Il fondo della contrattazione decentrata può finanziare il salario accessorio dei dirigenti a contratto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13929 del 3/5/2022, ha ritenuto che, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica, il fondo della contrattazione decentrata può finanziare il salario accessorio dei dirigenti a contratto se costituito considerando anche detti dirigenti tra quelli in servizio. Nei fatti di causa i ricorrenti avevano proposto ricorso lamentando che l’Ente non aveva più erogato interamente a loro favore le risorse del Fondo previsto dal C.C.N.L. di riferimento (Area Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali) per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, poiché utilizzato per pagare le medesime voci retributive anche ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato.

I giudici hanno ritenuto che tale impostazione non contrasta con le regole della corretta gestione delle risorse e con le previsioni dell’articolo 110 del Tuel, ai sensi del quale “Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. I dirigenti a tempo indeterminato non possono certo avvantaggiarsi di un incremento del loro salario accessorio dovuto alla mancata copertura di dirigenti di ruolo, se quei posti siano coperti in tutto o in parte da dirigenti a contratto. Pertanto, l’art. 26 C.C.N.L. Area della Dirigenza del Comparto Regioni – Autonomie locali 23/12/1999 va interpretato nel senso che nella determinazione del fondo previsto dalla stessa disposizione contrattuale deve tenersi conto delle sole posizioni dirigenziali effettivamente coperte e non di tutte quelle contemplate nell’organico dell’ente e che, inoltre, lo stesso fondo va utilizzato anche per le indennità spettanti ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato. Tale disposizione non contrasta con il precetto costituzionale di cui all’art. 971 che contempla espressamente tra le proprie finalità anche quella di razionalizzare il costo del lavoro pubblico attraverso il contenimento della spesa complessiva per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli della finanza pubblica. Al riguardo non vi è dubbio che la prevista limitazione dell’incremento finanziario del fondo di cui trattasi alle sole posizioni organizzative
dirigenziali effettivamente ricoperte realizza un chiaro intento di contenimento della spesa pubblica. Orientamento questo espresso anche dall’ARAN (nota del 16/10/2009), per la quale l’utilizzazione del fondo deve intendersi estesa anche alle ipotesi di copertura delle posizioni dirigenziali mediante il ricorso alla
tipologia dei contratti a termine.

 

La redazione PERK SOLUTION

Non è pantouflage se il funzionario pubblico è messo in aspettativa per ricoprire nuovo incarico

Anac è intervenuta in merito a un caso sollevato dal Ministero della Cultura riguardante l’eventuale fattispecie di pantouflage, qualora il Segretario Generale del Ministero venisse nominato Presidente del Consiglio di gestione della Siae, Società Italiana degli Autori ed Editori. La richiesta di parere, avanzata dal Ministero, è stata discussa nel Consiglio dell’Autorità dello scorso 6 luglio 2022.

Anac ha accertato che il Segretario generale del Ministero risulta attualmente collocato in aspettativa dal ruolo di funzionario. Se venisse nominato Presidente del Consiglio di gestione della Siae, – scrive l’Autorità “potrà essere collocato in aspettativa senza assegni per la durata del mandato”. Tale azione è di per sé idonea “ad evitare l’incompatibilità fra i due incarichi”. Infatti, motiva Anac, non dà luogo ad una cessazione del rapporto di lavoro come intesa dal decreto legislativo n. 165/2001 (quello che regola i casi di pantouflage) “poiché implica la sola interruzione del rapporto organico, ma non anche quella del rapporto di servizio che, pertanto, resta immutato”.

L’Autorità evidenzia inoltre che “il Ministero della Cultura esercita attività di vigilanza nei confronti della Siae”. Quindi, “esercita controllo sugli atti amministrativi a carattere autoritativo”. La Siae è poi un ente pubblico economico a base associativa, che si configura come società collettiva di gestione del diritto d’autore. Per Anac, quindi, il caso di pantouflage non si applica, “anche per la peculiare procedura di nomina del Presidente della Siae”, che avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro della Cultura e con quello dell’Economia, sentite le commissioni parlamentari competenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Superamento limiti trattamento accessorio per spese etero-finanziate

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 111/2022, in riscontro ad una richiesta di parere in merito all’applicabilità, per il personale già in servizio presso i centri per l’impiego, dei limiti di spesa per il trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ha evidenziato che la possibilità del superamento dei limiti di spesa deve ritenersi consentita nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sui bilanci e, più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio;
  • l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e ( a consuntivo) di poter erogare compensi.

La sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa quale etero- finanziata, sussiste non solo quando la stessa è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all’ente utilizzatore, ma, parimenti, nella fattispecie in cui l’intero costo del personale impiegato confluisca a quest’ultimo a titolo di rimborso. Ciò che rileva non sono le modalità e/ o le tecniche di trasferimento, ma la necessità che le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sugli equilibri di bilancio dell’ente locale.

Pertanto, nel caso delle spese di personale finanziate dalla Regione per i centri per l’impiego e nella fattispecie del rimborso del costo del personale utilizzato per le altre funzioni delegate, l’esclusione dal limite di spesa di cui all’art.23 del D.lgs. 75/2017, è subordinato al verificarsi dei presupposti prescritti dalle  deliberazioni della Sezione delle Autonomie (n. 20/2017/QMIG e n. 23/2017/QMIG), sottolineando, comunque, che l’applicazione alle fattispecie concrete dei principi enunciati nelle deliberazioni sopra richiamate, è riservata alla sfera di discrezionalità dell’Ente, stante che la costituzione del Fondo risorse decentrate costituisce attività gestionale tipica, sottoposta a certificazione dell’organo di revisione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Quaderno Anci con indicazioni operative sul Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

ANCI ha pubblicato il quaderno sul Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), strumento che ha come obiettivo quello di “assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”.
Le finalità del PIAO sono in sintesi: consentire un maggior coordinamento dell’attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione; assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.
Nel PIAO, gli obiettivi, le azioni e le attività dell’Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori. Il percorso che ha reso attuativo il PIAO, le incertezze, i continui rinvii, i tanti pareri contrastanti che l’hanno accompagnato ed il fatto che sia diventato realtà nel giorno della scadenza della sua prima adozione (30 giugno 2022) hanno reso particolarmente complessa la sua prima attuazione, soprattutto perché, mentre il quadro attuativo andava a definirsi, i Comuni e le Città metropolitane hanno proseguito il loro cammino con gli strumenti di pianificazione e programmazione che la normativa vigente imponeva ed ora, a metà anno, si trovano in una situazione di transizione che crea ulteriori incertezze a tutti coloro che devono provvedere a dare attuazione alle nuove disposizioni normative appena entrate in vigore.
Il Quaderno intende fornire indicazioni operative indirizzate a tutti i Comuni e le Città metropolitane che si trovano a dover affrontare questa delicata fase di prima attuazione, in cui i piani ed i programmi che dovevano integrare il PIAO sono già stati approvati o sono in corso di attuazione, e, in alcuni casi, già si stanno effettuando i primi monitoraggi e si deve provvedere ad un raccordo organico all’interno di questo nuovo “strumento. Al fine di evitare sanzioni, ANCI consiglia ai Comuni che abbiano già approvato il bilancio di previsione 2022-2024 di adottare una deliberazione di Giunta, in tempi celeri, ricognitoria dei piani già approvati negli atti di programmazione ed ora ricondotti nel PIAO.

 

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Concorsi e mobilità, attivate su inPA le nuove funzionalità

Il Dipartimento della Funzione Pubblica comunica l’attivazione di nuove funzionalità sul portale inPA, anche grazie alle novità introdotte con il decreto “Pnrr 2” appena convertito in legge. “Nato in via sperimentale ad agosto del 2021, inPA si è evoluto in tempi record”, commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. “Con il ventaglio dei nuovi servizi interattivi, con la sua banca dati di circa 6 milioni di profili, popolata anche grazie ai protocolli d’intesa siglati con gli Ordini e le associazioni di professionisti, e con la possibilità di estendere le ricerche di personale ai 16 milioni di iscritti a LinkedIn Italia, il portale è un formidabile strumento per un accesso alla Pubblica amministrazione sempre più moderno, trasparente e digitale. A vantaggio di tutti: delle stesse amministrazioni, che possono ridurre carta e burocrazia; dei dipendenti, che possono tenere sotto controllo tutti gli avvisi di mobilità; dei cittadini, infine, che possono conoscere in tempo reale le opportunità di lavoro nella Pa e candidarsi con un clic.

Dal 1° luglio scorso le amministrazioni centrali e le autorità indipendenti possono pubblicare online i propri bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Per le stesse amministrazioni, e per i candidati che vorranno partecipare alle selezioni, l’uso del portale diventerà obbligatorio dal 1° novembre. Il ricorso a inPA sarà esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale con modalità che saranno definite, entro il 31 ottobre prossimo, attraverso un decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza Unificata.

Dal 2023 la pubblicazione dei bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato e determinato avverrà unicamente sul portale e sul sito istituzionale dell’amministrazione che bandisce il concorso.

Da subito su inPA sono, invece, disponibili tutti gli avvisi di mobilità, che le amministrazioni sono tenute a inserire in un’apposita sezione. Come tutti i cittadini possono filtrare i bandi di concorso per categoria e per territorio e possono inviare la propria candidatura previa registrazione e inserimento delle proprie informazioni curriculari, così i dipendenti possono cercare le posizioni scoperte in tutta Italia e trasmettere la loro disponibilità.

Ogni amministrazione deve individuare un responsabile unico che, autenticandosi attraverso SPID, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, scarica, compila e inoltra la richiesta di accreditamento. Le amministrazioni che intendano pubblicare bandi o avvisi per cui è previsto il pagamento di un contributo di partecipazione da parte dei candidati sono chiamate ad aderire a “pagoPA”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Operativo il nuovo portale per i PIAO

È attivo il portale Piao in cui gli enti potranno inserire i loro Piani integrati di attività e organizzazione e trasmetterli al Dipartimento della Funzione pubblica per la pubblicazione. Per agevolare le amministrazioni nella registrazione dei referenti abilitati a operare sul portale e nel caricamento dei Piani sono disponibili un video tutorial e un servizio di help desk dedicato.

Il Piao assorbe, come previsto dal Dpr n. 81 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/2022, molti dei documenti di programmazione che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.

Il quadro normativo per la presentazione dei nuovi Piani è stato completato con il DPR n. 81/2022 e con la firma – da parte del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e, per il concerto, del ministro dell’Economia, Daniele Franco – del decreto ministeriale che definisce i contenuti e lo schema tipo del Piao, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti.

Guarda il video tutorial

 

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Sicurezza anti Covid-19 e lavoratori fragili: Le indicazioni della Funzione pubblica

Con la circolare n.1/2022, a firma del ministro per la Pubblica amministrazione, sono state fornite alle amministrazioni pubbliche indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie. Tali indicazioni, in ragione del carattere prudenziale e non prescrittivo che le contraddistingue, possono essere considerate tuttora un valido supporto per la determinazioni che ciascun dirigente-datore di lavoro pubblico riterrà opportuno adottare per garantire le esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, d’intesa con il medico competente, graduandole in ragione dell’evoluzione del contesto epidemiologico, anche e soprattutto con riguardo alla situazione concreta di ogni singola amministrazione, oltre che, ovviamente, in base alle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.

Lavoratori fragili
La flessibilità già presente nella disciplina di rango primario e in quella negoziale per l’utilizzo del lavoro agile per il pubblico impiego, evidenziata già nella circolare del 5 gennaio 2022, a firma congiunta dei ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, consente – anche dopo il 30 giugno 2022 – a legislazione vigente, di garantire ai lavoratori fragili della Pubblica amministrazione la più ampia fruibilità di questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Questa flessibilità potrà continuare a essere utilizzata, naturalmente salvaguardando l’efficienza delle singole amministrazioni, per soddisfare prioritariamente le esigenze di tutela della salute dei lavoratori più esposti al rischio di contagio da Covid-19. Nell’ambito dell’organizzazione di ciascuna amministrazione sarà il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, anche derogando, ancorché temporaneamente, al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo Perseo-Sirio: Le indicazioni di INPS sugli adempimenti a cura delle PA

Con il messaggio n. 2553 del 24 giugno 2022 l’INPS fornisce indicazioni operative sugli adempimenti del Fondo di pensione complementare Perseo-SIRIO, a seguito dell’accordo sottoscritto, in data 16 settembre 2021, dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore. L’Accordo regolamenta le modalità di espressione della volontà di adesione specificatamente al Fondo Perseo-Sirio

L’Accordo ribadisce, inoltre, l’obbligo di garantire una piena e diffusa informazione ai lavoratori, al fine di agevolare la consapevole e libera espressione di volontà dei lavoratori stessi e assicurare termini di garanzia circa il diritto di recesso. Nel messaggio, l’INPS schematizza le opzioni delle quali il lavoratore potrà avvalersi per manifestare la propria volontà circa l’adesione o meno al Fondo pensione complementare:

  • compilare e sottoscrivere il modulo di adesione inserito nella nota informativa del Fondo pensione, scelta che può essere esercitata in qualunque momento dell’attività lavorativa;
  • per i dipendenti assunti a fare data dal 2 gennaio 2019, oltre la casistica appena enunciata:
  • decidere di non aderire, comunicando all’Amministrazione datrice di lavoro detta volontà in maniera manifesta;
  • non manifestare alcuna scelta e, in tale caso, nel rispetto della tempistica prevista, trascorsi i termini attesi dall’Accordo senza aver esercitato il diritto di recesso, sarà attivata l’adesione con le modalità del silenzio-assenso.

L’Istituto ricorda che l’adesione al Fondo pensione Perseo Sirio mediante silenzio-assenso di cui all’Accordo, si “perfeziona” solo successivamente al mancato esercizio dell’istituto del recesso, previsto per i dipendenti assunti a fare data dal 2 gennaio 2019. Pertanto, le Amministrazioni dovranno attivare le comunicazioni necessarie previste, verso l’INPS, nel flusso Uniemens “ListaPosPa”, dopo avere ricevuto conferma dal Fondo stesso che l’adesione possa ritenersi valida (art. 6, comma 5, dell’Accordo). Restano confermate le modalità di comunicazione già in uso con l’INPS, per le adesioni ai fondi pensione avvenute attraverso sottoscrizione esplicita del modulo di adesione.

 

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Messaggio n° 2553 del 24-06-2022

Messaggio n° 2553 del 24-06-2022

Segretari comunali e provinciali, al via l’iscrizione per 286 corsisti. Altri 223 in arrivo in autunno

Il Ministero dell’Interno rende noto che a conclusione delle procedure della sessione ordinaria del sesto corso concorso d’accesso alla carriera di segretario comunale “Co.A 6”, il prossimo 1° luglio si procederà all’iscrizione all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di 286 nuovi segretari che hanno conseguito l’abilitazione richiesta per l’iscrizione nella fascia professionale iniziale (Fascia “C”).

A questi, si aggiungeranno, agli inizi dell’autunno prossimo, ulteriori 223 nuovi segretari, non appena terminato il semestre di formazione che attualmente frequentano.

Si comunica, inoltre, che sempre il 1° luglio prossimo sarà pubblicata sul sito dell’Albo segretari all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it la banca dati dei quesiti per le prove preselettive del concorso pubblico per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso “Co.A 2021” finalizzato al conseguimento dell’abilitazione richiesta per l’iscrizione di 345 Segretari comunali nella fascia iniziale (Fascia “C”) dell’Albo. Si ricorda che le suddette prove preselettive si svolgeranno il 20 luglio 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Segretari comunali, i criteri e le modalità per la titolarità in sedi fino a 5000 abitanti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022 il decreto del ministro dell’Interno in data 29 aprile 2022, adottato in attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 12-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, 25, con il quale vengono disciplinati i criteri e le modalità per l’attribuzione ai segretari comunali della fascia iniziale della carriera “C”, abilitati alle sedi di segreteria fino a 3.000 abitanti, della titolarità in sedi singole o convenzionate, tra i 3.001 e i 5000 abitanti.

Il provvedimento ministeriale, a partire dal 2022 e per tutta la durata di realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), mira a supportare i comuni di minore dimensione demografica nell’attuazione degli interventi previsti dai programmi di finanziamento, soprattutto in quelle realtà in cui si sia verificata la vacanza della sede di segreteria o il bando per la sua copertura sia andato deserto.

Il sindaco di un comune avente una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti e il sindaco del comune capofila di una convenzione di segreteria avente una popolazione complessiva compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, possono richiedere al Ministero dell’interno l’autorizzazione a nominare, in qualità di titolare, un segretario iscritto nella fascia professionale C, qualora la procedura di pubblicizzazione della sede, effettuata nei centoventi giorni precedenti all’istanza, sia andata deserta. L’incarico di titolarità del Segretario avrà la durata di sei mesi, prorogabile fino ad un massimo di 12 mesi, previa motivata richiesta del sindaco, con l’attribuzione del conseguente trattamento economico previsto per la sede superiore. Al termine del periodo di incarico autorizzato ai sensi del presente decreto, ove non consegua la titolarità di una sede avente una popolazione fino a 3.000 abitanti, il segretario è collocato in posizione di disponibilità ai sensi dell’art. 101 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A seguito del collocamento in disponibilità al segretario è attribuito il trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.

 

La redazione PERK SOLUTION