Impossibile assumere personale dipendente in deroga ai vincoli di limiti di spesa ex comma 557

L’Ente è tenuto a programmare i propri fabbisogni assunzionali nel rispetto della normativa vigente, adottando azioni, da modulare nell’ambito della propria autonomia, tali da assicurare il contenimento della spesa di personale entro i limiti recati dalle disposizioni di cui agli artt. 557 e seguenti, della legge n. 296/2006. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 81/2023.

Nel caso di specie, il Comune istante rappresenta che – dovendosi provvedere ad assicurare in via immediata la regolare apertura dei servizi d’anagrafe nonché rinforzare la dotazione organica dell’ufficio tecnico, evidentemente sotto dimensionato, e nominare un Segretario Comunale titolare, già informalmente individuato in un vincitore di recente concorso – è costretto ad attuare un provvedimento che comporta il superamento del limite di spesa ex comma 557 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Trattasi di necessità oggettivamente inderogabili, la cui mancata risoluzione comporterebbe la chiusura di un importante servizio pubblico (anagrafe), l’impossibilità da parte dell’ufficio tecnico di supportare la realizzazione dei programmi di investimento e la completa mancanza di supporto giuridico-ammnistrativo a servizio dell’ente.

La Sezione ricorda che l’obbligo di contenimento della spesa di personale permane, a carico degli enti territoriali (…) secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013” (Sezione delle autonomie n. 16/2016/QMIG), non essendo ammissibile “che la sterilizzazione degli effetti della stessa, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, possa essere ricavata in via interpretativa dal sistema”.

La novella normativa in materia di capacità assunzionali degli enti territoriali, di cui all’art. 33, co. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e dal decreto attuativo 17 marzo 2022, non ha sospeso la vigenza – quindi non è dettata in sostituzione – della disciplina di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, cc. 557 ss, legge n. 296/2006, e ciò è chiaramente desumibile dall’art. 7 del decreto 17 marzo 2020 che prevede una deroga esplicita riservata alla “maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5” del decreto stesso (quindi per i Comuni “sotto soglia”), in quanto essa “non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Tale circostanza non può che confermare la valenza precettiva del principio generale di contenimento della spesa di personale dettato dall’art. 557, legge n. 296/2006 (cfr. Sezione delle autonomie. n. 16/2016/QMIG) che non può essere pretermesso se non nei casi di espresse previsioni legislative per specifiche finalità e in relazione a particolari fattispecie, fatte salve le eventuali ipotesi di neutralità finanziaria sul bilancio dell’ente, che si realizzano laddove si consegua la sterilizzazione dell’impatto della spesa sulla contabilità dell’ente attraverso la completa copertura della stessa con finanziamenti provenienti da fonti esterne (fondi europei o privati).

 

La redazione PERK SOLUTION

Parità di genere, Piao e silenzio-assenso, avviata consultazione pubblica

È stata avviata la consultazione pubblica sulla proposta di Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione 2023-2024 (Piano biennale VIR 2023-2024). Il documento raccoglie l’elenco degli atti su cui il Ministro per la pubblica amministrazione intende concentrare nei prossimi due anni le verifiche sull’impatto delle norme adottate, anche al fine di valutare eventuali revisioni.

Gli interventi selezionati per la verifica di impatto della regolamentazione, VIR appunto, sono in particolare tre:

  • l’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (cosiddetto DL PNRR 2), finalizzato al rafforzamento dell’impegno a favore dell’equilibrio di genere, che le amministrazioni devono perseguire nell’individuare misure che attribuiscano vantaggi specifici o che evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato;
  • l’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (cosiddetto DL Reclutamento) e DM 30 giugno 2022, n. 132, che ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), semplificando la disciplina degli atti di programmazione nella pubblica amministrazione, i piani della performance, dei fabbisogni del personale, della parità di genere, del lavoro agile e dell’anticorruzione;
  • l’articolo 62 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto primo DL PNRR), che ha modificato l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendo, nei casi di formazione del silenzio assenso, l’obbligo per l’amministrazione di rilasciare in via telematica, su richiesta del privato, un’attestazione dell’intervenuto accoglimento della domanda entro dieci giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine, l’attestazione dell’amministrazione può essere sostituita da una autodichiarazione del privato.
    Come partecipare

Dal 3 marzo, e fino al 31 marzo 2023, chiunque può partecipare inviando all’indirizzo e-mail semplice.consultazioni@governo.it commenti sugli atti inseriti nella proposta e sui criteri utilizzati per la loro individuazione, nonché proposte di ulteriori atti da includere nel piano, segnalando eventuali difficoltà riscontrate, prassi particolari, incongruenze, necessità di coordinamento o effetti non previsti.

Le osservazioni e le proposte pertinenti all’oggetto della consultazione, rese in forma non anonima, contribuiranno alla formulazione del testo definitivo del Piano biennale VIR 2023-2024. I contributi pervenuti, senza obbligo di riscontro da parte dell’Amministrazione, non costituiscono vincolo per l’istruttoria normativa. Salvo diversa ed esplicita richiesta degli autori, e sempre che non sussistano ragioni di riservatezza, i contributi pervenuti saranno pubblicati sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

Incentivi funzioni tecniche: possibile procedere alla liquidazione anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 53/2023, fornisce chiarimenti in merito alle corrette modalità di costituzione e distribuzione del fondo per gli incentivi tecnici previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, il Comune istante ha chiesto di sapere se:
– la formalizzazione del gruppo di lavoro, prima dello svolgimento delle attività/fase oggetto di incentivo (quindi prima dello svolgimento dell’attività di progettazione, gara etc.), costituisca presupposto di legittimità per l’erogazione dello stesso, oppure, stante il silenzio della legge e del regolamento comunale, il RUP, attestando analiticamente, sotto la propria responsabilità, l’avvenuto svolgimento delle attività incentivabili, possa procedere a liquidare gli incentivi anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro;
– sia possibile prevedere una liquidazione della fase esecutiva “per step”, ad esempio al termine di ogni esercizio (con adeguamento proporzionale), nel presupposto che il servizio viene comunque reso alla comunità durante tutta la vigenza del contratto di appalto (e non solo al termine, come per l’opera pubblica);
– dalla lettera dell’art. 113, co. 4 d.lgs. n. 50/2016, sia possibile trarre il corretto comportamento da adottare in caso di opera pubblica finanziata in parte da entrate vincolate ed in parte da fondi comunali.

La Sezione evidenzia che la formalizzazione del gruppo di lavoro prima dello svolgimento delle attività oggetto di incentivo non costituisce presupposto di legittimità. Se il dirigente o il responsabile del servizio preposto alla struttura competente attestino, sotto la propria responsabilità, l’avvenuto svolgimento delle attività previste dalla norma e suscettibili di incentivazione, si potrà procedere alla liquidazione degli incentivi anche per attività svolte prima della costituzione del gruppo di lavoro. Alla luce di ciò, ai fini della corresponsione dell’incentivo, appare irrilevante l’individuazione, in un esatto momento temporale, del gruppo di lavoro deputato allo svolgimento delle attività incentivabili. Prevale, di converso, l’elemento dell’effettivo svolgimento delle attività incentivabili previste dal comma 3 dell’art. 113 d.lgs. n. 50/2016.

Nelle ipotesi di contratti di appalto per servizi e forniture in corso di svolgimento, appare preclusa la possibilità di prevedere una liquidazione della fase esecutiva “per step”. Nelle ipotesi, invece, di opera pubblica finanziata in parte da entrate vincolate e in parte da fondi comunali, la Sezione propende per un’interpretazione restrittiva della lettera della norma, che è esclude la possibilità per l’ente di destinare il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell’art. 113 all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l’innovazione. Ciò che rileva è il principio secondo cui, in presenza di un vincolo di destinazione impresso da ente terzo, il medesimo regime di esclusione va esteso a tutte le risorse coinvolte nella realizzazione dell’opera.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Avviato il tavolo di contrattazione collettiva integrativa decentrata dei segretari comunali e provinciali

Avviato al Viminale il tavolo di contrattazione collettiva integrativa decentrata dei segretari comunali e provinciali.

Alla riunione hanno partecipato il prefetto Claudio Sgaraglia, capo del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, rappresentanti di Anci e Upi e referenti delle organizzazioni sindacali Unscp, Fedir – Dipartimento Segretari, Fedirets sez. Direts area Direl, Cgil, Cisl e Uil.

Tra i numerosi temi discussi – riguardanti le materie di cui all’art. 99 del Ccnl dell’Area Funzioni locali del 17 dicembre 2020 – particolare attenzione è stata dedicata alla maggiorazione della retribuzione di posizione, al trattamento economico per le reggenze o supplenze, alla riclassificazione delle sedi e alla definizione delle modalità di versamento dei contributi sindacali.

Il Sottosegretario Ferro, nel comunicare che saranno a breve calendarizzati nuovi incontri del tavolo, ha rinnovato la disponibilità del Ministero dell’Interno ad intraprendere un percorso condiviso di lavoro (Fonte Min. Interno).

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Quaderno Anci sul PIAO. Linee di indirizzo, schemi e modelli per la sua attuazione

Anci ha pubblicato sul proprio sito istituzione il quaderno operativo che fornisce un quadro aggiornato sulla normativa di riferimento, sulle note e modulistiche e sulle linee guida che regolano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO),  documento unico di programmazione della pubblica amministrazione, introdotto nel 2021, che ha lo scopo di riunire e semplificare gli adempimenti a carico degli enti ispirato ad una logica integrata.

Il Quaderno Anci, redatto dalle aree Affari istituzionali e delle Risorse umane dell’Anci, entra in tutte le caratteristiche di questo importante strumento di programmazione: dall’orientamento delle performance alla costruzione di procedure semplificate, dal miglioramento del management amministrativo all’implementazione dei sistemi informativi evoluti. Il documento, inoltre, fornisce tutta una serie di tappe legate al PIAO, come i termini per l’approvazione del Piano (e le eventuali sanzioni per inadempienza) e gli adempimenti successivi alla sua adozione. Altra parte importante contenuta del Quaderno riguarda gli allegati, che riportano, tra gli altri, lo schema di delibera per l’adozione, lo schema di decreto sindacale di adozione e lo schema sulle attività e l’organizzazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Responsabilità erariale per il Sindaco in caso di revoca illegittima di una posizione organizzativa

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Sicilia, con sentenza n. 89/2023, ha riconosciuto la responsabilità amministrativa del Sindaco, con conseguente risarcimento del danno causato al Comune, per la revoca illegittima di una posizione organizzativa e con essa della retribuzione (danno patrimoniale) e del prestigio professionale (danno non patrimoniale) sotteso all’incarico.

L’illiceità della condotta è insita nell’adozione da parte del Sindaco dell’atto di revoca della posizione organizzativa in precedenza conferito alla dipendente, atto da reputarsi certamente illegittimo, stante la sua contrarietà quale atto datoriale ai principi di lealtà e correttezza e alle disposizioni pattizie in materia cui avrebbe dovuto conformarsi, e dunque contrario, per tale motivo, ai doveri di ufficio incombenti sul titolare della carica di Sindaco e datore di lavoro. Nel caso di specie, l’atto di revoca è stato adottato al di fuori dei presupposti di legge, ossia senza che ricorressero “i mutamenti organizzativi” o lo “specifico accertamento di risultati negativi” – costituenti le eventuali ipotesi di giusta causa della revoca alla stregua della disciplina contrattuale (art. 9, comma 3, del CCNL 31 marzo 1999) cui la parte datoriale deve conformarsi – ed ancora senza alcuna motivazione in relazione a tali presupposti legittimanti e senza alcun rispetto della garanzia del contraddittorio, garanzia espressamente prevista dalla suddetta fonte (art. 9, c. 4, del citato CCNL) nell’ipotesi in cui si intenda contestare una valutazione negativa.

La Sezione ricorda che la disposizione contrattuale recante la disciplina del Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative(art. 9, del CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali per il personale non dirigente del 31.3.1999, così rubricato) consente espressamente la revoca dell’incarico di posizione organizzativa, prima della scadenza, con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi ovvero per motivi soggettivi riconducibili allo specifico accertamento di risultati negativi (co. 3). ll successivo comma dispone che, in tal caso, deve essere attivata una procedura di contestazione, prima della definitiva formalizzazione della valutazione non positiva, per garantire il necessario contraddittorio sulle contestazioni e consentire al dipendente di fornire le proprie valutazioni e di eventualmente avvalersi dell’assistenza di un’organizzazione sindacale (art. 9, co. 4).

Il potere discrezionale del datore di lavoro pubblico non deve essere inteso come potere autoritativo, tale da degradare ad interesse legittimo la posizione soggettiva del pubblico dipendente o di porlo in condizione di mera soggezione al potere datoriale, tanto più quando dalla scelta si passi alla revoca.

La ratio della disposizione contrattuale citata, nel prevedere la revoca con atto scritto e motivato, nonché la procedimentalizzazione delle contestazioni circa i risultati negativi, è evidentemente quella di porre il dipendente in condizione di comprendere le ragioni per le quali la posizione organizzativa è stata revocata e di valutare se il potere discrezionale del datore sia stato esercitato in una delle fattispecie previste dalle parti collettive; la motivazione, quindi, si modella diversamente a seconda delle diverse ipotesi che giustificano la revoca e, quindi, se per la violazione delle direttive occorre l’indicazione degli ordini violati, per i risultati negativi la menzione dei dati dai quali il giudizio è stato tratto, per la modifica organizzativa il richiamo ai provvedimenti che quella riorganizzazione hanno attuato, per la sanzione disciplinare è sufficiente la menzione del provvedimento con il quale la stessa è stata irrogata.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Milleproroghe, Enti in dissesto finanziario: Assunzioni di personale anche in esercizio provvisorio

Il ddl n. 452 di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dal Senato dispone all’art. 1, comma 22-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all’approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e autorizzate per l’anno 2022, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Programmazione del fabbisogno del personale fra PIAO e DUP: i chiarimenti di Arconet nella nuova FAQ

Con la FAQ n. 51 del 16 febbraio 2023, la Commissione Arconet fornisce chiarimenti in merito al fatto che la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale sia determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

FAQ 51: A seguito dell’inserimento del piano dei fabbisogni del personale nel PIAO, previsto dall’art. 6 del decreto-legge n. 80/2021, gli stanziamenti del bilancio di previsione degli enti locali riguardanti la spesa del personale devono essere predisposti  sulla base dell’ultimo PIAO approvato o sulla base del DUP o della nota di aggiornamento al DUP?

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021, è uno strumento di programmazione adottato al termine del ciclo della programmazione finanziaria previsto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011. Al riguardo, si richiamano:

  • l’articolo 8, comma 1, del DM 30 giugno 2022, n. 132 che descrive il rapporto tra il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e i documenti di programmazione finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che “ il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto”;
  • l’art. 7 del medesimo decreto il quale prevede che il PIAO è adottato entro il 31 gennaio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data e il successivo art. 8 comma 2, il quale precisa che “ in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”.
    Ciò premesso, nel corso di ciascun esercizio, gli enti locali avviano il ciclo della programmazione relativo al triennio successivo, approvando il DUP, la nota di aggiornamento al DUP, il bilancio di previsione e il PEG. In coerenza con il quadro finanziario definito da tali documenti, per ciascun triennio di programmazione, il PIAO è adottato entro il 31 gennaio di ogni anno o, in caso di rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione, entro i 30 giorni successivi all’approvazione di tale documento contabile.

Ad esempio, gli enti locali che non si avvalsi delle facoltà di rinvio, nel corso del 2022 hanno approvato il DUP 2023-2025, la nota di aggiornamento al DUP 2023-2025, il bilancio di previsione 2023 – 2025 e il PEG 2023-2025. Sulla base del quadro di programmazione definito da tali documenti nell’anno successivo è approvato il PIAO 2023-2025.

Risulta pertanto evidente che in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali non possono determinare gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale sulla base del Piano dei fabbisogni di personale previsto nell’ultimo PIAO approvato, riguardante il precedente ciclo di programmazione, ma devono tenere conto degli indirizzi strategici e delle indicazioni riguardanti la spesa di personale previsti nel DUP e nella eventuale nota di aggiornamento al DUP relativi al medesimo triennio cui il bilancio si riferisce.

Al fine di adeguare la disciplina del DUP all’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, la Commissione Arconet ha predisposto lo schema del DM, di aggiornamento dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, per prevedere che la Parte 2 della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: possibile adottare un PIAO provvisorio prima dell’approvazione del bilancio di previsione

La Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 48/2023, ammette la possibilità di approvare un PIAO provvisorio nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio.

Nel caso di specie, il Comune istante ha rappresentato il seguente dubbio interpretativo:  “se, in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione e, conseguentemente, di quello per l’approvazione del PIAO, per applicare l’art. 3 del d.l. 80/2021 sia comunque consentito agli enti locali – nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle regole di cui all’art. 163 del Tuel per l’assunzione degli impegni di spesa in esercizio provvisorio – procedere alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile di cui alla richiamata norma, provvedendo ad aggiornare – nelle more dell’approvazione del bilancio e del PIAO – la sola sotto-sezione 3.3 del PIAO destinata alla programmazione dei fabbisogni di personale, ovvero, nel caso dovesse prevalere la tesi secondo la quale il PIAO deve essere approvato come strumento integrato in cui i piani in esso assorbiti sono coordinati e orientati al valore pubblico, se sia consentito -valorizzando le disposizioni dell’art. 5, comma 1 ter del d.lgs 150/2009, che non sono state abrogate dalla normativa sopravvenuta – approvare un PIAO provvisorio, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio”.

La Sezione ricorda, preliminarmente, come il PIAO costituisca una rilevante innovazione introdotta dall’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, allo scopo «di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni (ad esempio, il piano triennale dei fabbisogni, il piano della performance, il piano di prevenzione della corruzione ed il piano organizzativo del lavoro agile), racchiudendoli in un unico atto».  In fase di esercizio provvisorio, l’impossibilità di assumere a cui allude il Comune discende dalla indisponibilità, in tale arco temporale, di un Piano triennale dei fabbisogni di personale aggiornato che contempli le assunzioni che si intendono effettuare nell’esercizio in corso. Del resto, come affermato dalla giurisprudenza contabile, «Il combinato disposto del citato art. 6 con il successivo art. 35, comma 4, del d. lgs. 165/2001 e s.m.i. – a mente del quale tutte le “determinazioni relative all’avvio delle procedure di reclutamento sono adottate (…) sulla base del piano triennale dei fabbisogni” – attribuisce, infatti, a tale provvedimento la natura di condicio sine qua non per ogni eventuale procedura assunzionale di personale nella pubblica amministrazione, indipendentemente dalle modalità di acquisizione» (Sez. Contr. Veneto, deliberazione n. 113/2019/PAR).

La norma istitutiva del PIAO rimarca l’attitudine dello stesso a configurarsi, non già quale mera sommatoria espositiva di atti o provvedimenti di natura programmatica, bensì quale documento unico, finalizzato a compendiare, in una logica organica e coordinata, i molteplici contenuti ad esso assegnati. I criteri in materia di redazione e adozione del PIAO, ai quali le amministrazioni sono tenute a conformarsi, non paiono in sintonia con una procedura, come quella delineata dall’Ente, orientata a realizzare una approvazione per “stralci” del citato documento ovvero una sua non meglio precisata “formazione progressiva”. La Sezione ritiene, invece, condivisibile l’opzione dell’ente relativa alla possibilità di approvare un PIAO provvisorio, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio».

Nel merito, la Corte dei conti ha costantemente sottolineato l’importanza della tempestività nella adozione degli atti di programmazione da parte degli enti locali ai fini del corretto esplicarsi del ciclo del bilancio, non mancando di segnalare gli effetti deleteri e le situazioni di rischio legate al protrarsi dell’esercizio provvisorio (cfr., Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 2/SEZAUT/2022/INPR; n. 14/SEZAUT/2017/INPR; n. 9/SEZAUT/2016/INPR; n. 18/SEZAUT/2014/INPR e n. 23/SEZAUT/2013/INPR). In particolare, con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2014/INPR, la Sezione delle Autonomie, dopo aver rappresentato le implicazioni negative derivanti dal reiterato slittamento del termine per l’approvazione del bilancio preventivo, ha espresso «la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione. E’ quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio “al buio”, carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo».

Tali principi sono stati poi ribaditi, nel tempo, dalle Sezioni regionali di controllo focalizzando l’attenzione sulla loro concreta attuazione soprattutto con riferimento al ciclo di gestione della performance, in considerazione sia della centralità che, rispetto a tale processo, riveste la tempestiva definizione e assegnazione di obiettivi pur nelle more del bilancio di previsione (a garanzia del buon andamento delle attività nonché ai fini della successiva distribuzione delle risorse incentivanti), sia del disposto di cui all’art. 5, comma 1-ter del d.lgs. 150/2009, inserito dall’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 e tuttora vigente, secondo cui «[N]el caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa» (cfr., tra le molte, Sez. Contr. Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, deliberazione n. 10/2020). Il Collegio ritiene che, nonostante gli incisivi mutamenti apportati all’ordinamento nell’ultimo periodo, i suddetti orientamenti non siano divenuti inattuali e possano trovare adeguata declinazione anche nel rinnovato contesto normativo e, di conseguenza, anche in rapporto al PIAO. Pertanto, è esattamente a fronte della consapevolezza che il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione si accompagna, tra l’altro, alla «mancata approvazione del Piano esecutivo di gestione, con riflessi negativi sugli aspetti connessi alla valutazione della performance della dirigenza e del personale degli enti» che è stata raccomandata l’adozione di strumenti «quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio». Il fatto che alcuni dei contenuti del Piano esecutivo di gestione (e cioè il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance), come sopra ricordato, trovino ora collocazione nel PIAO, non scalfisce in alcun modo la validità e la pregnanza di tale ragionamento, rendendolo casomai estensibile, in parte qua, a quest’ultimo strumento.

Per quanto concerne, segnatamente, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, si osserva che questa, qualora espressa all’interno di un Piano integrato adottato, in via provvisoria, prima dell’approvazione del bilancio di previsione, dovrà naturalmente sottostare e risultare conforme (per le eventuali assunzioni che si ritiene di effettuare in costanza di esercizio provvisorio) agli stanziamenti del bilancio in corso di gestione e ai vincoli dettati per l’assunzione di impegni di spesa durante tale fase di cui all’art. 163 del d.lgs. n. 267 del 2000 e al paragrafo 8 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011.
Resta fermo, più in generale, che l’Ente, tanto nella programmazione quanto nella gestione in esercizio provvisorio, dovrà attenersi al principio di prudenza di cui all’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011 ed operare costanti e rigorosi monitoraggi al fine di salvaguardare la permanenza degli equilibri di bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Congedo di paternità e congedo parentale: le istruzioni INPS

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto alcune novità in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In particolare, ha avviato una nuova disciplina del congedo di paternità obbligatorio e l’ampliamento dell’arco temporale di fruizione del congedo parentale per i lavoratori dipendenti.  Per la corretta gestione dei congedi parentali nei flussi Uniemens, con il messaggio 13 febbraio 2023, n. 659 l’INPS comunica ai datori di lavoro che sono stati inseriti nuovi codici evento e codici conguaglio, validi per gli eventi che si sono verificati dal 13 agosto 2022.  L’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire da aprile 2023.

Le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’INPS, degli eventi ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 – 31 marzo 2023 già denunciati con i codici in uso, saranno definite dall’Istituto con successiva comunicazione.  Inoltre, il messaggio fornisce precisazioni di dettaglio relative a eventuali regolarizzazioni per i periodi dal 13 agosto 2022 al 31 marzo 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION