comuni, relativamente al minor gettito del solo anno 2023, sono stati quindi acquisiti i dati delle dichiarazioni IMU e IMU-ENC presentate nel corrente anno con riferimento all’annualità precedente, elaborando i valori della specifica sezione “Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili”.

 

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Pagamento del contributo del cinque per mille dell’IRPEF, anno d’imposta 2023 – anno finanziario 2024

Il Ministero dell’interno informa che in data 2 settembre 2025, sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, è stato disposto il pagamento del contributo, anno d’imposta 2023 – anno finanziario 2024, relativo al 5 per mille dell’IRPEF. Gli enti beneficiari possono visualizzare l’importo ad essi erogato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti”, alla voce di spettanza “CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF”.
Per quanto riguarda la compilazione e la trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare DAIT n.81 del 28 luglio 202.
Ai sensi dell’articolo 16 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, gli enti beneficiari del contributo in esame hanno l’obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite. Il rendiconto dovrà essere predisposto dagli enti avvalendosi dei modelli di certificazione allegati al presente comunicato. Hanno l’obbligo di redigere il rendiconto accompagnato dalla relazione, sempre nel rispetto del termine di un anno dalla ricezione degli importi, anche gli enti che hanno beneficiato di un contributo inferiore ad euro 20.000,00. Tali enti non sono tenuti, salva espressa richiesta delle Prefetture competenti cui spetta l’attività di verifica e controllo, all’invio del rendiconto e della relazione che, tuttavia, dovranno comunque essere conservati per 10 anni.

Da ultimo, il Ministero ricorda che, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 3 luglio 2017 e dell’articolo 16 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020. gli enti beneficiari hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti ed il rendiconto dandone comunicazione al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.

 

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Verifica istanze di trasferimento da parte dei Soggetti Attuatori della M5C2I2.2 – Piani Urbani Integrati

Facendo seguito all’emanazione del decreto del 12 giugno 2024 e al successivo comunicato del 9 giugno 2025, ai fini della presentazione delle istanze di trasferimento, con comunicato del 10 settembre 2025, il Ministero dell’interno fornisce  le indicazioni ai Comuni beneficiari del contributo di cui all’art. 21, del D. Lgs. 152/2021 (M5C2I2.2 – Piani Urbani Integrati).

Il cuore delle disposizioni riguarda la corretta gestione delle richieste di erogazione dei fondi attraverso la piattaforma REGIS. Per ciascun progetto identificato da un CUP, i Soggetti Attuatori sono chiamati a presentare separatamente tre diverse istanze: una per la quota a valere sul Recovery and Resilience Facility (RRF), una per la quota sul Piano Nazionale Complementare (PNC) e una per la quota a carico del bilancio dello Stato. Tale modalità consente al sistema di calcolare automaticamente i massimali richiedibili e le percentuali spettanti per ogni singola fonte di finanziamento, garantendo maggiore precisione e trasparenza.

Un aspetto centrale del comunicato riguarda inoltre l’ordine di priorità da rispettare nella trasmissione delle istanze. Per i progetti elencati nell’Allegato 2 del decreto 12 giugno 2024, la priorità va attribuita in sequenza a: RRF, PNC, bilancio dello Stato e, da ultimo, al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (FOI). Per i progetti ricompresi nell’Allegato 3, invece, il criterio di precedenza si riduce a due livelli: prima il bilancio dello Stato e successivamente il FOI.

Il Ministero ha poi ricostruito le otto principali configurazioni progettuali, che vanno da quelle più semplici, basate sulla sola quota statale, fino a quelle più complesse che includono RRF, PNC, Stato, cofinanziamenti e FOI. Per ciascuna fattispecie è stato predisposto uno specifico foglio Excel, che i Comuni dovranno utilizzare per calcolare correttamente gli importi richiedibili e per gestire le eventuali economie di spesa.

Proprio la gestione delle economie rappresenta un capitolo di rilievo. I Soggetti Attuatori sono infatti tenuti a registrare correttamente le somme non utilizzate, attribuendole in maniera coerente alle diverse fonti. La regola generale stabilisce che, in presenza di risorse FOI, l’economia vada imputata prioritariamente a tale fondo; a seguire, in base alla composizione finanziaria del progetto, essa deve essere ripartita tra le altre voci secondo criteri di saturazione o proporzionalità. In questo modo, ad esempio, nei progetti finanziati con quote RRF, PNC e Stato, le economie vanno allocate prima alla quota statale, poi a quella PNC e infine alla quota RRF; nei casi più articolati, che comprendono anche cofinanziamenti e FOI, il sistema di ripartizione si applica in modo progressivo, sempre partendo dal FOI.

Con queste disposizioni, il Ministero dell’Interno intende dunque garantire un processo più ordinato e trasparente di erogazione delle risorse, rafforzando il monitoraggio e la tracciabilità dei fondi destinati ai Piani Urbani Integrati. Una cornice operativa che aiuta i Comuni beneficiari a orientarsi tra le diverse fonti di finanziamento e, al contempo, assicura una gestione corretta delle risorse pubbliche nell’ambito del PNRR e delle misure complementari.

 

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Servizi ANAC: attivato il nuovo servizio di registrazione utenti

È attivo sul portale Servizi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) il nuovo sistema di registrazione utenti e attribuzione dei diritti di accesso. L’aggiornamento introduce la sezione “Area personale”, attraverso la quale sarà possibile gestire i propri dati, i profili e le deleghe utili all’utilizzo dei servizi digitali dell’Autorità. Contestualmente, il vecchio servizio è stato dismesso e non è più utilizzabile.

Anac precisa che i diritti di accesso già attribuiti rimarranno invariati, garantendo la continuità operativa per gli utenti. Il nuovo sistema consente di:

  • creare un account personale sul portale Anac;
  • gestire i dati anagrafici, di contatto e le credenziali di accesso;
  • monitorare le attività svolte;
  • richiedere, visualizzare e delegare i profili di accesso ai diversi servizi online.

L’obiettivo è offrire un’interfaccia più intuitiva e centralizzata per agevolare la gestione dei rapporti con l’Autorità.

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Gestione canile: Anac accerta proroghe illegittime e affidamenti diretti ingiustificati

Con la delibera n. 293 del 23 luglio 2025, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha acceso i riflettori sulla gestione di un canile comunale, evidenziando proroghe illegittime, affidamenti diretti non motivati e gravi criticità strutturali e igienico-sanitarie. La vigilanza dell’Autorità ha riguardato i servizi di assistenza, custodia, alimentazione e registrazione dei cani randagi, nonché il servizio di guardiania della struttura.

Secondo Anac, tra il 2008 e il 2025 il Comune ha fatto ricorso, in maniera sistematica, ad affidamenti diretti alla stessa cooperativa, senza rispettare i presupposti normativi previsti e senza fornire adeguata motivazione. L’Autorità ha sottolineato che già dall’affidamento originario del 2007 erano emerse gravi criticità infrastrutturali e impiantistiche, che hanno condizionato le scelte dell’Amministrazione. Ne è derivato un ricorso continuativo a soluzioni temporanee – proroghe e affidamenti diretti – che hanno di fatto escluso ogni confronto concorrenziale. Il risultato: per quasi 17 anni si è consolidata una gestione in contrasto con i principi di evidenza pubblica, libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

L’istruttoria ha rilevato, inoltre, l’assenza di criteri chiari per la determinazione del valore degli affidamenti; il corrispettivo riconosciuto – 1,50 euro al giorno per ciascun cane ospitato – non risulta sostenuto da motivazioni analitiche né da documentazione che ne attesti la congruità. Secondo Anac, tale importo non appare proporzionato né idoneo a garantire la corretta esecuzione di tutte le prestazioni previste, con possibili ripercussioni anche sulla tutela del benessere animale.

Nella delibera, Anac richiama il principio inderogabile sancito dalla normativa: in assenza di specifiche previsioni di legge conformi al diritto europeo, i contratti pubblici non possono essere prorogati. Una volta scaduto il contratto, l’amministrazione che intenda avvalersi ancora di quel servizio deve bandire una nuova gara pubblica. La proroga, infatti, equivale a un affidamento senza gara, in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento. Infine, l’Autorità ha ricordato che ogni affidamento di servizi deve essere preceduto da una fase di progettazione, predisposta dalla stazione appaltante, che definisca le caratteristiche del servizio richiesto e contenga tutte le valutazioni tecniche ed economiche, compresi i criteri utilizzati per determinare la base d’asta.

 

La redazione PERK SOLUTION