ANAC, obblighi di trasparenza per le Spa e le Utility comunali

Con la delibera n. 92 del 23 febbraio 2022, l’Anac ha ribadito che la normativa per la trasparenza e l’anticorruzione deve essere rispettata non solo dagli enti pubblici e dalle pubbliche amministrazioni, ma anche dalle Spa e dalle Utility comunali di servizi pubblici. Nell’ambito di un provvedimento di ordine di pubblicazione di tutte le informazioni, i documenti e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale di una società campana, che gestisce il servizio di distribuzione di acqua potabile, ha evidenziato la violazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal decreto legislativo 33/2013, applicabili alle società in controllo pubblico.
Dalla verifica effettuata sul sito istituzionale della società, l’Anac ha rilevato che nella sezione “Bandi di gara e contratti” erano assenti gli atti di programmazione e non risultavano pubblicati i nomi dei componenti delle commissioni aggiudicatrici con i relativi curricula né i dati sulla rendicontazione della gestione finanziaria dei contratti.
Non erano pubblicate inoltre le delibere dell’assemblea dei soci successive al 30 luglio 2018 nonostante il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ne preveda la pubblicazione obbligatoria.
Nella sezione “Dotazione organica-Costo del personale” non era data evidenza della distinzione dei costi relativi al personale a tempo determinato e di quelli a tempo indeterminato e non risultavano pubblicati i tassi di assenza che invece dovrebbero essere aggiornati ogni tre mesi.
La sezione “Selezione del personale” era priva di contenuti mentre per legge le società in controllo pubblico sono tenute a pubblicare gli atti contenenti i criteri di selezione del personale e per ogni procedura gli avvisi di selezione e i relativi esiti.
Dalla verifica è emersa anche l’omessa pubblicazione delle informazioni obbligatorie concernenti gli incarichi politici dell’amministratore unico. Fatti in relazione ai quali è stato avviato un procedimento separato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Al via la rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche

È stata avviata la rilevazione relativa alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, d.lgs. n. 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP) e al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti negli organi di governo di società ed enti (art. 17 d.l. n. 90/2014) con riferimento all’anno 2020.
Le amministrazioni pubbliche dovranno inviare le comunicazioni attraverso l’applicativo Partecipazioni, accessibile dal Portale Tesoro, entro il 13 maggio 2022.
Nella sezione del portale dedicata alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche sono disponibili le istruzioni operative nonché l’ulteriore documentazione utile per effettuare la comunicazione.
Per problemi di accesso all’applicativo è disponibile la funzionalità “Richiesta Assistenza” sulla home page del Portale Tesoro.
Le richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo supportopartecipazioni@mef.gov.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

L’incarico di presidente del Cda in una SpA in rappresentanza del Comune è attività incompatibile per un pubblico dipendente

L’incarico di presidente del Cda in una SpA (società avente anche fine di lucro, ergo di attività di natura commerciale in situazione d’incompatibilità assoluta ex art. 60, D.P.R. n. 3/1957) in rappresentanza del Comune, è attività incompatibile per un pubblico dipendente, e l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività lavorativa extraistituzionale rappresenta una condotta gravemente colposa, causativa di danno erariale.

È quanto stabilito dalla Corte dei conti Toscana, Sez. Giurisdizionale, sentenza n. 487 del 29/12/2021, nel giudizio promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di una dirigente scolastica che avrebbe illegittimamente rilasciato l’autorizzazione favorevole ad una docente, per la quale sarebbe stato emesso separato atto di citazione a giudizio, per lo svolgimento di attività lavorativa extraistituzionale assolutamente non autorizzabile, negli anni 2017 – 2019. Per l’esattezza, la docente avrebbe richiesto di essere autorizzata ad accettare l’incarico di presidente del Consiglio di Amministrazione di una società, in rappresentanza del Comune e per la durata di un triennio; pur trattandosi dell’assunzione di una carica in una società avente anche fine di lucro, ergo di attività di natura commerciale in situazione di incompatibilità assoluta ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 3/1957, come desumibile expressis verbis dall’oggetto sociale indicato nello Statuto, la convenuta avrebbe accolto l’istanza di autorizzazione, così ponendo in essere una condotta gravemente colposa causativa di danno erariale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Partecipazioni pubbliche: on line le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica

Con Avviso del 4 novembre 2021, pubblicato sul Portale del Tesoro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, ha reso nota l’avvenuta pubblicazione delle Schede per la rilevazione dei dati relativi alla “revisione periodica” e al Censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti.

Come noto, in applicazione “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, le P.A. di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del medesimo Dlgs. n. 175/2016, sono chiamate ogni anno ad approvare entro il 31 dicembre il Provvedimento di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 e la relazione sull’attuazione del precedente “Piano di razionalizzazione” adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019.

I documenti approvati ai sensi dell’art. 20 del TUSP devono essere inviati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell’art. 15 del TUSP) esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP.

L’avvio della rilevazione sarà comunicato con avvisi pubblicati sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e sull’home page del Portale Tesoro e con l’invio di email ai responsabili e agli utenti registrati per l’applicativo Partecipazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house

In tema di società a partecipazione pubblica, la giurisdizione sull’azione di responsabilità proposta nei confronti degli organi sociali per i danni arrecati al patrimonio della società spetta alla Corte dei conti soltanto se sussistono i seguenti requisiti, che consentono di qualificare l’ente come società in house providing:

a) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a soggetti privati;

b) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo tale che l’eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale;

c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità ed intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile.

Soltanto in presenza di tali condizioni, che devono sussistere contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore all’epoca cui risale la condotta illecita, la società può essere assimilata ad un’articolazione organizzativa interna dell’ente pubblico, con il conseguente superamento della distinzione tra le rispettive personalità giuridiche e dell’autonomia patrimoniale della società, che ordinariamente escludono la configurabilità di un rapporto di servizio tra il socio pubblico ed i soggetti che hanno agito nella veste di organi sociali, nonché l’imputabilità al primo del pregiudizio arrecato al patrimonio della società. Tali principi sono stati sostanzialmente recepiti dall’art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016, il quale, nel disciplinare la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica, ha stabilito che gli stessi “sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali”, facendo tuttavia salva “la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house”.
La definizione di società in house ex art. 2, lett. o), del d.lgs. n. 175 del 2016, subordina l’operatività della predetta qualificazione alla configurabilità di un controllo analogo esercitato, in via alternativa, individualmente da un’amministrazione o congiuntamente da più amministrazioni, senza richiedere la coincidenza di queste ultime con tutte quelle titolari di una partecipazione al capitale sociale.

La configurabilità di una società a partecipazione pubblica come società in house, giustificandone l’assimilazione ad un’articolazione organizzativa interna dell’ente pubblico titolare della partecipazione sociale, cui è immanente il rapporto di servizio tra quest’ultimo e gli amministratori o i dipendenti della società, comporta il superamento della distinzione tra le rispettive sfere giuridiche e patrimoniali, consentendo di qualificare come danno erariale, cioè come pregiudizio arrecato direttamente al socio pubblico, quello subìto dal patrimonio della società per effetto della mala gestio degli amministratori o dei dipendenti: a tali società non è quindi applicabile il principio, operante in tema di società di capitali e normalmente riferibile anche a quelle a partecipazione pubblica, secondo cui la distinzione tra la personalità giuridica della società e quella dei singoli soci e la piena autonomia patrimoniale della prima rispetto ai secondi non consentono di riferire al patrimonio del socio il danno che l’illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio dello ente.

Tale conclusione non si pone in contrasto con il disposto dell’art. 12, c.2, del d.lgs. n. 175 del 2016, il quale si limita ad includere nella nozione di danno erariale anche il pregiudizio eventualmente arrecato al valore della partecipazione sociale dell’ente pubblico dalla condotta dei suoi rappresentanti o comunque delle persone fisiche titolari del potere di decidere per esso, il quale, incidendo direttamente sul patrimonio del socio pubblico, costituisce un danno distinto ed ulteriore rispetto a quello subìto dal patrimonio della società per effetto della mala gestio degli amministratori o dei dipendenti della stessa. Pertanto, nessun rilievo può dunque assumere la circostanza che nel caso di specie, la ricorrente non abbia rivestito la qualifica di rappresentante della Regione, risultando sufficiente, ai fini della configurabilità del danno erariale, che nella gestione dei fondi assegnati alla società in house ella abbia agito in qualità di dipendente della società, il cui pregiudizio è stato allegato a sostegno della pretesa risarcitoria. È quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Uniti Civili, ordinanza del 1/10/2021 n. 26738.

Legittimo l’affidamento diretto del servizio alla società in house del comune con partecipazione pulviscolare

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 22/10/2021 n. 7093, ha stabilito la legittimità dell’affidamento diretto del servizio di gestione ambientale alla società in house del comune, nonostante quest’ultimo sia titolare di una partecipazione infinitesimale. Malgrado, infatti, una partecipazione “pulviscolare” sia in principio inidonea a consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti di incidere effettivamente sulle decisioni strategiche della società, cioè di realizzare una reale interferenza sul conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa in presenza di interessi potenzialmente contrastanti, i soci pubblici ben possono sopperire a detta debolezza stipulando patti parasociali al fine di realizzare un coordinamento tra loro, in modo da assicurare il “loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l’attività della società partecipata” . Nel caso di specie la possibilità di esercizio, in modo coordinato e concordato del controllo analogo congiunto sulla società sarebbe garantito dall’esistenza e dalla partecipazione della stessa al Comitato Unitario nonché dalla disciplina del “Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l’esercizio del controllo analogo”, approvato dal Comitato Unitario per il Controllo Analogo allegato alla deliberazione di affidamento. Per cui, in difetto di una prova contraria, la mera prospettazione del carattere “pulviscolare” della partecipazione non è in grado di incidere sulla tenuta e validità del modello in house concretamente adoperato. L’affidamento diretto ad una società in house è consentito, in particolare, a condizione che la società non sia terza rispetto all’ente affidante ma una sua articolazione. Tra socio pubblico controllante e società v’è, infatti, una relazione interorganica e non intersoggettiva.
E’ necessario che tale relazione intercorra tra soci affidanti e società, non anche tra la società e altri suoi soci (non affidanti o non ancora affidanti), rispetto ai quali la società sarebbe effettivamente terza. In caso di società partecipata da più enti pubblici, il controllo analogo può essere esercitato in forma congiunta e che, inadeguati a tal fine i poteri a disposizione dei soci secondo il diritto comune, sia necessario dotare i soci di appositi strumenti che ne consentano l’interferenza in maniera penetrante nella gestione della società.
L’art. 11, c. 9, lett. d) d.lgs. n. 175 del 2016 ha introdotto il divieto per gli statuti delle società a controllo pubblico di “istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società”. Ciò potrebbe lasciar supporre che sia precluso ai soci pubblici di istituire organi speciali per esercitare il controllo congiunto sulla società in house. La giurisprudenza ha però escluso che vi sia divieto di istituire organi speciali; in quanto:
– il divieto è previsto in relazione alle “società a controllo pubblico” disciplinate appunto dall’art. 11, e non è ripetuto nell’art. 16 dedicato proprio alle società in house, la cui disciplina appare, pertanto, speciale e derogatoria;
– rispetto alle società a controllo pubblico, per le quali, l’art. 2, c. 1, lett. m) d.lgs. n. 175 del 2016 richiede che il controllo si esplichi nelle forme dell’art. 2359 cod. civ., le società in house sono sottoposte a quella forma particolare di controllo pubblico che è costituita dal controllo analogo.

Corte dei conti, necessaria la verifica delle poste debitorie e creditorie tra l’Unione e il Comune

Al fine di evitare di minare sia l’equilibrio macroeconomico della finanza pubblica allargata, sia quello del singolo ente territoriale che vi partecipa e più in generale per il regime delle relazioni finanziarie tra gli enti del settore pubblico allargato, è necessaria la trasparenza dei rispettivi bilanci, ove la dimensione finanziaria deve essere rappresentata in modo intelligibile attraverso il rispetto di ciò che la direttiva europea 2011/85/UE dell’8 novembre 2011 aveva introdotto relativamente ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (attuata dall’Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54 – Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), denominata «regole di bilancio numeriche».
In proposito è stato già affermato che «nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici […] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo» (Corte cost., sent. n. 252/2015).
Va osservato peraltro che l’art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118/2011, contempla tra i soggetti le società controllate e partecipate e i propri enti strumentali; va sottolineato che l’Unione non ricade peraltro in queste categorie e non soggiace quindi agli obblighi formali di asseverazione intestati, in particolare, agli organi di revisione dal citato art. 11 (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 57/2021/PRSE); purtuttavia, l’esigenza di garantire la necessaria corrispondenza tra le poste iscritte a bilancio dell’Ente con quelle dell’Unione assume una sua autonoma rilevanza: non c’è dubbio infatti che la mancata riconciliazione dei crediti e debiti possa realizzare anche in questo caso un vulnus agli equilibri di bilancio o quanto meno potrebbe incidere sulla loro parziale inattendibilità, dal momento che le poste iscritte non trovano la necessaria conferma, in termini di richiesta oggettività, della loro iscrizione in bilancio. L’Ente dovrà, quindi, assumere tutti i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie con l’Unione. La verifica necessita di un doppio livello di analisi e andrà effettuata sia nella parte finanziaria del bilancio, ma anche in quella economico-patrimoniale. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 215/2021/PRSE, nell’ambito delle attività di controllo per l’anno 2021, esaminando la documentazione relativa ai bilanci preventivi ed ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 di un Comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sanzione per mancata adozione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Liguria, con la sentenza n. 188/2021, ha condannato gli amministratori di un Comune per la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle partecipate. La Sezione ha ricordato come la disposizione di cui all’art. 20, c.7, del d.lgs. n. 175 del 2016 – a mente del quale la mancata adozione da parte degli enti locali dei piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti – debba essere letta in connessione sistematica con le norme recate dal TUEL, in ordine alle competenze degli organi, di governo e burocratici, del Comune.
L’art. 20, c. 7, del d.lgs. n. 175 del 2016 costituisce uno dei punti di emersione dei giudizi di responsabilità sanzionatoria che, notevolmente aumentati nella più recente legislazione, tendono a costituire un sistema sanzionatorio contabile, a carattere eminentemente punitivo, a tutela delle risorse pubbliche, sistema che si affianca al consolidato paradigma della responsabilità amministrativa. Si tratta di fattispecie eterogenee che, in quanto prescindono dalla indefettibile esistenza di un danno pubblico, vanno tenute nettamente distinte dalle ordinarie figure di responsabilità amministrativa-contabile “per danno” di tipo risarcitorio (Corte conti, ss.rr., n. 12/2007).
Quella in esame si presenta quale fattispecie “puramente sanzionatoria”, in quanto la norma di legge non si limita a prevedere genericamente la responsabilità come conseguenza di determinati comportamenti, ma provvede a fissare la tipologia della punizione, i.e., la precisa entità del pagamento dovuto, fissato tra un minimo e un massimo (Corte conti, ss.rr., n. 12/2011).
L’art. 20 presidia, con la previsione della sanzione, un adempimento amministrativo volto alla razionalizzazione della spesa pubblica e dunque persegue un interesse che normalmente non è tutelato dal diritto penale. Quanto alla severità della sanzione, seppur è vero che essa può arrivare al massimo edittale di euro 500 mila, resta insuperabile che tale limite appare proporzionato alle condotte che coinvolgono enti che detengono partecipazioni significative nel settore delle società pubbliche, notoriamente caratterizzato, nelle sue massime estensioni, dall’impiego di ingentissime risorse pubbliche.
In ordine all’individuazione del soggetto destinatario della sanzione, in generale, vige il principio di personalità delle sanzioni amministrative (art. 3 legge n. 689/1981) di guisa che può essere responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione (Cass., I, n. 5212/1989; Id., n. 177/1999). La disposizione recata dall’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 deve pertanto essere collocata in siffatto sistema normativo, nel senso che la sanzione dalla stessa disposizione prevista deve necessariamente essere riferita ad una persona fisica.

Affidamenti in house, il Consiglio di Stato sospende parere sulle Linee guida ANAC

Il Consiglio di Stato, con atto n. 01614 del 7/10/2021 ha sospeso il parere sullo schema di Linee Guida ANAC recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.», in attesa di ulteriori approfondimenti istruttori da parte dell’Autorità sui profili di impatto operativo, nel contesto di attuazione del PNRR.
Le linee guida sono adottate ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici e si pongono l’obiettivo di fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti per la formulazione della motivazione richiesta dall’articolo 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici nel caso di affidamento diretto ad organismi in house. Lo scopo è quello di fornire indicazioni pratiche per orientare l’azione degli enti interessati verso comportamenti conformi alla normativa vigente ed uniformi, favorendo la diffusione di best-practice.
I giudici, nel presupposto che le linee guida in questione costituiscono un atto privo di efficacia normativa vincolante, che nasce da un’iniziativa discrezionale dell’Autorità, rispetto al quale il parere del Consiglio di Stato ha natura facoltativa, evidenziano come l’articolo 10 (rubricato “Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici”) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha ampliato l’area applicativa del ricorso all’in house providing; il comma 3 del medesimo articolo, modificato dalla legge di conversione n. 108 del 2021, reca poi una disciplina ad hoc della motivazione del ricorso alla formula dell’in house in deroga al mercato, di cui all’art. 192, comma 2; in Parlamento è in discussione la delega per la riforma degli appalti; sussiste un consolidato orientamento giurisprudenziale in merito all’applicazione dell’articolo 192 c. 2 del dlg. 50/2016. Tutti elementi da considerare ed approfondire prima di emanare le linee Guida.
Le citate riflessioni inducono, quindi, il Consiglio di Stato “prima di procedere all’analisi delle linee guida e delle diverse, spesso complesse e delicate, problematiche ivi affrontate, a demandare preliminarmente all’Autorità un ulteriore approfondimento sui profili di impatto operativo, nel contesto di attuazione del PNRR, acquisendo eventualmente anche l’avviso sulle prossime prospettive de iure condendo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (che potrà se del caso consultare anche gli appositi organismi introdotti con il predetto decreto-legge n. 77 del 2021, quali la Segreteria tecnica presso la Presidenza del consiglio dei ministri e la “Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione”.

Consiglio di Stato, Applicazione principi concorrenziali anche per operazioni straordinarie

ANCI informa che il Consiglio di Stato, con sentenza del 1/9/2021 n. 6142,  interviene sul rispetto dei principi concorrenziali anche per le aggregazioni societarie compiute attraverso operazioni straordinarie. I magistrati amministrativi si esprimono in merito ad un percorso complesso ed articolato con operazioni straordinarie fra una società partecipata da più enti locali e relative controllate, ed una società quotata in borsa, finalizzate a rendere il gruppo pubblico un soggetto maggiormente competitivo sui mercati di riferimento, capace di valorizzare al meglio le proprie eccellenze operative e di incrementare il presidio territoriale.
I giudici segnalano una lacuna normativa relativa al mancato coordinamento tra le disposizioni del tusp e quelle del codice civile – in relazione alle operazioni straordinarie – che lo stesso Consiglio di Stato ritiene debba essere colmata attraverso una lettura congiunta sia del tusp che del codice civile. Ne discende un combinato disposto che, secondo quanto stabilito nella sentenza, preclude la possibilità di effettuare le operazioni straordinarie del codice civile per le società pubbliche, se l’esito finale è la diluizione della partecipazione pubblica totalitaria – come nel caso specifico – in favore di una partnership istituzionale con un soggetto privato, senza che sia stata effettuata una procedura comparativa tra gli operatori.
I magistrati amministrativi danno quindi rilievo all’effetto finale dell’operazione e non all’operazione stessa, alla modalità che ha portato a tale scelta strategica ed al fine della medesima.
Nel merito il Consiglio di Stato evidenzia infatti che il d. lgs. n. 175/2016 (tusp) non contiene una disciplina espressamente dedicata alle  operazioni straordinarie. Il tusp introduce una regolamentazione di singole vicende organizzative delle società a partecipazione pubblica (es: la costituzione, l’acquisto di partecipazioni pubbliche), mentre per tutto quanto non espressamente convenuto deve farsi riferimento alla normativa societaria di diritto comune.
La sentenza dispone quindi, che tale assenza di una specifica e puntuale disciplina delle operazioni straordinarie effettuate da società a partecipazione pubblica non legittima l’inferenza che esse non presentino – o, meglio, non possano in concreto presentare, in relazione alle relative modalità programmatiche ed operative – caratteri peculiari che valgano a giustificarne la sottoposizione ad un regime normativo in parte differenziato.
L’effetto quindi dell’operazione straordinaria posta in essere, nel caso specifico – secondo i magistrati- realizza una mera diluizione della partecipazione pubblica totalitaria in favore di una partnership istituzionale con un soggetto privato, tali da sollecitare l’obbligo di attivare una strumentale procedura selettiva tra i potenziali operatori economici dei settori interessati.
Si focalizza quindi il Consiglio di Stato, sulla necessità di attuare le specifiche previsioni concorrenziali del tusp in merito alle società miste ed alla relativa procedura di scelta del socio privato, ritenendo che nel rispetto dei principi di concorrenza e di par condicio, la scelta del partner industriale, in grado di esercitare un controllo di fatto sul gestore del servizio, avrebbe dovuto avvenire in forma competitiva, in applicazione della regola espressamente codificata all’art. 17 del tusp.
Tale sentenza costituisce un precedente giurisprudenziale importante che richiede una attenta valutazione alla luce del vulnus per le aggregazioni societarie che si viene così a creare alla luce delle diverse possibili interpretazioni rispetto al richiamo normativo alle operazioni di natura privatistica di cui al codice civile operato dal Tusp ed all’applicazione dei dettami concorrenziali ivi previsti. Ciò potrebbe porre un freno rispetto al posizionamento strategico delle aziende pubbliche, in termini industriali, con soggetti consolidati, stabili ed affidabili, se previsto tramite operazioni straordinarie.