Corte dei conti, nessun compenso ai membri interni delle Commissioni di concorso degli enti locali

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 253/2021, in risposta ad una richiesta di parere sul tema dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di concorso, ha precisato che in virtù delle modifiche apportate all’art. 3 della legge n. 56/2019 dall’art. 18, comma 1-ter lettere b) e c), del D.L. n. 162/2019 (Legge n. 8/2020) la discplina in materia di compensi dovuti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali che non possono essere interpretate estensivamente, né in analogia. Secondo la Sezione, la deroga al principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotta dall’art. 3, comma 14, della legge n. 56/2019, trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali. Tale interpretazione appare funzionale anche all’obiettivo del legislatore, emergente da una lettura sistematica di tutto l’articolo 3 della legge n. 56/2019, di accelerare le procedure assunzionali gestite a livello centrale. La voluntas legis trova conferma negli atti parlamentari e, in particolare nel “Dossier 21 febbraio 2020 – schede di lettura D.L. 162/2019 – A.S. 1729)” dove si legge che: “Le novelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1-ter concernono la natura dell’attività degli incarichi di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. Si prevede che tali incarichi, qualora riguardino concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) e dagli enti pubblici (non economici) nazionali, siano considerati a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l’amministrazione che li abbia conferiti, e si abroga la disposizione vigente, che pone il medesimo principio in via generale – mentre la nuova norma fa esclusivo riferimento ai concorsi indetti dalle suddette amministrazioni nazionali”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pnrr, le regole per gli elenchi di professionisti e alte specializzazioni sul Portale inPA

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 14 ottobre 2021 del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, recante “Modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il Pnrr”, in attuazione di quanto previsto dal decreto “Reclutamento” (DL 80/2021, convertito dalla legge 113/2021).
Il decreto definisce le modalità di formazione degli elenchi dei professionisti ed esperti e del personale di alta specializzazione sul Portale del reclutamento inPa e individua per loro due possibili modalità di accesso alla Pa: il conferimento di incarichi professionali per professionisti ed esperti e l’assunzione a tempo determinato per il personale di alta specializzazione. Entrambi gli elenchi saranno contenuti nel Portale del Reclutamento inPA.
Le figure professionali negli elenchi
Sono tre le figure interessate dal decreto:
  • professionista: in questa categoria rientrano tanto le professioni riconosciute (per le quali è necessaria l’iscrizione a un albo, collegio o ordine professionale) quanto le professioni non riconosciute (per le quali è necessaria l’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o la certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4);
  • esperto: in cui rientrano tutte le persone fisiche che esercitano un’attività professionale che non rientra nella definizione di “professionista”;
  • personale di alta specializzazione: rientrano in tale categoria, come specificato nel decreto “Reclutamento”, i soggetti che, oltre a una laurea magistrale e specialistica, sono in possesso di almeno un dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello, oppure di una documentata esperienza professionale qualificata e continuativa almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell’Unione europea. Tali requisiti devono essere inerenti a settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all’attuazione dei progetti del Pnrr.
Modalità di registrazione al Portale inPA
Il decreto fissa i requisiti per l’iscrizione dei professionisti, degli esperti e del personale di alta specializzazione negli elenchi del Portale inPA, requisiti che devono essere posseduti al momento dell’iscrizione e della sottoscrizione del contratto di lavoro: cittadinanza Ue, godimento dei diritti civili e politici, non essere in quiescenza, oltre a quelli già indicati per ciascuna categoria prevista.
La procedura di iscrizione prevede la registrazione nel Portale inPA, tramite Spid, Cie e Cns, e il successivo inserimento del curriculum e della preferenza dell’ambito territoriale in cui svolgere l’eventuale attività.
Conferimento di incarichi professionali
Su inPA le amministrazioni pubblicheranno gli avvisi per la selezione dei professionisti e degli esperti, indicando la tipologia della figura ricercata, la data di inizio e la durata del progetto, il corrispettivo, l’ambito territoriale e la scadenza per le adesioni. All’atto della pubblicazione dell’avviso, il Portale individuerà i potenziali candidati in possesso dei requisiti richiesti e invierà automaticamente una notifica per invitare ad aderire alla selezione coloro che hanno espresso la propria disponibilità per l’ambito territoriale corrispondente a quello indicato nell’avviso. A seguito dell’adesione dei candidati all’avviso, il Portale genererà l’elenco dei candidati interessati alla selezione, attingendo dagli iscritti che hanno indicato l’ambito territoriale previsto nell’avviso e, tra questi, individuerà tutti quelli in possesso della professionalità o dei titoli di studio richiesti. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per l’adesione, le amministrazioni inviteranno al colloquio selettivo un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste. All’esito del colloquio, le amministrazioni individueranno i soggetti ai quali conferire l’incarico e registreranno nel Portale il conferimento e la durata.
Assunzioni a tempo determinato
Per le assunzioni a tempo determinato di personale di alta specializzazione, invece, il decreto prevede che il Dipartimento della Funzione pubblica, avvalendosi di Formez PA, svolga con cadenza almeno annuale concorsi digitali e semplificati, anche suddivisi per professionalità e specializzazione. Le graduatorie elaborate alla fine del concorso non daranno diritto all’assunzione, ma solo all’inserimento, in ordine di graduatoria, negli elenchi dai quali le amministrazioni attingeranno per procedere alle assunzioni a tempo determinato.
La valutazione a fine incarico
Il decreto prevede che ciascun iscritto agli elenchi non potrà ottenere più di un incarico per volta. Inoltre, terminato l’incarico, l’amministrazione registrerà sul Portale la valutazione, positiva o negativa, relativa al professionista. In caso di risoluzione del contratto o di due valutazioni negative, l’iscritto verrà cancellato da inPA e non potrà ri-registrarsi per l’anno successivo alla risoluzione (Fonte Dipartimento della Funzione Pubblica).

Ministero dell’interno: al via un nuovo corso-concorso per l’assunzione di Segretari comunali e provinciali

In Ministero dell’Interno rende noto che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 89 del 9/11/2021 e nel sito web del dipartimento per gli Affari interni e territoriali, oltre che dell’Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, il bando di concorso per l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali Co.A. 2021. Il concorso pubblico, per esami, è finalizzato all’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di n. 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso SPID, all’indirizzo internet https://app.scanshareservice.it/albo-nazionale-segretari/coa2021, accessibile anche dal sito dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
La procedura concorsuale, in linea con le normative di snellimento e semplificazione dei concorsi pubblici, è strutturata in una prova preselettiva, superata la quale, si potrà accedere alle successive fasi del concorso con le modalità espressamente richiamate dal bando.
Per ogni chiarimento sulla compilazione della domanda on-line e per questioni di carattere esplicativo sui contenuti del bando si potrà fare riferimento alle faq, ovvero agli indirizzi di posta elettronica concorsocoa2021@interno.it (per quesiti di carattere giuridico-amministrativo), coa2021@scanshare.it (per quesiti di carattere tecnico-informatico).
È stato completato, con questo ulteriore intervento, il programma delle assunzioni finora autorizzato per l’immissione di segretari comunali nella fascia iniziale della carriera destinati ai comuni di minori dimensioni demografiche. Sono, infatti, già 514 le unità inserite nel percorso di formazione a conclusione delle procedure del concorso Co.A. 6 nelle sessioni ordinaria e aggiuntiva.

ANAC, la delibera di approvazione del PEF TARI va pubblicata sul siti internet del Comune

La delibera con cui l’ente locale approva il piano economico e finanziario (PEF) riguardante la gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità alla normativa vigente e agli atti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, può essere ricondotta, unitamente al PEF, nel novero delle informazioni ambientali da pubblicarsi sul sito dell’ente, in Amministrazione trasparente, nella sottosezione “informazioni ambientali”, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 33/2013. Ove la delibera e il relativo PEF siano trasmessi al Ministero dell’economia e finanze e pubblicati sul sito del Ministero, può essere inserito il collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui tali documenti sono resi disponibili. È quanto evidenziato dall’ANAC con la delibera n. 719 del 27 ottobre 2021.

L’art. 40 del d.lgs. 33/2013 (Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.), stabilisce, al co. 2, in capo alle amministrazioni di cui all’art. 2, co. 1, lett. b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005 n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale) – tra cui rientrano le “amministrazioni […] locali” – l’obbligo di pubblicazione, sui propri siti istituzionali – in un’apposita sezione denominata «Informazioni ambientali» – e in conformità a quanto previsto dal decreto trasparenza, delle informazioni ambientali come definite all’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 195/2005, detenute ai fini delle proprie attività istituzionali.

La definizione di “informazioni ambientali” si presta dunque a un’interpretazione piuttosto ampia e contiene un espresso riferimento ai “rifiuti” (cfr. numero 2, art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. 195/2005) e, al n. 5 della norma sopra citata, anche alle “analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al n. 3”.

In tal senso la delibera comunale di approvazione del PEF e lo stesso PEF possono essere ricondotti al novero delle informazioni ambientali di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), n. 3 del d.lgs. n. 195/2005 (le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi) e al n. 5 (le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3) della medesima disposizione.

Un orientamento in tal senso sembra trovare conferma ove si considerino i contenuti del PEF declinati nella delibera n. 443/2019 di ARERA, art. 18, sopra riportati. Avuto riguardo alla rilevanza e delicatezza che la materia riveste, nell’ambito delle funzioni degli enti locali, la pubblicazione, sul sito del Comune, della delibera di approvazione del PEF e del relativo allegato risulta per l’Autorità del tutto in linea con il principio generale di trasparenza affermato all’art. 1 del d.lgs. 33/2013, volto a tutelare i diritti dei cittadini e a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nessun obbligo di utilizzo graduatorie concorsuali di altri enti

Non è configurabile un obbligo per la PA di utilizzo delle graduatorie di concorsi di altri enti in luogo di indizione di una nuova procedura concorsuale. Lo scorrimento di graduatorie di Enti diversi costituisce una mera facoltà non assistita da particolari garanzie (neppure prevista in via di autovincolo dalle Amministrazioni che hanno preso parte all’accordo o a cui sono destinate le istruzioni operative).  Ancorché il meccanismo dello scorrimento delle graduatorie risponde a un principio di economicità e di buon andamento della pubblica amministrazione, tale principio vale, tuttavia, per le graduatorie del medesimo Ente e per tale ipotesi è predicabile un onere motivazionale rafforzato, in ipotesi di indizione di nuova procedura. È quanto ribadito dal TAR Puglia, con sentenza n. 1581/2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Ministro PA, rafforzamento capacità amministrativa dei Comuni

“I Comuni sono il front office delle istituzioni, i luoghi per l’erogazione dei servizi a cittadini e imprese, la trincea. Quel che è accaduto nell’ultimo decennio è sotto gli occhi di tutti: l’impoverimento di personale, competenze, organizzazione, strumenti e tecnologie. Non siamo indifferenti al grido di dolore dei sindaci. Il nostro imperativo è stato solo uno, sin dall’inizio: colmare le carenze”. Lo ha sottolineato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo in videocollegamento alla XXXVIII Assemblea annuale dell’Anci in corso a Parma.
Il ministro ha elencato, innanzitutto, gli undici passi già compiuti nella direzione di rafforzare la capacità amministrativa dei Comuni:
1) avvio dei rinnovi contrattuali, linfa del cambiamento;
2) sblocco e digitalizzazione dei concorsi pubblici;
3) stesura del Pnrr, che prevede progetti di cambiamento organizzativo e di formazione di tutti i dipendenti pubblici (quasi un miliardo di euro previsti), digitalizzazione, semplificazioni;
4) introduzione di procedure straordinarie di reclutamento per il Pnrr e realizzazione del portale inPA per agevolare le amministrazioni nella selezione del personale necessario per i progetti;
5) 1.000 esperti per la gestione delle procedure complesse sui territori: a breve partiranno le selezioni, l’iter si concluderà entro l’anno;
6) aumento dell’indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali (legge di bilancio);
7) risorse aggiuntive per il salario accessorio (legge di bilancio);
8) fondo per il nuovo ordinamento professionale, carriere e professionalità (legge di bilancio);
9) fondo per la formazione dei dipendenti pubblici da 50 milioni di euro nel 2022, che si aggiunge ai fondi Pnrr e che servirà a concretizzare le intese già stipulate con il ministero dell’Università e con La Sapienza per favorire l’iscrizione dei dipendenti pubblici a corsi di laurea e master (legge di bilancio);
10) rafforzamento Formez PA a supporto dei piccoli Comuni (decreto Pnrr), con servizio Linea Amica per il sostegno e l’assistenza agli enti locali;
11) semplificazione della programmazione organizzativa: un unico Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), che le amministrazioni dovranno adottare entro il 31 gennaio 2022, al posto degli oltre venti piani annuali che erano tenute a mettere a punto sinora.
Due gli impegni ulteriori che il ministro si è assunto davanti alla platea degli amministratori locali. Il primo riguarda la semplificazione del modello assunzionale vigente, “che attualmente – ha sottolineato – assomiglia a una selva selvaggia. Vogliamo eliminare qualsiasi vincolo alla piena operatività del turnover”. Il decreto 80/2021 sul reclutamento è già andato incontro alle richieste dei sindaci, inserendo una norma che consente agli enti locali che non abbiano rispettato i termini per approvare i bilanci di derogare al divieto di assunzioni e di poter procedere alle assunzioni a tempo determinato per l’attuazione del Pnrr. Al tempo stesso, è stata prevista la possibilità, per i Comuni, di organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione.
Accanto alle assunzioni, occorre assistenza alla progettazione, centrale per la riuscita del Pnrr, la seconda sfida. “Sarà garantita – ha concluso il ministro – grazie all’impegno, da parte del Mef, di attivare un’azione coordinata di capacity building che coinvolge diverse realtà istituzionali tra cui Cdp, Mediocredito Centrale e Invitalia”.

Posizioni organizzative, l’indennità spetta solo con l’istituzione della relativa posizione

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32950 del 9 ottobre 2021, ha ribadito che diritto del pubblico dipendente a percepire l’indennità di posizione sorge solo se la P.A. datrice di lavoro ha istituito la relativa posizione, perché l’istituzione rientra nell’attività organizzativa dell’Amministrazione la quale deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all’affermazione di un obbligo indiscriminato. La Corte ha più volte precisato che l’esclusiva rilevanza da attribuire all’atto costitutivo delle posizioni organizzative, adottato discrezionalmente, comporta che è da escludere che prima dell’adozione di tale atto sia configurabile un danno da perdita di chance per il dipendente che assuma l’elevata probabilità di essere destinatario dell’incarico e l’irrilevanza, ai suddetti fini, di eventuali atti preparatori endo-procedimentali nonché dell’espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita.

I richiamati principi sono stati affermati da Cass. n. 11198/2015 e da Cass. n. 15902/2018 anche in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 31.3.1999 di revisione del sistema di classificazione del personale per il comparto delle regioni e delle autonomie locali e si è evidenziato, in continuità con quanto già statuito da Cass. S.U. n. 16540/2008, che l’apparente diversità di formulazione delle disposizioni contrattuali rispetto a quelle relative ad altri comparti non legittima conclusioni diverse, in quanto le esigenze di servizio sono comunque valorizzate nell’art. 9, che subordina l’istituzione delle posizioni organizzate all’attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal d.lgs. n. 29/1993 (all’epoca vigente), alla ridefinizione delle strutture e delle dotazioni organiche dell’ente, all’istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, Province: Spesa di personale e limiti assunzionali

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 118/2021, ha fornito chiarimenti ad una richiesta di parere di un Ente Provincia in merito alla possibilità di non considerare la spesa di personale coperta da appositi finanziamenti (nel caso di specie di provenienza regionale) nell’ambito del calcolo riguardante la determinazione del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti relative ai titoli I, II e III, del bilancio, ai sensi dell’art. 1, comma 845, L. n. 205/2017, ma anche relativo alla facoltà della Provincia di provvedere all’avvio di procedure di assunzione al fine di sopperire alle carenze di organico del relativo personale.
La Sezione, compiuta una analisi dell’evoluzione normativa concernente il regime giuridico delle province, con particolare riferimento ai limiti assunzionali, ha evidenziato come la richiesta esclusione debba essere consentita. In caso contrario, invero, si lederebbe l’autonomia finanziaria e organizzativa della Provincia, incidendosi inevitabilmente sulla capacità dell’Ente di acquisire risorse umane, essenziali all’esercizio delle funzioni fondamentali e finanziate effettivamente dalla Provincia stessa. Si evidenzia, altresì, che tale incisione si realizzerebbe in presenza di una operazione di fatto neutrale, dal momento che, anche se figurativamente la spesa appare in capo alla Provincia, in realtà essa è diretta a garantire l’assolvimento di una funzione a lei confermata o delegata e, per questo motivo, sostenuta dalla Regione; pertanto, non rimane a carico dell’Ente e non dovrebbe, per questo motivo, intaccare i limiti assunzionali dello stesso.
Il comma 844 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 ha previsto che (ferma la previsione relativa alla rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) “ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, (…) le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56”. A fronte di ciò, si evince come la capacità assunzionale sia correlata a piani di assetti organizzativi che devono garantire un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali e, quindi, la spesa rilevante in materia è quella che attiene proprio alle funzioni fondamentali demandate alle province dalla stessa legge n. 56. Tutto ciò si realizza se, parimenti, al fine di procedere all’esatta determinazione della capacità assunzionale, saranno sottratte dalle entrate correnti le risorse destinate dalla Regione alla Provincia in relazione alla funzione confermata/delegata/assegnata in virtù della legislazione regionale.
Infine, in merito alla facoltà di avviare le procedure di assunzione, si sottolinea che, cessato il personale, sarà la Regione, in quanto titolare della funzione, a dovere assumere le necessarie decisioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

La maggiorazione per lavoro straordinario festivo per i lavoratori turnisti

La Corte di Cassazione, con ordinanza 02 novembre 2021, n. 31114, ha ribadito il proprio orientamento (Cass. 27.9.2016, n. 18942) secondo cui i lavoratori turnisti, quali devono qualificarsi i vigili urbani, hanno diritto al solo compenso di cui all’art. 22 comma 5, del CCNL 14.9.2000 per il comparto Regioni ed Autonomie locali, che remunera il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, calcolo incentivi tecnici in presenza di varianti

La Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, con deliberazione n. 43/2021/PAR, in risposta ad una richiesta di parere in merito alle modalità di calcolo degli incentivi per funzioni tecniche in caso di varianti, ha evidenziato come da una lettura attenta della giurisprudenza in materia di incentivi per funzioni tecniche e, in particolare, quella che si è espressa sulle varianti emerge che, avuto riguardo alla struttura bifasica degli incentivi in questione tra regolamento e contrattazione, la verifica della legittimità delle erogazioni, la parametrazione delle eventuali riduzioni nonché in generale la loro disciplina rientrano nello spazio riservato alle amministrazioni. Un tanto vale anche per la modulazione (e rimodulazione) degli importi e delle risorse destinate all’appalto, entro la cornice prestabilita dalla norma, in ragione della variabilità delle circostanze, delle tipologie di appalto nonché delle varianti che implica valutazioni in fatto secondo canoni di logicità, congruenza e ragionevolezza da riferirsi a fattispecie concrete cui la Corte è estranea. Per tali motivi i giudici contabili si sono limitati a rilevare che i ricalcoli vanno correlati all’importo della perizia di variante (Sez. Piemonte n. 8/2014 e 97/2014 cit.) o, con formulazione in parte diversa ma di simile contenuto, al nuovo importo a base di gara (Sez. Puglia n. 162/2018 cit.), dunque in relazione alle maggiori risorse stanziate per l’appalto. Pertanto è rimessa all’Ente locale la definizione della remunerazione dell’incentivo in presenza di varianti in esito alla rigorosa valutazione dell’effettiva situazione e relativa legittimazione alla corresponsione nonché ogni conseguente determinazione riservata alla propria competenza. La giurisprudenza contabile, nell’affermare la non incompatibilità in senso assoluto tra varianti e incentivi, ha voluto sottolineare che i due aspetti possono trovare adeguata conciliazione nella misura in cui l’incentivo segua comunque una logica di efficienza, efficacia e razionalizzazione lasciando fuori, quindi, le modificazioni contrattuali che derivano da condotte che si discostano dal parametro della diligenza. Diversamente, potrà ammettersi lo ius variandi in caso di circostanze impreviste ed imprevedibili, qualora le varianti (o le prestazioni supplementari) abbiano il carattere della necessità e vadano a remunerare un quid pluris di attività e adempimenti di natura tecnica nella considerazione che non costituisce oggetto di incentivazione qualsiasi generica partecipazione del personale assegnato alla stazione appaltante, bensì lo svolgimento di specifiche funzioni tecniche da parte del medesimo (Sez. Controllo Lombardia n. 29/2021).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION