Incentivi al dipendente che assiste il Comune nel giudizio tributario

Nell’ambito dei giudizi tributari di cui è parte un ente locale, lo ius postulandi può spettare al titolare della posizione organizzativa, potendosi – secondo la giurisprudenza della Corte Suprema – valutare se a stare, altresì, in giudizio, possa essere un funzionario autorizzato “in base alle previsioni dello statuto comunale”. È quanto ha affermato la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 37/2025, in risposta ad una richiesta di parere avente ad oggetto il regime giuridico degli incentivi al personale incaricato di assistere l’ente locale nel giudizio tributario.

Nello specifico, il Comune istante ha chiesto alla Sezione se debba riconoscersi al dipendente che abbia assistito l’ente nel giudizio tributario con condanna della controparte alla refusione delle spese, previamente acquisite alle casse, l’incentivo previsto dal comma 2 sexies dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 a prescindere dalle qualifiche rivestite, indicate dall’art.11, c.3, dello stesso decreto legislativo (dirigente/titolare di posizione organizzativa). La Sezione ricorda che l’art. 45 del d.lgs. 165/2001 prevede che i contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, i trattamenti economici accessori ancorandoli alle specifiche ipotesi individuate dallo stesso art. 45, comma 3 (performance individuale; performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui la stessa si articola; effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute).  L’art. 15, c. 6 sexies, del d.lgs. 546/1992, recante disposizioni sul processo tributario, contiene una specifica disposizione che rimanda al trattamento accessorio del personale impegnato nell’assistenza dell’amministrazione, in quanto prevede la possibilità di erogare allo stesso un emolumento aggiuntivo parametrato al compenso professionale degli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto. L’art. 11, comma 3 del medesimo decreto stabilisce espressamente che gli enti locali possono stare in giudizio mediante il dirigente dell’ufficio tributi o, in mancanza di tale figura, tramite il titolare della posizione organizzativa responsabile dell’ufficio tributi (soggetti che non necessitano di procura).

La Cassazione (cfr. Cass. Civ., V, 26719/2016; Cass. Civ. 13230/2009) ha riconosciuto la possibilità per il dirigente di delegare, con apposita determinazione, un funzionario dell’unità organizzativa da lui diretta a rappresentare l’ente in giudizio, secondo le previsioni statutarie. Tale soluzione deve derivare da un’organizzazione interna chiara e consolidata, evitando nomine “ad hoc” per singoli casi.

Circa l’aspetto remunerativo di detta attività, destinato a confluire nella retribuzione accessoria del personale indicato dalla norma, oggetto di regolamentazione ed interpretazione dei contratti collettivi, ricorda la Sezione delle Autonomie che, trattandosi di attività resa da specifici soggetti per tutti i giudizi tributari, è remunerata con incentivi specifici in aggiunta alla retribuzione, che sono alimentati con le risorse previamente acquisite e riscosse dall’ente locale e, per tale motivo, da ritenersi sottratte al limite previsto dall’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. Tali risorse devono essere gestite sulla base di una specifica norma regolamentare interna, intesa a disciplinare, nell’ambito delle indicazioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, le modalità applicative dell’incentivo, il quale si differenzia dai compensi professionali dei legali interni, che costituiscono, invece, quota parte della retribuzione ordinaria.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Le modifiche al processo tributario. Nota di approfondimento di IFEL

IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento dei contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, approvato in attuazione della Delega fiscale (l. 9 agosto 2023, n. 111), che all’art. 19 reca i principi e criteri direttivi per gli interventi di riforma del contenzioso tributario.

Con l’intervento attuativo si apportano una serie di modifiche alle disposizioni sul processo tributario disciplinate dal d.lgs. 546/1992, che hanno l’obiettivo di ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria, di snellire, accelerare ed arricchire la fase cautelare, con la previsione dell’impugnazione delle ordinanze cautelari del giudice di primo grado. Inoltre, il decreto legislativo reca interventi di ampliamento degli istituti di deflazione del contenzioso tributario, come la nuova conciliazione delle vertenze pendenti innanzi la Corte di Cassazione.

Nella nota si analizzano i singoli interventi di modifica, con la relativa indicazione della decorrenza degli effetti, poiché le norme recate dal d.lgs. 220/2023 hanno tre regimi differenziati di entrata in vigore. In particolare, l’art. 4, comma 1, d.lgs. 220/2023 precisa che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quindi, dal 4 gennaio 2024, mentre il comma 2 individua le nuove disposizioni che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per alcune modifiche, puntualmente elencate nel comma, che si applicano, invece, dal giorno successivo all’entrata in vigore e, quindi, dal 5 gennaio 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

IFEL, Le modifiche al processo tributario – principali novità per i Comuni

A seguito della pubblicazione della legge n.130 del 31 agosto 2022, sono state apportate diverse modifiche al processo tributario.

Quelle che sembrano avere risvolti più rilevanti dal punto di vista dei Comuni sono: la previsione del giudice monocratico per le cause di valore fino a 3 mila euro (il quale, quindi, si occuperà prevalentemente di tributi comunali) e le novità riguardanti il regime delle spese di lite. In particolare, queste ultime coinvolgono la responsabilità amministrativa dei funzionari comunali poiché le nuove disposizioni prevedono che, in caso di rigetto del reclamo e di successiva soccombenza dell’ente, la condanna al pagamento delle spese di giudizio “può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione”. Questa previsione comporta da un lato un obbligo di risposta espressa al reclamo e, dall’altro, può indirettamente comportare un più frequente accoglimento dei reclami al fine di evitare a priori qualsiasi addebito di responsabilità.

A tal riguardo, IFEL ha pubblicato una Nota di approfondimento contenente tutte le novità recate dalla riforma del processo tributario e uno schema di regolamento per la definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi la Corte di Cassazione.

 

La redazione PERK SOLUTION