Dichiarazione telematica imposta di soggiorno

Il Dipartimento delle finanze comunica che da oggi,13 giugno 2022, è disponibile, nella sezione “Fiscalità regionale e locale  – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, la versione 3/2022 delle specifiche tecniche relative alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno.
Si comunica altresì che contestualmente è resa disponibile, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, la versione 1.1.0 del corrispondente modulo di controllo e che sarà adeguata alla specifica tecnica 3/2022 anche l’applicazione web per l’invio interattivo della medesima dichiarazione.

Allegati:
Specifiche tecniche – Aggiornamenti e correzioni versione 3/2022

 

La redazione PERK SOLUTION

Assoggettabilità a IMU e TASI delle piattaforme in mare

Per le annualità precedenti il 2020, anno di istituzione dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (art. 38, D. L. n. 124/2019), sussiste la potestà impositiva degli enti locali anche nell’ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, nel rispetto dei limiti derivanti dalle convenzioni internazionali. Ciò in quanto, i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili a quelli del demanio marittimo (nel quale non è compreso, invece, il mare) e, dunque, soggetti al potere impositivo dell’ente territoriale di riferimento. E’ quanto affermato dalla CTR per l’Abruzzo, con sentenza n. 264/2022, aderendo all’orientamento della Corte di Cassazione (Sent. n. 3618/2016). Nel caso di specie il collegio ha evidenziato che l’imposizione comunale (IMU e TASI) sulle piattaforme petrolifere risponde al principio del beneficio. Ciò vale a dire che, nel determinare la parte di sacrificio che il contribuente è chiamato a sopportare per il finanziamento delle spese pubbliche, lo Stato deve tener conto dei vantaggi che ogni individuo, per la propria particolare posizione, può ricavare dall’attività pubblica.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le proposte di emendamento dell’ANCI al c.d. Decreto Aiuti

Anci ha pubblicato le proposte di emendamenti relative al “Ddl di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, noto come decreto Aiuti. Le proposte sono state inviate alle commissioni V e VI della Camera.
Tra gli altri le proposte emendative riguardano: l’incremento fondi a supporto dei Comuni; il sostegno agli equilibri delle Città metropolitane; gli Accordi per il risanamento finanziario delle città capoluogo di provincia; la facoltà di utilizzo degli avanzi vincolati da fondi emergenziali 2020-21 per il finanziamento di agevolazioni TARI e la variazione dei prezzi negli appalti di lavori pubblici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Comuni in dissesto: irretroattività dell’aumento delle aliquote IMU

Nei comuni in dissesto, la deliberazione delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte nella misura massima consentita deve avvenire entro trenta giorni decorrenti dalla dichiarazione di dissesto e non ha effetto retroattivo. Sulla base di tale principio, la CTR per la Campania, con sentenza n. 3749/2022, ha ritenuto illegittimo l’atto di accertamento impugnato e riformato la sentenza di prime cure. Il collegio, infatti, ha evidenziato che il caso di specie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 251 D. Lgs. 267/2000, volto unicamente a stabilire, nella situazione di dichiarato dissesto dell’ente locale, il termine per la legittima deliberazione delle tariffe nella misura massima, escludendo ogni effetto retroattivo.

Per il collegio, tali delibere, pure emesse nel rispetto del termine previsto dall’art. 251 T. U. e dunque legittimamente adottate, tuttavia sono destinate ad avere i loro effetti solo per l’anno, non potendo operare in modo retroattivo (come invero ribadito dalla previsione del secondo comma dell’art. 251 di efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato). Infatti l’efficacia di tali deliberazioni segue il principio generale della irretroattività degli atti impositivi (sempre applicabile in mancanza di espressa deroga stabilita dalla legge) e, pertanto, le delibere, pur legittimamente emesse nel termine previsto dall’art. 251 cit., esplicano i loro effetti solo per l’anno, poiché la norma stessa non ha previsto alcuna efficacia retroattiva e neppure tale efficacia può ritenersi connaturata alla tipologia o alla natura della disposizione. Anzi l’irretroattività della norma impositiva (sfavorevole al contribuente) risponde nel caso di specie all’esigenza di certezza della imposizione e di tutela dell’affidamento ed è conforme al criterio della capacità contributiva che va sempre correlato all’attualità. Ciò in quanto il principio generale della irretroattività degli atti impositivi è sempre applicabile in mancanza di una espressa deroga stabilita dalla legge, come quella prevista dagli art. 1, comma 169, l. 296/2000 e art. 151, D. Lgs. 267/2000 per le analoghe delibere assunte dai comuni non in dissesto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto fondo a ristoro delle minori entrate da imposta di soggiorno

Il Ministero dell’Interno informa che è in corso di perfezionamento il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale Il Fondo istituito dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge n.41 del 2021, come modificato dall’articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.73 del 2021, rifinanziato per l’anno 2022 per 100 milioni di euro dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n.4 del 2022 e per 50 milioni di euro dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n.17 del 2022, destinato a ristorare i comuni per i minori incassi derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno ed altri analoghi contributi, è parzialmente ripartito per l’anno 2022 per l’importo complessivo di 75 milioni di euro.

Il rimanente importo del fondo sarà ripartito con analogo provvedimento da adottare entro il 31 luglio 2022.

Piano di riparto del Fondo

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pagamento addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri sugli aeromobili anno 2022

Il Ministero dell’Interno rende noto che le risorse stanziate per l’esercizio 2022 da erogare da erogare a titolo di addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sulle aeromobili, prevista dell’articolo 2, comma 11, lett. a), della legge 24 dicembre 2003, n.350, e successive modificazioni, a favore dei Comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime aeroportuale, sono state pagate con provvedimento del 23 maggio 2022. Gli importi erogati possono essere visualizzati dal prospetto allegato.

Il pagamento in questione è stato momentaneamente sospeso, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nei confronti degli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2016, nonché nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI, L’esenzione dal canone unico è disciplinata dal regolamento del Comune

“Si ritiene che sia corretto che il regolamento dell’ente, nel disciplinare il canone, stabilisca anche che per avere diritto alla esenzione per l’attività in questione occorra presentare una specifica richiesta alla quale allegare copia del volantino per il quale si chiede l’esenzione. Ciò ai sensi dell’articolo 1, comma 821 della legge 160/2019 il quale stabilisce, appunto, che il suddetto regolamento vada adottato dal Consiglio comunale o provinciale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”. È quanto affermato da Anci, considerando la richiesta di chiarimenti da parte di un Comune in relazione all’esenzione dell’applicazione del canone unico sulla diffusione di messaggi pubblicitari (volantini commerciali). A tal fine richiamano anche il Regolamento elaborato sul Canone Unico da IFEL che, a proposito di riduzioni del canone per certi esercizi commerciali, all’articolo 21 coma 3 recita: “Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IMPi sulle piattaforme marine: la nota dell’ANCI

Dopo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro della Transizione Ecologica, recante “Individuazione dei comuni cui spetta il gettito dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)”, Anci/Ifel fornisce alcuni chiarimenti al riguardo.

L’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) è stata istituita dall’art. 38 del dl n.124 del 2019 (decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020) a decorrere dall’anno 2020, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. L’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille di cui una parte riservata allo Stato, pari al 7,6 per mille e la rimanente, pari al 3 per mille, riservata ai Comuni individuati nel provvedimento. L’aliquota non è modificabile dai Comuni.

Nell’allegato al provvedimento sono stati forniti l’elenco dei Comuni beneficiari e la nota metodologica utilizzata per l’attribuzione delle piattaforme petrolifere site nel mare territoriale antistante ciascun Comune. Sono stati individuati 24 Comuni territorialmente competenti per le piattaforme marine e 2 Comuni competenti per i rigassificatori del gas naturale.

Si precisa che in base all’articolo 3 del decreto 28 aprile 2022, il gettito dell’IMPi versato negli anni 2020 e 2021 e riferito alla quota dell’imposta spettante ai Comuni stessi, sarà ripartito sulla base dei dati acquisiti dai soggetti passivi che hanno versato il tributo negli anni 2020 e 2021. Tali soggetti dovranno inviare al Mef, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto (quindi entro il 9 giugno 2022), le informazioni relative alla base imponibile e all’imposta versata per gli anni 2020 e 2021 relativamente a ciascuna piattaforma e a ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale. Tali dati saranno messi a disposizione dei Comuni da parte dello Stato, per consentire un’efficace attività accertativa.

Viene ricordato che tutte le attività di accertamento e riscossione sull’IMPi sono svolte dai Comuni ai quali spettano le somme acquisite a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Per ciò che non è espressamente previsto si applicano le regole IMU.

A seguito della comunicazione dei soggetti passivi, nei successivi trenta giorni, il Ministero dell’economia e delle finanze comunica al Ministero dell’interno l’ammontare del gettito relativo agli anni 2020 e 2021 da attribuire a ciascun Comune. A decorrere dal 2022 invece, il versamento dell’IMPi deve essere effettuato direttamente allo Stato e ai Comuni, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.

Aggiornamento dei coefficienti IMU e IMPi 2022 per i fabbricati a valore contabile

Il Dipartimento delle Finanze rende noto che è stato emanato ed è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 9 maggio 2022 concernente l’aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2022, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta sulle piattaforme marine (IMPi).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

IMU e immobili costituiti in fondo patrimoniale

La convenzione costitutiva del fondo patrimoniale posta in essere tra coniugi ai sensi dell’art. 167 c.c., che realizza un vincolo di destinazione su determinati beni affinchè i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, non configura necessariamente la traslazione della proprietà de beni compresi nel fondo perché l’art. 168 1° comma c.c. prevede che essa possa contenere pattuizioni intese a consentire a ciascuno dei coniugi la conservazione della titolarità esclusiva dei suoi diritti individuali sui beni vincolati. Ne consegue che, nel caso di inserimento nella convenzione di una tale clausola di salvaguardia, risultante dalla documentazione prodotta in grado di appello, è infondato l’accertamento Imu notificato al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali, né è conferente l’argomento mosso dal Comune di Roma che il contribuente titolare del diritto, cui ea stato accertato solo il 50% dell’Imu, avrebbe dovuto eccepire la insufficienza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti dal Comune.

In base a tale principio, la CTR Lazio, con sentenza del 19/04/2022 n. 1785, accoglie l’appello del contribuente, dichiarando infondato l’accertamento IMU nei confronti del coniuge non titolare del diritto reale sull’immobile costituito in fondo patrimoniale. In particolare, i giudici di secondo grado rigettano le ragioni dell’Amministrazione finanziaria secondo cui, peraltro, il titolare del diritto, cui è stato accertato solo il 50% del dovuto a titolo d’IMU, avrebbe dovuto eccepire l’insufficienza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION