Transazione fiscale esclusa per i crediti gestiti autonomamente dal Comune

Con la deliberazione n. 64/2022 la Corte dei conti, Sez. Umbria, ha affermato che per i crediti tributari gestiti autonomamente da un Comune, non è applicabile la disciplina della transazione fiscale, derogatoria rispetto al principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, e riferita alle fattispecie tassativamente previste dall’art. 182 ter del R.D. n. 267/1942, ossia ai soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali.
Nel caso di specie, il Comune istante risulta creditore nei confronti di una società di costruzioni a responsabilità limitata in liquidazione, la quale ha manifestato l’intendimento di presentare all’Ente una proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Considerato che i crediti de quibus sono rappresentati da IMU, l’Ente ha chiesto di sapere, qualora venisse presentata la predetta proposta di ristrutturazione, se l’Ente possa legittimamente addivenire, nel fermo rispetto degli ulteriori requisiti oggettivi, alla stipula di un accordo ex artt. 182 bis e 182 ter della legge fallimentare.
Con riguardo agli istituti regolati dagli articoli 182 bis e 182 ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, Legge Fallimentare, la Corte osserva che secondo l’articolo 182 bis, “l’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti 6 stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore […]”. L’articolo 182 ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 disciplina, invece, l’ipotesi della transazione fiscale che consente alle imprese di ristrutturare i debiti aventi natura tributaria e contributiva. Con particolare riguardo ai debiti tributari, la disposizione fa espressa menzione “dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali”, mentre non contiene alcun riferimento ai crediti tributari gestiti direttamente dagli Enti Locali. Tali crediti risultano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’istituto in parola e assoggettabili esclusivamente alla disciplina generale del concordato preventivo ex artt. 160 e seguenti del citato R.D. n. 267/1942 o, in alternativa, agli accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del richiamato art. 182 bis del medesimo testo normativo.
Per la Sezione, non è possibile per il Comune ridurre i crediti tributari, gestiti direttamente, tramite transazione fiscale, prevista tassativamente solo nel caso “dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali”. È possibile, invece, per un Comune dare il proprio assenso ad un accordo, avente ad oggetto crediti tributari, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis del RD 16 marzo 1942, n. 267, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di legge.

 

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Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) – Comunicazione del riparto del gettito spettante ai Comuni per l’anno 2020 e 2021

Al fine di consentire ai Comuni interessati l’inserimento della quota di gettito IMPi ad essi spettante nel bilancio di previsione 2022, IFEL ha pubblicato l’ammontare della quota di gettito IMPi per le annualità 2020 e 2021, spettante ai Comuni beneficiari del gettito IMPi, indicati nell’articolo 2 del DM del 28 aprile 2022.

Come noto, il gettito complessivamente spettante ai Comuni (pari al 3 per mille dell’intero ammontare) è stato definito sulla base dei versamenti e delle informazioni inerenti alle basi imponibili ed all’imposta versat

a in riferimento a ciascuna piattaforma/terminale di rigassificazione comunicate dai soggetti passivi al Dipartimento delle Finanze.
Dalla documentazione trasmessa dai soggetti passivi del tributo, non risulta indicata alcuna base imponibile, né è stato effettuato alcun versamento, per le seguenti piattaforme: Benedetta 1 (Comune di Bellaria-Igea Marina), Ada 3 (Comune di Chioggia), San Giorgio Mare C (Comune di Porto San Giorgio); si ritiene pertanto opportuno che i Comuni interessati dovranno verificare tale situazione sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti passivi.

Alla luce di quanto indicato, il gettito da ripartire complessivamente ai Comuni è risultato pari a 6.296.882 euro per l’anno 2020 e pari a 6.958.543 per l’anno 2021. Gli importi in questione sono stati determinati per ciascun Comune sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti passivi del tributo e considerando l’anno di versamento delle somme; pertanto, eventuali versamenti relativi all’anno 2020 ma effettuati nell’anno 2021 sono considerati nell’ambito delle risorse riassegnate per l’anno 2021. Il riparto delle somme spettanti a ciascun Comune è riportato nell’allegato A alla comunicazione in commento, che pubblichiamo in allegato alla presente informativa.

 

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Minori entrate canone unico per sisma, in G.U. il decreto

Pubblicato in G.U. n. 148 del 27 giugno 2022 il decreto del MEF del 9 giugno 2022 concernente “Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle minori entrate per l’applicazione dell’esenzione del canone unico patrimoniale per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

I comuni interessati comunicano le minori entrate del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti
al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all’art. 1, comma 816, e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando il modello allegato al presente decreto unitamente alle istruzioni e reso disponibile nell’Area riservata del portale del federalismo fiscale.

 

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TARI: Per l’esenzione degli edifici di culto non rileva l’accatastamento dei locali in cat. E/7

Ai fini della esenzione Tari, occorre accertare non solo che i locali appartengano ad una comunità religiosa, quale che sia il culto da essa esercitato purché non contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento, ma anche che nei locali per i quali è richiesta l’esenzione la comunità si riunisca per esercitare il culto e non ad altri fini. Detta verifica deve eseguirsi in concreto e non in astratto e pertanto non è sufficiente la classificazione catastale dei locali come edifici destinati al culto, né si può presumere che tutti i locali così classificati siano effettivamente destinati al culto. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18137 del 6-6-2022.
È necessario che si accerti se effettivamente la parte contribuente abbia dichiarato che i locali siano destinati al culto nella denuncia originaria o in quella di variazione, e che tale effettiva destinazione sia stata debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione; con la precisazione che la mancanza del primo di questi requisiti e cioè la denuncia o la variazione non è emendabile in giudizio, mentre in caso di contestazione lo è il secondo requisito e cioè la prova della effettiva destinazione dei locali (Cass. 2125/2017; Cass. 21011/2021; Cass. 14037/2019; Cass. 31460/2019).
Nel caso di specie, è risultato che in difetto di regolare denuncia da parte della Associazione religioso – dal momento che la denuncia D.Lgs. n. 503 del 1997, ex art. 70, era stata compilata da un soggetto non avente titolo e senza indicare la destinazione d’uso dei locali – il Comune abbia proceduto ad accertare sulla base di rilievi planimetrici quali fossero i locali effettivamente adibiti al culto. Si tratta di un accertamento in fatto che non può essere posto in discussione e che non possa neppure essere contrastato in virtù del rilievo che l’intero edificio sia stato accatastato in E/7, perché una interpretazione coerente con le Direttive Europee impone di accertare se in concreto i locali sono adibiti ad un uso incompatibile con la produzione di rifiuti.
Ciò non interferisce in alcun modo con il diritto fondamentale al libero esercizio del culto, posto che non si vuole mettere in discussione la libertà religiosa, tutelata dalla nostra Costituzione nonché dalle norme sovranazionali e convenzionali, quanto ribadire il diverso principio che chi intende beneficiare di una esenzione fiscale deve offrire la prova della sussistenza dei suoi presupposti (Cass. 04/10/2017, n. 23228); e in particolare per quanto attiene alla Tarsu, ribadire che chi richiede l’esenzione deve anche assolvere all’onere della preventiva specifica indicazione, in una regolare denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1997, artt. 62 e 70, di quali sono le superfici non tassabili.
Per i giudici, la denuncia (o variazione) assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza dell’ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono – secondo il contribuente – i requisiti della esenzione, così da consentire all’ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli, nonché di organizzare la gestione del servizio; al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile.

 

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TARI – B&B: Legittimità tariffe più alte rispetto a quelle residenziali

Con ordinanza del 16/05/2022 n. 15545, la Corte di Cassazione ha evidenziato che i Comuni possono stabilire particolari tariffe, nella specie quella relativa all’attività alberghiera senza ristorazione, per la TARI per le unità immobiliari adibite all’uso di bed and breakfast anche differenti e superiori rispetto alla tariffa abitativa ordinaria, per il fatto che l’attività di bed & breakfast dà luogo ad una attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande con produzione di rifiuti differenti e superiori rispetto all’utenza residenziale. Deve, quindi, ritenersi legittimo da parte del Comune istituire, pur nell’ambito della destinazione a civile abitazione, una tariffa differenziata per l’uso che si fa di un immobile, a prescindere dalla destinazione catastale, verificando l’utilizzo in concreto da parte del proprietario di servizi come il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fini igienico – sanitari, la manutenzione ordinaria degli impianti e gli altri analoghi, quando tali servizi non siano riferibili solo al proprietario, ma anche ai clienti della struttura adibita a bed & breakfast, mentre non è necessaria la denuncia di variazione in quanto la stessa va effettuata solo nel cambio di destinazione d’uso.

 

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Dichiarazione telematica imposta di soggiorno

Il Dipartimento delle finanze comunica che da oggi,13 giugno 2022, è disponibile, nella sezione “Fiscalità regionale e locale  – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, la versione 3/2022 delle specifiche tecniche relative alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno.
Si comunica altresì che contestualmente è resa disponibile, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, la versione 1.1.0 del corrispondente modulo di controllo e che sarà adeguata alla specifica tecnica 3/2022 anche l’applicazione web per l’invio interattivo della medesima dichiarazione.

Allegati:
Specifiche tecniche – Aggiornamenti e correzioni versione 3/2022

 

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Assoggettabilità a IMU e TASI delle piattaforme in mare

Per le annualità precedenti il 2020, anno di istituzione dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (art. 38, D. L. n. 124/2019), sussiste la potestà impositiva degli enti locali anche nell’ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, nel rispetto dei limiti derivanti dalle convenzioni internazionali. Ciò in quanto, i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili a quelli del demanio marittimo (nel quale non è compreso, invece, il mare) e, dunque, soggetti al potere impositivo dell’ente territoriale di riferimento. E’ quanto affermato dalla CTR per l’Abruzzo, con sentenza n. 264/2022, aderendo all’orientamento della Corte di Cassazione (Sent. n. 3618/2016). Nel caso di specie il collegio ha evidenziato che l’imposizione comunale (IMU e TASI) sulle piattaforme petrolifere risponde al principio del beneficio. Ciò vale a dire che, nel determinare la parte di sacrificio che il contribuente è chiamato a sopportare per il finanziamento delle spese pubbliche, lo Stato deve tener conto dei vantaggi che ogni individuo, per la propria particolare posizione, può ricavare dall’attività pubblica.

 

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Le proposte di emendamento dell’ANCI al c.d. Decreto Aiuti

Anci ha pubblicato le proposte di emendamenti relative al “Ddl di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, noto come decreto Aiuti. Le proposte sono state inviate alle commissioni V e VI della Camera.
Tra gli altri le proposte emendative riguardano: l’incremento fondi a supporto dei Comuni; il sostegno agli equilibri delle Città metropolitane; gli Accordi per il risanamento finanziario delle città capoluogo di provincia; la facoltà di utilizzo degli avanzi vincolati da fondi emergenziali 2020-21 per il finanziamento di agevolazioni TARI e la variazione dei prezzi negli appalti di lavori pubblici.

 

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Comuni in dissesto: irretroattività dell’aumento delle aliquote IMU

Nei comuni in dissesto, la deliberazione delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte nella misura massima consentita deve avvenire entro trenta giorni decorrenti dalla dichiarazione di dissesto e non ha effetto retroattivo. Sulla base di tale principio, la CTR per la Campania, con sentenza n. 3749/2022, ha ritenuto illegittimo l’atto di accertamento impugnato e riformato la sentenza di prime cure. Il collegio, infatti, ha evidenziato che il caso di specie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 251 D. Lgs. 267/2000, volto unicamente a stabilire, nella situazione di dichiarato dissesto dell’ente locale, il termine per la legittima deliberazione delle tariffe nella misura massima, escludendo ogni effetto retroattivo.

Per il collegio, tali delibere, pure emesse nel rispetto del termine previsto dall’art. 251 T. U. e dunque legittimamente adottate, tuttavia sono destinate ad avere i loro effetti solo per l’anno, non potendo operare in modo retroattivo (come invero ribadito dalla previsione del secondo comma dell’art. 251 di efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato). Infatti l’efficacia di tali deliberazioni segue il principio generale della irretroattività degli atti impositivi (sempre applicabile in mancanza di espressa deroga stabilita dalla legge) e, pertanto, le delibere, pur legittimamente emesse nel termine previsto dall’art. 251 cit., esplicano i loro effetti solo per l’anno, poiché la norma stessa non ha previsto alcuna efficacia retroattiva e neppure tale efficacia può ritenersi connaturata alla tipologia o alla natura della disposizione. Anzi l’irretroattività della norma impositiva (sfavorevole al contribuente) risponde nel caso di specie all’esigenza di certezza della imposizione e di tutela dell’affidamento ed è conforme al criterio della capacità contributiva che va sempre correlato all’attualità. Ciò in quanto il principio generale della irretroattività degli atti impositivi è sempre applicabile in mancanza di una espressa deroga stabilita dalla legge, come quella prevista dagli art. 1, comma 169, l. 296/2000 e art. 151, D. Lgs. 267/2000 per le analoghe delibere assunte dai comuni non in dissesto.

 

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Riparto fondo a ristoro delle minori entrate da imposta di soggiorno

Il Ministero dell’Interno informa che è in corso di perfezionamento il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale Il Fondo istituito dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge n.41 del 2021, come modificato dall’articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.73 del 2021, rifinanziato per l’anno 2022 per 100 milioni di euro dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n.4 del 2022 e per 50 milioni di euro dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n.17 del 2022, destinato a ristorare i comuni per i minori incassi derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno ed altri analoghi contributi, è parzialmente ripartito per l’anno 2022 per l’importo complessivo di 75 milioni di euro.

Il rimanente importo del fondo sarà ripartito con analogo provvedimento da adottare entro il 31 luglio 2022.

Piano di riparto del Fondo

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION