Incentivi funzioni tecniche escluse dai limiti di spesa del personale

Le spese per incentivi tecnici sono escluse dalla voce di spesa di personale, dal vincolo del trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni pubbliche, nonché dal calcolo della capacità assunzionale dell’Ente. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 1/2022, in risposta ad una richiesta di parere di un Comune volta a conoscere se le spese sostenute per incentivi tecnici, ai sensi dell’ art. 113 comma 5 bis del Codice degli appalti, possano essere ricomprese nel computo della spesa per il personale, ai fini della
determinazione della capacità assunzionale dell’Ente, come definita dall’art. 33 comma 2 del DL 34/2019.

La natura giuridica delle spese per incentivi tecnici, quale individuata dalla pronuncia della Sezione delle Autonomie 6/2018/QMIG (che ha enunciato il principio di diritto secondo il quale gli incentivi non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017), non trova, per i giudici liguri, una diversa qualificazione in relazione al vincolo posto dall’art. 33 comma 2 del decreto legge 34/2019. La norma citata prevede, in sintesi, il superamento della regola del turn-over e l’introduzione di un meccanismo maggiormente flessibile basato sul concetto di sostenibilità finanziaria della spesa di personale e fondato su determinati valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la stessa spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.

Ad evitare che la mancata sottoposizione degli incentivi tecnici ai vincoli posti alla spesa di personale possa determinare una espansione incontrollata di detta voce di spesa, soccorrono i limiti fissati dallo stesso legislatore: la fissazione del tetto massimo del 2% dell’importo posto a base di gara; il limite rappresentato dal tetto annuo del 50% del trattamento economico complessivo spettante al singolo dipendente; la delimitazione dei possibili destinatari di detti; l’obbligo di adozione di un Regolamento che specifichi le condizioni di erogazione di detti incentivi; l’obbligo di fissazione di criteri e modalità di riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, nel caso di eventuali incrementi dei tempi o dei costi. La Sezione evidenzia che la corretta procedura di contabilizzazione degli incentivi tecnici debba comunque rimanere strettamente connessa al mantenimento degli equilibri di bilancio, con la conseguenza che ciascuna amministrazione, nella costituzione del fondo e nella conseguente ripartizione tra gli aventi diritto, debba valutare attentamente la sostenibilità finanziaria della spesa al fine di preservare il corretto uso delle risorse pubbliche ed una sana gestione finanziaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Quantificazione incentivi IMU e TARI al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 3/2022, in riscontro ad un’istanza di parere formulata da un Sindaco, ha evidenziato che gli accantonamenti per la copertura e il pagamento degli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all’IMU e alla TARI ex art. 1, c. 1091, della legge n.145/2018 e degli incentivi di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 da destinare al personale interessato allo svolgimento delle funzioni tecniche debbano essere determinati al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi comprese le somme che gravano sull’ente a titolo di Irap.
Nel merito il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza della Corte dei conti, Sezioni Riunite (deliberazione n. 33/2010), confermata della Corte di Cassazione, n. 27315 del 2021. L’incremento della retribuzione accessoria spettante, a qualsiasi titolo, determina anche l’espansione dell’imposta che deve, comunque, trovare copertura nell’ambito delle risorse quantificate e disponibili, in linea con l’obiettivo del contenimento di ogni effetto di incremento degli oneri di personale gravanti sui bilanci degli enti pubblici”. “Se l’amministrazione è tenuta ad erogare il compenso senza trattenere la quota dell’IRAP è nondimeno obbligata al rispetto della disciplina sulla copertura dei fondi imposta dall’articolo 81, comma 4 cost, con la conseguenza che è tenuta a quantificare le somme che gravano sull’ente a titolo di IRAP rendendole indisponibili e successivamente e ripartire l’incentivo corrispondendo ai dipendenti lo stesso al netto degli oneri”.

Con riferimento gli incentivi di cui all’articolo 113, c. 3, del d.lgs. n. 50/2016, la Sezione ribadisce che anche in tali fattispecie la copertura degli oneri riflessi e degli oneri fiscali gravanti sull’ente locale (tra cui l’Irap) non può non riflettersi sulle disponibilità delle risorse effettivamente ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, riducendo “a monte” la quota da attribuire a costoro, la quale andrà calcolata al netto di tali somme.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La Circolare ARAN sul rinnovo delle RSU

L’ARAN ha pubblicato la Circolare n. 1/2022 diretta a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, con la quale fornisce chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle RSU del 5, 6 e 7 aprile 2022.
La Circolare precisa che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e suc. mod. ed integrazioni).

I verbali elettorali dovranno essere trasmessi all’ARAN esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell’Agenzia, è presente un’Area Riservata alle Amministrazioni Pubbliche attraverso la quale queste ultime dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all’Agenzia. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell’Ente (RLE) o del collegio (RLC). Sotto tale profilo, ogni Amministrazione ed ogni sede periferica di elezione
RSU, individuata nelle mappature di cui all’art. 2 del Protocollo del 7 dicembre 2021, dovrà provvedere, a meno che non vi abbia già provveduto, ad accreditare il proprio RLE o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile dal sito www.aranagenzia.it. All’interno dell’Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni è stato predisposto un applicativo denominato “VERBALI RSU”. Per accedere a tale applicativo il RLE potrà designare un Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. L’RLE rimane in ogni caso responsabile, insieme all’RP, di tutti i dati immessi nel sistema mediante l’utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU. Tali dati sono equiparati all’invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.
Nella circolare è elencata tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito dell’Agenzia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Funzione Pubblica, nuovi pareri in materia di pubblico impiego

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale nuovi pareri resi in materia di pubblico impiego. Si riporta di seguito un estratto:

Parere in tema di limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici e per l’assunzione (Vedi)
In relazione alla possibilità di candidarsi ad un concorso pubblico, la previsione dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che rimuove il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, non può incidere sulla vigenza del limite età per la permanenza in servizio previsto dai singoli ordinamenti, il quale, continuando ad operare come sopra illustrato, non può consentire l’assunzione di nuovo personale con rapporto di lavoro subordinato che abbia, appunto, superato tale età. Infatti, la confermata vigenza dei limiti di età determina implicitamente la loro rilevanza anche ai fini della possibilità della partecipazione ai concorsi pubblici. Seguendo i principi generali, quindi, se il soggetto ha superato il limite anagrafico relativo all’ordinamento per il quale intenda concorrere non potrà partecipare al concorso, né essere oggetto di una nuova assunzione, a prescindere dalla circostanza che si recluti personale a tempo indeterminato o a tempo determinato, e indipendentemente dal fatto che egli abbia raggiunto o meno i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico. Infatti, su questo ultimo aspetto, la possibilità di superare il limite di età per la permanenza in servizio al fine di raggiungere il primo requisito utile a pensione può configurarsi solo se è già instaurato un rapporto di lavoro e quindi se il soggetto, al momento del compimento del limite di età, è già dipendente dell’amministrazione che prolungherà, alle condizioni suesposte, il rapporto di lavoro.

Parere in materia di fruizione del congedo biennale per l’assistenza alle persone con disabilità (Vedi)
Se il congedo straordinario viene fruito in modalità continuativa o frazionata, i giorni festivi o non lavorativi, ricadenti nel periodo di fruizione, vengono computati come giorni di congedo straordinario. Se, invece, al congedo fa seguito la ripresa del servizio, gli stessi giorni vanno esclusi dal computo.
Lo stesso effetto si verifica nel caso in cui il dipendente non rientri in ufficio per motivi di malattia propria o del figlio. Pertanto, se nel giorno programmato di ripresa dell’attività lavorativa viene certificata un’assenza per malattia, il sabato e la domenica precedenti all’assenza non dovranno essere conteggiati nel computo dei giorni fruiti per congedo straordinario.
Le reiterate condotte del dipendente volte a evitare il conteggio delle giornate non lavorative o festive fra quelle di congedo possono però giustificare l’utilizzo, da parte dell’Amministrazione, di ogni possibile strumento nell’esercizio dei propri poteri datoriali, come, ad esempio, la modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro del dipendente, ai fini di tutelare le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione stessa.

Parere in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata (Vedi)
L’amministrazione, prima di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto per raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata, deve adottare criteri generali calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente ed evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie. Tra i criteri previsti può rientrare anche l’esigenza di riorganizzazione funzionale o la razionalizzazione degli assetti organizzativi.
Il conseguimento da parte dei dipendenti del requisito contributivo utile per l’accesso alla pensione anticipata si configura come requisito necessario alla maturazione del diritto stesso.
Il dipendente resta soggetto al solo limite di età anagrafica per la permanenza in servizio, relativo all’ordinamento di appartenenza (65 anni per la generalità dei dipendenti pubblici) e, se consegue il diritto all’accesso alla pensione anticipata ad un’età inferiore, può optare se esercitare tale diritto chiedendo la cessazione del rapporto di lavoro o permanere in servizio fino all’età di 65 anni, momento in cui l’amministrazione dovrà far cessare il rapporto di lavoro d’ufficio per raggiunti limiti di età.

Limiti al trattamento accessorio per le P.O. per le spese etero finanziate dal Piano Sociale di Zona

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 6/2022, ha escluso la possibilità di derogare al tetto del trattamento accessorio, di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, per la P.O. responsabile del Piano Sociale di Zona, per le spese poste a carico delle risorse destinate al finanziamento del Piano Sociale di Zona. Nel caso di specie, il Comune istante rappresenta di essere ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, di cui fanno parte altri Comuni. La responsabilità dell’Ufficio di Piano dell’Ambito è stata affidata con decisione del Coordinamento Istituzionale ad una dipendente del Comune, di Cat. D, che è anche titolare di una delle nove Posizioni Organizzative dell’Ente. L’Amministrazione vorrebbe affidare a tale dipendente la responsabilità esclusiva dell’Ufficio del Piano di Zona, creando una nuova posizione organizzativa con un’autonoma pesatura e relativa indennità di responsabilità, che andrebbe posta a carico delle risorse ministeriali/regionali/comunali che finanziano i progetti di competenza dell’Ambito Territoriale Sociale. L’Ente chiede se la spesa per la retribuzione di posizione e di risultato di tale posizione organizzativa possa essere posta a carico delle risorse destinate al finanziamento del Piano Sociale di Zona, provenienti da fondi ministeriali, regionali o comunali (quote di cofinanziamento dei comuni associati).
La Sezione ricorda che l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 pone un limite all’ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, non distinguendo fra quelle che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni. Pertanto, il “tetto” al trattamento accessorio è costituito dall’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale di ciascun Ente Locale, determinato per l’anno 2016. Di conseguenza, il limite rimane invalicabile anche per gli incrementi delle posizioni organizzative previsti nella nuova disciplina della contrattazione collettiva che li pone a carico del bilancio per tutti gli enti locali, siano essi privi o meno di dirigenza.
La sottrazione dal limite anzidetto, infatti, è consentita solo nei seguenti casi:
a) compensi accessori volti a remunerare prestazioni professionali tipiche, di personale dipendente individuato o individuabile, che l’ente dovrebbe altrimenti acquisire all’esterno con costi aggiuntivi per il proprio bilancio (Sezioni Riunite, delibera n. 51/CONTR/2011);
b) economie provenienti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del d.l. n. 98/2011 (Sezione delle Autonomie, delibera n. n. 2/SEZAUT/2013/QMIG);
c)entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio (Sezione Autonomie delibera n. 26/QMIG/2014);
d) compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) in conformità con l’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell’Unione europea, per l’attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall’Autorità di gestione nel contesto degli accordi di partenariato al fine di migliorare la capacità di amministrazione e di utilizzazione dei predetti fondi, ai sensi degli artt. 5 e 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza (Sezione delle Autonomie delibera n. 20/QMIG/2017);
e) più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e a (consuntivo) di poter erogare compensi (Sezione delle Autonomie delibera n. 23/QMIG/2017 con riferimento all’utilizzo del contributo dell’AGCM per il 9 finanziamento del trattamento accessorio del personale adibito all’esercizio delle funzioni da esso delegate).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

INPS, ISEE precompilato online

Con il servizio online ISEE precompilato è possibile inviare telematicamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU ) e ottenere l’attestazione ISEE precompilata.
Una novità che viene incontro alle esigenze dei cittadini, evitando code e sprechi di tempo. Il servizio online, infatti, agevola e semplifica la compilazione della DSU con dati precompilati grazie alla condivisione delle informazioni fornite da Agenzia delle Entrate e INPS.
All’interno del servizio, nella sezione “Come fare?”, sono disponibili alcuni tutorial utili a comprendere le varie fasi del processo di acquisizione della dichiarazione precompilata.
La guida in allegato presenta il servizio, illustrandone i vantaggi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, Vincoli assunzionali applicabili alle Unioni di Comuni

Con la deliberazione n. 5/2021, la Corte dei conti Sez. Veneto fornisce chiarimenti in merito ai vincoli assunzionali applicabili alle Unioni di Comuni ed al limite del trattamento accessorio spettante al personale, alla luce delle disposizioni contenute nel c.d. “Decreto crescita” e nelle successive norme attuative. Il Collegio ricorda che l’art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni. Le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente. I vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG.
L’Unione di Comuni ha, ad oggi, a disposizione due strumenti per procedere alle assunzioni di personale:
– da una parte può assumere autonomamente, utilizzando direttamente spazi assunzionali propri ed applicando la consueta regola del turnover al 100%, ex comma 229 della legge 208/2015, senza alcun adeguamento del limite del trattamento accessorio;
– dall’altra può avvalersi, seppur assumendo direttamente, di spazi assunzionali ulteriori, ceduti (ex art. 32, comma 5, Tuel) dai Comuni “virtuosi” (così come definiti in base alla “nuova” normativa in materia, ovvero capaci di assumere a tempo indeterminato aumentando la propria spesa di personale nel rispetto dei valori soglia), concretamente aumentando la propria dotazione organica. In questo caso, in cui il beneficio (o, per così dire, il “bonus assunzionale”) transita dal Comune all’Unione, verranno assunte dall’Unione anche le due conseguenze (o corollari) degli spazi assunzionali aggiuntivi, ovvero: la deroga ai commi 557 e 562 (ex art. 7 co. 1 del D.M. del 17 marzo 2020) e la possibilità di adeguamento del limite del trattamento accessorio (ex art. 33, comma 2 ultimo periodo, del D.L. 34/2019).
Per la Corte, tale ultima interpretazione risulta infatti coerente con il senso sotteso all’art. 5, comma 3, dello stesso D.M. 17 marzo 2020, che concede addirittura spazi in più ai piccoli comuni (ovvero con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), affinché siano utilizzati per l’Unione alla quale aderiscono (ma attraverso l’istituto del “comando”).
Diversamente opinando, ci si troverebbe di fronte a due paradossi: la possibilità, per l’Unione, di utilizzare ulteriori spazi assunzionali ceduti, per poi dover “comprimere” la spesa entro il limite previsto dal comma 562 della L. 296/2006; e lo svantaggio, per i Comuni, di aderire all’Unione, se le uniche assunzioni possibili per questa fossero nella misura del 100% della spesa dei cessati dell’anno precedente, senza poter utilizzare gli spazi dell’aderente comune virtuoso.
Ovviamente, anche le assunzioni attraverso cessione di spazi assunzionali potranno avvenire soltanto a condizione che i comuni ne tengano conto come se si trattasse di maggiore spesa propria ai fini dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, oltre che delle disposizioni generali sul contenimento della spesa di personale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PNRR, la RGS chiarisce i criteri e le modalità di imputazione dei costi del personale nel quadro economico

La Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, in adempimento a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità.
Si precisa che non possono essere imputate alle risorse del PNRR e, quindi, formare oggetto di rendicontazione all’UE, i costi sostenuti per attività di assistenza tecnica e di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti (attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni). Inoltre, non possono essere imputati alle risorse del PNRR i costi relativi all’espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle Amministrazioni titolari di interventi cui vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR.
Sono invece da considerarsi ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. L’attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti se ciò è essenziale per l’attuazione della riforma o dell’investimento proposto. Rientrano in questa categoria le spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal DL n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, quali ad esempio: incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria; collaudo tecnico-amministrativo; incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica; incarichi in commissioni giudicatrici; altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR. I costi delle suddette attività possono essere posti a carico del PNRR nei limiti degli importi specifici previsti dalle corrispondenti voci del quadro economico.
Ai fini dell’imputazione al PNRR delle spese per il personale impiegato nella realizzazione del progetto, ciascun soggetto titolare di progetto (Amministrazione centrale, Regione, Comune, Città metropolitana, etc..), individua il fabbisogno di personale necessario all’attuazione degli stessi e include le relative spese nel quadro economico del progetto, dandone adeguata evidenza e facendo riferimento a quanto disposto dalla normativa nazionale (D.lgs. n. 50 del 2016), dai dispositivi attuativi pertinenti in relazione alla tipologia e alla natura degli interventi da realizzare.
La Circolare ribadisce, inoltre, che il reclutamento di personale con specifico riferimento al PNRR sia effettuato in deroga ai limiti di spesa a tempo determinato, di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 ed a quelli relativi alla dotazione organica delle Amministrazioni interessate. I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione eventualmente attivati possono essere stipulati per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi e sono eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Nel caso di ricorso ad esperti esterni dovrà, comunque, essere effettuata la previa verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001. Si potrà fare ricorso agli strumenti e agli albi di esperti già disponibili, a partire dalla piattaforma “InPA” del Dipartimento della Funzione Pubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

INPS, Obblighi di contribuzione durante il periodo di collocamento fuori ruolo dei dipendenti pubblici

Con la Circolare n° 7 del 14-01-2022, l’INPS fornisce chiarimenti in ordine agli obblighi contributivi relativi ai dipendenti pubblici durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea, nonché le indicazioni per definire le istanze di rimborso della contribuzione versata alle Casse e ai Fondi pensionistici. Sono altresì riepilogate le disposizioni che disciplinano la facoltà di trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti, sia nell’ambito del regime pensionistico dell’Unione europea che negli ordinamenti nazionali.

I dipendenti pubblici collocati fuori ruolo che assumono un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea godono di un particolare regime previdenziale. L’Amministrazione di appartenenza del dipendente è tenuta ad adempiere agli obblighi di denuncia e di versamento della contribuzione per l’intera aliquota contributiva (cfr. l’art. 2115 c.c.), alle Casse e ai Fondi ai quali risulta iscritto lo stesso al momento del collocamento fuori ruolo, per tutto il periodo in cui il dipendente permane in tale collocamento, fermo restando l’obbligo del lavoratore al versamento della ritenuta a proprio carico al datore di lavoro. La contribuzione da versare è commisurata ad un imponibile rapportato alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio, non collegata alla prestazione di lavoro. Per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Pubblica permangono, tuttavia, nei termini sopra chiariti con riferimento alla legge n. 1114 del 1962, gli obblighi contributivi ai Fondi ex ENPAS ed ex INADEL relativi al trattamento di previdenza (TFS/TFR), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla gestione ex ENPDEP e all’ENAM, in quanto finalizzati ad assicurare prestazioni diverse da quelle previste dal regime previdenziale dell’Unione europea.

I contributi versati alle Casse pensionistiche, sia della Gestione Pubblica che della Gestione Privata, dalle Amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti collocati fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le istituzioni dell’Unione europea, già tutelati dal Fondo dell’Unione, potranno essere rimborsati dall’Istituto all’Amministrazione che ha effettuato il versamento. A tal fine, l’Amministrazione provvederà ad inoltrare la richiesta di restituzione della contribuzione ai fini pensionistici, sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per la quota a carico del lavoratore, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva dell’Amministrazione medesima, che provvederà a sua volta a regolare i rapporti con il lavoratore.

L’Istituto procederà al rimborso della suddetta contribuzione afferente al periodo in cui il dipendente pubblico è stato collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea, nei limiti della prescrizione decennale e, come di consueto, dopo aver trattenuto gli eventuali importi a proprio credito.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Piano straordinario assunzioni a tempo determinato per l’attuazione del Pnrr

Anci ha pubblicato una nota  sul piano straordinario di assunzioni a tempo determinato di personale per l’attuazione del Pnrr. Il piano di assunzioni, contenuto nel D.L. n. 152/2021 recentemente convertito in legge dalla L. n. 233/2021, ha introdotto alcune importanti previsioni. Di particolare interesse i commi 1, 3, 4 e 5 dell’art. 31-bis e il comma 18-bis dell’articolo 9, che introducono misure agevolative per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, al fine di consentire l’attuazione dei progetti PNRR. L’art. 9, comma 18-bis, del D.L. n. 152/2021 innova in modo significativo l’art. 1 del D.L. n. 80/2021, che ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari dei singoli
interventi previsti nel PNRR di imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale assunto a tempo determinato e specificamente destinato a realizzare i progetti di cui le medesime amministrazioni hanno la diretta titolarità di attuazione.
L’art. 31-bis introduce importanti deroghe agli ordinari vincoli sia di carattere ordinamentale che di carattere finanziario in materia di assunzioni di personale, per i Comuni che provvedono alla realizzazione di tali interventi. La norma prevede che tali deroghe si applichino solo alle assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale dotato di specifiche professionalità. Rispetto alle deroghe ai vincoli finanziari, si introduce un duplice vantaggio: da un lato individuando un budget assunzionale a tempo determinato aggiuntivo, e dall’altro neutralizzando la spesa di queste nuove assunzioni a tempo determinato rispetto alla ordinaria capacità assunzionale a tempo indeterminato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION