Corte dei conti, i quesiti su utilizzo graduatorie relative a procedure concorsuali sono inammissibili

I quesiti, relativi allo scorrimento e, comunque, all’utilizzazione di graduatorie relative a procedure concorsuali per l’accesso al lavoro pubblico, non attengono alla materia della contabilità pubblica, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sono pertanto da considerarsi inammissibili sotto il profilo oggettivo. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 17/SEZ/AUT, chiamata a pronunciarsi su una questione di massima sottoposta dalla Sez. Puglia, in merito ad un quesito sottoposto da un Comune circa la possibilità di attingere, per la copertura di una posizione lavorativa a tempo indeterminato e parziale al 50%, da una graduatoria approvata da altro ente.
Come noto, la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’articolo 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo. Sotto il profilo oggettivo, la facoltà di richiedere pareri, oltre a essere limitata ai soggetti sopra indicati, risulta legislativamente circoscritta alla materia della contabilità pubblica. Già la Corte, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie sia delle Sezioni riunite in sede di controllo, ha indicato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della “contabilità pubblica”, precisando che la stessa coincide con il sistema di norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale.
La Sezione Autonomie, con la deliberazione in argomento, nell’affrontare il tema dell’ambito oggettivo della funzione consultiva, ribadisce che l’ampliamento della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all’interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti «strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa.
La dilatazione del perimetro di tale funzione condizionerebbe l’attività amministrativa e i processi decisionali degli enti, sui quali è chiamata ad esercitare il controllo, che, per definizione, deve essere esterno, neutrale e indipendente. Il tema pregiudiziale dell’ammissibilità oggettiva delle richieste di parere provenienti dagli enti territoriali coinvolge anche il rapporto dell’esercizio della funzione consultiva con le altre funzioni intestate alla Corte dei conti e agli altri organi giurisdizionali. Pertanto, l’oggetto del parere non deve riguardare fatti oggetto di indagine da parte della Procura contabile o di eventuali giudizi pendenti davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.
Nel caso di specie, la richiesta di parere portata all’attenzione della Sezione regionale di controllo per la risoluzione di un fatto gestionale specifico rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione (lo scioglimento dell’alternativa tra lo scorrimento della graduatoria e l’indizione di un nuovo concorso pubblico), sarebbe inammissibile oggettivamente, in quanto estranea alla materia di contabilità pubblica, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, poiché riguardanti problematiche gestionali attinenti alla diversa materia del personale. Le modalità, con le quali attuare in concreto lo scorrimento delle graduatorie, integrano quella “riserva amministrativa”, rispetto alla quale è piena la discrezionalità dell’amministrazione e non è opportuno l’esercizio della funzione consultiva. Ritenere che le possibilità di scorrimento o di utilizzazione aliunde di graduatorie preesistenti siano disciplinate da norme comunque miranti al contenimento della spesa pubblica, soltanto in ragione degli effetti, riflessi ed eventuali, indotti sul piano economico-finanziario da queste discipline, è smentito dalla semplice osservazione che l’effetto di finanza pubblica è direttamente ricollegato all’onere assunzionale, che, collocandosi a monte delle scelte organizzative concernenti l’assunzione, prescinde dalle concrete modalità di reclutamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Indennità di ordine pubblico, esclusa per le posizioni organizzative

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con il Parere n. 555/0.P./0001884/2020/1 dell’8 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di corrispondere l’indennità di ordine pubblico anche al personale delle Polizie Locali, titolare di posizione organizzativa, impegnato in servizi operativi esterni connessi all’emergenza sanitaria. Il Dipartimento, nel ricostruire il quadro normativo in materia, ha affermato l’impossibilità di cumulare detta indennità con le altre indennità previste dal CCNL del Comparto Funzioni Locali.
La formulazione letterale dell’art. 18 del CCNL del 21 maggio 2018, e nello specifico la possibilità di erogare ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ulteriori trattamenti accessori, assume carattere tassativo; di conseguenza l’indennità di ordine pubblico non sembra ancorabile ad alcuna delle previsioni derogatorie.
Rispetto all’ulteriore questione sottoposta, riguardante la possibilità di riconoscere al personale di Polizia Locale, titolare di posizione organizzativa, i compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario effettuato a seguito dell’emergenza sanitaria, da finanziarsi con le risorse del fondo, di cui all’art. 115 del D.L. 18/2020 (Cura Italia), la nota evidenzia che la problematica è stata esaminata dall’ARAN che ha espresso orientamenti applicativi restrittivi, a meno che la situazione emergenziale non sia condotta esegeticamente, in via di interpretazione estensiva, alla nozione di emergenza derivante da calamità naturale, fattispecie prevista dall’art. 18 del CCNL, quale ipotesi derogatoria legittimante il cumulo di tali compensi. Della questione è stato interessato il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pa, smart working almeno al 50% per tutela salute e servizi

Firmato dal Ministro Dadone il decreto ministeriale sullo smart working che attua le norme del decreto Rilancio, alla luce dei Dpcm del 13 e 18 ottobre. Il testo contempera l’esigenza di contrasto alla pandemia con la necessità di continuità nell’erogazione dei servizi.
Eccone i punti salienti:

– ciascuna amministrazione con immediatezza assicura su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale impegnato in attività che possono essere svolte secondo questa modalità. Può farlo in modalità semplificata ancora fino al 31 dicembre 2020;

– gli enti, tenendo anche conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le loro potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato;

– il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto, con una equilibrata flessibilità e comunque alla luce delle prescrizioni sanitarie vigenti e di quanto stabilito dai protocolli di sicurezza;

– le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del lavoro agile. Il dirigente, verificando anche i feedback che arrivano dall’utenza e dal mondo produttivo, monitora le prestazioni rese in smart working da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

– lo smart working si svolge di norma senza vincoli di orario e luogo di lavoro, ma può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità, senza maggiori carichi di lavoro. In ogni caso, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Inoltre, i dipendenti in modalità agile non devono subire penalizzazioni professionali e di carriera;

– le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, ma comunque rimane consentito l’utilizzo di strumentazione di proprietà del dipendente;

– l’amministrazione favorisce il lavoro agile per i lavoratori disabili o fragili anche attraverso l’assegnazione di mansioni diverse e di uguale inquadramento. In ogni caso, promuove il loro impegno in attività di formazione;

– nella rotazione del personale, l’ente fa riferimento a criteri di priorità che considerino anche le condizioni di salute dei componenti del nucleo familiare del dipendente, della presenza di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, ma anche del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza;

– data l’importanza della continuità dell’azione amministrativa e della rapida conclusione dei procedimenti, l’ente individua comunque ulteriori fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita rispetto a quelle adottate.

È il testo del comunicato pubblicato sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione.

Allegati: Il testo del decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Smart working nella PA, firmato un protocollo tra Inail e Ministero per la Pubblica amministrazione

È stato firmato un protocollo d’intesa, di durata triennale, tra INAIL e Ministero per la Pubblica amministrazione, con l’obiettivo di promuovere attività di studio e ricerca congiunte sul tema dello smart working, che negli ultimi mesi, in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19, è diventato la modalità di lavoro principale per molti dipendenti del settore pubblico.
Il focus dell’attività di ricerca riguarda, in particolare, la realizzazione di un’indagine conoscitiva su base campionaria relativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, rivolta al personale dirigenziale e non dirigenziale, rappresentativo delle differenti tipologie di amministrazioni pubbliche, e finalizzata alla comprensione degli effetti dello smart working sul benessere dei lavoratori, anche allo scopo di calibrare meglio la sua implementazione.
A partire dalla metodologia sviluppata dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Istituto, che ha già svolto studi sui rischi emergenti legati all’attività lavorativa in modalità agile, saranno inoltre progettati e sviluppati strumenti per la valutazione e la gestione del rischio stress lavoro-correlato, specifici per il personale che lavora in smart working alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. I risultati ottenuti grazie alle attività di ricerca previste dal protocollo saranno poi divulgati attraverso iniziative formative e informative, in modo da contribuire all’accrescimento delle conoscenze nei settori di interesse.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARAN: risposte a quesiti inerenti il CCNL Funzioni Locali

Si riportano gli orientamenti dell’ARAN rispetto ad alcuni quesiti relativi al CCN Funzioni Locali formulati recentemente. L’Agenzia ha tenuto più volte a sottolineare che, in base al disposto dell’art. 46, comma 1, Dlgs 165/2001 e smi, l’attività di assistenza alle Amministrazioni da essa svolta è limitata alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all’interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari, né può consistere in indicazioni operative per l’attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa dell’Ente.
In conseguenza di ciò, l’ARAN non ha potuto esprimersi su questioni di particolare importanza quali l’applicazione della reperibilità per chi lavora in smart working e l’attribuzione delle ferie d’ufficio.
Si riportano di seguito le risposte quesiti ARAN, suddivisi in tre blocchi:  quesiti di valenza assoluta; quesiti riguardanti la Polizia Locale e la Scuola; quesiti connessi all’epidemia Covid 19.

 

Attività extralavorative non autorizzate e ipotesi di danno erariale

Il mancato versamento delle somme dovute dal pubblico dipendente alla propria amministrazione, per l’esercizio di attività extraprofessionale remunerata senza l’autorizzazione prescritta dall’art.53, co.7, d.lgs. n. 165, dà luogo ad un’ipotesi autonoma di responsabilità amministrativa tipizzata, a carattere risarcitorio del danno cagionato all’ente di appartenenza. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Lombardia, con sentenza n. 142/2020.
La questione sottoposta al vaglio della Sezione concerne la violazione dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n.165 del 2001 a seguito dell’espletamento di attività extralavorative non autorizzate. La fattispecie attiene alla pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura Regionale nei confronti di un dipendente pubblico, in conseguenza del mancato riversamento del compenso percepito per le prestazioni extraprofessionali, svolte senza autorizzazione prescritta, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza.
Nel merito, i giudici evidenziamo come il rapporto di lavoro con il datore pubblico sia storicamente caratterizzato, a differenza di quello privato, dal c.d. regime delle incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico è preclusa la possibilità di svolgere attività extralavorative. La ratio di tale divieto, che permane anche in un sistema “depubblicizzato” a rimarcare la peculiarità dell’impiego presso la p.a., va rinvenuta nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico. Centri di interesse alternativi all’ufficio pubblico rivestito, implicanti un’attività caratterizzata, anche in via non continuativa, da intensità e professionalità, potrebbero turbare la regolarità del servizio o attenuare l’indipendenza del lavoratore pubblico e il prestigio della p.a.
Tuttavia, nell’impiego pubblico il divieto di espletare incarichi extraistituzionali non è sistematicamente assoluto. Difatti, il regime vigente, codificato dall’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, pur individuando, al primo comma, situazioni di incompatibilità assoluta (sancite dagli artt.60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per lo svolgimento di attività imprenditoriali, agricole, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati: su tale ipotesi da ultimo C. conti, sez. Siciliana, 24.7.2014 n.927), il cui espletamento porta alla decadenza dall’impiego previa diffida, prevede anche, al comma 7 del cennato art. 53, attività occasionali espletabili dal dipendente pubblico previa autorizzazione datoriale ed anche attività “liberalizzate”, ovvero liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali (art.53, co.6, d.lgs. n.165 cit.).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Divieto di conferimento incarichi professionali a soggetti collocati in quiescenza

La Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 90/2020, a seguito di richiesta di parere in merito al divieto di conferimento di incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza, ha ribadito che, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 e smi, tutti coloro i quali abbiano svolto un’attività lavorativa, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato (quindi sia i lavoratori dipendenti privati che i lavoratori autonomi), qualora collocati in quiescenza, non possono essere destinatari degli incarichi di studio, di consulenza, dirigenziali, direttivi o di cariche in organi di governo da parte  delle amministrazioni, negli enti e nelle società interamente partecipate.
I giudici contabili, nel ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale, hanno ricordato che il raggio di operatività del divieto risiede nella scelta legislativa di conseguire un duplice obiettivo: favorire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione e, più in generale, supportare l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani nonché conseguire risparmi di spesa, evitando di corrispondere la retribuzione a un soggetto che già gode del trattamento di quiescenza.
La disposizione di cui al comma 9 dell’art. 25, nella versione originaria, aveva una portata più circoscritta rispetto alla formulazione attualmente vigente. In particolare, sul piano soggettivo, la definizione dei soggetti sottoposti al divieto abbracciava unicamente i dipendenti pubblici in quiescenza che avessero svolto nell’ultimo anno di servizio attività analoghe a quelle oggetto di incarico e, sul piano oggettivo, la tipologia di attività vietata era limitata a quella di studio e di consulenza. Con la modifica introdotta dall’art. 6 del D.L. n. 90/2014 come modificato, in sede di conversione, dalla L. n. 114/2014, l’ambito del divieto de quo viene esteso arrivando ad abbracciare, sul fronte soggettivo, tutti i “soggetti già lavoratori privati (dipendenti o autonomi) o pubblici collocati in quiescenza” e giungendo a comprendere, sul fronte oggettivo, anche gli “incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo”. Inoltre, la latitudine applicativa della norma viene espansa con riferimento agli incarichi de quibus in “enti e società” controllati dalle amministrazioni di cui al primo periodo dell’articolo in commento, salvo le eccezioni ivi indicate. Il Collegio, inoltre, adendo alle conclusioni in tal senso raggiunte anche in seno ad altre Sezioni della Corte, reputa di non poter seguire la diversa opzione ermeneutica prospettata dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione – Dipartimento della funzione pubblica nelle circolari interpretative n. 6/2014 del 04.12.2014 e n. 4/2015 del 10.11.2015 (che, per inciso, non costituisco fonti del diritto) laddove si circoscrive l’ambito applicativo della norma in discorso a “qualsiasi lavoratore dipendente collocato in quiescenza” (circolare n. 6/2014) ed “esclusivamente i lavoratori dipendenti e non quelli autonomi” (circolare n. 4/2015).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

COVID-19: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 2020 sono state pubblicate “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”.
Il DPCM conferma le previsioni riguardanti l’incentivazione del lavoro agile nel settore pubblico e privato. Restano ferme, dunque, le precedenti disposizioni riguardanti il ricorso allo smart working. In particolare, nelle amministrazioni pubbliche è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale del 50%, di cui all’art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Confermate anche le previsioni in merito alla ripresa e allo svolgimento delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, oltre che nelle Università.
Restano ferme pure le previsioni stabilite per lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio.
Si reintroducono, invece, restrizioni per le attività dei servizi di ristorazione, consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle 21.00 in assenza di consumo al tavolo, nonché per le feste private conseguenti alle cerimonie civili o religiose, il cui numero di partecipanti viene limitato a 30 persone.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pagamento contributo stabilizzazione personale ex ETI

Con comunicato del 12 ottobre 2020, la Direzione centrale della Finanza locale comunica che con provvedimento dell’8 ottobre 2020, è stato disposto il pagamento a saldo del contributo assegnato nell’anno 2020 a favore delle province, delle città metropolitane, dei comuni, per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione, presso gli enti medesimi, del personale ex E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani), ai sensi dell’articolo 9, comma 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
Come già evidenziato in occasione di precedenti comunicazioni, la Direzione ribadisce che costituisce uno specifico obbligo degli enti comunicare al Ministero dell’interno a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it le intervenute interruzioni del rapporto di lavoro del personale ex E.T.I..

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concorsi pubblici: il bando-tipo per Area III

Dopo il bando-tipo per Area II, è stato elaborato dal Dipartimento della Funzione pubblica il bando-tipo per il reclutamento che fa capo all’Area III (funzionariato).
Tra le novità del bando-tipo Area III la richiesta di competenze linguistiche di livello almeno B1 e i quiz situazionali, prove logico-deduttive e spazio alle soft e life skill, che potrebbero occupare il 15% del totale dei quesiti somministrati. Un focus importante calibrato in modo da far risaltare quelle competenze personali che, integrate a competenze specifiche, digitali e linguistiche, rafforzino le capacità per il ruolo che il candidato intende ricoprire.
Come nel bando-tipo per Area II, la presentazione della domanda di partecipazione al concorso avverrà tramite Spid, lo svolgimento delle prove in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di strumenti informatici.

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Autore: La redazione PERK SOLUTION