Le perdite delle società partecipate del 2020, non ripianate nel 2021, sono oggetto di accantonamento nel rendiconto 2022

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 112/2022, nell’ambito delle attività di controllo sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020 e sul bilancio preventivo 2021-23 redatte dall’organo di revisione, ha riscontrato che numerosi organismi partecipati dall’ente hanno registrato perdite, in taluni casi anche ingenti, nel corso dell’esercizio 2020, rispetto alle quale il Comune non ha effettuato accantonamenti nel fondo perdite, né in sede di bilancio di previsione 2022 né in sede di composizione dell’avanzo di amministrazione 2021, in applicazione della norma di cui all’art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Sul punto, la Sezione richiama, preliminarmente, la regola generale di cui all’art. 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 («Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», di seguito T.U.S.P.), in base al quale “nel caso in cui società partecipate […] presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti […] accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha previsto, all’articolo 10 comma 6-bis, in deroga alla regola generale di cui sopra e per quanto qui rileva, che “in considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell’applicazione […] dell’articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”. La Sezione precisa che il mancato accantonamento nel bilancio finanziario dell’ente non esclude l’evidenziazione della perdita 2020 nel bilancio consolidato, redatto in contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell’art. 11-bis e dell’allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011, disposizioni non espressamente derogate dal citato art. 10, comma 6-bis, in modo da rappresentare in maniera corretta, trasparente e armonica la situazione patrimoniale tanto dell’ente partecipante che dell’ente partecipato.

Inoltre, le perdite relative al 2020, se non ancora ripianate al termine dell’esercizio 2021, dovranno comunque concorrere alla costituzione del relativo accantonamento, nel bilancio dell’ente locale, in sede di rendicontazione dell’esercizio 2022. Ciò in quanto la norma di cui al d.l. n. 77/2021, in ragione degli eccezionali eventi pandemici, comportanti ab externo effetti depressivi della gestione delle partecipate e conseguenti perdite di esercizio, ha chiara portata derogatoria di una regola generale – quella del T.U.SP. – la cui ratio va rinvenuta nell’esigenza di una corretta e veritiera rappresentazione della situazione finanziaria dell’ente (come sintetizzabile dal risultato di amministrazione) la cui esposizione nei confronti del soggetto partecipato può manifestarsi, in caso di mancato ripiano, attraverso la necessità della ricapitalizzazione o comunque della razionalizzazione della società partecipata, non escludendo la sua dismissione (art. 20 T.U.S.P.). Diversamente opinando, verrebbe obliterato l’effetto di trascinamento del 2020 sugli esercizi successivi, venendosi a determinare un non consentito effetto “manipolativo” del risultato di amministrazione dell’ente partecipante per gli anni successivi al 2021 (cfr. Corte cost., sentenza n. 115/2020).

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Niente compenso al Consigliere comunale membro del CDA della società partecipata

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 110/2022, in riscontro ad una specifica richiesta di parere, ha confermato l’interpretazione maggioritaria sostenuta dalla giurisprudenza contabile, ribadendo che nessun compenso può essere corrisposto ad un amministratore di ente locale, a seguito della carica, dallo stesso assunta, di amministratore di una società di capitali partecipata, direttamente e/o indirettamente dallo stesso ente.

L’art. 1, comma 718, della Legge 27/12/2006, n. 296, dispone espressamente che: “Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società”. La norma, nell’escludere che l’assunzione, da parte di un amministratore locale, della carica di componente di organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente possa dare titolo alla corresponsione di emolumenti a carico della società, si riferisce genericamente alle “società di capitali partecipate” senza formulare alcuna distinzione in relazione alla
forma di partecipazione.

La formulazione generica della disposizione, secondo l’orientamento della Corte dei conti, la rende riferibile ad ogni tipo di partecipazione societaria, diretta o indiretta, maggioritaria o minoritaria; il divieto introdotto dalla norma in argomento, più che incidere direttamente sulla disciplina civilistica delle società partecipate, sembra piuttosto sancire un obbligo (negativo) a carico degli amministratori di ente locale, obbligo che sarebbe illogico supporre limitato ai soli casi di partecipazione diretta, ovvero maggioritaria.

 

La redazione PERK SOLUTION

Relazione sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali valdostani al 31.12.2020

La Corte dei conti, Sez. Valle D’Aosta, ha approvato con deliberazione n. 23/2022 la “Relazione sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali valdostani al 31.12.2020”.

La verifica sugli esiti della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche rappresenta un ambito rilevante dei controlli delle Sezioni regionali della Corte dei conti. Il ruolo della magistratura contabile in tale settore, già delineato dalle disposizioni della legge finanziaria 2008 (art. 3, comma 28, l. n. 244/2007) e confermato nella successiva normativa (art. 1, cc. 611 e 612, l. n. 190/2014), ha trovato l’assetto definitivo nel d.lgs. n. 175/2016.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte Costituzionale: consentite le partecipazioni pubbliche anche minoritarie

È parzialmente illegittimo l’articolo 3, comma 2, della legge della Sicilia 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano), là dove consentiva ai Comuni della Regione, in relazione allo sviluppo delle località montane e delle relative aree sciabili, di costituire o partecipare a società per un indefinito e quindi eccessivo insieme di finalità e attività. Ciò collide, infatti, con l’impostazione alla base del Testo Unico delle società partecipate (TUSP) che, attraverso un doppio vincolo, di scopo e di attività, punta a contrastare l’aumento ingiustificato delle partecipazioni pubbliche.
È quanto si legge nella sentenza n. 201/2022 con cui la Corte costituzionale ha spiegato che il rilevato contrasto non determina, tuttavia, l’illegittimità costituzionale dell’intera norma impugnata, perché l’attività di realizzazione e di gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva è espressamente considerata dall’articolo 4, comma 7, del TUSP.
La partecipazione, anche minoritaria, a società per la realizzazione e la gestione di tali impianti di risalita rimane quindi consentita, avendo peraltro anche finalità pubbliche di sostegno alle attività svolte nelle aree sciabili, di cui spesso costituisce l’infrastruttura essenziale. In ogni caso, la puntuale decisione di avvalersi di una società pubblica per lo svolgimento di tale attività dovrà essere analiticamente motivata secondo quanto dispone l’articolo 5 del TUSP, perché «gli enti territoriali possono assumere direttamente la gestione di attività imprenditoriali solo se (e in quanto) siano in grado di farlo a condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato». La sentenza, più in generale, ha anche precisato che il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale «implica un favor per la società civile con riferimento a quelle attività di interesse generale che essa sia in grado di svolgere (in quanto non è
richiesta la natura pubblica del soggetto erogatore) e alle quali ben può l’ente pubblico concorrere con una partecipazione anche di minoranza».

 

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No all’accollo del debito della società partecipata in liquidazione

Con la deliberazione n. 67/2022, la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, affronta il tema dei rapporti finanziari tra le società pubbliche e gli enti partecipanti. Nel caso di specie, il Comune istante chiede se un ente locale, che dispone di apposito accantonamento ai sensi dell’art. 21 del TUSP, possa accollarsi i debiti di una propria società interamente partecipata in liquidazione, nell’intento di tutelare l’interesse pubblico caratterizzato dalla continuità dello svolgimento di un evento caratterizzante in modo peculiare e infungibile l’intera città e l’economia territoriale.
La Sezione ricorda, preliminarmente, che il codice civile agli articoli 2325 e 2462, riguardanti rispettivamente le s.p.a. e le s.r.l., applicabili anche alle società partecipate pubbliche, prevede che delle obbligazioni sociali rispondono solamente le società di capitali con il loro patrimonio, essendo, peraltro, eccezionali i casi in cui si può delineare la responsabilità illimitata del socio unico (ipotesi contemplate nel secondo comma di entrambe le norme appena menzionate, nonché nel caso del soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 e ss. cod. civ.). Da ciò si desume che anche il socio pubblico, al pari, pertanto, di ogni altro socio di società di capitali, risponde delle obbligazioni sociali nei limiti della propria quota di partecipazione al predetto capitale sociale, a meno che non sia esposto direttamente nei confronti dei creditori sociali e salva una eventuale normativa derogatoria.
L’assetto normativo delineato, invece, dagli artt. 14, c. 5 e 21 del TUSP pone dei limiti all’intervento finanziario delle amministrazioni partecipanti qualora la società partecipata registri per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, salva la ricorrenza delle condizioni derogatorie che, per contro, tale intervento consentano ed è previsto l’accantonamento di appositi fondi, da parte del socio, in caso di risultato di esercizio negativo della partecipata; accantonamenti che vengono liberati nel caso in cui, in particolare, l’ente dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione (art. 21). Peraltro, le norme in argomento sono chiaramente finalizzate alla dinamica salvaguardia degli equilibri finanziari ma non comportano l’automatico obbligo di ripiano delle perdite o l’assunzione dei debiti della partecipata, poiché gli accantonamenti ex art. 21 Tusp non hanno eliso i limiti al soccorso finanziario, né la necessità della dimostrazione da parte del socio, in caso di soccorso finanziario, della sussistenza di un particolare interesse a coltivare la società partecipata, sotteso, in particolare, alla capacità della stessa di ritornare in bonis. Con riguardo, pertanto, all’accollo di debiti già maturati da una società partecipata con riferimento alla quale la decisione dell’ente di dismissione della propria quota e di messa in liquidazione della stessa ha già dato evidenza dell’impossibilità di realizzazione della sua mission istitutiva, viene meno l’obbligo di accantonamento ex art. 21, attesa altresì l’impossibilità di continuità aziendale, e non può darsi luogo ad un soccorso finanziario, non ricorrendo le condizioni previste dall’art. 14 Tusp. La delibera sottolinea peraltro che l’eventuale decisione dell’ente di procedere al soccorso, pur non sussistendone i presupposti ex artt. 14, c. 5 e 21 Tusp, evidenzierebbe una palese intrinseca contraddizione rispetto alla precedente determinazione dismissiva (la cui importanza e centralità in ottica programmatoria è principio consolidato nella giurisprudenza contabile) che vizierebbe irrimediabilmente sotto il profilo funzionale e della legittimità il provvedimento di intervento finanziario.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Vademecum per le società in house

L’Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale del Notariato hanno redatto il ‘Vademecum per le società in house nel nuovo Codice degli appalti e nel Testo unico delle società pubbliche’. Il documento è stato realizzato per coadiuvare i notai nella predisposizione degli statuti o di altri atti che disciplinano le società in house.

Tra le informazioni presenti nel Vademecum sono evidenziati i requisiti tipici delle società in house, tra i quali le clausole sulla percentuale di fatturato derivante dallo svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Altro requisito fondamentale riguarda il capitale pubblico dell’organismo affidatario in house che non potrà mai essere inferiore al 100% del capitale sociale per tutta la durata della Società. Nel vademecum sono indicate anche le linee operative per l’esercizio del ‘controllo analogo’ esercitato sui propri servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

Tra le ipotesi di controllo analogo: il controllo sugli statuti, sul piano industriale, di sviluppo, di investimenti, sul piano occupazionale, sul budget economico e finanziario. E ancora: il controllo orientato ad indirizzare l’attività della società in house verso il perseguimento dell’interesse pubblico, il controllo sulla gestione e sui risultati intermedi, l’esercizio di poteri ispettivi che comportano una diretta attività di vigilanza e controllo presso la sede e nei confronti dell’organo amministrativo della società in house.

 

La redazione PERK SOLUTION

La ricostituzione del capitale sociale società a partecipazione pubblica oltre il minimo legale richiede una adeguata motivazione analitica

Nel sistema di regole e principi introdotto dal d.lgs. n. 175/2016, in caso di grave crisi della società a partecipazione pubblica, riconducibile alla previsione di cui all’art. 14, comma 5, del Tusp (perdite per tre esercizi consecutivi) il ripristino del capitale sociale minimo presuppone l’approvazione di un piano di risanamento o l’adozione del d.p.c.m. previsto dal terzo periodo della norma. L’eventuale ricapitalizzazione ai sensi dell’art. 2447 c.c. deve attestarsi, di regola, nella misura del minimo legale, salva la sussistenza di particolari ragioni, previste nel piano di risanamento, idonee a giustificare una ricapitalizzazione di maggiore entità, fermo restando, in ogni caso, l’onere di motivare analiticamente l’operazione, ai sensi dell’art. 5, del Tusp.
È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 76/2022, in riscontro ad una richiesta di parere di un ente in merito alla disposizione di cui all’art. 2447 c.c. relativo alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale in ragione di perdite di esercizio, che ha chiesto  di sapere se la misura di un’eventuale ricapitalizzazione debba essere contenuta al minimo legale o possa essere di maggiore importo, riportando alcuni precedenti giurisprudenziali, resi nella vigenza dell’art. 6, comma 19, del d.l. n. 78/2010 che hanno limitato la ricapitalizzazione allo stretto ripristino del minimo legale.
La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale rappresenta una causa di scioglimento della società, ai sensi dell’art. 2484, n. 4, c.c., con conseguente avvio della fase di liquidazione della stessa. Pertanto, nei casi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, la società partecipata e, per essa, il socio pubblico, sono chiamati a effettuare una scelta discrezionale tra le seguenti alternative:
– scioglimento della società mediante avvio della fase di liquidazione;
– trasformazione della società da s.p.a. in s.r.l., sempre che il valore del capitale sociale residuo non sia inferiore (anche) al minimo previsto per il tipo societario s.r.l.;
– conservazione della s.p.a. mediante aumento del capitale sociale a una cifra non inferiore al minimo previsto dalla legge, secondo la previsione letterale dell’art. 2447.
La scelta deve essere conforme ai criteri generali dell’azione amministrativa (economicità, efficienza, ragionevolezza e proporzione) oltre ai criteri specifici di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, c. 2, Tusp) e del numero di partecipazioni societarie (art. 18, l. n. 124/2015).
Per la Sezione, il rispristino del capitale sociale minimo deve, di regola, attestarsi nella misura del minimo legale, salve ragioni speciali, previste o comunque rinvenibili nel piano di risanamento, idonee a giustificare, nel caso concreto, una ricapitalizzazione superiore, in armonia con i principi di proporzionalità e ragionevolezza propri delle scelte discrezionali amministrative, in un’ottica di buon andamento delle gestioni finanziarie pubbliche. Tanto comporta un maggiore onere motivazionale da parte del rifinanziatore; infatti, quale che sia l’entità finanziaria di un’eventuale scelta di ricapitalizzazione, sul socio pubblico incombe, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Tusp, un “onere di motivazione analitica” sulla convenienza economica della ricapitalizzazione e sulla sostenibilità finanziaria della stessa. La prevista analiticità del supporto motivazionale rende quindi necessario un adeguato approfondimento istruttorio da parte del socio pubblico idoneo a evidenziare le ragioni della ricapitalizzazione e di quelle che, eccezionalmente, inducano a effettuarla in misura superiore al minimo legale. Solo una motivazione analitica, infatti, è idonea a rappresentare le cause di interesse pubblico sottostanti le scelte amministrative effettuate e, quindi, la legittimità delle stesse.

 

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I principi in tema di divieto di soccorso finanziario sono estensibili anche ai Consorzi di servizi

La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 24/2022, in riscontro ad una richiesta di parere da parte di un ente in merito all’obbligatorietà, o meno, di ripianare le perdite di esercizio, registrate dal soggetto partecipato, nel caso di specie del Consorzio obbligatorio per la gestione integrata di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dopo una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia ha ritenuto  estensibili i principi in tema di divieto di soccorso finanziario, espressivi di esigenze di coordinamento della finanza pubblica, anche ai Consorzi di servizi che integrano, parimenti, “realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale” ( Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 75/2017/PAR). Detti principi, con riferimento alla “razionalità economica”, trovano a maggior ragione applicazione agli enti partecipati strutturalmente in squilibrio posti in liquidazione, che non hanno una prospettiva di continuità aziendale.

Il c.d. divieto di “soccorso finanziario” degli organismi partecipati dalle amministrazioni, appare espressivo di un vero e proprio principio di ordine pubblico economico, fondato su esigenze di economicità e razionalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche. Proprio il riferimento alla razionalità economica nonché la disciplina contenuta nell’art. 194, comma 1 lett. b del Tuel con riferimento al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della fattispecie in argomento, porta ad escludere interventi a sostegno di enti strumentali che non abbiano una prospettiva di continuità aziendale e che si trovino in squilibrio strutturale.

L’194, comma 1 lett. b D. Lgs. in n. 267/2000, alla legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dalla “copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione”,  seppur riferite alle aziende speciali, “pone un limite alla possibilità di realizzare un “accollo interno” (in senso ovviamente atecnico) del debito gestionale e organizzativo “disavanzo di gestione”; infatti, non tutti i “disavanzi” di gestione dell’azienda speciale sono ripianabili ab aexterno dall’ente dominus, con un riconoscimento di debito da parte di quest’ultimo, ma solo quelli la cui ripianabilità è prevista da “da statuto, convenzione o atti costitutivi” ed in ogni caso purché: i) sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114; ii) il disavanzo derivi da fatti di gestione. Queste due condizioni si impongono e sovrastano le previsioni statutarie e convenzionali autonome e solo il loro rispetto può legittimare l’integrazione dell’autorizzazione di spesa oltre la dotazione inziale e i contributi ordinari, assorbendo il “debito altrui” entro il bilancio dell’ente dominus.”

La norma quindi pone quali condizioni alla ripianabilità del disavanzo di detti enti strumentali, il rispetto del pareggio di bilancio e che il disavanzo derivi da fatti di gestione. Il concetto di pareggio a cui fa riferimento la norma non può che riferirsi a quello di equilibrio di bilancio in ragione delle norme introdotte con la L. cost. n. 1/2012 e della loro coerenza con gli obblighi assunti in sede comunitaria dallo Stato italiano. Infatti i Consorzi, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, concernente la c.d. contabilità armonizzata, quali organismi strumentali degli enti locali, al fine della rilevazione unitaria dei fatti gestionali devono predisporre un budget economico e riclassificare i propri dati contabili secondo regole uniformi a quelle degli enti in contabilità finanziaria. Inoltre, le aziende speciali, le istituzioni e gli altri organismi strumentali degli enti locali sono tenuti ad adottare lo stesso sistema contabile dell’amministrazione di cui fanno parte.

I medesimi enti in contabilità finanziaria sono vincolati al rispetto di principi contabili generali previsti nell’Allegato 1 del decreto e dei principi applicati, mentre gli enti strumentali in regime contabile economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali dell’Allegato 1 e ai principi del codice civile. Per cui il concetto di pareggio (rectius “equilibrio”) a cui fa riferimento la norma, è quello a consuntivo e non certamente quello a preventivo. Di conseguenza, risulterà ripianabile il disavanzo sorto nonostante sia stato programmato il “prospettico” pareggio a consuntivo preordinato alla continuità aziendale e che derivi da “fatti di gestione”, ovvero da eventi idonei a generare obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c., che hanno determinato, in corsa, lo squilibrio tra costi e ricavi, nonostante una congrua programmazione.

Conseguentemente, il limite del pareggio è funzionale alla continuità aziendale e si traduce nel conseguente limite della ripianabilità dei soli disavanzi determinati dall’alea d’impresa (i c.d. “fatti di gestione”) per cui “il disavanzo da liquidazione, [..] non è riconducibile ai disavanzi cui fa riferimento l’art. 194, lett. b), TUEL poiché proprio il riferimento al “pareggio” e alla sua funzione, costituisce un limite alla riconoscibilità dei disavanzi che non mirano alla conservazione dell’integrità aziendale. Il ripiano della perdita, infatti, non può che essere funzionale al ripristino del pareggio tra mezzi disponibili, impieghi e debiti, per ristabilire e consentire la continuità aziendale.” (cfr. deliberazione n. 162/2018/PAR, cit.).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Applicativo Partecipazioni: prorogato al 27 maggio il termine di chiusura delle rilevazioni

Il Dipartimento del Tesoro, con comunicato di oggi, informa che per dar seguito alle numerose richieste di supporto pervenute negli ultimi giorni, la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) – e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2020, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, proseguirà fino al 27 maggio 2022.

Gli enti sono comunque invitati a  procedere con sollecitudine alla trasmissione; non è necessario aspettare la correzione delle incongruenze segnalate rispetto a dati inseriti da altri utenti e non bloccanti per il completamento della comunicazione. Per informazioni sull’adempimento il Dipartimento rimanda all’avviso del 7 febbraio 2022 relativo all’avvio della rilevazione.
Richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo supportopartecipazioni@mef.gov.it.

Per problemi di accesso all’applicativo è possibile utilizzare la funzionalità “Richiesta Assistenza” della Home page del Portale Tesoro selezionando le seguenti voci dei menu a tendina: Richiesta di carattere tecnico, Portale, Problemi di accesso e compilando l’apposito modulo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Società in house: Intesa tra Anac e Consiglio nazionale del notariato

L’Anac e il Consiglio nazionale del notariato hanno approvato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di diffondere un vademecum condiviso per le società in house: l’intenzione è quella di coadiuvare i notai quando si trovano di fronte alla predisposizione degli statuti o di altri atti che disciplinano le società in house. Non solo. Anac e Cnn collaboreranno anche attraverso attività di formazione alle stazioni appaltanti sempre in merito al tema dell’in house.

Tra le informazioni presenti nel Vademecum, al quale hanno lavorato Anac e Cnn, si segnalano una serie di requisiti tipici delle società in house. Una delle clausole che deve essere presente nello statuto di una società in-house è quella che stabilisce che oltre l’ottanta per cento del fatturato deve essere prodotto nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Altro requisito fondamentale è che il capitale pubblico dell’organismo affidatario in house, detenuto sia direttamente che indirettamente, non potrà mai essere inferiore al 100% del capitale sociale per tutta la durata della Società.

Nel documento vengono anche delineate le linee operative per l’esercizio del “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Tra le ipotesi di controllo analogo: il controllo sugli statuti, sul piano industriale, di sviluppo, di investimenti, sul piano occupazionale, sul budget economico e finanziario. E ancora: il controllo orientato ad indirizzare l’attività della società in house verso il perseguimento dell’interesse pubblico, il controllo sulla gestione e sui risultati intermedi, l’esercizio di poteri ispettivi che comportano una diretta attività di vigilanza e controllo presso la sede e nei confronti dell’organo amministrativo della società in house.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION