Aziende speciali, il ripiano del disavanzo non incide sulle modalità di approvazione del bilancio

La Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 44/2022, fornisce il proprio parere ad una richiesta del Comune di Roma in merito alla portata applicativa dell’art. 13-bis (rectius 13-quater) del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, inserito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, rispetto al procedimento di approvazione della proposta di bilancio di un’azienda speciale, pervenuto all’ente, ma non ancora approvato dall’organo competente, dal momento che con l’approvazione dell’ultimo bilancio di esercizio del 2020 dell’azienda stessa si configurerebbero i presupposti per l’applicazione dell’art. 1, comma 555, della l. 27 dicembre 2013, n. 147.
La Sezione ricorda che per l’art. 1, comma 555, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, nella versione originaria, per le aziende speciali, “dall’esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci”. L’ultimo periodo del comma 555, come inserito nella conversione del DL 25 maggio 2021, n. 73, Legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone che “Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale”. Successivamente l’art. 13-quater della legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 ha aggiunto dopo le parole “idoneo piano di risanamento aziendale” l’inciso “che può prevedere, da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L’adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall’art. 194, comma 1, lett. b), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell’art. 114, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”.
La ricostruzione del quadro normativo porta la Sezione a ritenere che l’innovazione normativa non incide in alcun modo sulle modalità di approvazione del bilancio dell’azienda, riguardando, invece, la possibilità di mantenimento in vita e di sostenere finanziariamente organismi in gravi situazioni di crisi in presenza di serie prospettive di riequilibrio economico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nessuna sanzione al responsabile finanziario per la mancata ricognizione delle società partecipate

La Corte dei Conti Liguria Sez. giurisdizionale, Sentenza 16-03-2022, n. 32, nel pronunciarsi sull’ipotesi di responsabilità sanzionatoria prevista dall’art. 20, comma 7, del TUSP – alla stregua del quale l’omessa analisi annuale dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute e la mancata adozione da parte degli enti locali dei piani di riassetto delle stesse, in presenza dei presupposti di legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 5.000 a un massimo di Euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile – ha escluso che la norma sanzionatoria abbia tra i propri destinatari gli organi burocratici dell’ente locale (con particolare riferimento al responsabile finanziario) e, pertanto, la pretesa punitiva possa essere pienamente soddisfatta con l’irrogazione della sanzione amministrativa ai titolari degli organi di governo del Comune.
La Sezione ricorda come il principio di personalità della sanzione imponga che possa essere responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione, con la conseguenza che, inquadrandosi l’art. 20, comma 7, del TUSP nel medesimo sistema normativo, a dispetto del riferimento impersonale agli “enti locali” anche la sanzione ivi prevista deve necessariamente essere riferita ad una persona fisica. Al fine di poter individuare il soggetto cui la sanzione deve essere riferita, è necessario comprendere a chi spetti l’adozione che non potrà che essere il Consiglio comunale che è “l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo” (art. 42, commi 1 e 2, lett. e) del TUEL), mentre è rimesso alla giunta di svolgere attività propositive e d’impulso nei confronti del consiglio comunale (art. 48, comma 3). Spetta, invece, al Sindaco la competenza a convocare e presiedere la giunta nonché il consiglio, quando non è previsto il presidente del consiglio, così come la competenza a sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti (art. 50, commi 1 e 2).
Gli atti previsti dal comma 1 dell’art. 20 del TUSP, ovvero l’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate direttamente o indirettamente e, ove ne ricorrano i presupposti, il piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, rientrano tra quelli fondamentali, inerenti “la partecipazione dell’ente locale a società di capitali”, l’art. 42 del TUEL li riserva al consiglio comunale. A nulla possono valere le disposizioni regolamentari dell’ente locale giacché quest’ultimo si limita ad attribuire all’apparato burocratico la materiale redazione dei documenti contenenti le proposte di deliberazione, la cui iniziativa esula, invece, dalle competenze di quello stesso apparato poiché rientrante in quelle degli organi politici e, in particolare, della giunta, cui l’art. 48 del TUEL riserva le attività propositive e d’impulso nei confronti del consiglio comunale.
Il precetto normativo risultante dall’integrazione delle previsioni del TUSP con quelle del TUEL presuppone, inderogabilmente, competenze che costituiscono il proprium degli organi di governo (consiglio e giunta) e che, perciò, non possono essere trasferite ai titolari degli uffici burocratici.
L’esclusione della responsabilità sanzionatoria di cui all’art. 20, comma 7, del TUSP non elimina, naturalmente, l’astratta possibilità che in capo ai titolari degli uffici aventi competenze in materia di società partecipate si configurino, nel caso di condotte riverberantesi sulla mancata adozione, da parte del consiglio comunale, dei provvedimenti di cui all’art. 20, comma 1, la responsabilità disciplinare e, ricorrendone i presupposti, la responsabilità dirigenziale e quella amministrativa risarcitoria, quest’ultima da scrutinare considerando comunque l’apporto causale di altri soggetti, quali il segretario comunale e lo stesso Sindaco. Il primo, infatti, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e, ove non sia stato nominato un direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività (art. 97, commi 2 e 4, del TUEL) mentre il secondo sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

La messa in liquidazione della società partecipata deve essere esternata con motivazione nel piano di razionalizzazione

La scelta del Comune di procedere alla messa in liquidazione di una società partecipata a seguito della ricognizione ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016 deve essere esternata con motivazione da inserire nella relazione tecnica per dare conto delle ragioni dell’ipotesi ritenuta sussistente (nel caso di specie art. 20 comma 2 lett. b) e del modello scelto (messa in liquidazione) per affrontarla. È quanto ribadito dal Tar Catania, sez. I, sentenza 4 aprile 2022, n. 964.
La Sezione ha ricordato che dall’art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016 emerge, da una parte, l’obbligatorietà della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (“I piani di razionalizzazione…sono adottati ove…”) e, dall’altra, la necessità di una motivazione da parte degli enti circa le misure adottate; in altri termini, la ricognizione annuale, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell’art. 20 TUSP, costituisce adempimento obbligatorio, mentre gli esiti possono essere vari e sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata, la quale può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi sia in una misura di razionalizzazione, il cui contenuto, a sua volta, può consistere in un “piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.
Consegue che la scelta del Comune di procedere alla messa in liquidazione di una società partecipata a seguito della ricognizione ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016 deve essere esternata con motivazione da inserire nella relazione tecnica per dare conto delle ragioni dell’ipotesi ritenuta sussistente (nel caso di specie art. 20, comma 2, lett. b), e del modello scelto (messa in liquidazione) per affrontarla.
Tale adempimento (ossia la relazione tecnica e nel caso di specie il suo adeguamento a seguito dell’emendamento) viene previsto dall’art. 20 cit. come corredo necessario del piano di razionalizzazione (“[i] piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica”) ed “è funzionale a consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente compenso ai membri dei Cda dell’entità partecipate se finanziate dall’Ente

Con deliberazione n. 20/2022, la Corte dei conti Campania – in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di erogare un compenso ai membri del consiglio di amministrazione del Consorzio intercomunale, partecipato da pubbliche amministrazioni – ha ribadito, conformemente all’orientamento della Sezione Autonomie (delib. n. 9/2019), che se il finanziamento anche parziale dell’ente o azienda è posto a carico delle finanze pubbliche allora nessun compenso è dovuto; viceversa, qualora l’ente sia autofinanziato può essere previsto un compenso. In particolare, la Sezione Autonomie, investita di un parere in ordine all’applicabilità delle limitazioni di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, consistenti nell’obbligo di garantire la gratuità degli incarichi conferiti ai membri degli organi amministrativi di vertice delle aziende speciali che ricevono contributi dallo Stato, ha ritenuto dirimente, ai fini della corresponsione di un compenso, il finanziamento dell’ente: “La gratuità della partecipazione agli organi amministrativi è, quindi, una misura limitata alle aziende speciali che “vivono” delle risorse dell’Ente locale titolare. Viceversa, la decurtazione dei compensi è riservata alle aziende speciali “non contribuite” (che siano affidatarie dirette di servizi ed abbiano riportato perdite nel triennio), nelle quali sia stata remunerata la partecipazione al consiglio di amministrazione. Va, al riguardo, considerato, nell’ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, che la previsione statutaria relativa ai compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione dovrà, comunque, tener conto della compatibilità e della sostenibilità di tali oneri.”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni-ter, ricapitalizzazione delle Aziende Speciali

L’art. 13-quater del DDL di conversione in legge del decreto-legge n. 4/2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, come approvato dal Senato, nel modificare l’art. 1, comma 555 della legge n. 147/2013, dispone che i piani di risanamento aziendale delle aziende speciali e delle istituzioni controllate dalle pubbliche amministrazioni locali, volti ad evitare la messa in liquidazione in presenza di un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti, possono prevedere interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse da parte delle amministrazioni pubbliche socie. L’adozione del piano, inoltre, può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dal TUEL.

Si ricorda che l’art. 1, comma 555 prevede che a decorrere dall’esercizio 2017, le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, siano poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio, con conseguente nullità degli atti di gestione e responsabilità erariale dei soci in caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro tale termine. L’articolo 56-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. decreto Sostegni-bis) ha previsto che la suddetta norma non si applichi qualora il recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale

L’adozione del piano di risanamento può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni di cui all’art. 194, comma 1, lett. b), del TUEL, il quale prevede che il consiglio dell’ente locale possa riconoscere con delibera la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni:
– nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi;
– purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio dell’azienda speciale e dell’istituzione;
– purché il disavanzo derivi da fatti di gestione.

La norma in esame stabilisce, infine, che il piano di risanamento aziendale costituisce un atto fondamentale ai sensi dell’articolo 114, comma 6, del TUEL. Si ricorda che la norma richiamata prevede che l’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

 

Testo art. 13-quater. – (Modifica all’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. All’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “idoneo piano di risanamento aziendale” sono aggiunte le seguenti: “che può prevedere da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L’adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall’articolo 194, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell’articolo 114, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Partecipazioni delle PA: online gli open data e il Rapporto annuale 2019

Pubblicato il “Rapporto sulle Partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche” con i relativi dati in formato aperto (open data) che offrono una panoramica dettagliata sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche, inclusi gli incarichi conferiti dalle stesse in seno agli organi di governo di società o enti, e gli esiti del monitoraggio sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tusp).
Le elaborazioni sono state svolte sulla base dei dati al 31 Dicembre 2019 comunicati dalle stesse Amministrazioni attraverso l’applicativo  Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, che costituisce l’unica Banca dati istituzionale sulle Partecipazioni pubbliche.
Alla rilevazione ha risposto circa l’81 per cento delle Amministrazioni censite nella Banca dati del Dipartimento del Tesoro (circa 10.900 su un totale di 13.415), con un incremento del 3 per cento rispetto alla rilevazione dei dati del 2018, che ha riguardato soprattutto i Comuni, in particolare quelli tra i 50.000 e i 100.000 abitanti.
L’iniziativa è curata dalla Direzione Valorizzazione del Patrimonio Pubblico del Dipartimento del Tesoro presso cui opera anche la Struttura per il monitoraggio sull’attuazione del Tusp.

 

Partecipate, Soccorso finanziario ammesso solo nel caso di prospettiva dimostrabile di recupero dell’efficienza

Il soccorso finanziario a favore degli organismi partecipati, di norma precluso per quelli che presentino reiterate perdite di esercizio, in base all’art. 14, co.5 TUSP è ammesso unicamente, a tutela dell’interesse pubblico, in presenza di una documentata e motivata prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione dei soggetti beneficiari, escludendo ripiani a consuntivo. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 31/2022, in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune, circa la possibilità per l’Ente di ripianare le spese legali e di soccombenza conseguenti a un giudizio di responsabilità promosso – dalla propria società partecipata al 100%, che presenta da anni perdite di esercizio e attualmente in liquidazione – nei confronti di un ex amministratore.

Esaminate le norme del TUSP e il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la Sezione ricorda che non sussiste a carico del socio pubblico, anche se unico socio, alcun obbligo di procedere al ripiano delle perdite o all’assunzione diretta dei debiti di una partecipata. Il socio di capitali che ripiani i debiti della propria società, rinunciando al limite legale della responsabilità patrimoniale, di fatto si accolla i debiti di un terzo soggetto. L’art. 14, comma 5, primo periodo, D. Lgs. 175/2016 sancisce espressamente il cd. “divieto di soccorso finanziario”, quale particolare forma di ripiano degli squilibri e conseguente integrazione delle perdite della società in mano pubblica da
parte dell’ente partecipante a favore delle partecipate “che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”. La regola cristallizza “l’abbandono della logica di salvataggio obbligatorio degli organismi in condizione di irrimediabile dissesto. Ciò anche nell’ottica delle regole europee che vietano ai soggetti che operano nel mercato di fruire di diritti speciali od esclusivi”.

L’ accantonamento di quote di bilancio previsto dall’art. 21 del TUSP, in conseguenza di risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non determina per l’ente socio alcun obbligo di provvedere al ripiano delle perdite né l’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato. Tali principi operano anche in relazione alle società poste in liquidazione e per quelle a partecipazione pubblica totalitaria. L’obbligo di accantonamento costituisce una regola prudenziale di bilancio, il cui rispetto non contraddice la sussistenza del divieto di ripiano perdite attualmente previsto dall’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 175/2016 se non nel quadro di un piano di risanamento che garantisca l’equilibrio futuro dei conti della partecipata. Mentre, infatti, le ipotesi di soccorso finanziario sono disciplinate dall’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 175/2016, l’accantonamento de quo risponde alla diversa ratio di neutralizzare prospetticamente le ricadute negative delle gestioni societarie, riducendo le capacità di spesa dell’ente pubblico partecipante.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, obblighi di trasparenza per le Spa e le Utility comunali

Con la delibera n. 92 del 23 febbraio 2022, l’Anac ha ribadito che la normativa per la trasparenza e l’anticorruzione deve essere rispettata non solo dagli enti pubblici e dalle pubbliche amministrazioni, ma anche dalle Spa e dalle Utility comunali di servizi pubblici. Nell’ambito di un provvedimento di ordine di pubblicazione di tutte le informazioni, i documenti e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale di una società campana, che gestisce il servizio di distribuzione di acqua potabile, ha evidenziato la violazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal decreto legislativo 33/2013, applicabili alle società in controllo pubblico.
Dalla verifica effettuata sul sito istituzionale della società, l’Anac ha rilevato che nella sezione “Bandi di gara e contratti” erano assenti gli atti di programmazione e non risultavano pubblicati i nomi dei componenti delle commissioni aggiudicatrici con i relativi curricula né i dati sulla rendicontazione della gestione finanziaria dei contratti.
Non erano pubblicate inoltre le delibere dell’assemblea dei soci successive al 30 luglio 2018 nonostante il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ne preveda la pubblicazione obbligatoria.
Nella sezione “Dotazione organica-Costo del personale” non era data evidenza della distinzione dei costi relativi al personale a tempo determinato e di quelli a tempo indeterminato e non risultavano pubblicati i tassi di assenza che invece dovrebbero essere aggiornati ogni tre mesi.
La sezione “Selezione del personale” era priva di contenuti mentre per legge le società in controllo pubblico sono tenute a pubblicare gli atti contenenti i criteri di selezione del personale e per ogni procedura gli avvisi di selezione e i relativi esiti.
Dalla verifica è emersa anche l’omessa pubblicazione delle informazioni obbligatorie concernenti gli incarichi politici dell’amministratore unico. Fatti in relazione ai quali è stato avviato un procedimento separato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Al via la rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche

È stata avviata la rilevazione relativa alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, d.lgs. n. 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP) e al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti negli organi di governo di società ed enti (art. 17 d.l. n. 90/2014) con riferimento all’anno 2020.
Le amministrazioni pubbliche dovranno inviare le comunicazioni attraverso l’applicativo Partecipazioni, accessibile dal Portale Tesoro, entro il 13 maggio 2022.
Nella sezione del portale dedicata alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche sono disponibili le istruzioni operative nonché l’ulteriore documentazione utile per effettuare la comunicazione.
Per problemi di accesso all’applicativo è disponibile la funzionalità “Richiesta Assistenza” sulla home page del Portale Tesoro.
Le richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo supportopartecipazioni@mef.gov.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

L’incarico di presidente del Cda in una SpA in rappresentanza del Comune è attività incompatibile per un pubblico dipendente

L’incarico di presidente del Cda in una SpA (società avente anche fine di lucro, ergo di attività di natura commerciale in situazione d’incompatibilità assoluta ex art. 60, D.P.R. n. 3/1957) in rappresentanza del Comune, è attività incompatibile per un pubblico dipendente, e l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività lavorativa extraistituzionale rappresenta una condotta gravemente colposa, causativa di danno erariale.

È quanto stabilito dalla Corte dei conti Toscana, Sez. Giurisdizionale, sentenza n. 487 del 29/12/2021, nel giudizio promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di una dirigente scolastica che avrebbe illegittimamente rilasciato l’autorizzazione favorevole ad una docente, per la quale sarebbe stato emesso separato atto di citazione a giudizio, per lo svolgimento di attività lavorativa extraistituzionale assolutamente non autorizzabile, negli anni 2017 – 2019. Per l’esattezza, la docente avrebbe richiesto di essere autorizzata ad accettare l’incarico di presidente del Consiglio di Amministrazione di una società, in rappresentanza del Comune e per la durata di un triennio; pur trattandosi dell’assunzione di una carica in una società avente anche fine di lucro, ergo di attività di natura commerciale in situazione di incompatibilità assoluta ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 3/1957, come desumibile expressis verbis dall’oggetto sociale indicato nello Statuto, la convenuta avrebbe accolto l’istanza di autorizzazione, così ponendo in essere una condotta gravemente colposa causativa di danno erariale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION