Il premio di 100 euro spetta anche per le attività sindacali

Il premio di 100 euro riconosciuto ai dipendenti per il servizio svolto in presenza nello scorso marzo può essere determinato considerando anche le giornate in cui il lavoratore, nello stesso mese, ha prestato la propria attività sindacale in ufficio. È questa la precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta 519 del 4 novembre 2020.
L’Amministrazione istante fa presente di aver erogato il premio di 100 euro, previsto dall’art. 63 del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia), a favore dei dipendenti che a marzo abbiano continuato a lavorare in sede o con modalità equiparabili alla presenza in ufficio. L’incentivo è graduato in ragione del rapporto tra i giorni effettivamente lavorati nel mese e quelli lavorabili. Dal computo delle giornate utili ai fini del bonus, sono state invece escluse le giornate di assenza per congedi ordinari, straordinari e parentali, per permessi anche non retribuiti, per aspettative, riposi compensativi, nonché per permessi studio. Inoltre, ai fini del calcolo non sono stati ricompresi tra i giorni lavorati i periodi di distacco per motivi sindacali ed i permessi sindacali e, comunque, ogni altra giornata di assenza ancorché giuridicamente equiparata al servizio effettivamente prestato “in presenza” presso la sede di lavoro.
L’Agenzia ricorda che la ratio dell’art. 63 del D.L. 18/2020 è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo u.s. hanno continuato a svolgere l’attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’ente. Con le circolari 3 aprile 2020, n. 8/E e 6 maggio 2020, n. 11/E, nonché con la risoluzione 9 aprile 2020, n. 18/E, è stato chiarito che non possano essere destinatari della riportata disposizione i dipendenti che nel medesimo periodo individuato dal legislatore abbiano prestato la loro attività lavorativa non “in presenza”, adottando, quale misura di prevenzione all’epidemia in atto, la modalità del telelavoro o del lavoro agile (c.d. “smart working”). I periodi di distacco e permesso sindacale, ai sensi degli artt. 31 e 32 del Dpr n. 164/2002, sono a tutti gli effetti equiparati al servizio svolto presso l’Amministrazione e retribuiti in egual modo, con esclusione degli straordinari e di altre indennità collegate all’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. La normativa di riferimento non prevede alcuna interruzione del rapporto di lavoro dipendente in concomitanza con l’attività sindacale, di conseguenza, i periodi di permesso o distacco sindacale si configurano, per l’Agenzia, soltanto come una “diversa” modalità di svolgimento della prestazione e, quindi, non impediscono l’erogazione del premio in esame. Affinché però possa trovare applicazione l’art. 63 del decreto Cura Italia anche l’attività sindacale deve essere svolta “in presenza”, ovvero è necessario che su convocazione dell’Amministrazione i dipendenti in distacco o in permesso sindacale risultino presenti in ufficio. Laddove, invece, l’attività sindacale fosse svolta in altri luoghi, ad esempio presso la sede sindacale, sarà cura dell’Amministrazione di appartenenza acquisire idonea documentazione finalizzata all’attestazione della presenza e riconoscere, sotto la propria responsabilità, il beneficio economico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bando di mobilità, il candidato escluso ha diritto di accesso agli atti

Nell’ambito del bando di mobilità, il candidato escluso per la mancata allegazione del nullaosta al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza è titolare di un interesse qualificato diretto, concreto ed attuale all’accesso agli atti, ai sensi della legge n. 241/1990, per acquisire i curricula, il punteggio attribuito ai titoli nella procedura di mobilità, in quanto si tratta di documentazione funzionale ad azionare in giudizio il danno da perdita di chance cagionatole dal mancato rilascio da parte dell’amministrazione di appartenenza del nullaosta al trasferimento, necessario a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione. È chiara, nel caso di specie, la finalità perseguita dell’accesso agli atti, che non è quella di controllare la legittimità della procedura di mobilità alla quale non ha preso parte, ma di dimostrare che sulla base dei titoli posseduti avrebbe avuto delle chance di collocarsi utilmente nella graduatoria finale se la sua domanda di partecipazione non fosse stata dichiarata inammissibile per mancata allegazione del nullaosta al trasferimento da parte dell’amministrazione di appartenenza. Secondo la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, V, 18.10.2017, n. 4813; Cons. Stato, V, 23.3.2015 n. 1545; Cons. Stato, IV, 29.1.2014, n. 461), l’amministrazione deve consentire l’accesso se il documento contiene notizie e dati che attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono, ne diminuiscono gli effetti, una volta accertata l’utilità in chiave difensiva del documento, a prescindere da ogni indagine sulla natura degli strumenti di tutela disponibili. È quanto ribadito dal TAR Roma, con sentenza 11235/2020 del 2/11/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sottoscrizione contratto collettivo integrativo in mancanza di certificazione dell’organo di revisione

In merito alla possibilità, o meno, di dare automaticamente corso alla sottoscrizione definitiva di un contratto collettivo integrativo qualora l’organo di controllo non abbia formulato rilievi entro il termine di 15 giorni, l’ARAN con parere CFL 110 del 4/11/2020 ha rilevato che, ai sensi dell’art. 8, comma 6 del CCNL del 21 maggio 2018, trascorsi quindici giorni dal momento del ricevimento del testo dell’ipotesi di accordo da parte del soggetto preposto al controllo, senza rilievi di quest’ultimo, previa autonoma verifica dei contenuti dell’ipotesi di accordo con particolare riferimento al profilo della rispondenza degli stessi alle direttive a suo tempo impartite, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo.
Dal tenore letterale della citata disposizione contrattuale, si evince che la procedura negoziale di secondo grado non prevede, nel caso di carenza dei rilievi del soggetto preposto al controllo, la formazione di una sorta di silenzio-assenso vincolante al quale consegua l’automatica autorizzabilità della sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo da parte dell’organo di governo.
Pertanto, l’organo di governo dovrebbe adottare sempre comportamenti improntati alla massima prudenza ed in particolare potrebbe, ad esempio, attendere o sollecitare il parere dell’organo di controllo, anche dopo la scadenza del termine stabilito.
L’organo di governo potrebbe autorizzare la sottoscrizione del contratto collettivo integrativo, anche in mancanza della necessaria certificazione dell’organo di controllo, ma solo se, assumendosi la relativa responsabilità, sia effettivamente in grado di dimostrare e certificare il rispetto dei vincoli di competenza o di carattere economico-finanziario stabiliti dalla legge nonché l’assenza di contrasto con nome imperative o con la delega negoziale conferita dal CCNL alla contrattazione decentrata integrativa.
In proposito, si deve ricordare infatti che l’art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs.n.165/2001 e s.m.i., con una disposizione di natura imperativa, espressamente dispone: “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale o che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”.
Tale precetto non può non riguardare e non vincolare anche le decisioni dell’organo di governo in considerazione del particolare ruolo che è chiamato a svolgere nell’ambito della procedura contrattuale.
La disciplina contrattuale è finalizzata ad assicurare la sollecita conclusione del procedimento negoziale di secondo livello, ma certamente non può essere intesa nel senso di espropriare di ogni potestà di valutazione e di decisione l’organo di governo, nel senso di imporgli comportamenti illegittimi e come tali suscettibili di dar luogo anche a forme di responsabilità per danno erariale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

DL Ristori, misure per scuole e famiglie

L’art. 22 del D.L. n. 137/2020 allarga la platea dei beneficiari delle misure previste dall’articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Più in particolare, con la modifica apportata, si prevede che un genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato, abbia diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di 16 anni (in luogo della precedente soglia di 14 anni), disposta dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale (territorialmente competente) a seguito di contatto verificatosi:

  • all’interno del plesso scolastico;
  • nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali: palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, o all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
  • nonché nel  caso  in  cui  sia  stata   disposta  la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.

Si ricorda che la norma sul diritto alla modalità di lavoro agile si aggiunge ad altre norme che, in via transitoria, prevedono tale diritto per alcune fattispecie.
Tali norme transitorie prevedono, fino al 31 gennaio 2021 (termine di scadenza dello stato di emergenza), il riconoscimento del diritto in esame – a condizione che la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione:

  • in favore dei lavoratori dipendenti portatori di handicap grave, o aventi nel proprio nucleo familiare un soggetto portatore di handicap grave o immunodepresso;
  • sulla base delle valutazioni dei medici competenti, ai dipendenti del settore privato maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro.

Rimane ferma l’età massina di 14 anni per usufruire del c.d. congedo COVID-19 (pari al 50% della retribuzione, da utilizzare per astenersi dal lavoro) per quarantena dei figli conviventi – disposta dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica. Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.
È previsto, inoltre, che in caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, i genitori abbiano comunque diritto di astenersi dal lavoro ma senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto di conservazione del posto di lavoro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Smart working, pubblicato in gazzetta il DM 19 ottobre 2020

È stato pubblicato in G.U. n. 268 del 28-10-2020 il decreto del 19 ottobre 2020, recante “Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale”. Il provvedimento attua le norme del decreto Rilancio, alla luce dei Dpcm del 13 e 18 ottobre contempera l’esigenza di contrasto alla pandemia con la necessità di continuità nell’erogazione dei servizi.
Ciascuna amministrazione dovrà assicurare, con immediatezza, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale impegnato in attività che possono essere svolte secondo questa modalità. Può farlo in modalità semplificata ancora fino al 31 dicembre 2020. Gli enti, tenendo anche conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, dovranno assicurare, in ogni caso, le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le loro potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato. Di conseguenza, le amministrazioni dovranno adeguare i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del lavoro agile. Il dirigente, verificando anche i feedback che arrivano dall’utenza e dal mondo produttivo, monitorerà le prestazioni rese in smart working da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo. Le amministrazioni si adopereranno per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, ma comunque rimane consentito l’utilizzo di strumentazione di proprietà del dipendente. Data l’importanza della continuità dell’azione amministrativa e della rapida conclusione dei procedimenti, l’ente individuerà comunque ulteriori fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita rispetto a quelle adottate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Possibile riconoscere l’incentivo a favore del dipendente di altra amministrazione aggiudicatrice

L’attività di verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, svolta dai soggetti o dal soggetto individuati dal comma 6, nel rispetto delle condizioni di incompatibilità di cui al successivo comma 7, nonché caratterizzata in concreto da una particolare complessità che consenta di derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento, è incentivabile a norma dell’art. 113 del medesimo decreto legislativo, anche a favore del dipendente pubblico di altra amministrazione aggiudicatrice posto in ausilio della stazione appaltante. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 87/2020, in risposta ad una richiesta di parere, in merito alla possibilità di remunerare il tecnico dipendente pubblico posto in ausilio all’amministrazione appaltante, per l’attività di verifica del progetto di un’opera pubblica, ex art. 26 lettera C) Dlgs. 50/2016.
La Sezione osserva che la “verifica preventiva della progettazione” è attività disciplinata dall’intero art. 26 del Codice, e che si articola in differenti accertamenti, enucleati dal quarto comma, con elencazione non esaustiva (come si evince dall’utilizzo dell’inciso “in particolare” che precede l’elencazione).
Al riguardo, non sussistono indici normativi a sostegno della ipotesi di incentivabilità della sola attività complessivamente intesa, potendosi ben ammettere che la medesima attività sia suddivisa in sottofasi, ognuna delle queali risulti astrattamente incentivabile, evidentemente per quota parte. Parimenti, non sembrano sussistere disposizioni ostative alla possibilità di incentivare il dipendente di altra amministrazione a fronte dello svolgimento di funzioni tecniche.
L’art. 113, comma 5, quarto periodo del codice nell’affermare che “Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo” ammette implicitamente la possibilità per il dipendente pubblico di essere remunerato per funzioni tecniche anche da parte di altre amministrazioni aggiudicatrici.
Tale lettura appare poi coerente con la ratio della norma, che si è evoluta nel tempo passando da quella di incentivare prestazioni specialistiche poste in essere per la progettazione di opere pubbliche, per le quali le amministrazioni pubbliche che non dispongano di personale interno qualificato dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni a quella, più generale, di accrescere l’efficienza della spesa attraverso l’incentivazione di un novero di attività, anche puramente amministrative, pur sempre funzionali alla realizzazione di appalti. Tale finalità non sembra in effetti in alcun modo contraddetta dal ricorso a professionalità reperibili nell’ambito dei soggetti qualificati come amministrazioni aggiudicatrici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le convenzioni di segreteria e modalità di calcolo delle capacità assunzionali

Nella seduta del 15 ottobre scorso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’Interno sulle convenzioni di segreteria.
Dal report dei lavori della Conferenza, l’anticipazione dei contenuti del provvedimento ministeriale:

  • La nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, parità di classificazione, da quello avente maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila.
  • Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 33 comma 2 del DL 34/2019, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Capacità assunzionali, escluse dal limite le spese finanziate con finanziamenti di terzi

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 91/2020, in riscontro al parere richiesto dal Comune di Genova, ritiene che possano essere esclusi, ai fini della corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato, disciplinate dall’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019, come specificate dal DM 17 marzo 2020, le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere sui finanziamenti, finalizzati e temporalmente limitati, attribuiti dallo Stato ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 109 del 2018, convertito dalla legge n. 162 del 2019. Il tenore letterale della disposizione in parola appare coerente con i recenti approdi della giurisprudenza contabile, in base ai quali risulta possibile, ai fini dell’osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, non conteggiare le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico (e, ove la norma sia costruita in termini di rapporto, la corrispondente entrata), purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l’ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale).
Si tratta di approdi interpretativi che valorizzano, nel presupposto dell’assenza di oneri per l’ente territoriale, l’esigenza di garantire adeguata flessibilità operativa alle amministrazioni pubbliche, l’erogazione delle cui attività istituzionali, prescritte dalla legge (statale o regionale), possono mutare nel tempo, richiedendo un temporaneo necessario incremento di spesa, specificatamente finanziato da una corrispondente entrata finalizzata. In caso contrario, si limiterebbe la possibilità, per lo Stato o per le regioni, come a qualsiasi altro ente pubblico, di delegare, avvalersi o, comunque, di utilizzare l’articolazione organizzativa di altra amministrazione, nei casi in cui la legge lo preveda, imponendo un’antieconomica duplicazione di strutture (e relativo personale) e un irrigidimento nella taratura delle dotazioni organiche (in distonia con l’esigenza di temporaneità e flessibilità, nonché di coerenza alle missioni istituzionali pro tempore attribuite dalla legge, alla base dell’art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2011, come novellato dall’art. 4 del d.lgs. n. 75 del 2017).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, i quesiti su utilizzo graduatorie relative a procedure concorsuali sono inammissibili

I quesiti, relativi allo scorrimento e, comunque, all’utilizzazione di graduatorie relative a procedure concorsuali per l’accesso al lavoro pubblico, non attengono alla materia della contabilità pubblica, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sono pertanto da considerarsi inammissibili sotto il profilo oggettivo. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 17/SEZ/AUT, chiamata a pronunciarsi su una questione di massima sottoposta dalla Sez. Puglia, in merito ad un quesito sottoposto da un Comune circa la possibilità di attingere, per la copertura di una posizione lavorativa a tempo indeterminato e parziale al 50%, da una graduatoria approvata da altro ente.
Come noto, la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’articolo 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo. Sotto il profilo oggettivo, la facoltà di richiedere pareri, oltre a essere limitata ai soggetti sopra indicati, risulta legislativamente circoscritta alla materia della contabilità pubblica. Già la Corte, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie sia delle Sezioni riunite in sede di controllo, ha indicato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della “contabilità pubblica”, precisando che la stessa coincide con il sistema di norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale.
La Sezione Autonomie, con la deliberazione in argomento, nell’affrontare il tema dell’ambito oggettivo della funzione consultiva, ribadisce che l’ampliamento della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all’interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti «strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa.
La dilatazione del perimetro di tale funzione condizionerebbe l’attività amministrativa e i processi decisionali degli enti, sui quali è chiamata ad esercitare il controllo, che, per definizione, deve essere esterno, neutrale e indipendente. Il tema pregiudiziale dell’ammissibilità oggettiva delle richieste di parere provenienti dagli enti territoriali coinvolge anche il rapporto dell’esercizio della funzione consultiva con le altre funzioni intestate alla Corte dei conti e agli altri organi giurisdizionali. Pertanto, l’oggetto del parere non deve riguardare fatti oggetto di indagine da parte della Procura contabile o di eventuali giudizi pendenti davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.
Nel caso di specie, la richiesta di parere portata all’attenzione della Sezione regionale di controllo per la risoluzione di un fatto gestionale specifico rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione (lo scioglimento dell’alternativa tra lo scorrimento della graduatoria e l’indizione di un nuovo concorso pubblico), sarebbe inammissibile oggettivamente, in quanto estranea alla materia di contabilità pubblica, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, poiché riguardanti problematiche gestionali attinenti alla diversa materia del personale. Le modalità, con le quali attuare in concreto lo scorrimento delle graduatorie, integrano quella “riserva amministrativa”, rispetto alla quale è piena la discrezionalità dell’amministrazione e non è opportuno l’esercizio della funzione consultiva. Ritenere che le possibilità di scorrimento o di utilizzazione aliunde di graduatorie preesistenti siano disciplinate da norme comunque miranti al contenimento della spesa pubblica, soltanto in ragione degli effetti, riflessi ed eventuali, indotti sul piano economico-finanziario da queste discipline, è smentito dalla semplice osservazione che l’effetto di finanza pubblica è direttamente ricollegato all’onere assunzionale, che, collocandosi a monte delle scelte organizzative concernenti l’assunzione, prescinde dalle concrete modalità di reclutamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Indennità di ordine pubblico, esclusa per le posizioni organizzative

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con il Parere n. 555/0.P./0001884/2020/1 dell’8 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di corrispondere l’indennità di ordine pubblico anche al personale delle Polizie Locali, titolare di posizione organizzativa, impegnato in servizi operativi esterni connessi all’emergenza sanitaria. Il Dipartimento, nel ricostruire il quadro normativo in materia, ha affermato l’impossibilità di cumulare detta indennità con le altre indennità previste dal CCNL del Comparto Funzioni Locali.
La formulazione letterale dell’art. 18 del CCNL del 21 maggio 2018, e nello specifico la possibilità di erogare ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ulteriori trattamenti accessori, assume carattere tassativo; di conseguenza l’indennità di ordine pubblico non sembra ancorabile ad alcuna delle previsioni derogatorie.
Rispetto all’ulteriore questione sottoposta, riguardante la possibilità di riconoscere al personale di Polizia Locale, titolare di posizione organizzativa, i compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario effettuato a seguito dell’emergenza sanitaria, da finanziarsi con le risorse del fondo, di cui all’art. 115 del D.L. 18/2020 (Cura Italia), la nota evidenzia che la problematica è stata esaminata dall’ARAN che ha espresso orientamenti applicativi restrittivi, a meno che la situazione emergenziale non sia condotta esegeticamente, in via di interpretazione estensiva, alla nozione di emergenza derivante da calamità naturale, fattispecie prevista dall’art. 18 del CCNL, quale ipotesi derogatoria legittimante il cumulo di tali compensi. Della questione è stato interessato il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION