IFEL, la Regolazione rifiuti urbani: Guida alla predisposizione del PEF secondo MTR-2 ARERA

IFEL ha pubblicato online una guida che illustra in modo organico le disposizioni emanate dall’ARERA nel corso del 2022 in materia di regolazione dei rifiuti, con particolare riferimento alla delibera ARERA n.363/2021.

In particolare, il nuovo metodo MTR-2, che nel Volume viene dettagliatamente analizzato, segna il passaggio da un PEF annuale ad uno quadriennale, (2022-2025), e introduce diverse novità e integrazioni al primo MTR;  si prevede l’introduzione della regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, allo scopo di premiare la strada della valorizzazione del rifiuto, e l’introduzione del concetto di “perequazione ambientale ”sulla base della gerarchia dei rifiuti, oltre ad altre importanti novità che a partire dal 2022 faranno parte integrante dei Piani economico finanziari degli enti.

L’obiettivo è quello di restituire agli operatori una chiave di lettura agile in un testo unico e integrato, a partire dalle note di approfondimento predisposte da IFEL sin dall’avvio della nuova regolazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arera: Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio rifiuti

Con la deliberazione 21 febbraio 2023, n. 62/2023/R/rif, Arera ha avviato il procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dagli articoli 7 e 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, delle predisposizioni tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, per le annualità 2024 e 2025.

L’Autorità ritiene opportuno, nell’ambito del procedimento, dettagliare le modalità per l’aggiornamento di talune componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario, anche quantificando – ai fini delle determinazioni tariffarie per il menzionato biennio 2024-2025 – taluni dei parametri macroeconomici di riferimento, procedendo in particolare:
– all’aggiornamento del tasso di inflazione programmata, 𝑟𝑝𝑖𝑎, per la determinazione del parametro 𝜌𝑎 relativo al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, di cui al comma 4.2 del MTR-2, nonché dei parametri relativi alla remunerazione del capitale investito di cui ai commi 14.2 e 14.6 del MTR-2;
– alla quantificazione dei valori aggiornati del tasso di inflazione per la determinazione dei costi riconosciuti di cui al comma 7.5 del MTR-2 e dei vettori del deflatore degli investimenti fissi lordi di cui al comma 13.9 del MTR-2;
– alla determinazione delle modalità per l’inclusione, nell’ambito delle componenti di conguaglio di cui all’articolo 17 del MTR-2, delle variazioni nei costi riconosciuti in esito all’applicazione dei valori provvisori del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani di cui al comma 1.2 del MTR-2, nonché del tasso di remunerazione del capitale investito netto 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑅𝐼𝐷,𝑎 e del parametro 𝐾𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 di cui al comma 14.6 del MTR-2;
– alla valutazione, sulla base delle evidenze emerse in sede di prima applicazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento: delle modalità volte eventualmente a ricomprendere tra i costi totali dell’impianto “minimo” anche gli oneri associati al fenomeno della morosità, allo scopo di contemperare le necessità di chiusura del ciclo con l’esigenza di assicurare la sostenibilità finanziaria della gestione degli impianti; o delle modalità per il recupero dell’eventuale scostamento tra i ricavi relativi alle quantità previste nell’ambito delle attività di programmazione e quelli effettivamente conseguiti sulla base di quanto conferito nelle medesime annualità;
– alla valutazione dei possibili effetti di dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da non trovare copertura nell’ambito del limite alla variazione delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 del MTR-2, affinché siano identificati meccanismi in grado di assicurare, per un verso, la continuità del servizio e, per un altro, la sostenibilità dei corrispettivi
all’utenza finale.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Rendita catastale definitiva e termine ordinatorio

La verifica delle caratteristiche degli immobili da parte dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente modifica delle risultanze censuarie mediante l’attribuzione di una diversa rendita catastale, può intervenire anche oltre il termine di dodici mesi previsti dall’articolo 1, comma 3, del D.M. n. 701/1994 (cfr. Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6218/2020). Secondo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche (Sentenza del 05/01/2023 n. 4), infatti, la determinazione della rendita catastale definitiva da parte dell’ufficio è soggetta ad un termine di natura ordinatoria anziché perentoria. Nel caso in esame, i giudici marchigiani hanno accolto l’appello dell’Ufficio ribadendo, altresì, che non sia necessario di procedere ad un sopralluogo dell’immobile quando il nuovo classamento consegue ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Cassazione: la tassa sui rifiuti va ridotta se la raccolta non è regolare

La TARSU è caratterizzata, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che la disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica. In particolare, i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata, ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi. La legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio.

Fermo restando che rientra nella responsabilità generale di buona amministrazione del Comune l’espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana, la riduzione è purtuttavia dalla legge prevista per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità (sempre che lo scostamento da queste ultime comporti i suddetti caratteri di gravità e perdurante non fruibilità), e dunque anche indipendentemente dalla sussistenza vuoi di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all’ipotesi di illecito, vuoi di un elemento soggettivo (“colpa” contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale.

La riduzione tariffaria non opera infatti quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti, e men che meno quale “sanzione” per l’amministrazione comunale inadempiente, bensì al diverso fine di ripristinare – in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorché significativamente alterato, correlazione sulla quale si basa la Tarsu, senza con ciò contraddirne il già descritto carattere prettamente tributario (Cass. S.U. n. 14903 del 2010; Cass. n. 4283 del 2010 ed altre), e non privatistico- sinallagmatico.

Soltanto in tale situazione -di disfunzione temporanea- che può darsi ingresso ad una valutazione di imprevedibilità del disservizio e, per questa via, di non imputabilità dello stesso alla sfera tecnico-organizzativa dell’amministrazione comunale; al contrario, in presenza di una situazione di disfunzione non temporanea della raccolta rifiuti, ma apprezzabilmente protratta nel tempo (qual è quella qui lamentata dalla società contribuente), la legge attribuisce all’utente – in presenza di un’accertata emergenza sanitaria – la facoltà di provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio parziale su domanda documentata, e tuttavia “fermo restando il diritto alla riduzione. È quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 25/01/2023, n. 2374.

 

La redazione PERK SOLUTION

Esenzione dalla TARI per gli immobili comunali detenuti da terzi

In tema di TARI, l’esenzione spettante al Comune, relativamente agli immobili di sua proprietà, non si estende a coloro che, a qualunque titolo, abbiano la detenzione degli stessi. Secondo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, con sentenza del 30/12/2022, n. 959/3, infatti, la ratio dell’esenzione è giustificata dalla coincidenza in un unico soggetto della qualità di titolare dell’imposizione fiscale e di beneficiario della stessa. Ciò non si verifica in tutti gli altri casi, per i quali, invece, vale il principio comunitario (art. 15 direttiva 2006/12/CE art. 14 direttiva 2008/98/CE), per cui chi utilizza un bene suscettibile di produrre rifiuti ne paga la relativa imposta (“chi inquina, paga”). E’ questa la conclusione a cui sono pervenuti i giudici liguri che hanno ritenuto infondate le ragioni della società ricorrente riguardo alla debenza del tributo in questione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Chiarimenti in merito alla dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno per le annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021

Con la risoluzione N. 1/DF del 9 febbraio 2023, il Dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti in merito all’obbligo dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, introdotto dall’art. 180 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in virtù del quale la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2022.

Il Dipartimento ricorda che i gestori delle strutture ricettive che abbiano già presentato al Comune, per gli anni di imposta 2020 e 2021, la dichiarazione/comunicazione relativa all’imposta di soggiorno, seguendo le indicazioni dello stesso Comune, non devono ripresentare la dichiarazione ministeriale per tali annualità. Per le annualità successive agli anni 2020 e 2021, la dichiarazione va predisposta esclusivamente sul modello approvato con decreto ministeriale, che rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento, ora reso obbligatorio dal nuovo articolo 4 del Dl n. 23/2011.

Pertanto, la presentazione del modello ministeriale approvato con il decreto sopra citato rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal Legislatore ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento dell’imposta di soggiorno e valido su tutto il territorio nazionale. Non si riscontrano, infatti, all’interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno in argomento.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Esenzione IMU per gli immobili-merce

L’impresa costruttrice ha diritto all’esenzione dall’IMU sugli immobili di sua proprietà, destinati alla vendita e non locati (art. 2, co. 2, D. L. 102/2013). Gli immobili in questione sono, infatti, attratti nel reddito d’impresa come “beni merce” e, dunque, sottratti alla ratio del regime impositivo previsto dall’IMU per i redditi fondiari (artt. 55, 83, 92 TUIR). In tal senso si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sentenza del 16/12/2022 n. 5036, accogliendo il ricorso in appello presentato  da una Società che ha contestato l’illegittimità del diniego espresso del Comune avverso l’istanza di rimborso IMU, relativa agli anni d’imposta 2015 e 2016, relativa alle somme indebitamente versate a titolo IMU relativamente ad un “immobile merce” di sua proprietà.

La conferma dell’illegittimità del diniego del rimborso e l’erroneità della pronuncia di primo grado, deriva non tanto e non solo tenuto conto del disposto dell’art. 2, comma 1 del D.L. 102/2013, il quale prevede un’esenzione dal pagamento IMU per le annualità in contestazione, a beneficio delle imprese costruttrici proprietarie dei cc.dd. “immobili merce” destinati alla vendita e non posti a reddito dall’impresa (non locati). Ma, ancor prima, perché, in quanto beni-merce, tali immobili sono inidonei a generare reddito fondiario e idonei, piuttosto, a generare reddito d’impresa, sulla base del cd. principio di attrazione al reddito d’impresa.

Nel caso in esame l’immobile destinato alla vendita ed iscritto in bilancio quale bene-merce beneficia dunque della esenzione IMU.

La redazione PERK SOLUTION

 

Accordo Anci-Conai, disponibili i corrispettivi 2023 per la raccolta differenziata

Il comitato di verifica dell’accordo quadro Anci-Conai ha formalizzato la revisione annuale dei corrispettivi riconosciuti per la raccolta e il conferimento ai consorzi di filiera delle diverse frazioni di rifiuti di imballaggio. In particolare l’incremento tiene conto dell’indice NIC 2022/2021 la cui variazione media annua è risultata pari a +8,1%.  Il coefficiente di revisione dei corrispettivi, applicato ai valori del corrispettivo 2022, è stato utilizzato per adeguare il corrispettivo previsto da contrato per l’anno 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, requisiti per il riconoscimento degli incentivi IMU-TARI

Un Comune ha trasmesso una richiesta di parere inerente ai requisiti per il riconoscimento al personale gli incentivi di cui all’art.1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle riscossioni delle annualità 2018 e 2019. La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 1/2023, ha riepilogato le condizioni per il pagamento degli incentivi in esame:

  • che il Comune abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL; al riguardo, la Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti, con deliberazione n. 19/2021/QMIG, ha già chiarito che la locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, contenuta nella norma in esame, debba intendersi riferita anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’interno (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo, del T.u.e.l.) e, per il rendiconto, con legge; pertanto, questa prima condizione è da ritenersi soddisfatta laddove i documenti contabili siano stati approvati entro i termini così prorogati;
  • che il Comune abbia adottato un proprio regolamento, atto formale individuato dal legislatore quale fonte idonea a determinare – nell’an e nel quantum – la destinazione delle risorse disponibili (pari ad una percentuale del maggiore gettito accertato e riscosso, nella misura massima del 5 per cento) alle due differenti finalità individuate dalla norma: potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e trattamento accessorio del personale dipendente;
  • che l’utilizzo delle risorse così individuate sia limitato all’anno di riferimento, per tale dovendosi intendere l’annualità successiva a quella in cui è stato accertato a consuntivo il maggiore gettito;
  • che la quota destinata al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate sia attribuita sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa;
  • che il beneficio attribuito ad ogni singolo dipendente non superi il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale;
  • che il servizio di accertamento delle imposte in esame non sia stato esternalizzato in concessione.

Ove sussistano tutte le condizioni elencate, sarà possibile erogare la quota destinata al trattamento accessorio, nella misura così determinata, al personale impiegato nelle attività di cui trattasi. Tale quota peraltro non sarà da computarsi a fini di rispetto del limite di cui all’art. 23, co.2, del d.lgs. n. 75/2017.

 

La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU su immobili occupati

Il comma 81 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, legge di bilancio 2023, introduce una nuova lettera g-bis) all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che esenta dal pagamento dell’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione. Il successivo comma 82 istituisce un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2023, per ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’attuazione delle nuova lettera g-bis).

A tale proposito si ricorda che il comma 759 prevede che sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività di religione o di culto.

 

La redazione PERK SOLUTION