Secondo riparto Fondo per il ristoro ai comuni dell’imposta di soggiorno e di altri analoghi contributi

È stato pubblicato dal Ministro dell’interno il decreto dell’8 settembre 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo al secondo riparto delle risorse, per l’anno 2022, del Fondo per il ristoro ai comuni dell’imposta di soggiorno e di altri analoghi contributi, a saldo dei minori incassi nei primi due trimestri del 2022», previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25, e dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, secondo i criteri e le modalità specificati nell’allegato B “Nota metodologica”.

Con il suddetto decreto si provvede al riparto della quota restante delle risorse disponibili per l’anno 2022 per ulteriori 75 milioni di euro.

 

La redazione PERK SOLUTION

ARERA: Avvio di procedimento per la definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero

L’ARERA, con deliberazione del 6 settembre 2022, n. 413/2022/R/rif, avvia un procedimento per la definizione di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti, in coerenza con quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/06 (come introdotto dall’articolo 14, comma 2, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

L’Autorità si propone di implementare nuove azioni e strumenti regolatori, necessari a tener conto, simultaneamente, degli effetti dell’avvenuto recepimento del c.d. “Pacchetto sull’economia circolare” e della concomitante attuazione del PNRR, secondo una stabile impostazione di forte attenzione al profilo infrastrutturale del settore, e di promozione sia della capacità del sistema locale di gestire integralmente i rifiuti, sia del conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, europei e nazionali, quali, ad esempio, la prevenzione o l’incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio, da un lato, e la riduzione del conferimento in discarica, dall’altro.

Il PNRR prevede misure rivolte al settore dei rifiuti, che si rivelino utili a contribuire al rilancio dell’intero Paese, contemplando sia investimenti (rivolti “ad un miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio di rifiuti organici, multimateriale, vetro, imballaggi in carta e alla costruzione di impianti innovativi per particolari flussi”), che riforme, rilevando come, alla luce “delle evidenze emerse dalla Commissione UE sull’assenza di una rete integrata di impianti di raccolta e trattamento rifiuti, attribuibile all’insufficiente capacità di pianificazione delle Regioni e, in generale, alla debolezza della governance, risulti necessario sviluppare un Programma nazionale per la gestione dei rifiuti”.

Si tratta di un insieme di azioni che l’Autorità intende supportare, nell’ambito di un quadro di efficace coordinamento delle attività poste in essere dagli attori della regolazione multilivello che caratterizza il comparto, portando a compimento il disegno di un sistema locale capace di chiudere il ciclo di gestione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sanzione unica per le violazioni reiterate

In tema di ICI e di IMU, nell’ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, derivanti da identici accertamenti riferiti a più annualità successive, si irroga una sanzione unitaria determinabile anche da parte del giudice in sede processuale. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 18/7/2022, n. 22477/5, ha evidenziato che il regime della continuazione attenuata, previsto dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, consente l’irrogazione di un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo. I giudici di Piazza Cavour hanno, inoltre, affermato che la disposizione contenuta nel citato articolo si applica anche in campo processuale. Infatti quando sono pendenti più giudizi, non riuniti, anche dinanzi a giudici diversi e sempre con riferimento a una serie di violazioni suscettibili di unificazione, il giudice, ove ne sussistano i presupposti, può procedere ad una ricostruzione unitaria dell’intera serie di violazioni, rideterminando quindi la sanzione unica dovuta. Nel caso di specie, al contrario, la Commissione tributaria regionale, dopo aver riconosciuto l’applicazione del cumulo, ne ha demandato l’applicazione al Comune anziché procedere autonomamente alla relativa rideterminazione.

 

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Incentivi IMU e TARI nel rispetto di termini ordinari o differiti per l’approvazione dei documenti contabili

La Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 120/2022, nel dare riscontro ad una richiesta di parere in materia di incentivi destinabili al personale dipendente in conseguenza dell’incremento del gettito per l’accertamento e la riscossione dei tributi IMU e TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 1091, della legge 145/2018, ha ribadito la possibilità, in ossequio al principio di diritto espresso dalla Sezione delle autonomie (del. n. 19/2021), di erogare i compensi incentivanti di cui trattasi anche laddove l’approvazione del bilancio o del rendiconto sia avvenuta entro i termini prorogati dal Ministero dell’interno o dal legislatore, escludendo invece un ulteriore ampliamento degli ambiti applicativi della norma, sino al riconoscimento del compenso incentivante anche nell’ipotesi in cui l’approvazione del rendiconto avvenga oltre il maggiore termine concesso dalla normativa emergenziale, ma entro l’esercizio in cui cade l’obbligo della rendicontazione.

La Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 19/2021, ha chiarito che “appare incongruo correlare gli incentivi di cui al predetto comma 1091 all’approvazione del rendiconto esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile fissato ex art. 151, comma 7, d.lgs. 267/2000. Ciò anche in considerazione del fatto che l’approvazione del rendiconto oltre il termine fissato dal d.lgs. n. 267/2000, ma entro il termine per legge differito, non altera i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, né produce alcun effetto sull’avvenuta attività di riscossione da parte del personale che, avendo raggiunto l’obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato”.

L’attività esegetica sollecitata dal Comune istante circa un ulteriore ampliamento della norma, riconoscendo gli incentivi anche nel caso di approvazione del rendiconto oltre i termini prorogati ma comunque nell’esercizio di riferimento, si risolve, invero, nella richiesta di un’interpretazione contra legem, che, come tale, non può essere accolta con il favore del Collegio, in quanto imperniata sulla forzatura delle chiare espressioni letterali utilizzate all’interno del testo normativo, sino ad obliterare quella parte del contenuto precettivo del comma 1091, che, in ogni caso, impone all’ente locale il rispetto di termini perentori per l’approvazione dei propri documenti contabili, ordinari o differiti che siano. Ai fini di una corretta attività di esegesi non è consentito valicare il limite della littera legis sino a giungere all’evidente manipolazione dell’enunciato linguistico.

Atteso il rango degli interessi coinvolti nell’attività di rendicontazione, solo un intervento del legislatore, nell’esercizio della discrezionalità che è propria di tale autonomo potere, potrebbe attenuare o elidere del tutto gli effetti limitativi della predetta circostanza condizionante il riconoscimento del trattamento incentivante disciplinato dal comma 1091, al verificarsi di eventi che siano ritenuti degni di specifica considerazione.

 

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Prescrizione decennale per i tributi erariali

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella. In base a tale consolidato principio (Cass., SS.UU., sent. n. 23397/2016), la CTR Toscana con sentenza n. 807 del 15/06/2022 ricorda che i tributi erariali soggiacciono al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., mentre per le sanzioni e gli interessi ad essi connessi si applica quello quinquennale (Cass., sent. 9214/2021). Inoltre, si afferma che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni ex art. 2953 c.c. (c.d.”actio iudicati”); diversamente, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997 (da ultimo Cass. ord. n. 20955/2020). Viceversa, quanto agli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, resta fermo il termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, n. 4, c.c. Tanto premesso, i giudici toscani, accolgono parzialmente l’appello incidentale del contribuente, in considerazione del decorso dei termini di prescrizione per taluni crediti oggetto di cartelle di pagamento.

 

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Approvata la riforma della giustizia tributaria

Nella seduta del 9 agosto 2022 la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva il disegno di legge “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari” (C. 3703). Con tale intervento il Governo, considerato l’impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, si propone di rispettare gli impegni assunti con il PNRR. Nel PNRR il Governo si propone, infatti, l’obiettivo di intervenire sulla giustizia tributaria per ridurre il numero di ricorsi alla Corte di Cassazione e consentire una loro trattazione più spedita.

Queste le principali novità riguardanti l’ordinamento giudiziario tributario:

  • sono stati ridenominati gli organi di giustizia tributaria in Corti tributarie di primo e di secondo grado;
  • è stato introdotto un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria con 576 giudici tributari reclutati tramite concorso per esami;
  • è stata disciplinata la possibilità degli attuali giudici togati di transitare definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tributaria speciale.

Sul piano processuale, invece, è stato previsto che le controversie di modico valore siano devolute ad un giudice monocratico; è stata rafforzata la conciliazione giudiziale e superato il divieto di prova testimoniale.
Risulta inoltre potenziato il giudizio di legittimità, con la creazione in Cassazione di una sezione civile deputata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie.
La definitiva professionalizzazione della magistratura tributaria ha comportato anche un rafforzamento dell’organo di autogoverno dei giudici tributari, presso il quale nasce l’Ufficio ispettivo e l’Ufficio del massimario nazionale, così come vengono potenziate le strutture centrali e territoriali del MEF, che si occuperanno della gestione amministrativa delle nuove Corti tributarie.

 

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Approvati i modelli di dichiarazione IMU/IMPI

Il Dipartimento delle Finanze rende noto che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto 29 luglio 2022 che approva il modello di dichiarazione IMU/IMPi e i relativi allegati. Il modello sostituisce quello di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012.

Anche in questo caso la dichiarazione è presentata mediante trasmissione attraverso i canali telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. A tale fine il Dipartimento delle Finanze ha predisposto un modulo software di controllo che, a partire dal 7 settembre 2022, sarà pubblicato per l’integrazione nell’applicativo Desktop Telematico così da permettere agli utenti di verificare i file prima di trasmetterli.

Più in dettaglio, dal prossimo 7 settembre 2022, per le applicazioni Entratel e File Internet del Desktop Telematico, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni varie, sarà resa disponibile la versione 3.0.0 relativa al modulo Controlli IMU-IMPi EC-PF (codice fornitura: TAT00). A partire dalla stessa data, sarà dismessa la versione 2.2.1, relativa al precedente modello che pertanto non potrà più essere trasmesso.

Qualora all’interno dell’applicativo “Desktop Telematico” sia già installata la versione 2.2.1 del modulo, l’aggiornamento avverrà automaticamente all’avvio dell’applicativo successivo al 7 settembre 2022.

Si ricorda che il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno di imposta 2021 è stato prorogato al 31 dicembre 2022.

Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al citato D. M. 30 ottobre 2012, nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo. Limitatamente all’IMPi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall’anno d’imposta 2022, poiché per gli anni d’imposta 2020 e 2021, sono messi a disposizione dei comuni i dati comunicati allo Stato dai soggetti passivi ai sensi dell’art. 3 del D. M. 28 aprile 2022.

Allegati:

 

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In GU il regolamento per l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati alla riscossione dei tributi locali

Pubblicato in G.U. n. 174 del 27-7-2022 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 aprile 2022. n. 101, recante “Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate”.

Il regolamento, la cui entrata in vigore è prevista per l’11 agosto 2022,  dispone che presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, è istituito l’albo dei soggetti che effettuano le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi tra gli enti locali.
In apposita sezione dell’albo sono iscritti i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi participate.
La domanda per l’iscrizione nell’albo è presentata alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze dal legale rappresentante e nella stessa sono effettuate anche le varie dichiarazioni.

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Rimborso minori gettiti IMU primo semestre 2022 per i Comuni colpite dagli eventi sismici del 2016

È stato firmato il 20 luglio 2022 il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, recante «Anticipazione ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, del rimborso dei minori gettiti, riferiti primo semestre 2022, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

Ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, individuati dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è attribuito l’importo complessivo di 7.936.425,27 euro – riferito alla prima rata semestrale dell’anno 2022 – a titolo di rimborso dei minori gettiti derivanti dall’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU), disposta dall’articolo 48, comma 16, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016. L’importo è ripartito sulla base delle stime di minor gettito IMU, per euro 7.728.622,10 agli enti individuati ai sensi dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e per complessivi euro 207.803,17 ai Comuni di Fermo, Monte Urano, Torre San Patrizio, Grottazzolina e Foligno. L’attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio per l’anno 2022 sarà disposto con successivo provvedimento.

 

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Canone unico: niente deposito cauzionale per le istallazioni di reti di comunicazione

Il Consiglio di Stato, sentenza n. 04101/2022, ha ritenuto illegittima la pretesa di un Comune di subordinare il rilascio dell’autorizzazione per le installazioni di rete al preventivo deposito di una cauzione ed alla stipula di convenzione. L’art. 93, primo e secondo comma, d.lgs. 259/2003 stabilisce che “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge..” e che “Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di
cui al Codice o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

In definitiva, le occupazioni di suolo pubblico destinate alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica sono soggette solamente alla Tosap/Cosap, sostituiti, in forza dell’art. 1, commi 837 e 838, l. 160/2019, da un canone unico. La prescrizione è stata confermata dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016, recante le “misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”. La norma da ultimo citata, d’interpretazione autentica, conferma il regime normativo derogatorio previsto all’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, ribadendo che le amministrazioni pubbliche non possono richiedere il pagamento agli operatori del settore di nessun onere economico altro e diverso dalla Tosap o dal Cosap (recte: canone unico). Pertanto il pagamento del deposito cauzionale, preteso dal Comune resistente, invocando l’applicazione dell’art. 36 del Regolamento urbanistico edilizio, è illegittimo, al pari del Regolamento ove interpretato nel senso di impedire l’applicazione della disciplina speciale e derogatoria del codice delle comunicazioni elettroniche, che esclude l’applicazione di oneri economici a carico degli operatori di questo settore diversi ed ulteriori rispetto alla Tosap/Cosap.

 

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