Esenzione IMU in caso di immobile in comodato a un imprenditore agricolo

Ai fini del conseguimento dell’esenzione dall’IMU, ex art. 1, comma 708, L. 147/13, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, D.L. 201/11, conv. in L. 214/11, non è in alcun modo prescritto che l’attività agricola debba essere necessariamente esercitata dallo stesso soggetto d’imposta. E’, di conseguenza, richiesto il soddisfacimento del solo requisito oggettivo realizzato dalla circostanza che il fabbricato rurale sia una costruzione necessaria allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile. È quanto evidenziato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, con sentenza n. 1409/2022.

I giudici toscani ricordano che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, prima per l’esenzione dall’ICI e successivamente per quella dall’IMU, basate sui medesimi presupposti normativi e fattuali, che “secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte, l’identificazione della ruralità dei fabbricati esclusi dall’imposizione ICI (art. 23, c. 1 bis, cit., in relazione al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a) si correlava al dato oggettivo delle emergenze catastali, essendosi rilevato che l’immobile già iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria A/6 o D/10, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, cit., non è soggetto all’imposta, ai sensi del d. lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a), cit., laddove se l’immobile risulti iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI “, ribadendo la “rilevanza regolativa del criterio identificativo in discorso, e, dunque, la sua esclusiva attinenza al dato catastale”, giungendo perfino a fare prevalere le “obiettive emergenze catastali” anche nel caso di cessazione dell’attività agricola (vedasi da ultimo Cass. Ord. n. 23386/2021); peraltro la citata Circolare Ministeriale n. 3/DF del 18.5.2012, non ha affermato la irrilevanza della categoria catastale D/10 attribuita, ai fini dell’esenzione di cui trattasi, sostenendo invece che “la classificazione dell’immobile nella categoria catastale D/10 non è condizione unica per il riconoscimento dell’agevolazione, poiché rientrano nell’agevolazione anche le fattispecie presenti nell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, che non rientrano necessariamente in D/10”, e quindi è pur sempre una condizione. La norma, quindi, non esige che la qualifica di imprenditore agricolo sia posseduta direttamente dal soggetto d’imposta.

 

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Esenzione IMU scuole paritarie: le attività devono essere svolte gratuitamente o dietro versamento di corrispettivo di importo simbolico

In tema di esenzioni IMU per gli enti non commerciali e, in particolare, per le scuole paritarie, per beneficiare di tale agevolazione le attività devono essere svolte gratuitamente o dietro versamento di corrispettivo di importo simbolico. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza del 29/11/2022 n. 35123, pronunciandosi sul ricorso proposto da un Istituto educativo, titolare di una scuola paritaria, in materia di avvisi di accertamento relativi all’ICI/IMU per gli anni 2010 -2015, invocando l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 lett. i). Si tratta nella fattispecie, dell’ICI per gli anni 2010 e 2011 e dell’IMU per gli anni 2012-2015.

La Corte ha ricordato, preliminarmente, che la Commissione dell’Unione Europea del 19 dicembre 2012, nel valutare se tanto l’ICI che l’IMU costituiscano aiuto di Stato in violazione del diritto dell’Unione, e segnatamente dell’art. 107, paragrafo 1, del Trattato, ha concluso che mentre l’esenzione ICI costituisce aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, non lo è invece l’analoga esenzione IMU, considerando sia la maggiore chiarezza della norma IMU (che parla di attività non commerciali anziché di attività che non abbiano  esclusivamente natura commerciale) che la norma regolamentare, la quale precisa, da un lato, che per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall’altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato
solo per escludere il diritto all’esenzione (come indicano le parole “in ogni caso”) e non implica a contrario che possano beneficiare dell’esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite. Inoltre, la Commissione UE, con specifico riferimento alla attività didattica, rimarca che l’attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso.

Tali considerazioni consentono anche di definire il significato e la portata dei i criteri stabiliti dal D.M. 19 novembre 2012, n. 200, e dal D.M. 26 giugno 2014, che devono essere applicati in armonia con quanto stabilito dalla Commissione UE con decisione 19.12.2012, e secondo i principi posti dalla giurisprudenza nazionale. Il decreto 26 giugno 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze chiarisce i due nodi fondamentali della questione.  In primo luogo specifica che, per avere natura simbolica, il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio e, in secondo luogo che il compenso che supera la metà del prezzo medio del servizio esclude il diritto all’esenzione.

Nel caso di specie risulta, dunque, corretta la decisione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che ha rigettato il ricorso dell’istituto, poiché le rette applicate agli studenti superano il 50% del costo del servizio e, pertanto, si tratta di una attività commerciale non esente da imposta comunale.

 

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IFEL: Schema di modifiche del regolamento TARI per il 2023

Con la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022 ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022).

Le prescrizioni dettate da ARERA in tema di qualità rappresentano certamente un obiettivo cui tendere, a cui è necessario dar seguito in virtù dei poteri attribuiti dalla legge ad ARERA (ivi incluso il potere sanzionatorio), ma occorre anche contemperare i nuovi obblighi con quello che risulta attuabile sia sulla base della legge, e sia delle risorse umane e finanziarie a disposizione dei Comuni. In questa prospettiva si colloca lo spirito dello schema di regolamento IFEL, introdotto da una nota descrittiva, che compie lo sforzo di riconciliare, per quanto e laddove possibile, il rispetto delle prescrizioni regolatorie con la legge speciale che governa l’ambito tributario di riferimento e con il conseguente potere regolamentare dei Comuni in materia di entrate proprie che si spinge fino a prevalere sulle norme legislative specifiche, fatti salvi, ovviamente, i limiti espressamente imposti in quanto riservati alla legge e relativi alla determinazione delle fattispecie imponibili, dell’aliquota massima e dei soggettivi passivi (art.52, d.lgs 446/1997).

 

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CUP “antenne” e canoni di locazione: I chiarimenti di IFEL

IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento in merito alla modifica della disciplina del canone patrimoniale (CUP) applicabile alle infrastrutture di telecomunicazione ubicate su aree comunali, operata attraverso l’introduzione del comma 831-bis, sta generando importanti perdite di gettito per i Comuni interessati, che a tutt’oggi non appaiono adeguatamente considerate dal Legislatore e dal Governo.

In particolare, un’indagine condotta dall’IFEL, presso alcune decine di città medio grandi, ha rilevato che, pur nella notevole diversificazione dei regimi contrattuali e di prelievo, l’applicazione del canone forfettario di 800 euro, ha ridotto del 90% il valore medio del gettito ritraibile da un singolo impianto.

Alle difficoltà finanziarie sopracitate, si aggiungono le “pretese” di alcuni operatori economici del settore che, interpretando a loro esclusivo favore la nuova disposizione, hanno avviato massicce iniziative di “sollecito” ai Comuni, tese a rinegoziare, modificare, estinguere assetti contrattuali anche riconducibili all’agire privatistico degli enti locali. Secondo IFEL devono pertanto ritenersi non fondate le richieste degli operatori di non corrispondere i canoni ulteriori pattuiti nell’ambito di concessioni-contratto stipulate prima del 13 febbraio 2019, i cui effetti non siano esauriti. Per converso, a far data da tale termine, appare esclusa per i Comuni la
possibilità di prevedere, nell’ambito delle occupazioni di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, qualunque onere finanziario ulteriore rispetto al CUP, anche se riconducibile a titoli convenzionali (come nel caso delle concessioni-contratto).

 

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Aggiornamento simulatore addizionale comunale IRPEF – anno d’imposta 2023

E’ stato aggiornato sul portale del Federalismo Fiscale lo strumento di simulazione dell’addizionale comunale IRPEF, utile per la simulazione dell’anno d’imposta 2023.
Lo strumento consente ai Comuni, accedendo all’Area riservata del Portale, di simulare l’impatto sul gettito delle modifiche di aliquote o soglie di esenzione dell’addizionale comunale IRPEF, per competenza e per cassa.

 

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IMU: Legittima la doppia esenzione per l’abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare

In tema di agevolazioni sull’imposta municipale propria (IMU) prima casa la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 209/2022 ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. Di conseguenza è legittima l’esenzione dall’IMU per l’abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all’interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi. Dopo tale fondamentale pronuncia della Consulta risulta non più invocabile, a giustificazione dell’esclusione del beneficio fiscale in esame, l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro di stabilire residenze disgiunte. Nel caso di specie è, dunque, legittima la doppia esenzione a vantaggio sia del coniuge residente nel comune parte in causa, che del coniuge residente in altro comune per motivi di lavoro. È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, con la sentenza del 03/11/2022 n. 655.

 

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ARERA: Schema tipo di contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani

L’ARERA ha pubblicato il documento di consultazione 643/2022/R/RIF, che si inquadra nell’ambito del procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio avviato con la delibera 362/2021/R/RIF, illustrandone gli elementi di inquadramento generale e i primi orientamenti che si intendono seguire per la definizione dello schema tipo di contratto di servizio, rinviando ulteriori elementi di dettaglio e approfondimento ad un successivo documento per la consultazione che verrà predisposto anche alla luce dei contributi che perverranno in ordine agli orientamenti presentati.

In particolare, al fine di favorire omogeneità a livello nazionale nella disciplina dei rapporti tra enti affidanti e gestori, l’Autorità è orientata a:
• predisporre un unico schema tipo di contratto di servizio imperniato sul modello di gestione integrata e strutturato secondo un approccio modulare che lo renda applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche agli affidamenti di singole fasi del servizio;
• prevedere che tale schema sia obbligatorio per tutte le gestioni, indipendentemente dalla forma gestionale prescelta (esternalizzazione o autoproduzione), dalla tipologia di contratto (appalto o concessione) utilizzato per l’erogazione del servizio agli utenti e dalla natura dell’ente affidante (Ente di governo o Comune);
• ricomprendere nell’ambito soggettivo di applicazione dello schema tipo di contratto di servizio tutti i soggetti che si configurano, in forza di un affidamento ricevuto dalla competente autorità amministrativa locale, come gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani ovvero di uno o più dei servizi che lo costituiscono, escludendo dall’ambito soggettivo del definendo schema tipo di contratto di servizio i soggetti che si configurano come meri prestatori d’opera.

I soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, entro il 10 gennaio 2022.

 

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IFEL, imposta di soggiorno: chiarimenti sul regime dichiarativo e altri adempimenti connessi al riversamento del gettito

IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento sul regime dichiarativo e sugli altri adempimenti connessi al riversamento dell’imposta di soggiorno ai Comuni, alla luce di talune incertezze, sorte a seguito della prima applicazione della nuova dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno introdotta dal D.L. n. 34/2020.

Il decreto, nel disciplinare il nuovo adempimento dichiarativo, da effettuarsi mediante il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, non incide in alcun modo sulle modalità e sui tempi di versamento, di norma trimestrali, dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive ai Comuni, né tantomeno sulle comunicazioni che si accompagnano a tale riversamento e che sono disciplinate dal regolamento comunale. Le comunicazioni rese ai Comuni congiuntamente al riversamento periodico del gettito non ne rappresentano un adempimento diverso ed autonomo, ma anzi ne costituiscono il complemento necessario per l’amministrazione ad effettuare la contestuale riconciliazione tra versamento, numero di pernottamenti e gestore della struttura ricettiva. Pertanto, la previsione del nuovo obbligo dichiarativo non assorbe la potestà, che rimane in capo ai Comuni ai sensi dall’art. 52 del Dlgs 446/1997, di disciplinare le modalità di riversamento dell’imposta (e le comunicazioni trimestrali collegate).

 

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ANCI: Il ministero dell’Istruzione dispone i pagamenti ai Comuni per i contributi Tarsu 2022

ANCI rende noto che il ministero dell’Istruzione ha disposto i pagamenti, a titolo di contributo ai Comuni, delle spese di funzionamento connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche.
Si tratta del contributo annuo pari a 51,034 milioni di euro corrisposto dal Ministero direttamente ai Comuni che quest’anno ha avuto, grazie all’impegno dell’Anci, un incremento di 12,3 mln rispetto ai 38,034 milioni degli anni precedenti.
Il riparto per l’annualità 2022, è stato approvato con delibera di attuazione nella seduta di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 12 ottobre u.s, riconoscendo una percentuale aggiuntiva del 13% ai 4.385 Comuni, che hanno raggiunto nel 2020 una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65%, come da dati ISPRA.
Le risorse assegnate sono consultabili nella tabella  “Contributo relativo al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Annualità 2022”.

 

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In G.U. il decreto di riparto dei 20 mln di euro a Province e Città metropolitane in relazione alla riduzione del gettito di IPT e RC Auto

È stato pubblicato in G.U. n. 270 del 18-11-2022 il decreto del Ministero dell’interno del 23 settembre 2022 in merito al riparto del fondo di 20 milioni di euro, per l’anno 2022, alle province e Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, ad esclusione della Città metropolitana di Roma Capitale, in relazione alla riduzione del gettito di IPT e RC Auto.

In applicazione dell’art. 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il fondo di 20 milioni di euro per l’anno 2022 è assegnato – in proporzione alla somma delle perdite di gettito registrate per le due imposte, secondo le misure indicate pro quota nell’allegato A «Piano di riparto anno 2022» che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Con successivi decreti si provvederà ad assegnare in relazione alle perdite di gettito delle due imposte nel 2022 rispetto al 2021 per l’anno 2023, nel 2023 rispetto a 202e per l’anno 2024, risultanti dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze per ulteriori dotazioni annuali del fondo.

 

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