Incentivi IMU e TARI anche in caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2021/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 78/2021/QMIG, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale la locuzione entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 contenuta nell’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’interno (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge. La Sezione Autonomie ritiene possibile, quindi, erogare i compensi incentivanti correlati all’attività di accertamento IMU e TARI anche laddove l’approvazione del bilancio o del rendiconto sia avvenuta entro i termini prorogati dal Ministero dell’interno o dal legislatore.
La questione in esame è stata in più occasioni portata all’attenzione della magistratura contabile, che si è espressa concordemente, ritenendo che il termine per l’approvazione del bilancio a cui la ridetta norma fa riferimento è quello del 31 dicembre dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 151, c. 1, d.lgs. n. 267/2000, a prescindere da eventuali proroghe (SRC Emilia Romagna, n. 52/2019/PAR; SRC Lombardia n. 412/2019/PAR e nn. 40 e 113/2020/PAR; SRC Toscana, n. 46/2020/PAR; SRC Abruzzo, n. 120/2020/PAR; SRC Piemonte nn. 92 e 96/2021/PAR). Nella maggior parte dei casi, i quesiti proposti alle Sezioni regionali erano formulati con riferimento al termine prorogato con decreto ministeriale di cui all’art. 151 TUEL. Con riferimento ai termini di approvazione del rendiconto, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 113/2020, ha ritenuto, invece, privo di senso logico correlare gli incentivi all’approvazione del rendiconto esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile fissato ex art. 151, comma 7, TUEL. Ciò anche in considerazione del fatto che l’approvazione del rendiconto oltre il termine fissato dal TUEL, ma entro il termine per legge differito, non altera i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, né produce alcun effetto sull’avvenuta attività di riscossione da parte del personale che, avendo raggiunto l’obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato entro il 31 dicembre.
La Sez. Autonomie condivide il ragionamento della Sez. Liguria, secondo il quale lo spirito della norma è quello di premiare l’effettivo incremento di accertamenti e incassi da IMU e TARI, e quindi ciò che rileva ai fini della corretta applicazione della disposizione in esame è che la destinazione del maggior gettito (da incassare, oltre che da accertare) avvenga nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di finanza pubblica deducibile da idonea programmazione, della corretta e preventiva determinazione degli obiettivi (che trovano fonte nei documenti annuali di perfomance organizzativa e individuale), della destinazione dei soli maggiori incassi (o meglio, di una percentuale di essi) al trattamento accessorio e, infine, della liquidazione sulla base di entrate certe risultanti dall’approvazione del rendiconto del precedente esercizio finanziario.
Per quanto riguarda i termini di approvazione dei termini di rendiconto, appare incongruo correlare gli incentivi all’approvazione del rendiconto esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile fissato ex art. 151, co. 7, TUEL. Ciò anche in considerazione del fatto che l’approvazione del rendiconto oltre il termine fissato dal d.lgs. n. 267/2000, ma entro il termine per legge differito, non altera i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, né produce alcun effetto sull’avvenuta attività di riscossione da parte del personale che, avendo raggiunto l’obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aran, progressioni verticali e istituti contrattuali maturati e non goduti

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL141, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità, in caso di progressione verticale, ex art. 22, comma 15, del D.Lgs n.75/2017, di dare continuità agli istituti contrattuali maturati e non goduti (come ad esempio: ferie, ore di straordinario, i permessi retribuiti di cui agli artt. 32 e 35 del CCNL comparto Funzioni Locali 21/05/2018).
Con riferimento alla questione posta in esame, l’Autorità conferma l’orientamento consolidato della giurisprudenza giuslavoristica in materia, recepita negli orientamenti applicativi del comparto Funzioni Locali.
Il passaggio alla Categoria superiore non comporta alcuna novazione del rapporto di lavoro, e di conseguenza al lavoratore interessato dovrà riconoscersi la trasposizione, nonché il godimento, di tutti quegli istituti che hanno avuto maturazione prima della progressione e non siano stati fruiti.
Diversamente avviene, nel caso di concorso pubblico, a prescindere dal fatto che esso avvenga con o senza riserva di posti per il personale di ruolo. Il lavoratore infatti, una volta superato il concorso, instaura con l’Amministrazione un nuovo rapporto di lavoro, diverso per natura e contenuti da quello di cui precedentemente era titolare con la stessa. Questa novazione del rapporto comporta, in questo caso, l’estinzione del precedente rapporto di lavoro con il conseguente venir meno anche di tutte le situazioni soggettive che in esso trovavano il proprio fondamento.
In conformità a tale impostazione, la disciplina contrattuale nazionale con riferimento specifico alle progressioni verticali di cui all’art 22 del D.Lgs 75/2017, come nel previgente quadro regolativo, si è limitata a statuire in merito a due istituti contrattuali:
– il riconoscimento, a titolo di assegno personale, dell’eventuale differenziale economico tra il trattamento economico conseguito per effetto di progressione economica orizzontale nella precedente categoria di inquadramento e il nuovo trattamento tabellare iniziale (art. 11, comma 8, del CCNL del 21/05/2018);
– l’eventuale esonero dal periodo di prova (art. 20, comma 2, del CCNL del 21/05/2018).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Obbligo di trasparenza per le progressioni di carriera del personale dipendente

Le procedure selettive interne che determinano il passaggio in un’area superiore, cd. progressioni verticali, rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 19 “Bandi di concorso” del d.lgs. 33/2013. Ciò in ragione della ampia formulazione dell’art. 19 che, al co. 1, rinvia al “reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione” nonché degli orientamenti giurisprudenziali che per dette procedure
configurano una vicenda assimilabile ad una vera e propria assunzione. Le procedure selettive interne che determinano un passaggio di livello nell’ambito della stessa area o categoria, cd. progressioni orizzontali, sono escluse dall’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 19 “Bandi di concorso” del d.lgs. 33/2013, in quanto procedure a carattere meritocratico connesse alla valutazione dell’apporto individuale
del lavoratore e non soggette al principio del pubblico concorso. È quanto prevede la delibera Anac n. 775 del 10 novembre 2021.

La delibera evidenzia come nel caso di progressioni verticali si configura una vicenda assimilabile ad una vera e propria assunzione, venendo in rilevo una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, con conseguente soggezione alla regola del pubblico concorso enunciata dal co. 4 dell’art. 97 della Costituzione (fra le altre, Corte Cost. sentenze n. 320 del 1997, n. 1 del 1999, n. 194 e n. 218 del 2002; sentenza 23.7.2002,
n. 373; sent.195/2010; sent. 9 novembre 2006 n, 363; Cass. Sezioni Unite 15 ottobre 2003, n. 15403; Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2010, n. 4313; Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2019, n. 2774). Il termine “assunzione” è quindi correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, atteso che, oltre tutto, l’accesso nell’area superiore di personale esso stesso implica un ampliamento della pianta organica (cit. SS. UU sentenza n. 15403 /2003).

In tema di progressioni orizzontali, diverse sono le pronunce dei giudici che, in via generale, hanno distinto tra mobilità orizzontale all’interno delle aree di appartenenza – da finanziare con le risorse destinate alla contrattazione integrativa – e progressioni di carriera, consistenti nell’inquadramento in un’area superiore (cfr. a riguardo, Corte dei conti, Relazione 2010 sul costo del lavoro pubblico, p. 27).
La giurisprudenza ha altresì precisato che le procedure che determinano il mero passaggio di livello nell’ambito della stessa area o categoria si fondano essenzialmente sul sistema premiante connesso alla valutazione dell’apporto individuale passato e potenziale del lavoratore (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Ordinanza 7 dicembre 2020 n. 27932).Tali procedure sono ricondotte a vicende meramente modificative del rapporto di lavoro, che non risultano soggette al principio del pubblico concorso (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sent 6 giugno 2017, n. 13981; cit SS. UU sentenza n. 15403 /2003 – Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 1355, 1356 e 1357 del 2005).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Inconferibile l’incarico di dirigente ai condannati per associazione a delinquere

Con comunicato del Presidente del 24 novembre 2021, l’Anac ha chiarito che l’inconferibilità va applicata anche in caso di condanna penale per reato associativo finalizzato al compimento di reati contro la pubblica amministrazione. In tal modo l’Autorità ha completato quanto già affermato nella delibera n.720 del 27 ottobre 2021, integrando quella precedente, n.1201 del 18 dicembre 2019.

Anac era intervenuta lo scorso 27 ottobre prendendo posizione sulla nomina di un Comune, già sciolto per infiltrazioni mafiose, che ha assegnato un incarico dirigenziale a un soggetto condannato per il reato di associazione per delinquere, ribadendo che tale pratica non è consentita dalla legge, e pertanto l’incarico è inconferibile.

Il dirigente in questione, trasferito per mobilità da altro ente, ha riportato condanna di primo grado per associazione per delinquere finalizzata a reati di corruzione. Il giudice di primo grado, però, disponeva il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per altri capi di reato del suddetto dirigente contro la Pubblica amministrazione.

L’Autorità Anticorruzione ha confermato (decreto legislativo 39/2013, attuativo della legge Severino) che non possono essere attribuiti incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni e in enti privati di controllo pubblico a quanti siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione. Tale prescrizione di legge – sostiene Anac – va applicata anche per reati associativi al compimento di reati contro la pubblica amministrazione. Infatti “anche il solo aspetto di partecipare all’associazione è idoneo a integrare la fattispecie delittuosa, pur se la pena è più lieve rispetto a quella prevista per coloro che promuovono, costituiscono e organizzano l’associazione”.

Secondo l’Autorità “sarebbe ingiusto oltre che irragionevole, liberare dal divieto di conferimento degli incarichi pubblici un soggetto responsabile del delitto di associazione per delinquere di più reati contro la pubblica amministrazione, e assoggettarvi invece colui che sia responsabile di un solo delitto”.

 

Riduzione dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze armate e di polizia

Pubblicato in G.U. n. 290 del 6 dicembre 2021 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2021 che riconosce la riduzione dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento civile e militare, in costanza di servizio nel 2021, che ha percepito nell’anno 2020 un reddito di lavoro dipendente complessivamente non superiore a 28.974 euro.

il D.P.C.M. prevede che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio (voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimento di concertazione del personale), comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario dell’importo massimo di 609,50 euro. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell’anno 2021 e fino a capienza della stessa.

Nel caso in cui la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda determinata ai sensi dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte eccedente potrà essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2021 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

UNSCP, escludere la spesa dei segretari dai limiti di spesa del personale

L’Unione Nazionale dei segretari comunali e provinciali – sezione Lombardia – articola una proposta da offrire al Legislatore per favorire l’assunzione di nuovi segretari comunali.

A fronte di una importante riduzione dei segretari in servizio, registrata negli ultimi dieci anni, sono state recentemente avviate alcune procedure concorsuali finalizzate all’iscrizione nella fascia iniziale dell’Albo di 808 nuovi segretari comunali. Tali nuovi segretari comunali prenderanno presumibilmente servizio nel triennio 2022-2024 ma, per favorire l’effettività di tali assunzioni, è di fondamentale importanza introdurre idonee soluzioni normative.
L’Unione della Lombardia ritiene, in particolare, che la spesa del segretario comunale e provinciale (quanto meno quella relativa alle nuove assunzioni) vada esclusa dal calcolo degli attuali imiti alla spesa di personale degli enti locali.
D’altro canto, l’assunzione di segretari comunali e provinciali è (già) autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa richiesta del Ministero dell’interno – ex AGES nell’ambito di un budget commisurato al 100% delle cessazioni dell’anno precedente. Appunto perché programmata e autorizzata dallo Stato, la spesa del segretario non necessita di essere inquadrata negli atti di autorizzazione alle assunzioni propri delle amministrazioni locali, ovverosia i programmi triennali del fabbisogno del personale.
Per altro, va considerato che le nuove assunzioni negli enti locali effettuate in attuazione del d.m. 17 marzo 2020 non vengono considerate nel calcolo del limite di spesa del personale ai sensi dell’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sono accompagnate dall’adeguamento, in aumento, del trattamento accessorio del personale al fine di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite. Ai comuni “virtuosi”, è consentito quindi incrementare la spesa di personale per le nuove assunzioni oltrepassando i limiti di spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il limite del trattamento accessorio 2006.

Dossier Camera, Monitoraggio dell’attuazione del Pnrr

Pubblichiamo il documento redatto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati relativo al monitoraggio dell’attuazione del Pnrr. Il documento illustra gli investimenti e le riforme previsti nel PNRR italiano, approvato con la Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 20211, indicando, per ciascuno di essi, gli elementi essenziali relativi agli obiettivi perseguiti, alle risorse stanziate, alla tempistica e ai soggetti coinvolti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pnrr, accordo Governo-Anci: più spazi per assunzioni e fondi per i Comuni

Più risorse economiche, più spazi per le assunzioni, più semplificazioni. Sono questi i punti dell’intesa raggiunta al termine dell’incontro tra Governo e Anci, che si è svolto Palazzo Chigi.
L’accordo suggella il lavoro tecnico che si è svolto nelle scorse settimane. Esso si traduce in un pacchetto di interventi normativi tesi a superare le criticità oggi esistenti e a soddisfare la domanda di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali e all’esigenza di assumere personale e professionalità tecniche qualificate, necessità emersa ancora più chiaramente in correlazione all’aumento agli impegni che il Paese ha assunto con il Pnrr.
Una risposta composita, da attuare in via normativa e in parte amministrativa, che consentirà a Comuni, cosi come alle Città Metropolitane e Province nei prossimi cinque anni, durante l’arco del PNRR, di disporre di ulteriori canali di acquisizione delle professionalità necessarie.
Il pacchetto deciso prevede, tra le altre, le seguenti misure:

– Nuovi spazi assunzionali per i Comuni che realizzano interventi del PNRR
Si creano nuovi spazi assunzionali per contratti a tempo determinato e si scavalca il vincolo della non superabilità della spesa sostenuta nel 2009
A ciò si aggiunge che a partire dal 2022 sono previste importanti e crescenti risorse finanziarie in favore dei Comuni.

– Fondo per piccoli Comuni
Si istituisce un Fondo di 30 milioni per piccoli Comuni sotto i 5000 abitanti, che, nonostante i nuovi spazi assunzionali resi disponibili, non abbiano risorse finanziarie utilizzabili.

– Fondo per Comuni del Sud
Si stanziano 67 milioni per assunzioni di professionisti e esperti da destinare a Comuni nel Mezzogiorno.

Con un emendamento al decreto legge 152 sul PNRR, attualmente in fase di conversione alla Camera, per i Comuni italiani sarà possibile assumere, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie, fino a 15mila persone con qualifiche non dirigenziali, grazie al riconoscimento di uno spazio ulteriore in deroga ai vincoli che attualmente limitano la capacità di assunzione dei Comuni a parametri fermi al 2009.

Via libera della Conferenza Unificata al Piao

Via libera della Conferenza Unificata al decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, con cui si definisce il contenuto del PIAO (modello), il Piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall’articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Nel corso della riunione, è stata accolta la richiesta di Regioni, Anci e Upi di posticipare la scadenza del 31 gennaio 2022 come termine ultimo per l’adozione dei Piao da parte delle amministrazioni. Nel frattempo, è già stato avviato l’iter di approvazione del Dpr che abroga le disposizioni sull’adozione, da parte delle amministrazioni, dei piani e adempimenti destinati a essere assorbiti dal Piao. Per evitare duplicazioni e coordinare i contenuti delle sezioni del Piano, infine, il Dipartimento della Funzione pubblica adotterà specifiche linee guida.

Le amministrazioni con più di 50 dipendenti racchiuderanno in un solo atto tutta la programmazione relativa alla gestione delle risorse umane, all’organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, alla loro formazione e alle modalità di prevenzione della corruzione. Massima semplificazione, stop alla somma di tanti piani separati con una mole infinita di adempimenti burocratici compilati spesso senza una visione unitaria, massima chiarezza nei confronti degli utenti. Ogni amministrazione dovrà, quindi, predisporre un unico Piano con sezioni specifiche, indicando la programmazione degli obiettivi, gli indicatori di performance, le attese da soddisfare – ha spiegato il ministro per la PA. È previsto un modello semplificato di Piao da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

Il piano è adottato dagli organi di indirizzo politico e per le amministrazioni che ne sono sprovviste, dagli organi di vertice in relazione agli specifici ordinamenti. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta, entro il 31 gennaio di ciascun anno e ha durata triennale, con aggiornamento annualmente entro la predetta data. In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il predetto termine è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci. In sede di prima applicazione, il termine di adozione del Piao è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione.

Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito
istituzionale di ciascuna amministrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pnrr: Parte la selezione dei 1.000 esperti per i territori, avvisi pubblicati sul portale inPA

“Sono stati appena pubblicati sul portale inPA gli avvisi per il conferimento di 1.000 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per accompagnare le amministrazioni territoriali nelle semplificazioni indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tutti gli interessati possono fin da oggi candidarsi con un semplice clic”. Ne dà notizia il ministro per la Pubblica amministrazione.

“L’inserimento degli avvisi sul portale – sottolinea il ministro – segue a strettissimo giro la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 di ieri, 29 novembre, del Dpcm con il riparto di 320,3 milioni di euro a favore delle Regioni e delle Province autonome per il conferimento degli incarichi. La task force dei 1.000, prevista dal Pnrr e disciplinata nel decreto legge n. 80/2021, avrà il compito di sostenere le amministrazioni territoriali nelle attività di semplificazione, nel recupero dell’arretrato e nel miglioramento dei tempi effettivi di conclusione delle procedure. Le Regioni hanno già inviato i fabbisogni al Dipartimento della Funzione pubblica, che provvederà ora a fornire loro un coerente elenco di professionisti ed esperti, selezionati attraverso inPA in base al curriculum e alla zona di attività, per facilitare le procedure comparative per l’attribuzione degli incarichi. Ingegneri, architetti, biologi, chimici, fisici, esperti giuridici, digitali e gestionali, informatici, statistici, agronomi, geologi, geometri: sono tra coloro che formeranno le squadre di ‘pronto intervento Pnrr’ per eliminare i colli di bottiglia sui territori, supportare le amministrazioni locali nella gestione delle procedure complesse, dagli appalti alle autorizzazioni ambientali, e accelerare l’attuazione dei progetti e degli investimenti”.

I 1.000 professionisti ed esperti, destinati per il 40% alle Regioni del Sud e per il 60% al Centro Nord, per tre anni supporteranno Regioni e Province autonome, che provvederanno ad allocarne le attività presso le amministrazioni del territorio (uffici regionali, amministrazioni comunali e provinciali) per la gestione delle procedure più critiche, dove si concentrano i “colli di bottiglia” locali. Ambiente, rifiuti, energie rinnovabili, edilizia e urbanistica, appalti, infrastrutture digitali: questi i principali settori delle procedure interessate dal sostegno, coerentemente con i principali ambiti di intervento del Pnrr.

Per l’assegnazione delle risorse, ciascuna Regione e Provincia autonoma ha definito, sentiti gli enti locali, un “Piano territoriale” con le procedure oggetto di supporto, le criticità e i colli di bottiglia da affrontare, ma anche con la distribuzione dei professionisti ed esperti tra i livelli di governo, le modalità di attuazione dell’intervento, i tempi e i risultati attesi, in coerenza con la struttura degli interventi Pnrr (milestone e target). Il successo del progetto sarà valutato, in particolare, in funzione della riduzione dell’arretrato e del miglioramento dei tempi medi delle procedure a livello regionale.

La governance del progetto è affidata a 21 cabine di regia regionali, costituite da rappresentanti della Regione o Provincia autonoma e delle Anci e Upi territoriali, incaricate della pianificazione, gestione e verifica delle attività dei professionisti ed esperti. A Palazzo Vidoni, inoltre, è istituito un Tavolo di coordinamento, che si è già riunito sei volte, composto da rappresentanti del Dipartimento Funzione pubblica, Regioni, Anci e Upi con funzioni di indirizzo e verifica, incaricato, tra l’altro, della raccolta delle indicazioni dei pool territoriali sui colli di bottiglia che richiedono interventi normativi o organizzativi di carattere generale da segnalare alla cabina di regia del Pnrr.

A seguito dell’intesa sul Dpcm nella Conferenza Unificata del 7 ottobre 2021 e della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha approvato i piani territoriali inviati dalle Regioni e ha pubblicato gli avvisi di selezione dei professionisti ed esperti, che resteranno aperti alle candidature fino alle ore 14 del 6 dicembre 2021. Il portale inPA genererà elenchi dei professionisti ed esperti con profilo coerente con quello degli avvisi, elenchi che saranno inviati alle Regioni. Entro il 31 dicembre 2021 le Regioni individueranno i professionisti cui conferire l’incarico.