Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, le istruzioni dell’INPS

L’INPS con la circolare n. 132 del 20 novembre 2020 forniscono ulteriori istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 21-bis, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge n. 137/2020, aggiuntive rispetto alle indicazioni contenute nella circolare n. 116/2020, che rimangono operative.
L’articolo 5 del DL 8 settembre 2020, n. 111, ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. La legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha abrogato il decreto-legge n. 111/2020 e, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto stesso, ha introdotto l’articolo 21-bis nel decreto-legge n. 104/2020, che, al comma 3, dispone la nuova disciplina del congedo straordinario per quarantena scolastica. In particolare, è stata prevista la possibilità di utilizzare il congedo di cui trattasi, in alternativa al lavoro in modalità agile, anche nelle ipotesi in cui il contatto sia avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico, come specificato successivamente. L’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha modificato ulteriormente il citato articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020, elevando fino a 16 anni l’età del figlio per il quale il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena disposta per il figlio stesso (cfr. il comma 1) e riconoscendo ai genitori dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (cfr. il comma 3). In quest’ultimo caso i genitori devono presentare la domanda di congedo in argomento solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS. Inoltre, il decreto-legge n. 137/2020 ha ampliato la possibilità di avvalersi del congedo di cui al citato articolo 21-bis (sempre nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione in modalità agile ed in alternativa a tale modalità) prevedendone la fruizione anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14 (cfr. il comma 3).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ricognizione dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato degli LSU

Con nota del 17 novembre 2020 il Capo Dipartimento della Funzione pubblica invita le 346 amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che abbiano presentato istanze ammissibili ai sensi dell’articolo 1, comma 497, della legge 160/2019, in relazione all’assunzione a tempo indeterminato di 4.451  lavoratori, a compilare il format disponibile sulla piattaforma mobilita.gov.it entro il termine perentorio del 24 novembre p.v. La nota ricorda che  in attuazione della disciplina normativa è stato predisposto il D.P.C.M. di riparto delle risorse su cui in data 5 novembre u.s. è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza unificata e che attualmente è in corso di adozione.
Le risorse sono state ripartite tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto. La mancata compilazione del format nei termini prescritti non consentirà al Dipartimento della Funzione pubblica di dare avvio alle procedure di reclutamento dei lavoratori interessati in attuazione di un complesso percorso che prevede la tempestiva pubblicazione del bando di selezione ai sensi dell’articolo 1, commi 446 e ss., della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e la conclusione delle procedure di reclutamento in tempi utili anche ai fini dell’articolo 1, comma 495, della legge 160/2019.

 

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Non è possibile dare corso alla contrattazione integrativa in mancanza della RSU

Con l’orientamento applicativo CFL 78, l’Aran ha evidenziato che in base all’art.7, comma 2 del CCNL del 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali, la RSU è uno dei soggetti negoziali necessari per la contrattazione integrativa. Pertanto, se non si è proceduto alla costituzione della RSU, si dovrebbe procedere ad avviare la procedura per il rinnovo delle relative elezioni il più presto possibile. L’ente, quindi, deve invitare le OO.SS. aventi titolo ad indire le elezioni precisando che sino alla costituzione della RSU non è possibile dare corso alla contrattazione integrativa.

 

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I chiarimenti dell’Aran sull’attribuzione delle progressioni orizzontali

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL77 si esprime in merito alla possibilità, o meno, di formulare la graduatoria per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, in caso di valutazioni del personale tardivamente effettuate dai responsabili dei servizi, sulla base degli atti rinvenibili alla data della contrattazione integrativa in cui sono stati definiti i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni medesime.
L’Agenzia, nel precisare che l’attività di assistenza alle Amministrazioni è limitata alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non anche a fornire indicazioni operative, richiama la disposizione dell’art.16, comma 3, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 secondo cui: “Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.”.
Pertanto dall’inequivocabile tenore letterale della clausola contrattuale, prevista dall’art. 16, comma 3 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 non può che evincersi l’inderogabile necessità che le valutazioni da utilizzare siano quelle del triennio antecedente l’anno della sottoscrizione del contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto.

 

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Le assunzioni di personale nei Comuni c.d. non virtuosi

Gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti secondo le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 (c.d. “non virtuosi”) non sono, per ciò solo, privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l’entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 131/2020. La circostanza che il comune esibisca un rapporto fra spese di personale ed entrate correnti, secondo le definizioni recate dall’art. 2 del decreto attuativo, superiore a quello del valore-soglia di cui alla tabella 3 dell’art. 6 del medesimo decreto, non preclude, di per sé, all’ente l’effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma gli impone di attuare un percorso di graduale riduzione annuale in modo da riportare (entro il 2025) il parametro eccedente all’interno dei valori prescritti. L’art. 6, comma 1, del decreto attuativo contempla la riduzione del turn over solamente quale una delle possibili leve (accanto a quella delle entrate) su cui agire ai fini del miglioramento del parametro (con ciò confermando, implicitamente, la permanenza, anche in capo a tali enti, della facoltà di procedere a nuove assunzioni). I comuni non virtuosi potranno operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente “anche” applicando un turn over inferiore al 100 per cento. Solo per l’ipotesi in cui detto obiettivo non sia effettivamente conseguito nell’anno 2025, è individuato un limite quantitativo tale per cui le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio fino al raggiungimento del valore soglia.

 

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Monitoraggio sull’attuazione del lavoro agile nelle PA nel periodo gennaio-aprile 2020

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha reso noti i dati del monitoraggio sullo smart working delle pubbliche amministrazioni nel periodo gennaio-aprile 2020. I numeri, in divenire, sono molto incoraggianti perché danno conto dell’enorme sforzo del Paese per rispondere alle sfide imposte dall’emergenza sanitaria. Il report dà conto delle principali evidenze dell’attuazione del lavoro agile prima (nei mesi di gennaio e febbraio 2020) e dopo (nei mesi di marzo e aprile 2020) l’emergenza determinata dalla pandemia Covid-19; il monitoraggio è stato realizzato attraverso la somministrazione, alle amministrazioni, di un questionario on line pubblicato sul Portale Lavoro Pubblico del Dipartimento della funzione pubblica.
Tra le amministrazioni dell’universo di riferimento dell’indagine, i comuni rappresentano la tipologia più numerosa. Hanno partecipato alla rilevazione 11 comuni su 15 con oltre 200.000 abitanti e il 63,3% dei comuni con popolazione compresa tra 100 mila e 200 mila abitanti; il tasso di copertura scende invece al 37,6% per i comuni con popolazione compresa tra i 50 e i 100mila abitanti, mentre supera di poco il 40% la partecipazione dei comuni di media dimensione (15 mila – 50 mila abitanti). I “piccoli comuni” (con popolazione fino a 5 mila abitanti) che hanno fornito dati sono stati il 24,6%. I comuni capoluogo partecipanti alla rilevazione sono 71 su 109, ovvero il 65%.

 

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ANCI, Nota operativa sulla sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi

Pubblichiamo la nota operativa dell’Anci sulla sospensione delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali. Il documento illustra le novità introdotte dall’articolo 1 comma 9 del DPCM 3 novembre 2020.
La nota ricorda che tra le diverse misure introdotte dal DPCM 3 novembre 2020, finalizzate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica, vi è la sospensione delle sole prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private per il periodo di efficacia del DPCM, ovvero dal 6 novembre al 3 dicembre 2020. La nuova previsione presenta differenze sostanziali rispetto alle misure adottate nella prima emergenza. Si evidenzia in primo luogo la circostanza che non viene riproposta la sospensione delle “procedure concorsuali”, indipendentemente dalla fase in cui le stesse si trovino, ma esclusivamente della fase di “svolgimento delle prove preselettive e scritte”. La nuova disposizione non preclude dunque la possibilità di avviare nuove procedure concorsuali, rispetto alle quali è raccomandabile aderire all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal Decreto n. 34/2020, artt. 247-248.
Inoltre, non appare preclusa la possibilità di svolgere la prova orale anche in presenza, con l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020 e dei protocolli di sicurezza. Tale Direttiva nel febbraio scorso, prima ancora che venisse adottata la sospensione dei concorsi pubblici, aveva fornito indicazioni operative per lo svolgimento in sicurezza delle prove concorsuali.
Sono da ritenersi altresì escluse dalla sospensione le prove pratiche per le quali non è prevista la produzione in aula di elaborati scritti, come ad esempio prove di idoneità per il personale ausiliario della scuola.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Ristori bis, ampliamento congedi parentali

L’art. 12 della bozza del D.L. Ristori bis prevede specifici aiuti per le famiglie con figli che risiedono nelle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 (zone rosse e arancioni), dove è stata disposta la sospensione delle attività scolastiche in presenza anche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado.
Si prevede la facoltà per entrambi i genitori degli alunni delle suddette scuole di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, con il riconoscimento, in luogo della retribuzione, di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, ma soltanto nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del suddetto decreto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nasce l’Osservatorio nazionale del lavoro agile

Il Ministro Dadone ha firmato il decreto che istituisce l’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. L’Osservatorio sarà composto da 27 rappresentanti di Governo, Regioni, enti locali, Inps, Istat e altre istituzioni, tra cui un membro per conto dell’Enea, in modo da poter approfondire con attenzione anche gli aspetti connessi alle tecnologie, all’energia e allo sviluppo sostenibile. Ad essi si aggiungeranno 14 esperti del settore pubblico e privato o provenienti dal mondo universitario, che andranno a costituire una Commissione tecnica di supporto.
L’Organismo nasce per fornire spunti e proposte di carattere normativo, organizzativo o tecnologico per migliorare sempre più lo smart working nelle Pa, anche interagendo con i principali stakeholder, per sviluppare le competenze del personale pubblico, le capacità manageriali dei dirigenti, la misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali. Verificherà, inoltre, che i POLA (Piani Organizzativi del Lavoro Agile) messi a punto dagli enti raggiungano gli obiettivi quantitativi e qualitativi fissati, monitorerà gli effetti dello smart working sull’organizzazione e i benefici per i servizi ai cittadini, ma ne promuoverà anche la diffusione sul piano comunicativo e culturale. L’impegno è di cambiare il volto del lavoro pubblico per avvicinarlo sempre più alle esigenze concrete della collettività.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il premio di 100 euro spetta anche per le attività sindacali

Il premio di 100 euro riconosciuto ai dipendenti per il servizio svolto in presenza nello scorso marzo può essere determinato considerando anche le giornate in cui il lavoratore, nello stesso mese, ha prestato la propria attività sindacale in ufficio. È questa la precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta 519 del 4 novembre 2020.
L’Amministrazione istante fa presente di aver erogato il premio di 100 euro, previsto dall’art. 63 del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia), a favore dei dipendenti che a marzo abbiano continuato a lavorare in sede o con modalità equiparabili alla presenza in ufficio. L’incentivo è graduato in ragione del rapporto tra i giorni effettivamente lavorati nel mese e quelli lavorabili. Dal computo delle giornate utili ai fini del bonus, sono state invece escluse le giornate di assenza per congedi ordinari, straordinari e parentali, per permessi anche non retribuiti, per aspettative, riposi compensativi, nonché per permessi studio. Inoltre, ai fini del calcolo non sono stati ricompresi tra i giorni lavorati i periodi di distacco per motivi sindacali ed i permessi sindacali e, comunque, ogni altra giornata di assenza ancorché giuridicamente equiparata al servizio effettivamente prestato “in presenza” presso la sede di lavoro.
L’Agenzia ricorda che la ratio dell’art. 63 del D.L. 18/2020 è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo u.s. hanno continuato a svolgere l’attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’ente. Con le circolari 3 aprile 2020, n. 8/E e 6 maggio 2020, n. 11/E, nonché con la risoluzione 9 aprile 2020, n. 18/E, è stato chiarito che non possano essere destinatari della riportata disposizione i dipendenti che nel medesimo periodo individuato dal legislatore abbiano prestato la loro attività lavorativa non “in presenza”, adottando, quale misura di prevenzione all’epidemia in atto, la modalità del telelavoro o del lavoro agile (c.d. “smart working”). I periodi di distacco e permesso sindacale, ai sensi degli artt. 31 e 32 del Dpr n. 164/2002, sono a tutti gli effetti equiparati al servizio svolto presso l’Amministrazione e retribuiti in egual modo, con esclusione degli straordinari e di altre indennità collegate all’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. La normativa di riferimento non prevede alcuna interruzione del rapporto di lavoro dipendente in concomitanza con l’attività sindacale, di conseguenza, i periodi di permesso o distacco sindacale si configurano, per l’Agenzia, soltanto come una “diversa” modalità di svolgimento della prestazione e, quindi, non impediscono l’erogazione del premio in esame. Affinché però possa trovare applicazione l’art. 63 del decreto Cura Italia anche l’attività sindacale deve essere svolta “in presenza”, ovvero è necessario che su convocazione dell’Amministrazione i dipendenti in distacco o in permesso sindacale risultino presenti in ufficio. Laddove, invece, l’attività sindacale fosse svolta in altri luoghi, ad esempio presso la sede sindacale, sarà cura dell’Amministrazione di appartenenza acquisire idonea documentazione finalizzata all’attestazione della presenza e riconoscere, sotto la propria responsabilità, il beneficio economico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION