Maggiorazione retribuzione di posizione segretari in convenzione

Il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione ex art. 41, comma 4 del CCNL del 16.5.2001 presso un ente della convenzione non comporta che il maggiore onere debba essere ripartito, automaticamente, anche con l’altro o gli altri enti convenzionati. È quanto chiarito dall’ARAN, con l’orientamento applicativo AFL8.
Nello specifico un Comune ha sottoscritto una convenzione per la sede di segreteria con altri Comuni e la Provincia presso la quale il Segretario presta servizio in modo largamente preminente; l’Ente chiede di sapere se l’onere corrispondente alla maggiorazione della retribuzione di posizione, che la Provincia riconosce al Segretario, debba essere sostenuto solo dall’ente concedente atteso che gli altri enti non potrebbero sostenerne la quota parte.
Al riguardo, l’Agenzia ritiene che un utile punto di riferimento possano essere alcune indicazioni ricavabili della delibera della Corte dei Conti – Sezione del controllo per la Regione Sardegna – n.30/2010/PAR., indicazioni che sono già state poste a fondamento di orientamenti applicativi anche sulla questione analoga concernente il riparto degli oneri conseguenti al riconoscimento al segretario, da parte di uno degli enti della convenzione, dell’emolumento di cui all’art. 41, comma 5, del CCNL 16.05.2001.
In particolare, acquistano specifico rilievo i seguenti passaggi della richiamata delibera della Corte dei Conti – Sezione del controllo per la Regione Sardegna:
“ …con riferimento agli altri Comuni aderenti alla convenzione ma rimasti estranei alla concessione degli aumenti in oggetto, si può osservare che:
– gli aumenti della retribuzione di posizione di cui all’art. 41 commi IV e V del citato C.C.N.L. possono essere concessi solo nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa del singolo Comune concedente. Nei confronti degli altri Comuni aderenti, qualora i predetti aumenti fossero ripartiti anche fra loro, potrebbe non ricorrere il rispetto dei predetti limiti;
– gli incrementi di cui al citato comma V presuppongono, inoltre, che all’interno dello stesso ente presti servizio un dirigente o altro personale che goda di una retribuzione di posizione più elevata di quella fino a quel momento fruita dal segretario comunale. Negli altri Comuni aderenti potrebbe non ricorrere questa ipotesi;
– gli incrementi in esame non possono comportare da parte del Comune concedente la violazione dei vincoli in materia di contenimento delle spese per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti potrebbe portare ad esiti differenti se condotta nei confronti degli altri Comuni aderenti.
In conclusione, in mancanza di un puntuale riferimento all’interno della convenzione, qualora uno dei Comuni aderenti conceda autonomamente al segretario comunale in convenzione gli incrementi della retribuzione in questione, gli stessi non possono che gravare esclusivamente sul medesimo Comune concedente in proporzione alle ore di servizio effettivamente prestate presso lo stesso.”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le convenzioni di segreteria e modalità di calcolo delle capacità assunzionali

Nella seduta del 15 ottobre scorso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’Interno sulle convenzioni di segreteria.
Dal report dei lavori della Conferenza, l’anticipazione dei contenuti del provvedimento ministeriale:

  • La nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, parità di classificazione, da quello avente maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila.
  • Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 33 comma 2 del DL 34/2019, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION