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PNRR, la RGS chiarisce i criteri e le modalità di imputazione dei costi del personale nel quadro economico

La Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, in adempimento a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità.
Si precisa che non possono essere imputate alle risorse del PNRR e, quindi, formare oggetto di rendicontazione all’UE, i costi sostenuti per attività di assistenza tecnica e di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti (attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni). Inoltre, non possono essere imputati alle risorse del PNRR i costi relativi all’espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle Amministrazioni titolari di interventi cui vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR.
Sono invece da considerarsi ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. L’attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti se ciò è essenziale per l’attuazione della riforma o dell’investimento proposto. Rientrano in questa categoria le spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal DL n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, quali ad esempio: incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria; collaudo tecnico-amministrativo; incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica; incarichi in commissioni giudicatrici; altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR. I costi delle suddette attività possono essere posti a carico del PNRR nei limiti degli importi specifici previsti dalle corrispondenti voci del quadro economico.
Ai fini dell’imputazione al PNRR delle spese per il personale impiegato nella realizzazione del progetto, ciascun soggetto titolare di progetto (Amministrazione centrale, Regione, Comune, Città metropolitana, etc..), individua il fabbisogno di personale necessario all’attuazione degli stessi e include le relative spese nel quadro economico del progetto, dandone adeguata evidenza e facendo riferimento a quanto disposto dalla normativa nazionale (D.lgs. n. 50 del 2016), dai dispositivi attuativi pertinenti in relazione alla tipologia e alla natura degli interventi da realizzare.
La Circolare ribadisce, inoltre, che il reclutamento di personale con specifico riferimento al PNRR sia effettuato in deroga ai limiti di spesa a tempo determinato, di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 ed a quelli relativi alla dotazione organica delle Amministrazioni interessate. I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione eventualmente attivati possono essere stipulati per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi e sono eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Nel caso di ricorso ad esperti esterni dovrà, comunque, essere effettuata la previa verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001. Si potrà fare ricorso agli strumenti e agli albi di esperti già disponibili, a partire dalla piattaforma “InPA” del Dipartimento della Funzione Pubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION