Il creditore del Comune in Piano di riequilibrio ha diritto di accesso a tutti gli atti pertinenti alla procedura

Dal punto di vista soggettivo, sussiste la legittimazione della ricorrente a richiedere l’ostensione dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale avviata dal Comune, ai sensi dell’art. 243-bis d. lgs. 267/2000; tale legittimazione sussiste:

  • sia ai sensi dell’art. 5 comma 2 del d. lgs. n. 33/2013, venendo in considerazione atti detenuti dall’amministrazione comunale non rientranti nelle ipotesi di esclusione dell’accesso civico di cui all’art. 5-bis d.lgs. 33/2013, e quindi soggetti ad accesso civico da parte di chiunque (e concretamente esercitato dalla parte ricorrente con l’istanza del 26 gennaio 2020);
  • sia ai sensi dell’art. 22 e ss. L. 241/90, essendo la ricorrente titolare di interesse qualificato all’accesso in quanto creditore dell’amministrazione comunale e come tale portatrice di un interesse differenziato alla conoscenza della solidità patrimoniale dell’amministrazione e alle iniziative intraprese per garantirla.

Dal punto di vista oggettivo, sussiste parimenti il diritto della ricorrente ad accedere a tutti gli atti pertinenti alla procedura in questione, non sussistendo né essendo state dedotte dall’amministrazione comunale – nemmeno a fronte della specifica richiesta istruttoria formulata da questo Tribunale – ragioni ostative all’ostensione o alla pubblicazione degli atti ai sensi della normativa vigente in materia di accesso civico (art. 5-bis d.lgs. 33/2013) e di accesso documentale (art. 24 L. 241/90).
È quanto stabilito il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, con sentenza n. 547 del 17 luglio 2020, nel ricorso (fondato) promosso da una Società creditrice dell’Ente, per ottenere la condanna dell’amministrazione alla pubblicazione di tutti i documenti pertinenti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis e ss. d. lgs. 267/2000, ovvero per l’accertamento del diritto di accesso della  Società medesima ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/90, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Pubblicata in G.U. la legge n. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)

È stata pubblicata in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché il testo coordinato del DL 34/2020 con la legge n. 77/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La Relazione di fine mandato

L’art. 4 del D. Lgs. 149/2011, introdotto dal D.L. n. 174/2012, come noto, prevede che, al termine del mandato amministrativo, ogni comune e provincia predisponga una specifica relazione; tale documento deve essere predisposto dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale ed è successivamente sottoscritto dal Sindaco e dal Presidente della provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, la relazione di fine mandato deve altresì essere certificata dall’organo di revisione dell’ente e, nei successivi tre giorni, la relazione di fine mandato deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti unitamente alla certificazione.
Inoltre, la relazione di fine mandato e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del consiglio, incombe sul Sindaco (dimissionario) sempre l’obbligo di firmare la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i rapporti con il Comune. In tal caso, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte dei revisori avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse alla Corte dei conti.
In caso di mancata predisposizione e pubblicazione della Relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al Responsabile del servizio finanziario o al Segretario generale è ridotto della metà l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti per i tre mesi successivi. Con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG la sezione autonomie della Corte dei Conti ha chiarito che “l’applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell’ente locale ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell’ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze”.
La relazione di fine mandato deve presentare in modo dettagliato i seguenti elementi caratterizzanti il periodo di riferimento:

a) sistema ed esiti dei controlli interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

Con decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013, in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011, sono stati approvati i seguenti modelli:

  1. Allegato A) relativo allo schema tipo di relazione per le province;
  2. Allegato B) schema tipo di relazione per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti;
  3. Allegato C) schema tipo di relazione per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

 

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Il Senato approva definitivamente il DDL di conversione in legge del DL 34/2020 (decreto Rilancio)

Con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessun’astensione, il Senato, nella seduta odierna, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il DDL n. 1874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 34, in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, politiche sociali connesse all’emergenza da COVID-19, nel testo già licenziato dalla Camera.
Nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull’approvazione dell’articolo unico di conversione del testo di 265 articoli trasmesso dalla Camera. Giunto in Aula senza relazione, il provvedimento reca interventi per il sistema sanitario, la protezione civile, la pubblica sicurezza e le forze armate; fornisce liquidità e strumenti di protezione sociale alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie; garantisce e incentiva l’adozione di misure necessarie a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblici e privati; sostiene le attività produttive e la domanda interna (relazione tecnica con la bollinatura della Ragioneria generale dello stato).

 

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Raggiunta l’intesa sul riparto dei 3 miliardi del fondo funzioni fondamentali

È stata raggiunta l’intesa, ratificata in conferenza Stato città, sul criterio di riparto dei tre miliardi e mezzo del dl rilancio destinati a compensare le minori entrate di Comuni, Province e Città metropolitane per effetto dell’emergenza sanitaria. Per l’Anci sono intervenuti il vicepresidente vicario e sindaco di Valdengo, Roberto Pella, e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, coordinatore dei sindaci metropolitani.
“Abbiamo raggiunto un risultato importante ottenendo il saldo delle risorse assegnate in tempi rapidi, com’era necessario per far fronte alle grandi difficoltà finanziarie dei Comuni, gravemente colpiti dallo stop alle attività necessario per contenere la pandemia – dice il sindaco Nardella -. Bisogna continuare a lavorare in questo modo anche per le altre risorse indispensabili per il quale il governo si è impegnato: circa cinque miliardi complessivi, sulla base della stima fatta dai tecnici. E fuori da questo primo riparto resta, come corretto, la tassa di soggiorno”.
“Sono molto soddisfatto per l’impegno mantenuto e la metodologia su cui siamo riusciti a convergere – aggiunge il vicepresidente Pella -: il saldo pari a 2,1 miliardi arriverà ai Comuni nei tempi previsti, tutelando anche i centri più piccoli, e per questo ringrazio il presidente Antonio Decaro e la viceministra Laura Castelli e il Sottosegretario Variati Quando le Istituzioni si confrontano e lavorano insieme, gli obiettivi si raggiungono velocemente. È stato così, in questo caso, per ministero dell’Interno, Ragioneria di Stato, ministero dell’Economia, Anci e Upi. Tutti impegnati in un lavoro di monitoraggio efficace, a vantaggio di tutti i cittadini e che sarà replicabile in futuro”.

Gli enti in ritardo con l’approvazione del bilancio di previsione saltano l’assestamento generale

Con la FAQ 41 la Commissione Arconet fornisce chiarimenti in merito alla funzione della variazione di assestamento generale di bilancio, di cui all’art. 175, comma 8 del TUEL, da approvarsi entro il 31 luglio 2020, a seguito del rinvio della verifica degli equilibri al 30 settembre 2020.
Di norma l’assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell’assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l’utilizzo dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l’adempimento dell’assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

In conferenza Stato – città il decreto di riparto del fondo funzioni fondamentali

È stata convocata per oggi, 15 luglio 2020, alle ore 19,00, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l’esame del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante criteri e modalità di riparto del Fondo per l’espletamento delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane per l’anno 2020.   Intesa ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

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Adeguamenti spazi e aule: predisposte le note di autorizzazione per gli interventi

Con nota prot. n. 20883 del 13 luglio 2020, il Ministero dell’Istruzione comunica che sono state predisposte le note di autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui  all’Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Ciascun ente potrà scaricare, direttamente nell’area riservata del portale, la nota di autorizzazione al progetto, contenente indicazioni specifiche sull’attuazione e gestione dell’iniziativa. Per accedere occorrerà collegarsi al portale ministeriale (https://www.miur.gov.it/web/guest/accesso), selezionare Accesso e poi Area riservata, inserendo le credenziali già utilizzate nella fase di accreditamento e presentazione della candidatura. Dopo l’accesso sarà necessario cliccare su “lettera autorizzazione”.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Obblighi legali di rinegoziazione e/o ristrutturazione del pregresso indebitamento

La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 96/2020, fornisce il proprio parere in merito ai limiti costituzionali e legali alla rinegoziazione (ovvero la ristrutturazione) di debiti finanziari originariamente contratti per spese non qualificabili come di investimento, e tuttavia stipulati sulla base di apposite leggi, regionali e statali, che tali operazioni hanno legittimato disciplinandole con apposite norme. Il quesito della Regione Campania viene posto in relazione agli obblighi/facoltà legali di rinegoziazione introdotti da varie leggi:
– l’art. 1, commi 71-77, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
– l’art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);
– l’art. 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.
Le suddette norme passate consentono di attivare una procedura di rinegoziazione/ristrutturazione del pregresso indebitamento, in ragione di condizioni di mercato più favorevoli rispetto al momento della stipula. La Regione osserva che tali norme pongono, in capo alla stessa, un vero e proprio obbligo di attivarsi per la rinegoziazione, in presenza di una concreta possibilità di riduzione della passività finanziaria complessiva, al lordo degli oneri comunque denominati. All’uopo chiede alla Sezione di precisare se e quando l’operazione di rinegoziazione/ristrutturazione costituisca “indebitamento” e quando realizzi spesa diversa da “investimento”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, commi 17, 18 e 19 della L. n. 350/2003 e dell’art. 119, comma 6 Cost. Allo stesso tempo chiede di sapere se e quando la “rinegoziazione/ristrutturazione” sia impedita, nel caso che la spesa originariamente finanziata non sia di investimento, eppure autorizzata da apposita norma di legge ordinaria. Partendo dall’assunto che la “rinegoziazione” si inquadra nel più generale fenomeno della “revisione” dei contratti,
Nel merito, la Sezione statuisce che:

  • la rinegoziazione/revisione, in presenza di norme di legge che in tal senso facoltizzano le pubbliche amministrazioni debitrici, è un obbligo per gli istituti finanziatori, tanto più se si tratta di pubbliche amministrazioni, in quanto a ciò esse sono tenute in virtù del generale principio di leale cooperazione;
  • le operazioni di revisione/rinegoziazione non sempre costituiscono indebitamento, ma lo sono solo in caso di espansione del valore finanziario complessivo della restituzione;
  • in ogni caso, non può costituire ostacolo alla rinegoziazione/revisione l’eventuale originario contrasto dell’operazione di indebitamento con l’art. 119 comma 6 Cost., quando essa è stata conclusa sotto l’impulso e l’egida di una legge ordinaria che espressamente la consentiva per una finalità diversa.

In tale caso e sotto tale profilo, ferma restando la necessità di verificare la validità del negozio in relazione agli altri limiti, la doglianza di illegittimità non può essere diretta al negozio, ma alla legge che si interpone tra negozio e Costituzione, rendendo valido e legittimo l’indebitamento (e la correlata operazione tramite cui è stato) contratto sotto il profilo della finalità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION