Fondo risorse decentrate e risparmi dello straordinario dell’anno precedente

Con l’orientamento applicativo CFL125 l’Aran fornisce chiarimenti in merito al calcolo della voce variabile di costituzione del Fondo risorse decentrate relativa i risparmi dello straordinario dell’anno precedente.

L’Agenzia ricorda che all’art. 79, comma 2, lett. d) del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022, tra le voci di alimentazione del Fondo risorse decentrate, è stata confermata quella relativa alle eventuali somme residue, dell’anno precedente, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.04.1999.

La clausola precisa che si tratta di “somme residue” e che esse vanno “accertate a consuntivo”. Pertanto, l’incremento variabile del Fondo di un dato anno sarà costituito dall’importo che residua dal budget destinato allo straordinario nell’anno precedente. Ad esempio se, a fronte di un budget dello straordinario nell’anno “n-1” pari a 100 risultano corrisposti e pagati per tutto l’anno compensi per lavoro straordinario pari a 90, la somma residua di 10 costituisce incremento del Fondo di parte variabile nell’anno “n”, ai sensi dell’art. 79, comma 2, lett. d).

 

La redazione PERK SOLUTION

I chiarimenti dell’ARAN sulle progressione tra le aree nel comparto delle Funzioni locali

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL 208 chiarisce le differenze e gli elementi comuni tra le progressioni tra le aree a regime ex art. 15 del CCNL 16/11/2022 e le progressioni tra le aree con la procedura transitoria di cui all’art. 13, comma 6 del medesimo CCNL.

La prima differenza concerne i requisiti: nella procedura transitoria (fino al 31/12/2025), i requisiti sono quelli della tabella di C di Corrispondenza allegata al CCNL (titolo di studio + esperienza), che dà la possibilità di candidarsi anche a coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza; nella procedura a regime, i requisiti sono quelli previsti dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001.

La seconda differenza riguarda i criteri selettivi: nella procedura transitoria, i criteri sono quelli previsti dall’art. 13, comma 7, del CCNL 16 novembre 2022 (esperienza, titolo di studio e competenze professionali) e ciascuno di tali criteri deve avere un peso non inferiore al 20%; nella procedura a regime, i criteri sono quelli previsti dall’art. 15 del medesimo CCNL e dal nuovo art. 52, comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001 (valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni di servizio, titoli o competenze professionali, titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno, numero e tipologia degli incarichi rivestiti).

La terza differenza riguarda le relazioni sindacali: nella procedura transitoria, i criteri più specifici che declinano i criteri generali stabiliti dal contratto, nonché i pesi loro attribuiti, sono definiti dalle amministrazioni previo confronto con i sindacati; nella procedura a regime, non è previsto il previo confronto con i sindacati sui criteri.

La quarta differenza riguarda il finanziamento: le progressioni tra le aree effettuate con la procedura transitoria (fino al 31/12/2025) sono finanziate dalle risorse determinate ai sensi dell’art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018, oltreché dalle facoltà assunzionali; quelle effettuate con la procedura a regime sono invece finanziate solo dalle facoltà assunzionali. Si ricorda che l’utilizzo delle facoltà assunzionali per le progressioni tra le aree, sia per le procedure a regime che per le procedure effettuate durante la fase transitoria, è possibile nella misura massima del 50% del fabbisogno. Le risorse di cui all’art. 1, comma 612, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, in quanto risorse attribuite alla contrattazione collettiva il cui utilizzo è limitato alla sola fase transitoria di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, possono invece essere destinate integralmente alle progressioni tra le aree.

Per quanto riguarda gli elementi comuni, in entrambi i casi:

  • vi è una procedura che prevede: un bando, una istanza di ammissione alla procedura da parte del dipendente, un’ammissione alla procedura dopo la verifica dei requisiti, una fase istruttoria per l’attribuzione dei punteggi, un ordine di merito finale tra i candidati in base al quale sono individuati coloro che conseguono la progressione nella nuova area;
  • la progressione deve essere prevista nel piano dei fabbisogni (oggi confluito nel PIAO);
  • occorre garantire che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con le ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all’accesso dall’esterno, in base a quanto previsto dall’art. 52 comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001, in coerenza con i principi, anche di rango costituzionale, che regolano l’accesso alla PA.

 

Emanata la direttiva sulla formazione del personale pubblico

È stata emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione, in occasione del lancio del nuovo portale della formazione Syllabus,  la direttiva sulla formazione del personale pubblico; documento che diventa centrale nel processo di rinnovamento della Pubblica Amministrazione, in linea con gli obiettivi del PNRR, che prevede siano offerti corsi di formazione ad almeno 750mila dipendenti pubblici entro il 2026.

“Qualsiasi organizzazione, per essere al passo con i tempi e rispondere ai mutamenti culturali e tecnologici della società, deve investire sulle competenze attraverso un’adeguata formazione del personale – sottolinea il ministro Zangrillo –. Fare formazione non significa solo dotare i nostri dipendenti delle conoscenze e degli strumenti informatici adeguati. Vuol dire, innanzitutto, garantire un processo di aggiornamento continuo, capace di mettere il personale nelle condizioni di affrontare al meglio le complesse sfide dell’innovazione, in modo che la macchina amministrativa possa continuare a guidare il Paese verso la crescita e lo sviluppo”.

La Direttiva fornisce, in particolare, “indicazioni metodologiche e operative per la pianificazione, la gestione e la valutazione delle attività formative”, considerate uno dei principali strumenti per migliorare la qualità dei servizi a cittadini e imprese, e affidate ai dirigenti, per i quali rappresentano un obiettivo di performance.

Si parte dalle competenze digitali: la Direttiva prevede che entro il 30 giugno 2023 le amministrazioni che non lo hanno ancora fatto aderiscano a Syllabus e che, entro sei mesi dall’iscrizione, forniscano attività di formazione digitale ad almeno il 30% del personale, e poi al 55% entro il 2024 e ad almeno il 75% entro il 2025. Le altre materie su cui viene chiesto ai dipendenti di formarsi sono la transizione ecologica e amministrativa, secondo un’offerta formativa erogata dal Dipartimento della funzione pubblica anche avvalendosi della Sna e di FormezPa. Secondo la Direttiva, inoltre, le Pubbliche Amministrazioni dovranno garantire a ciascun dipendente almeno 24 ore di formazione all’anno, arrivando quindi a circa tre giornate lavorative su base annua da dedicare all’accrescimento delle competenze.

Nuovo è anche l’approccio, in base al quale per il dipendente la formazione è al tempo stesso un diritto e un dovere, da considerare a tutti gli effetti come un’attività lavorativa che impatta sulla carriera, e per le amministrazioni un investimento, e non un costo. La partecipazione ai corsi entra a far parte della valutazione individuale e conta ai fini delle progressioni professionali all’interno della stessa area e tra le aree o qualifiche diverse.

“Si tratta – conclude il ministro Zangrillo – di una vera e propria rivoluzione culturale che conferma l’intenzione del Governo di investire sul capitale umano della Pubblica Amministrazione, facendola diventare più attrattiva agli occhi dei giovani talenti perché fornisce loro chiare prospettive di crescita professionale. Una novità importante nel bel mezzo della stagione di assunzioni che stiamo vivendo, circa 350mila previste per il biennio 2022-2023 tra turn over e nuovi ingressi”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anagrafe digitale dei dipendenti pubblici, in Gazzetta il decreto attuativo

È stato pubblicato in G.U. n. 65 del 17-3-2023 il decreto interministeriale che disciplina il funzionamento dell’Anagrafe dei dipendenti pubblici. Un importante passo in avanti nel censimento digitale di tutti gli appartenenti alla Pubblica amministrazione, che porterà alla creazione del fascicolo digitale del dipendente.

Il decreto contribuisce a raggiungere gli obiettivi della Missione “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” (M1C1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). “L’Anagrafe darà ulteriore impulso al processo di digitalizzazione della PA – sottolinea il ministro Zangrillo –. Si tratta di uno strumento utile per il coordinamento e la verifica delle attività di organizzazione delle amministrazioni, essenziale per una più efficace analisi dei fabbisogni di personale e di programmazione delle assunzioni. Favorirà inoltre i processi di sviluppo delle competenze. A regime, il fascicolo elettronico del dipendente sarà integrato con le informazioni acquisite sul Portale inPA e conterrà le informazioni sul percorso professionale di ogni lavoratore pubblico, dalla formazione alla mobilità”.

L’atto disciplina le modalità di comunicazione dei dati e quelle di funzionamento della nuova Anagrafe digitale, che sarà gestita dal Dipartimento della funzione pubblica (DFP). Sarà costruita, in prima applicazione, a partire dai dati già disponibili con il sistema NoiPA del ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), che garantisce il calcolo dei cedolini di circa 1,9 milioni di dipendenti pubblici e in cui viene prevista un’area dedicata a cui accede il DFP. Per il personale restante, sarà l’INPS a fornire al MEF le informazioni che le amministrazioni trasmettono periodicamente per gli obblighi contributivi, mentre altri soggetti informatori saranno individuati con specifiche convenzioni.

Il testo – dando attuazione all’art. 34-ter del Dlgs n. 165/2001, introdotto con il decreto-legge n. 17/2022 – prevede una prima fase di sperimentazione, di almeno sei mesi, e disciplina le tipologie di informazioni che formeranno l’Anagrafe dei dipendenti pubblici: dati anagrafici, stato giuridico e trattamento economico, relativi sia al personale dipendente a tempo indeterminato che a quello a tempo determinato. I dati anagrafici riguardano, in particolare: il codice fiscale; l’indirizzo e-mail “aziendale”; il numero di telefono della postazione in ufficio; la cittadinanza; lo stato civile; la residenza; il titolo di studio; l’eventuale iscrizione ad albo professionale. Sul piano del rapporto di lavoro, l’Anagrafe conterrà: la data di nomina nell’incarico in essere; l’amministrazione di appartenenza; la qualifica; l’unità organizzativa; la sede di lavoro; la modalità di assunzione (concorso, mobilità obbligatoria o volontaria); il tipo di impiego (tempo pieno o part-time e se, nel caso, determinato); gli eventuali incarichi conferiti; l’anzianità di servizio; l’eventuale data di cessazione del rapporto e l’eventuale percentuale di invalidità o assistenza a familiari.

Attenzione è riservata alla privacy: i dati presenti in Anagrafe saranno trattati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e saranno utilizzati da MEF e DFP in forma aggregata per l’analisi e la reportistica. L’utilizzo dei dati sarà comunque limitato allo svolgimento dei compiti istituzionali del DFP, quali reclutamento e concorsi, gestione della mobilità e gestione degli incarichi (Fonte Funzione Pubblica).

 

La redazione PERK SOLUTION

Il quaderno operativo ANCI sul sistema di classificazione del personale

Anci ha pubblicato un quaderno operativo sul nuovo sistema di classificazione del personale alla luce del nuovo ordinamento professionale.

Il Titolo III del CCNL 16 novembre 2022, relativo al personale del comparto Funzioni enti locali, triennio 2019-2021, dal 1° aprile 2023 disciplina l’Ordinamento professionale dei dipendenti delle amministrazioni locali, con l’obiettivo di rafforzare l’organizzazione e l’azione amministrativa, dando risposte alle richieste di fabbisogni di
nuove professionalità e competenze e all’esigenza di valorizzare le competenze dimostrate dai dipendenti. Per effetto dell’art. 13, c. 2, del CCNL 2019-2021, il personale in servizio al 1° aprile 2023 è «inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione). Per Anci, la riclassificazione opera automaticamente e si ritiene non necessiti, in quanto tale, della stipulazione di nuovi contratti di lavoro individuali. Il rapporto di lavoro del personale già in servizio prosegue, dunque, senza soluzione di continuità.

Qualora a seguito dell’applicazione del sistema vi sia l’attribuzione ad un dipendente di un nuovo profilo professionale coerentemente con quanto disposto dallo stesso CCNL ed in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell’Ente – la possibilità di reimpiego in profili professionali equivalenti rappresenta il legittimo esercizio del potere dello ius variandi da parte del datore di lavoro pubblico – occorre considerare che il profilo professionale è un elemento essenziale del contratto individuale di lavoro. Pertanto, il contratto può essere oggetto di un aggiornamento formale (ed in questo caso può essere utilizzato uno schema di contratto come quello allegato al Quaderno) oppure, se il profilo cambia soltanto nominalmente – accedendo cioè ad una
interpretazione meno formalmente rigorosa – può essere valutato di trasmettere al soggetto interessato (e di inserire nel fascicolo individuale) la disposizione organizzativa di approvazione del nuovo mansionario e di attribuzione del nuovo profilo, acquisendo la controfirma del dipendente sulla comunicazione inviata (vedasi al riguardo la proposta allegata).

All’interno del Quaderno sono disponibili schemi di atti e utili spunti orientativi in merito ad alcuni pareri già resi da ARAN su qualche istituto del nuovo ordinamento professionale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aran, orientamenti applicativi relativi alla disciplina delle Progressioni tra le aree

Sono stati pubblicati gli orientamenti applicativi condivisi tra Aran – Dipartimento Funzione pubblica – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato relativi alla disciplina delle Progressioni tra le aree, contenuta nel CCNL Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022.

Qual è il consumo di budget nel caso di progressione tra le aree di cui all’art. 13, comma 6 del CCNL 16.11.2022 da imputare allo 0,55 % del ms. 2018?
In caso di progressione tra le aree di cui all’art. 13, comma 6 del CCNL 16.11.2022, il consumo di risorse da imputare allo 0,55% del monte salari 2018 è dato dalla differenza tra i valori annuali di stipendio tabellare + quota dell’indennità di comparto a carico del bilancio dell’area di destinazione e stipendio tabellare + quota dell’indennità di comparto a carico del bilancio dell’area di appartenenza. Si ricorda che, in base al nuovo contratto, i valori dello stipendio tabellare vanno assunti nei nuovi importi annuali (ricalcolati su 13 mensilità) previsti dalla tabella G allegata al CCNL. I valori dell’indennità di comparto a carico del bilancio restano, invece, quelli di cui alla tabella D, colonna 1 del CCNL 22/1/2004 (ricalcolati su base annua per 12 mensilità, ovviamente tenendo conto delle corrispondenze tra precedenti categorie e nuove aree), dal momento che i CCNL successivi non ne hanno previsto la rivalutazione.

Quali sono le differenze e gli elementi comuni tra le progressioni tra le aree a regime ex art. 15 del CCNL 16/11/2022 e le progressioni tra le aree con la procedura transitoria di cui all’art. 13, comma 6 del medesimo CCNL?
1) DIFFERENZE
La prima differenza concerne i requisiti: nella procedura transitoria (fino al 31/12/2025), i requisiti sono quelli della tabella di C di Corrispondenza allegata al CCNL (titolo di studio + esperienza), che dà la possibilità di candidarsi anche a coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza; nella procedura a regime, i requisiti sono quelli previsti dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001.
La seconda differenza riguarda i criteri selettivi: nella procedura transitoria, i criteri sono quelli previsti dall’art. 13, comma 7, del CCNL 16 novembre 2022 (esperienza, titolo di studio e competenze professionali) e ciascuno di tali criteri deve avere un peso non inferiore al 20%; nella procedura a regime, i criteri sono quelli previsti dall’art. 15 del medesimo CCNL e dal nuovo art. 52, comma 1- bis del d. lgs. n. 165/2001 (valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni di servizio, titoli o competenze professionali, titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno, numero e tipologia degli incarichi rivestiti).
La terza differenza riguarda le relazioni sindacali: nella procedura transitoria, i criteri più specifici che declinano i criteri generali stabiliti dal contratto, nonché i pesi loro attribuiti, sono definiti dalle amministrazioni previo confronto con i sindacati; nella procedura a regime, non è previsto il previo confronto con i sindacati sui criteri. La quarta differenza riguarda il finanziamento: le progressioni tra le aree effettuate con la procedura transitoria (fino al 31/12/2025) sono finanziate dalle risorse determinate ai sensi dell’art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018, oltreché dalle facoltà assunzionali; quelle effettuate con la procedura a regime sono invece finanziate solo dalle facoltà assunzionali. Si ricorda che l’utilizzo delle facoltà assunzionali per le progressioni tra le aree, sia per le procedure a regime che per le procedure effettuate durante la fase transitoria, è possibile nella misura massima del 50% del fabbisogno. Le risorse di cui all’art. 1, comma 612, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, in quanto risorse attribuite alla contrattazione collettiva il cui utilizzo è limitato alla sola fase transitoria di prima
applicazione del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, possono invece essere destinate integralmente alle progressioni tra le aree.

2) ELEMENTI COMUNI
In entrambi i casi:
• vi è una procedura che prevede: un bando, una istanza di ammissione alla procedura da parte del dipendente, un’ammissione alla procedura dopo la verifica dei requisiti, una fase istruttoria per l’attribuzione dei punteggi, un ordine di merito finale tra i candidati in base al quale sono individuati coloro che conseguono la progressione nella nuova area;
• la progressione deve essere prevista nel piano dei fabbisogni (oggi confluito nel PIAO);
• occorre garantire che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con le ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all’accesso dall’esterno, in base a quanto previsto dall’art. 52 comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001, in coerenza con i principi, anche di rango costituzionale, che regolano l’accesso alla PA.

 

La redazione PERK SOLUTION

Impossibile assumere personale dipendente in deroga ai vincoli di limiti di spesa ex comma 557

L’Ente è tenuto a programmare i propri fabbisogni assunzionali nel rispetto della normativa vigente, adottando azioni, da modulare nell’ambito della propria autonomia, tali da assicurare il contenimento della spesa di personale entro i limiti recati dalle disposizioni di cui agli artt. 557 e seguenti, della legge n. 296/2006. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 81/2023.

Nel caso di specie, il Comune istante rappresenta che – dovendosi provvedere ad assicurare in via immediata la regolare apertura dei servizi d’anagrafe nonché rinforzare la dotazione organica dell’ufficio tecnico, evidentemente sotto dimensionato, e nominare un Segretario Comunale titolare, già informalmente individuato in un vincitore di recente concorso – è costretto ad attuare un provvedimento che comporta il superamento del limite di spesa ex comma 557 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Trattasi di necessità oggettivamente inderogabili, la cui mancata risoluzione comporterebbe la chiusura di un importante servizio pubblico (anagrafe), l’impossibilità da parte dell’ufficio tecnico di supportare la realizzazione dei programmi di investimento e la completa mancanza di supporto giuridico-ammnistrativo a servizio dell’ente.

La Sezione ricorda che l’obbligo di contenimento della spesa di personale permane, a carico degli enti territoriali (…) secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013” (Sezione delle autonomie n. 16/2016/QMIG), non essendo ammissibile “che la sterilizzazione degli effetti della stessa, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, possa essere ricavata in via interpretativa dal sistema”.

La novella normativa in materia di capacità assunzionali degli enti territoriali, di cui all’art. 33, co. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e dal decreto attuativo 17 marzo 2022, non ha sospeso la vigenza – quindi non è dettata in sostituzione – della disciplina di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, cc. 557 ss, legge n. 296/2006, e ciò è chiaramente desumibile dall’art. 7 del decreto 17 marzo 2020 che prevede una deroga esplicita riservata alla “maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5” del decreto stesso (quindi per i Comuni “sotto soglia”), in quanto essa “non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Tale circostanza non può che confermare la valenza precettiva del principio generale di contenimento della spesa di personale dettato dall’art. 557, legge n. 296/2006 (cfr. Sezione delle autonomie. n. 16/2016/QMIG) che non può essere pretermesso se non nei casi di espresse previsioni legislative per specifiche finalità e in relazione a particolari fattispecie, fatte salve le eventuali ipotesi di neutralità finanziaria sul bilancio dell’ente, che si realizzano laddove si consegua la sterilizzazione dell’impatto della spesa sulla contabilità dell’ente attraverso la completa copertura della stessa con finanziamenti provenienti da fonti esterne (fondi europei o privati).

 

La redazione PERK SOLUTION

Parità di genere, Piao e silenzio-assenso, avviata consultazione pubblica

È stata avviata la consultazione pubblica sulla proposta di Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione 2023-2024 (Piano biennale VIR 2023-2024). Il documento raccoglie l’elenco degli atti su cui il Ministro per la pubblica amministrazione intende concentrare nei prossimi due anni le verifiche sull’impatto delle norme adottate, anche al fine di valutare eventuali revisioni.

Gli interventi selezionati per la verifica di impatto della regolamentazione, VIR appunto, sono in particolare tre:

  • l’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (cosiddetto DL PNRR 2), finalizzato al rafforzamento dell’impegno a favore dell’equilibrio di genere, che le amministrazioni devono perseguire nell’individuare misure che attribuiscano vantaggi specifici o che evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato;
  • l’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (cosiddetto DL Reclutamento) e DM 30 giugno 2022, n. 132, che ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), semplificando la disciplina degli atti di programmazione nella pubblica amministrazione, i piani della performance, dei fabbisogni del personale, della parità di genere, del lavoro agile e dell’anticorruzione;
  • l’articolo 62 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto primo DL PNRR), che ha modificato l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendo, nei casi di formazione del silenzio assenso, l’obbligo per l’amministrazione di rilasciare in via telematica, su richiesta del privato, un’attestazione dell’intervenuto accoglimento della domanda entro dieci giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine, l’attestazione dell’amministrazione può essere sostituita da una autodichiarazione del privato.
    Come partecipare

Dal 3 marzo, e fino al 31 marzo 2023, chiunque può partecipare inviando all’indirizzo e-mail semplice.consultazioni@governo.it commenti sugli atti inseriti nella proposta e sui criteri utilizzati per la loro individuazione, nonché proposte di ulteriori atti da includere nel piano, segnalando eventuali difficoltà riscontrate, prassi particolari, incongruenze, necessità di coordinamento o effetti non previsti.

Le osservazioni e le proposte pertinenti all’oggetto della consultazione, rese in forma non anonima, contribuiranno alla formulazione del testo definitivo del Piano biennale VIR 2023-2024. I contributi pervenuti, senza obbligo di riscontro da parte dell’Amministrazione, non costituiscono vincolo per l’istruttoria normativa. Salvo diversa ed esplicita richiesta degli autori, e sempre che non sussistano ragioni di riservatezza, i contributi pervenuti saranno pubblicati sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

Incentivi funzioni tecniche: possibile procedere alla liquidazione anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 53/2023, fornisce chiarimenti in merito alle corrette modalità di costituzione e distribuzione del fondo per gli incentivi tecnici previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, il Comune istante ha chiesto di sapere se:
– la formalizzazione del gruppo di lavoro, prima dello svolgimento delle attività/fase oggetto di incentivo (quindi prima dello svolgimento dell’attività di progettazione, gara etc.), costituisca presupposto di legittimità per l’erogazione dello stesso, oppure, stante il silenzio della legge e del regolamento comunale, il RUP, attestando analiticamente, sotto la propria responsabilità, l’avvenuto svolgimento delle attività incentivabili, possa procedere a liquidare gli incentivi anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro;
– sia possibile prevedere una liquidazione della fase esecutiva “per step”, ad esempio al termine di ogni esercizio (con adeguamento proporzionale), nel presupposto che il servizio viene comunque reso alla comunità durante tutta la vigenza del contratto di appalto (e non solo al termine, come per l’opera pubblica);
– dalla lettera dell’art. 113, co. 4 d.lgs. n. 50/2016, sia possibile trarre il corretto comportamento da adottare in caso di opera pubblica finanziata in parte da entrate vincolate ed in parte da fondi comunali.

La Sezione evidenzia che la formalizzazione del gruppo di lavoro prima dello svolgimento delle attività oggetto di incentivo non costituisce presupposto di legittimità. Se il dirigente o il responsabile del servizio preposto alla struttura competente attestino, sotto la propria responsabilità, l’avvenuto svolgimento delle attività previste dalla norma e suscettibili di incentivazione, si potrà procedere alla liquidazione degli incentivi anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro. Alla luce di ciò, ai fini della corresponsione dell’incentivo, appare irrilevante l’individuazione, in un esatto momento temporale, del gruppo di lavoro deputato allo svolgimento delle attività incentivabili. Prevale, di converso, l’elemento dell’effettivo svolgimento delle attività incentivabili previste dal comma 3 dell’art. 113 d.lgs. n. 50/2016.

Nelle ipotesi di contratti di appalto per servizi e forniture in corso di svolgimento, appare preclusa la possibilità di prevedere una liquidazione della fase esecutiva “per step”. Nelle ipotesi, invece, di opera pubblica finanziata in parte da entrate vincolate e in parte da fondi comunali, la Sezione propende per un’interpretazione restrittiva della lettera della norma, che è esclude la possibilità per l’ente di destinare il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell’art. 113 all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l’innovazione. Ciò che rileva è il principio secondo cui, in presenza di un vincolo di destinazione impresso da ente terzo, il medesimo regime di esclusione va esteso a tutte le risorse coinvolte nella realizzazione dell’opera.

 

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Avviato il tavolo di contrattazione collettiva integrativa decentrata dei segretari comunali e provinciali

Avviato al Viminale il tavolo di contrattazione collettiva integrativa decentrata dei segretari comunali e provinciali.

Alla riunione hanno partecipato il prefetto Claudio Sgaraglia, capo del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, rappresentanti di Anci e Upi e referenti delle organizzazioni sindacali Unscp, Fedir – Dipartimento Segretari, Fedirets sez. Direts area Direl, Cgil, Cisl e Uil.

Tra i numerosi temi discussi – riguardanti le materie di cui all’art. 99 del Ccnl dell’Area Funzioni locali del 17 dicembre 2020 – particolare attenzione è stata dedicata alla maggiorazione della retribuzione di posizione, al trattamento economico per le reggenze o supplenze, alla riclassificazione delle sedi e alla definizione delle modalità di versamento dei contributi sindacali.

Il Sottosegretario Ferro, nel comunicare che saranno a breve calendarizzati nuovi incontri del tavolo, ha rinnovato la disponibilità del Ministero dell’Interno ad intraprendere un percorso condiviso di lavoro (Fonte Min. Interno).

 

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