Corte dei conti, rientrano nei limiti di spesa del personale gli oneri finanziati con contributo della Società in house

La Sezione regionale di controllo per la Liguria, con deliberazione n. 84/2021, in riscontro ad una specifica richiesta di parere in merito alla corretta applicazione di talune disposizioni legislative che pongono limiti alla spesa per il personale degli enti locali, ha evidenziato che le spese relative al trattamento fondamentale ed accessorio del personale di un ente locale non sono escluse dall’applicazione delle norme che pongono limiti e vincoli in materia di spesa di personale e di nuove assunzioni di personale, sebbene finanziate col contributo di una società in house dello stesso ente.
La Sezione ricorda che il perimetro applicativo dei vincoli finanziari, relativi al contenimento della complessiva spesa storica per il personale e alla spesa per le assunzioni, risulta delineato a livello di normazione positiva, ovvero, rispettivamente, dall’art. 1, comma 557-bis, della legge n. 296 del 2006 e dall’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto interministeriale del 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019. Tali disposizioni, peraltro, nel proposito di definire, anche con indicazioni specifiche, l’area della spesa di personale oggetto delle regole di contenimento, adottano una formulazione sostanzialmente identica. In base alla lettura combinata delle varie disposizioni, sono considerate spese di personale e sono conseguentemente sottoposte ad entrambi i limiti di finanza pubblica in questione anche quelle sostenute “per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente”.
Per la Sezione, l’assoggettamento a limitazione anche di tali specifiche voci di spesa si pone in linea con l’ottica consolidata e sostanziale (cfr. per esempio, deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/2011/SEZAUT/QMIG), con cui il legislatore mostra di considerare le esigenze di controllo e riduzione degli oneri di personale degli enti locali e degli organismi ad essi strettamente collegati.
Il testo delle disposizioni richiamate comporta evidentemente che, ai fini della verifica del rispetto da parte di un ente dei limiti finanziari in esame, sono conteggiate anche le spese relative a dipendenti assegnati presso organismi anche societari in qualche modo riconducibili all’ente stesso, e ciò avviene, in assenza di espresse indicazioni legislative, a prescindere da quale di tali soggetti effettivamente sopporta sul proprio bilancio i relativi oneri economici.
Nel computo relativo ai considerati vincoli di spesa rientrino “a fortiori” quelle riferite al personale in regime ordinario di dipendenza funzionale ed organizzativa dell’ente di appartenenza, indipendentemente dalla eventuale circostanza che il relativo peso economico sia assunto da organismi dell’ente stesso.
Le spese di personale sostenute dagli enti che hanno disposto l’affidamento in house di propri servizi non possono essere, quindi, escluse dall’applicazione dell’art. 1, commi 557 e ss., della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019, anche nel caso in cui l’incidenza delle spese stesse sui propri bilanci sia in qualche modo compensata da contributi destinati alla loro copertura e provenienti dalla società in house, posto che questa rientra a tutti gli effetti nella nozione di organismo “facente capo” agli enti medesimi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rilevazione dati sul personale in servizio presso gli Enti Locali al 2020

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato, in attuazione del disposto di cui all’articolo 95 del TUEL, la rilevazione dei dati che riguardano il personale in servizio presso gli Enti Locali al 2020.

