Banca d’Italia, garanzie finanziarie: Suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari

Per offrire uno strumento di tutela, la Banca d’Italia, in collaborazione con IVASS, ANAC e AGCM, ha predisposto un documento operativo che raccoglie i suggerimenti utili per ridurre il rischio di accettare garanzie non valide. Il mercato delle garanzie finanziarie presenta da tempo alcune criticità che hanno avuto ripercussioni significative sia per le Pubbliche amministrazioni sia per i cittadini. In diversi casi, infatti, fideiussioni e polizze assicurative fideiussorie si sono rivelate non valide o di difficile escussione. Le problematiche più frequenti riguardano:

  • emissione da parte di soggetti non autorizzati o con documenti risultati falsi;
  • emissione da soggetti formalmente abilitati ma successivamente insolventi;
  • presenza di clausole contrattuali ambigue che hanno reso complessa o impossibile l’escussione della garanzia.

Una attenta attività di controllo preventiva da parte delle Pubbliche amministrazioni può evitare di perdere la protezione offerta dalle garanzie o di incorrere in contenziosi. I principali suggerimenti riguardano:

  • Verifica della legittimazione del soggetto garante: accertarsi che la garanzia sia rilasciata esclusivamente da banche, compagnie assicurative o intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario.
  • Controllo di autenticità: adottare modalità per identificare eventuali garanzie false o contraffatte.
  • Analisi della solidità finanziaria del garante, al fine di valutare la capacità di far fronte agli impegni assunti.
  • Esame delle condizioni contrattuali, verificando la conformità alla normativa vigente e alle prescrizioni del bando di gara.

Queste buone pratiche sono utili non solo per le amministrazioni pubbliche, ma anche per i privati. Ad esempio, chi acquista un immobile in costruzione dovrebbe controllare che la garanzia fideiussoria per la restituzione degli anticipi versati provenga da soggetti legittimati e solidi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Prorogati i termini di adesione delle PA al Polo Strategico Nazionale (PSN): nuova scadenza il 23 febbraio 2027

Il Dipartimento per la trasformazione digitale informa che il termine per l’adesione delle Pubbliche amministrazioni italiane al Polo Strategico Nazionale (PSN) è stato ufficialmente prorogato dal 24 agosto 2025 al 23 febbraio 2027, in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione sottoscritta tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e il PSN.

La proroga concede quindi ulteriori 18 mesi alle amministrazioni pubbliche per sottoscrivere i contratti di utenza e aderire al modello infrastrutturale promosso dal PSN, sviluppato secondo gli standard previsti dalla Strategia Cloud Italia, con particolare attenzione a affidabilità, resilienza e indipendenza tecnologica.

Questa estensione si inserisce in un quadro di sostegno alla modernizzazione della Pubblica amministrazione, offrendo vantaggi concreti su più fronti:

  • Amministrazioni non ancora avviate: avranno più tempo per pianificare e strutturare l’intero percorso di migrazione verso il cloud, con la possibilità di gestire in maniera ordinata i processi interni.
  • Amministrazioni già finanziate dal PNRR: potranno consolidare le attività in corso, completare le fasi progettuali e procedere con la contrattualizzazione in un contesto temporale più coerente con le esigenze operative.

Questa scelta rappresenta un’opportunità per evitare accelerazioni forzate e favorire invece una adozione graduale, consapevole e sostenibile delle infrastrutture cloud strategiche.

La redazione PERK SOLUTION

Orientamenti applicativi ARAN

Pubblichiamo gli ultimi orientamenti applicativi ARAN volti a supportare le amministrazioni pubbliche nella corretta applicazione dei contratti colletivi di lavoro, nell’ambito del lavoro pubblico.

1. La dichiarazione congiunta n.2 del CCNL 5.10.2001, concernente la possibilità dell’ente di rinunciare all’indennità in caso di mancato preavviso a seguito di dimissioni del dipendente presentate per assumere presso altra amministrazione a seguito di concorso pubblico, può considerarsi applicabile a fattispecie intervenute dopo la stipulazione del CCNL del 9.5.2006, che ha definito una nuova disciplina dell’istituto del preavviso (art.12) e che non contiene alcuna analoga dichiarazione congiunta in materia?
Nel merito del quesito formulato, si ritiene utile precisare quanto segue: a)    la dichiarazione congiunta n. 2, allegata al CCNL del 5.10.2001, non incide in alcun modo direttamente sulla disciplina del preavviso (in senso limitativo o impeditivo), né del resto avrebbe potuto farlo, non essendo, tecnicamente, una clausola del CCNL; b)    la suddetta dichiarazione congiunta n. 2 si è limitata solo a suggerire agli enti uno dei casi (ma non il solo) in cui è possibile valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso; c)    proprio perché essa rappresenta solo un mero auspicio delle parti negoziali ad un determinato comportamento del datore di lavoro pubblico, senza alcun profilo di precettività o vincolatività (ogni valutazione è rimessa sempre al singolo ente: “Le parti ritengono che gli enti possono valutare …..”), si ritiene che essa, essendo legata sostanzialmente alla disciplina del preavviso possa ritenersi ancora attuale, pure in presenza della nuova regolamentazione dell’istituto del preavviso, contenuta nell’art.12 del CCNL del 9-5-2006. Infatti, questa nulla ha innovato in ordine allo specifico punto della possibile rinuncia da parte del datore di lavoro al preavviso, cui la dichiarazione congiunta si collega, sia pure solo nei termini sopra descritti.

2. Possibile fruire il permesso di cui all’art. 33 della L. 104/92 per frazioni di ora?
La disciplina dell’istituto in esame è contenuta all’art. 33 del CCNL 21.05.2018 che si limita a prevedere, nel comma 1, che tali permessi possono essere utilizzati ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
Atteso che nel nuovo CCNL del 16.11.2022, sia per i permessi orari di cui all’art. 41, per particolari motivi personali o famigliari, che per i permessi, di cui all’art. 44, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche, è stata introdotta la possibilità della fruizione degli stessi per frazioni di ora solo dopo la prima ora, si ritiene che tale modalità di fruizione possa essere estesa anche al permesso orario in oggetto.

3 In caso di progressione tra le aree, oltre le ferie maturate e non godute è possibile dare continuità ai permessi e alla banca delle ore?
L’unica previsione contrattuale che preveda che non ci sia una soluzione di continuità tra la posizione nell’area originaria e quella nell’area nuova, per effetto della progressione, è contenuta all’art. 15 comma 2 del CCNL 16.11.2022 ai sensi del quale:  “In caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente, è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell’art. 25 (Periodo di prova) comma 2 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente non confluisce nel Fondo risorse decentrate.”, ragione per cui solo in questi casi al dipendente potrà essere garantita la continuità degli istituti rispetto alla precedente area.

4. Con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale del CCNL 16.11.2022, la specifica indennità riconosciuta alle categorie A e B1, prevista dall’art. 70 septies del CCNL del 21 maggio 2018, a chi spetta?

Per dare una risposta esaustiva è necessario fare un distinguo tra personale già in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento (1° di aprile 2023) e personale assunto dopo tale data.
Personale già in servizio alla data del 1° di aprile 2023:

  • la specifica indennità di cui all’art. 70 septies del CCNL del 21 maggio 2018 continuerà ad essere riconosciuta, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale (1° aprile 2023), a tutti i soggetti legittimati a riceverla, in quanto inquadrati (entro il 31 marzo 2023) in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, a prescindere dalla trasposizione automatica che avverrà in Area Operatori o Operatori Esperti dal 1° di aprile.

Personale assunto dal 1° di aprile 2023:

  • la specifica indennità di cui all’art. 70 septies del CCNL del 21 maggio 2018 sarà riconosciuta a favore del personale che verrà assunto dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023) ascritto all’Area Operatori.

 

Rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni referendarie ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2025

La Direzione centrale della Finanza Locale, con comunicato del 3 settembre 2025, comunica che a partire dal 3 settembre 2025 è attiva la funzione di Rendicontazione delle spese elettorali sostenute in occasione delle consultazioni referendarie ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2025.

La procedura, contenuta nell’applicazione denominata “Finanza Locale” all’interno del portale DAIT Servizi, è disponibile sia per i comuni che per le Prefetture-UTG. I comuni che non hanno ancora provveduto devono chiedere le credenziali di accesso alla piattaforma DAITWEB agli amministratori delle utenze in servizio presso la Prefettura-UTG di riferimento.

Eventuali problemi ed osservazioni sul nuovo applicativo dovranno essere inoltrati alla mail dedicata:  rendicontielettorali.fl@interno.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

INPS: Carta a sostegno dei nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità

Con il Messaggio n. 2519 del 01-09-2025, l’INPS fornisce indicazioni operativa per l’accesso alla misura di sostegno “Carta Dedicata a te” per l’anno 2025 – destinata ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità come previsto dal decreto interministeriale del 30 luglio 2025 pubblicato nella GU del 12 agosto scorso –  nonché per la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei Comuni.

Con la legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 450, L. 197/2022) è stato istituito presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste il Fondo per l’acquisto di beni alimentari e carburanti destinato ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro. Per il 2025, la dotazione del Fondo è stata incrementata di 500 milioni di euro (art. 1, comma 103, L. 207/2024), destinati esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esplicita esclusione delle bevande alcoliche. Il decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2025 ha definito le modalità operative della misura, nota come “Carta Dedicata a Te 2025”, rivolta ai nuclei familiari in stato di bisogno.

I beneficiari della misura in oggetto, che non devono presentare domanda, sono, ai sensi dell’articolo 2 del D.I., i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del medesimo D.I. in Gazzetta Ufficiale, ossia al 12 agosto 2025:

  • iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
  • titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore a 15.000,00 euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei in cui, alla stessa data, vi sia almeno un componente che percepisca:

  • misure di sostegno al reddito o inclusione sociale (es. Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti, altri sussidi nazionali, regionali o comunali);
  • prestazioni di sostegno alla disoccupazione o all’integrazione salariale (es. NASpI, DIS-COLL, mobilità, CIG, fondi di solidarietà).

L’INPS entro l’11 settembre 2025 mette a disposizione dei Comuni, tramite applicativo web, le liste dei beneficiari, elaborate sulla base di criteri di priorità:

  1. Nuclei con almeno tre componenti e un figlio nato entro il 31 dicembre 2011, ordinati per ISEE crescente.
  2. Nuclei con almeno tre componenti e un figlio nato entro il 31 dicembre 2007, ordinati per ISEE crescente.
  3. Nuclei con almeno tre componenti, ordinati per ISEE crescente.

I Comuni, entro 30 giorni, devono:

  • verificare la residenza effettiva dei nuclei;
  • accertare eventuali incompatibilità con altre misure locali;
  • consolidare gli elenchi attraverso la piattaforma informatica.

Una volta consolidati, gli elenchi vengono resi definitivi dall’INPS e trasmessi a Poste Italiane per la messa a disposizione delle carte. I Comuni, infine, pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco dei beneficiari e inviano comunicazioni individuali con le istruzioni per il ritiro. La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500,00 euro.

La redazione PERK SOLUTION

Rilevazione dei dati economico-finanziari del fondo povertà

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che dal 15 settembre 2025 al 10 ottobre 2025 sarà realizzata la rilevazione dei dati economico-finanziari del Fondo Povertà al 31 agosto 2025.

Ciascun Ambito Territoriale Sociale, secondo le indicazioni fornite con Nota n. 10935 del 1° settembre 2025, dovrà inserire a sistema i dati relativi al monitoraggio della spesa al 31 agosto 2025 a valere sulle diverse quote del Fondo Povertà (Quota Servizi, Povertà Estrema e Care Leavers), con particolare riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Qualora siano stati effettuati disimpegni di spesa nel periodo intercorso o siano stati comunicati dati non corretti relativi a impegni e liquidazioni, la Piattaforma Multifondo consentirà, in fase di conferma dei dati, di indicare se sono stati effettuati errori materiali nella rilevazione precedente oppure se sono stati realizzati disimpegni nell’arco temporale di riferimento della rilevazione.

Per quanto concerne le modalità operative di inserimento dei dati economico-finanziari in Piattaforma Multifondo sono disponibili i seguenti manuali:

 

La redazione PERK SOLUTION

Obbligatorio pubblicare i dati sugli incentivi percepiti dai dipendenti per funzioni tecniche

Con parere anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 23 luglio 2025, Anac ha fornito chiarimenti in merito alla sussistenza (o meno) dell’obbligo di pubblicare i dati relativi agli incentivi per funzioni tecniche ricevuti dai dipendenti della stazione appaltante/ente concedente. Secondo l’Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti concedenti devono pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente i dati relativi agli incentivi erogati ai propri dipendenti, riportando:

  • l’indicazione in elenco (dei nomi) degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente);
  • l’indicazione dell’oggetto, della durata dell’incarico e del compenso spettante per ogni incarico.

Dalle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori possano essere estratti i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell’art. 18 medesimo, in conformità a quanto chiarito anche dal MIT/Supporto giuridico con parere n. 3041. Ciò in considerazione del fatto che i dati contenuti nelle predette determine – da ricondurre all’art. 18 del d.lgs. 33/2013 – fanno riferimento a somme liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente.

Per la trasparenza dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell’Amministrazione occorre far riferimento all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 18 del d.lgs. 33/2013, che impone di riportare in un elenco tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente con indicazione del nominativo, dell’oggetto, della durata e relativo compenso.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR scuole nuove: Avviso pubblico per affitti e noleggi per Comuni e Comuni e Città Metropolitane beneficiari

l Ministero dell’Istruzione (MIM) ha pubblicato un nuovo Avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse ai fini dell’assegnazione, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili, di contributi per la locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari temporanee ad uso scolastico a favore degli enti locali, soggetti attuatori della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del PNRR, finanziato dall’Unione europea –Next Generation EU, al fine di favorire la continuità didattica e il raggiungimento del target connesso al suddetto Investimento 1.1, ai sensi dell’articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall’art. 14, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Gli enti locali interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse mediante la compilazione dell’Allegato 1 “Manifestazione di interesse” al presente avviso e al successivo caricamento nell’applicativo Avvio progetto e Accordo di concessione del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito, accessibile dal link https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/ dalle ore 10.00 del giorno 1° settembre 2025 ed entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 10 settembre 2025.

Ciascun ente locale può presentare una sola manifestazione di interesse, nella quale richiedere, in base alle proprie esigenze, un contributo finanziario per spese di locazione e/o noleggio riferite all’anno scolastico 2024-2025, se non già richieste, e all’anno scolastico 2025-2026. È ovviamente ammessa la presentazione della manifestazione di interesse riferita anche a una sola annualità. Le manifestazioni di interesse riferite all’anno scolastico 2025-2026, devono essere corredate, laddove disponibili, da preventivi o contratti. Tali documenti devono essere comunque posseduti, al più tardi, al momento dell’approvazione della graduatoria, ai fini della successiva assunzione dell’impegno di spesa.

Per quanto riguarda, invece, le spese già sostenute per l’anno scolastico 2024-2025, la manifestazione di interesse dovrà essere corredata della documentazione attestante un’obbligazione giuridicamente perfezionata, quale un contratto sottoscritto ovvero una determina di impegno. Sono ammesse esclusivamente le spese per canoni di locazione e/o noleggio, strettamente legati agli edifici scolastici oggetto di intervento nell’ambito della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Per le locazioni possono essere ammesse anche le spese di conduzione, ove strettamente necessarie e debitamente documentate. Per i noleggi sono ammesse solo spese di installazione e le eventuali opere strettamente necessarie, purché adeguatamente motivate e debitamente documentate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizio idrico integrato: ANAC chiede maggiore controllo dei Comuni sulla società in house regionale

Con il parere consultivo n. 32 del 30 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito importanti indicazioni a una grande regione del Levante in merito alla conformità dello statuto della società regionale affidataria in house del servizio idrico integrato. Secondo l’Autorità, l’attuale assetto societario presenta diverse criticità rispetto alla disciplina nazionale ed europea sull’in house providing, alla luce delle novità introdotte dal D.l. n. 153/2024 e dalla L.R. n. 14/2024.

Il punto centrale delle osservazioni ANAC riguarda la cosiddetta partecipazione pulviscolare dei Comuni al capitale sociale della società affidataria. Pur non essendo di per sé illegittima, tale modalità di partecipazione – evidenzia l’Autorità – non garantisce un adeguato controllo dei soci pubblici sulla governance della società. In particolare, non risultano strumenti idonei a controbilanciare la debolezza dei singoli enti locali, né a rafforzare la loro effettiva incidenza sulla nomina e sulla revoca degli organi sociali e sulle decisioni strategiche relative alla gestione del servizio idrico.

ANAC ha individuato due aree principali di criticità:

  • Nomina del Consiglio di amministrazione: Scarso peso attribuito al Comitato di Coordinamento e Controllo nella designazione dei componenti del CdA.
  • Funzionamento del Comitato di Coordinamento e Controllo: L’attribuzione del controllo analogo congiunto a un organo “extrasocietario” non appare conforme alle indicazioni giurisprudenziali e dottrinali in materia di in house. Inoltre, la composizione ridotta (solo 6 membri su 257 Comuni) non assicura adeguata rappresentatività, soprattutto dei comuni più popolosi; le decisioni adottate a maggioranza semplice non rispecchiano un principio di rappresentanza proporzionale o capitario; La durata triennale del Comitato, prorogabile fino a due mandati successivi, risulta “peggiorativa” rispetto a quanto stabilito dalla L.R. n. 14/2024.

Secondo ANAC, i poteri attribuiti al Comitato sono troppo deboli e non permettono di esercitare un controllo analogo congiunto incisivo, come richiesto dal modello europeo di in house providing. Le criticità riguardano sia le decisioni sulla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII), sia quelle su questioni sociali di interesse strategico regionale che esulano dall’oggetto esclusivo del servizio.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: Bando Sport e inclusione’ per i Comuni fino a 10 mila abitanti

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’avviso per acquisire manifestazioni di interesse per la selezione, con procedura a sportello, di proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane e all’inclusione sociale attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi indoor o di nuovi locali a servizio di impianti sportivi.

Possono partecipare alla selezione pubblica esclusivamente i Comuni aventi popolazione residente fino a 10.000 abitanti. L’avviso, con una dotazione finanziaria di € 12.393.407,62, e con possibilità di integrazione ove si rendessero disponibili ulteriori risorse, prevede l’assegnazione di un contributo dell’importo massimo di € 1,4 milioni per la realizzazione di nuovi impianti sportivi indoor o di nuovi locali a servizio di impianti sportivi esistenti o in corso di realizzazione.

Le risorse finanziarie verranno assegnate ai progetti ritenuti ammissibili, valutati sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, che costituisce il criterio di priorità, secondo la procedura a sportello. Gli interventi dovranno essere ultimati e rendicontati entro e non oltre il 30 giugno 2026.

Il 40% delle risorse dovrà essere destinata alla quota sud, ovvero assegnata prioritariamente agli interventi ricadenti nelle aree del Mezzogiorno. Le candidature dovranno essere corredate almeno del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), munito del rapporto finale di verifica e già approvato, redatto in conformità ai contenuti minimi previsti dall’art. 4 dell’allegato I.7 di cui al d.lgs. n. 36/2023.

Le candidature, comprensive della documentazione di riferimento, dovranno essere caricate sulla piattaforma informatica del Dipartimento per lo Sport raggiungibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it/, aperta dalle ore 12,00 del 15 settembre 2025 fino alle ore 24,00 del 15 ottobre 2025.

“Questa misura rientra nell’Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale del PNRR – dichiara il Ministro per lo Sport e Giovani, Andrea Abodi – e mira alla realizzazione di nuovi impianti sportivi nei comuni fino a 10mila abitanti con particolare attenzione al Mezzogiorno. Parliamo spesso di quanto sia fondamentale offrire luoghi di sport moderni e accessibili e questo Governo sta dimostrando con i fatti l’impegno per garantire lo sport per tutti. Questi 12 milioni si vanno ad aggiungere a quanto già fatto quest’anno con i 110 milioni dell’Avviso Sport e Periferie, i 31,8 milioni per Sport Illumina e i 14 milioni per Bici in Comune. Tutti questi progetti rientrano in una visione strategica più ampia, interpretando lo spirito dell’articolo 33 della nostra Costituzione, mettendo lo sport, difesa immunitaria sociale, al centro della vita delle comunità”.

 

La redazione PERK SOLUTION