Formazione vice segretari comunali. Linee guida e decreto

In riferimento all’obbligo formativo per i vice segretari comunali previsto all’art. 16 ter, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ha pubblicato le “Linee guida” sulle modalità di svolgimento e con decreto del Prefetto Responsabile dell’Albo, dott. Fabrizio Orano, prot. n.11674 del 5 ottobre us. è stato approvato l’impianto didattico e le modalità di accertamento ed attestazione circa l’assolvimento di tale obbligo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Limiti assunzionali, escluse le spese finanziate con risorse di terzi

Il comma 3-septies dell’art. 57, del D.L. n. 104/2020, in corso di conversione, come introdotto in sede referente dal Senato, dispone, a decorrere dal 2021, l’esclusione – ai fini del calcolo della capacità assunzionale di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 – delle spese relative ad assunzioni fatte in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché delle relative entrate poste a copertura.
Come noto, l’art. 33 del D.L. n. 34/2019 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. A decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia, stabilito con decreto interministeriale del 17/03/2020, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione. Per gli enti territoriali meno virtuosi è previsto l’avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

 

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Proroga stato di emergenza e smart working

Il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d’emergenza per COVID-19. Con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, sono state disposte le principali proroghe consequenziali a quella dello stato di emergenza. Tra le misure prorogate c’è anche lo smart working semplificato.
Il lavoro agile costituisce, ai sensi dell’art. 87 del d.l. n. 18/2020 «Cura Italia», la modalità ordinaria dello svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e continua a trovare applicazione la disposizione contenuta nel comma 1, lettera b) del citato articolo, che consente di applicare il lavoro agile in deroga agli obblighi informativi e all’accordo con il lavoratore previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Il quadro normativo del lavoro agile si completa poi con la previsione contenuta dall’art. 263 del Decreto Rilancio. Con la cessazione degli effetti – a far data 15 settembre – della disposizione prevista dall’articolo 87, comma 1, lettera a) del decreto «Cura Italia» (presenza del personale nei luoghi di lavoro limitata esclusivamente alle attività indifferibili e che richiedevano necessariamente tale presenza), il lavoro agile si applica, fino al 31 dicembre 2020, con le modalità semplificate previste dal comma 1 lettera b) dell’art. 87 del DL 18/2020, al 50% del personale impiegato in attività che possono essere svolte in tale modalità e a condizione che l’erogazione dei servizi avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
La data del 31 dicembre 2020 viene quindi posticipata al 31 gennaio 2021, salvo che un nuovo dpcm non disponga diversamente. Ricordiamo inoltre che in sede di conversione dell’art. 263 del «Decreto Rilancio» è stato previsto l’obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, di redigere entro il 31 gennaio il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) per la disciplina a regime del lavoro agile – disciplina che ora può attendere un altro mese.

 

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Spesa di personale, niente esclusione per coloro che rientrano nelle categorie protette

“La spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva non è esclusa dal computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, rilevante ai fini di quanto previsto per le assunzioni di personale a tempo indeterminato dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fermo restando che all’interno della “spesa complessiva per tutto il personale dipendente” il comune dovrà rispettare la quota di riserva fissata dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68”. È la risposta fornita della Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 134/2020, ad una richiesta di parere di un Comune in merito al rapporto tra la disciplina delle assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme sul diritto al lavoro dei disabili) e le nuove disposizioni in materia di assunzione del personale dei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, introdotte dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare, il Comune istante ha chiesto di conoscere se le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo, sono da ritenersi escluse anche dal budget assunzionale 2020 così come determinato a seguito dell’applicazione delle novità legislative in essere da aprile 2020.
La Sezione evidenzia come nel rigido quadro normativo, imperniato sulla spesa per il personale quale grandezza autoreferenziale di cui contenere la dinamica, siano state di volta in volta individuate specifiche esclusioni per soddisfare esigenze contrastanti con la restrittiva disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni: tra queste, la spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva. La nuova disciplina relativa alle facoltà assunzionali, improntata alla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale dei comuni, non pare lasciare spazio a eccezioni non espressamente enunciate come quella puntualmente prevista dallo stesso comma 2 dell’articolo 33 per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni. La discontinuità della nuova disciplina rispetto ai precedenti vincoli di spesa e il tenore letterale della norma oggetto del quesito, che offre una definizione onnicomprensiva della spesa per il personale, portano la Sezione a concludere che la spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva non è esclusa dal “budget” assunzionale 2020 così come determinato a seguito dell’applicazione delle novità legislative in essere da aprile 2020.

 

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Congedo Covid-19, Le istruzioni INPS per i lavoratori dipendenti con figli in quarantena

L’Inps, con la Circolare n. 116 del 02/10/2020, fornisce le istruzioni amministrative sul congedo Covid-19 per i lavoratori dipendenti in caso di quarantena dei figli impegnati a scuola. L’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111 ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it (si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN);
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda può anche avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
Nella domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc.). Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento, si dovrà impegnare a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.
Il congedo è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui per l’anno 2020 (art. 5, comma 6, del D.L. n. 111/2020), per le spese afferenti al lavoro dipendente del settore privato. In conformità al citato comma 6 dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, l’Istituto provvede al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. In caso di superamento, in via prospettica, del limite di spesa indicato, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Ai sensi di quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al menzionato articolo 5 con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli per i lavoratori del settore pubblico, nonché alle relative indennità, si precisa che le stesse sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

 

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Funzione pubblica: Bandi-tipo a supporto delle PA per concorsi più snelli

Il Dipartimento della Funzione pubblica con comunicato del 1° agosto 2020 informa che è stato elaborato lo schema di bando-tipo per il personale di Area II. Ma è solo un primo passo: a breve sarà pubblicato anche il bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III.
I bandi-tipo sono un modello di riferimento per le assunzioni nella Pubblica amministrazione, pensati per semplificare e omogeneizzare le modalità di reclutamento sul territorio. Le innovazioni radicali riguardano innanzitutto il metodo: presentazione della domanda di partecipazione al concorso tramite SPID, svolgimento delle prove in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale, possibilità per la commissione esaminatrice e le sottocommissioni di svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
Il cambiamento, però, non si ferma qui: spazio alle competenze trasversali, tecniche e attitudinali. Inoltre, alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche, informatiche e digitali.

 

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Nuove regole assunzionali e limiti alle spese di personale

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con la deliberazione n. 125/2020, in risposta ad una richiesta articolata di parere in materia di spesa di personale, chiarisce che le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i. e al decreto interministeriale (Funzione Pubblica, Economia e Finanze e Interno) del 17 marzo 2019, nell’introdurre una diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale, non determinano per l’ente nessun obbligo di doppia contabilità della capacità assunzionale (rispetto al limite del comma 557 dell’art. 1 della legge 296/2006).
Inoltre, a fronte della problematica prospettata dal comune istante rispetto alla modalità di contabilizzazione della spesa del personale in convenzione da parte dei comuni aderenti (secondo l’ente su codici di spesa diversi da quelli indicati nella Circolare esplicativa sul DM attuativo), la Corte richiama i principi generali del bilancio e, nel caso di specie, il principio n.18 (prevalenza della sostanza sulla forma) e precisa che “spetta all’ente motivare adeguatamente l’inclusione (o l’esclusione) di voci che, per loro natura, presentino eventuali ambiguità, da sciogliere sulla base del richiamato principio contabile. “
Lo stesso criterio – secondo la Corte – vale anche per rispondere al successivo quesito posto dall’ente circa i legittimi correttivi da utilizzare per le voci di cui “il sistema previgente” stabiliva lo stralcio – a titolo esemplificativo, compensi ISTAT, straordinari elettorali, diritti di rogito, incentivi codice contratti, incentivi recupero evasione tributaria, rimborsi incarichi in altri enti. La Corte, nel dare atto che tali voci vanno armonizzate con il nuovo sistema di calcolo, rimette sempre alla responsabilità dell’Ente stabilire e motivare eventuali correttivi rispetto alla prassi precedente la riforma.

 

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L’IRAP sul compenso accessorio dell’avvocatura non può essere a carico dell’Ente

Il Tribunale dell’Aquila – Sezione Lavoro, con sentenza n. 86/2020, nel condividere le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21398/2019, ha ribadito che le disposizioni della L. n.266 del 2005, specificatamente volte a disciplinare le modalità di costituzione dei fondi destinati a spese relative al personale, includono in modo espresso nell’ammontare complessivo anche i maggiori oneri che ne derivano a titolo di IRAP (commi 181, 185 e 198); ciò perché, se così non fosse, sui bilanci dello Stato e degli enti pubblici graverebbero spese prive della necessaria copertura. Poiché l’imposta è commisurata all’ammontare della spesa per il personale, ogni incremento della retribuzione accessoria determina anche una maggiorazione del tributo, della quale non può non tenersi conto ai fini del rispetto del tetto massimo delle risorse disponibili.  Le amministrazioni, quindi, dovranno quantificare le somme che gravano sull’ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell’incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali. In altri termini, su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di tutti gli oneri, l’amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l’onere Irap, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico. Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l’Irap) si riflettono, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l’avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolarsi al netto delle risorse necessarie alla copertura dell’onere Irap gravante sull’amministrazione.

 

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Limite massimo dei proventi per diritti di rogito a favore del Segretario

La Corte dei conti, Sez. Molise, con deliberazione n. 74/2020 ha ribadito che, ai fini del computo del limite di un quinto dello stipendio in godimento, stabilito dall’art.10, comma 2-bis del DL n.90/2014, per l’attribuzione dei proventi derivanti dall’attività di rogito a favore del Segretario sia corretto cumulare gli emolumenti percepiti in comuni diversi senza distinguere tra i casi di titolarità, reggenza o scavalco. I diritti sono attribuibili senza distinguere tra gli importi erogati da parte dei singoli enti in cui ha prestato servizio (cfr Sez.Contr. Lombardia n.171/2015/PAR e Sez. Liguria n.74/2019/PAR), tenuto altresì conto che la funzione rogatoria implica l’assunzione della responsabilità connessa alla diligenza professionale richiesta, che prescinde dai giorni di reggenza della sede. La Sezione ritiene, altresì, che i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competano ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali” (Sez. Aut. n.18/2018/QMIG). I diritti di rogito versati dai terzi sono integralmente acquisiti al bilancio comunale e sono poi attribuiti al segretario rogante, essendo esclusa la possibilità per l’Ente di deliberare, in autonomia, la percentuale dei diritti introitati da corrispondere a quest’ultimo (impregiudicato l’eventuale scorporo dei c.d. oneri riflessi –previdenziali ed Irap).

 

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