Competenze, obblighi e trattamento economico del commissario liquidatore dell’Unione dei Comuni

Con parere del 31 gennaio 2025, il Ministero dell’interno chiarisce che rientra nella piena autonomia del Commissario liquidatore, una volta esaurita l’attività ordinaria dell’ente, valutare l’opportunità di avvalersi di competenze esterne per i residui atti deliberativi riguardanti la fase liquidatoria.

Il Ministero ricorda che non vi è esplicita normativa statale, con la conseguente necessità di fare riferimento all’eventuale disciplina regionale, alle disposizioni recate dallo statuto dell’ente e alle indicazioni definite nel provvedimento di nomina del commissario liquidatore. Secondo consolidata giurisprudenza, il provvedimento di soppressione di una persona giuridica, anche se pubblica, non vale a segnare la fine della stessa, ma serve soltanto a determinare il passaggio ad una fase successiva in cui deve provvedersi alla sorte dei beni che facevano parte del suo patrimonio ed alla definizione dei rapporti giuridici pendenti.

Con la nomina del liquidatore si apre per l’Unione dei Comuni la particolare fase della procedura liquidatoria, limitata ai soli aspetti liquidatori delle attività e passività della pregressa gestione ordinaria, fase che è tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita l’Ente stesso al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione finale dell’eventuale patrimonio residuo. I liquidatori possono compiere anche nuove operazioni e possono continuare a svolgere la normale attività di gestione, purché si tratti di una gestione di tipo conservativo finalizzata non all’incremento bensì alla conservazione del valore del patrimonio. In conseguenza di quanto sopra esposto, l’Unione dei Comuni continua ad operare, per mezzo del liquidatore, limitatamente alla riscossione dei crediti non ancora introitati ed al pagamento dei debiti dell’Unione quali risultano alla data della apertura della fase liquidatoria.

Ciò sino alla redazione del bilancio finale di liquidazione, cui conseguirà il trasferimento del patrimonio residuo – ovvero degli eventuali crediti residui e debiti non pagati – ai Comuni facenti parte dell’Unione, ciascuno dei quali provvederà a contabilizzarli nel proprio bilancio dopo l’approvazione delle operazioni di chiusura da parte del Consiglio comunale. Nel caso di specie, la liquidazione consegue allo scioglimento, avvenuto a far data dal 31 dicembre 2023 e, atteso il tempo trascorso, il Ministero ritiene che l’attività ordinaria disciplinata dal TUEL sia ormai completata con la rendicontazione dell’esercizio 2023.

Pertanto, l’Unione non è più tenuta alla presentazione dei bilanci e relativi rendiconti e al rispetto degli adempimenti tipici della gestione amministrativo-contabile dell’ente locale per i quali necessitano le figure interne previste dallo stesso testo unico (dipendenti dell’Unione, Segretario comunale, Revisore economico-finanziario, OIV). Ne consegue, che rientra nella piena autonomia del Commissario liquidatore, una volta esaurita l’attività ordinaria dell’ente, valutare l’opportunità di avvalersi di competenze esterne per i residui atti deliberativi che dovrebbero riguardare solamente la fase liquidatoria nei termini sopra riportati.

 

La redazione PERK SOLUTION

La messa in liquidazione della società partecipata deve essere esternata con motivazione nel piano di razionalizzazione

La scelta del Comune di procedere alla messa in liquidazione di una società partecipata a seguito della ricognizione ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016 deve essere esternata con motivazione da inserire nella relazione tecnica per dare conto delle ragioni dell’ipotesi ritenuta sussistente (nel caso di specie art. 20 comma 2 lett. b) e del modello scelto (messa in liquidazione) per affrontarla. È quanto ribadito dal Tar Catania, sez. I, sentenza 4 aprile 2022, n. 964.
La Sezione ha ricordato che dall’art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016 emerge, da una parte, l’obbligatorietà della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (“I piani di razionalizzazione…sono adottati ove…”) e, dall’altra, la necessità di una motivazione da parte degli enti circa le misure adottate; in altri termini, la ricognizione annuale, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell’art. 20 TUSP, costituisce adempimento obbligatorio, mentre gli esiti possono essere vari e sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata, la quale può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi sia in una misura di razionalizzazione, il cui contenuto, a sua volta, può consistere in un “piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.
Consegue che la scelta del Comune di procedere alla messa in liquidazione di una società partecipata a seguito della ricognizione ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016 deve essere esternata con motivazione da inserire nella relazione tecnica per dare conto delle ragioni dell’ipotesi ritenuta sussistente (nel caso di specie art. 20, comma 2, lett. b), e del modello scelto (messa in liquidazione) per affrontarla.
Tale adempimento (ossia la relazione tecnica e nel caso di specie il suo adeguamento a seguito dell’emendamento) viene previsto dall’art. 20 cit. come corredo necessario del piano di razionalizzazione (“[i] piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica”) ed “è funzionale a consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION