PNRR, in arrivo le modalità per accedere al fondo riservato ai piccoli Comuni

Il Dipartimento della Funzione pubblica informa, con apposito comunicato, che è in fase di predisposizione il sistema di acquisizione delle informazioni necessarie alla ripartizione delle risorse del fondo da 30 milioni di euro stanziato per le assunzioni di personale a tempo determinato per il potenziamento amministrativo dei Comuni con meno di 5.000 abitanti coinvolti nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, secondo le previsioni dell’ articolo 31 bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Il termine per la presentazione delle richieste per accedere al fondo verrà comunicato non appena sarà disponibile il sistema di ricezione delle comunicazioni da parte dei Comuni interessati.
Si ricorda che le disposizioni di cui all’art. 31-bis del D.L. n. 152/2021 prevedono che, al solo fine di consentire l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le assunzioni devono essere disposte nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo per lavoratori socialmente utili, annualità 2021

Pubblicato in G.U. n. 7 del 11-01-2022 il DPCM 16 novembre 2021, relativo al Fondo per lavoratori socialmente utili. Al Ministero dell’interno è destinata una quota, pari a euro 60.322.899,00, per l’anno 2021, delle risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per l’erogazione del contributo straordinario alla Città metropolitana di Napoli e al Comune di Napoli e al Comune di Palermo, per l’attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

Nell’ambito dell’assegnazione complessiva, per l’attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, è destinata alla Città metropolitana di Napoli la somma complessiva di euro 17.822.899,00, al Comune di Napoli la somma complessiva di euro 24.000.000,00 e al Comune di Palermo la somma complessiva di euro 18.500.000,00.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

INPS, Proroga al 31 marzo 2022 del “Congedo parentale SARS CoV-2”

L’INPS, con messaggio n. 74 del 08-01-2022, ricorda che l’art. 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del congedo straordinario parentale, per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.

Restano ferme tutte le indicazioni contenute nella circolare n. 189/2021 sia per figli conviventi minori di anni 14, sia per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dai limiti di età e dalla convivenza con il genitore richiedente.

L’INPS, inoltre, conferma le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande relative al “Congedo parentale SARS CoV-2” per lavoratori dipendenti che sono state fornite con il messaggio n. 4564 del 21 dicembre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Smart working, la circolare di Brunetta e Orlando

I ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando, hanno firmato una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente tutti gli schemi di lavoro agile già presenti all’interno delle rispettive regolazioni contrattuali e normative.
“Una decisione straordinaria per organizzare lo smart working in maniera intelligente e flessibile, nell’ambito delle regole vigenti e sulla base delle effettive necessità, coniugando la piena operatività dei servizi pubblici e delle attività economiche con la massima sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Il privato utilizzerà il massimo della flessibilità per garantire sicurezza e servizi e per abbassare la curva del contagio e la stessa cosa farà il lavoro pubblico”. Lo ha dichiarato il ministro per la Pa, Renato Brunetta.
Ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti.
La modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 22 della legge n. 81 del 2017, possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Inoltre, i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in via telematica, i nominativi dei lavoratori nonché la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando la procedura semplificata con la modulistica e l’applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

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Smart working, i chiarimenti della Funzione Pubblica

Ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile. Ciò consente di prevedere l’utilizzo dello smart working con ampia flessibilità, anche modulandolo, se necessario, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza contenuta nelle linee guida potrà essere raggiunta anche al termine della programmazione. In sintesi, ciascuna amministrazione potrà equilibrare lavoro agile e in presenza secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, anche considerando l’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo. Lo ha chiarito il Dipartimento della Funzione Pubblica, rispondendo a otto quesiti in materia di smart working.

In risposta ai sindacati e a alle forze politiche che invocano lo smart working generalizzato nella Pa, il Dipartimento rileva che chi sta invocando lo smart working generalizzato nella Pubblica amministrazione non si accontenta del lavoro agile regolato, strutturato e ampiamente flessibile che è stato disegnato in maniera condivisa e partecipata in questi mesi – attraverso il confronto con i sindacati, e con l’intesa del Governo, delle Regioni, dei Comuni e delle Province – ma chiede il ritorno alla situazione del lockdown di marzo 2020. Allora, con un decreto legge, l’attività ordinaria nella Pa divenne quella in lavoro agile, ma non per tutti i dipendenti. In quella fase drammatica, una parte di lavoratori pubblici, non potendo svolgere smart working per la natura delle loro mansioni, fu costretta a ricorrere all’utilizzo di ferie e permessi pregressi, fino ad arrivare, in alcuni casi, all’esonero dal servizio, continuando a percepire la retribuzione. Per i lavoratori dipendenti del settore privato, invece, nei casi in cui lo smart working non era possibile, si fece massiccio ricorso alla cassa integrazione. L’Italia viveva un’emergenza sanitaria caratterizzata dal dilagare di un virus sconosciuto contro il quale non esistevano vaccini. Per questo il Governo era stato costretto a chiudere tutte le attività e i servizi sull’intero territorio nazionale, tranne quelli essenziali, e a limitare la circolazione delle persone. Oggi, fortunatamente, non siamo più in lockdown e il Paese sta tenendo aperte le sue attività, grazie alla campagna vaccinale e alla strategia del green pass e del super green pass. Il lavoro agile di massa non è più giustificato e ci sono tutti gli strumenti, comprensivi di diritti e di tutele per i lavoratori e per gli utenti dei servizi pubblici, che garantiscono ampia flessibilità organizzativa alle singole amministrazioni.

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Polizia Locale, Integrazione fondo risorse decentrate solo con i maggiori incassi derivanti da accertamenti dell’anno

L’esclusione dal tetto di spesa sancito dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 deve considerarsi ammissibile soltanto per le implementazioni della parte variabile del Fondo risorse decentrate da destinare agli istituti di incentivazione del personale della polizia locale, corrispondente alla quota di proventi contravvenzionali, eccedente le riscossioni del precedente esercizio finanziario, derivanti dalle riscossioni di accertamenti compiuti nell’esercizio corrente, senza che in essa possano esservi ricomprese anche quelle accertate nell’esercizio precedente ed incassate nell’esercizio corrente oppure derivanti dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi precedenti. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 171/2021, in riscontro ad una richiesta di quesito volta ad appurare se il fondo risorse decentrate, nella parte variabile destinata al trattamento accessorio del personale di polizia locale, debba essere composto da sole eccedenze di incassi, rispetto all’esercizio precedente, riconducibili ad accertamenti del medesimo esercizio finanziario o anche da eccedenze aventi titolo in accertamenti di plurimi e pregressi esercizi.
La Sezione rammenta che le esigenze di contenimento della spesa, insite nel vincolo posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, rendono necessaria una soluzione restrittiva del quesito, anche al fine di evitare che un aumento incondizionato delle risorse stanziabili per il trattamento retributivo accessorio possa dar luogo ad una lievitazione altrettanto incondizionata della base retributiva, che dovrà essere considerata per il calcolo degli incrementi stipendiali in vista dei rinnovi della contrattazione collettiva. Risulta imprescindibile che le risorse finanziarie previste dall’art. 208 del d.lgs. n. 285/1992 e destinate alla retribuzione accessoria di parte variabile si esauriscano nelle sole maggiori entrate funzionalmente e cronologicamente riconducibili allo sviluppo dei progetti di potenziamento della sicurezza stradale e monitoraggio territoriale, sulla base di accertamenti e riscossioni compiuti nello stesso esercizio finanziario cui si riferisce l’attuazione dei progetti stessi.
Solo in questo momento le maggiori risorse destinate all’integrazione salariale troverebbero giustificazione in quanto eziologicamente connesse ad un effettivo incremento di efficienza amministrativa indotta dai progetti attuati dal personale di polizia locale. A tali condizioni le maggiori entrate risulterebbero finanziariamente neutre per il bilancio dell’ente e come tali utilizzabili in chiave di emolumenti addizionali.
Qualora confluisse nel Fondo risorse decentrate un’eccedenza di incassi comprensiva anche di accertamenti derivanti da esercizi pregressi, verrebbe meno quell’imprescindibile collegamento programmatico-funzionale tra maggiori riscossioni di un dato esercizio finanziario e l’attuazione dei progetti di potenziamento urbano in esso previsti. Si tratterebbe cioè della riscossione di entrate non generate per effetto dell’attività incentivata e, pertanto, non finanziariamente neutrali per il bilancio dell’ente né utilizzabili per l’erogazione del trattamento accessorio incentivante.
Pertanto, gli incassi in questione si esauriscono nelle sole maggiori entrate funzionalmente e cronologicamente riconducibili allo sviluppo dei progetti di potenziamento di sicurezza stradale e di monitoraggio territoriale, sulla base di accertamenti e riscossioni compiuti nel medesimo esercizio finanziario cui si riferisce l’attuazione dei progetti stessi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Smart working d’emergenza, arrivo il no del ministro per la PA

Sullo smart working, il Ministro per la PA precisa che chi ne invoca il ritorno sull’onda del rialzo dei contagi è disinformato sull’operazione portata avanti in questi mesi: “Il 15 ottobre abbiamo detto addio alla sperimentazione di massa dello smart working emergenziale, senza regole e senza diritti. Ma non abbiamo detto addio allo smart working. Al contrario, abbiamo intensificato le attività per regolarlo, nei nuovi contratti, e per assicurare la piena autonomia organizzativa alle singole amministrazioni. Nel frattempo, grazie al confronto costante e proficuo con i sindacati, abbiamo emanato apposite linee guida, che ancorano il lavoro agile all’accordo individuale con il lavoratore, alla soddisfazione dell’utenza e al rispetto della sicurezza informatica. Perché mai dovremmo tornare indietro? Siamo più avanti dei privati”. E se l’emergenza dovesse aggravarsi in modo drastico, “caso basterebbe una mia circolare per invitare le amministrazioni a fare le scelte opportune: alcune avranno bisogno del lavoro agile, altre no”.

“Nella Pubblica amministrazione – continua il ministro – è in corso una rivoluzione. Dai concorsi sbloccati, digitalizzati e velocizzati alle semplificazioni, dai rinnovi contrattuali alla formazione, alle nuove modalità di reclutamento del personale necessario al Pnrr, al portale inPA, alla revisione delle carriere, al salario accessorio, al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, oltre allo stesso smart working, in dieci mesi sono avvenuti altrettanti “strappi”. Consolidarli è il nostro compito. Diventeranno, insieme all’interoperabilità delle banche dati e alla migrazione ai servizi cloud, l’eredità strutturale del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Brunetta ricorda come le riforme siano state portate avanti in un clima di coesione sociale, grazie al Patto per l’innovazione del lavoro pubblico siglato tra Governo e sindacati il 10 marzo, cornice per avviare una nuova stagione di relazioni sindacali e sbloccare i rinnovi contrattuali. Dopo la firma della preintesa per il comparto funzioni centrali e dell’accordo per il comparto difesa e sicurezza, “ora si accelera – dice – su sanità ed enti locali, sui Vigili del Fuoco e sui prefetti. Spero che a gennaio si chiuda”.

Infine, la formazione, “elemento chiave” dei nuovi contratti. “È un’altra prima volta – evidenzia il ministro – : sulla formazione si investe, con una dote finanziaria mai vista, pari a circa un miliardo di euro in cinque anni. La ‘ricarica delle batterie’ del lavoro pubblico partirà da gennaio, in due modi: da un lato, con la formazione digitale, sviluppata con partner pubblici e privati, nazionali e internazionali; dall’altro lato, con un ampio programma di upskilling, possibile grazie ad accordi con le università su tutto il territorio nazionale che permetteranno ai dipendenti pubblici l’iscrizione a corsi di laurea e master a condizioni agevolate”.

Cdm, Regolamento per l’individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 dicembre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Sisma, stabilizzazioni personale entro il 31 dicembre 2021

È vicina al traguardo la stabilizzazione del personale impegnato presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri dei sismi che hanno colpito il Centro Italia dal 2002 al 2016. Il Dipartimento della funzione pubblica ricorda a tutte le amministrazioni indicate nell’allegato 1 del DPCM 9 ottobre 2021 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284 del 29 novembre 2021), ammesse al riparto delle risorse del fondo istituito dal decreto legge 104/2020 (articolo 57, comma 3 bis), che l’effettiva stabilizzazione delle 499 unità di personale interessate dal provvedimento deve intervenire entro il 31 dicembre 2021.

Ai fini dell’erogazione dell’incentivo previsto, tale stabilizzazione dovrà formalmente essere comunicata – specificando il codice fiscale del personale assunto, la categoria contrattuale di inquadramento e la data di presa di servizio – al Dipartimento della funzione pubblica all’indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it e al Ministero dell’interno all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it ovvero, limitatamente agli enti parco, al Ministero della transizione ecologica all’indirizzo PNA@pec.minambiente.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aran, Rilevazione deleghe per ritenute contributo sindacale entro il 31 marzo 2022

L’ARAN ha pubblicato la Circolare N. 2/2021, diretta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, con ad oggetto: “Misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale – Richiesta dati al 31 dicembre 2021”.

L’art. 43 pone in capo alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di trasmettere all’Agenzia i dati relativi alle deleghe per la trattenuta del contributo sindacale rilasciate dai propri dipendenti in favore delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico. Il medesimo articolo definisce le regole di tale trasmissione, ulteriormente declinate dall’art. 25 del Contratto collettivo nazionale quadro del 4 dicembre 2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.

La rilevazione avverrà esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell’Agenzia, è presente un’Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni attraverso la quale le Amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all’Agenzia. Si ricorda che per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente accreditare il Responsabile Legale dell’Ente (RLE). Le amministrazioni già registrate, con indicato un RLE ancora attuale, non devono procedere ad una nuova registrazione.

L’accesso alla procedura sarà possibile a decorrere dal 1° febbraio 2022 in quanto la rilevazione ha ad oggetto le deleghe sindacali attive alla data del 31.12.2021, ovvero quelle per le quali è stata effettuata una trattenuta nella busta paga relativa al mese di gennaio 2022. La procedura dovrà essere conclusa ENTRO IL 31 MARZO 2022, così come previsto dall’art. 43, comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Sono tenute a trasmettere i dati sulle deleghe sindacali tutte le Amministrazioni rappresentate dall’A.Ra.N. nella contrattazione collettiva nazionale. Si fa presente che nel caso in cui nessun dipendente abbia rilasciato una delega per la trattenuta sindacale, o al 31 dicembre 2021 non vi siano dipendenti ovvero sia in servizio solamente personale comandato da altra amministrazione – da quest’ultima censito -, l’amministrazione dovrà ugualmente accedere all’applicativo DELEGHE SINDACALI e seguire le indicazioni del caso, onde permettere all’Agenzia di concludere la propria rilevazione senza attendere o sollecitare l’invio dei dati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION