Esenzione IMU per l’immobile che ospita una scuola d´infanzia parificata

L’attività didattica, finalizzata all’adempimento di scopi sociali e erogata attraverso modalità di esercizio dell’attività non commerciali, beneficia dell’esenzione dell’assoggettamento a IMU dell’immobile che la ospita. Alla luce di tali considerazioni la Corte di giustizia tributaria di secondo grado friulana, con sentenza del  12/09/2022 n. 199, ha accolto l’appello dell’istituto religioso che gestiva l’attività didattica.

Nel caso di specie, con sentenza della CTP di Trieste veniva rigettato il ricorso proposto dell’istituto, avverso l’avviso di accertamento con il quale il Comune aveva accertato in Euro 5.342,00 l’imposta dovuta oltre sanzioni e interessi per l’ICI relativa agli anni 2010/2011 per un totale di Euro 14.667,00 sul fabbricato destinato a svolgimento dell’attività didattica di scuola dell’infanzia.  La C.T.P. aveva ritenuto che la gestione di scuola dell’infanzia parificata comportava, nel caso di specie, il pagamento di rette scolastiche rivelatrici dell’esercizio di attività con modalità commerciali essendo irrilevante lo scopo di lucro e potendo escludersi il carattere imprenditoriale solo quando l’attività fosse stata svolta in modo del tutto gratuito.

I giudici della Corte di giustizia tributaria di secondo grado spiegano che tale istituto non ha natura societaria né commerciale, che l’immobile è di fatto adibito principalmente a residenza delle religiose e ad attività di culto, che vi è mancanza di discriminazione di qualsiasi tipo nell’accesso alla scuola da parte degli alunni, che la richiesta di rette simboliche, soprattutto per la refezione scolastica, è tale da coprire solo una parte del costo effettivo. La presenza di tali caratteristiche evidenzia, pertanto, che l’attività di esercizio della scuola materna paritetica sia orientata allo svolgimento di sole attività meritorie, prive del carattere commerciale che giustificherebbe l’assoggettamento dell’immobile a IMU.

 

La redazione PERK SOLUTION

IFEL, Le modifiche al processo tributario – principali novità per i Comuni

A seguito della pubblicazione della legge n.130 del 31 agosto 2022, sono state apportate diverse modifiche al processo tributario.

Quelle che sembrano avere risvolti più rilevanti dal punto di vista dei Comuni sono: la previsione del giudice monocratico per le cause di valore fino a 3 mila euro (il quale, quindi, si occuperà prevalentemente di tributi comunali) e le novità riguardanti il regime delle spese di lite. In particolare, queste ultime coinvolgono la responsabilità amministrativa dei funzionari comunali poiché le nuove disposizioni prevedono che, in caso di rigetto del reclamo e di successiva soccombenza dell’ente, la condanna al pagamento delle spese di giudizio “può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione”. Questa previsione comporta da un lato un obbligo di risposta espressa al reclamo e, dall’altro, può indirettamente comportare un più frequente accoglimento dei reclami al fine di evitare a priori qualsiasi addebito di responsabilità.

A tal riguardo, IFEL ha pubblicato una Nota di approfondimento contenente tutte le novità recate dalla riforma del processo tributario e uno schema di regolamento per la definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi la Corte di Cassazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Economia circolare: dal 4 novembre in vigore nuova disciplina sui rifiuti inerti

Entra in vigore dal 4 novembre 2022 la nuova disciplina sulla qualifica di rifiuto inerte da attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale. E’ quanto prevede il decreto n.152 del 27 settembre 2022 recante “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″, con il quale il Ministero della Transizione Ecologica mette in campo un primo importante intervento per lo sviluppo circolare del settore delle costruzioni, in linea con gli obiettivi strategici previsti dal Piano europeo d’azione e dalla strategia nazionale approvata in ambito PNRR.

Il regolamento individua i criteri specifici in base ai quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione (e gli altri rifiuti inerti di origine minerale), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’art. 184 ter, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) per essere riutilizzati nel ciclo produttivo con la qualifica di “aggregato recuperato”. Per essere considerati alla stregua di «aggregato recuperato», i materiali devono rispettare determinati parametri, quindi essere conformi ai criteri di cui all’Allegato 1. Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all’Allegato 1, del piano di campionamento e dell’automonitoraggio.

Il provvedimento, inoltre, individua anche un percorso amministrativo innovativo, una sorta di “tagliando”, frutto delle interlocuzioni con il Consiglio di Stato, per tenere conto delle specificità applicative e della complessità di un settore che interessa piccole, medie e grandi imprese. Al tal fine, i tecnici del dicastero stanno già lavorando con il supporto di ISPRA ed ISS, per acquisire gli elementi tecnici necessari, sotto il profilo ambientale e sanitario, con l’obiettivo di valutare eventuali aggiornamenti al provvedimento, prima del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore previsto dalla norma.

 

La redazione PERK SOLUTION

Economia Circolare: inviato al CdS lo schema di regolamento “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”

Il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso il 29 settembre scorso lo schema di regolamento sul Registro elettronico nazionale per la tracciabilità de rifiuti (RENTRI) al Consiglio di Stato per l’acquisizione del previsto parere e alla Commissione Europea per la procedura di notifica prevista dalla Direttiva UE 2015/1535 (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/it/).

Decorrono da tale data i novanta giorni di “stand and still” durante i quali gli stakeholder europei potranno presentare osservazioni sulle regole tecniche previste dal RENTRI. Al termine di tale periodo, il Ministero adotterà il provvedimento che istituisce il RENTRI in linea con gli obiettivi previsti dalla Strategia nazionale per l’economia circolare e dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.

Prosegue nel frattempo la sperimentazione avviata in collaborazione con le Associazioni di categoria, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali e Unioncamere, affinché il RENTRI rappresenti un valido supporto operativo per ottimizzare il sistema di gestione dei flussi di rifiuti in un’ottica sempre più marcata di circolarità (Fonte Mit).

 

La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU per il personale militare in assenza di dimora abituale e della residenza anagrafica

Non è dovuta l’Imu, spettando l’esenzione ex art.2 del d.l.. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella l. n. 124 del 28 ottobre 2013, anche in assenza di dimora abituale e della residenza anagrafica, al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, a condizione che il contribuente, nella fattispecie alloggiato in una caserma, presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione da presentare al Comune con la quale attesti il possesso dei requisiti e indichi gli identificativi catastali dell’immobile per il quale si chiede il riconoscimento del beneficio, onere previsto dalla legge n. 124 del 28/10/2013, art. 2 comma 5 bis. È quanto ribadito dalla CTR per il Lazio, con sentenza n. 3722 del 6/9/2022.

Nel caso di specie oltre al rigetto dell’appello del contribuente per il mancato adempimento dell’onere, è stata riconosciuta la correttezza della notifica dell’atto impugnato, inviato dal Comune con raccomandata del 24 dicembre 2018 e ricevuto dal contribuente il 3 gennaio 2019, realizzata secondo la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, valida, come sancito da giurisprudenza costituzionale, sent. n. 477/2002, e copiosa giurisprudenza di Cassazione e di merito, con riguardo agli atti processuali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Economia Circolare: inviato lo schema di regolamento “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità de rifiuti”

Il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso lo schema di regolamento sul Registro elettronico nazionale per la tracciabilità de rifiuti (RENTRI) al Consiglio di Stato per l’acquisizione del previsto parere e alla Commissione Europea per la procedura di notifica prevista dalla Direttiva UE 2015/1535.

Decorrono da tale data i novanta giorni di “stand and still” durante i quali gli stakeholder europei potranno presentare osservazioni sulle regole tecniche previste dal RENTRI. Al termine di tale periodo, il Ministero adotterà il provvedimento che istituisce il RENTRI in linea con gli obiettivi previsti dalla Strategia nazionale per l’economia circolare e dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.

Prosegue nel frattempo la sperimentazione avviata in collaborazione con le Associazioni di categoria, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali e Unioncamere, affinché il RENTRI rappresenti un valido supporto operativo per ottimizzare il sistema di gestione dei flussi di rifiuti in un’ottica sempre più marcata di circolarità.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’IMU risulta decisiva la classificazione catastale

Ai fini IMU, un immobile iscritto in catasto come ufficio non può fruire dell’esenzione, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale. Per accedere al trattamento agevolato conta, infatti, l’oggettiva classificazione catastale e non l’effettiva destinazione d’uso come residenza della famiglia. È quanto stabilito dalla CTP di Napoli, con sentenza del 13/09/2022 n. 8578/7. Sul punto, spiegano i giudici, è anche recentemente intervenuta la Corte di Cassazione (ordinanza n. 5574/2022) secondo la quale, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale, “per cui l’immobile iscritto come “ufficio-studio”, con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all’imposta”.

Di conseguenza, la classificazione catastale prevale anche sull’eventuale prova che l’immobile è nei fatti la reale sede della residenza di famiglia e, a tal fine non sarebbe nemmeno sufficiente dimostrare che, in via di fatto, l’immobile in tutto e per tutto adibito a casa. Infatti, nel caso in cui “sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento.

 

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Imu prima casa: indipendentemente dal numero familiare l’esenzione spetta a chi vi risiede e dimora

«Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile». È quanto si legge nella sentenza n. 209/2022, con cui la Corte costituzionale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 là dove parlando di «nucleo familiare» finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione.
L’illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell’articolo 13, Dl 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 5-decies del Dl 146/2021). Quest’ultima norma, ha precisato la Corte, è stata introdotta dal legislatore per reagire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione è infatti giunta «a negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell’immobile».
La Consulta ha chiarito che questo orientamento è dipeso dal riferimento al nucleo familiare così come emerge dalla norma su cui la Corte si è autorimessa la questione di legittimità; ha poi precisato che in «un contesto come quello attuale», «caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale».
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla «prima casa», non ritenere sufficiente – per ciascun coniuge o persona legata da unione civile – la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un’evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto. I quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio.
La Corte ha dunque ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e però ha ritenuto «opportuno chiarire» che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire. Da questo punto di vista, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare «i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli», controlli che «la legislazione vigente consente in termini senz’altro
efficaci».

Riduzione IMU dovuta da soggetti non residenti in Italia: effettuato il riparto delle quote residui 2021 e del fondo 2022

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che è stato adottato il decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 settembre 2022, con i relativi allegati 1 e 2, concernente il riparto della quota restante dell’anno 2021 e della quota relativa all’annualità 2022 del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell’IMU dovuta da soggetti non residenti in Italia», previsto dall’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e successive modifiche e integrazioni.

La quota residuale del fondo istituito dall’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 3.241.767,16 euro e relativa all’annualità 2021, è ripartita, in proporzione alle somme già attribuite per lo stesso anno 2021. Il fondo per l’anno 2022, di cui l’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come integrato dall’articolo 1, comma 743, legge 30 dicembre 2021, pari a complessivi 15 milioni di euro, destinato a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’applicazione – per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia – dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella misura della 37,5 per cento, è ripartito sulla base della metodologia dei criteri di riparto previsti
dal decreto ministeriale del 24 giugno 2021, in proporzione alle somme già attribuite per l’anno 2021.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno – Le FAQ ministeriali

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le FAQ concernenti la dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno, in scadenza il prossimo 30 settembre.

Con DM 29-04-2022 sono stati approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, agli effetti dell’imposta di soggiorno disciplinata dall’articolo 4 del decreto legislativo14 marzo 2011, n. 23 laddove istituita, con deliberazione consiliare, dai comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di comuni nonché dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.

Il modello di dichiarazione deve essere utilizzato dai gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale introdotto dall’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

 

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