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Corte dei conti, i quesiti su utilizzo graduatorie relative a procedure concorsuali sono inammissibili

I quesiti, relativi allo scorrimento e, comunque, all’utilizzazione di graduatorie relative a procedure concorsuali per l’accesso al lavoro pubblico, non attengono alla materia della contabilità pubblica, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sono pertanto da considerarsi inammissibili sotto il profilo oggettivo. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 17/SEZ/AUT, chiamata a pronunciarsi su una questione di massima sottoposta dalla Sez. Puglia, in merito ad un quesito sottoposto da un Comune circa la possibilità di attingere, per la copertura di una posizione lavorativa a tempo indeterminato e parziale al 50%, da una graduatoria approvata da altro ente.
Come noto, la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’articolo 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo. Sotto il profilo oggettivo, la facoltà di richiedere pareri, oltre a essere limitata ai soggetti sopra indicati, risulta legislativamente circoscritta alla materia della contabilità pubblica. Già la Corte, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie sia delle Sezioni riunite in sede di controllo, ha indicato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della “contabilità pubblica”, precisando che la stessa coincide con il sistema di norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale.
La Sezione Autonomie, con la deliberazione in argomento, nell’affrontare il tema dell’ambito oggettivo della funzione consultiva, ribadisce che l’ampliamento della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all’interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti «strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa.
La dilatazione del perimetro di tale funzione condizionerebbe l’attività amministrativa e i processi decisionali degli enti, sui quali è chiamata ad esercitare il controllo, che, per definizione, deve essere esterno, neutrale e indipendente. Il tema pregiudiziale dell’ammissibilità oggettiva delle richieste di parere provenienti dagli enti territoriali coinvolge anche il rapporto dell’esercizio della funzione consultiva con le altre funzioni intestate alla Corte dei conti e agli altri organi giurisdizionali. Pertanto, l’oggetto del parere non deve riguardare fatti oggetto di indagine da parte della Procura contabile o di eventuali giudizi pendenti davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.
Nel caso di specie, la richiesta di parere portata all’attenzione della Sezione regionale di controllo per la risoluzione di un fatto gestionale specifico rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione (lo scioglimento dell’alternativa tra lo scorrimento della graduatoria e l’indizione di un nuovo concorso pubblico), sarebbe inammissibile oggettivamente, in quanto estranea alla materia di contabilità pubblica, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, poiché riguardanti problematiche gestionali attinenti alla diversa materia del personale. Le modalità, con le quali attuare in concreto lo scorrimento delle graduatorie, integrano quella “riserva amministrativa”, rispetto alla quale è piena la discrezionalità dell’amministrazione e non è opportuno l’esercizio della funzione consultiva. Ritenere che le possibilità di scorrimento o di utilizzazione aliunde di graduatorie preesistenti siano disciplinate da norme comunque miranti al contenimento della spesa pubblica, soltanto in ragione degli effetti, riflessi ed eventuali, indotti sul piano economico-finanziario da queste discipline, è smentito dalla semplice osservazione che l’effetto di finanza pubblica è direttamente ricollegato all’onere assunzionale, che, collocandosi a monte delle scelte organizzative concernenti l’assunzione, prescinde dalle concrete modalità di reclutamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION