Pa, via libera alle linee guida per lo smart working

“Oggi siamo arrivati alla conclusione del confronto con le organizzazioni sindacali sulle linee guida per lo smart working nella Pubblica amministrazione, che anticipano ciò che sarà definito entro l’anno nei contratti di lavoro relativi al triennio 2019-21. Il testo, adesso, sarà inviato alla Conferenza Unificata. Dopo il parere della Conferenza, le 32.000 amministrazioni pubbliche saranno tenute a rispettare le linee guida, un ponte rispetto ai contratti. Alla fine del percorso, come avevamo concordato nel Patto Governo-sindacati del 10 marzo, il lavoro agile sarà contrattualizzato, dotato dei necessari e sicuri strumenti tecnologici, organizzato per obiettivi, finalizzato alla soddisfazione di cittadini e imprese, all’efficienza e alla produttività. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, durante l’incontro finale con i sindacati sulle nuove linee guida in tema di smart working nella Pa.

L’intervento si propone di delineare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa c.d. agile avendo riguardo al diritto alla disconnessione, al diritto alla formazione specifica, al diritto alla protezione dei dati personali, alle relazioni sindacali, al regime dei permessi e delle assenze ed alla compatibilità con ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale. In ogni caso, con l’entrata in vigore dei nuovi CCNL, le linee guida cessano la loro efficacia per tutte le parti non compatibili con gli stessi. Resta fermo nelle more il rispetto del sistema di partecipazione sindacale definito dai contratti collettivi nazionali vigenti.
Rimane in ogni caso fermo, fino alla fine della fase emergenziale, il rispetto sui luoghi di lavoro di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio e di sicurezza dei pubblici dipendenti sottoscritte nei protocolli di intesa fra il Governo e le OO.SS. nonché di quelle individuate negli accordi e protocolli successivamente sottoscritti.

 

Reddito di Libertà: online la procedura per i comuni

Con il messaggio 24 novembre 2021, n. 4132 l’INPS comunica il rilascio della procedura di acquisizione delle domande relative al Reddito di Libertà da parte degli operatori comunali, disponibile all’interno del servizio online Prestazioni Sociali.

Il Reddito di Libertà consiste in un contributo economico destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l’autonomia.

Il messaggio informa, inoltre, che la domanda per accedere al beneficio deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate tramite il Comune di residenza, utilizzando il modello allegato allo stesso messaggio (Allegato 1), in sostituzione del precedente modulo.

La circolare INPS 8 novembre 2021, n. 166 ha già illustrato nel dettaglio la disciplina del Reddito di Libertà, specificandone i requisiti di accesso, il regime fiscale, le compatibilità con altre misure di sostegno (Reddito di Cittadinanza, REM, NASpI , Cassa Integrazione Guadagni , ANF, ecc.) e le modalità di presentazione della domanda.

Dal 15 dicembre 2021 obbligo vaccinale per il personale della P.L.

È stato pubblicato in G.U. n. 282 del 26 novembre 2021 il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. L’art. 2 del provvedimento, nell’aggiungere l’art. 4-ter al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, estende l’obbligo vaccinale anche al personale della della polizia locale.

Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti responsabili invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti responsabili accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione e’ efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo avccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte di Cassazione, rimborso spese legali ai dipendenti

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32258/2021, ha evidenziato come nel nostro ordinamento manchi un principio generale che consenta di affermare, l’esistenza di un generalizzato diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente (Cass. 13.3.2009 n. 6227). L’articolo 28 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, dispone che l’ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi e all’adempimento dei compiti d’ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
L’obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell’onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia ma l’assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall’inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (sempre che non sussista conflitto di interessi). La norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell’ente, tuttavia – in coerenza con l’interpretazione espressa in riferimento a disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass. 4.3.2014 n. 4978; Cass. 27.9.2016 n. 18946) – la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell’Amministrazione, che deve essere messa in condizione di verificare la sussistenza o meno del conflitto di interessi con il dipendente e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente.
In mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all’amministrazione l’obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia; parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all’ente. Ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell’ente (Cass. sez. lav. 31 ottobre 2017 n. 25976; 11 luglio 2018 n. 18256).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

ARAN, possibile destinare risorse del fondo integrativo a politiche di welfare integrativo

Con il nuovo art. 32 del CCNL dell’Area Funzioni Locali del 17/12/2020, le politiche di “welfare integrativo” possono essere fatte anche dagli enti che negli anni scorsi non avevano mai impiegato risorse a tal fine. È questa la risposta dell’ARAN con il parere AFL46.

La ratio della disciplina contrattuale è quella di ampliare la fruibilità dell’istituto, con il nuovo CCNL dell’Area del 17/12/2020 è stata introdotta una modalità di finanziamento degli oneri per la concessione dei benefici, che consentisse non solo di impiegare le risorse già previste da norme di legge, per le medesime finalità, ma anche l’impiego di risorse derivanti da quota parte del Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato.

Pertanto, che alla luce della nuova disposizione contrattuale anche l’ente che non aveva mai destinato risorse ai fini di welfare integrativo, dall’anno 2021 e seguenti, potrà utilizzare anche solo la quota massima pari al 2,5% delle disponibilità del fondo dei dirigenti di ciascun anno.

L’ARAN precisa che, dal combinato disposto delle lettere a) e d) dell’art. 45 dello stesso CCNL, la determinazione della quota percentuale deve essere oggetto di contrattazione integrativa e che, come testualmente indicato nella norma, il limite del 2,5% si debba calcolare sulle “complessive disponibilità” del Fondo della retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 57 del CCNL di che trattasi, fermo restando il vincolo di destinazione a favore della retribuzione di risultato (art. 57 comma 3) non inferiore al 15% delle stesse.

Al via “inPA”, il Portale nazionale del reclutamento nella Pubblica amministrazione

Il ministro per la Pubblica amministrazione ha presentato “inPA”, il nuovo portale della Pubblica amministrazione che ospiterà la mappa delle opportunità di lavoro nella Pa e permetterà di candidarsi sia agli avvisi legati ai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia ai concorsi pubblici ordinari.
“inPA è il nuovo portale del reclutamento, figlio del Dipartimento della Funzione pubblica e realizzato in collaborazione con Almaviva, che servirà a reclutare il personale necessario all’attuazione del Pnrr e ad agevolare il turnover nelle amministrazioni”, ha sottolineato il ministro Brunetta. “Tutti gli italiani inseriscano il loro curriculum. Saranno anni pieni di opportunità sul fronte della domanda di posti di lavoro da parte delle amministrazioni pubbliche, a cui inPA offre un bacino potenziale di almeno 5,6 milioni di curricula, a cui si aggiungono i 15 milioni di iscritti a LinkedIn Italia, con cui è stata siglata un’apposita partnership. Per realizzare i progetti e gli investimenti del Pnrr, ci sarà bisogno di professionisti, tecnici, figure specializzate da assumere con contratti a tempo determinato e incarichi di collaborazione. Il portale inPA sarà operativo nei prossimi giorni proprio per il reclutamento di 1.000 esperti di cui si doteranno le Regioni per semplificare e gestire le procedure complesse”.
Il portale darà la possibilità di monitorare tutti i bandi e gli avvisi di selezione e di candidarsi con un clic anche ai concorsi ordinari, che sono stati completamente digitalizzati e velocizzati. “Grazie alla mia riforma – ha ricordato il ministro – oggi durano meno di 100 giorni, 86 in media. Da maggio sono già state concluse selezioni per oltre 20mila posizioni. Con lo sblocco del turnover ci saranno 100-120 mila ingressi all’anno per via ordinaria, a tempo indeterminato: prevediamo 5-600mila nuove assunzioni nel prossimo quinquennio. Saranno anni di vacche grasse per l’occupazione. Dobbiamo trovare le persone giuste e inPA è un sistema di efficientamento e trasparenza che siamo convinti possa aiutare questa fase particolarmente positiva e felice per il mercato del lavoro italiano”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità sull’esclusione dei diritti di rogito per i segretari degli Enti con dirigenti

Con Ordinanza del 15 luglio 2021, il Tribunale di Lucca ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 2-bis, D.L n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni in Legge n. 114 del 2014, nella parte in cui tale norma, anche in combinato disposto con il comma 1, limita l’attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali.
Il Giudice ha ritenuto la norma in contrasto e in violazione dei principi di cui all’art. 3 della Cost., tanto sotto il profilo dell’uguaglianza, quanto sotto il profilo della ragionevolezza, agli artt. 36 e 97 della Cost., nonché dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 37 del CCNL dei Segretari, e, infine, per violazione dell’art. 77 della Cost.
L’art. 10 del d.l. n. 90/2014 ha modificato la norma attributiva della potestà rogatoria ai segretari comunali e la disciplina dei compensi connessi a tale attività, creando non poche difficoltà agli operatori degli Enti locali. La norma, infatti, dopo aver modificato la disciplina della destinazione e della ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria incassati dai Comuni e dalle Province, ha previsto che una quota dei proventi dell’attività di rogito debba essere attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento, “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale”.
La formulazione letterale della disposizione ha generato incertezze applicative concernenti la corretta individuazione dell’ambito applicativo in relazione al significato della locuzione “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”; incertezze che hanno originato richieste di parere ad alcune Sezioni regionali di controllo che si sono pronunciate in direzioni diverse.
La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione numero 21/SEZAUT/2015/QMIG del 04.06.2015 ha risolto una questione di massima enunciando il principio di diritto secondo il quale “…i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”. La Corte ha posto a fondamento di tale decisione la ratio della disposizione individuata in un contemperamento di interessi “che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti (soddisfatta dalla totale devoluzione dei proventi da rogito all’ente), vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l’ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo”.
La questione della spettanza, o meno, ai segretari di fascia A e B dei diritti di rogito – nei limiti ed alle condizioni previste dal richiamato comma 2-bis -, è stata azionata in sede civile da alcuni segretari comunali. L’esito comune a tutti i ricorsi al Giudice ordinario in veste di Giudice del lavoro è stato quello di un riconoscimento di tale diritto. Detto giudice, attenendosi al dato letterale della norma e alla ratio della stessa (perequativa, per il segretario di fascia C; sostanzialmente recuperatoria rispetto alle potenziali spettanze riconoscibili in sedi con dirigenza, per gli altri Segretari, che operano all’interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali) ha ritenuto di individuare due categorie di Segretari Comunali destinatari dei diritti di rogito: i Segretari privi di qualifica dirigenziale (ovvero quelli di fascia C) e i Segretari appartenenti alle altre due fasce superiori (A e B) a condizione che nell’ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigente.
Successivamente, la Sezione Autonomie, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24 luglio 2018, in riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARAN, Sottoscritta l’Ipotesi di Accordo CNQ in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie della PA

L’ARAN informa che in data 16 novembre 2021 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.
Il testo contrattuale racchiude, aggiornandola, l’intera disciplina vigente in materia di elezioni delle RSU e sostituisce integralmente l’ACQ del 7 agosto 1998 e tutti gli accordi che, in questo ventennio, sono intervenuti su tale testo negoziale. L’accordo, che si articola in due sezioni, disciplina da un lato le modalità di costituzione e funzionamento delle RSU, offrendo soluzioni alle problematiche presentatesi con maggiore frequenza, quali, ad esempio, la composizione della RSU, le cause di decadenza, le modalità di adozione delle decisioni, l’individuazione di un Comitato di coordinamento nell’ipotesi di RSU con oltre 30 componenti; dall’altro riorganizza ed aggiorna il regolamento elettorale anche alla luce dell’esperienza maturata nelle passate tornate elettorali.

Anci: ridurre i passaggi burocratici nel PNRR

I sindaci metropolitani hanno deciso di rilanciare le proposte illustrate nell’assemblea nazionale Anci di Parma e in particolare, con riferimento al PNRR, la richiesta da parte dei Comuni di ridurre al minimo i passaggi formali e burocratici dell’iter del Piano.
Si tratta di aspetti procedurali indispensabili a realizzare il Piano stesso, cui si aggiungono richieste relative a ulteriori semplificazioni e allo sblocco del 100 per cento del turn over anche per il personale dipendente delle città metropolitane.
I sindaci delle Città metropolitane richiamano l’attenzione del governo sulle modalità di attuazione delle opere e sulla necessità di strumenti innovativi di supporto alle grandi città nella gestione di un numero mai visto prima di cantieri concentrati in pochi anni.
E’ necessario razionalizzare le procedure di assunzione straordinaria del personale a tempo determinato per le opere finanziate dal PNRR, e omogeneizzare il più possibile le procedure straordinarie con quelle ordinarie, per evitare all’interno dei Comuni il caos amministrativo e gestionale.
Sugli aspetti più politici e istituzionali, i sindaci rilanciano le proposte di riformare le norme sulla ineleggibilità e sul limite del mandato dei sindaci, e quelle sulle responsabilità in materia di abuso d’ufficio per gli amministratori locali.
La figura del sindaco, nonostante la forte esposizione pubblica, è l’unica tra tutte le cariche politiche a subire il limite dell’incandidabilità al parlamento e ad avere un tetto al numero dei mandati: una disparità di trattamento che appare illogica e perfino incostituzionale e contribuisce a indebolire l’immagine e il ruolo del sindaco in una fase di grandi e anzi accentuate responsabilità al servizio delle proprie comunità.

Ministro per la PA, Rivedere la disciplina dei vincoli assunzionali per gli enti locali Servono regole intelligenti

Il ministro per la Pubblica amministrazione, in audizione alla Commissione Bilancio della Camera sul decreto legge per l’attuazione del Pnrr (DL n. 152/2021), ha  evidenziato la necessita di provvedere con urgenza ad una revisione della disciplina sui limiti delle capacità assunzionali”

“L’obiettivo generale del provvedimento – ha chiarito il ministro – è quello di raggiungere ulteriori obiettivi qualitativi e obiettivi quantitativi il cui conseguimento è previsto, secondo il Pnrr, entro il 31 dicembre prossimo”. Per quanto riguarda la Pubblica amministrazione, il decreto prevede due novità importanti a beneficio dei professionisti che saranno assunti per l’attuazione del Pnrr: da un lato, la previsione che non siano più obbligati a cancellarsi dall’albo o dall’Ordine professionale di appartenenza; dall’altro lato, la facoltà di optare tra il regime previdenziale di provenienza e quello correlato all’assunzione a tempo determinato presso la Pa (ovvero l’iscrizione all’Inps).
Il provvedimento aumenta, inoltre, a più di mille gli incarichi di collaborazione che possono essere attribuiti ai territori a supporto delle attività di semplificazione, secondo quanto previsto dal decreto legge 80/2021. Ed estende a tutte le pubbliche amministrazioni citate dall’art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001 la possibilità di associarsi a Formez PA per poter usufruire dei suoi servizi sia per il reclutamento sia per l’assistenza tecnica.
Alla fine dell’audizione, il ministro è intervenuto sul tema della revisione dei vincoli assunzionali sollevato dagli enti locali, da ultimo all’assemblea annuale dell’Anci a Parma: “Negli ultimi 10 anni il personale degli enti locali è diminuito di quasi il 20%, negli ultimi 20 anni di quasi il 30%. I Comuni hanno visto da un lato diminuire la qualità e quantità dei servizi forniti ai cittadini, dall’altro hanno visto una stagnazione degli investimenti”.
“Oggi, però, serve un’operazione di grana fine”, ha concluso il ministro Brunetta. “Anche stante il processo di digitalizzazione in atto, i Comuni hanno carenze specifiche di personale per gli investimenti. Manifestano, cioè, esigenze di personale qualificato in virtù dell’aumento degli investimenti fissi lordi fino a 15 miliardi annui, anche grazie al Pnrr. Di fatto, si assisterà a un minor fabbisogno di personale per le funzioni che saranno digitalizzate e a un maggior fabbisogno delle figure legate alla curva degli investimenti. Il ragionamento che stiamo facendo, dunque, è quello di riscrivere le norme riguardanti le potenzialità assunzionali dei Comuni in funzione non di generici indicatori di spesa corrente e di costi del personale, ma di spesa per personale qualificato legato ai trend che si stanno incrementando (investimenti, servizi alla persona). Significa correlare i fabbisogni assunzionali agli obiettivi che hanno trend incrementali, rendendo le regole non ottuse e piatte, ma intelligenti, in funzione dei bisogni dei Comuni in questo particolare periodo storico”.