Dalla rilevazione emerge che il personale (dirigente e non) a tempo indeterminato in servizio (tutti i contratti) al 31.12.2020 è diminuito rispetto al precedente censimento: n. 362.090 unità registrate contro le 363.998 alla fine del 2019. Di queste n. 304.555 unità a tempo pieno (contro n. 309.047 del 2019) e n. 57.535 unità a part-time (contro n. 54.951 del 2019). In particolare, la categoria A ammonta a n. 16.999 unità, il personale di categoria B a n. 89.574, i dipendenti di categoria C a n. 171.921, il personale di categoria D a n. 79.496 e i dirigenti a n. 4.100 (compresi i dirigenti a tempo determinato che occupano posti presenti in organico). Al 31.12.2020, i dirigenti assunti, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, per coprire posti in organico erano complessivamente n. 870, mentre le alte specializzazioni assunte ai sensi della medesima disposizione erano n. 982. Viceversa, i dirigenti assunti fuori dotazione organica, ai sensi del comma 2 del citato articolo 110, erano complessivamente n. 132 e le alte specializzazioni ammontavano a n. 347. Relativamente all’anzianità anagrafica, alla fine dell’anno passato risultavano in servizio n. 91.726 unità tra i 55 e i 59 anni di età, contro le n. 90.017 del 2019 e le n. 92.907 del 2018); n. 66.442 unità tra i 60 e i 64 (n. 65.777 nel 2019 e n. 71.933 nel 2018) e n. 11.969 unità oltre i 65 (n. 12.094 nel 2019 e n. 11.208 nel 2018).Dalla rilevazione emerge, poi, una diminuzione del ricorso alle collaborazioni di natura autonoma rispetto all’anno precedente. Nel 2020 sono stati stipulati n. 724 contratti di collaborazione con n. 681 soggetti diversi, contro n. 1.312 contratti del 2019 e n. 1.191 soggetti diversi. In diminuzione gli incarichi di studio ricerca e consulenza pari a n. 28.271. In aumento le progressioni orizzontali rispetto all’anno precedente (n. 59.572 contro n. 50.255 avanzamenti del 2019). Mentre sono state rilevate n. 739 progressioni verticali.

 

Allegati:
Censimento 2020. Introduzione e riepilogo nazionale (tutti i contratti e tutti gli enti)
 Censimento 2020. Riepilogo personale in servizio (nazionale, regionale e provinciale)
 Censimento 2020. Riepilogo assunzioni/cessazioni (nazionale, regionale e provinciale)
 Censimento 2020. Riepilogo modalità di gestione servizi (nazionale, regionale e provinciale)

INPS, Congedo parentale straordinario Covid-19: presentazione delle domande

Con messaggio n. 4564 del 21-12-2021, l’INPS fornisce indicazioni in merito alla procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale straordinario Covid per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

Il nuovo congedo straordinario può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari. Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, le domande di astensione dal lavoro (senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa) devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’Inps.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web dell’Istituto;
– tramite il Contact center integrato,
– chiamando il numero verde 803.164;
– tramite gli Istituti di Patronato.

Per compilare la domanda di “congedo parentale SARS CoV-2” è necessario:

  • selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19” nella pagina “Tipo richiesta”, cliccare quindi su AVANTI;
  • spuntare la richiesta del congedo nella sezione “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su AVANTI;
  • indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e, dunque, le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su AVANTI;
  • procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell’intervallo previsto dalla norma, ossia dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 31 dicembre 2021).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Recovery, via libera dal Senato alla conversione in legge

Il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva, nel testo trasmesso dalla Camera, del ddl n. 2483, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 152/2021 sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Variegate le misure incluse nel decreto: dal turismo agli investimenti infrastrutturali, dalla rigenerazione urbana alle zone economiche speciali (Zes), dalle borse di studio per l’accesso all’università alle scuole innovative.
Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, si stabilisce che le procedure di affidamento dell’attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici. Tra le misure di rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell’efficacia dei relativi procedimenti, è previsto che le amministrazioni pubbliche, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, possano elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili, previo invio, alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), della comunicazione relativa allo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dei due esercizi precedenti, anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE, e previa verifica dell’organo di revisione. L’obbligo per gli enti in contabilità finanziaria che non rispettano gli indicatori, di cui al comma 859 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, di accantonare in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali, previsto dal successivo comma 862, si applica anche nel corso della gestione provvisoria o dell’esercizio provvisorio. Anche le comunicazioni dello stock di debito effettuate alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dagli enti che si avvalgono della facoltà di calcolare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Le norme, modificate dalla Camera dei deputati, inseriscono una serie di modifiche ed integrazioni relativamente alle procedure per l’assegnazione ai Comuni dei contributi per interventi di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, messa in sicurezza di scuole, edifici comunali e patrimonio comunale nonché abbattimento di barriere architettoniche di cui all’articolo 1, commi da 29 a 37, e commi 42 e 43, della legge n. 160 del 2019, al fine di disciplinare l’erogazione delle somme relative a specifici interventi confluiti nell’ambito del PNRR. In particolare, nell’ambito degli interventi comunali di efficientamento energetico, si stabilisce che i comuni beneficiari delle risorse previste ai commi 29 e 29-bis, confluite nel PNRR, devono utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo 2020- 2024, per investimenti di efficientamento energetico. A carico dei Comuni beneficiari sono posti gli obblighi comunitari (gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura nonché obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio, obbligo di non arrecare un danno significativo all’ambiente) previsti per l’attuazione del PNRR. Inoltre, si subordina l’erogazione del contributo aggiuntivo previsto per il 2021 all’adempimento dell’obbligo di utilizzo della quota del 50 per cento citato e si introduce l’obbligo per i Comuni, in relazione ai contributi relativi al triennio 2022-2024, di concludere i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quelli di riferimento di ciascun anno del contributo. Vengono modificate le modalità di erogazione del saldo del contributo e lo si subordina alla preventiva verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio.
Ai fini della semplificazione e accelerazione degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009, avvenuti in Abruzzo, finanziati con risorse previste nel Piano complementare al PNRR del D.L. 59/2021, si estende anche a tali eventi sismici del 2009, la sanatoria edilizia prevista dal D.L. 55/2018, per la presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, adottata a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, prevedendone, inoltre, l’applicazione per gli eventi sismici del 2018, avvenuti nei comuni della provincia di Campobasso e nei comuni della città metropolitana di Catania.
Per la realizzazione degli interventi previsti dai progetti del PNRR, i comuni possano, in deroga alle limitazioni di spesa di personale a tempo determinato di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e all’articolo 259, comma 6, del TUEL, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le predette assunzioni sono subordinate all’asseverazione da parte dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sottoscritta la Preintesa di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali periodo 2019/2021

E’ stata siglata la Preintesa di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali, periodo 2019/2021 (la prima relativa del triennio contrattuale di riferimento). Lo rende noto, con apposito comunicato, l’ARAN che evidenzia la principale novità in merito al nuovo sistema di classificazione del personale, con il quale sono stati ricondotti ad unità i diversi modelli presenti negli ex comparti Ministeri, Agenzie fiscali, EPNE, CNEL confluiti nel comparto Funzioni Centrali. Si è trattato di un’operazione particolarmente complessa poiché dalle precedenti diverse discipline si è giunti ad un sistema che ha consentito una notevole razionalizzazione e semplificazione del quadro regolativo di riferimento.
Tale modello consentirà un maggiore agio nello sviluppo professionale del personale delle pubbliche amministrazioni centrali al fine di valorizzare i più meritevoli e incoraggiare percorsi di crescita di maggiore qualità. Il nuovo ordinamento vede infatti, tra gli altri elementi caratterizzanti, l’introduzione di una quarta area, denominata “area delle elevate professionalità” nella quale potrà essere inquadrato personale di livello e preparazione ragguardevole nonché rappresentare un futuro sbocco professionale per i migliori funzionari già presenti nell’amministrazione
Un altro importante aspetto di novità, che risponde alle differenti esigenze organizzative delle Amministrazioni e dei lavoratori – ferma restando la qualità e la quantità dei servizi prestati e delle attività svolte – è la regolamentazione contrattuale del lavoro a distanza, che si articola in lavoro agile, di cui alla Legge 81/2017, e lavoro da remoto. Si tratta di un importante riconoscimento di questa tipologia lavorativa, che supera il momento emergenziale e può diventare una modalità ordinaria ed efficace di articolare l’attività di servizio.
Nell’ambito delle relazioni sindacali, il testo contiene una rivisitazione delle materie di confronto e contrattazione integrativa al fine di potenziare il livello di partecipazione e di collaborazione tra Amministrazioni e Organizzazioni sindacali.
Una rinnovata attenzione è stata posta sulla formazione del personale, specie in questo particolare momento storico, in cui è necessario completare la transizione digitale ed investire – con specifiche risorse già stanziate dal Governo – in processi di sviluppo di competenze e qualificazioni professionali.
Inoltre, si è ritenuto opportuno rivisitare alcuni istituti normo-economici previsti dal precedente CCNL: ampliando la tutela nei confronti di chi si deve assentare per curare gravi patologie che richiedono terapie salvavita; estendendo la copertura assicurativa ai dipendenti che coprano posizioni di lavoro che richiedono l’assunzione di responsabilità diretta verso l’esterno; introducendo tutele volte a consentire alle persone di vivere in modo equilibrato la propria identità di genere.
In materia di trattamento economico, l’accordo riconosce – a decorrere dall’1/1/2021 – a ciascun dipendente un incremento stipendiale pari a circa 105 euro medi per 13 mesi e prevede altresì l’utilizzo delle ulteriori risorse che saranno stanziate nella legge di bilancio per il 2022, a decorrere dal 1° gennaio di tale anno, per finanziare il nuovo ordinamento professionale ed il superamento dei limiti all’incremento dei Fondi risorse decentrate, consentendo un ulteriore beneficio complessivo a regime di circa 20 euro medi al mese a persona. L’intesa sottoscritta riconosce anche arretrati contrattuali medi, per il periodo 2019-2021, pari a circa 1.800 Euro lordo IVC per dipendente.

Corte dei conti, regime di tassazione riservato ai buoni pasto elettronici

L’art. 5 del Decreto-Legge n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 (nell’ambito della “Spending Review) dispone che il valore nominale dei buoni pasto per i dipendenti pubblici non può superare l’importo di 7,00 euro per singolo buono. Di conseguenza, l’estensione della disciplina di cui all’art. 52, comma 2 del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 677 della legge di bilancio 2020 (norma che prevede l’esenzione da contributi Inps e da tassazione Irpef per la somma che non eccede gli 8,00 euro relativamente ai buoni pasto elettronici, soglia fissata in precedenza a 7,00 euro) non può tuttavia avere quale conseguenza indiretta la possibilità di concedere ai dipendenti pubblici un buono pasto di valore nominale pari a 8,00 euro.
Pertanto, nessuna innovazione può derivare dalla norma citata ai fini della determinazione del valore nominale del buono pasto dei dipendenti pubblici. E in realtà nessuna novità (sostanziale) si produce anche sotto il profilo del trattamento fiscale, considerato che l’art. 51, comma 2, del TUIR, anche prima della modifica normativa sopra richiamata, prevedeva quale limite di esenzione 7,00 euro, ossia il valore nominale massimo attribuibile ai buoni pasto nella pubblica amministrazione. Rimane, quindi, immutato il vantaggio del dipendente pubblico che, ora come allora, non subirà trattenute in busta paga per i buoni pasto riconosciuti dal datore di lavoro pubblico nei limiti indicati.
È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 88/2021, in riscontro ad una richiesta di parere da parte di un Ente Provincia concerne il regime della tassazione riservato ai buoni pasto, nonché la determinazione del valore nominale degli stessi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

INPS, Verifica obbligo vaccinale. Nuova funzionalità di Greenpass50+

L’INPS, con il messaggio 18 dicembre 2021, n. 4529, dà esecuzione al nuovo Dpcm 17 dicembre 2021, che disciplina la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale. Il messaggio comunica, inoltre, che a partire dalla data di pubblicazione dello stesso, sono in linea le nuove funzionalità della piattaforma INPS “GreenPass50+” per tutte le aziende, enti e amministrazioni che necessitano di verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale e il possesso del green pass (forze dell’ordine, sanitari, personale scolastico, RSA e altre categorie) e che nel servizio è stata introdotta, per il datore di lavoro, la possibilità di scegliere differenti tipologie di accreditamento, a seconda che debba verificare il possesso del green pass o il rispetto dell’obbligo vaccinale.

Il messaggio ricorda, inoltre, che è stata introdotta la notifica, per i datori di lavoro/verificatori, nel caso in cui un esito della verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale sia cambiato rispetto al giorno precedente. Un datore di lavoro che necessita di entrambe le notifiche potrà accreditarsi esplicitamente a entrambe le funzionalità.

Altra novità è rappresentata dal fatto che, ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale, possono accreditarsi anche i datori di lavoro che abbiano meno di 50 dipendenti, nonché gli enti gestiti da NoiPA.

DM Assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane

La Conferenza Stato-Città, nella seduta del 16 dicembre scorso, ha sancito l’intesa sullo Schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, di attuazione dell’articolo 33, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno. 2019, n. 58, circa l’assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane.

A far data dal 1° gennaio 2022, i nuovi spazi assunzionali riconosciuti alle province e alle città metropolitane sono strettamente legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Le province e le città metropolitane, in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato rispettivamente, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. 2. A decorrere dal 2025, i le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica
individuato applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le province e le città metropolitane possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, in misura non superiore al 22% nel 2022, al 24% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia. Per il periodo 2022-2024, le province e le città metropolitane possono utilizzare le facoltà assunzionali residue antecedenti al 2022 se più favorevoli rispetto alle facoltà assunzionali connesse agli incrementi percentuali individuati di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato
dall’organo di revisione.

Nel caso in cui le province e le città metropolitane si collocano al di sotto del valore soglia potranno incrementare la spesa del personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore ai valori soglia definiti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Anci, PNRR assunzioni. Più risorse, più personale e semplificazione per i Comuni

“Più risorse, più assunzioni, più semplificazioni per i Comuni”. Così il vicepresidente vicario dell’Anci, Roberto Pella e il delegato Anci al Personale, Jacopo Massaro, all’indomani dell’approvazione in Commissione Bilancio dell’emendamento, a firma Pella-Dal Moro, che libererà risorse per 600 milioni di euro da destinare all’assunzione di circa15 mila funzionari a tempo determinato nei Comuni.
“Abbiamo raggiunto un traguardo importante per i Comuni – spiegano Pella e Massaro – sulla base dell’accordo politico raggiunto il 3 dicembre scorso tra Anci e governo. Grazie a questo emendamento – continua Pella – saranno superati i vincoli imposti dai parametri e dai limiti del 2009. I contratti a tempo determinato, quindi, potranno valere per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma senza andare oltre il 31 dicembre 2026 e senza qualifica dirigenziale”.
Nel dettaglio le assunzioni saranno sbloccate grazie a un meccanismo espansivo in base a percentuali di spesa moltiplicate per la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, e saranno subordinate all’asseverazione da parte dell’organo di revisione che dovrà certificare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio. Le assunzioni varranno anche per i Comuni in deficit o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario. Saranno inoltre previsti due fondi ad hoc: uno per i Piccoli Comuni, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, e uno per i comuni del Mezzogiorno che consentirà all’Agenzia per la Coesione territoriale di stipulare contratti con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro.
“Oggi per i Comuni, incaricati di mettere a terra oltre un terzo delle risorse del PNRR – aggiungono gli esponenti Anci – è essenziale poter disporre di capitale umano, in termini quantitativi e qualitativi, non solo per realizzare le opere e i progetti, ma anche per la loro successiva gestione. Altrettanto prioritario è avviare un coordinamento e una collaborazione continua tra i diversi livelli di governo, rappresentati da Anci, Upi e Conferenza della Regioni, affinché gli obiettivi e i traguardi del PNRR siano raggiunti non solo in tempo, ma in maniera efficace e omogenea sull’intero territorio nazionale”, concludono Pella e Massaro.

Questione time, Brunetta: “Gli enti locali in cinque anni recupereranno 70mila posti di lavoro persi”

Il ministro per la PA durante il question time, che si è svolto alla Camera dei Deputati, ha chiarito in risposta al quesito sull’emergenza assunzioni negli enti locali per il superamento del blocco del turn over, che: “È all’attenzione del governo la necessità rappresentata recentemente di provvedere con urgenza a una revisione della disciplina sui limiti delle capacità assunzionali degli enti locali e alla richiesta di un rafforzamento della capacità amministrativa e progettuale per permettere loro di affrontare la sfida del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
“È stato predisposto un pacchetto di interventi sia normativi, sia amministrativi, tesi a superare le criticità oggi esistenti e a soddisfare la domanda di personale delle amministrazioni pubbliche, collegata anche all’aumento degli investimenti fissi lordi e al conseguente fabbisogno di professionalità tecniche qualificate. Grazie a queste misure, nei prossimi 5 anni- quindi durante l’arco del Pnrr – Comuni, Città Metropolitane e Province saranno in grado di recuperare i 70mila posti di lavoro persi dal 2010 a oggi. Questo dovrebbe risolvere in maniera strutturale i problemi di funzionalità in termini di capitale umano degli enti locali” ha esplicitato Brunetta.
Covid, in arrivo decreto interministeriale per i lavoratori fragili
“Ieri sera il Consiglio dei ministri ha prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza. Il Paese cresce col rientro dei pubblici dipendenti in presenza, in tale contesto il governo non si è dimenticato di confermare gli strumenti di tutela a favore dei cittadini che per condizioni soggettive particolari sono maggiormente esposti a rischio contagio Covid. Nel decreto legge approvato ieri è stata quindi prevista l’adozione rapida di un decreto interministeriale per individuare le patologie croniche in presenza delle quali, fino alla fine di marzo 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, in modalità agile”.
Queste le parole del ministro per la Pubblica amministrazione, rispondendo al quesito sul lavoro agile e i lavoratori fragili.
“Con questo provvedimento, in particolare, si uscirà da un cono d’ombra in cui hanno trovato riparo molte situazioni non necessariamente connotate da condizioni di rischio particolarmente grave – aggiunge il ministro – e saranno definite chiaramente le condizioni al ricorrere delle quali il lavoratore sarà preferibilmente impiegato in modalità agile sulla base dei contratti di lavoro. Voglio comunque ribadire anche in questa occasione – ha detto – che le amministrazioni hanno già la massima libertà di raggiungere i livelli di lavoro agile che vogliono e che reputano più idonei a raggiungere i massimi livelli di efficienza e di efficacia della propria azione, senza alcun limite minimo o massimo che ne ingabbi la capacità organizzativa”.
“Si stanno concludendo i nuovi contratti. Dalla prossima settimana cominceranno perfezionarsi tutti i comparti, a prima il comparto funzioni centrali e quindi a ruota anche la sanita”. Così ha risposto il ministro Brunetta al quesito sull’indennità di specificità degli infermieri.
“La legge di bilancio per il 2021 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un incremento del 27% degli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell’indennità di esclusività, prevista in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo”. Contestualmente, per gli infermieri, la stessa legge di bilancio ha previsto “il riconoscimento agli stessi di una indennità di specificità infermieristica, quale parte del trattamento economico fondamentale, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità e nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di euro”. La definizione della indennità di specificità infermieristica, ha aggiunto Brunetta, “è stata rinviata alla contrattazione collettiva nazionale 2019-21”. Al riguardo, ha concluso, “l’Aran avvierà il relativo tavolo della contrattazione entro l’anno ed in questa sede sarà individuata la soluzione auspicata”.