I principi in tema di divieto di soccorso finanziario sono estensibili anche ai Consorzi di servizi

La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 24/2022, in riscontro ad una richiesta di parere da parte di un ente in merito all’obbligatorietà, o meno, di ripianare le perdite di esercizio, registrate dal soggetto partecipato, nel caso di specie del Consorzio obbligatorio per la gestione integrata di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dopo una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia ha ritenuto  estensibili i principi in tema di divieto di soccorso finanziario, espressivi di esigenze di coordinamento della finanza pubblica, anche ai Consorzi di servizi che integrano, parimenti, “realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale” ( Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 75/2017/PAR). Detti principi, con riferimento alla “razionalità economica”, trovano a maggior ragione applicazione agli enti partecipati strutturalmente in squilibrio posti in liquidazione, che non hanno una prospettiva di continuità aziendale.

Il c.d. divieto di “soccorso finanziario” degli organismi partecipati dalle amministrazioni, appare espressivo di un vero e proprio principio di ordine pubblico economico, fondato su esigenze di economicità e razionalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche. Proprio il riferimento alla razionalità economica nonché la disciplina contenuta nell’art. 194, comma 1 lett. b del Tuel con riferimento al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della fattispecie in argomento, porta ad escludere interventi a sostegno di enti strumentali che non abbiano una prospettiva di continuità aziendale e che si trovino in squilibrio strutturale.

L’194, comma 1 lett. b D. Lgs. in n. 267/2000, alla legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dalla “copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione”,  seppur riferite alle aziende speciali, “pone un limite alla possibilità di realizzare un “accollo interno” (in senso ovviamente atecnico) del debito gestionale e organizzativo “disavanzo di gestione”; infatti, non tutti i “disavanzi” di gestione dell’azienda speciale sono ripianabili ab aexterno dall’ente dominus, con un riconoscimento di debito da parte di quest’ultimo, ma solo quelli la cui ripianabilità è prevista da “da statuto, convenzione o atti costitutivi” ed in ogni caso purché: i) sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114; ii) il disavanzo derivi da fatti di gestione. Queste due condizioni si impongono e sovrastano le previsioni statutarie e convenzionali autonome e solo il loro rispetto può legittimare l’integrazione dell’autorizzazione di spesa oltre la dotazione inziale e i contributi ordinari, assorbendo il “debito altrui” entro il bilancio dell’ente dominus.”

La norma quindi pone quali condizioni alla ripianabilità del disavanzo di detti enti strumentali, il rispetto del pareggio di bilancio e che il disavanzo derivi da fatti di gestione. Il concetto di pareggio a cui fa riferimento la norma non può che riferirsi a quello di equilibrio di bilancio in ragione delle norme introdotte con la L. cost. n. 1/2012 e della loro coerenza con gli obblighi assunti in sede comunitaria dallo Stato italiano. Infatti i Consorzi, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, concernente la c.d. contabilità armonizzata, quali organismi strumentali degli enti locali, al fine della rilevazione unitaria dei fatti gestionali devono predisporre un budget economico e riclassificare i propri dati contabili secondo regole uniformi a quelle degli enti in contabilità finanziaria. Inoltre, le aziende speciali, le istituzioni e gli altri organismi strumentali degli enti locali sono tenuti ad adottare lo stesso sistema contabile dell’amministrazione di cui fanno parte.

I medesimi enti in contabilità finanziaria sono vincolati al rispetto di principi contabili generali previsti nell’Allegato 1 del decreto e dei principi applicati, mentre gli enti strumentali in regime contabile economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali dell’Allegato 1 e ai principi del codice civile. Per cui il concetto di pareggio (rectius “equilibrio”) a cui fa riferimento la norma, è quello a consuntivo e non certamente quello a preventivo. Di conseguenza, risulterà ripianabile il disavanzo sorto nonostante sia stato programmato il “prospettico” pareggio a consuntivo preordinato alla continuità aziendale e che derivi da “fatti di gestione”, ovvero da eventi idonei a generare obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c., che hanno determinato, in corsa, lo squilibrio tra costi e ricavi, nonostante una congrua programmazione.

Conseguentemente, il limite del pareggio è funzionale alla continuità aziendale e si traduce nel conseguente limite della ripianabilità dei soli disavanzi determinati dall’alea d’impresa (i c.d. “fatti di gestione”) per cui “il disavanzo da liquidazione, [..] non è riconducibile ai disavanzi cui fa riferimento l’art. 194, lett. b), TUEL poiché proprio il riferimento al “pareggio” e alla sua funzione, costituisce un limite alla riconoscibilità dei disavanzi che non mirano alla conservazione dell’integrità aziendale. Il ripiano della perdita, infatti, non può che essere funzionale al ripristino del pareggio tra mezzi disponibili, impieghi e debiti, per ristabilire e consentire la continuità aziendale.” (cfr. deliberazione n. 162/2018/PAR, cit.).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Applicativo Partecipazioni: prorogato al 27 maggio il termine di chiusura delle rilevazioni

Il Dipartimento del Tesoro, con comunicato di oggi, informa che per dar seguito alle numerose richieste di supporto pervenute negli ultimi giorni, la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) – e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2020, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, proseguirà fino al 27 maggio 2022.

Gli enti sono comunque invitati a  procedere con sollecitudine alla trasmissione; non è necessario aspettare la correzione delle incongruenze segnalate rispetto a dati inseriti da altri utenti e non bloccanti per il completamento della comunicazione. Per informazioni sull’adempimento il Dipartimento rimanda all’avviso del 7 febbraio 2022 relativo all’avvio della rilevazione.
Richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo supportopartecipazioni@mef.gov.it.

Per problemi di accesso all’applicativo è possibile utilizzare la funzionalità “Richiesta Assistenza” della Home page del Portale Tesoro selezionando le seguenti voci dei menu a tendina: Richiesta di carattere tecnico, Portale, Problemi di accesso e compilando l’apposito modulo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Società in house: Intesa tra Anac e Consiglio nazionale del notariato

L’Anac e il Consiglio nazionale del notariato hanno approvato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di diffondere un vademecum condiviso per le società in house: l’intenzione è quella di coadiuvare i notai quando si trovano di fronte alla predisposizione degli statuti o di altri atti che disciplinano le società in house. Non solo. Anac e Cnn collaboreranno anche attraverso attività di formazione alle stazioni appaltanti sempre in merito al tema dell’in house.

Tra le informazioni presenti nel Vademecum, al quale hanno lavorato Anac e Cnn, si segnalano una serie di requisiti tipici delle società in house. Una delle clausole che deve essere presente nello statuto di una società in-house è quella che stabilisce che oltre l’ottanta per cento del fatturato deve essere prodotto nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Altro requisito fondamentale è che il capitale pubblico dell’organismo affidatario in house, detenuto sia direttamente che indirettamente, non potrà mai essere inferiore al 100% del capitale sociale per tutta la durata della Società.

Nel documento vengono anche delineate le linee operative per l’esercizio del “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Tra le ipotesi di controllo analogo: il controllo sugli statuti, sul piano industriale, di sviluppo, di investimenti, sul piano occupazionale, sul budget economico e finanziario. E ancora: il controllo orientato ad indirizzare l’attività della società in house verso il perseguimento dell’interesse pubblico, il controllo sulla gestione e sui risultati intermedi, l’esercizio di poteri ispettivi che comportano una diretta attività di vigilanza e controllo presso la sede e nei confronti dell’organo amministrativo della società in house.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Aziende speciali, il ripiano del disavanzo non incide sulle modalità di approvazione del bilancio

La Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 44/2022, fornisce il proprio parere ad una richiesta del Comune di Roma in merito alla portata applicativa dell’art. 13-bis (rectius 13-quater) del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, inserito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, rispetto al procedimento di approvazione della proposta di bilancio di un’azienda speciale, pervenuto all’ente, ma non ancora approvato dall’organo competente, dal momento che con l’approvazione dell’ultimo bilancio di esercizio del 2020 dell’azienda stessa si configurerebbero i presupposti per l’applicazione dell’art. 1, comma 555, della l. 27 dicembre 2013, n. 147.
La Sezione ricorda che per l’art. 1, comma 555, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, nella versione originaria, per le aziende speciali, “dall’esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci”. L’ultimo periodo del comma 555, come inserito nella conversione del DL 25 maggio 2021, n. 73, Legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone che “Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale”. Successivamente l’art. 13-quater della legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 ha aggiunto dopo le parole “idoneo piano di risanamento aziendale” l’inciso “che può prevedere, da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L’adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall’art. 194, comma 1, lett. b), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell’art. 114, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”.
La ricostruzione del quadro normativo porta la Sezione a ritenere che l’innovazione normativa non incide in alcun modo sulle modalità di approvazione del bilancio dell’azienda, riguardando, invece, la possibilità di mantenimento in vita e di sostenere finanziariamente organismi in gravi situazioni di crisi in presenza di serie prospettive di riequilibrio economico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nessuna sanzione al responsabile finanziario per la mancata ricognizione delle società partecipate

La Corte dei Conti Liguria Sez. giurisdizionale, Sentenza 16-03-2022, n. 32, nel pronunciarsi sull’ipotesi di responsabilità sanzionatoria prevista dall’art. 20, comma 7, del TUSP – alla stregua del quale l’omessa analisi annuale dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute e la mancata adozione da parte degli enti locali dei piani di riassetto delle stesse, in presenza dei presupposti di legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 5.000 a un massimo di Euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile – ha escluso che la norma sanzionatoria abbia tra i propri destinatari gli organi burocratici dell’ente locale (con particolare riferimento al responsabile finanziario) e, pertanto, la pretesa punitiva possa essere pienamente soddisfatta con l’irrogazione della sanzione amministrativa ai titolari degli organi di governo del Comune.
La Sezione ricorda come il principio di personalità della sanzione imponga che possa essere responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione, con la conseguenza che, inquadrandosi l’art. 20, comma 7, del TUSP nel medesimo sistema normativo, a dispetto del riferimento impersonale agli “enti locali” anche la sanzione ivi prevista deve necessariamente essere riferita ad una persona fisica. Al fine di poter individuare il soggetto cui la sanzione deve essere riferita, è necessario comprendere a chi spetti l’adozione che non potrà che essere il Consiglio comunale che è “l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo” (art. 42, commi 1 e 2, lett. e) del TUEL), mentre è rimesso alla giunta di svolgere attività propositive e d’impulso nei confronti del consiglio comunale (art. 48, comma 3). Spetta, invece, al Sindaco la competenza a convocare e presiedere la giunta nonché il consiglio, quando non è previsto il presidente del consiglio, così come la competenza a sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti (art. 50, commi 1 e 2).
Gli atti previsti dal comma 1 dell’art. 20 del TUSP, ovvero l’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate direttamente o indirettamente e, ove ne ricorrano i presupposti, il piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, rientrano tra quelli fondamentali, inerenti “la partecipazione dell’ente locale a società di capitali”, l’art. 42 del TUEL li riserva al consiglio comunale. A nulla possono valere le disposizioni regolamentari dell’ente locale giacché quest’ultimo si limita ad attribuire all’apparato burocratico la materiale redazione dei documenti contenenti le proposte di deliberazione, la cui iniziativa esula, invece, dalle competenze di quello stesso apparato poiché rientrante in quelle degli organi politici e, in particolare, della giunta, cui l’art. 48 del TUEL riserva le attività propositive e d’impulso nei confronti del consiglio comunale.
Il precetto normativo risultante dall’integrazione delle previsioni del TUSP con quelle del TUEL presuppone, inderogabilmente, competenze che costituiscono il proprium degli organi di governo (consiglio e giunta) e che, perciò, non possono essere trasferite ai titolari degli uffici burocratici.
L’esclusione della responsabilità sanzionatoria di cui all’art. 20, comma 7, del TUSP non elimina, naturalmente, l’astratta possibilità che in capo ai titolari degli uffici aventi competenze in materia di società partecipate si configurino, nel caso di condotte riverberantesi sulla mancata adozione, da parte del consiglio comunale, dei provvedimenti di cui all’art. 20, comma 1, la responsabilità disciplinare e, ricorrendone i presupposti, la responsabilità dirigenziale e quella amministrativa risarcitoria, quest’ultima da scrutinare considerando comunque l’apporto causale di altri soggetti, quali il segretario comunale e lo stesso Sindaco. Il primo, infatti, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e, ove non sia stato nominato un direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività (art. 97, commi 2 e 4, del TUEL) mentre il secondo sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

La messa in liquidazione della società partecipata deve essere esternata con motivazione nel piano di razionalizzazione

La scelta del Comune di procedere alla messa in liquidazione di una società partecipata a seguito della ricognizione ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016 deve essere esternata con motivazione da inserire nella relazione tecnica per dare conto delle ragioni dell’ipotesi ritenuta sussistente (nel caso di specie art. 20 comma 2 lett. b) e del modello scelto (messa in liquidazione) per affrontarla. È quanto ribadito dal Tar Catania, sez. I, sentenza 4 aprile 2022, n. 964.
La Sezione ha ricordato che dall’art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016 emerge, da una parte, l’obbligatorietà della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (“I piani di razionalizzazione…sono adottati ove…”) e, dall’altra, la necessità di una motivazione da parte degli enti circa le misure adottate; in altri termini, la ricognizione annuale, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell’art. 20 TUSP, costituisce adempimento obbligatorio, mentre gli esiti possono essere vari e sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata, la quale può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi sia in una misura di razionalizzazione, il cui contenuto, a sua volta, può consistere in un “piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.
Consegue che la scelta del Comune di procedere alla messa in liquidazione di una società partecipata a seguito della ricognizione ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016 deve essere esternata con motivazione da inserire nella relazione tecnica per dare conto delle ragioni dell’ipotesi ritenuta sussistente (nel caso di specie art. 20, comma 2, lett. b), e del modello scelto (messa in liquidazione) per affrontarla.
Tale adempimento (ossia la relazione tecnica e nel caso di specie il suo adeguamento a seguito dell’emendamento) viene previsto dall’art. 20 cit. come corredo necessario del piano di razionalizzazione (“[i] piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica”) ed “è funzionale a consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente compenso ai membri dei Cda dell’entità partecipate se finanziate dall’Ente

Con deliberazione n. 20/2022, la Corte dei conti Campania – in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di erogare un compenso ai membri del consiglio di amministrazione del Consorzio intercomunale, partecipato da pubbliche amministrazioni – ha ribadito, conformemente all’orientamento della Sezione Autonomie (delib. n. 9/2019), che se il finanziamento anche parziale dell’ente o azienda è posto a carico delle finanze pubbliche allora nessun compenso è dovuto; viceversa, qualora l’ente sia autofinanziato può essere previsto un compenso. In particolare, la Sezione Autonomie, investita di un parere in ordine all’applicabilità delle limitazioni di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, consistenti nell’obbligo di garantire la gratuità degli incarichi conferiti ai membri degli organi amministrativi di vertice delle aziende speciali che ricevono contributi dallo Stato, ha ritenuto dirimente, ai fini della corresponsione di un compenso, il finanziamento dell’ente: “La gratuità della partecipazione agli organi amministrativi è, quindi, una misura limitata alle aziende speciali che “vivono” delle risorse dell’Ente locale titolare. Viceversa, la decurtazione dei compensi è riservata alle aziende speciali “non contribuite” (che siano affidatarie dirette di servizi ed abbiano riportato perdite nel triennio), nelle quali sia stata remunerata la partecipazione al consiglio di amministrazione. Va, al riguardo, considerato, nell’ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, che la previsione statutaria relativa ai compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione dovrà, comunque, tener conto della compatibilità e della sostenibilità di tali oneri.”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni-ter, ricapitalizzazione delle Aziende Speciali

L’art. 13-quater del DDL di conversione in legge del decreto-legge n. 4/2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, come approvato dal Senato, nel modificare l’art. 1, comma 555 della legge n. 147/2013, dispone che i piani di risanamento aziendale delle aziende speciali e delle istituzioni controllate dalle pubbliche amministrazioni locali, volti ad evitare la messa in liquidazione in presenza di un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti, possono prevedere interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse da parte delle amministrazioni pubbliche socie. L’adozione del piano, inoltre, può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dal TUEL.

Si ricorda che l’art. 1, comma 555 prevede che a decorrere dall’esercizio 2017, le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, siano poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio, con conseguente nullità degli atti di gestione e responsabilità erariale dei soci in caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro tale termine. L’articolo 56-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. decreto Sostegni-bis) ha previsto che la suddetta norma non si applichi qualora il recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale

L’adozione del piano di risanamento può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni di cui all’art. 194, comma 1, lett. b), del TUEL, il quale prevede che il consiglio dell’ente locale possa riconoscere con delibera la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni:
– nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi;
– purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio dell’azienda speciale e dell’istituzione;
– purché il disavanzo derivi da fatti di gestione.

La norma in esame stabilisce, infine, che il piano di risanamento aziendale costituisce un atto fondamentale ai sensi dell’articolo 114, comma 6, del TUEL. Si ricorda che la norma richiamata prevede che l’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

 

Testo art. 13-quater. – (Modifica all’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. All’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “idoneo piano di risanamento aziendale” sono aggiunte le seguenti: “che può prevedere da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L’adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall’articolo 194, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell’articolo 114, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Partecipazioni delle PA: online gli open data e il Rapporto annuale 2019

Pubblicato il “Rapporto sulle Partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche” con i relativi dati in formato aperto (open data) che offrono una panoramica dettagliata sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche, inclusi gli incarichi conferiti dalle stesse in seno agli organi di governo di società o enti, e gli esiti del monitoraggio sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tusp).
Le elaborazioni sono state svolte sulla base dei dati al 31 Dicembre 2019 comunicati dalle stesse Amministrazioni attraverso l’applicativo  Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, che costituisce l’unica Banca dati istituzionale sulle Partecipazioni pubbliche.
Alla rilevazione ha risposto circa l’81 per cento delle Amministrazioni censite nella Banca dati del Dipartimento del Tesoro (circa 10.900 su un totale di 13.415), con un incremento del 3 per cento rispetto alla rilevazione dei dati del 2018, che ha riguardato soprattutto i Comuni, in particolare quelli tra i 50.000 e i 100.000 abitanti.
L’iniziativa è curata dalla Direzione Valorizzazione del Patrimonio Pubblico del Dipartimento del Tesoro presso cui opera anche la Struttura per il monitoraggio sull’attuazione del Tusp.

 

Partecipate, Soccorso finanziario ammesso solo nel caso di prospettiva dimostrabile di recupero dell’efficienza

Il soccorso finanziario a favore degli organismi partecipati, di norma precluso per quelli che presentino reiterate perdite di esercizio, in base all’art. 14, co.5 TUSP è ammesso unicamente, a tutela dell’interesse pubblico, in presenza di una documentata e motivata prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione dei soggetti beneficiari, escludendo ripiani a consuntivo. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 31/2022, in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune, circa la possibilità per l’Ente di ripianare le spese legali e di soccombenza conseguenti a un giudizio di responsabilità promosso – dalla propria società partecipata al 100%, che presenta da anni perdite di esercizio e attualmente in liquidazione – nei confronti di un ex amministratore.

Esaminate le norme del TUSP e il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la Sezione ricorda che non sussiste a carico del socio pubblico, anche se unico socio, alcun obbligo di procedere al ripiano delle perdite o all’assunzione diretta dei debiti di una partecipata. Il socio di capitali che ripiani i debiti della propria società, rinunciando al limite legale della responsabilità patrimoniale, di fatto si accolla i debiti di un terzo soggetto. L’art. 14, comma 5, primo periodo, D. Lgs. 175/2016 sancisce espressamente il cd. “divieto di soccorso finanziario”, quale particolare forma di ripiano degli squilibri e conseguente integrazione delle perdite della società in mano pubblica da
parte dell’ente partecipante a favore delle partecipate “che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”. La regola cristallizza “l’abbandono della logica di salvataggio obbligatorio degli organismi in condizione di irrimediabile dissesto. Ciò anche nell’ottica delle regole europee che vietano ai soggetti che operano nel mercato di fruire di diritti speciali od esclusivi”.

L’ accantonamento di quote di bilancio previsto dall’art. 21 del TUSP, in conseguenza di risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non determina per l’ente socio alcun obbligo di provvedere al ripiano delle perdite né l’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato. Tali principi operano anche in relazione alle società poste in liquidazione e per quelle a partecipazione pubblica totalitaria. L’obbligo di accantonamento costituisce una regola prudenziale di bilancio, il cui rispetto non contraddice la sussistenza del divieto di ripiano perdite attualmente previsto dall’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 175/2016 se non nel quadro di un piano di risanamento che garantisca l’equilibrio futuro dei conti della partecipata. Mentre, infatti, le ipotesi di soccorso finanziario sono disciplinate dall’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 175/2016, l’accantonamento de quo risponde alla diversa ratio di neutralizzare prospetticamente le ricadute negative delle gestioni societarie, riducendo le capacità di spesa dell’ente pubblico partecipante.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION