Fondo di Solidarietà Comunale 2020: il DPCM di riparto delle risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro

È stato pubblicato in G.U. n. 184 del 23 luglio 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2020 concernente il riparto delle risorse aggiuntive, pari a 100 milioni di euro, del Fondo di solidarietà comunale, per l’anno 2020.
Trattasi delle risorse aggiuntive previste dall’art. 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al reintegro del taglio operato con il DL n. 66/2014 al comparto dei Comuni. Si ricorda che la dotazione annuale del FSC, definita per legge, è in parte assicurata attraverso una quota dell’imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente. Con la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016), si è finalmente arrivati ad una disciplina a regime del Fondo di solidarietà comunale, che fissa: la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale in 6.197,2 milioni di euro a decorrere dal 2017, fermo restando la quota parte dell’IIMU di spettanza dei comuni che in esso confluisce annualmente (quantificata dalla legge n. 208/2015 in 2.768,8 milioni). Tale dotazione è stata successivamente rivista in aumento di 11 milioni di euro a decorrere dal 2018 con il D.L. n. 15/2017 e da ultimo rideterminata in 6.213,8 milioni a decorrere dal 2020 dall’art. 57, comma 1-bis, del D.L. n. 124/2019. Sulla rideterminazione della dotazione del Fondo dall’anno 2020 incidono altresì i commi 850 e 851, i quali ne riducono la dotazione annuale di circa 14,2 milioni di euro annui, in relazione alle minori esigenze di ristoro ai comuni, per il maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, introdotta dai commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020 con l’unificazione di tale imposta con la TASI. Rispetto a questo importo, la legge di bilancio per il 2020 (commi 848-849) ha peraltro disposto un incremento delle risorse del Fondo di 100 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni per il 2021, di 300 milioni per il 2022, di 330 milioni nel 2023 e di 560 milioni a decorrere dal 2024, per garantire ai comuni il progressivo reintegro, che sarà totale a decorrere dal 2024, delle risorse che sono state decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica, ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 66/2014, concorso venuto meno a decorrere dal 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

5 per mille 2019: Ai Comuni 14,9 milioni di euro

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 23 luglio, informa che ha pubblicato in anticipo, rispetto alla data del 31 luglio 2020 prevista dall’articolo 156 del DL Rilancio, gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2019, con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. In tal modo, l’Agenzia ha inteso dare una risposta concreta e il più vicino possibile alle esigenze dei beneficiari: oltre 58mila enti tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, beni culturali e paesaggistici ed enti gestori delle aree protette, cui s’aggiungono 8.032 Comuni. L’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi è quindi già online insieme alle scelte e agli importi attribuiti.
L’elenco degli ammessi comprende in totale 58.636 enti, suddivisi per categoria: in cima alla classifica gli enti del volontariato <(47.522), a seguire le associazioni sportive dilettantistiche (10.372), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (500), quelli che operano nel settore della sanità (106), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (112) e gli enti gestori delle aree protette (24). In particolare, ai Comuni per il 2019, sono destinati 14,9 milioni di euro (Vedi gli importi).
Le preferenze dei contribuenti: ricerca in testa – L’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) occupa anche per il 2019 il primo posto sia tra gli enti impegnati nel settore della ricerca sanitaria sia tra quelli che operano in quello della ricerca scientifica. Per il primo ambito, sono oltre 412mila le scelte espresse con un importo totale che supera i 18,6 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, la ricerca scientifica i contribuenti che hanno espresso la preferenza per l’Airc superano 1 milione, con oltre 40 milioni di euro di beneficio. In totale, l’importo destinato all’Airc nel settore della ricerca scientifica e della ricerca sanitaria, ammonta a 58,6 milioni di euro, cui si aggiungono più di 7,7 milioni di euro per le scelte espresse nella categoria del volontariato.

 

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Pubblicati gli importi del fondo funzioni fondamentali degli enti locali

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno il decreto del 24 luglio 2020 di riparto del Fondo di 3,5 miliardi di euro per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.
La quota spettante agli enti di cui al comparto comuni pari a 3 miliardi di euro è ripartita secondo quanto specificato nella allegata tabella A.
La quota spettante agli enti di cui al comparto province e città metropolitane pari a 0,5 miliardi di euro è ripartita secondo quanto specificato nella allegata tabella B.

 

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Conversione DL Rilancio, la nota di lettura di ANCI-IFEL

Pubblichiamo la nota di lettura di ANCI-IFEL sui principali contenuti del DL“Rilancio” (dl 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). In materia di finanza locale si segnalano le seguenti disposizioni di maggior interesse:

  • Assegnazione di fondi a ristoro delle perdite di gettito da emergenza (artt. 106, 177, 180 e 181)
  • Proroga dei bilanci (art. 106, comma 3-bis)
  • Proroga dei termini per alcuni adempimenti, affinché acquistino efficacia, dalla data di pubblicazione, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI (art. 106, comma 3-bis)
  • Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario (art. 106-bis)
  • Anticipazioni risorse province e città metropolitane (art. 108)
  • Rinvio termini bilancio consolidato (art. 110)
  • Fondo per i comuni ricadenti nei territori particolarmente danneggiati dall’emergenza sanitaria da COVID-19 (province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e altri territori interessati da ordinanze di chiusura regionali, artt. 112 e 112-bis)
  • Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio a cura della giunta e esclusione rendicontazione contributi e trasferimenti ex art. 158 TUEL (art. 112-bis, comma 4)
  • Semplificazione rinegoziazione mutui (art. 113)
  • Differimento dei termini per l’avvio lavori, oggetto dei contributi per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche (art. 114)
  • Deroghe alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 114-bis)
  • Liquidità a sostegno dei pagamenti dei debiti commerciali (artt. 115-116)
  • Assunzioni di personale enti in dissesto (art. 118-bis)
  • Riduzione aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria (art. 118-ter).

 

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Mancato reintegro dell’anticipazione di tesoreria e/o dei fondi a destinazione vincolata certificano lo squilibrio di cassa

Gli enti che a fine esercizio non abbiano restituito l’anticipazione di tesoreria e/o che non abbiano interamente reintegrato le entrate a destinazione vincolata dovranno considerarsi in squilibrio di cassa. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 60/2020/PRSP all’esito dell’esame istruttorio condotto sui rendiconti di un Comune. In particolare, i giudici hanno evidenziato come l’utilizzo reiterato dell’istituto dell’anticipazione di tesoreria determina la perdita del carattere di operazione eccezionale, utilizzata per il superamento di crisi di liquidità meramente temporanee, per divenire mezzo ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese.
L’utilizzo improprio dell’anticipazioni di tesoreria (e delle entrate vincolate) può rappresentare, in sostanza, una elusione dell’art.119 Cost., che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare le spese di investimento. Elusione che rischia di divenire reale laddove il ricorso all’anticipazione di tesoreria sia ormai “strutturale”. Inoltre, l’anticipazione di tesoreria non restituita al termine dell’esercizio, integra una fattispecie simile ad un vero e proprio “mutuo” atipico destinato a finanziare spese correnti.
Pertanto, non si è in presenza di un semplice disallineamento temporale ma di una sofferenza cronica dovuta alle tipologie di entrata con cui si costruiscono gli equilibri di bilancio.
Allo stesso modo, le entrate a destinazione vincolata, seppur temporaneamente utilizzate per il pagamento di spese correnti, in conformità all’art.195 TUEL, devono essere prontamente ricostituite con le prime entrate libere che affluiscono nella cassa. Tali fondi vengono, infatti, reperiti dall’Ente per finalità specifiche e, pertanto, il loro ritardato impiego o distrazione per gli scopi a cui sono state destinate potrebbe determinare un improprio finanziamento di spese altrimenti non finanziabili, oltre alla mancata realizzazione delle medesime finalità.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Province e Città metropolitane: Regole e facoltà nell’utilizzo dell’avanzo al bilancio di previsione

“Le disposizioni di cui all’art. 1 – ter del D.L. n. 78/2015, all’art. 1, comma 756, della l. n. 208/2015, all’art. 18 del D.L. n. 50/2017 consentono alle Province e Città metropolitane di utilizzare l’avanzo destinato nel bilancio di previsione anche prima della formale approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente per gli esercizi 2015, 2016 e 2017; per gli esercizi 2016 e 2017 è consentito anche l’utilizzo dell’avanzo libero. L’applicazione di tali norme a carattere eccezionale non fa venire meno la cogenza dei principi in tema di entrate in conto capitale e sulla loro destinazione, restando immanente l’esigenza di ricostituire i vincoli di destinazione”. È il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 13/2020 a seguito di richiesta di parere formulato dall’Unione Province d’Italia inerente alle modalità di impiego, da parte elle Province, dell’avanzo destinato con riferimento alle deroghe introdotte per gli esercizi 2015 e 2016 dal D.L. 78/2015 (art. 1- ter) e dalla legge 208/2015, art. 1, comma 756 (disposizioni derogatorie rivolte a facilitare la predisposizione dei bilanci di previsione degli anni 2015 – 2016 e 2017 nel rispetto gli equilibri finanziari).
Il D.L. 78/2015, all’art. 1-ter ha previsto la possibilità per le Province e Città metropolitane di predisporre il bilancio di previsione per il solo esercizio 2015, anziché per l’intero triennio. Inoltre, al comma 2, ha previsto la possibilità dell’applicazione dell’avanzo destinato al bilancio di previsione, al fine del mantenimento degli equilibri finanziari, fin dalla previsione iniziale. Tali facoltà sono state poi riconfermate per l’esercizio 2016 anche dalla legge di stabilità n. 208/2015 (art. 1, comma 756). Inoltre, a differenza di quanto previsto dal citato D.L. n. 78/2015, la legge di stabilità per il 2016 ha introdotto anche la possibilità di utilizzo dell’avanzo libero. Tali disposizioni sono state poi reiterate anche per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 50/2017. Proprio in merito all’utilizzo dell’avanzo destinato (per le spese di investimento) ai fini dell’equilibrio di bilancio, la Corte ha escluso la possibilità di dequalificare le risorse destinate ad investimenti a risorse liberamente utilizzabili per la gestione corrente. La deroga concessa si limita a consentire l’applicazione dell’avanzo presunto al bilancio di previsione prima dell’approvazione del rendiconto, ferma restando, però, la disciplina dell’entrate in conto capitale e sulla loro destinazione.

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Conti pubblici, firmato protocollo d’intesa Corte dei conti -CNDCEC

La Corte dei conti e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a “porre in essere azioni mirate alla migliore utilizzazione delle risorse pubbliche attraverso la formazione dei soggetti che operano nei settori finanziari ed economici nell’ottica della trasparente rappresentazione contabile dei risultati della gestione”.
A firmare l’accordo sono stati il Presidente dell’Istituto Angelo Buscema e il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Massimo Miani.
Secondo quanto previsto dal protocollo, numerosi sono gli ambiti di comune interesse, come il controllo sugli enti pubblici e sugli enti territoriali e locali, la giustizia tributaria e il controllo sull’uso dei fondi europei.
L’accordo rimarrà in vigore fino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio nazionale dei commercialisti (14 febbraio 2021).

 

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Enti in dissesto: spetta all’OSL ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva

Con deliberazione n. 12/2020, la Corte dei conti – Sezione Autonomie – chiamata a pronunciarsi  sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Campania con la deliberazione n. 57/2020/PAR, ordine alla perimetrazione delle competenze dell’OSL, in relazione ai debiti fuori bilancio per i quali l’Ente, ancora in bonis, non abbia provveduto alla adozione di tempestiva e formale deliberazione di riconoscimento ex art. 194 Tuel, ha chiarito che “Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all’organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva.” La problematica è stata, invero, oggetto, sia pur nell’ambito della disamina di una più specifica e circoscritta fattispecie, dell’atto di orientamento reso dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 3/SEZAUT/2017/QMIG, laddove, con riguardo alla disciplina dettata per la formazione della massa passiva, ed alle poste da ricomprendere nella stessa, è stato rimarcato come i debiti fuori bilancio debbano essere preventivamente riconosciuti dal Consiglio comunale, nei limiti e con le procedure di cui all’art. 194 Tuel. Ciò nondimeno la Sezione aveva precisato che, “nel caso in cui non sia stata assunta la deliberazione consiliare di riconoscimento, successivamente alla dichiarazione di dissesto, la valutazione di ammetterli alla massa passiva spetta esclusivamente all’OSL, sulla scorta della documentazione raccolta” il quale deve decidere sull’ammissibilità delle domande formulate dagli aventi diritto avvalendosi, se del caso, delle facoltà istruttorie accordate allo stesso.

 

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Pubblicato in G.U. il decreto di riparto del fondo funzioni fondamentali

È stato pubblicato in G.U.  n. 182 del 22 luglio 2020 il decreto del Ministero dell’Interno del 16 luglio 2020 recante “Criteri e modalità di riparto del Fondo, avente una dotazione di 3,5 miliardi di euro, istituito presso il Ministero dell’interno dall’art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per concorrere ad assicurare ai comuni, alle province ed alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Determinazione del costo globale massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali

È stato pubblicato in G.U. n. 179 del 17 luglio 2020, il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze concernente la determinazione del costo globale massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali. ll costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all’art. 1, regolate a tasso fisso, è determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

Nel caso di mutui a tasso fisso, il tale valore è così individuato, in relazione alla durata del mutuo:

  • fino a 10 anni: IRS a 7 anni + 2,25%;
  • fino a 15 anni: IRS a 10 anni + 2,50%;
  • fino a 20 anni: IRS a 12 anni + 2,75%;
  • fino a 25 anni: IRS a 15 anni + 2,80%;
  • oltre 25 anni: IRS a 20 anni + 2,90%.

Nel caso di mutui a tasso variabile, invece, il suddetto valore viene così determinato:

  • fino a 10 anni: Euribor 6 mesi + 2,20%;
  • fino a 15 anni: Euribor 6 mesi + 2,50%;
  • fino a 20 anni: Euribor a 6 mesi + 2,70%;
  • fino a 25 anni: Euribor a 6 mesi + 2,80%;
  • oltre 25 anni: Euribor a 6 mesi + 2,95%.

Il tasso EURIBOR a sei mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION