Nell’ambito del bando di mobilità, il candidato escluso per la mancata allegazione del nullaosta al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza è titolare di un interesse qualificato diretto, concreto ed attuale all’accesso agli atti, ai sensi della legge n. 241/1990, per acquisire i curricula, il punteggio attribuito ai titoli nella procedura di mobilità, in quanto si tratta di documentazione funzionale ad azionare in giudizio il danno da perdita di chance cagionatole dal mancato rilascio da parte dell’amministrazione di appartenenza del nullaosta al trasferimento, necessario a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione. È chiara, nel caso di specie, la finalità perseguita dell’accesso agli atti, che non è quella di controllare la legittimità della procedura di mobilità alla quale non ha preso parte, ma di dimostrare che sulla base dei titoli posseduti avrebbe avuto delle chance di collocarsi utilmente nella graduatoria finale se la sua domanda di partecipazione non fosse stata dichiarata inammissibile per mancata allegazione del nullaosta al trasferimento da parte dell’amministrazione di appartenenza. Secondo la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, V, 18.10.2017, n. 4813; Cons. Stato, V, 23.3.2015 n. 1545; Cons. Stato, IV, 29.1.2014, n. 461), l’amministrazione deve consentire l’accesso se il documento contiene notizie e dati che attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono, ne diminuiscono gli effetti, una volta accertata l’utilità in chiave difensiva del documento, a prescindere da ogni indagine sulla natura degli strumenti di tutela disponibili. È quanto ribadito dal TAR Roma, con sentenza 11235/2020 del 2/11/2020.