Il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (T.F.S.) spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente; principio che si sostanzia non solo nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione.
Si tratta di un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana. Spetta al legislatore, avuto riguardo al rilevante impatto finanziario che il superamento del differimento comporta, individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell’ambito della precedente programmazione economico-finanziaria.
Lo ha affermato la Corte Costituzionale, con la sentenza n.130/2023, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, come convertito, e dell’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, che prevedono rispettivamente il differimento e la rateizzazione delle prestazioni. Le questioni erano state sollevate dal Tribunale amministrativo per il Lazio, sezione terza quater, in riferimento all’art. 36 Cost.
Tuttavia, la discrezionalità del legislatore al riguardo – ha chiarito la Corte – non è temporalmente illimitata. E non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa, tenuto anche conto che la Corte aveva già rivolto al legislatore, con la sentenza n.159 del 2019, un monito con il quale si segnalava la problematicità della
normativa in esame. La Corte ha poi rilevato che la disciplina del pagamento rateale delle indennità di fine
servizio prevede temperamenti a favore dei beneficiari dei trattamenti meno elevati.
Comunque, conclude la Corte, tale normativa – che era connessa a esigenze contingenti di consolidamento dei conti pubblici – in quanto combinata con il differimento della prestazione, finisce per aggravare il rilevato vulnus.
Conto annuale del personale 2022: i chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato
Dopo la pubblicazione della Circolare n. 23/2023 recante le istruzioni per l’inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2022 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche), la Ragioneria generale dello Stato, ha diffuso, nella sezione dedicata alle Faq sul conto annuale, alcuni importanti chiarimenti.
Scheda informativa 1 A
Sono un ente tenuto alla compilazione della scheda informativa 1A rientrante nei comparti Funzioni locali, Regioni a statuto speciale e Province autonome (Comune, Unione di Comuni, Comunità montana, Provincia e Città metropolitana). Come devo rispondere alla domanda: “n. dipendenti che nell’anno di rilevazione hanno partecipato a corsi di formazione”, visto che ho difficoltà a classificare alcuni corsi effettuati nelle aree formative previste nell’elenco proposto?
Le aree formative indicate in risposta alla specifica domanda hanno carattere di generalità in quanto destinate a raccogliere l’eterogeneità dei percorsi formativi realizzati da ciascuna amministrazione in funzione degli obiettivi dalla stessa individuati. È necessario, dunque, che gli enti, attraverso un percorso logico sistematico dei contenuti disciplinari dei corsi realizzati, collochino gli stessi nelle aree formative proposte. Secondo tale criterio i corsi su materie giuridico amministrative andranno classificati a seconda della tematica trattata. Similmente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riporta una possibile confluenza di materie formative in talune delle suddette aree:
Area tematica
Appalti e contratti: tecnico-manutentiva, urbanistica e strade, sicurezza costruzione edifici
Politiche sociali ed educative: culturale.
Nella rilevazione 2022 sono cambiate nella scheda informativa 1A alcune aree tematiche. In quale area devo rilevare i corsi di formazione relativi alla sicurezza e anticorruzione e trasparenza?
A partire dalla presente rilevazione i corsi di formazione sulla sicurezza e trasparenza/anticorruzione non vanno rilevati poiché sono cambiate le aree tematiche richieste.
I nostri comuni hanno approvato una convenzione per la gestione del servizio di Segreteria per il periodo 2020 –2023. Per tutto l’anno 2022 abbiamo avuto però solo un segretario in disponibilità pagato direttamente dall’Albo Regionale il cui rimborso sarà evidenziato nella tabella 14 (P074). Alla domanda n. 31 presente nella Scheda informativa 1A “L’ente fa parte di una segreteria convenzionata attiva al 31/12” che risposta devo fornire?
Per le finalità della rilevazione del conto annuale che registra la situazione di fatto dell’ente, alla domanda “L’ente fa parte di una segreteria convenzionata attiva al 31/12” si potrà rispondere NO poiché manca la figura titolare della convenzione (il segretario effettivo). Per fornire completezza all’informazione occorre inserire nel Campo Note della scheda informativa 1 e nel campo note dei rimborsi presente nella tabella 14 la circostanza verificatasi nel 2022.
Tabella 12
Sto compilando la tabella 12, colonna Stipendio, del Conto Annuale 2022. SICO ha segnalato l’incongruenza 2 poiché non risultano adeguati gli stipendi tabellari relativi al CCNL Funzioni Locali, sottoscritto il 16/11/2022. Come devo comportarmi?
Per la corrente rilevazione i parametri stipendiali non sono stati variati in funzione del nuovo CCNL 2019-2021 del 16/11/2022. Nel caso specifico, le amministrazioni che hanno adeguato gli stipendi nell’anno 2022 e che per tale ragione il SICO genera l’incongruenza 2 devono giustificare l’anomalia utilizzando il testo predefinito presente nel menu Giustificazioni: “Adeguamento stipendi tabellari contrattuali CCNL 2019-2021”.
Syllabus, formazione del personale della PA: iscrizione entro il 30 giugno 2023
Il 30 giugno scadrà il termine – previsto dalla Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 23 marzo 2023 – entro il quale tutte le amministrazioni, centrali e locali, devono aderire a “Syllabus: nuove competenze per le pubbliche amministrazioni” e registrare i dipendenti da formare sulle competenze digitali. Entro sei mesi dall’adesione alla piattaforma, ciascuna amministrazione dovrà quindi assicurare l’avvio dell’attività di formazione di almeno il 30% dei propri dipendenti.
Attraverso la nuova piattaforma online del Dipartimento della funzione pubblica “Syllabus”, che consente a ciascun dipendente abilitato dall’amministrazione di appartenenza di:
– rilevare, anche attraverso un test in ingresso, il proprio livello di padronanza rispetto alle diverse aree di competenza;
– accedere ad un percorso formativo personalizzato, finalizzato a migliorare i livelli di conoscenza e competenza, a partire da quelli per i quali l’assessment ha individuato specifiche carenze;
– rilevare, all’esito della formazione fruita, i progressi conseguiti in termini di livelli di padronanza sulle singole competenze. I progressi di ciascun dipendente saranno attestati dalla piattaforma attraverso certificati o riconoscimenti digitali contenenti informazioni strutturate (metadati) in uno standard open che li renderà personali, portatili e verificabili (digital e open badge), anche nella prospettiva della creazione del fascicolo della formazione del dipendente;
Su Syllabus è possibile seguire corsi mirati e differenziati sui temi della transizione digitale, ecologica e amministrativa. Un’opportunità unica, nell’ottica di intraprendere un percorso di crescita, innovazione e cambiamento, in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La redazione PERK SOLUTION
Contributo a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti per la spesa dei segretari comunali
È stato pubblicato in G.U. n. 136 del 13-06-2023 il DPCM 1 maggio 2023, recante “Contributo di cui all’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti per la spesa dei segretari comunali”.
Il decreto, previsto dall’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è finalizzato a supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026.
il provvedimento prevede che le risorse di cui all’art. 31 -bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, oltre ad integrare l’elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022 con ulteriori sei amministrazioni comunali e rideterminare le risorse finanziarie disponibili per l’utilizzo del fondo alla luce degli aumenti contrattuali intervenuti, siano destinate nel modo seguente:
– 1.000.000,00 di euro per l’anno 2023, e 2.500.000,00 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti svolte da esperti individuati attraverso il portale www.InPA.gov.it mediante bando adottato dal Dipartimento della funzione pubblica d’intesa con l’ANCI;
– la parte restante, destinato ai comuni fino a 5.000 abitanti per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi di titolarità della sede di segreteria conferiti ai segretari comunali per ciascuna delle annualità dal 2023 al 2026. Il contributo è pari a euro 40.000,00 ed è attribuito con il seguente ordine di priorità:
a) comuni con sede di segreteria non convenzionata vacante e che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;
b) comuni con sede di segreteria vacante non convenzionata;
c) comuni con segretario titolare non in convenzione ma che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;
d) i comuni aderenti ad una convenzione di segreteria, purché aventi ciascuno una popolazione fino a 5.000 abitanti, in tal caso si valutano i requisiti più favorevoli posseduti dalle amministrazioni che vi partecipano e il contributo è attribuito collettivamente agli enti partecipanti alla convenzione medesima;
e) comuni con segretario titolare non convenzionato.
La redazione PERK SOLUTION
Conto annuale 2022: Emanata la Circolare RGS 23/2023. Invio entro il 22 luglio 2023. Due mesi in più per gli enti alluvionati
La RGS ha emanato la Circolare n. 23/2023 recante le istruzioni per l’inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2022 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche). I termini della rilevazione sono fissati dall’8 giugno al 22 luglio 2023. Solo per gli enti con sede nei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi metereologici verificatisi nei giorni 15-17 maggio 2023, il termine della rilevazione è differito al 22 settembre 2023.
I modelli di rilevazione e tutto il materiale utile per la rilevazione sono resi disponibili nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze al seguente indirizzo: www.homepagesico.mef.gov.it. L’invio dei dati relativi all’anno 2022 avviene con una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto all’anno 2021. Tra le novità della rilevazione del conto annuale 2022 rileviamo:
– Scheda informativa 1: Sono state aggiornate le domande presenti nella precedente rilevazione verificando l’applicabilità della normativa di riferimento per l’anno 2022; sono state inserite nuove domande per acquisire informazioni sul reclutamento del personale a carico dei fondi stanziati dal PNRR;
– Scheda informativa 1A: Sono state inserite nuove domande per raccogliere informazioni sul personale appartenente ai gruppi professionali di cui al CCNL Funzioni locali del 16.10.2022: personale iscritto agli ordini o albi professionali, personale educativo e scolastico, personale della Polizia locale. Sono state inserite due nuove domande relative all’inidoneità alla mansione del personale della Polizia locale e di quello educativo e scolastico. Sono state aggiornate le domande relative alla formazione e la loro modalità di risposta ed inserite due ulteriori domande sul tema.
– Tabella 2: Le modalità flessibili di lavoro vengono rilevate con maggiore dettaglio: la causale Telelavoro/Smart working è stata eliminata e sostituita dalle tre distinte causali Lavoro agile, Telelavoro e Coworking. La tabella risulta suddivisa in una prima sezione destinata a rilevare le forme contrattuali con cui viene reclutato il personale non a tempo indeterminato (tempo determinato, formazione e lavoro, contratti di somministrazione, LSU/LPU) ed una seconda sezione in cui si raccolgono informazioni sulle modalità flessibili dello svolgimento della prestazione lavorativa (Lavoro agile, Telelavoro, Coworking, Turnazione, Reperibilità) di tutto il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato. È stata inserita una casella dove inserire un segno di spunta nel caso in cui i dipendenti a tempo determinato indicati come uomini / anno non siano più in servizio al 31.12. Ciò eviterà il calcolo dell’incongruenza 10 (confronto con la tabella 2A).
– Tabella 5: È stata inserita una nuova causale di cessazione denominata “Dimissioni senza diritto a pensione” ed eliminata la causale “Vincitori di altro concorso pubblico”.
– Tabella 6: Le causali “Personale assunto con procedure art. 35, c.3-Bis, d.lgs. 165/01” e “Personale assunto con procedure art. 20 d.lgs. 75/2017” sono state ridenominate “Personale stabilizzato ex art. 35, c.3-Bis, d.lgs. 165/01” e “Personale stabilizzato ex art. 20 d.lgs. 75/2017”.
– Tabella 11: È stata inserita una causale denominata “Lavoro a distanza” per rilevare le giornate di lavoro svolte da tutto il personale a tempo indeterminato e determinato in modalità flessibile: Lavoro agile, Telelavoro, Coworking.
– Tabella 15 e Scheda informativa SICI: È richiesto un maggior dettaglio sulle risorse destinate al welfare integrativo, sulla differenziazione del premio individuale e sulle risorse destinate alla contrattazione di sede.
La redazione PERK SOLUTION
Via libera del Cdm al nuovo regolamento sui concorsi pubblici
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ha approvato, in esame definitivo, il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.
“Con il provvedimento approvato – afferma il Ministro Zangrillo – tracciamo la strada per un nuovo modo di selezionare il personale pubblico, imprimendo una decisiva accelerazione ai tempi di conclusione delle procedure e puntando su digitalizzazione e trasparenza. Un intervento che ci permette di affrontare le oltre 170 mila assunzioni previste per il 2023 con maggiore forza, fiducia e consapevolezza di aver messo a sistema un meccanismo innovativo e all’avanguardia. La certezza dei tempi è un importante stimolo per i candidati, una garanzia per le amministrazioni”.
Viene fissato il limite massimo di 6 mesi per la conclusione della procedura concorsuale. La pubblicazione dei bandi avviene attraverso il Portale del reclutamento inPA e sul sito istituzionale dell’ente che bandisce il concorso. Particolare attenzione è riservata alla rappresentatività di genere, con l’obiettivo di eliminare qualunque forma di discriminazione. Previste tutele nei confronti delle donne in gravidanza o allattamento.
La redazione PERK SOLUTION
Le misure per il welfare integrativo sono escluse dal tetto del salario accessorio
Le misure di welfare integrativo ivi previste, pertanto, non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 61/2023.
La Sezione ha già avuto modo di precisare che esulano dal perimetro di applicazione dell’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017 quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono a una funzione meramente contributivo-previdenziale. In applicazione di tale principio, la Sezione delle Autonomie ha escluso dal limite di spesa del trattamento accessorio le somme destinate a forme di previdenza complementare del personale di polizia municipale (deliberazione n. 22/SEZAUT/2015/QMIG).
Similmente, la Sezione regionale di controllo per il Veneto – con riferimento alle somme di cui all’art. 208 D.lgs. 285/1992 – ha precisato che “la spesa per la previdenza integrativa di cui all’art. 208 non è una componente del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, come tale, non rientra nell’ambito di operatività del vincolo medesimo, avente ad oggetto esclusivamente l’ammontare complessivo del trattamento accessorio. Ciò in quanto le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all’art. 208 del C.d.S., pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva, bensì contributivo-previdenziale” (deliberazione n. 503/PAR/2017).
Più di recente, i giudici liguri – in relazione all’art. 72 CCNL 21/05/18 Comparto Funzioni Locali – hanno osservato che “le spese del personale finalizzate al welfare integrativo non sono assoggettate al limite del trattamento economico accessorio di cui all’art 23, comma 2, D.lgs. 75/2017”, stante la loro natura assistenziale e previdenziale (deliberazione n. 27/PAR/2019). Le conclusioni di cui sopra rimangono valide anche in relazione all’art. 82 CCNL 16/11/22, che disapplica e sostituisce il previgente art. 72 del CCNL 21/05/18 Comparto Funzioni Locali.
La redazione PERK SOLUTION
Affidamento incarichi retribuiti a personale in quiescenza per attività di assistenza e supporto
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 88/2023/PAR ritiene possibile affidare un incarico di supporto, affiancamento e assistenza a titolo oneroso a personale in quiescenza purché «l’assistenza» non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale ricordando altresì l’obbligo di rispettare sempre tutte le regole previste dall’articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001.
Per la Corte dei conti laziale, la tassatività delle fattispecie vietate (articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012) fa sì che le attività consentite per gli incarichi si ricavino a contrario, dovendosi le situazioni diverse da quelle elencate non essere ricomprese nel divieto di legge quali l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza. Per i magistrati contabili se il divieto riguarda l’attività di «studio e quella di consulenza», può ritenersi consentita quella di «assistenza» nei limiti in cui si diversifica dalle altre due: assistenza che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile.
La redazione PERK SOLUTION
Il Quaderno Anci sul contratto integrativo CCNL funzioni locali
Anci ha reso disponibile il 42simo Quaderno Operativo operativo Anci sulle istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica riguardanti il contratto integrativo sulle CCNL funzioni locali (16 novembre 2022). Il Quaderno, in linea con i relativi principi ordinamentali vuole offrire un bozza di ipotesi di contratto collettivo integrativo da utilizzare come base di discussione per la negoziazione con le OO.SS e RSU. Il lavoro è arricchito da schemi di atti e di delibere propedeutiche all’avvio della suddetta negoziazione.
Ricordiamo che l’articolo 8 del del CCNL disciplina tempi e procedure per la stipula dell’integrativo in ogni ente del comparto. Il Contratto collettivo integrativo di ogni ente deve riferirsi a tutte le materie che risultano oggetto di contrattazione così come riportate all’articolo 7, comma 4 del CCNL. I criteri di ripartizione del Fondo per le risorse decentrate possono essere negoziati con cadenza annuale.
La redazione PERK SOLUTION
Attestazioni OIV, in arrivo applicazione web sul sito Anac
Ai fini della valutazione della performance della Pubblica amministrazione e della sua trasparenza, ciascun ente è chiamato a nominare un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Come previsto dalla delibera n. 203 del 17 maggio 2023 dell’ANAC, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 30 giugno 2023, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, dovranno utilizzare una applicazione web apposita resa disponibile sul sito della stessa Autorità.
L’accesso all’applicazione sarà possibile previa registrazione dell’utente al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell’Autorità con richiesta di attivazione del profilo OIV, anche nei casi in cui l’ente ne risulti sprovvisto; in questo caso sarà necessaria l’identificazione del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione.
Con successivo avviso saranno comunicate la data a partire dalla quale sarà possibile richiedere l’attivazione del profilo OIV, e le istruzioni per farlo. Con la stessa utenza sarà possibile richiedere ed attivare più profili OIV, uno per ogni ente (Amministrazioni, Enti e Società) per cui viene svolta la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
L’applicazione consentirà, pertanto, all’utente OIV:
- di documentare le verifiche in apposita scheda di rilevazione al 30 giugno 2023;
- di convalidare le verifiche entro il 31 luglio 2023 e con la convalida di trasmetterle all’Autorità;
- di estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda verifiche – ai fini della loro pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.
La redazione PERK SOLUTION










