Rilevazione permessi 104/92 e GEDAP: proroga al 31 maggio 2022

Con comunicato del 29 aprile 2022, il Dipartimento della Funzione Pubblica rende noto che la scadenza per la rilevazione dei permessi 104/92 e GEDAP è prorogata al 31 maggio 2022.
Trattasi, in particolare, della rilevazione:

  • dei dati dei dipendenti pubblici che fruiscono dei permessi (fino a tre giorni/mese) per l’assistenza a persone disabili o per sé stessi (se disabili) secondo quanto previsto dall’art. 33 (commi 2 e 3) della legge n. 104 del 1992, sulla base di quanto disposto dall’art. 24 della legge n. 183 del 2010;
  • dei dati in materia di scioperi relativi al pubblico impiego, laddove le amministrazioni sono tenute a rendere pubblico il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anagrafe delle Prestazioni: nuova versione Web Service

Con comunicato del 27 aprile 2022, il Dipartimento della Funzione Pubblica annuncia l’imminente rilascio della Nuova versione Web Service per l’Anagrafe delle prestazioni (AdP 2.0), che prevede una nuova procedura di inoltro massivo degli incarichi. A tal fine, le Amministrazioni che già utilizzano la trasmissione WS devono provvedere con sollecitudine al completamento degli invii in sospeso utilizzando la procedura attuale già conosciuta.
Con successivo comunicato il Dipartimento anticiperà la nuova guida alla compilazione con tutte le indicazioni tecniche per gli sviluppatori e l’accesso ad un ambiente di test per effettuare le prove necessarie.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

UPI, La nuova disciplina delle assunzioni nelle Province

Il decreto interministeriale dell’11 gennaio 2022 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022), attuativo dell’articolo 33, comma 1 bis, del decreto legge n. 34/2019, definisce la disciplina in materia di assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane in base alla sostenibilità finanziaria. Il DM prevede che dal 2022 le Province possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) che, rapportata alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, non determini il superamento del valore soglia (percentuale) definito per ciascuna fascia demografica. Per la verifica della situazione di partenza, sulla base di quanto previsto dal decreto, ogni ente dovrà preliminarmente verificare la sua posizione rispetto ai valori soglia individuati:
• individuare la propria fascia demografica in base all’art. 156, comma 2, TUEL;
• calcolare l’incidenza della propria spesa di personale dell’ultimo rendiconto approvato (cfr. circolare Dipartimento Funzione Pubblica 13 maggio 2020 – GU 11.9.20: macroaggregato U.1.01.00.00.000, e codici di spesa U1.03.02.12.001-002-003-999) rispetto alla media degli accertamenti delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, nettizzata dall’FCDE del bilancio di previsione, eventualmente assestato con riferimento alla parte corrente, dell’ultima annualità considerata (ad esempio spesa di personale da rendiconto 2020, entrate correnti 2018/19/20 e bilancio di previsione 2020 per il FCDE), sulla base dei dati comunicati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 104/2020, le spese di personale per assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti ed effettuate a decorrere da 2021, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia. Nel caso di finanziamento parziale ai fini del calcolo del valore soglia non rileva l’entrata e la spesa di personale per l’importo corrispondente al finanziamento stesso. La spesa per le assunzioni a tempo determinato a valere sui progetti PNRR che sarà effettuata a partire dal 2022 in attuazione dell’articolo 1, comma 562, della legge di bilancio 2022 va sottratta dal calcolo delle spese di personale ai sensi del decreto, già a partire dall’incidenza calcolata nei rendiconti 2022-23-24.
Al riguardo, l’UPI ha pubblicato il materiale del webinar, tenutosi lo scorso 5 aprile, sulla nuova disciplina delle assunzioni nelle Province. Di seguito il materiale pubblicato:

Aran, incremento fondo risorse decentrate per recupero IMU e TARI

In riferimento alla previsione contenuta all’art. 1, comma 1091 (accertamento IMU e TARI) della Legge n.145/2018, e alle modalità di incremento del Fondo risorse decentrate, l’Aran, con l’orientamento applicativo AFL51, conferma che la norma contrattuale contenuta nell’art. 57, comma 2, lett. b) del CCNL dell’area Funzioni Locali del 17/12/2020 prevede meccanismi di alimentazione del Fondo, nel suo complesso, con risorse derivanti da “specifiche disposizioni di legge”.

L’Agenzia ritiene che le risorse di cui trattasi, previste dall’art. 1, comma 1091 della Legge n.145/2018, possano alimentare il Fondo a titolo di “risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge”, ex art. 57, comma 2, lett. b), e i criteri di corresponsione possano essere oggetto di contrattazione integrativa ex art. 45, comma 1, lettera e) “i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all’utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all’art. 60, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Galleggiamento Segretari, i chiarimenti dell’ARAN

Con l’orientamento applicativo AFL 50 l’Aran fornisce chiarimenti in merito all’istituto del “galleggiamento” di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL 16/05/2001 dei Segretari comunali e provinciali, evidenziando che il confronto tra la retribuzione di posizione del Segretario e quella della posizione dirigenziale o, negli enti privi di dirigenza, della posizione organizzativa più elevata prevista dall’ordinamento dell’ente, deve essere effettuata sulla base dell’effettivo valore stabilito per tali posizioni e corrisposto al dirigente o al funzionario titolari delle medesime.

In altri termini, non può farsi riferimento ad un valore teorico ma necessariamente all’importo effettivo o reale che la singola amministrazione ha determinato per la più elevata posizione dirigenziale o per la posizione organizzativa al massimo livello di responsabilità esercitata all’interno dell’ente di appartenenza. Non si ritiene, pertanto che, ove la funzione dirigenziale più elevata risulti temporaneamente vacante, la retribuzione di posizione del Segretario possa continuare ad essere allineata ad un valore economico teorico e non effettivamente corrisposto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nomina segretari comunali nei Comuni fino a 5mila abitanti e ampliamento turn-over al 120%

Via libera dalla seduta straordinaria della Conferenza Stato Città al provvedimento del Consiglio direttivo dell’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali per sopperire alla carenza di segretari comunali nei Comuni più piccoli. E’ stato approvato lo schema di decreto del Ministero dell’Interno che prevede criteri e modalità attraverso cui può essere autorizzata la nomina per un periodo di sei mesi (prorogabile a 12 mesi) di segretari neoassunti (fascia C) anche nelle sedi singole o convenzionate con una popolazione tra 3 mila e 5 mila abitanti e non più solo nei Comuni fino a 3 mila abitanti. Inoltre, è stato ampliato il turn-over dei segretari comunali al 120% prevedendo ulteriori 33 unità oltre a quelle già autorizzate per il 2022 (fonte Anci).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gli enti dissestati possono costituire il Fondo solo nella sua parte stabile

Gli enti dissestati possono costituire il Fondo solo nella sua parte stabile, essendogli preclusa la possibilità di alimentare lo stesso con gli importi oggetto della parte variabile di cui al comma 3 dell’art. 67 CCNL 2018, con l’unica eccezione “delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 51/2022, in risposta ad un quesito posto da un Comune in dissesto finanziario, in merito alla procedura e alle regole di contabilizzazione e utilizzo del Fondo risorse decentrate.
La magistratura contabile ha chiarito che nel caso degli enti locali dissestati esiste un divieto pressoché assoluto di alimentare il Fondo con risorse variabili (con l’unica eccezione ammessa per quelle previste da disposizioni di legge e destinate a finanziare compensi da corrispondere obbligatoriamente). La ratio sanzionatoria e di prevenzione finanziaria appare chiara nella disposizione contrattuale relativa al dissesto, essendo l’ente in una condizione patologica in cui è privo dei documenti contabili fino all’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato e deve porre in essere una rigida e predeterminata legislativamente politica di riduzione della spesa, finalizzata a riportare in bonis l’ente in condizione di insolvenza.
L’ente dissestato conserva il potere/dovere di costituire il Fondo, seppure esclusivamente nella composizione limitata alla parte stabile e alla componente della parte variabile legata alle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, di cui al comma 3, lett. c, dell’art. 67. Ciò appare coerente con la scelta del legislatore di consentire la prosecuzione dell’attività amministrativa ordinaria post dissesto, seppure assicurando “condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto” (art. 245, comma 3, TUEL), mentre l’organo straordinario di liquidazione “ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” (art. 252, comma 4, TUEL).
Il procedimento non subisce alcuna interruzione e può essere portato alla sua conclusione, seppure naturalmente nell’ambito dei rigidi paletti fissati dal legislatore e dal contratto nazionale. Ne segue che l’organo di revisione è tenuto a rendere il proprio parere, ancora più rilevante e delicato ai fini della verifica dei vincoli di cui si è scritto, come d’altronde conferma quanto disposto nel punto 5.2 dell’all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, tenendo conto della programmazione e autorizzazione di spesa dell’ultimo bilancio approvato o di quelli successivi all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, a seconda della fase in cui si trova l’ente e all’annualità presa in considerazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nessun vincolo automatico di permanenza per i dipendenti assunti da meno di cinque anni

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel fornire riscontro ad una richiesta di Parere di un Comune in ordine alla interpretazione delle disposizioni dettate in materia di mobilità volontaria dei dipendenti pubblici dagli articoli 30 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 e 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha chiarito che dalla norma si evince che l’obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora l’amministrazione rilevi, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali. In ragione di ciò, è evidente che l’ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell’imposizione di vincoli paralizzanti per l’amministrazione che ne impediscano o limitino scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza.
Per il Dipartimento, depone in questo senso anche il disposto dell’ articolo 3, comma 7- ter, del decreto-legge 80/2021, nella parte in cui, dopo aver riaffermato che “Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni”, aggiunge che “in ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento”.  Ciò sta a significare che la corretta interpretazione della norma esclude che da essa possa inferirsi l’esistenza di vincoli automatici e paralizzanti per l’amministrazione, sia durante sia dopo il periodo di permanenza del personale nella sede di prima destinazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incremento incentivazione per funzioni tecniche in caso di perizia di variante suppletiva

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 64/2022, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Può ammettersi l’incremento dell’incentivazione per funzioni tecniche solo qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione. Spetta all’ente locale valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed efficacia della spesa e verificare l’effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti. Più precisamente il maggior incentivo determinato da perizia di variante può essere erogato ai dipendenti aventi diritto relativamente alle fasi di valutazione preventiva della medesima perizia di variante, di esecuzione e di collaudo (o verifica di conformità), come previsto dall’articolo 113, comma 2 del D.lvo n. 50/2016”.
Nel caso di specie, la Provincia istante ha chiesto di sapere se “nelle ipotesi previste dall’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici per varianti dei contratti di appalto, autorizzate dal RUP, che comportino maggiori opere o lavori e un incremento dell’importo a base di gara … sia legittimo procedere alla liquidazione degli incentivi relativi all’incremento dell’importo a base di gara a seguito di approvazione di perizia di variante con i seguenti criteri: il fondo è riferito al nuovo importo lordo a base di gara; l’incremento del Fondo deve corrispondere all’incremento dell’importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale; il Fondo così ricalcolato deve rispettare comunque il limite massimo del 2% del nuovo importo lordo a base di gara di cui all’art.113 comma 2 del Codice dei contratti”.
La Sezione rammenta che la giurisprudenza contabile si è già interessata della questione, evidenziando la non incompatibilità in senso assoluto tra varianti e incentivi e sottolineando che i due aspetti possono trovare adeguata conciliazione nella misura in cui l’incentivo segua comunque una logica di efficienza, efficacia e razionalizzazione lasciando fuori, quindi, le modificazioni contrattuali che derivano da condotte che si discostano dal parametro della diligenza.
Si è, dunque, ritenuto che l’incremento del fondo possa essere ammesso solo in caso di circostanze impreviste ed imprevedibili, qualora le varianti (o le prestazioni supplementari) abbiano il carattere della necessità, non siano ascrivibili ad un difetto di programmazione, e vadano a remunerare un quid pluris di attività e adempimenti di natura tecnica posto che può costituire oggetto d’incentivazione ai sensi dell’art. 113 del codice degli appalti “solo lo svolgimento di specifiche funzioni tecniche, e non qualunque generica partecipazione del personale dipendente della stazione appaltante al ciclo di gestione del contratto pubblico”. In tali evenienze l’incentivo andrà calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara”, anche alla stregua di un esito interpretativo che ha trovato di recente conferma nel D.M. 4 ottobre 2021, n. 204 con cui il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha definito le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dello stesso Dicastero.
Considerato, dunque, che l’incentivo risulta correlato al compimento di attività che potenziano l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della spesa, in caso di varianti l’incremento del fondo potrà avvenire, esclusivamente ove ricorrano tali presupposti la cui effettiva sussistenza deve essere accertata dall’amministrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aran, sottoscritto l’ACNQ in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali

Aran rende noto che in data 12 aprile 2022 è stato sottoscritto  l’Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

Il testo contrattuale riordina, in via sistematica, l’intera disciplina vigente in materia di elezioni delle RSU e sostituisce integralmente l’ACQ del 7 agosto 1998 e tutti gli accordi che, successivamente, sono stati definiti a modifica o integrazione del testo negoziale originale. L’accordo, che si articola in due sezioni, disciplina da un lato le modalità di costituzione e funzionamento delle RSU, offrendo soluzioni alle problematiche presentatesi con maggiore frequenza, quali, ad esempio, la composizione della RSU, le cause di decadenza, le modalità di adozione delle decisioni, l’individuazione di un Comitato di coordinamento nell’ipotesi di RSU con oltre 30 componenti; dall’altro, riorganizza ed aggiorna il regolamento elettorale anche alla luce dell’esperienza maturata nelle passate tornate elettorali.